Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni d'origine protetta e delle indicazioni geografiche protette» - Ricorso di un produttore che commercializza prodotti con una denominazione oggetto di iscrizione e che si è opposto, presso l'autorità nazionale, alla registrazione di quest'ultima - Irricevibilità
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, art. 7; regolamento (CE) della Commissione n. 1338/2000]
Massima
$$E' irricevibile il ricorso di annullamento presentato da un produttore di prodotti derivati dalle anatre avverso il regolamento n. 1338/2000, che completa l'allegato del regolamento n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni d'origine protetta e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento n. 2081/92, in quanto vi è iscritta, quale indicazione geografica protetta, la denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest».
Benché non sia escluso che una regolamentazione, come quella di cui trattasi, che abbia, per sua natura e portata, un carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, ciò non si verifica nella fattispecie. Innanzi tutto, qualsiasi altro produttore che si trovi concretamente o potenzialmente in una situazione identica a quella fatta valere dalla ricorrente è interessato dal regolamento n. 1338/2000 allo stesso titolo di quest'ultima. Inoltre, il fatto che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarlo in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l'applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente. Infine, l'uso della denominazione geografica di cui la ricorrente si avvale non risulta da un diritto specifico che essa avrebbe acquisito su scala nazionale o comunitaria prima dell'adozione del regolamento n. 1338/2000 e che sarebbe stato leso da quest'ultimo.
Del resto, il fatto che l'autorità competente dello Stato membro in cui la ricorrente ha sede non abbia trasmesso alla Commissione la dichiarazione di opposizione che essa aveva presentato, non è sufficiente a dimostrare la ricevibilità del ricorso. A questo proposito, nell'ambito del sistema di opposizione previsto dal regolamento n. 2081/92, le garanzie procedurali riconosciute a favore dei singoli rientrano nella sola responsabilità degli Stati membri e non comportano l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte della Commissione, cosicché non sono stabilite garanzie procedurali specifiche, a livello comunitario, a favore dei singoli.
( v. punti 34, 36-37, 40-44, 47, 53 )
Parti
Nella causa T-215/00,
SCEA La Conqueste, con sede a Morlaas (Francia), con l'avv. A. Lyon-Caen, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.L. Iglesias Buhigues e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2000, n. 1338, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 154, pag. 5), per quanto riguarda la registrazione, come indicazione geografica protetta, della denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest»,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo
1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 208, pag. 1), stabilisce, in base all'art. 1, le norme relative alla protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche di cui possono beneficiare taluni prodotti agricoli e taluni prodotti alimentari.
2 L'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92 definisce l'indicazione geografica come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata.
3 La registrazione come denominazione d'origine protetta (DOP) o come indicazione geografica protetta (IGP) della denominazione di un prodotto agricolo o di un prodotto alimentare, che deve a tal fine soddisfare le condizioni poste dal regolamento n. 2081/92 e, in particolare, deve essere conforme a un disciplinare definito all'art. 4 di tale regolamento, conferisce a tale denominazione una protezione comunitaria.
4 Gli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535 (GU L 83, pag. 3), istituiscono una procedura di registrazione che consente a qualsiasi associazione, definita come un'organizzazione di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare o, a talune condizioni, a qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare una domanda di registrazione di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari che esse producono o ottengono, originari dell'area geografica determinata, presso lo Stato membro nel cui territorio è situata tale area geografica. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione la quale, se ritiene che la denominazione soddisfi le condizioni per essere protetta, pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni specifiche indicate all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92.
5 Ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 2081/92:
«Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 7, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato "Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette", che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati».
6 L'art. 7 del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 535/97, stabilisce:
«1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termini prescritti.
4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d'opposizione deve:
- dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2,
- oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2,
- oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.
5. Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi,
a) se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7;
b) qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4».
Fatti all'origine della controversia
7 La ricorrente è un'impresa situata nel sud-ovest della Francia che ha come attività la produzione e la cova artificiale di uova di anatra, nonché l'allevamento e l'ingozzatura di queste anatre.
8 Il 5 maggio 1999 il governo francese trasmetteva alla Commissione, in applicazione dell'art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92, una domanda di registrazione come indicazione geografica protetta della denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest», proveniente dall'Association pour la défense du palmipède à foie gras du Sud-Ouest (associazione per la tutela del palmipede da fegato grasso del sud-ovest).
9 Il 28 settembre 1999 questa domanda veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in conformità all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92 (GU C 274, pag. 5).
