Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento Atti impugnabili Nozione Atti produttivi di effetti giuridici Decisione della Commissione di non avviare il procedimento formale di esame di aiuti di Stato, previsto all'art. 88, n. 2, CE, rispetto ad aiuti già dichiarati compatibili con il mercato comune e non contestati entro i termini Esclusione Irricevibilità Limiti
[Artt. 88, n. 2, CE e 230, quinto comma, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, art. 9]
Massima
$$Il procedimento formale di esame previsto all'art. 88, n. 2, CE precede l'adozione di una decisione relativa alla compatibilità di aiuti di Stato con il mercato comune. Un siffatto procedimento viene aperto dalla Commissione quando quest'ultima ritenga, dopo un esame preliminare, che la misura notificata susciti dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune o qualora essa intenda revocare una decisione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, in base all'art. 9 del regolamento n. 659/1999, in quanto quest'ultima si basa su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione.
Se una decisione della Commissione dichiara compatibile con il Trattato CE un aiuto di Stato senza aprire il procedimento formale di esame previsto all'art. 88, n. 2, CE e se un interessato mira a far salvaguardare le garanzie procedurali a lui derivanti dalla stessa disposizione, questi deve proporre un ricorso dinanzi al giudice comunitario contro tale decisione nel termine previsto dall'art. 230, quinto comma, CE. Dal momento che una decisione sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune è stata adottata e non è stata annullata in seguito ad un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario, il procedimento formale di esame non può più essere promosso, fatta salva l'applicazione dell'art. 9 del regolamento n. 659/1999. In simili circostanze, il rifiuto di aprire un procedimento formale di esame non rappresenta un atto che produce effetti giuridici nei confronti dell'interessato, nei limiti un cui esso costituisce solo una conferma delle due decisioni che autorizzano l'aiuto.
( v. punti 32-34 e 40 )
Parti
Nella causa T-222/00,
Otto Wöhr GmbH, con sede in Friolzheim (Germania), rappresentata dagli avv.ti C. Hebel e G. Walz,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K.-D. Borchardt, in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Núñez Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 2000 di non avviare il procedimento formale di esame previsto all'art. 88, n. 2, CE, in seguito alla denuncia della ricorrente relativa agli aiuti di Stato concessi dalle autorità tedesche alla Hydraulik Markranstädt GmbH ed alla Hydraulik Seehausen GmbH,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),
composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sig.ri J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La ricorrente è un'impresa presente sul mercato europeo della produzione e del montaggio di sistemi di stazionamento delle automobili. Essa produce sistemi di stazionamento meccanici e comandati elettronicamente, nonché «torri di vetture» impiegate per il parcheggio e la presentazione di autovetture.
2 La Hydraulik Markranstädt GmbH (in prosieguo: la «Markranstädt») e la Hydraulik Seehausen GmbH (in prosieguo: la «Seehausen») erano in origine imprese statali della Repubblica democratica tedesca e facevano parte del Kombinat VEB Orsta Hydraulik AG Leipzig. La Otto Nußbaum GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Nußbaum»), con sede in Kehl (Germania), ha acquistato il 10 dicembre 1992 la Seehausen e il 3 maggio 1994 la Markranstädt. Tali due ultime imprese sarebbero state controllate della Nußbaum al 100% e si sarebbero dedicate alla fabbricazione di taluni elementi essenziali per sistemi di stazionamento per autovetture, nonché di sistemi di stazionamento poi commercializzati con il marchio Nußbaum. La Nußbaum si troverebbe in situazione di concorrenza diretta con la ricorrente. Da qualche anno, anche quest'ultima fabbricherebbe sistemi di stazionamento.
3 Il 7 aprile 1998 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione aiuti per un ammontare pari a 6,09 e 8,56 milioni di marchi tedeschi (DEM) in favore, rispettivamente, della Markranstädt e della Seehausen. Con decisioni 26 ottobre 1999 e 10 novembre 1999 la Commissione, in applicazione dell'art. 88, n. 3, CE, ha dichiarato tali aiuti compatibili con il mercato comune, conformemente all'art. 87, n. 3, lett. a), CE.
Procedimento amministrativo
4 Con lettera 12 novembre 1999 la ricorrente ha chiesto alla convenuta il testo della decisione di quest'ultima attinente all'aiuto di Stato in favore della Markranstädt.
