Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno patrimoniale
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno non patrimoniale
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1 Un danno di ordine pecuniario non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria e rappresenta, pertanto, una perdita economica che potrebbe essere sanata avvalendosi dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato, in particolare dall'art. 235 CE.
(v. punti 44, 47)
2 La decisione di non aggiudicare un appalto pubblico non ha necessariamente l'effetto di provocare un danno irreparabile alla reputazione ed alla credibilità dei soggetti partecipanti la cui offerta non sia stata accolta. Infatti, la partecipazione ad una gara di appalto pubblica, per sua natura altamente competitiva, comporta inevitabilmente rischi per tutti i partecipanti e l'eliminazione di un offerente in forza delle norme della gara non presenta, di per sé, alcun carattere pregiudizievole.
(v. punto 48)
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