Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedimento sommario Sospensione dell'esecuzione Rigetto di una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'accordo quadro del 5 luglio 2000 sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione Domanda nuova Fatto nuovo o mutamento di circostanze Nozione
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 108 e 109)
Massima
1. Qualora una prima domanda di sospensione dell'esecuzione dell'accordo quadro del 5 luglio 2000 sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione sia stata respinta per il fatto che i richiedenti non avevano prodotto elementi seri che consentissero di ritenere che la ricevibilità del ricorso principale non fosse esclusa e qualora non sia stata sottoposta alla Corte alcuna impugnazione, in applicazione dell'art. 50, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, contro l'ordinanza, quest'ultima, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura del Tribunale, non può essere messa in discussione. Se l'attuazione dell'accordo quadro presenta un carattere di novità rispetto alla situazione illustrata nella prima domanda di provvedimenti urgenti, in quanto le decisioni impugnate sono state prese dopo la pronuncia della detta ordinanza, l'applicazione dell'accordo quadro non può rappresentare un mutamento di circostanze o un fatto nuovo, ai sensi degli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura, in quanto non si tratta di un evento in grado di modificare la conclusione alla quale è giunto il giudice dell'urgenza nella citata ordinanza, secondo la quale il ricorso principale è, prima facie, irricevibile.
( v. punti 46, 48-49 )
2. La ricevibilità di un ricorso deve essere valutata facendo riferimento alla situazione del momento in cui è depositato l'atto introduttivo. Qualora in tale momento non siano soddisfatte le condizioni per proporre il ricorso, quest'ultimo è irricevibile, con riserva di regolarizzazione nel termine per ricorrere.
( v. punto 49 )
Parti
Nel procedimento T-236/00 R II,
Gabriele Stauner, residente in Wolfratshausen (Germania),
Freddy Blak, residente in Næstved (Danimarca),
Heide Rühle, residente in Stoccarda (Germania),
Esko Olavi Seppänen, residente in Helsinki (Finlandia),
Bart Staes, residente in Anversa (Belgio),
deputati al Parlamento europeo, rappresentati dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, con domicilio eletto in Lussemburgo,
richiedenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. C. Pennera e M. Berger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistenti,
avente ad oggetto la domanda, presentata ai sensi degli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta ad ottenere, da una parte, la sospensione dell'esecuzione dei punti 3.2, primo trattino, e 3.3 dell'allegato 3 all'accordo quadro 5 luglio 2000 sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (GU 2001, C 121, pag. 122) e, dall'altra, l'adozione di provvedimenti provvisori,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 A partire dal 1990 le norme che disciplinano i rapporti istituzionali tra il Parlamento europeo e la Commissione sono state riunite in un «codice di condotta» (GU 1995, C 89, pag. 69).
2 Nel settembre 1999 una risoluzione del Parlamento chiedeva «che ven[isse] rapidamente definito un Accordo interistituzionale tra Commissione e Parlamento che pon[esse] i presupposti per un nuovo codice di condotta».
3 Il 5 luglio 2000 l'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione (GU 2001, C 121, pag. 122) veniva approvato a maggioranza dei membri del Parlamento (in prosieguo: l'«accordo quadro»).
4 Il punto 1 dell'accordo quadro così dispone:
«Per adattare il codice di condotta adottato nel 1990 e modificato nel 1995 [il Parlamento e la Commissione] stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e la cooperazione politica, a migliorare la circolazione delle informazioni e a consultare e informare il Parlamento europeo sulle riforme amministrative della Commissione. [Le due istituzioni] approvano altresì numerose misure specifiche di esecuzione: (i) sull'iter legislativo, (ii) sugli accordi internazionali e l'ampliamento e (iii) sulla trasmissione di documenti e di informazioni riservate della Commissione. Tali misure di esecuzione figurano in allegato al presente accordo quadro».
