Cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00
Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. a r.l. e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili — Esclusione del procedimento nazionale di recupero — Ricorso di annullamento — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 10 marzo 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Presupposti di ricevibilità — Interesse ad agire — Valutazione d’ufficio da parte del giudice
(Art. 230 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)
2. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Necessità di un interesse concreto ed attuale — Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina la restituzione — Beneficiari dell’aiuto che non siano destinatari di provvedimenti nazionali di recupero — Interesse fondato su una decisione futura ed incerta della Commissione — Carenza di interesse concreto ed attuale
(Art. 230 CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di taluni regimi di aiuto con il mercato comune e dispone il recupero degli aiuti versati — Decisione non impugnata, ex art. 230 CE, dai beneficiari di questi regimi di aiuto — Presupposto di una contestazione della validità della decisione dinanzi al giudice nazionale nell’ambito dei ricorsi diretti avverso i provvedimenti nazionali adottati per la sua esecuzione — Manifesta carenza di interesse ad agire dinanzi al giudice comunitario
(Artt. 88, n. 2, CE, e 230, quarto comma, CE)
4. Diritto comunitario — Principi — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Beneficiari di un regime di aiuti dichiarato illegittimo che non siano destinatari di provvedimenti nazionali di recupero e che, di conseguenza, per carenza di interesse, non possono chiedere al giudice comunitario l’annullamento della decisione della Commissione — Loro diritto di impugnare la validità della decisione della Commissione dinanzi al giudice nazionale in caso di eventuali provvedimenti di recupero ad essi destinati, malgrado l’esame da parte del giudice comunitario di domande di annullamento proposte da altri beneficiari, titolari di un interesse ad agire
(Art. 234 CE)
5. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune — Ricorso di imprese che agiscono in base alla loro mera qualità di beneficiari potenziali di questo regime di aiuti — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al Tribunale verificare d’ufficio se un ricorrente abbia un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione che impugna.
(v. punto 22)
2. La ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che essa dimostri di possedere un interesse concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere valutato al momento della presentazione del ricorso. Esso non può essere esaminato in relazione a un avvenimento futuro ed ipotetico. In particolare, qualora l’interesse sul quale il ricorrente si fonda riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo.
Non dimostrano di avere un interesse concreto e attuale all’annullamento di una decisione della Commissione, che accerta l’incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegittimi e che impone il recupero degli aiuti incompatibili, alcune imprese nei cui confronti lo Stato membro interessato ha deciso, sulla base del dispositivo della decisione impugnata nonché delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla sua esecuzione, di non procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi. Infatti, soltanto il sopravvenire, futuro e incerto, di una decisione della Commissione che contesti la decisione di esecuzione del detto Stato membro sarebbe idoneo ad incidere sulla loro posizione giuridica.
(v. punti 23, 25 e 26, 29)
3. La definitività di una decisione della Commissione che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti di Stato con il mercato comune e che imponga il recupero degli aiuti versati dev’essere opposta, in ossequio al principio della certezza del diritto, dal giudice nazionale ai beneficiari di tali aiuti – che deducano in sede di eccezione l’illegittimità della decisione – soltanto qualora, indiscutibilmente, tali beneficiari abbiano avuto il diritto, e siano stati informati di avere tale diritto, di impugnare la decisione della Commissione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e qualora abbiano omesso di esercitare tale diritto entro il termine prescritto dal detto articolo. In proposito, conformemente al principio di buona amministrazione della giustizia, i beneficiari di un regime di aiuti che non abbiano impugnato direttamente la decisione della Commissione entro il termine prescritto non possono comunque essere dichiarati decaduti dalla facoltà di sollevare l’eccezione di illegittimità relativamente a tale decisione dinanzi al giudice nazionale allorché, considerate le particolari circostanze della fattispecie o la complessità dei criteri cui la decisione della Commissione subordinava l’obbligo di recupero, poteva inizialmente sollevare ragionevoli dubbi la questione se tali beneficiari fossero o meno tenuti, in esecuzione della decisione della Commissione, a restituire gli aiuti considerati, cosicché il loro interesse ad agire avverso la detta decisione non appariva manifesto.