10 Con lettera 6 ottobre 1999, la ricorrente inviava al Ministro francese dell'Agricoltura e della Pesca una dichiarazione di opposizione alla registrazione, sulla base dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92. Essa sosteneva, in particolare, che la procedura di registrazione come indicazione geografica protetta della denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest» non aveva costituito oggetto di una sufficiente pubblicità a livello nazionale e che il disciplinare che accompagnava la domanda di registrazione presentata dall'Association pour la défense du palmipède à foie gras du Sud-Ouest conteneva specificazioni «senza alcun rapporto con la protezione dell'origine geografica». In particolare, la ricorrente contestava la pertinenza dei requisiti relativi ai «massimi di capacità produttiva delle strutture di allevamento e di ingozzatura di anatre da fegato grasso» e sosteneva che questi requisiti avrebbero conseguenze molto gravi sulla salubrità, l'igiene e la sicurezza della produzione, a causa della situazione di monopolio nella quale si trovavano collocate le piccole strutture artigianali.
11 Il 6 ottobre 1999 la ricorrente inviava anche questa dichiarazione di opposizione alla Commissione, la quale, con lettera 20 ottobre 1999, le faceva presente che, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92, la dichiarazione doveva essere inviata alle autorità competenti francesi. Con lettera 2 novembre 1999, la ricorrente rispondeva alla Commissione che aveva trasmesso questa dichiarazione di opposizione contemporaneamente ai suoi servizi e a tali autorità.
12 Con lettera 8 marzo 2000, il Ministero francese dell'Agricoltura e della Pesca comunicava alla ricorrente che la sua dichiarazione di opposizione non soddisfaceva le condizioni di ricevibilità previste dal regolamento n. 2081/92 e che, pertanto, essa non sarebbe stata trasmessa alla Commissione. Il Ministero rilevava, in particolare, che l'argomento della ricorrente secondo cui la limitazione della taglia degli allevamenti e degli stabilimenti di ingozzatura avrebbe avuto conseguenze molto gravi sulla salubrità, l'igiene e la sicurezza della produzione non poteva essere accettato, "[in quanto] le norme d'igiene e di sicurezza [si applicano] a tutti, indipendentemente dalla dimensione delle strutture». Con atto introduttivo registrato l'8 aprile 2000, la ricorrente presentava un ricorso di annullamento di questa decisione dinanzi al Conseil d'État francese.
13 Il 28 marzo 2000 il rappresentante permanente della Francia presso l'Unione europea comunicava alla Commissione una nota in cui si esponevano i motivi per cui le autorità francesi competenti avevano deciso di non trasmetterle la dichiarazione di opposizione della ricorrente.
14 La Commissione ha adottato il regolamento (CE) 26 giugno 2000, n. 1338, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni d'origine protetta e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento n. 2081/92 (GU L 154, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento controverso»). In base al terzo considerando di questo regolamento, «non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'art. 7 [del regolamento n. 2081/92] in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della denominazione figurante nel regolamento» . La Commissione ha ritenuto di conseguenza che la denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest» potesse essere iscritta nel «Registro delle denominazioni d'origine protetta e delle indicazioni geografiche protette» e che dev'essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.
Procedimento e conclusioni delle parti
15 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2000 la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.
16 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2000, la Commissione ha sollevato, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, un'eccezione d'irricevibilità.
17 Il 21 novembre 2000 la ricorrente ha depositato nella cancelleria del Tribunale le sue osservazioni scritte in risposta a questa eccezione.
18 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- respingere l'eccezione d'irricevibilità;
- annullare il regolamento controverso;
- condannare la Commissione alle spese.
19 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare la ricorrente alle spese.
20 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza avviare il dibattito nel merito. In base al n. 3 dello stesso articolo il procedimento prosegue oralmente, salvo decisione contraria. Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dall'esame dei documenti del fascicolo per statuire sulla domanda senza avviare la fase orale del procedimento.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
21 La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile poiché il regolamento controverso è un atto di portata generale, la ricorrente non si trova in una situazione particolare che la caratterizza rispetto a chiunque altro e non partecipa al procedimento di registrazione a livello comunitario. Essa aggiunge che la presente causa è identica a quella che ha dato luogo all'ordinanza d'irricevibilità del Tribunale 9 novembre 1999, causa T-114/99, CSR Pampryl/Commissione (Racc. pag. II-3331).
22 La Commissione fa valere anche che il fatto che l'autorità francese competente abbia deciso di non trasmettere la dichiarazione di opposizione presentata dalla ricorrente non può rendere il presente ricorso ricevibile. Spetterebbe a quest'ultima far valere i suoi diritti dinanzi ai giudici nazionali, i quali potranno o dovranno eventualmente sottoporre alla Corte in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE la questione dell'interpretazione o della validità dell'atto comunitario di cui trattasi.
