Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che modifica la nomenclatura combinata - Ricorso di un importatore di conserve di funghi del genere Agaricus - Irricevibilità
[Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 249, secondo comma, CE; regolamento (CE) della Commissione n. 2626/1999, che modifica l'allegato I al regolamento del Consiglio n. 658/87]
Massima
$$E' irricevibile il ricorso di un'impresa importatrice di conserve di funghi del genere Agaricus diretto all'annullamento del regolamento della Commissione n. 626/1999, che modifica l'allegato I al regolamento del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, che, al fine di distinguere i funghi rientranti nella sottovoce 2001 90 50 della nomenclatura combinata da quelli rientranti nella sottovoce 2003 10, prevede che il tenore di sale dei funghi rientranti nella sottovoce 2001 90 50 non debba superare un certo limite.
Infatti, questo regolamento appare come un provvedimento di portata generale, ai sensi dell'art. 249, secondo comma, CE. Nell'interesse di una uniforme applicazione della Tariffa doganale comune, esso riguarda una situazione obiettivamente determinata e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti considerate in maniera generale ed astratta e, in particolare, nei confronti degli importatori dei prodotti da esso contemplati.
La ricorrente, pur appartenendo ad una cerchia ristretta di operatori economici titolari di contratti la cui esecuzione è assertivamente impedita dal citato regolamento, non invoca alcuna specifica disposizione che avrebbe obbligato la Commissione a prendere in considerazione, nell'ambito del regolamento impugnato, la situazione di tali operatori.
Inoltre, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame. Ora, il regolamento impugnato, che si applica ad una situazione definita in maniera obiettiva, riguarda la ricorrente soltanto in ragione della sua obiettiva qualità di importatore dei prodotti considerati. La circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzare questi ultimi in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l'applicazione di tale atto si effettua in forza di una situazione determinata oggettivamente.
Tuttavia, pur non essendo legittimata a chiedere l'annullamento del regolamento impugnato, la ricorrente conserva la facoltà di eccepirne l'illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere anche in osservanza dell'art. 234 CE.
( v. punti 24, 27, 29, 31-33, 36 )
Parti
Nella causa T-49/00,
Industria Pugliese Olive in Salamoia Erbe Aromatiche SNC (Iposea), con sede in Cerignola (Italia), rappresentata dagli avv.ti A. Guarino, del foro di Roma, e A. Lorang, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 2, rue des Dahlias,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Schieferer, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Moretto, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1999, n. 2626, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 321, pag. 3),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia e contesto normativo
1 La ricorrente è un'impresa che pone in commercio all'interno della Comunità legumi e ortaggi in conserva, destinati al consumo umano. Nell'ambito di tale attività, essa importa - principalmente dalla Repubblica popolare cinese - conserve di funghi del genere Agaricus.
2 I funghi importati sono soggetti alla Tariffa doganale comune. A questo proposito, il capitolo 20 dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505 (GU L 267, pag. 1), prevede, tra le altre, le seguenti voci e sottovoci:
«2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
(...)
2001 90 50 - - Funghi
(...)
2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003 10 - Funghi:
- - della specie Agaricus:
2003 10 20 - - - conservati temporaneamente, completamente cotti
2003 10 30 - - - altri (...)».
3 Con regolamento (CEE) della Commissione 4 dicembre 1991, n. 3537, recante modifica del regolamento n. 2658/87 (GU L 335, pag. 9), è stata aggiunta al capitolo 20 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») la seguente nota complementare: «1. Sono considerati come prodotti del codice NC 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, (...) aventi un tenore di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, pari o superiore a 0,5% in peso».
4 Il regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 170, pag. 13), precisa, ai punti 3 e 4 dell'allegato in esso riportato, che devono essere classificati come prodotti della sottovoce 2001 90 50 i seguenti prodotti:
«3. Funghi del genere Agaricus, preparati, imbianchiti, immersi in un liquido aventi le caratteristiche seguenti:
(...)
4. Funghi del genere Agaricus, cotti in profondità (a cuore) (...), conservati in una salamoia (15-25% di sale) addizionati di aceto o di acido acetico con tenore di acido volatile libero, calcolato in acido acetico pari o superiore a 0,5% in peso».
