Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso di annullamento Persone fisiche o giuridiche Atti che le riguardano direttamente e individualmente Scambi di possibilità di pesca tra gli Stati membri Disposizione che autorizza il trasferimento della quota di pesca per l'acciuga concessa alla Repubblica portoghese Ricorso di armatori e di federazioni che rappresentano gli interessi collettivi di associazioni di armatori Irricevibilità
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 2742/1999]
2. Eccezione di illegittimità Carattere incidentale Ricorso principale irricevibile Irricevibilità dell'eccezione
(Art. 241 CE)
Massima
1. E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da armatori stabiliti in Spagna contro la nona voce dell'allegato I D del regolamento n. 2742/99, che, a titolo degli scambi delle possibilità di pesca tra la Repubblica francese e la Repubblica portoghese, ha ammesso che, per l'anno 2000, la quota di 5 220 tonnellate di acciughe attribuita a quest'ultimo Stato per le zone CIEM IX, CIEM X e Copace 34.1.1 potesse essere pescata a concorrenza di 3 000 tonnellate nelle acque della sottozona CIEM VIII che ricadono sotto la sovranità o giurisdizione della Repubblica francese.
Infatti, i ricorrenti non sono colpiti dalla disposizione contestata, che ha una portata generale, a motivo di determinate qualità che sono loro peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizza, con riferimento alla detta disposizione, rispetto a qualsiasi altro soggetto. In particolare il Consiglio, al momento dell'emanazione di tale disposizione, non era obbligato a tener conto della situazione specifica dei ricorrenti.
E' altresì irricevibile il ricorso di annullamento proposto contro questa stessa disposizione da tre federazioni di associazioni di armatori. Infatti, un'associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti singoli non può essere considerata individualmente interessata da una decisione, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, e, di conseguenza, non è legittimata a proporre un ricorso di annullamento a nome dei suoi membri, quando questi non possano farlo a titolo individuale.
( v. punti 50-52, 78 )
2. La facoltà offerta dall'art. 241 CE d'invocare l'inapplicabilità di un regolamento o di un atto di portata generale, che costituisce il fondamento normativo dell'atto applicativo contestato, non costituisce un autonomo diritto di azione e non può essere esercitata se non in via incidentale. In mancanza di un diritto di impugnazione principale, non ci si può richiamare al menzionato articolo.
( v. punto 82 )
Parti
Nelle cause riunite T-54/00 e T-73/00,
Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, con sede in San Sebastián (Spagna),
Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, con sede in Bilbao (Spagna),
Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, con sede in Santander (Spagna),
e 59 ricorrenti i cui nomi sono riportati nell'allegato alla presente ordinanza,
rappresentati dagli avv.ti J.R. García-Gallardo Gil-Fournier e M.D. Domínguez Pérez,
ricorrenti nella causa T-54/00,
Nicolas Martínez Rey y otro CB, con sede in Ares, La Coruña (Spagna),
Porvenir Numero Cuatro, SL, con sede in Riviera, La Coruña (Spagna),
Hermanos Deza, SL, con sede in Sanxenxo, Pontevedra (Spagna),
rappresentati dagli avv.ti J.R. García-Gallardo Gil-Fournier e M.D. Domínguez Pérez,
ricorrenti nella causa T-73/00,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J. Carbery, I. Díez Parra e dalla sig.ra M. Sims-Robertson, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e J. Guerra Fernández, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
cause aventi entrambe ad oggetto la domanda di annullamento della nona voce dell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (GU L 341, pag. 1), nonché la domanda di declaratoria di illegittimità del punto 1.1, lett. i), dell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1) così recita:
«Per quanto concerne le attività di sfruttamento, la politica comune della pesca si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili e accessibili nonché di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile, in condizioni economiche e sociali appropriate per tale settore, tenendo conto delle relative implicazioni per l'ecosistema marino e tenendo presenti in particolare le esigenze dei produttori e dei consumatori.
A tal fine è istituito un regime comunitario di gestione delle attività di sfruttamento volto a garantire un durevole equilibrio tra risorse e sfruttamento nelle varie zone di pesca».
2 Il successivo art. 4, n. 1, dispone al riguardo quanto segue:
«Al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio, deliberando, salvo diversa disposizione, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di sfruttamento. Le misure sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili e, più particolarmente, delle relazioni elaborate dal comitato di cui all'articolo 16».
3 Dall'art. 8, n. 4, lett. i) e ii), del regolamento medesimo emerge peraltro che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC») e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso, su base pluriennale, ripartendo le possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati. Tuttavia, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, il Consiglio può tener conto dei minicontingenti e degli scambi regolari di contingenti registratisi successivamente al 1983, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni.
4 Infine, l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92, prevede che, previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono scambiare la totalità o una parte delle disponibilità di pesca loro assegnate.