5 Il punto 17 dell'accordo quadro recita:
«Il Parlamento europeo e la Commissione convengono sulla trasmissione, nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo [276 CE], di qualsiasi informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in causa che le venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico conformemente all'allegato VI del regolamento del Parlamento europeo.
Se nuovi elementi intervengono riguardo agli esercizi precedenti, per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le pertinenti informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti».
6 Il punto 29 indica che «[t]utte le specificazioni sono analizzate negli allegati».
7 L'allegato 3 dell'accordo quadro riguarda la trasmissione di informazioni riservate al Parlamento (in prosieguo: l'«allegato 3»). Ai sensi dei punti 1.1-1.5 dell'allegato 3:
«1.1. Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento europeo e il trattamento delle informazioni riservate della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative parlamentari relative all'iter legislativo e di bilancio, alla procedura di discarico o all'esercizio in generale dei poteri di controllo del Parlamento europeo. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale e in uno spirito di piena fiducia reciproca, nonché nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare gli articoli 6 [UE] e 46 [UE] e l'articolo [276 CE].
1.2. Per informazione si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.
1.3. La Commissione assicura al Parlamento europeo l'accesso all'informazione, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da una delle istanze parlamentari indicate nel punto 1.4 in appresso riguardo alla trasmissione di informazioni riservate.
1.4. Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla Commissione il Presidente del Parlamento europeo, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate nonché l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti.
1.5. Sono escluse dal presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, sempreché non siano ancora coperte, al momento della richiesta di una delle istanze parlamentari, da una decisione definitiva della Commissione».
8 Le regole generali, da un lato, e le modalità di consultazione e di trattamento delle informazioni riservate, dall'altro, sono contenute rispettivamente ai punti 2 e 3 dell'allegato 3.
9 Ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato 3:
«2.2. Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione, o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2 in appresso, il presidente della competente commissione parlamentare, accompagnato se del caso dal relatore, e il competente membro della Commissione si concertano senza indugio.
In caso di disaccordo, i Presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.
2.3. Se, al termine della procedura di cui al precedente punto 2.2, il disaccordo persiste, il Presidente del Parlamento europeo, su richiesta motivata della competente commissione parlamentare, invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste al punto 3 in appresso. La Commissione informa per iscritto il Parlamento europeo, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento europeo si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso».
10 I punti 3.2 e 3.3 dello stesso allegato sono formulati come segue:
«3.2. Fatte salve le disposizioni del punto 2.3, l'accesso e le modalità per garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo tra l'istanza parlamentare interessata, debitamente rappresentata dal suo Presidente, e il Commissario competente, tra le seguenti opzioni:
l'informazione destinata al presidente e al relatore della commissione competente;
l'accesso ristretto alle informazioni per tutti i membri della commissione competente secondo le modalità opportune eventualmente con ritiro dei documenti previo esame e divieto di farne copia;
la discussione in commissione competente a porte chiuse, secondo modalità che differiscono in funzione del grado di riservatezza e nel rispetto dei principi enunciati nell'allegato VII del regolamento del Parlamento europeo [quale adottato con decisione del Parlamento europeo 15 febbraio 1989];
la comunicazione di documenti resi anonimi;
in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali, l'informazione destinata unicamente al Presidente del Parlamento europeo.
E' vietato rendere pubbliche le informazioni in questione o trasmetterle a qualsiasi altro destinatario.
3.3. In caso di inosservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni figuranti nell'allegato VII del regolamento del Parlamento europeo».
11 D'altra parte, l'art. 197, terzo comma, CE stabilisce che «[l]a Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo».
Procedimento ed antefatti della causa
12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2000 la sig.ra Stauner e altri 21 deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: i «richiedenti») proponevano, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento dell'accordo quadro.
13 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2000, i richiedenti formulavano altresì, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dei punti 17 e 29 dell'accordo quadro, da un lato, e, dall'altro, dell'allegato 3 di quest'ultimo.