5 Al fine di distinguere i funghi rientranti nella sottovoce 2001 90 50 da quelli rientranti nella sottovoce 2003 10, il regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1999, n. 2626, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87 (GU L 321, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), ha abrogato i punti 3 e 4 dell'allegato del regolamento n. 1196/97 e sostituito la prima nota complementare del capitolo 20 della nomenclatura combinata con il testo seguente: «1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante (...), aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5%. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5%». Il regolamento impugnato, ai sensi dell'art. 3 del medesimo, è entrato in vigore il ventunesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 14 dicembre 1999.
6 Dal ricorso si evince che, prima dell'entrata in vigore del regolamento impugnato, le conserve di funghi importate dalla ricorrente erano classificate nella sottovoce 2001 90 50. Secondo la ricorrente, il regolamento impugnato ha come conseguenza che tali prodotti risultano adesso classificati nella sottovoce 2003 10. Ora, sempre secondo la ricorrente, la differenza della Tariffa doganale tra le dette sottovoci è rilevante, dato che, per la sottovoce 2003 10, non soltanto è più elevata la parte proporzionale del dazio, ma ciascun chilogrammo di prodotto importato rientrante in tale sottovoce è altresì assoggettato ad un prelievo supplementare di circa ECU 2,5. La ricorrente evidenzia inoltre come la modifica della classificazione doganale comporti che i prodotti in questione risultino a questo punto assoggettati ad un sistema di contingentamento, ciò che per essa rende in larga parte impossibile l'importazione dei medesimi (v. infra, punto 22).
7 La ricorrente precisa che, alla data di adozione del regolamento impugnato, essa aveva già concluso con i suoi fornitori - al pari di altri operatori economici - contratti relativi alla fornitura di funghi Agaricus conservati in una salamoia con tenore di sale superiore ai limiti consentiti dal regolamento impugnato, e che l'esecuzione di tali forniture sarebbe dovuta avvenire dopo l'entrata in vigore del detto regolamento. Infatti, i prodotti importati vengono trasportati via mare, con tempi medi di trasporto variabili da 30 a 40 giorni, a seconda della stagione. La ricorrente aggiunge - senza essere contraddetta sul punto dalla Commissione - che essa è solita stipulare con i suoi fornitori contratti annuali, i quali prevedono la periodicità degli invii e stabiliscono fin dall'inizio le quantità relative a ciascuna spedizione.
Procedimento
8 Sulla scorta di tali fatti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 marzo 2000, ha proposto il presente ricorso.
9 Nel suo ricorso, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare il regolamento impugnato;
- condannare la Commissione alle spese.
10 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2000, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Essa conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare la ricorrente alle spese.
11 Il 12 settembre successivo, la ricorrente ha depositato - a norma dell'art. 114, n. 2, del regolamento di procedura - le proprie osservazioni in merito all'eccezione sollevata. Essa conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare l'eccezione irricevibile;
- in subordine, esaminare l'eccezione unitamente al merito;
- condannare la Commissione alle spese.
Sull'irricevibilità
12 A norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte ne fa richiesta, il Tribunale statuisce sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene, ai fini della decisione sulla domanda proposta, di essere sufficientemente informato in base all'esame degli atti di causa e che non si debba aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
13 La Commissione ritiene che la ricorrente non possa sostenere che il regolamento impugnato la riguarda individualmente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Tale regolamento sarebbe un atto a carattere normativo, il quale riguarda la ricorrente unicamente in ragione della sua obiettiva qualità di importatore dei prodotti in questione. Secondo la Commissione, la ricorrente non può far valere particolari circostanze di fatto atte a distinguerla rispetto alla generalità dei soggetti.
14 Inoltre, la Commissione sottolinea come nessuna norma comunitaria le imponga di tener conto della situazione della ricorrente e di prevedere una disciplina transitoria per le merci in corso di spedizione. Peraltro, la ricorrente avrebbe potuto tutelare i propri interessi facendosi rilasciare, dietro sua richiesta, un'informazione tariffaria vincolante, la quale, ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), permette - e, nel caso di specie, avrebbe permesso alla ricorrente - di giovarsi, per un certo periodo e a determinate condizioni, della classificazione tariffaria precedente anche se la detta informazione cessa di essere valida, qualora l'operatore titolare di tale informazione abbia stipulato, sulla base di quest'ultima, contratti di fornitura definitivi. La Commissione rileva come, nella fattispecie, la ricorrente non abbia richiesto alcuna informazione tariffaria vincolante in relazione ai prodotti in corso di spedizione.