(v. punto 31)
4. Il fatto che una decisione della Commissione che ha dichiarato l’incompatibilità di un regime di aiuti, disponendo, a determinate condizioni, il recupero degli aiuti concessi, sia stata oggetto di ricorsi di annullamento proposti da alcuni beneficiari titolari di un interesse ad agire nei suoi confronti non è idoneo a compromettere la tutela giurisdizionale effettiva di altri beneficiari di tale regime i quali non abbiano dimostrato, per quanto li concerne, di possedere un siffatto interesse a causa della decisione delle autorità nazionali di escluderli dal procedimento di recupero, sulla base del dispositivo della decisione impugnata nonché delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla sua esecuzione. Infatti, qualora questi ultimi dovessero essere oggetto, ciò nonostante, di una decisione delle autorità nazionali che imponesse loro di restituire l’aiuto ricevuto, in particolare a seguito di un controllo della Commissione, essi potrebbero proporre all’occorrenza al giudice nazionale un ricorso di annullamento avverso tale eventuale decisione nazionale, sollevando in tal sede un’eccezione di illegittimità della menzionata decisione della Commissione.
In tal caso, il giudice nazionale potrebbe sospendere il giudizio, vuoi per deferire una questione pregiudiziale alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, sulla validità della menzionata decisione della Commissione, vuoi, ai fini di una corretta amministrazione della giustizia, per attendere la pronuncia sul merito della causa dinanzi al giudice comunitario. Qualora il giudice nazionale dovesse constatare che determinati motivi seri, dedotti dai ricorrenti a sostegno dell’eccezione di illegittimità, non erano stati dedotti dinanzi al Tribunale a sostegno dei ricorsi di annullamento menzionati, esso disporrebbe in ogni momento della possibilità di proporre alla Corte una questione pregiudiziale di validità, in relazione a tali motivi, di modo che i ricorrenti godrebbero in ogni caso di una piena tutela giurisdizionale.
(v. punti 32 e 33)
5. Non si può ritenere che una decisione della Commissione che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti riguardi individualmente i potenziali beneficiari di un tale regime unicamente in virtù di questa loro qualità.
(v. punto 34)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata)
10 marzo 2005(1)
«Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili – Esclusione del procedimento nazionale di recupero – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
Nelle cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00,
Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑228/00,Gruppo Ormeggiatori del Porto di Chioggia Piccola Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti S. Carbone, A. Taramasso e F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑229/00,Compagnia Lavoratori Portuali Soc. coop. a r.l., Società Cooperativa Lavoratori Portuali San Marco Venezia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti nella causa T‑242/00,Portabagagli del Porto di Venezia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑243/00,Abibes SpA, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑245/00,Fluvio Padana Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑246/00,Serenissima Motoscafi Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑247/00,Integrated Shipping Company Co. SpA (ISCO), con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑248/00,Società Cooperativa Veneziana Motoscafi Soc. coop. a r.l., Cooperativa «San Marco» Motoscafi in servizio pubblico Soc. coop. a r.l., Cooperativa Serenissima Taxi Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti nella causa T‑250/00,Cooperativa Ducale fra Gondolieri di Venezia Soc. coop. a r.l.,Gondolieri Bauer Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dall'avv. M. Giantin, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti nella causa T‑252/00,Sacra Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti M. Marinoni, G. M. Roberti e F. Sciaudone, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑256/00,Fondamente Nuove Servizio Taxi e Noleggio Soc. coop. a r.l., Bucintoro Motoscafi Servizio Taxi e Noleggio Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti R. Vianello, A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti nella causa T‑257/00,Multiservice Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑258/00,Veneziana di Navigazione SpA, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑259/00,Cooperativa Traghetto S. Lucia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. Stivanello Gussoni, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑265/00,Comitato «Venezia Vuole Vivere», con sede in Venezia, rappresentato, nelle cause T‑265/00 e T‑267/00, dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. Stivanello Gussoni, e, nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nelle cause T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00,Cooperativa Daniele Manin fra Gondolieri di Venezia Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. Stivanello