14 Con ordinanza 15 gennaio 2001, causa T-236/00 R, Stauner e a./Parlamento e Commissione (Racc. pag. II-15), il Presidente del Tribunale ha dichiarato tale domanda di sospensione dell'esecuzione irricevibile ed ha riservato le spese.
15 Con lettera di data 9 febbraio 2001 il sig. N. Kinnock e la sig.ra M. Schreyer, membri della Commissione, hanno inviato, su domanda della presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, le relazioni di controllo contabile esterno relative alle difficoltà amministrative incontrate nell'ambito della ristrutturazione del palazzo Berlaymont a Bruxelles e riferite a mezzo stampa. La trasmissione di tali relazioni è stata effettuata alle condizioni previste dal punto 3.2, primo trattino, dell'allegato 3, di modo che soltanto la presidente della commissione per il controllo dei bilanci ed il relatore interessato, sig. F. Blak, hanno potuto consultare tali documenti.
16 A mezzo di interrogazione scritta presentata alla Commissione il 19 febbraio 2001, le Rühle e Stauner hanno attirato l'attenzione sul contrasto esistente tra il comportamento di tale istituzione e l'allegato VII del regolamento del Parlamento (GU 1999, L 202, pag. 1), il quale prevederebbe che tutti i membri della commissione per il controllo dei bilanci abbiano accesso ai documenti riservati. A mezzo di risposta scritta di data 24 aprile 2001, la Commissione ha dichiarato di non condividere tale interpretazione.
17 Con lettera 26 febbraio 2001 inviata alla sig.ra N. Fontaine, Presidente del Parlamento, la presidente della commissione per il controllo dei bilanci ha richiesto, ai sensi dell'art. 180 del regolamento del Parlamento, un chiarimento sull'apparente contrasto tra il punto 3.2, primo trattino, dell'allegato 3 e l'allegato VII del regolamento del Parlamento. La Presidente del Parlamento non ha tuttavia investito la commissione competente prima della pausa estiva.
18 Con lettera di data 9 marzo 2001 la sig.ra M. Schreyer ha trasmesso alla presidente della commissione per il controllo dei bilanci, in risposta alla sua domanda, un elenco di casi sospetti spedito nel 1999 all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a seguito di verifiche della Commissione. Tale lettera riferisce ugualmente che una relazione del CLONG (Comitato di collegamento delle organizzazioni non governative presso l'UE nel settore dell'aiuto allo sviluppo) era già stata trasmessa alla presidente della commissione per il controllo dei bilanci dal sig. P. Nielson, membro della Commissione. Si precisa che tali documenti sono solo messi a disposizione della presidente di detta commissione e del relatore interessato, sig.ra Rühle.
19 Il 4 aprile 2001 il Parlamento ha adottato una risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999, il cui punto 1 è formulato come segue:
«[Il Parlamento] [d]eplora che la Commissione non abbia trasmesso determinate informazioni e documenti richiesti dall'autorità responsabile del discarico, neanche dopo la conclusione dell'accordo quadro;
(...)
chiede pertanto, alla luce di queste esperienze, la revisione dell'accordo quadro, fermo restando che devono vigere i seguenti principi fondamentali:
a) conferma del diritto di ciascun membro del Parlamento di chiedere e ottenere dalla Commissione ai sensi dell'articolo [197 CE] eventualmente anche informazioni riservate;
b) ricorso illimitato alle disposizioni di cui all'allegato VII del regolamento [del Parlamento] per l'esame di documenti confidenziali, compreso il diritto di ciascun membro di una commissione di esaminare i documenti riservati;
c) trasmissione dei documenti originali completi senza modifiche o censure».
20 A mezzo di interrogazione scritta presentata alla Presidente del Parlamento il 31 maggio 2001, la sig.ra Stauner ha chiesto chiarimenti sui provvedimenti presi per avviare la riforma dell'accordo quadro chiesta dal Parlamento. Non si era ancora data risposta a tale interrogazione alla data del deposito della presente domanda di provvedimenti urgenti.