15 La ricorrente replica che, in linea di principio, un atto riguarda individualmente un determinato soggetto qualora risulti che quest'ultimo avrebbe potuto essere identificato, quanto meno sul piano logico, prima dell'adozione di tale atto, come destinatario effettivo del medesimo. La circostanza che un tale atto abbia portata generale non osterebbe a che esso possa riguardare individualmente taluni soggetti interessati (sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punti 19 e 20). Sempre secondo la ricorrente, ogni volta che è possibile individuare una categoria di soggetti che si differenzia da tutte le altre e che nessun altro soggetto di diritto potrà ulteriormente rientrare in tale categoria una volta adottato l'atto in questione, quest'ultimo riguarda individualmente tutti i destinatari rientranti nella categoria così individuata.
16 In materia doganale, allorché un atto comunitario recante modifica del regime doganale di determinati prodotti riguarda anche i prodotti che siano stati spediti prima della data di adozione di tale atto, ma per i quali le formalità doganali siano state espletate dopo l'entrata in vigore del medesimo, la categoria degli operatori interessati in relazione a tali prodotti costituisce - secondo la ricorrente - un numero chiuso, posto che nessun nuovo operatore può entrare a farne parte dopo la data di adozione dell'atto. Di conseguenza, sempre secondo la ricorrente, il regolamento impugnato riguarda individualmente ciascuno di tali operatori.
17 A questo proposito, la ricorrente sostiene che, in relazione ai suddetti operatori, gli effetti prodotti dal regolamento impugnato non erano prevedibili al momento in cui è stato dato corso al trasferimento dei prodotti dal paese d'origine verso la Comunità. Per contro, tutti gli altri operatori che hanno importato successivamente la medesima categoria di prodotti sarebbero stati fin dall'inizio in grado di stabilire se i prodotti dovessero essere classificati nella sottovoce 2001 90 50 ovvero nella sottovoce 2003 10 della NC. Pertanto, essi avrebbero potuto valutare con precisione l'effettivo ammontare degli oneri doganali nonché stabilire se sarebbero stati in grado di procedere all'importazione nell'ambito del sistema di contingentamento (v. infra, punto 22).
18 La ricorrente ritiene che gli effetti del regolamento impugnato siano equivalenti a quelli di un atto ad efficacia retroattiva. In entrambi i casi, i presupposti di fatto che determinano l'applicabilità dell'atto sarebbero stati soddisfatti già al momento dell'adozione del medesimo, posto che la situazione non poteva più essere modificata dopo l'adozione del regolamento impugnato. Orbene, sarebbe evidente che un atto ad efficacia retroattiva riguarda individualmente tutti i suoi destinatari.
19 La ricorrente evidenzia come la tesi della Commissione secondo cui quest'ultima non aveva alcun obbligo di tener conto della situazione degli importatori che avevano già spedito i loro prodotti prima dell'adozione del regolamento impugnato non ha alcuna rilevanza sotto il profilo della ricevibilità. Tale tesi potrebbe riguardare unicamente il merito della controversia.
20 Peraltro, a giudizio della ricorrente, tale tesi della Commissione è erronea. Proprio per la sua specifica situazione, la ricorrente sarebbe stata titolare di una posizione giuridica qualificata, della quale la Commissione avrebbe dovuto tenere conto. Infatti, la ricorrente avrebbe vantato una legittima aspettativa a che la Commissione includesse nel regolamento impugnato norme idonee ad escludere l'applicazione di quest'ultimo alle importazioni già iniziate prima della sua adozione. Ora, il fatto che la Commissione non abbia tenuto conto di una tale legittima aspettativa autorizzerebbe un'unica conclusione: la Commissione avrebbe inteso far sì che il regolamento impugnato dispiegasse i propri effetti anche nei confronti degli operatori che avevano già spedito i loro prodotti prima dell'adozione del regolamento stesso. Tuttavia, tale constatazione non avrebbe alcuna conseguenza negativa in ordine alla ricevibilità del presente ricorso.
