Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Ricorso diretto contro il Mediatore e il Parlamento e volto al risarcimento di un danno che sarebbe stato subìto in ragione del comportamento del Mediatore - Ricorso diretto contro il Parlamento - Irricevibilità
(Art. 195, n. 3, CE)
Massima
$$Va dichiarato irricevibile un ricorso diretto contro il Mediatore europeo e il Parlamento e volto al risarcimento di un danno assertivamente subìto in ragione del comportamento del Mediatore nel contesto dell'esame di una denuncia, in quanto il ricorso sia diretto contro il Parlamento. Infatti, come risulta dall'art. 195, n. 3, CE, quest'ultimo non ha alcuna possibilità legale di influenzare l'azione del Mediatore relativa a una denuncia, talché illeciti eventualmente commessi dal Mediatore nello svolgimento dei compiti conferitigli a norma del Trattato non possono in alcun caso essere imputati al Parlamento.
( v. punti 15-19 )
Parti
Nella causa T-209/00,
Frank Lamberts, residente a Linkebeek (Belgio), rappresentato dall'avv. É. Boigelot, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Médiateur européen, rappresentato dal sig. J. Sant'anna, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück e C. Karamarcos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni materiali e morali assertivamente subiti dal ricorrente in ragione del comportamento del Mediatore nel contesto dell'esame di una denuncia che il ricorrente ha presentato dinanzi a quest'ultimo il 23 giugno 1998,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Sfondo giuridico
1 L'art. 195 CE prevede:
«1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.
Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.
Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore».
2 Il 9 marzo 1994 il Parlamento ha adottato, in conformità dell'art. 195, n. 4, del Trattato, la decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, 94/262/CECA, CE, Euratom (GU L 113, pag. 15).
Fatti all'origine della controversia
3 La presente controversia è originata dalla partecipazione del ricorrente ad un concorso interno di titolarizzazione di agenti temporanei della categoria A (COM/T/A/98) bandito dalla Commissione delle Comunità europee. Dopo aver superato le prove scritte, il ricorrente si è presentato alla prova orale il 27 aprile 1998 malgrado il fatto che avesse subito, il 2 aprile 1998, un incidente necessitante importanti cure mediche e trattamento a base di medicinali. Informato del fatto che, in seguito a tale prova orale, non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per l'insieme delle prove e che, pertanto, non era stato iscritto nell'elenco degli idonei, il ricorrente ha chiesto al presidente della commissione giudicatrice del concorso il riesame del suo caso. A tal fine egli ha fatto valere il fatto di aver sostenuto la prova orale sotto l'influenza di medicinali che possono causare uno stato di fatica ma che, malgrado tale circostanza, aveva ritenuto di dover presentarsi a tale prova dato che, nella lettera di convocazione a quest'ultima, si segnalava che«l'organizzazione delle prove non [consentiva] di modificare l'orario che [gli era] stato indicato». Con lettera 10 giugno 1998 il capo unità responsabile della Commissione ha confermato il risultato del concorso.
4 Il 23 giugno 1998 il ricorrente ha presentato una denuncia dinanzi al Mediatore avverso la decisione 10 giugno 1998 che confermava il risultato del concorso. Nella sua decisione 21 ottobre 1999 relativa a tale denuncia, il Mediatore ha rilevato che, nell'interesse di una sana amministrazione, la Commissione avrebbe dovuto includere nella lettera di convocazione alla prova orale una clausola intesa ad informare i candidati circa la possibilità di chiedere, in circostanze eccezionali che impediscono ad un candidato di essere presente alla data indicata nella convocazione stessa, il differimento di tale data. Egli ha tuttavia concluso che, poiché la denuncia del ricorrente «concerneva procedimenti relativi a fatti specifici appartenenti al passato, non occorreva ricercare una soluzione in via amichevole» al fine di dare soddisfazione al ricorrente. Reagendo a tale decisione, il ricorrente si è rivolto a molteplici riprese al Mediatore chiedendogli di ricercare una soluzione in via amichevole con la Commissione in merito al suo caso. Tale proposta è stata rigettata dal Mediatore.
Procedimento e conclusioni
5 Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo 9 agosto 2000, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2000.
6 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso, diretto contro il Mediatore ed il Parlamento, ricevibile e fondato;
- condannare il Mediatore ed il Parlamento a versare in solido, da un lato, la somma di EUR 2 468 787 o, in subordine, la somma di EUR 1 234 394 quale risarcimento dei danni materiali e, dall'altro, la somma di EUR 124 000 quale risarcimento dei danni morali, maggiorati degli interessi legali sino al pagamento integrale;
- condannare in solido il Mediatore ed il Parlamento alle spese.