21 Il 3 agosto 2001 la sig.ra Stauner e altri quattro deputati, richiedenti nella causa principale, hanno presentato una domanda ai sensi degli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta ad ottenere l'ordine di sospendere l'esecuzione, da un lato, dei punti 3.2, primo trattino, e 3.3 dell'allegato 3, e, dall'altro, la comunicazione a tutti i membri della commissione per il controllo dei bilanci delle informazioni che figurano nei documenti che la Commissione ha inviato al Parlamento il 9 febbraio ed il 9 marzo 2001.
22 I cinque deputati figurano tra i richiedenti che hanno presentato la domanda di provvedimenti urgenti respinta dalla menzionata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione. Questi cinque deputati sono membri titolari della commissione per il controllo dei bilanci.
23 La Commissione ed il Parlamento hanno depositato le loro osservazioni su tale nuova domanda rispettivamente il 14 ed il 27 agosto 2001.
In diritto
24 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
25 Nella citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione, il Presidente del Tribunale, nell'ambito dell'esame del motivo di irricevibilità relativo all'irricevibilità del ricorso principale ha dichiarato che «lo scopo del detto accordo quadro non è di limitare il diritto dei deputati a presentare individualmente interrogazioni, bensì semplicemente di consentire al Parlamento di esercitare poteri di controllo più ampi sulle attività della Commissione, ottenendo da quest'ultima informazioni riservate la cui trasmissione precedentemente non era regolamentata» (punto 48).
26 Egli ha poi dichiarato quanto segue:
«49 Il fatto che l'accordo quadro stabilisca che determinate informazioni possano essere trasmesse solo agli organi parlamentari indicati al punto 1.4 dell'allegato 3 cioè al Presidente del Parlamento, ai presidenti delle commissioni parlamentari interessate, all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti non priva i membri del Parlamento che agiscano a titolo individuale del diritto di presentare interrogazioni alla Commissione e di ottenere da questa risposte che implichino, eventualmente, la trasmissione di informazioni riservate, come accadeva prima dell'adozione del detto accordo quadro. A questo proposito, bisogna rilevare che l'accordo quadro non riguarda, nemmeno in maniera indiretta, il potere discrezionale di cui dispone la Commissione per decidere se comunicare informazioni riservate nella risposta data all'interrogazione presentata ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento di un parlamentare che agisca a titolo individuale.
50 Al contrario, quando una richiesta di informazioni riservate proviene dal Parlamento, cioè da uno degli organi parlamentari di cui al punto 1.4 dell'allegato 3 dell'accordo quadro, la trasmissione di tali informazioni della Commissione è ormai disciplinata dalle disposizioni dell'accordo quadro.
51 Ne consegue che, prima facie, l'accordo quadro, che si limita a disciplinare i rapporti tra la Commissione e il Parlamento, non ha modificato la posizione giuridica dei deputati che agiscono a titolo individuale per quanto riguarda il loro diritto previsto dall'art. 197, terzo comma, CE, non pregiudica il diritto garantito dalla detta disposizione e non produce effetti giuridici nei confronti dei deputati che agiscono a titolo individuale».
27 Egli ha concluso, al punto 53, che «in mancanza di elementi seri che consentano di ritenere che la ricevibilità del ricorso principale non è esclusa, la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere dichiarata irricevibile».
28 La domanda in esame è proposta ai sensi degli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura.
29 Ai sensi dell'art. 108 del regolamento di procedura:
«Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze».
30 L'art. 109 dello stesso regolamento stabilisce:
«Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi».
31 Alla luce degli elementi del fascicolo, il giudice dell'urgenza ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla ricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori senza che sia necessario ascoltare preliminarmente le osservazioni delle parti.
Argomenti delle parti
32 Riferendosi alla citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione il Parlamento sostiene che la domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta, poiché il ricorso sul quale essa si fonda è manifestamente irricevibile.