5 Sulla base dell'art. 4 e dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, il regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di catture e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (GU L 341, pag. 1), fissa il TAC di taluni stock ittici per l'anno 2000. Per quanto attiene all'acciuga, il detto regolamento prevede, per la zona statistica identificata e definita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) (in prosieguo: la «zona CIEM») quale zona CIEM VIII, una TAC di 16 000 tonnellate, ripartite in ragione di 14 400 tonnellate per il Regno di Spagna e 1 600 tonnellate per la Repubblica francese (ottava voce dell'allegato I D del regolamento). Per le zone CIEM IX e CIEM X e la zona 34.1.1 definita dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centrorientrale (Copace) (in prosieguo: la «zona Copace 34.1.1»), è previsto un TAC di 10 000 tonnellate, ripartite in ragione 4 780 tonnellate per il Regno di Spagna e di 5 220 tonnellate per la Repubblica portoghese (nona voce dell'allegato I D del regolamento).
6 Il TAC di acciughe così fissato per la zona CIEM VIII risulta nettamente inferiore al TAC approvato negli anni precedenti per tale zona in considerazione di pareri scientifici secondo i quali la biomassa dello stock riproduttore avrebbe potuto raggiungere un livello pericolosamente basso nel 2000. Tuttavia, a seguito di migliori stime scientifiche relative al livello della biomassa compiute agli inizi dell'anno 2000, il Consiglio ha deciso di modificare il TAC delle acciughe per tale zona, portandolo allo stesso livello fissato negli anni precedenti, vale a dire 33 000 tonnellate, ripartite in ragione di 29 700 tonnellate per il Regno di Spagna e 3 300 tonnellate per la Repubblica francese [regolamento (CE) del Consiglio 16 giugno 2000, n. 1446, recante modifica del regolamento n. 2742/99 (GU L 163, pag. 3)].
7 Al TAC così concesso alla Repubblica francese per la zona CIEM VIII occorre quindi aggiungere la quota di acciughe che, dal 1995 in poi, le viene annualmente ceduta dalla Repubblica portoghese.
8 La Repubblica francese e la Repubblica portoghese procedono infatti ogni anno, in base all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92, a scambi delle possibilità di pesca loro concesse. La natura e le condizioni di tali scambi sono stabilite al punto 1.1 dell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), che così dispone:
«Gli scambi tra la Francia e il Portogallo sono tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno al momento della fissazione dei TAC e dei contingenti.
Tali scambi riguardano i seguenti TAC:
i) un TAC comune di acciughe fissato per le zone CIEM VIII e IX: il Portogallo cede annualmente alla Francia l'80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Francia (...)».
9 Con riguardo a tali scambi, il Consiglio ha autorizzato, nella nona voce dell'allegato I D del regolamento n. 2742/99, che, per l'anno 2000, la quota di 5 220 tonnellate di acciughe attribuita alla Repubblica portoghese per le zone CIEM IX, CIEM X e Copace 34.1.1 (v. supra, punto 5) potesse essere pescata a concorrenza di 3 000 tonnellate nelle acque della sottozona CIEM VIII che ricadono nella sovranità o giurisdizione della Repubblica francese (in prosieguo: la «disposizione contestata»).
Procedimento nella causa T-54/00
10 Ciò premesso, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 marzo 2000, 59 armatori (persone fisiche, enti di gestione di beni in comunione e società) delle province spagnole delle Asturie, di La Coruña, di Pontevedra e di Lugo, nonché tre federazioni di associazioni di armatori delle province di Guipúzcoa, Cantabria e Vizcaya proponevano il presente ricorso.
11 Con separato atto registrato presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2000, i ricorrenti proponevano inoltre domanda di sospensione dell'esecuzione della disposizione contestata. Tale domanda veniva respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 10 luglio 2000, causa T-54/00 R, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio (Racc. pag. II-2875), confermata, in seguito ad impugnazione, con ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio (Racc. pag. I-8797).
12 Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2000, il Consiglio sollevava un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 5 luglio 2000 i ricorrenti presentavano osservazione in ordine a tale eccezione.
13 Con ordinanza 27 giugno 2000, veniva ammesso l'intervento della Commissione a sostegno del Consiglio. La Commissione depositava memoria d'intervento il 4 ottobre 2000. Il Consiglio e i ricorrenti presentavano proprie osservazioni in ordine a tale memoria in data, rispettivamente, 20 dicembre 2000 e 8 gennaio 2001.
Procedimento nella causa T-73/00
14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2000, tre armatori delle province spagnole della Coruña e di Pontevedra proponevano ricorso di oggetto identico a quello del ricorso nella causa T-54/00.
15 Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2000, il Consiglio sollevava eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Il 5 luglio 2000 i ricorrenti depositavano proprie osservazioni in ordine a tale eccezione.
16 Con lettera 29 giugno 2000 i ricorrenti chiedevano al Tribunale la riunione del ricorso a quello della causa T-54/00, in considerazione dell'identicità dell'oggetto. Con lettera 31 luglio 2000 il Consiglio comunicava al Tribunale di opporsi a tale riunione.