5 Con lettera 2 dicembre 1999 la ricorrente ha presentato una denuncia in via cautelare contro tale decisione, il cui testo integrale non le era ancora stato trasmesso dalla Commissione. Essa ha contemporaneamente richiesto l'apertura di un procedimento formale di esame dell'aiuto concesso alla Markranstädt ed ha reiterato la sua richiesta di trasmissione del testo della stessa decisione.
6 Con lettera 8 dicembre 1999 la Commissione ha dichiarato alla ricorrente che la decisione relativa alla Markranstädt era stata adottata conformemente all'art. 88, n. 3, CE ed era stata inviata alle autorità tedesche per osservazioni. Essa si è impegnata nei confronti della ricorrente ad inviarle la decisione di cui trattasi appena in possesso di tali osservazioni. Essa ha altresì segnalato alla ricorrente che il testo integrale della detta decisione era disponibile anche sul suo sito Internet. La Commissione concludeva affermando:
«L'avvio di un procedimento principale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE non è possibile per il momento, considerato che, per fare ciò, dovremmo essere in possesso di una motivazione completa della denuncia».
7 Con lettera 4 gennaio 2000 la ricorrente ha nuovamente chiesto il testo della decisione relativa alla Markranstädt. Poiché la ricorrente ha dichiarato di non aver ancora ricevuto la lettera della Commissione 8 dicembre 1999, quest'ultima gliel'ha nuovamente inviata, in data 12 gennaio 2000. Con lettera 21 gennaio 2000 la ricorrente ha chiesto ancora una volta il testo completo della stessa decisione.
8 Le decisioni relative alla Seehausen ed alla Markranstädt sono state oggetto di una breve comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente, del 19 febbraio (GU C 46, pag. 4) e del 4 marzo 2000 (GU C 62, pag. 18) e, secondo la Commissione, il testo completo di tali decisioni era disponibile sul sito Internet indicato nella Gazzetta ufficiale.
9 Secondo la ricorrente, la convenuta le ha inviato la decisione relativa alla Markranstädt con lettera 21 marzo 2000, ricevuta il 27 marzo 2000, e, grazie a tale decisione, essa è stata necessariamente informata della decisione della Commissione relativa alla Seehausen.
10 Con lettera 25 maggio 2000 la ricorrente ha inviato alla Commissione la motivazione della sua denuncia del 2 dicembre 1999 relativa alla Markranstädt. La ricorrente le ha altresì richiesto nuovamente di aprire e svolgere il procedimento formale di esame previsto all'art. 88, n. 2, CE.
11 Con lettera 26 maggio 2000 la ricorrente ha altresì presentato una denuncia contro l'approvazione dell'aiuto in favore della Seehausen ed ha chiesto l'apertura di un procedimento formale di esame di tale aiuto ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.
12 Con lettera 26 giugno 2000 la convenuta ha risposto alla ricorrente che le sue due decisioni in causa erano «definitive e non [potevano] pertanto essere impugnate con una denuncia accompagnata da una richiesta di avvio di un procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE».
13 Con lettera 5 luglio 2000 la ricorrente ha chiesto alla convenuta chiarimenti al riguardo, sottolineando che quest'ultima le aveva indicato, con lettera 8 dicembre 1999, che l'avvio di un procedimento formale di esame era possibile sulla base di una denuncia debitamente motivata.
14 Con lettera 7 agosto 2000 la Commissione ha risposto alla ricorrente che l'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), le consentiva di revocare una decisione solo a condizione che quest'ultima fosse fondata su informazioni inesatte. Essa ha aggiunto che, invece, se in una denuncia viene fatto valere un errore in diritto o di valutazione, la decisione di cui trattasi può essere contestata solo in via giurisdizionale.
Procedimento e conclusioni delle parti
15 Con atto introduttivo registrato alla cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2000, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
16 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2000, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
17 La ricorrente ha presentato, l'11 dicembre 2000, le sue osservazioni scritte relative a tale eccezione.
18 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2001, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nel procedimento a sostegno della convenuta.
19 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
statuire in via pregiudiziale sull'irricevibilità del ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
respingere l'eccezione di irricevibilità;
annullare la decisione della Commissione 26 giugno 2000 di non avviare un procedimento formale di esame in merito agli aiuti concessi alla Markranstädt ed alla Seehausen;
condannare la Commissione alle spese.