33 La constatazione del Presidente del Tribunale secondo la quale l'atto di cui è chiesto l'annullamento nel merito non produrrebbe, prima facie, effetti giuridici nei confronti dei richiedenti, non sarebbe assolutamente cambiata. Gli asseriti mutamenti di circostanze ed i fatti nuovi di cui agli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura non avrebbero a rigore alcuna incidenza su tale constatazione. Infatti tali fatti nuovi sarebbero soltanto l'applicazione del punto 3.2, primo trattino, dell'allegato 3. In applicazione di quest'ultimo i deputati Stauner, Seppänen e Staes non avrebbero ricevuto comunicazione dei documenti riservati in quanto non sarebbero né presidente di commissione né relatore.
34 Secondo il Parlamento i fatti nuovi dedotti, che altro non sono che il risultato dell'applicazione pura e semplice dell'accordo quadro e del suo allegato 3, non possono far sì che l'atto contestato nell'ambito della causa principale produca più effetti giuridici di quanti ne producesse il 15 gennaio 2001.
35 Quanto agli altri provvedimenti provvisori diretti a far disporre la trasmissione a tutti i membri della commissione per il controllo dei bilanci vale a dire non solo ai cinque richiedenti, ma anche ai sette richiedenti del procedimento principale che non hanno aderito a questa nuova domanda e agli altri 30 membri di tale commissione che non hanno presentato alcun ricorso dinanzi al Tribunale dei documenti inviati al Parlamento ai sensi del punto 3.2, primo trattino, dell'allegato 3 in data 9 febbraio e 9 marzo 2001, il Parlamento fa valere che l'art. 104 del regolamento di procedura non è applicabile. Inoltre esso evidenzia che è trascorso un lungo periodo tra l'invio di tali documenti e la presentazione della domanda in esame.
36 La Commissione sostiene, in primo luogo, che le domande sono manifestamente irricevibili per il fatto che non sussistono i presupposti di applicazione degli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura. Infatti l'asserito mutamento di circostanze o i fatti nuovi che sarebbero intervenuti dopo il 15 gennaio 2001 consisterebbero nell'invio in due occasioni di documenti da parte della Commissione, in applicazione del punto 3.2, primo trattino, dell'allegato 3, alla sola presidente della commissione per il controllo dei bilanci ed al suo relatore. Orbene la Commissione dichiara di non capire in cosa tali eventi dovrebbero rappresentare dei «fatti nuovi» ai sensi dell'art. 109 del regolamento di procedura, rappresentando tali eventi solo un'applicazione dell'accordo quadro di cui non si è sospesa l'esecuzione. Relativamente alle modalità di applicazione di tale accordo quadro essa rileva che i punti 2.2 e 2.3 dell'allegato 3 prevedono un meccanismo speciale di composizione dei disaccordi.
37 In secondo luogo essa richiama la citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione per concludere che la domanda in esame dev'essere respinta, poiché il ricorso sul quale essa si fonda è manifestamente irricevibile.
38 In terzo luogo la Commissione fa valere che la domanda diretta a far inviare taluni documenti a tutti i membri della commissione per il controllo dei bilanci viola l'accordo quadro. La provvisoria inapplicabilità del punto 3.2, primo trattino, dell'allegato 3 non avrebbe per conseguenza un accesso illimitato ai documenti per tutti i membri della commissione interessata, poiché restano applicabili gli altri trattini del punto 3.2. Inoltre, secondo la Commissione, non può essere disposto l'accesso a favore dei membri di tale commissione che non sono parti né del procedimento sommario né del procedimento principale.
39 I richiedenti sostengono che mutamenti di circostanze e/o fatti nuovi, ai sensi degli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura sono intervenuti dopo la citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione. Tali mutamenti di circostanze e/o fatti nuovi, riferiti ai punti 15-21 qui sopra, renderebbero necessaria una nuova decisione del Tribunale pronunciata in sede di urgenza.
40 I richiedenti sostengono che la domanda di provvedimenti urgenti è ricevibile, essendo tale anche il ricorso di merito sul quale essa si innesta.