17 Con ordinanza 6 novembre 2000 veniva autorizzato l'intervento della Commissione a sostegno del Consiglio. La Commissione depositava memoria d'intervento il 14 dicembre 2000. Il Consiglio e i ricorrenti presentavano proprie osservazioni in ordine a tale memoria in data, rispettivamente, 9 febbraio e 5 marzo 2001.
Conclusioni delle parti nelle cause T-54/00 e T-73/00
18 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile;
annullare la disposizione contestata;
dichiarare l'illegittimità del punto 1.1, lett. i), dell'allegato IV del regolamento n. 685/95;
condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.
19 Il Consiglio e la Commissione concludono che il Tribunale voglia:
dichiarare i ricorsi irricevibili;
condannare i ricorrenti alle spese.
In ordine alla riunione delle cause
20 Considerato che i ricorsi nelle cause T-54/00 e T-73/00 sono connessi, occorre procedere alla loro riunione ai fini della presente ordinanza.
In ordine alla ricevibilità
21 A termini dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento. Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito sulla base dell'esame degli atti di causa e decide quindi, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
22 Si deve rilevare che, nelle due cause, la tesi del Consiglio quanto all'irricevibilità del ricorso si fonda sul difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Tuttavia, nella causa T-73/00, il Consiglio ha dedotto un'ulteriore censura, secondo cui l'identità dei ricorrenti non sarebbe chiaramente precisata.
23 Il Tribunale ritiene di esaminare anzitutto tale seconda censura, passando successivamente all'esame della censura relativa al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
In ordine alla censura secondo cui l'identità dei ricorrenti nella causa T-73/00 non sarebbe chiaramente precisata
Argomenti delle parti
24 Secondo il Consiglio, il ricorso nella causa T-73/00 dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto non risponderebbe ai requisiti formali prescritti dall'art. 19, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e dall'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale con riguardo all'identificazione dei ricorrenti. A parere del Consiglio, infatti, non sarebbe possibile stabilire con precisione l'identità dei ricorrenti in quanto, alla luce della prima pagina del ricorso, il ricorso sarebbe proposto da armatori (persone fisiche, enti di gestione di beni in comunione e società) della province di La Coruña e di Pontevedra, il che lascerebbe supporre che si tratti di tutti gli armatori delle dette due province mentre, in allegato al ricorso, figurerebbero solamente i nomi di tre imprese di pesca.
25 Il Consiglio ritiene, a tal riguardo, che occorra fare riferimento alla costante giurisprudenza secondo cui in ogni ricorso deve essere indicato, in modo chiaro e preciso, l'oggetto della controversia, onde consentire alla parte convenuta di poter predisporre le proprie difese e al giudice comunitario di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 21). Secondo il Consiglio, tale giurisprudenza si applicherebbe parimenti all'identificazione dei ricorrenti, considerato che, in assenza di tale identificazione, non sarebbe possibile per la parte convenuta verificare la legittimazione attiva dei ricorrenti con riguardo ai requisiti dettati dall'art. 230, quarto comma, CE.
26 Secondo i ricorrenti, il problema di identificazione fatto valere dal Consiglio troverebbe spiegazione nel fatto che, in principio, avrebbero dovuto partecipare al ricorso nella causa T-54/00 ma che, non avendo potuto produrre tempestivamente le attestazioni necessarie, sarebbero stati costretti a proporre il presente ricorso. Per quanto attiene al contenuto della tesi dedotta a sostegno del presente ricorso, i ricorrenti fanno rinvio alle memorie depositate nella causa T-54/00.
Giudizio del Tribunale
27 A termini dell'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in virtù dell'art. 46 dello Statuto medesimo, e dell'art. 44, n. 1, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente. Occorre verificare se, nella specie, tale requisito di forma sia soddisfatto.
28 Dalla prima pagina del ricorso risulta che questo è stato proposto dagli «armatori (persone fisiche, enti di gestione di beni in comunione e società) delle province di La Coruña e di Pontevedra, i cui dati sono riportati nell'allegato I». Nell'allegato I del ricorso sono contenute copie di documenti ufficiali relativi a tre armatori, vale a dire Nicólas Martínez Rey y otro CB, Porvenir Numero Cuarto, SL, e Hermanos Deza, SL. Tali documenti attestano, conformemente all'art. 44, n. 5, del regolamento di procedura, l'esistenza giuridica dei detti armatori nonché la regolarità del mandato dai medesimi rilasciato agli avvocati ai fini della difesa dei loro interessi nell'ambito del presente ricorso. Tali documenti consentono parimenti di risalire al nome e al domicilio dei ricorrenti.
29 Pertanto, ancorché sia spiacevole che l'identità precisa dei ricorrenti non sia stata chiaramente indicata nella prima pagina del ricorso, resta il fatto che risulta con sufficiente chiarezza dal ricorso stesso.
