Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Omissione di prendere posizione riguardo alle misure adottate contro la Repubblica d'Austria dai governi di altri quattordici Stati membri e di esigere il ritiro immediato di tali misure - Irricevibilità
(Art. 232, terzo comma, CE)
Massima
$$Una persona fisica o giuridica può adire il giudice comunitario ai sensi dell'art. 232, terzo comma, CE solo al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso, in violazione del Trattato, di adottare un atto, diverso da una raccomandazione o un parere, di cui essa sia il potenziale destinatario o ch'essa potrebbe impugnare mediante ricorso di annullamento.
E' di conseguenza irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica e volto a far constatare che, non prendendo posizione riguardo alle misure adottate contro la Repubblica d'Austria dai governi dei quattordici altri Stati membri e non esigendo il ritiro immediato di tali misure, la Commissione ha omesso di decidere in violazione del Trattato.
( v. punti 20, 23, 25 )
Parti
Nella causa T-191/00,
Werner F. Edlinger, residente in Vienna (Austria), rappresentato dall'avv. F. Frisch,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e C. Ladenburger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di agire nei confronti delle misure adottate il 31 gennaio 2000 contro la Repubblica austriaca da parte dei capi di Stato e di governo degli altri quattordici Stati membri dell'Unione europea,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Ramos, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti della controversia
1 Con dichiarazione 31 gennaio 2000, la presidenza portoghese dell'Unione europea comunicava al presidente e al cancelliere della Repubblica austriaca che i capi di Stato e di governo degli altri quattordici Stati membri (in prosieguo: i «quattordici Stati membri») avevano convenuto di adottare le seguenti misure, nel caso in cui il nuovo governo austriaco avesse compreso la Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ):
- i governi dei quattordici Stati membri non avrebbero promosso né accettato alcun contatto ufficiale bilaterale a livello politico con tale governo;
- non sarebbe stata sostenuta alcuna candidatura austriaca per posti nelle organizzazioni internazionali;
- gli ambasciatori austriaci sarebbero stati ricevuti nelle capitali europee soltanto a livello tecnico.
Inoltre, il Primo Ministro e il Ministro per gli Affari esteri del Portogallo comunicavano alle autorità austriache che nessuna relazione commerciale bilaterale di tipo ordinario sarebbe stata intrattenuta con un governo di cui faceva parte la FPÖ.
2 Il 4 febbraio 2000 un nuovo governo austriaco comprendente la FPÖ veniva formato.
3 Il 2 marzo 2000 il sig. Edlinger, cittadino austriaco (in prosieguo: il «ricorrente»), inviava a numerosi destinatari, fra cui diversi servizi della Commissione, un appello «a disapprovare pubblicamente qualsiasi condanna preventiva, qualsiasi discriminazione e qualsiasi boicottaggio nei confronti dell'Austria, dei suoi rappresentanti e dei suoi cittadini nonché il fatto di farsi gioco di loro e per pretendere il ritiro immediato di tali misure che sono contrarie allo spirito europeo».
4 Con lettera 9 marzo 2000 il segretariato generale della Commissione rispondeva al ricorrente che, conformemente alle dichiarazioni del presidente di tale istituzione, sig. Prodi, espresse nel corso del discorso tenuto al Parlamento europeo il 2 febbraio 2000, la Commissione, da una parte, avrebbe continuato a collaborare con la Repubblica austriaca come con tutti gli Stati membri e, dall'altra, avrebbe adempiuto alla propria missione di garante del rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto col massimo rigore.
5 Con lettera 6 aprile 2000 il ricorrente si rivolgeva direttamente al presidente della Commissione. In tale lettera, dopo aver qualificato come assolutamente insufficiente la risposta della Commissione 9 marzo 2000 e dopo aver sottolineato il carattere asseritamente illegittimo delle misure adottate dai governi dei quattordici Stati membri nei confronti della Repubblica austriaca, il ricorrente diffidava il presidente della Commissione a «conformar[si] (...) ai [propri] obblighi e alla missione che [gli era stata] conferita». Infine, concludeva sollecitando «una decisione (...) sulla revoca immediata delle misure illegittime ma anche scuse adeguate (ai) rappresentanti e all'intero popolo austriaco».
6 Il 22 maggio 2000 il ricorrente inviava una lettera aperta al presidente della Commissione nella quale, dopo aver ricordato diversi passaggi della sua lettera 6 aprile 2000, concludeva nel modo seguente:
«In tali circostanze, noi, Austriaci, consideriamo che il dovere della Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati, sia di intervenire e che avrebbe dovuto farlo da molto tempo.
