Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Regolamento relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e a pratiche concordate - Ricorso di un'associazione che rappresenta gli interessi di consorzi regionali di gestori di autorimesse e di operatori economici attivi nello stesso settore - Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 2790/1999)
Massima
$$Per poter ritenere che un atto di portata generale riguardi individualmente una persona fisica o giuridica, occorre che l'atto di cui trattasi incida su quest'ultima a motivo di determinate qualità che siano ad essa peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto.
La ricevibilità dei ricorsi proposti dalle associazioni può essere ammessa allorché queste ultime facciano valere gli interessi dei loro membri i quali, a loro volta, siano legittimati ad agire.
Non si può ritenere che siano individualmente interessati dal regolamento n. 2790/1999, relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, un'associazione che abbia ad oggetto la difesa degli interessi sia di consorzi regionali di gestori di autorimesse, nel senso ampio del termine, sia dei relativi consorziati, i cui membri sarebbero vincolati da accordi verticali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, da un lato, o gli operatori economici attivi nello stesso settore e parimenti vincolati da accordi verticali, dall'altro.
L'esenzione concessa dal detto regolamento, la quale comporta l'inapplicabilità dell'art. 81, n. 1, CE e, di conseguenza, della sanzione di nullità prevista dall'art. 81, n. 2, CE, riguarda i membri dell'associazione e gli operatori economici succitati a motivo della loro obiettiva qualità di operatori economici legati da intese a carattere verticale, allo stesso modo di qualsiasi altro operatore che partecipi a tali intese.
Del resto, una situazione di dipendenza economica di tale associazione e dei suoi membri nei confronti dei grandi fornitori non è atta a caratterizzare gli interessati rispetto a qualsiasi altro operatore economico.
( v. punti 15-18 )
Parti
Nella causa T-58/00,
Bond van de Fegarbel-Beroepsverenigingen, con sede in Bruxelles (Belgio),
Jules Appeltants, residente in Grâce-Hollogne (Belgio),
Benny Corbeels, residente in Lovanio (Belgio),
rappresentati dall'avv. J. Van Hoof, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. F. Brouxel, 6, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 L'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21; nel prosieguo: il «regolamento impugnato»), dichiara l'art. 81, n. 1, CE inapplicabile, a determinate condizioni, agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (nel prosieguo: gli «accordi verticali»).
2 Il Bond van de Fegarbel-Beroepsverenigingen (in prosieguo: il «BFB») ha ad oggetto la difesa degli interessi sia di consorzi regionali di gestori di autorimesse, nel senso ampio del termine, sia dei relativi consorziati. Il BFB rappresenterebbe così 2 500 piccole e medie imprese belghe (in prosieguo: le «PMI»). Gli altri due ricorrenti sarebbero operatori economici, attivi nello stesso settore dei consorziati del BFB. Le PMI, rappresentate dal BFB, e gli altri due ricorrenti sarebbero vincolati da accordi verticali che rientrerebbero nell'ambito di applicazione del regolamento impugnato.
Procedimento e conclusioni delle parti
3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2000, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
4 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- annullare il regolamento impugnato;
- in via subordinata, annullare la procedura di consultazione e disporne il rinnovo;
- condannare la Commissione alle spese.
5 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2000, la Commissione ha sollevato una eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
6 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare i ricorrenti alle spese.
7 I ricorrenti non hanno depositato osservazioni sull'eccezione di irricevibilità nel termine all'uopo fissato dal Tribunale.
Sulla ricevibilità
8 A norma dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento relativo all'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato in base all'esame degli atti di causa e che non si debba procedere alla fase orale.
Argomenti delle parti
9 La Commissione spiega che il regolamento impugnato non potrebbe essere considerato come una decisione che, pur apparendo come un regolamento, riguardi direttamente ed individualmente i ricorrenti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Si tratterebbe, infatti, di un atto a carattere puramente normativo. Il ricorso sarebbe pertanto irricevibile.