30 Tale censura deve essere conseguentemente respinta.
Sulla censura relativa al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti
Argomenti delle parti
31 Il Consiglio ritiene i ricorsi irricevibili in quanto la disposizione contestata costituirebbe un atto normativo di portata generale ai sensi dell'art. 249 CE, atteso che si applicherebbe a situazioni determinate oggettivamente e che produrrebbe effetti giuridici nei confronti di talune categorie di soggetti individuati in termini generali ed astratti. Orbene, secondo l'art. 230, quarto comma, CE, le persone fisiche e giuridiche non sarebbero legittimate, in via di principio, a proporre ricorso di annullamento contro un atto di tal genere.
32 Il Consiglio deduce inoltre, in subordine, che i ricorrenti non sarebbero interessati direttamente e individualmente dalla disposizione contestata.
33 Il Consiglio rileva infatti che i ricorrenti, contrariamente a quanto dagli stessi affermato, non farebbero parte di una cerchia chiusa di operatori economici, considerato che, da un lato, non abbraccerebbero necessariamente tutti i pescatori spagnoli interessati alla pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII e, dall'altro, la disposizione contestata riguarderebbe, in primo luogo, i pescatori di acciughe stabiliti in Francia e in Portogallo.
34 Il Consiglio osserva parimenti che, al fine di poter pescare una parte della quota di acciughe attribuita alla Repubblica francese, i pescatori e le società di pesca dovrebbero previamente ottenere una licenza che viene loro concessa dalle autorità del detto Stato. Tale necessario intervento delle autorità nazionali implicherebbe, secondo il Consiglio, che i ricorrenti non sarebbero direttamente interessati dalla disposizione contestata.
35 Il Consiglio rileva infine che, secondo costante giurisprudenza, i ricorsi proposti da associazioni sono ricevibili in tre tipi di fattispecie, vale a dire quando una disposizione di legge riconosce loro poteri di natura processuale, quando i loro membri siano legittimati ad agire o, inoltre, quando abbiano provato la lesione di interessi propri in quanto associazioni. Orbene, secondo il Consiglio, nella specie le associazioni non si troverebbero in una di tali fattispecie, ragion per cui il ricorso sarebbe parimenti irricevibile per quanto le riguarda.
36 La Commissione si associa all'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.
37 I ricorrenti rilevano, in limine, che, non potendo contestare la legittimità della disposizione di cui trattasi dinanzi ai giudici spagnoli, in difetto di una norma nazionale di attuazione della medesima, risulterebbe contrario all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) respingere i presenti ricorsi per irricevibilità in base al rilievo che i ricorrenti non sarebbero legittimati ad agire. A loro parere, spetterebbe in particolare al Tribunale interpretare in modo flessibile le disposizioni del Trattato riguardanti la legittimazione ad agire degli amministrati.
38 Inoltre, pur riconoscendo la portata generale della disposizione contestata, i ricorrenti fanno valere che tale disposizione li riguarderebbe nondimeno direttamente e individualmente.
39 In primo luogo, al fine di dimostrare di essere individualmente interessati dalla disposizione contestata, i ricorrenti fanno valere che, ai sensi dell'art. 161, n. 1, lett. f), dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l'«Atto di adesione»), che ha attribuito al Regno di Spagna il 90% e alla Repubblica francese il 10% del TAC dell'acciuga nella zona CIEM VIII, e degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92, le istituzioni comunitarie avevano l'obbligo di tener conto, ai fini dell'adozione della disposizione contestata, della situazione specifica dei ricorrenti (sentenza della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punti 25-30).
40 I ricorrenti ritengono, al riguardo, che la presente causa si distingua da altre cause in materia di pesca in cui il Tribunale ha affermato che gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92, considerato il loro carattere del tutto generale, non sono idonei a comprovare l'esistenza dell'obbligo preciso di tener conto in termini specifici della situazione di taluni operatori (ordinanza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-194/95, Area Cova e a./Consiglio, Racc. pag. II-2271, punto 44). I ricorrenti deducono infatti che, nelle presenti cause, i soggetti interessati sarebbero individuati in modo molto più chiaro, considerato che dall'esposizione della motivazione del regolamento n. 1446/00 emergerebbe che l'obbligo per il Consiglio di tener conto, ai sensi di tali disposizioni, degli interessi degli operatori si applicherebbe individualmente per ogni singola zona, ragion per cui, per quanto riguarda la zona CIEM VIII, il Consiglio avrebbe potuto tener conto unicamente degli interessi degli operatori spagnoli e francesi. Inoltre, a termini dell'art. 161, n. 1, lett. f), dell'Atto di adesione, il Consiglio avrebbe avuto l'obbligo di tener conto della situazione specifica degli operatori spagnoli quali titolari del diritto di pesca del 90% del TAC dell'acciuga nella zona CIEM VIII.