Gussoni, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑267/00,Conepo Servizi Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Biagini, S. Scarpa e P. Pettinelli, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑268/00,Ligabue Catering SpA , con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T–271/00,Verde Sport SpA, con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑274/00,Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale – Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑275/00,Cipriani SpA, con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑276/00,Cooperativa Trasbagagli Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑281/00,Cooperativa fra Portabagagli della stazione di Venezia Srl, con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑287/00,Cooperativa Braccianti Mercato Ittico «Tronchetto» Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑296/00, sostenute, nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00 e T‑271/00, daRepubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione Ampliata)
composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S.S. Papasavvas, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Con decisione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha dichiarato che gli sgravi degli oneri sociali previsti dalle citate leggi, le quali rinviano all’art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune quando tali sgravi sono accordati ad imprese, localizzate sui detti territori, che non siano né piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI, né imprese che possano beneficiare della deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE, né imprese che assumono categorie di lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione (art. 1, secondo comma, della decisione impugnata). Ai sensi della stessa decisione, costituiscono altresì aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune gli sgravi degli oneri sociali previsti dall’art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, accordati alle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, ad eccezione delle imprese municipalizzate ASPIV, Consorzio Venezia Nuova, ACTV, Panfido SpA et AMAV (art. 2 della decisione impugnata).
2 All’art. 5 della decisione impugnata, la Commissione ha imposto alla Repubblica italiana di recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’art. 1, secondo comma, e all’art. 2 della stessa decisione.
3 Secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, la decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE era stata comunicata alla Repubblica italiana con lettera del 17 dicembre 1997 (terzo ’considerando’) e i regimi di aiuti esaminati erano stati sospesi a partire dal 1° dicembre 1997 (quattordicesimo ’considerando’).
4 La decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 23 giugno 2000. Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale tra il 30 agosto e il 18 settembre 2000, le ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.
5 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2001, la Commissione ha sollevato nei confronti di tali ricorsi un’eccezione di irricevibilità.
6 Con istanze depositate nella cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2001, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti nelle cause T‑256/00, T‑268/00 e T‑271/00. Con istanze depositate il 10 aprile 2001, essa ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑257/00 a T‑259/00, T‑265/00 e T‑267/00. Con ordinanze 19 giugno 2001, il presidente della Seconda Sezione ampliata, sentite le parti, ha ammesso questi interventi fin dalla fase scritta del procedimento nelle cause T‑256/00, T‑268/00 e T‑271/00, e nella fase orale per quanto riguarda le altre cause, in applicazione dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale.
7 In sede di misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, il Tribunale, considerata la complessità dei criteri di compatibilità enunciati nella decisione impugnata, descritti nella sostanza al precedente punto 1, ha invitato la Repubblica italiana a precisare, segnatamente, per ciascuna delle imprese ricorrenti nelle presenti cause, nonché in altre 35 cause aventi anch’esse ad oggetto una domanda di annullamento della decisione impugnata, se essa si ritenesse tenuta, in esecuzione dell’art. 5 di tale decisione, a recuperare gli aiuti concessi controversi. Con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2003, integrata su richiesta del Tribunale con lettera registrata il 24 marzo 2004, la Repubblica italiana ha affermato di aver escluso dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi l’insieme delle imprese che avevano presentato i presenti ricorsi. Essa ha altresì prodotto due lettere, datate 29 giugno e 29 ottobre 2001, nelle quali la Commissione le aveva fornito, su sua richiesta, indicazioni in merito alla qualificazione come aiuti di Stato degli sgravi degli oneri sociali in parola concessi alle imprese operanti in determinati settori d’attività, ai fini dell’esecuzione della decisione impugnata.
