Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate - Ricorso proposto da imprese distributrici legate da siffatti accordi verticali e da associazioni che rappresentano gli interessi di tali imprese - Irricevibilità
(Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento della Commissione n. 2790/1999)
Massima
$$E' irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro il regolamento della Commissione n. 2790/1999, relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, proposto da talune piccole e medie imprese distributrici legate da accordi di questo tipo e da due associazioni che rappresentano gli interessi di tali imprese.
Da un lato, il detto regolamento riveste, per la sua portata, carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249 CE. Esso dichiara l'art. 81, n. 1, CE inapplicabile - a determinate condizioni - agli accordi verticali e, definendo il proprio campo di applicazione in maniera astratta, si indirizza alla generalità delle imprese interessate da intese a carattere verticale.
D'altro lato, i ricorrenti non subiscono pregiudizio per effetto del regolamento impugnato a motivo di determinate qualità che sono ad essi peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e non possono quindi ritenersi individualmente colpiti da un atto di portata generale. Infatti, l'esenzione concessa dal regolamento in questione - la quale comporta la non applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE agli accordi verticali e, di conseguenza, della sanzione di nullità prevista dall'art. 81, n. 2, CE - riguarda i ricorrenti a motivo della loro obiettiva qualità di operatori economici legati da intese a carattere verticale, allo stesso modo di qualsiasi altro operatore che partecipi ad accordi di questo tipo. La circostanza relativa alla dipendenza economica dai grandi fornitori non è sufficiente per caratterizzare i detti ricorrenti rispetto a qualsiasi altro operatore economico, dal momento che in tali condizioni si trovano, in Europa, parecchie decine di migliaia di piccole e medie imprese.
Inoltre, la ricevibilità del ricorso proposto dalle associazioni che rappresentano gli interessi dei loro membri non può essere ammessa qualora tali membri non siano per parte loro legittimati a proporre un ricorso.
(v. punti 17-18, 20, 22-23, 25)
Full & Egal Universal Law Academy