41 In secondo luogo, i ricorrenti ritengono di essere individualmente interessati dalla disposizione contestata considerato che, al momento della sua emanazione, il Consiglio era o, quantomeno, poteva essere a conoscenza in termini sufficientemente certi del numero di imbarcazioni che potevano pescare nella zona di cui trattasi nel corso dell'anno 2000. Infatti, secondo i ricorrenti, tale numero è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti. I ricorrenti rilevano parimenti che l'adozione da parte del Consiglio del regolamento n. 1446/00, recante approvazione di un TAC dell'acciuga di livello identico a quello fissato negli anni precedenti per la zona CIEM VIII, dimostrerebbe come il Consiglio fosse a conoscenza del numero di navi da pesca operanti in tale zona.
42 In terzo luogo, i ricorrenti fanno valere di essere colpiti individualmente dalla disposizione contestata, considerato che, contrariamente agli armatori francesi autorizzati a pescare nella zona CIEM VIII, il trasferimento della quota di acciuga causerebbe loro grave pregiudizio, sia sotto il profilo economico sia sotto quello ambientale. Tale conclusione apparrebbe ancor più evidente, atteso che gli armatori spagnoli dipenderebbero, in misura più ampia rispetto ai loro omologhi francesi, dalla pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII e che sarebbe loro difficile procedere ad una riconversione dell'attività.
43 In quarto luogo, i ricorrenti sostengono di formare una cerchia chiusa di operatori economici specificamente colpiti dalla disposizione contestata. Infatti, secondo i ricorrenti, vi sarebbero nella specie due gruppi chiaramente differenziati, vale a dire coloro che beneficiano del trasferimento della quota e coloro che non ne beneficiano. Al secondo gruppo apparterrebbero unicamente gli armatori spagnoli.
44 I ricorrenti riconoscono che, nella specie, tale cerchia non è, a ben vedere, definita in termini assoluti, considerato che le licenze vengono concesse a scadenza trimestrale. Essi ritengono tuttavia che, poiché l'arrivo di nuovi pescatori autorizzati alla pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII è praticamente impossibile in considerazione delle difficoltà amministrative cui tali pescatori dovrebbero far fronte, tale cerchia è de facto chiusa. Tale situazione sarebbe avvalorata dal fatto che gli elenchi delle imbarcazioni munite di licenza di pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII sarebbero assolutamente costanti e non presenterebbero variazioni da un anno all'altro, eccezion fatta per la sostituzione delle imbarcazioni.
45 I ricorrenti aggiungono che, in considerazione dell'obbligo di rispettare il termine di due mesi per proporre il ricorso di annullamento della disposizione contestata, non sarebbe stato loro possibile attendere la concessione di tutte le licenze per i quattro trimestri dell'anno 2000 al fine di dimostrare, in base a tali elenchi, l'esattezza delle loro affermazioni quanto alla natura chiusa della cerchia di pescatori spagnoli dell'acciuga. I ricorrenti rilevano tuttavia che, al momento del deposito delle loro osservazioni relative alla memoria d'intervento della Commissione, gli elenchi dei titolari delle licenze di pesca dell'acciuga per l'anno 2000 erano stati chiusi e che da tali elenchi emerge come il numero dei titolari sia rimasto costante. Pressoché la totalità dei ricorrenti avrebbe quindi chiesto e ottenuto una licenza di pesca dell'acciuga nel corso dell'anno 2000, ad eccezione, da un lato, dei casi di sostituzione delle imbarcazioni da pesca con imbarcazioni nuove e, dall'altro, degli armatori che abbiano deciso di dedicarsi alla pesca di altre specie.
46 I ricorrenti ritengono peraltro di essere direttamente interessati dalla disposizione contestata, in quanto questa arrecherebbe loro pregiudizio sotto il profilo sia economico sia ambientale e che nessun provvedimento nazionale potrebbe recidere tale nesso diretto, non potendo essi ottenere licenze di pesca dell'acciuga da parte delle autorità francesi.
47 I ricorrenti sostengono, infine, che le tre federazioni di associazioni di armatori potrebbero parimenti proporre ricorso in quanto difenderebbero, per surrogazione, gli interessi degli armatori individualmente e direttamente interessati dalla disposizione contestata.
Giudizio del Tribunale
48 Il presente ricorso è stato proposto da 62 armatori e da tre federazioni rappresentanti gli interessi collettivi di associazioni di armatori. Il Tribunale esaminerà in successione la ricevibilità dei ricorsi con riguardo ad ognuno dei due gruppi di ricorrenti.
Sulla ricevibilità dei ricorsi proposti dagli armatori
49 Nella specie, i ricorrenti non contestano che la disposizione di cui trattasi costituisca una decisione indirizzata a Stati membri e che possieda, nella parte in cui li riguarda, portata generale.
50 Occorre tuttavia esaminare se, malgrado la portata generale della disposizione contestata, i ricorrenti possano essere nondimeno considerati direttamente e individualmente interessati dalla disposizione stessa. Infatti, la portata generale di un atto non esclude peraltro che l'atto medesimo possa concernere individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19; sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 66, e 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).