8 Il Tribunale ha invitato la Commissione a prendere posizione sulla portata di tali risposte del governo italiano con riferimento all’interesse ad agire delle imprese ricorrenti escluse dal procedimento di recupero degli aiuti avviato in esecuzione della decisione impugnata, nella prospettiva dell’esame di ricevibilità dei loro ricorsi. La Commissione ha ottemperato a tale invito con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2004.
9 A seguito della risposta della Commissione, la medesima domanda è stata rivolta alle ricorrenti. Tanto le ricorrenti quanto la Commissione sono state inoltre invitate a presentare osservazioni sull’eventuale riunione di tali cause. Le ricorrenti nelle cause T‑228/00, T‑229/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 hanno inviato le loro risposte con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale tra il 25 giugno e il 5 luglio 2004. Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2004, la Commissione ha preso posizione sull’eventuale riunione.
Conclusioni delle parti
10 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare gli artt. 1, 2 e 5 della decisione impugnata nella parte in cui dichiarano gli sgravi degli oneri sociali previsti dagli artt. 1 e 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 incompatibili con il mercato comune e ne impongono il recupero;
– condannare la convenuta alle spese.
11 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare i ricorsi irricevibili;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
12 Considerata la connessione oggettiva esistente tra le presenti cause, il Tribunale, sentite le parti, ritiene opportuno, a norma dell’art. 50 del suo regolamento di procedura, riunire le cause ai fini della prosecuzione del procedimento.
13 Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico; la decisione è adottata nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento.
14 Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide pertanto – per ragioni di economia processuale, alla luce degli elementi delle presenti cause e nonostante le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione – di statuire d’ufficio, conformemente alla giurisprudenza citata infra ai punti 22 e 38, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico costituiti dalla carenza di interesse ad agire e dalla litispendenza, senza procedere alla trattazione orale.
Sull’interesse ad agire delle imprese ricorrenti
Argomenti delle parti
15 Nella fattispecie, la Commissione – rispondendo al quesito del Tribunale in merito alla portata delle indicazioni fornite dal governo italiano, per quanto riguarda l’esclusione delle imprese ricorrenti dal procedimento di recupero degli aiuti in parola, e all’interesse ad agire di tali ricorrenti – ha precisato in limine di non essere in grado di pronunciarsi, entro il termine impartitole, sulla correttezza delle valutazioni espresse in proposito dalle autorità italiane. Spetterebbe ai competenti servizi della Commissione richiedere a tali autorità, se necessario, ulteriori informazioni e, in definitiva, al collegio dei membri della Commissione adottare l’eventuale decisione di adire la Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, affinché essa dichiari, se del caso, che la Repubblica italiana non si è conformata agli obblighi impostile dalla decisione impugnata.
16 La Commissione ritiene tuttavia che le citate parti ricorrenti non abbiano alcun interesse ad agire, né per il passato, posto che, secondo le indicazioni fornite dalle autorità italiane, le ricorrenti non sono oggetto di un procedimento di recupero, né per il futuro, giacché i regimi di aiuto considerati non erano più applicati alla data della decisione impugnata.
17 Le ricorrenti, da parte loro, ritengono che la decisione del governo italiano di escluderle dal procedimento di recupero degli aiuti in esecuzione della decisione impugnata non incida in alcun modo sul loro interesse ad agire, potendo la Commissione controllare tale decisione nazionale di esecuzione e, eventualmente, proporre ricorso contro la Repubblica italiana ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
18 In particolare, nelle cause T‑228/00 e T‑229/00, le ricorrenti affermano che, ove un’azione siffatta risultasse vittoriosa, esse sarebbero tenute a restituire gli aiuti di cui trattasi senza poter disporre di alcun rimedio giurisdizionale.