Aspettiamo non solo una decisione - che avrebbe dovuto essere stata adottata da molto tempo - sulla revoca immediata delle misure illegittime (senza musica di accompagnamento del tipo "monitoring"), ma anche scuse adeguate ai nostri rappresentanti e all'intero popolo austriaco!
Noi vi informiamo inoltre che abbiamo l'intenzione di ottenere il risarcimento dei danni causati dai quattordici Stati membri colpevoli di violazione del diritto e dalla passività della Commissione (contestazione di omissione), e di ottenere il rimborso delle spese da noi sostenute per opporci alle misure illegittime (spese per limitare l'entità del danno e farlo cessare)!»
7 La lettera 22 maggio 2000 riprendeva, inoltre, il testo dell'appello 2 marzo 2000, allegando un documento contenente, in particolare, le seguenti dichiarazioni:
«La Commissione delle Comunità europee e i quattordici Stati membri hanno violato l'articolo 5 UE.
La Commissione delle Comunità europee e i quattordici Stati membri hanno violato l'articolo 6, n. 2, UE.
La Commissione delle Comunità europee e il Parlamento europeo nonché i quattordici Stati membri hanno violato le norme di procedura di cui all'articolo 7 UE.
Da oltre tre mesi la Commissione delle Comunità europee ha omesso di promuovere, nella sua qualità di custode dei Trattati (competenza conferita dall'articolo 211 [CE]), un ricorso per inadempimento (articolo 226 [CE]) contro i quattordici Stati membri, nonostante la richiesta in tal senso del governo austriaco.
Noi chiediamo pertanto con decisione al governo austriaco di fare appello all'articolo 227 [CE] e di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee!»
8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 luglio 2000 il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 232, terzo comma, CE, il presente ricorso per carenza.
9 Il 15 settembre 2000, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione ha sollevato, con atto separato, un'eccezione d'irricevibilità. Il 6 novembre 2000 il ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione.
Conclusioni delle parti
10 Nella sua eccezione d'irricevibilità, la convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso in quanto irricevibile;
- condannare il ricorrente alle spese.
11 Nelle sue osservazioni in merito all'eccezione d'irricevibilità, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia respingere l'eccezione di irricevibilità.
Sulla ricevibilità
12 In forza dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento sulla domanda d'irricevibilità prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Il Tribunale ritiene, nella fattispecie, di essere sufficientemente informato in virtù degli atti del fascicolo e che non è necessario iniziare la fase orale.
Argomenti delle parti
13 Nella sua eccezione d'irricevibilità, la Commissione ricorda, innanzi tutto, che, ai sensi di una giurisprudenza consolidata, la proposizione di un ricorso per carenza deve essere preceduta da una diffida formale rivolta all'istituzione convenuta e che l'oggetto della diffida dev'essere precisato in modo da evidenziare la decisione che, secondo il ricorrente, l'istituzione avrebbe dovuto adottare in forza del diritto comunitario (sentenza della Corte 6 maggio 1986, causa 25/85, Nuovo Campsider/Commissione, Racc. pag. 1531, punto 8). Dalla diffida formale deve inoltre risultare che essa è intesa a costringere l'istituzione convenuta a prendere posizione (sentenza della Corte 10 giugno 1986, cause riunite 81/85 e 119/85, Usinor/Commissione, Racc. pag. 1777, punto 15).
14 Nel caso specifico, il ricorrente non avrebbe precisato in nessuna delle sue tre lettere quale misura concreta la Commissione avrebbe dovuto adottare. La lettera 2 marzo 2000 conterrebbe soltanto un appello di natura generica. Quella del 6 aprile 2000, chiedendo una decisione di ritiro immediato delle misure illegittime nonché delle scuse ai rappresentanti e al popolo della Repubblica austriaca, non può manifestamente costituire un invito rivolto alla Commissione, dal momento che quest'ultima non ha partecipato alla adozione delle suddette misure. Infine, nella sua lettera 22 maggio 2000, il ricorrente si limiterebbe a precisare, come se esprimesse una semplice opinione, che la Commissione, nella sua qualità di custode dei Trattati, era tenuta ad agire da molto tempo, senza precisare quale forma concreta avrebbe dovuto assumere l'azione in questione.
15 Nel suo ricorso, il ricorrente non preciserebbe nemmeno quale decisione concreta pretende dalla Commissione. Esso si limiterebbe a precisare che tale istituzione è tenuta ad «adottare delle misure (decisioni) dirette alla revoca delle sanzioni», senza tuttavia specificare se invita quest'ultima ad adottare misure giuridiche - cioè a promuovere dei procedimenti per inadempimento nei confronti dei quattordici Stati membri - oppure misure politiche.
