Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - «Fumus boni iuris» - Danno grave e irreparabile - Carattere cumulativo
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti
(art. 253 CE)
Massima
1 A norma dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda per la sospensione dell'esecuzione deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la sospensione (fumus boni iuris). Si tratta di presupposti cumulativi, di modo che la domanda di sospensione deve essere respinta quando uno di essi manchi.
(v. punto 32)
2 Se la motivazione prescritta dall'art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed alla Corte di esercitare il proprio controllo, non si può tuttavia esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto che costituiscono oggetto di tali regolamenti qualora questi ultimi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte.
(v. punto 43)
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