19 Nelle cause T‑228/00, T‑229/00, da T‑245/00 a T‑248/00 e T‑250/00, le ricorrenti affermano che il loro interesse ad agire verrebbe meno soltanto qualora nei loro confronti qualunque recupero degli aiuti in parola fosse definitivamente escluso. Ciò avverrebbe ove la Commissione dichiarasse di non avere più l’intenzione di esercitare alcun controllo sulle valutazioni espresse dal governo italiano. Nella causa T‑256/00, la ricorrente afferma che il suo interesse ad agire verrebbe meno soltanto se il Tribunale ritenesse definitivamente accertato che le misure di cui essa ha beneficiato non hanno natura di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
20 Nella causa T‑252/00, le ricorrenti hanno presentato osservazioni congiuntamente alla ricorrente nella causa T‑253/00. Esse ritengono di essere state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi in quanto imprese che assumono categorie di lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro, conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione all’Italia nella sua lettera del 29 giugno 2001. Esse contestano che tale valutazione del governo italiano possa essere oggetto di controllo da parte della Commissione. Peraltro, le ricorrenti vanterebbero un interesse al riconoscimento della compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi alle PMI stabilite sul territorio di Venezia.
21 Nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, le ricorrenti affermano che le risposte del governo italiano ai quesiti del Tribunale, secondo le quali esse sarebbero state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, non hanno valore di definitività né di intangibilità. Esse non avrebbero impedito alle autorità nazionali di procedere al recupero degli aiuti in oggetto nei confronti della società per l’Industria Alberghiera SpA, ricorrente nella causa T‑286/00.
Giudizio del Tribunale
22 Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico (ordinanza della Corte 7 ottobre 1987, causa 108/86, D.M./Consiglio e CES, Racc. pag. 3933, punto 10, e ordinanza del presidente del Tribunale 27 marzo 2003, causa T‑398/02 R, Linea GIG/Commissione, Racc. pag. II‑1139, punto 45), spetta al Tribunale verificare d’ufficio se le ricorrenti abbiano un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.
23 Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che essa dimostri di possedere un interesse esistente ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere valutato al momento della presentazione del ricorso (sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II‑757, punto 30). Esso non può essere esaminato in relazione a un avvenimento futuro ed ipotetico. In particolare, qualora l’interesse sul quale il ricorrente si fonda riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II‑2181, punto 33).
24 Nella fattispecie, emerge dalle risposte della Repubblica italiana ai quesiti del Tribunale che essa ritiene di non essere tenuta a recuperare, in esecuzione della decisione impugnata, gli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti. La Repubblica italiana afferma d’altronde in proposito di essersi fondata, ai fini dell’esecuzione di tale decisione, sulle indicazioni fornite, su sua richiesta, dalla Commissione nelle lettere del 29 giugno e 29 ottobre 2001, versate agli atti, in merito alla qualificazione come aiuti di Stato degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi, concessi alle imprese operanti in determinati settori di attività.
25 Occorre pertanto prendere atto della circostanza che lo Stato membro interessato – cui spetta il compito di dare esecuzione alla decisione impugnata sotto il controllo del giudice nazionale e, se del caso, della Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – ha deciso, sulla base del dispositivo della decisione impugnata nonché delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla sua esecuzione (v. supra, ultima frase del punto 7), di non procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti.
26 In tale contesto di fatto e di diritto, le ricorrenti, fondandosi unicamente sul potere della Commissione di verificare l’esecuzione della decisione impugnata da parte dello Stato membro interessato e di adire eventualmente la Corte in forza dell’art. 88, n. 2, CE, si limitano – per dimostrare il loro interesse ad agire – ad evocare circostanze future ed incerte, in particolare l’ipotesi che la Commissione giunga ad una valutazione diversa da quella effettuata dalla Repubblica italiana, e le imponga di procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti.
27 Quanto all’affermazione delle ricorrenti nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00, T‑288/00 e T‑296/00, secondo la quale, nonostante il governo italiano avesse dichiarato che la ricorrente nella causa T‑286/00 era esclusa dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, le autorità nazionali avrebbero nondimeno proceduto ad un tale recupero nei confronti della detta impresa, essa non è suffragata da alcun elemento di prova. Inoltre, per quanto riguarda le ricorrenti nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00, T‑288/00 e T‑296/00, tale recupero non ha, appunto, avuto luogo e nulla fa pensare che esso sia previsto.