Sulla ricevibilità
21 Ai sensi dell'art. 114, n. 4, del regolamento di procedura, il Tribunale, senza impegnare la discussione nel merito, può statuire sull'irricevibilità di un ricorso su domanda di una delle parti. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il seguito del procedimento è orale, salvo decisione contraria. Nel caso di specie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dagli elementi del fascicolo per statuire senza proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
22 La Commissione fa valere che la sua lettera 26 giugno 2000 non rappresenta un atto impugnabile e che la ricorrente cerca in realtà di ottenere l'annullamento delle decisioni 26 ottobre e 10 novembre 1999, recanti approvazione degli aiuti in favore della Markranstädt e della Seehausen. Essa rileva altresì che la sua risposta, contenuta nella lettera 8 dicembre 1999, secondo cui essa non poteva, in tale fase, avviare un procedimento principale di esame, considerato che doveva, a tal fine, disporre della motivazione completa della denuncia, non può essere fatta utilmente valere a sostegno della ricevibilità del ricorso in esame. Infine, la Commissione sostiene che il riferimento fatto dalla ricorrente a diritti procedurali non è fondato e che il ricorso in esame non è ricevibile, anche a supporre che esso riguarda il rigetto di una domanda di revoca delle decisioni 26 ottobre e 10 novembre 1999 ai sensi degli artt. 9 e 13, n. 3, del regolamento n. 659/1999.
23 La ricorrente fa valere che il suo ricorso è ricevibile. Essa sostiene di essere direttamente e individualmente interessata, considerate le sue possibilità sul mercato, dalla distorsione della concorrenza così mantenuta dalla decisione 26 giugno 2000 in favore della Markranstädt, della Seehausen e, in particolare, della Nußbaum.
24 Essa aggiunge che, se la convenuta avesse agito conformemente al regolamento n. 659/1999, avrebbe aperto un procedimento principale di esame e l'avrebbe messa in condizioni tali da presentare le sue osservazioni, conformemente all'art. 20 di tale regolamento. Non rispettando tale obbligo, la convenuta avrebbe, da un lato, negato alla ricorrente la protezione di cui all'art. 87, n. 1, CE e, dall'altro, pregiudicato i diritti della difesa di quest'ultima. Allo stesso modo, la ricorrente ritiene di essere direttamente interessata, in quanto la sua domanda ha formato oggetto di un rifiuto, il che è in contrasto con le regole di procedura sancite dal regolamento n. 659/1999, anch'esse dirette a proteggerla.
25 La ricorrente fa valere che la lettera 26 giugno 2000 rappresenta una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Tale lettera non rappresenterebbe solo una lettera di informazione indirizzata alla ricorrente a titolo di chiarimenti. La convenuta avrebbe già confermato, con lettera 8 dicembre 1999, la possibilità di aprire un procedimento formale di esame per il caso in cui la denuncia motivata della ricorrente contenesse affermazioni tali da rendere necessaria tale apertura. La ricorrente ritiene che, in tal modo, la Commissione non si sia limitata a fare riferimento ad un rifiuto incidentale di aprire un procedimento formale di esame, bensì l'abbia espressamente invitata a motivare le sue denunce per decidere se fosse opportuno aprire tale procedimento, che le avrebbe consentito di presentare osservazioni riguardo agli aiuti controversi, conformemente all'art. 20 del regolamento n. 659/1999.
26 Secondo la ricorrente, il fatto che, nella sua lettera 8 dicembre 1999, la Commissione prefigurasse la possibilità di aprire un procedimento formale di esame distingue la presente causa da quella all'origine delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-154/94, CSF e CSME/Commissione (Racc. pag. II-1377), e della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink' France (Racc. pag. I-1719), in cui l'ulteriore rifiuto di aprire un procedimento formale di esame non era stato esplicitamente espresso e poteva essere dedotto solo indirettamente dalla mancata apertura di tale procedimento.
27 Poiché in seguito, con la decisione 26 giugno 2000, la Commissione avrebbe negato tale possibilità precedentemente da essa stessa evocata, la decisione sarebbe impugnabile, considerato che essa avrebbe un carattere decisionale autonomo e porrebbe la ricorrente in una situazione meno vantaggiosa di quella in cui essa si sarebbe trovata prima.
28 La ricorrente ammette che l'argomentazione della convenuta avrebbe potuto essere corretta se quest'ultima non l'avesse invitata a motivare le denunce contro le decisioni in materia di aiuti per poter valutare se fosse opportuno aprire un procedimento formale di esame. Essa sostiene che, se, in seguito alle sue denunce, la convenuta si fosse limitata a segnalarle che le decisioni adottate in materia di aiuti erano definitive, la lettera impugnata 26 giugno 2000 non avrebbe avuto carattere decisionale originario ed autonomo.