23 Infine, la Commissione sostiene che, in forza dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92, essa non può prendere in considerazione una dichiarazione di opposizione comunicata da una persona diversa da uno Stato membro, anche se ritiene che gli Stati membri siano tenuti a trasmetterle qualsiasi dichiarazione di opposizione che soddisfa le due condizioni previste al n. 3 di questa disposizione.
24 La ricorrente si ritiene direttamente ed individualmente interessata dal regolamento controverso.
25 Essa fa valere innanzi tutto che questo regolamento la riguarda a causa di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 199, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853).
26 A tale riguardo essa fa presente innanzi tutto che il disciplinare relativo ai prodotti di cui trattasi prevede che la produzione annua non può superare 36 000 anatre per esercente e 72 000 anatre per esercizio e che il numero massimo di posti di ingozzatura per esercente è limitato a 1 000 anatre o, nel caso di esercizi che raggruppano diversi esercenti, a 3 000 anatre. Essa rileva poi che, a differenza degli altri produttori, la sua attività s'inserisce «in una trafila di produzione integrata verticalmente», interamente situata nell'area geografica di cui trattasi e che, per tale motivo, le è attribuita una produzione di più di 600 000 anatre all'anno. Di conseguenza, essa non soddisferebbe i requisiti sopra indicati del disciplinare e non potrebbe utilizzare la denominazione di cui trattasi, con la quale essa commercializza i suoi prodotti da più di vent'anni. Questo comporterebbe la sua esclusione dal mercato dell'anatra da fegato grasso del sud-ovest e quindi minaccerebbe la sua esistenza. Secondo la ricorrente è del resto a tal fine che questi requisiti sono stati introdotti nel disciplinare.
27 Facendo riferimento alla citata sentenza Codorniu/Consiglio, la ricorrente fa valere, in secondo luogo, che una disposizione di natura normativa può riguardare individualmente un operatore economico allorché pregiudica diritti specifici di quest'ultimo.
28 In terzo luogo, facendo riferimento alle sentenze della Corte 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione (Racc. pag. 2913), e 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 849), essa ritiene di essere individualmente interessata dal regolamento controverso a causa del pregiudizio arrecato alle garanzie procedurali che ad essa sono riconosciute dall'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92. Essa fa presente al riguardo che, poiché la dichiarazione di opposizione che aveva presentato dinanzi alle autorità francesi è ricevibile, queste ultime non erano legittimate a rifiutare di trasmetterla alla Commissione. Essa aggiunge che aveva contemporaneamente inviato una dichiarazione di opposizione alla Commissione, la quale avrebbe dovuto constatare che quest'ultima soddisfaceva le condizioni di ricevibilità previste dall'art. 7, n. 4, del regolamento n. 2081/92.
29 La ricorrente sostiene inoltre che non si può ritenere che i singoli partecipino alla procedura di registrazione solo a livello nazionale. L'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92 non esclude, a suo parere, la possibilità per una persona fisica o giuridica legittimamente interessata di inviare direttamente alla Commissione una dichiarazione di opposizione in caso di carenza dello Stato membro nel quale risiede. Un'interpretazione in senso contrario di questa disposizione sarebbe incompatibile con il tredicesimo considerando del regolamento n. 2081/92 e violerebbe il principio di autonomia del diritto comunitario in quanto «nuovo ordinamento giuridico di diritto internazionale» (sentenza della Corte 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, Racc. pag. 3) nonché il diritto per i singoli, in particolare nel campo delle indicazioni geografiche protette, a un ricorso effettivo dinanzi al giudice comunitario.
30 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la presente causa si distingue da quella che ha dato luogo alla citata ordinanza CSR Pampryl/Commissione.
Giudizio del Tribunale
31 In forza dell'art. 230, quarto comma, CE, la ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato contro un regolamento da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che il regolamento impugnato sia in realtà una decisione che la riguardi direttamente e individualmente. Secondo giurisprudenza costante il criterio distintivo tra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 55).
32 Nella fattispecie, il regolamento controverso assicura alla denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest» la protezione delle indicazioni geografiche previste dal regolamento n. 2081/92, in quanto l'indicazione geografica è definita dal suo art. 2, n. 2, lett. b), come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata. Come la Commissione ha giustamente sottolineato, il regolamento controverso, lungi dall'essere rivolto ad operatori economici determinati, quali la ricorrente, riconosce a tutte le imprese i cui prodotti soddisfano i requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di commercializzarli con la denominazione sopra indicata e rifiuta questo diritto a tutte le imprese i cui prodotti non soddisfano queste condizioni, le quali sono identiche per tutti i produttori.