51 Per quanto attiene, anzitutto, alla questione se i ricorrenti siano individualmente interessati dalla disposizione contestata, si deve ricordare che, perché una persona fisica o giuridica possa essere considerata individualmente interessata da una disposizione di portata generale, occorre che essa sia colpita dalla disposizione stessa a motivo di determinate qualità che siano ad essa peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (v. sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 223; ordinanze del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. I-1559, punto 59, e 29 aprile 1999, causa T-120/98, Alce/Commissione, Racc. pag. II-1395, punto 19).
52 A tal riguardo, i ricorrenti deducono, in primo luogo, di essere individualmente interessati dalla disposizione contestata, considerato che il Consiglio, al momento dell'emanazione della disposizione stessa, era obbligato, ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92 e dell'art. 161, n. 1, lett. f), dell'Atto di adesione, a tener conto della loro situazione specifica.
53 E' pur vero che la Corte e il Tribunale hanno dichiarato ricevibili ricorsi di annullamento proposti contro atti di portata generale in considerazione dell'esistenza di una norma di rango superiore che imponeva agli autori di tali atti di tener conto della situazione specifica dei ricorrenti (v. sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 21-31; 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 11; sentenze del Tribunale Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 50, punti 67-78, e 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, puto 90).
54 Si deve tuttavia rilevare che l'art. 161, n. 1, lett. f), dell'Atto di adesione, che ha concesso al Regno di Spagna il 90% del TAC dell'acciuga nella zona CIEM VIII, ove il restante 10% è stato attribuito alla Repubblica francese, ha unicamente ad oggetto la ripartizione della quota dell'acciuga in tale zona. Tale disposizione non implica alcun riferimento alla situazione dei pescatori dell'acciuga dei due paesi che possono pescare in tale zona né, a fortiori, alcun obbligo per il Consiglio di tener conto, nell'autorizzare il trasferimento di quote di acciuga da una zona attigua verso tale zona, della specifica situazione di tali pescatori.
55 Quanto agli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92, tali disposizioni mirano unicamente a stabilire l'ambito entro il quale il Consiglio, su proposta della Commissione, può stabilire le misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse nonché di esercizio delle attività di sfruttamento. Pertanto, tali disposizioni riguardano gli operatori economici attivi nel settore della pesca solamente in termini generali [v., in tal senso, l'ordinanza Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, citata supra al punto 11 (punto 38); v. parimenti, per quanto attiene all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 3760/92, l'ordinanza Area Cova e a./Consiglio, citata supra al punto 40 (punto 44)]. Tali disposizioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso che esse impongano al Consiglio di tener conto della situazione specifica dei ricorrenti.
56 Tale conclusione non è contraddetta dal fatto che, come sostenuto dai ricorrenti, dal quarto considerando del regolamento n. 1446/00 emergerebbe che il Consiglio è tenuto ad applicare i criteri enunciati agli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento n. 3760/92 specificamente per ogni zona di pesca. Infatti, tale obbligo, ammesso che sussista, non si limiterebbe a prendere in considerazione la situazione dei soli pescatori spagnoli interessati alla pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII, bensì si applicherebbe anche alla situazione di tutti gli operatori economici che, in tale zona, operano nel settore della pesca. Si deve inoltre osservare che, considerato che il regolamento n. 1446/00 è stato emanato successivamente alla disposizione impugnata, tale obbligo, anche ammessa la sua esistenza, non sarebbe stato applicabile al momento dell'emanazione della disposizione di cui trattasi.
57 Il primo argomento deve essere conseguentemente respinto.
58 I ricorrenti ritengono, in secondo luogo, di essere individualmente interessati dalla disposizione contestata, considerato che il Consiglio era o avrebbe potuto essere a conoscenza della loro identità al momento dell'emanazione di tale disposizione.
59 Tale asserzione è priva di fondamento in fatto. Al momento dell'emanazione della disposizione contestata il Consiglio non disponeva, infatti, di informazioni specifiche sulle imbarcazioni battenti bandiera spagnola che beneficiassero di una licenza di pesca per l'acciuga per il primo trimestre dell'anno 2000 né, a maggior ragione, in ordine alle imbarcazioni che potessero beneficiarne per i trimestri successivi dell'anno medesimo, atteso che le licenze relative a quest'ultimo periodo non erano state allora ancora concesse.
60 A tal riguardo, è irrilevante che il numero di pescatori spagnoli autorizzati alla pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII sia rimasto costante negli anni precedenti. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati dall'atto medesimo, purché sia assodato che tale applicazione si effettui in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto di cui trattasi (v. ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573, punto 13; v., ugualmente, sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 22, e sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 64). Orbene, nella specie, i ricorrenti sono interessati dalla disposizione contestata in base a una situazione oggettivamente determinata dalla disposizione medesima, vale a dire nella loro qualità di gestori di navi battenti bandiera di uno Stato membro ai quali possono essere concesse possibilità di pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII.