29 Essa sottolinea che, al contrario, la convenuta l'ha invitata a fornire una motivazione, lasciando intendere che, dopo la produzione di tale motivazione, essa avrebbe deciso se occorreva o meno aprire un procedimento principale di esame. Inoltre, la Commissione non avrebbe affatto sottolineato che, conformemente all'art. 9 del regolamento n. 659/1999, era prefigurabile solo una revoca della decisione, ma avrebbe espressamente dichiarato la possibilità di aprire il procedimento principale di esame.
30 La ricorrente sostiene che, in tali circostanze, la ricevibilità del ricorso in esame non può condurre a svuotare del suo contenuto l'art. 230, quinto comma, CE.
31 In via subordinata, la ricorrente fa valere che il ricorso in esame può altresì essere interpretato come avente ad oggetto il rifiuto di avviare un procedimento di revoca delle decisioni relative alla Markranstädt ed alla Seehausen ai sensi degli artt. 9 e 13, n. 3, del regolamento n. 659/1999. La revoca di una decisione conformemente all'art. 9 di tale regolamento sarebbe possibile se la decisione adottata è basata su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Ora, la ricorrente ritiene che tali presupposti siano effettivamente soddisfatti nel caso delle decisioni sopramenzionate. Come sarebbe stato esposto in dettaglio nella motivazione delle denunce, le informazioni fornite dall'agenzia di marketing Rehberg, il cui studio è alla base della decisione della Commissione che approva gli aiuti, sarebbero inesatte ed incomplete.
Giudizio del Tribunale
32 Occorre rammentare che il procedimento formale di esame previsto all'art. 88, n. 2, CE precede l'adozione di una decisione relativa alla compatibilità di aiuti di Stato con il mercato comune. Un siffatto procedimento viene aperto dalla Commissione quando quest'ultima ritenga, dopo un esame preliminare, che la misura notificata susciti dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune.
33 Inoltre, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, e conformemente al suo art. 9, la Commissione può aprire un procedimento formale di esame anche qualora essa intenda revocare una decisione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, in quanto quest'ultima si basa su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione.
34 D'altra parte, si deve sottolineare che, se una decisione della Commissione dichiara compatibile con il Trattato CE aiuti di Stato senza aprire il procedimento formale di esame previsto all'art. 88, n. 2, CE, e se un interessato mira a far salvaguardare le garanzie procedurali a lui derivanti dalla stessa disposizione, questi deve proporre un ricorso dinanzi al Tribunale contro tale decisione nel termine previsto dall'art. 230, quinto comma, CE (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 23, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 17; sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 45, e 16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-3713, punto 53).
35 Nel caso di specie il ricorso ha ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 2000 di non avviare il procedimento formale di esame previsto all'art. 88, n. 2, CE relativamente agli aiuti di Stato accordati dalla Repubblica federale di Germania alla Markranstädt ed alla Seehausen.
36 Tali aiuti sono stati dichiarati compatibili con il mercato comune dalle decisioni, rispettivamente, 26 ottobre e 10 novembre 1999. Pertanto, tali decisioni precedono la presentazione delle domande della ricorrente in data 25 e 26 maggio 2000, all'origine della decisione 26 giugno 2000.
37 Secondo la ricorrente, la convenuta le ha inviato la decisione 26 ottobre 1999, relativa alla Markranstädt, con lettera 21 marzo 2000, ricevuta il 27 marzo 2000, e, grazie a tale decisione, è stata necessariamente informata della decisione della Commissione 10 novembre 1999, relativa alla Seehausen.
38 Per salvaguardare le garanzie procedurali che le derivano dall'art. 88, n. 2, CE ed ottenere l'apertura del procedimento formale di esame previsto da tale disposizione, la ricorrente avrebbe dovuto proporre in tempo utile un ricorso dinanzi al Tribunale contro le decisioni che autorizzano gli aiuti controversi.
39 Ora, la ricorrente non ha mai proposto un siffatto ricorso. Dopo aver avuto conoscenza di queste ultime, essa si è limitata a presentare denunce contro ciascuna di esse presso la Commissione, con lettere 25 e 26 maggio 2000 (v. supra, punti 11 e 12).