10 I ricorrenti fanno valere che il regolamento impugnato li riguarderebbe direttamente ed individualmente. A tal fine, essi puntualizzano di essere PMI ovvero di rappresentare PMI che, nella loro qualità di distributori, si troverebbero in una situazione di dipendenza economica rispetto ai grandi fornitori, in particolare rispetto ai produttori o agli importatori d'autoveicoli e ai fornitori di prodotti petroliferi. Per effetto dell'applicazione del regolamento impugnato, gli accordi verticali che instaurano tale stato di dipendenza economica sfuggirebbero all'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE ed alla sanzione della nullità ex tunc prevista dall'art. 81, n. 2, CE.
Giudizio del Tribunale
11 Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
12 Si deve constatare che il regolamento impugnato dichiara l'art. 81, n. 1, CE inapplicabile, a determinate condizioni, a talune categorie di accordi verticali. Il regolamento impugnato, la cui applicazione si effettua in base ad una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita mediante l'atto in relazione alla finalità di quest'ultimo, si indirizza alla generalità delle imprese interessate da intese a carattere verticale.
13 Ne consegue che il regolamento impugnato, per la sua portata generale, riveste carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249 CE (v. ordinanza del Tribunale 12 luglio 2000, causa T-45/00, Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione, Racc. pag. II-2927, punto 18).
14 Tuttavia, il carattere normativo del regolamento impugnato non esclude, per ciò solo, che quest'ultimo possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (v. sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19; sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 66, e 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).
15 Con riguardo al punto, anzitutto, se il regolamento impugnato riguardi individualmente i ricorrenti, si deve ricordare come, per poter ritenere che un atto di portata generale riguardi individualmente una persona fisica o giuridica, occorre che l'atto di cui trattasi incida su quest'ultima a motivo di determinate qualità che siano ad essa peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; ordinanze del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559, punto 59, e 29 aprile 1999, causa T-120/98, Alce/Commissione, Racc. pag. II-1395, punto 19).
16 A questo proposito, i ricorrenti sottolineano la loro dipendenza economica o, nel caso del BFB, la dipendenza economica dei propri consorziati rispetto ai grandi fornitori e l'impossibilità, per effetto del regolamento impugnato, di far valere la sanzione della nullità ex tunc prevista dall'art. 81, n. 2, CE per gli accordi verticali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento impugnato.
17 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la ricevibilità dei ricorsi proposti dalle associazioni può essere ammessa allorché queste ultime fanno valere gli interessi dei loro membri i quali, a loro volta, siano legittimati ad agire (sentenza Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, citata sopra al punto 14, punto 64; ordinanza Federolio/Commissione, citata sopra al punto 15, punto 61).
18 Nel caso in esame, l'esenzione concessa dal regolamento impugnato, la quale comporta l'inapplicabilità dell'art. 81, n. 1, CE e, di conseguenza, della sanzione di nullità prevista dall'art. 81, n. 2, CE, riguarda i ricorrenti diversi dal BFB nonché i consorziati di quest'ultimo, a motivo della loro obiettiva qualità di operatori economici legati da intese a carattere verticale, allo stesso modo di qualsiasi altro operatore che partecipi a tali intese. Quanto allo stato di dipendenza economica messo in evidenza dai ricorrenti, neppure tale circostanza è atta a caratterizzare questi ultimi rispetto a qualsiasi altro operatore economico.
19 Infine, si deve constatare che il BFB, ancorché denunci «lacune» nella procedura di consultazione che ha preceduto l'adozione del regolamento impugnato, non rivendica alcun diritto specifico di natura procedurale né fa valere alcun interesse proprio, distinto da quelli dei suoi consorziati, che sarebbe stato leso dal regolamento impugnato (sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 21-24, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 28-30; ordinanza Federolio/Commissione, citata sopra al punto 15, punto 61).
20 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che i ricorrenti non possono considerarsi individualmente colpiti dal regolamento impugnato. Poiché essi non soddisfano uno dei requisiti di ricevibilità prescritti dall'art. 230, quarto comma, CE, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
21 Tuttavia, pur non potendo chiedere l'annullamento del regolamento impugnato, i ricorrenti conservano la facoltà di eccepirne l'illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere in osservanza dell'art. 234 CE (sentenza della Corte 17 novembre 1998, causa C-70/97 P, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. I-7183, punti 48 e 49).
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasti soccombenti, i ricorrenti devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sono condannati alle spese.
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