61 Deve essere parimenti respinta l'affermazione dei ricorrenti secondo cui il fatto che, con l'adozione del regolamento n. 1446/00, il Consiglio ha approvato un TAC di livello identico a quello degli anni precedenti indicherebbe che il Consiglio sarebbe stato a conoscenza del numero di navi interessate alla pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII. Si deve infatti sottolineare che la fissazione di un TAC da parte del Consiglio non è operata in funzione del numero di navi addette alla pesca in una determinata zona, bensì, a termini dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, sulla base degli «obiettivi e strategie di gestione» definiti dal Consiglio medesimo al fine di garantire lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse del mare. Inoltre, tale affermazione, anche ammesso che fosse corretta, è priva di pertinenza con riguardo al presente argomento, in quanto fa riferimento a tutte le navi interessate alla pesca nella zona CIEM VIII, vale a dire tanto alle navi battenti bandiera spagnola, quanto a quelle battenti bandiera francese. Tale affermazione non consente quindi di accertare che il Consiglio fosse a conoscenza della peculiare situazione dei ricorrenti.
62 Il secondo argomento deve essere conseguentemente respinto.
63 I ricorrenti fanno valere, in terzo luogo, di essere interessati individualmente dalla disposizione contestata, in considerazione della particolare incidenza della disposizione stessa sulla loro situazione sia sotto il profilo economico, sia sotto quello ambientale.
64 Si deve tuttavia ricordare che la circostanza che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è idonea a caratterizzare tali soggetti rispetto a tutti gli altri operatori interessati, atteso che l'applicazione di tale atto si effettua sulla base di una situazione oggettivamente determinata (v. ordinanze della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37, e del Tribunale 8 dicembre 1998, causa T-39/98, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. II-4207, punto 22). Orbene, come già sottolineato al precedente punto 60, tale ipotesi non ricorre nella specie.
65 Inoltre, anche a voler ammettere che gli effetti della disposizione contestata possano essere presi in considerazione al fine di stabilire se essa caratterizzi i ricorrenti rispetto ad altri operatori economici, si deve rilevare che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento probatorio al fine di comprovare l'esattezza delle proprie affermazioni relative alle gravi ripercussioni economiche e ambientali cui sarebbero soggetti i pescatori dell'acciuga spagnoli in conseguenza dell'emanazione della disposizione contestata.
66 Sembra peraltro dubbio che tali ripercussioni riguardino unicamente i pescatori dell'acciuga spagnoli.
67 Infatti, se, come affermano i ricorrenti, le catture aggiuntive effettuate dai pescatori francesi determinano un calo dei prezzi di vendita dell'acciuga, appare del tutto verosimile che tale diminuzione riguarderà parimenti i pescatori dell'acciuga sia francesi sia spagnoli.
68 Quanto ai danni ambientali asseriti dai ricorrenti, si deve osservare che, qualora il trasferimento di quota determinasse un deterioramento dello stock dell'acciuga nella zona CIEM VIII, tale danno riguarderebbe tutti i pescatori dell'acciuga e, quindi, anche i pescatori francesi operanti in tale zona.
69 Appare inoltre innegabile che la disposizione contestata incida parimenti in senso negativo sugli interessi dei pescatori dell'acciuga portoghesi laddove l'emanazione dell'atto controverso ha determinato una riduzione delle loro possibilità di pesca. Infatti, il trasferimento di quote dalla Repubblica portoghese alla Repubblica francese, risultante da tale disposizione, fa sì che i pescatori portoghesi perdano interamente la possibilità di pescare le 5 220 tonnellate di acciuga nelle zone CIEM IX, CIEM X e Copace 34.1.1.
70 Il terzo argomento deve essere conseguentemente respinto.
71 I ricorrenti deducono, in quarto luogo, che, quali pescatori spagnoli che non beneficiano del trasferimento di quote dell'acciuga per la zona CIEM VIII, farebbero parte di una cerchia di operatori economici chiusa specificamente interessata alla disposizione contestata.
72 Si deve tuttavia rilevare che gli elementi di fatto invocati dai ricorrenti non possono essere considerati quali fattori che limitino, in termini assoluti e definitivi, l'applicazione della disposizione contestata ai soli armatori spagnoli che abbiano già intrapreso la pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII.
73 In tal senso, l'esistenza di esigenze tecniche e di formalità amministrative non consente di escludere che gli armatori che non abbiano ancora esercitato l'attività di cui trattasi abbiano potuto prevedere di intraprenderla nel corso della campagna 2000 e siano, conseguentemente, interessati dalla disposizione contestata ([v. parimenti, in tal senso, per quanto attiene alla sussistenza di una cerchia chiusa di navi autorizzate alla pesca dell'ippoglosso nero nelle sottozone 2 e 3 dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO), l'ordinanza Area Cova e a./Consiglio, citata supra al punto 40 (punto 29)].
74 Parimenti, la circostanza che, alla luce degli elenchi dei titolari spagnoli di licenze di pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII, il numero dei pescatori è rimasto costante durante gli anni precedenti non è idonea a provare l'esistenza di una cerchia chiusa di operatori economici. Infatti, il numero di licenze concesse annualmente può variare, considerato che taluni pescatori titolari di licenza per la pesca dell'acciuga durante gli anni precedenti potevano decidere di intraprendere la pesca di un'altra specie nel 2000, mentre altri pescatori che, alla data di emanazione della disposizione contestata, non avevano ancora pescato l'acciuga nella zona CIEM VIII potevano prevedere di farlo nel corso dell'anno medesimo.
