Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parti
Nella causa T-36/00,
Sonia Marion Elder e Robert Dale Elder, residenti a Dundee (Regno Unito), rappresentati dal sig. S. Crosby, solicitor,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 gennaio 2000 che nega ai ricorrenti l'accesso a taluni verbali del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras, N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Visti gli artt. 65, lett. b), 66, n. 1, e 67, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale;
considerando che, con lettera 30 novembre 1998, i ricorrenti, sulla base della decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58), hanno chiesto a quest'ultima l'accesso a taluni verbali del comitato consultivo per l'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: il «comitato IVA»);
considerando che tali verbali vertono su eventuali previe consultazioni del comitato IVA da parte del Regno Unito prima della promulgazione in tale Stato membro, nel 1994 e 1997, di testi normativi che si avvalgono della facoltà contemplata dall'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1);
considerando che, con lettera 20 gennaio 2000, il segretario generale della Commissione ha informato i ricorrenti della propria decisione di negare loro l'accesso a tali verbali in quanto la loro divulgazione violerebbe la tutela della riservatezza richiesta dalla persona giuridica che ha fornito l'informazione, nonché la tutela dell'interesse dell'istituzione relativo al segreto delle sue delibere;
considerando che, nelle circostanze del caso di specie, è necessario completare l'istruzione della presente causa e ottenere una versione completa dei verbali del comitato IVA ai quali la Commissione ha negato l'accesso;
considerando che, conformemente all'art. 67, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura, i documenti che la Commissione deve produrre non saranno comunicati ai ricorrenti,
Dispositivo
per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) La Commissione produrrà dinanzi al Tribunale, entro due settimane a partire dalla notifica della presente ordinanza, i verbali del comitato consultivo della tassa sul valore aggiunto cui è stato negato l'accesso ai ricorrenti.
2) Notifica della presente ordinanza sarà effettuata alle parti.
3) Le spese sono riservate.
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