33 Questa normativa si presenta quindi come misura di portata generale ai sensi dell'art. 249, secondo comma, CE, cosa che la ricorrente del resto non contesta. Essa si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, vale a dire tutte le imprese che fabbricano un prodotto avente caratteristiche obiettivamente definite (ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. II-3533, punto 51; 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie-Confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione, Racc. pag. II-913, punto 28, e CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 43).
34 Tuttavia non è escluso che una disposizione che abbia, per sua natura e portata, un carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, qualora la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e quindi la identifichi alla stregua del destinatario di una decisione (sentenze Codorniu/Consiglio, citata, punti 19 e 20, e Weber/Commissione, citata, punto 56).
35 A tale riguardo la ricorrente fa valere che l'organizzazione della «trafila di produzione» nella quale s'inserisce la sua attività la colloca in una situazione particolare rispetto agli altri produttori di anatre da fegato grasso del sud-ovest.
36 Occorre constatare che il regolamento controverso consente la commercializzazione, con la denominazione «canard à foie gras du Sud-Ouest», solo dei prodotti che soddisfano le condizioni elencate nel disciplinare che accompagna la domanda di registrazione di cui trattasi. Tra queste condizioni figurano limiti circa il numero di anatre che possono essere allevate e ingozzate annualmente per esercizio o per esercente. A causa della sua appartenenza ad un gruppo e a causa dell'organizzazione dell'attività di quest'ultimo, alla ricorrente è stata attribuita una produzione annua di anatre che eccede i limiti sopra indicati per cui essa è stata esclusa dalla possibilità di commercializzare i prodotti derivati da queste anatre con la denominazione di cui è causa. Occorre rilevare tuttavia che qualsiasi altro produttore che si trovi in atto o potenzialmente in una situazione identica a quella fatta valere dalla ricorrente è interessato dal regolamento controverso allo stesso titolo di quest'ultima. Questo regolamento si presenta quindi nei confronti della ricorrente come una misura i cui effetti possono raggiungere diverse categorie di destinatari in maniera obiettiva, generale e astratta. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i requisiti sopra indicati del disciplinare sarebbero stati introdotti al solo scopo di allontanare la ricorrente dal mercato dell'anatra da fegato grasso del sud-ovest, è sufficiente osservare che essa non è corroborata da alcun elemento di prova concreto.
37 La ricorrente non può nemmeno far valere il fatto che il regolamento controverso avrebbe una grave incidenza economica sulla sua attività. Infatti, la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarli in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dato che - come nella fattispecie - l'applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 66).
38 La ricorrente non può inoltre avvalersi della citata sentenza Codorniu/Consiglio.
39 Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, una disposizione normativa che disciplinava l'uso di una denominazione impediva all'impresa ricorrente di utilizzare il marchio grafico che essa aveva registrato e utilizzato per un lungo periodo prima dell'adozione del regolamento impugnato, di modo che essa si trovava ad essere evidenziata rispetto a tutti gli altri operatori economici. Da questa sentenza, come è stata interpretata dalla Corte e dal Tribunale, risulta che una disposizione di natura normativa può, in taluni casi, riguardare individualmente un operatore economico, in quanto leda diritti specifici di quest'ultimo (ordinanze Asocarne/Consiglio, citata, punto 43, CNPAAP/Consiglio, citata, punto 36, CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 47, e sentenza Weber/Commissione, citata, punto 67).
40 Ora, nella fattispecie, la ricorrente non dimostra, né del resto pretende, che l'uso della denominazione geografica di cui essa si avvale risulti da un diritto specifico similare, che essa avrebbe acquisito su scala nazionale o comunitaria prima dell'adozione del regolamento impugnato e che sarebbe stato leso da quest'ultimo ai sensi della giurisprudenza sopra indicata.
41 Inoltre, la ricorrente sostiene che, poiché le autorità francesi non hanno trasmesso alla Commissione la dichiarazione di opposizione che essa aveva presentato, ne è derivata una violazione delle garanzie procedurali che sono ad essa specificamente riconosciute dall'art. 7 del regolamento n. 2081/92. Questa circostanza giustificherebbe la ricevibilità del presente ricorso.
