Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Decisione di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono amfepramone
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 1 e 2)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Ponderazione di tutti gli interessi in gioco - Preponderanza della tutela della salute pubblica rispetto alle considerazioni economiche - Limiti - Decisione di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono amfepramone
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1 L'urgenza di una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione deve essere valutata in relazione alla necessità esistente di statuire provvisoriamente per evitare che la parte che richiede la sospensione subisca un danno grave e irreparabile. A tale proposito è sufficiente, soprattutto quando il danno dipende dal sopravvenire di un insieme di fattori, che esso sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.
Per quanto riguarda una decisione della Commissione di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono amfepramone, il danno che l'esecuzione immediata della decisione impugnata potrebbe causare, vale a dire la perdita definitiva da parte della richiedente della sua posizione di mercato, si profila come grave e irreparabile.
(v. punti 44, 47)
2 Quando, nell'ambito di una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto, il giudice del procedimento sommario effettua una ponderazione dei diversi interessi in gioco, esso deve accertare se l'eventuale annullamento dell'atto controverso ad opera del giudice del merito possa provocare una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di sua esecuzione immediata e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione del detto atto sia tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto.
A tale riguardo, anche se le esigenze connesse alla tutela della sanità pubblica devono incontestabilmente assumere un'importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico, il riferimento alla protezione della sanità pubblica non è tale, di per sé, da escludere un'analisi delle circostanze del caso e, in particolare, dei relativi fatti. Va pertanto accordata la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000 di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono amfepramone, dal momento che la Commissione non ha dimostrato che le misure adottate mediante la decisione impugnata non sono manifestamente sproporzionate.
(v. punti 49, 52-54, dispositivo)
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