28 Infine, l’argomento dedotto dalle ricorrenti nella causa T‑252/00 – le quali, a differenza della ricorrente nella causa T‑253/00, sono state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, stando alle risposte del governo italiano – è privo di pertinenza rispetto alla valutazione dell’esistenza di un interesse esistente e attuale all’annullamento della decisione impugnata, nella quale la Commissione constata peraltro la compatibilità con il mercato comune degli sgravi degli oneri fiscali in causa concessi a delle PMI (v. supra, punto 1).
29 Alla luce di quanto sopra, non si può che constatare, in primo luogo, che, siccome nella fattispecie soltanto il sopravvenire, futuro e incerto, di una decisione della Commissione che contesti la decisione di esecuzione della Repubblica italiana sarebbe idoneo ad incidere sulla loro posizione giuridica, le imprese ricorrenti non dimostrano di avere un interesse esistente e attuale all’annullamento della decisione impugnata.
30 Per giunta, quand’anche dovesse verificarsi l’ipotesi considerata al punto precedente, le imprese ricorrenti, contrariamente a quanto esse adducono, non sarebbero comunque prive di tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, non essendo tali imprese legittimate a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, stante la loro carenza di interesse ad agire, tale decisione non può in via di principio vincolare il giudice nazionale per quanto le riguarda, a differenza di quanto avveniva nella fattispecie che ha dato luogo alla sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD (Racc. pag. I‑833, punti 24-26), fattispecie in cui si era in presenza di una decisione della Commissione vertente su un aiuto individuale e che era, pertanto, manifestamente impugnabile dalla ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Nella fattispecie che qui ci occupa le ricorrenti sarebbero pertanto legittimate ad adire, se del caso, il giudice nazionale contro le eventuali decisioni dell’autorità competente che dovessero loro imporre di restituire gli aiuti in oggetto, e ad eccepire dinanzi a tale giudice l’illegittimità della decisione impugnata.
31 Si evince infatti dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1996, causa C‑241/95, Accrington Beef e a., Racc. pag. I‑6699, punti 15 e 16, e 11 novembre 1997, causa C‑408/95, Eurotunnel e a., Racc. pag. I‑6315, punto 28) che la definitività di una decisione della Commissione che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti di Stato con il mercato comune e che imponga il recupero degli aiuti versati dovrebbe essere opposta, in ossequio al principio della certezza del diritto, dal giudice nazionale ai beneficiari di tali aiuti – che deducano in sede di eccezione l’illegittimità della decisione – soltanto qualora, indiscutibilmente, tali beneficiari avessero avuto il diritto, e fossero stati informati di avere tale diritto, di impugnare la decisione della Commissione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e qualora avessero omesso di esercitare tale diritto entro il termine prescritto dal detto articolo. In proposito occorre d’altronde rilevare che, nel solco del menzionato orientamento giurisprudenziale, e conformemente al principio di buona amministrazione della giustizia, i beneficiari di un regime di aiuti che non abbiano impugnato direttamente la decisione della Commissione entro il termine prescritto non possono comunque essere dichiarati decaduti dalla facoltà di sollevare l’eccezione d’illegittimità di tale decisione dinanzi al giudice nazionale allorché, considerate le particolari circostanze della fattispecie o la complessità dei criteri cui la decisione della Commissione subordinava l’obbligo di recupero, poteva inizialmente sollevare ragionevoli dubbi la questione se tali beneficiari fossero o meno tenuti, in esecuzione della decisione della Commissione, a restituire gli aiuti considerati, cosicché il loro interesse ad agire avverso la detta decisione non appariva manifesto.