40 Le domande di apertura del procedimento formale di esame previsto all'art. 88, n. 2, CE contenute in tali lettere erano inoperanti. Infatti, dal momento che una decisione sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune è stata adottata e non è stata annullata in seguito ad un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario, un siffatto procedimento non può più essere promosso. Pertanto, il rifiuto di aprire un procedimento formale di esame non rappresenta un atto che produce effetti giuridici nei confronti della ricorrente, nei limiti un cui esso costituisce solo una conferma delle due decisioni che autorizzano gli aiuti.
41 Per quanto riguarda la tesi fatta valere in via subordinata dalla ricorrente, secondo cui il suo ricorso potrebbe essere interpretato come diretto contro il rifiuto della Commissione di promuovere il procedimento di revoca previsto agli artt. 9 e 13, n. 3, del regolamento n. 659/1999 (v. supra, punto 31), si deve accertare se il ricorso in esame possa avere un tale oggetto.
42 Occorre al riguardo constatare che tanto dalla richiesta, quanto dalle lettere inviate dalla ricorrente alla Commissione e, in particolare, dalle denunce motivate della ricorrente, risulta che l'oggetto della domanda indirizzata da quest'ultima alla convenuta non consisteva nell'apertura di un procedimento formale di esame preventivo rispetto ad una revoca delle decisioni sugli aiuti di cui trattasi, come quella prevista all'art. 9 del regolamento n. 659/1999, in quanto tale procedimento è limitato al problema di sapere se le decisioni si basavano su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini delle decisioni.
43 La ricorrente non ha chiesto la revoca delle decisioni della Commissione 26 ottobre e 10 novembre 1999, che hanno dichiarato compatibili con il mercato comune aiuti di Stato in favore della Markranstädt e della Seehausen.
44 Essa non ha fatto valere dinanzi alla Commissione neanche che tali decisioni dovevano essere revocate in quanto basate su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini delle decisioni.
45 Al contrario, la ricorrente ha esplicitamente chiesto alla convenuta l'apertura del procedimento formale di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE, che deve essere promosso dalla Commissione qualora essa nutra dubbi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune e prima di adottare una decisione su tale aiuto. Un siffatto procedimento implica necessariamente un'analisi giuridica della situazione in esame e, a differenza di quello che precede un'eventuale decisione di revoca, non è limitata al solo accertamento dei fatti.
46 Pertanto, il presente ricorso non può essere interpretato come diretto contro un asserito rifiuto della Commissione di promuovere il procedimento di revoca previsto agli artt. 9 e 13, n. 3, del regolamento n. 659/1999 (v. supra, punto 31).
47 Tale conclusione non può essere messa in discussione dal contenuto della lettera della Commissione 8 dicembre 1999 (v. supra, punto 6).
48 Infatti, sebbene sia spiacevole che la Commissione non abbia informato correttamente e completamente la ricorrente della sua posizione giuridica, tale fatto non può modificare le norme applicabili nel caso di specie relative alle vie di ricorso disponibili per impugnare le decisioni della Commissione su aiuti di Stato. D'altra parte, tali regole, come risultano dalla giurisprudenza, sono, comunque, sufficientemente chiare da impedire alla ricorrente di far valere la lettera della Commissione 8 dicembre 1999 a fondamento della ricevibilità del suo ricorso.
49 Di conseguenza, contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente, il suo ricorso non può essere interpretato come diretto contro il rifiuto della Commissione di promuovere il procedimento di revoca previsto agli artt. 9 e 13, n. 3, del regolamento n. 659/1999.
50 Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare il ricorso irricevibile, in applicazione dell'art. 114 del regolamento di procedura.
51 Pertanto, non occorre più statuire sulla domanda di intervento proposta dalla Repubblica federale di Germania.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
52 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi ovvero per motivi eccezionali.
53 A tal riguardo, la Commissione deve essere censurata per aver lasciato credere alla ricorrente, con la sua lettera 8 dicembre 1999, che fosse ancora possibile l'apertura di un procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE e per aver chiarito solo dopo la scadenza del termine per la presentazione di un ricorso contro le decisioni sulla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune che una contestazione fondata su un errore di diritto o di valutazione poteva essere condotta solo in via giurisdizionale.
54 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che ciascuna delle parti debba sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
3) Non occorre statuire sulla domanda di intervento proposta dalla Repubblica federale di Germania.
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