16 Ad ogni modo, le tre lettere del ricorrente, indirizzate contemporaneamente alla Commissione e ad altri 130 destinatari, non farebbero emergere l'intenzione di quest'ultimo di obbligare tale istituzione ad agire mediante un ricorso giurisdizionale.
17 D'altronde, pur supponendo che tali lettere debbano essere interpretate come un invito a promuovere dei procedimenti per inadempimento nei confronti dei quattordici Stati membri, il ricorso sarebbe ugualmente irricevibile, poiché la giurisprudenza della Corte ha sempre escluso che le persone fisiche e giuridiche possano fare valere l'art. 232, terzo comma, CE per fare dichiarare che la Commissione ha omesso di promuovere un procedimento per constatare l'inadempimento a norma dell'art. 226 CE (sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit/Commissione, Racc. pag. 291, punti 10-14; ordinanza della Corte 30 marzo 1990, causa C-371/89, Emrich/Commissione, Racc. pag. I-1555, punti 4-6).
18 Nelle sue osservazioni relative all'eccezione d'irricevibilità, il ricorrente sostiene di aver chiaramente chiesto alla Commissione di agire in forza dell'obbligo ad essa incombente in qualità di custode del Trattato, ricorrendo alle misure previste dall'art. 249 CE. In particolare, secondo il ricorrente, l'invito a prendere posizione contro le misure adottate nei confronti della Repubblica austriaca da parte dei governi dei quattordici Stati membri nonché la domanda diretta a far sì che la Commissione pretendesse la revoca immediata di tale misure erano sufficientemente concrete. Comunque, l'azione richiesta alla Commissione rientrerebbe nell'ambito delle nozioni di «raccomandazione» e di «parere» di cui all'art. 249 CE.
19 Il ricorrente rileva inoltre, che l'art. 226 CE non lascia alcun margine discrezionale alla Commissione, imponendo a tale istituzione di emettere un parere motivato se ritiene che uno Stato membro sia venuto meno ai suoi obblighi. Esso osserva, poi, che la disposizione del medesimo articolo, secondo cui la Commissione «può» adire la Corte se lo Stato non si conforma a tale parere nel termine fissato, deve essere interpretata, alla luce del ruolo di custode dei Trattati conferito alla Commissione, come un obbligo.
Giudizio del Tribunale
20 Ai sensi di una giurisprudenza consolidata, una persona fisica o giuridica può adire il giudice comunitario ai sensi dell'art. 232, terzo comma, CE solo al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso, in violazione del Trattato, di adottare un atto, diverso da una raccomandazione o un parere, di cui essa sia il potenziale destinatario o che essa potrebbe impugnare mediante ricorso di annullamento (ordinanza del Tribunale 4 luglio 1994, causa T-13/94, Century Oils Hellas/Commissione, Racc. pag. II-431, punti 13 e 14).
21 Nella fattispecie, le omissioni contestate alla Commissione, come descritte nelle osservazioni del ricorrente sull'eccezione d'irricevibilità, non soddisfano tali condizioni.
22 Infatti, per quanto il ricorrente affermi di aver chiesto alla Commissione di adottare un atto che rientra, comunque, nelle nozioni di «raccomandazione» e di «parere», è sufficiente osservare che l'art. 232, terzo comma, CE esclude espressamente le raccomandazioni ed i pareri dagli atti di cui può essere dichiarata l'omissione mediante un ricorso per carenza.
23 Per quanto il ricorrente dichiari di avere invitato la Commissione a prendere posizione contro le misure adottate dai governi dei quattordici Stati membri nei confronti della Repubblica austriaca ed a pretendere il ritiro immediato di tali misure, è giocoforza constatare che gli atti la cui omissione viene così contestata alla Commissione sarebbero rivolti al pubblico in generale e/o ai governi dei quattordici Stati membri. Il ricorrente non ne sarebbe pertanto il potenziale destinatario.
24 Inoltre, i suddetti atti non riguarderebbero individualmente il ricorrente a causa di talune qualità che gli sono peculiari o a causa di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e, quindi, lo identifica in modo analogo al destinatario. La circostanza che il ricorrente, come da lui precisato nel suo ricorso, abbia potuto subire qualche effetto indiretto a causa delle misure adottate contro la Repubblica austriaca, per il fatto che, in occasione di una visita a Bruxelles, un autista di taxi avrebbe rifiutato di condurlo nel centro città a causa della sua nazionalità, non costituisce manifestamente una tale situazione.
25 Conseguentemente, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se le lettere del ricorrente 2 marzo, 6 aprile e 22 maggio 2000 possano essere considerate alla stregua di una diffida formale nei confronti della Commissione, il ricorso in esame deve, comunque, essere respinto in quanto irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
27 Il ricorrente è rimasto soccombente e dev'essere quindi condannato alle spese, conformemente alle richieste della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
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