32 Inoltre, nella menzionata ipotesi, il fatto che la decisione della Commissione che ha dichiarato l’incompatibilità di un regime di aiuti, disponendo, a determinate condizioni, il recupero degli aiuti concessi, sia stata oggetto di un ricorso di annullamento o di più ricorsi di annullamento connessi dinanzi al Tribunale non sarebbe idoneo a compromettere una tutela giurisdizionale effettiva dei beneficiari di tale regime i quali, come le ricorrenti nella fattispecie, non abbiano dimostrato di possedere un interesse ad agire a causa della decisione delle autorità nazionali di escluderli dal procedimento di recupero. Infatti, qualora tali beneficiari dovessero, ciononostante, essere oggetto di una decisione delle autorità nazionali che imponesse loro di restituire l’aiuto ricevuto, in particolare a seguito di un controllo della Commissione, essi potrebbero all’occorrenza proporre al giudice nazionale un ricorso di annullamento avverso tale eventuale decisione nazionale, sollevando in tale sede un’eccezione d’illegittimità della menzionata decisione della Commissione.
33 In tal caso, il giudice nazionale potrebbe sospendere il giudizio, vuoi per deferire una questione pregiudiziale alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, sulla validità della menzionata decisione della Commissione, vuoi, ai fini di una corretta amministrazione della giustizia, per attendere la pronuncia sul merito della causa dinanzi al giudice comunitario (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/Commissione, Racc. pag. II‑2803, punto 92). Qualora il giudice nazionale dovesse constatare che determinati motivi seri, dedotti dalle ricorrenti a sostegno dell’eccezione di illegittimità, non erano stati dedotti dinanzi al Tribunale a sostegno di uno o dei ricorsi di annullamento menzionati, egli disporrebbe in ogni momento della possibilità di proporre alla Corte una questione pregiudiziale di validità, in relazione a tali motivi, di modo che le ricorrenti godrebbero in ogni caso di una tutela giurisdizionale piena.
34 In secondo luogo, per quanto riguarda gli effetti futuri della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara i regimi di aiuti di cui trattasi incompatibili con il mercato comune ed osta pertanto alla loro applicazione per il futuro, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non si può ritenere che una decisione della Commissione che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti riguardi individualmente i potenziali beneficiari di un tale regime unicamente in virtù di questa loro qualità (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 15, e sentenza del Tribunale 22 novembre 2001, causa T‑9/98, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione, Racc. pag. II‑3367, punto 77).
35 In tale contesto, vantare un eventuale interesse ad agire a questo solo titolo, adducendo che la decisione impugnata impedisce di ridare applicazione ai regimi di aiuti considerati, che erano stati sospesi a decorrere dal 1° dicembre 1997, sarebbe in ogni caso inconferente in sede di valutazione della ricevibilità dei presenti ricorsi, cosa che del resto le ricorrenti non contestano.
36 Risulta dalle considerazioni suesposte che i ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑268/00 e T‑271/00 sono irricevibili per carenza di interesse ad agire delle ricorrenti.
37 Analogamente, i ricorsi T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, proposti congiuntamente da alcune imprese e dal Comitato «Venezia Vuole Vivere», sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati dalle imprese ricorrenti prive di interesse ad agire.
Sulla litispendenza
38 Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, e i ricorsi T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 proposti dal Comitato «Venezia Vuole Vivere» vedono contrapporsi le stesse parti e sono diretti all’annullamento della stessa decisione, il Tribunale è tenuto a verificare d’ufficio se alla ricevibilità di taluni di questi ricorsi non si opponga la litispendenza (sentenze della Corte 26 maggio 1971, cause riunite 45/70 e 49/70, Bode/Commissione, Racc. pag. 465, punto 11, e 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio, Racc. pag. 511, punto 5).
39 In proposito occorre rilevare che, nelle cause T‑265/00 e T‑267/00, il Comitato «Venezia Vuole Vivere» deduce gli stessi motivi. Peraltro, esso deduce altresì motivi identici nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00.
40 Alla luce di quanto sopra, si deve necessariamente constatare, conformemente ad una giurisprudenza costante (sentenze della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831, punto 9, e 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento, Racc. pag. 4821, punto 12), che il ricorso T‑267/00, proposto lo stesso giorno del ricorso T‑265/00, dev’essere dichiarato irricevibile, atteso che tali due ricorsi vedono contrapporsi le stesse parti e sono diretti all’annullamento della medesima decisione, sul fondamento degli stessi motivi.