21 In tale contesto, la ricorrente si richiama anche al principio generale, espressamente enunciato all'art. 12 del codice doganale, secondo il quale le autorità doganali, come pure la Commissione, non possono modificare una disposizione relativa alla classificazione dei prodotti senza concedere agli interessati almeno sei mesi di tempo per adeguarsi, nel caso in cui, sulla base di tale disposizione, i detti interessati fossero vincolati in forza di un contratto avente ad oggetto la vendita o l'acquisto dei prodotti in questione. Secondo la ricorrente, ciò costituisce una manifestazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
22 Infine, la ricorrente sostiene che l'esecuzione delle operazioni che essa si è contrattualmente impegnata a realizzare è resa impossibile dal regolamento impugnato. La ricorrente precisa che i contratti da essa stipulati si riferiscono a quantitativi superiori a 4 000 tonnellate. Ora, l'importazione di funghi classificati nella sottovoce 2003 10 della NC sarebbe assoggettata ad un regime di quote, in applicazione del regolamento (CE) della Commissione 6 settembre 1995, n. 2125, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus (GU L 212, pag. 16), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 novembre 1998, n. 2493 (GU L 309, pag. 38). Tali testi normativi autorizzerebbero l'importazione annua di 22 750 tonnellate di prodotti originari della Cina. In base al meccanismo di ripartizione previsto da tali regolamenti, l'85% di questo quantitativo sarebbe riservato agli importatori che hanno già eseguito importazioni degli stessi prodotti contingentati nel corso degli anni passati. Ebbene, la ricorrente non rientrerebbe nel novero di tali importatori tradizionali, dal momento che i prodotti da essa importati venivano classificati, prima dell'entrata in vigore del regolamento impugnato, nella sottovoce 2001 90 50 della NC e non erano quindi assoggettati a contingentamento. La ricorrente sostiene, pertanto, di poter concorrere soltanto alla ripartizione del restante 15% - vale a dire 3 412 tonnellate - tra tutti i nuovi importatori della Comunità. Pertanto, il quantitativo da ripartire sarebbe largamente inferiore al quantitativo che la ricorrente si è contrattualmente obbligata ad importare per l'anno in corso.
Giudizio del Tribunale
23 Per stabilire se il regolamento impugnato riguardi individualmente la ricorrente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, occorre, in via preliminare, constatare che tale regolamento mira a specificare la classificazione tariffaria di un determinato tipo di prodotti, delimitando i rispettivi ambiti delle due sottovoci della NC che, prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo, potevano venire in questione ai fini della classificazione di questo tipo di prodotti. Come giustamente rilevato dalla ricorrente, il regolamento impugnato fa sì che nella sottovoce 2003 10 della NC vengano classificati prodotti che in precedenza erano classificabili nella sottovoce 2001 90 50.
24 Il regolamento impugnato appare come un provvedimento di portata generale, ai sensi dell'art. 249, secondo comma, CE. Nell'interesse di una uniforme applicazione della Tariffa doganale comune, il detto regolamento riguarda una situazione obiettivamente determinata e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti considerate in maniera generale ed astratta e, in particolare, nei confronti degli importatori dei prodotti da esso contemplati (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 febbraio 1985, causa 40/84, Casteels/Commissione, Racc. pag. 667, punto 11, e ordinanza del Tribunale 29 aprile 1999, causa T-120/98, Alce/Commissione, Racc. pag. II-1395, punto 18).
25 Richiamandosi alla giurisprudenza che ammette che anche un atto di portata generale possa riguardare individualmente taluni operatori economici, la ricorrente sostiene, in sostanza, che essa fa parte di una ristretta cerchia di operatori economici toccati in particolar modo dal regolamento impugnato, cerchia costituita, nella fattispecie, dagli importatori che avevano concluso, prima dell'adozione di tale regolamento, contratti di acquisto la cui esecuzione si collocava nel periodo di vigenza del regolamento medesimo, posto che i prodotti oggetto di tali contratti e rientranti nell'ambito di applicazione del predetto regolamento si trovavano, alla data di adozione dello stesso, già in viaggio verso la Comunità. A giudizio della ricorrente, poiché il regolamento impugnato ed il sistema di contingentamento stabilito dai regolamenti n. 2125/95 e n. 2493/98 avevano reso impossibile l'esecuzione dei contratti in questione, la Commissione doveva tener conto della situazione particolare di tali importatori.
26 Tuttavia, è giocoforza constatare che gli elementi così addotti dalla ricorrente non sono sufficienti a identificarla nel senso richiesto dall'art. 230, quarto comma, CE.
27 Infatti, secondo la costante giurisprudenza formatasi in merito alla posizione di un ricorrente appartenente ad una cerchia ristretta di operatori economici titolari di contratti la cui esecuzione è assertivamente impedita dall'atto normativo contestato, il ricorso diretto all'annullamento di tale atto può essere dichiarato ricevibile soltanto se l'istituzione da cui questo promana aveva l'obbligo, in forza di specifiche norme, di tener conto delle conseguenze dell'atto in questione sulla sfera di interessi di tali operatori (sentenze della Corte 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615, punti 33 e 34, e del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 67; v., in tal senso, anche ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 46).