41 Le regole di condotta stabilite tra le istituzioni dell'Unione costituirebbero atti adottati dai resistenti ai sensi dell'art. 230 CE. Nella loro qualità di deputati al Parlamento, i richiedenti sarebbero direttamente e individualmente interessati dall'accordo quadro, in particolare perché esso pregiudicherebbe il diritto di presentare interrogazioni e di esercitare un controllo ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE.
42 Le disposizioni dell'accordo quadro, conformemente all'art. 186, lett. c), del regolamento del Parlamento, sarebbero applicabili in seno al Parlamento e avrebbero quindi effetto vincolante nei confronti dei richiedenti. In virtù di tali disposizioni, ai richiedenti sarebbero imposti obblighi concreti di comportamento e sarebbero minacciate sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi (punto 3.3 dell'allegato 3).
43 I presupposti di ricevibilità di cui all'art. 230 CE sussisterebbero poiché l'accordo quadro sarebbe destinato a produrre effetti giuridici rispetto ai terzi. A tale proposito l'attuazione del punto 3.2, primo trattino, dell'allegato 3 lederebbe direttamente ed individualmente i richiedenti nei diritti loro spettanti in qualità di membri del Parlamento e della commissione per il controllo dei bilanci, poiché l'allegato VII del regolamento del Parlamento assicurerebbe a tutti i membri di una tale commissione l'accesso ai documenti riservati. Orbene, secondo i richiedenti, la prassi della Commissione ha per conseguenza che i richiedenti che non siano relatori sono esclusi da tale accesso.
44 Il comportamento della Commissione violerebbe anche il diritto alla parità di trattamento tra membri del Parlamento riuniti all'interno di una stessa commissione, a seconda che tali membri abbiano o meno accesso a documenti delicati.
45 Il modo di agire della Commissione lederebbe inoltre il diritto originale di ogni deputato ad accedere ai documenti riservati in applicazione dell'art. 197, terzo comma, CE, in quanto tale diritto godrebbe, secondo le conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa C-353/99 P, Conseil/Hautala, sentenza 6 dicembre 2000 (Racc. pag. I-9565, pag. I-9567, paragrafi 52 e ss., vedi anche il paragrafo 92) dello status di diritto fondamentale. I richiedenti sarebbero quindi individualmente e direttamente lesi nel loro diritto fondamentale di accesso ai documenti.
Giudizio del giudice dell'urgenza
46 Si deve ricordare che, con la citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione, la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'accordo quadro presentata dai richiedenti è stata respinta per il fatto che questi ultimi non avevano prodotto elementi seri che consentissero di considerare che la ricevibilità del ricorso principale non fosse esclusa. Non è stata sottoposta alla Corte alcuna impugnazione, in applicazione dell'art. 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, contro tale ordinanza. Ne consegue che, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura, la menzionata ordinanza non può essere messa in discussione.
47 L'argomento dei cinque richiedenti consiste nel sostenere, in sostanza, che dopo la citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione sono intervenuti mutamenti di circostanze, ai sensi dell'art. 108 del regolamento di procedura, e/o fatti nuovi, ai sensi dell'art. 109 dello stesso regolamento. Risulta dalla domanda che tali asseriti mutamenti di circostanze e/o fatti nuovi consistono principalmente nell'applicazione dell'accordo quadro da parte della Commissione. Il modo in cui la Commissione ha attuato l'accordo quadro lederebbe i cinque richiedenti, nella loro qualità di membri titolari della commissione per il controllo dei bilanci, e giustificherebbe l'adozione dei provvedimenti provvisori richiesti.
48 A tale riguardo si deve dichiarare che le decisioni della Commissione di inviare documenti contenenti informazioni riservate unicamente a taluni membri del Parlamento, nella fattispecie al presidente della commissione per il controllo dei bilanci ed al relatore interessato all'interno di tale commissione, sono state prese in applicazione dell'accordo quadro dopo la firma, il 15 gennaio 2001, della citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione. L'attuazione dell'accordo quadro perciò presenta un carattere di novità rispetto alla situazione illustrata nella prima domanda di provvedimenti urgenti.