41 Per le stesse ragioni, i ricorsi T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, proposti lo stesso giorno del ricorso T‑274/00, che vedono contrapporsi le medesime parti e sono diretti all’annullamento della medesima decisione, sul fondamento degli stessi motivi, devono essere anch’essi dichiarati irricevibili.
42 Ne consegue, da un lato, che i ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono irricevibili.
43 D’altro lato, i ricorsi T‑265/00 e T‑274/00 sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati dalle società Cooperativa Traghetto S. Lucia (causa T‑265/00) e Verde Sport (causa T‑274/00).
44 Occorre infine precisare che il Tribunale non ritiene opportuno verificare separatamente, fin dalla presente fase, la legittimazione ad agire del Comitato «Venezia Vuole Vivere» nelle cause riunite T‑265/00 e T‑274/00.
Sulle spese
45 L’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale dispone, al n. 2, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, al n. 3, che il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese per motivi eccezionali. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
46 Nella fattispecie, si deve tener conto del fatto che la carenza di interesse ad agire delle imprese ricorrenti, rimaste soccombenti con riguardo ai motivi da esse dedotti in ordine alla ricevibilità, è emersa soltanto a seguito delle risposte della Repubblica italiana ai quesiti del Tribunale. Considerata l’incertezza nella quale tali imprese versavano inizialmente in merito all’incidenza della decisione impugnata sulla loro posizione giuridica e al rischio di vedersi successivamente opporre la definitività di tale decisione, esse non possono essere censurate per aver proposto i presenti ricorsi. Per quanto riguarda tali imprese ricorrenti, le spese devono pertanto essere compensate. Per contro, nessuna circostanza particolare giustifica la presentazione, da parte del Comitato «Venezia Vuole Vivere», dei ricorsi T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 che perseguono lo stesso obiettivo e si fondano sugli stessi motivi dei ricorsi precedenti (T‑265/00 e T‑274/00), che vedono contrapposto tale Comitato alla Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
così provvede:
1) Le cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono riunite ai fini del seguito del procedimento.
2) I ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono irricevibili.
3) I ricorsi T‑265/00 e T‑274/00 sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati rispettivamente dalle società Cooperativa Traghetto S. Lucia (causa T‑265/00) e Verde Sport (causa T‑274/00).
4) Nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑268/00 e T‑271/00, le parti ricorrenti, da un lato, e la Commissione, dall’altro, sopporteranno le proprie spese.
5) Nelle cause T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, le società Cooperativa Daniele Manin fra Gondolieri di Venezia, Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale, Cipriani, Cooperativa Trasbagagli, Cooperativa fra Portabagagli della stazione di Venezia e Cooperativa Braccianti Mercato Ittico «Tronchetto» sopporteranno le proprie spese. In tali cause, la Commissione sopporterà le spese da essa sostenute in relazione ai ricorsi in quanto proposti da tali imprese ricorrenti. Il Comitato «Venezia Vuole Vivere» sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute a tutt’oggi dalla Commissione in relazione ai ricorsi nelle cause T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, in quanto proposti dal Comitato «Venezia Vuole Vivere».
6) Le società ricorrenti Cooperativa Traghetto S. Lucia, nella causa T‑265/00, e Verde Sport, nella causa T‑274/00, sopporteranno le proprie spese. In queste due cause la Commissione sopporterà le spese da essa sostenute a tutt’oggi in relazione ai ricorsi proposti da queste due società ricorrenti.
7) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00 e T‑271/00, nonché le spese da essa sostenute nella causa T‑265/00 in relazione al ricorso proposto dalla società Cooperativa Traghetto S. Lucia.
8) Le spese sono riservate per il resto nelle cause T‑265/00 e T‑274/00.
Lussemburgo, 10 marzo 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale: l'italiano.
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