75 Tale argomento deve essere, conseguentemente, respinto.
76 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la disposizione contestata non può essere intesa nel senso che essa interessi individualmente i 62 armatori che hanno proposto il presente ricorso.
Sulla ricevibilità del ricorso proposto dalle federazioni di associazioni di armatori
77 Si deve rilevare che le federazioni di associazioni di armatori hanno fatto esclusivamente valere la loro legittimazione attiva sul presupposto che i membri delle associazioni da esse rappresentati fossero parimenti legittimati. Esse non hanno sostenuto che sarebbero stati colpiti interessi loro specifici in quanto associazioni (v. sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 29 e 30; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 50, e 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II-3207, punto 23).
78 Si deve tuttavia ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un'associazione costituita per la tutela degli interessi collettivi di una categoria di soggetti singoli può essere considerata individualmente interessata da una decisione, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, e, di conseguenza, è legittimata ad agire per l'annullamento a nome dei propri membri solamente qualora questi lo siano a titolo individuale (v. sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite da 19/62 a 22/62, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e a./Consiglio, Racc. pag. 943, in particolare pagg. 960 e 961, e 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione, Racc. pag. I-1651, punti 14 e 29). Orbene, come già precedentemente rilevato, gli armatori non possono essere considerati individualmente interessati dalla disposizione contestata.
79 Ne consegue che le dette federazioni non possono essere considerate, nella specie, individualmente interessate dalla disposizione contestata.
Conclusione
80 Alla luce delle suesposte considerazioni, i due gruppi di ricorrenti non rispondono ad uno dei requisiti di ricevibilità posti dall'art. 230, quarto comma, CE, ragion per cui non occorre esaminare la questione se essi siano direttamente interessati dalla disposizione contestata.
81 Dall'irricevibilità dei ricorsi deriva che l'eccezione d'illegittimità dedotta dai ricorrenti con riguardo al punto 1.1, lett. i), dell'allegato IV del regolamento n. 685/95 è parimenti irricevibile.
82 Si deve infatti ricordare che la facoltà, offerta dall'art. 241 CE, d'invocare l'inapplicabilità di un regolamento o di un atto di portata generale, che costituisce il fondamento normativo dell'atto di applicazione contestato, non costituisce un autonomo diritto di azione e non può essere esercitata se non in via incidentale. In mancanza di un diritto di impugnazione principale, i ricorrenti non possono richiamarsi al menzionato art. 241 CE (v. sentenze della Corte 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2141, punto 17, e 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, punto 36, e del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-154/94, CSF e CSME/Commissione, Racc. pag. II-1377, punto 16).
83 Deve essere peraltro respinto l'argomento dei ricorrenti secondo cui la decisione del Tribunale di dichiarare irricevibili i loro ricorsi per difetto di legittimazione attiva sarebbe contrario all'art. 6 della CEDU nella parte in cui, considerato che la disposizione contestata non prevede l'emanazione di alcuna misura di esecuzione da parte degli Stati membri, i ricorrenti non disporrebbero di alcun rimedio giuridico per contestarne la legittimità dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale.
84 Infatti, nella sentenza ACAV e a./Consiglio, citata supra al punto 60 (punto 68), il Tribunale ha rilevato che tali circostanze, ammesso che siano comprovate, non possono giustificare una modifica, per mezzo di un'interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dal Trattato. In nessun caso esse consentono di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfi le condizioni prescritte dall'art. 230, quarto comma, CE (v. parimenti le ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 26, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 38).
85 Non sembra peraltro che i ricorrenti siano privi di qualsiasi diritto di azione contro le eventuali conseguenze derivanti dalla disposizione contestata. Infatti, gli interessati possono in ogni caso laddove ritengano di essere stati lesi direttamente in conseguenza di tale atto impugnarlo nell'ambito del procedimento per responsabilità extracontrattuale previsto dagli art. 235 CE e 288 CE [ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata supra al punto 64 (punto 52)].
86 Il principio generale di diritto comunitario secondo cui ogni persona i cui diritti e libertà siano stati violati ha diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo, ispirato all'art. 13 della CEDU, è pertanto rispettato nella specie.
87 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che i ricorsi devono essere dichiarati manifestamente irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
88 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, l'art. 87, n. 4, del regolamento medesimo dispone che le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. I ricorrenti, essendo rimasti soccombenti ed avendone il Consiglio chiesto la condanna alle spese, devono essere condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio. La Commissione sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Le cause T-54/00 e T-73/00 sono riunite ai fini dell'ordinanza.
2) I ricorsi sono dichiarati manifestamente irricevibili.
3) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
4) La Commissione sopporterà le proprie spese.
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