49 Tuttavia l'applicazione dell'accordo quadro non può rappresentare un mutamento di circostanze o un fatto nuovo, ai sensi degli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura, in quanto non si tratta di un evento in grado di modificare la conclusione alla quale è giunto il giudice dell'urgenza nella citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione, secondo la quale il ricorso principale è, prima facie, irricevibile. Infatti la ricevibilità di un ricorso si deve valutare facendo riferimento alla situazione del momento in cui è depositato l'atto introduttivo. Qualora in tale momento non siano soddisfatte le condizioni per proporre il ricorso, quest'ultimo è irricevibile, con riserva di regolarizzazione nel termine per ricorrere (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8).
50 In aggiunta si deve osservare, in primo luogo, che come già è stato dichiarato nella citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione, l'accordo quadro si limita a disciplinare i rapporti tra la Commissione e il Parlamento e non modifica la posizione giuridica dei deputati che agiscono a titolo individuale per quanto riguarda il loro diritto previsto dall'art. 197, terzo comma, CE, non lede il diritto garantito dalla detta disposizione e perciò non produce effetti giuridici nei confronti dei deputati che agiscono a titolo individuale. Il solo fatto che la Commissione, dopo il 15 gennaio 2001, abbia deciso di inviare informazioni riservate nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo quadro non rimette assolutamente in discussione tale constatazione. La sola attuazione di tale accordo quadro non consente di concludere che esso produca più effetti giuridici nei confronti dei deputati che agiscono a titolo individuale di quanti lo stesso ne producesse allorché è stata presentata la prima domanda di provvedimenti urgenti. In tale contesto si deve ricordare che l'accordo quadro dispone, da una parte, che solo le istanze parlamentari citate al punto 1.4 dell'allegato 3 possano chiedere informazioni riservate alla Commissione e, dall'altra, che l'accesso e le modalità per tutelare la riservatezza dell'informazione possono essere stabilite tra più opzioni sancite al punto 3.2 di questo stesso allegato.
51 In secondo luogo, in quanto l'accordo quadro è unicamente volto a disciplinare i rapporti tra la Commissione e il Parlamento, spetta a quest'ultima istituzione risolvere l'asserito contrasto esistente tra il punto 3.2, primo trattino, dell'allegato 3 e l'allegato VII del regolamento del Parlamento. Infatti anche supponendo che esista un reale contrasto tra le disposizioni succitate, così come asseriscono i richiedenti, si deve evidenziare, da un lato, che gli effetti giuridici dell'accordo quadro non superano l'ambito dell'organizzazione interna dei lavori del Parlamento e, dall'altro, che l'asserito contrasto può essere sottoposto a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento (ordinanze della Corte 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle destre europee/Parlamento, Racc. pag. 1753, punto 11, e 22 maggio 1990, causa C-68/90, Blot e Front national/Parlamento, Racc. pag. I-2101, punto 12; sentenza della Corte 23 marzo 1993, causa C-314/91, Weber/Parlamento, Racc. pag. I-1093, punto 10).
52 Ne consegue che la conclusione del giudice dell'urgenza nella citata ordinanza Stauner e a./Parlamento e Commissione, secondo la quale i richiedenti non hanno fornito elementi seri che consentissero di ritenere che la ricevibilità del ricorso principale non fosse esclusa dev'essere mantenuta.
53 Questi accertamenti sono sufficienti per autorizzare a concludere, prima facie, per l'irricevibilità del ricorso d'annullamento e, di conseguenza, per quella della domanda di provvedimenti urgenti nella sua interezza (ordinanza del Presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punti 2 e 26; ordinanza del Presidente del Tribunale 12 ottobre 2000, causa T-202/00 R, Costacurta/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-205 e II-931, punti 9, 29 e 30).
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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