42 A tal riguardo occorre ricordare che né il processo di elaborazione degli atti normativi né gli atti normativi stessi, in quanto provvedimenti di portata generale, esigono, in base ai principi generali del diritto comunitario, come il diritto di essere sentiti, la partecipazione delle persone interessate, in quanto si presume che i loro interessi siano rappresentati dalle istituzioni politiche cui compete l'adozione di tali atti (ordinanze Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, citata, punto 60, e CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 50). Di conseguenza, non sussistendo diritti procedurali espressamente garantiti, sarebbe incompatibile con il tenore e con lo spirito dell'art. 230 CE consentire a qualsiasi privato che abbia partecipato all'elaborazione di un atto di natura legislativa di proporre poi ricorso contro lo stesso atto (ordinanze Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, citata, punto 68, e CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 50).
43 La ricevibilità del presente ricorso va pertanto valutata alla luce delle sole garanzie procedurali specificamente riconosciute a favore dei singoli dal regolamento n. 2081/92 (ordinanza CSR Pampryl/Commissione, punto 51).
44 Ora, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nell'ambito del sistema di opposizione previsto da questo regolamento, le garanzie procedurali riconosciute a favore dei singoli rientrano nella sola responsabilità degli Stati membri e non comportano l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte della Commissione.
45 L'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2081/92 riconosce pertanto ai soli Stati membri il diritto di dichiararsi, dinanzi alla Commissione, contrari alla registrazione. Anche se, ai sensi dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può anch'essa opporsi alla registrazione prevista, essa è tenuta a farlo inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. Questa disposizione non impone allo Stato membro interessato di trasmettere alla Commissione l'opposizione che gli è stata così dichiarata, ma solo di adottare i provvedimenti necessari per «prendere in considerazione» questa opposizione nei termini stabiliti. Inoltre, anche se, in base al tredicesimo considerando del regolamento n. 2081/92, «la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione», questa notifica avviene «tramite lo Stato membro». Nessuna disposizione dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 autorizza la Commissione a tener conto di un'opposizione che fosse ad essa notificata da una persona diversa da uno Stato membro. Infine, allorché una dichiarazione di opposizione è riconosciuta «ricevibile» ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 2081/92, il n. 5 di questo stesso articolo stabilisce che la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra di loro, senza affatto prevedere un intervento dei singoli.
46 Occorre aggiungere che le disposizioni dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92, relative al diritto di opposizione dei singoli, si distinguono fondamentalmente da quelle, molto specifiche, esistenti in materia di dumping e di sovvenzioni, che conferiscono a taluni operatori economici un ruolo particolare nel procedimento comunitario che porta all'istituzione di un dazio antidumping o antisovvenzioni (sentenza Fediol/Commissione, citata, punti 16 e 25). Di conseguenza, il riferimento alle citate sentenze Fediol/Commissione e Timex/Consiglio e Commissione è privo di pertinenza nella fattispecie.
47 Discende da quanto precede che il regolamento n. 2081/92 non stabilisce garanzie procedurali specifiche, a livello comunitario, a favore dei singoli (ordinanza CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 55).
48 Inoltre, anche supponendo che l'autorità francese competente abbia violato taluni diritti procedurali della ricorrente rifiutando di trasmettere alla Commissione la dichiarazione di opposizione che essa le aveva inviato, questo non comporta che il presente ricorso sia, per questo solo motivo, ricevibile.
49 Infatti, nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 230 CE, il giudice comunitario non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un'autorità nazionale, anche se l'atto di cui trattasi s'inserisce nell'ambito di un iter normativo comunitario, poiché dalla ripartizione delle competenze fra le autorità nazionali e le istituzioni comunitarie effettuata nella materia considerata emerge chiaramente che l'atto adottato dall'autorità nazionale vincola l'organo legislativo comunitario e determina pertanto i termini dell'emananda normativa comunitaria (ordinanza CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 57).
50 Ciò avviene qualora l'autorità nazionale competente decida di non trasmettere alla Commissione l'opposizione inviatale da un singolo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2081/92 (ordinanza CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 58). Risulta infatti da quanto precede (v. supra, punto 45) che la Commissione è vincolata da questa decisione e non può tener conto di una dichiarazione di opposizione che le è stata inviata da una persona diversa da uno Stato membro.
51 Fatto salvo un eventuale ricorso alla Corte ai sensi dell'art. 226 CE, spetta quindi ai soli giudici nazionali statuire, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, sulla legittimità dell'atto nazionale di cui trattasi, nonché sull'eventuale responsabilità dello Stato membro interessato nel caso in cui fosse asserito che tale atto ha causato un danno (ordinanza CSR Pampryl/Commissione, citata, punto 59).
52 A tale riguardo occorre rilevare che la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi al Conseil d'État francese contro la decisione dell'autorità francese competente di non trasmettere la sua dichiarazione di opposizione alla Commissione.
53 Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento impugnato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, e che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
54 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente occorre, sulla base delle conclusioni della Commissione, condannarla a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
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