Ordinanza del Presidente del Tribunale 8 luglio 2008 – Fondazione Opera S. Maria della Carità e a. / Commissione
(Cause riunite T‑234/00 R, T‑235/00 R e T‑283/00 R)
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità»
1. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 16-24)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 25-27)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU L 150, pag. 50)
Dispositivo
1)
Le cause T‑234/00 R, T‑235/00 R e T‑283/00 R, pur restando tra loro riunite, sono separate dalle altre cause prese in considerazione nell’ordinanza del presidente del Tribunale 2 luglio 2008.
2)
Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte.
3)
Le spese sono riservate.
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