7 Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 ed il 16 ottobre 2000, il Mediatore ed il Parlamento hanno sollevato ciascuno un'eccezione d'irricevibilità ex art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.
8 Il Mediatore conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
- statuire sulle spese come in diritto.
9 Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare il ricorrente alle spese.
10 Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione il 21 novembre 2000.
Sulla ricevibilità
11 A norma dell'art. 114, nn. 1 e 4, del regolamento di procedura, il Tribunale, se una parte lo chiede, può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito.
12 Nel caso di specie il ricorso è diretto contro il Mediatore ed il Parlamento. Nella misura in cui il ricorso è diretto contro il Parlamento, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato sulla base degli atti di causa per statuire sulla domanda senza passare alla fase orale, in conformità dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura. Conseguentemente, la presente ordinanza attiene unicamente alla ricevibilità del ricorso per quanto è diretto contro il Parlamento.
13 Secondo il Parlamento, sostenuto dal Mediatore, il ricorso è irricevibile per la parte in cui è diretto contro il Parlamento in quanto gli atti del Mediatore nell'esercizio delle sue funzioni non possono in alcun caso essere imputati al Parlamento.
14 Il ricorrente ammette che il Mediatore non è un organo del Parlamento. Tuttavia egli sarebbe comparabile ad un mandatario che deve compiere integralmente e fedelmente la sua missione salvo impegnare la responsabilità civile del suo mandante, cioè il Parlamento. Infatti, secondo il ricorrente, gli atti del Mediatore vanno imputati al Parlamento a causa di un insieme di circostanze che istituisce un collegamento fra tale istituzione ed il Mediatore. Il ricorrente sostiene al riguardo che dall'art. 195 CE risulta che il Mediatore è nominato dal Parlamento, che può essere dichiarato dimissionario dalla Corte su richiesta del Parlamento e che quest'ultimo esercita una missione di controllo sul Mediatore nella misura in cui tale istituzione fissa lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni del Mediatore. Peraltro egli sostiene che l'azione del Mediatore è complementare a quella del Parlamento giacché sussiste una cooperazione tra il Mediatore e la commissione parlamentare delle petizioni ed in quanto esisterebbe un potere di controllo e di direttiva del Parlamento sul Mediatore in occasione dell'esame della relazione annuale di quest'ultimo. Infine, il Mediatore dipenderebbe finanziariamente dal Parlamento.
15 Il Tribunale constata anzitutto che, nel contesto del presente ricorso, il ricorrente addebita al Mediatore, da un lato, di non avergli consigliato in tempo utile un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non iscriverlo nell'elenco degli idonei e, dall'altro, di aver colpevolmente omesso di ricercare una soluzione in via amichevole con la Commissione tale da dargli soddisfazione. Il presente ricorso ha quindi ad oggetto il versamento di un indennizzo in ragione di un comportamento del Mediatore nell'esercizio delle funzioni assegnategli dall'art. 195 CE.
16 Orbene, va ricordato che, ai sensi dell'art. 195, n. 3, CE:
«Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo».
17 Il Parlamento non ha pertanto avuto alcuna possibilità legale di influenzare l'azione del Mediatore relativa alla denuncia presentata dinnanzi a quest'ultimo dal ricorrente il 23 giugno 1998, talché illeciti eventualmente commessi dal Mediatore nello svolgimento dei compiti conferitigli a norma del Trattato CE non possono in alcun caso essere imputati al Parlamento.
18 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale conclusione non è infirmata dall'esistenza dei diversi collegamenti che sussistono, a norma dell'art. 195 CE, tra il Mediatore ed il Parlamento. Infatti tali collegamenti, che sono rilevanti unicamente sotto un profilo organizzativo generale e non hanno carattere funzionale, non permettono al Parlamento di influenzare l'azione del Mediatore in merito all'esame di una denuncia specifica da lui ricevuta in conformità dell'art. 195, n. 1, CE.
19 Deriva dalle precedenti considerazioni che il ricorso va dichiarato irricevibile per quanto è diretto contro il Parlamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, per motivi eccezionali, il Tribunale può, in forza del n. 3 del medesimo articolo, decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
21 Nel caso di specie, dato l'interesse generale della questione sollevata nel presente caso che non è stata ancora oggetto di una decisione della Corte o del Tribunale, occorre statuire che ciascuna parte sopporti le proprie spese sostenute nel contesto del presente ricorso per quanto è diretto contro il Parlamento.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è dichiarato irricevibile per quanto è diretto contro il Parlamento.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute nel contesto del presente ricorso per quanto è diretto contro il Parlamento.
Full & Egal Universal Law Academy