28 In tale giurisprudenza rientra anche il caso di operatori economici che, dinanzi ad una normativa che introduce il contingentamento di determinate importazioni, si vedano proibire, in forza di tale disciplina, il rilascio di certificati di importazione (ordinanza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-100/94, Michailidis e a./Commissione, Racc. pag. II-3115, punto 64, che rinvia alla sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477).
29 Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non invoca alcuna specifica disposizione che avrebbe obbligato la Commissione a prendere in considerazione, nell'ambito del regolamento impugnato, la situazione di operatori quale la ricorrente in relazione all'applicazione della Tariffa doganale comune e del sistema di contingentamento introdotto dai regolamenti n. 2125/95 e n. 2493/98. In tale contesto, essa si limita ad invocare il principio generale della tutela del legittimo affidamento, del quale l'art. 12 del codice doganale sarebbe espressione.
30 Ad ogni modo, occorre rilevare che la ricorrente non può utilmente avvalersi di tale principio generale ai fini della ricevibilità del presente ricorso. Infatti, da un lato, è pacifico che la ricorrente non ha, nella fattispecie, fatto uso delle facoltà offerte dall'art. 12 del codice doganale, modificato dall'art. 1, punto 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1), al fine di ottenere, mediante una informazione tariffaria vincolante, quanto meno una certa tutela dei propri interessi individuali. Dall'altro, rinviando l'entrata in vigore del regolamento impugnato al ventunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del medesimo, la Commissione ha rispettato le disposizioni dell'art. 254, n. 2, CE e, allo stesso tempo, ha tenuto conto della giurisprudenza secondo la quale il principio del rispetto del legittimo affidamento non può essere esteso fino a impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte durante la vigenza della disciplina anteriore (sentenza della Corte 29 giugno 1999, causa C-60/98, Butterfly Music, Racc. pag. I-3939, punto 25, e giurisprudenza ivi citata).
31 Sebbene la ricorrente sottolinei anche come la cerchia degli importatori alla quale essa appartiene sia chiusa, nel senso che, dopo l'adozione del regolamento impugnato, nessun nuovo operatore può più rientrare nella categoria degli importatori interessati, con la conseguenza che questi ultimi sarebbero stati agevolmente identificabili dalla Commissione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 64, e giurisprudenza ivi citata).
32 Ebbene, come già evidenziato, il regolamento impugnato prevede che il tenore di sale dei funghi rientranti nella sottovoce 2001 90 50 della NC non deve superare un certo limite. Esso dunque si applica ad una situazione definita in maniera obiettiva e riguarda la ricorrente soltanto in ragione della sua obiettiva qualità di importatore dei prodotti così considerati.
33 Per lo stesso motivo, non possono essere accolti gli argomenti facenti leva sul fatto che il regolamento impugnato avrebbe una grave incidenza economica sulle attività della ricorrente, avendole impedito l'esecuzione dei contratti d'acquisto a lungo termine da essa stipulati. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzare questi ultimi in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l'applicazione di tale atto si effettua in forza di una situazione determinata oggettivamente (sentenza ACAV e a./Consiglio, citata, punto 66, e giurisprudenza ivi citata).
34 Quanto a quest'ultimo punto, occorre aggiungere che il fatto che la ricorrente abbia concluso contratti di fornitura annuali rientra in una scelta che essa ha operato in funzione dei propri interessi commerciali. Una posizione contrattuale siffatta - elemento necessariamente inerente alla normale attività di qualsiasi impresa importatrice - non può essere qualificata come diritto specifico ai sensi della citata sentenza Codorniu/Consiglio (v., in tal senso, ordinanza Michailidis e a./Commissione, citata, punti 66 e 67). Pertanto, neanche la circostanza suddetta è idonea a individualizzare la posizione della ricorrente in relazione al regolamento impugnato.
35 Da quanto sopra esposto consegue che il regolamento impugnato non può essere considerato come un atto che riguardi la ricorrente individualmente. Posto che la ricorrente non soddisfa una delle condizioni di ricevibilità stabilite dall'art. 230, quarto comma, CE, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
36 Tuttavia, pur non essendo legittimata a chiedere l'annullamento del regolamento impugnato, la ricorrente conserva la facoltà di eccepirne l'illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere anche in osservanza dell'art. 234 CE (sentenza della Corte 17 novembre 1998, causa C-70/97 P, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. I-7183, punti 48 e 49).
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 In forza dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese, in conformità alle conclusioni della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le spese.
Full & Egal Universal Law Academy