Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave e irreparabile - Onere della prova - Decisione della Commissione che riduce il contributo finanziario comunitario - Pregiudizio per i diritti dei beneficiari - Presa in considerazione della situazione del gruppo al quale appartiene l'impresa
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
$$Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest'ultimo è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.
Riguardo alle conseguenze del ritardo nel versamento del saldo di un contributo finanziario comunitario, un pregiudizio ai diritti dei soggetti ritenuti beneficiari di un contributo è insito in qualsiasi decisione della Commissione che ne imponga la riduzione e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave e irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità del pregiudizio asserito in ciascun caso considerato. Anche se, per dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che richiede il provvedimento resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile.
Nell'esame dell'efficienza finanziaria di una società a responsabilità limitata a gestione familiare, la valutazione della sua situazione materiale può essere effettuata prendendo in considerazione in particolare le caratteristiche del gruppo al quale è collegata tramite la sua compagine sociale.
( v. punti 32-34, 39 )
Parti
Nel procedimento T-241/00 R,
Azienda agricola «Le Canne» srl, con sede a Porto Viro, con gli avv.ti G. Carraro e F. Mazzonetto, del foro di Padova, e G. Arendt, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, 7, Val Sainte-Croix,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori E. de March, consigliere giuridico, e L. Visaggio, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda volta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 11 luglio 2000, C (2000) 1754, che riduce il contributo concesso all'azienda agricola Le Canne srl con decisione della Commissione 30 ottobre 1990, C (90) 1923/99, e, dall'altro, l'adozione, se necessario, di ogni misura provvisoria per evitare che i ritardi nel pagamento del contributo controverso possano avere conseguenze irreversibili,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Con decisione 30 ottobre 1990, C (90) 1923/99, la Commissione ha concesso alla richiedente un contributo finanziario di lire italiane (ITL) 1 103 646 181, pari al 40% dell'importo delle spese ammissibili di ITL 2 759 115 453, per lavori di ammodernamento e adeguamento di strutture di acquicoltura (progetto I/16/90). Era previsto a carico dello Stato italiano un contributo proporzionale del 30% delle spese ammissibili, pari a ITL 827 734 635.
2 Tale decisione precisava quanto segue: «L'ammontare del contributo effettivo che la Commissione verserà a progetto ultimato dipende dalla natura dei lavori realizzati rispetto a quelli previsti nel progetto». Inoltre la decisione così specificava: «Conformemente all'avvertenza riportata nella parte B) della domanda di contributo presentata dal beneficiario, i lavori previsti non possono subire cambiamenti o modifiche senza previo accordo dell'amministrazione nazionale e, se del caso, della Commissione. Modifiche importanti apportate senza l'accordo della Commissione possono comportare la riduzione o la soppressione del contributo, se venissero ritenute inaccettabili dalla amministrazione nazionale o dalla Commissione. All'occorrenza, l'amministrazione nazionale indicherà a ciascun beneficiario la procedura da seguire».
3 Con lettera 12 dicembre 1994, indirizzata al Ministero dell'Agricoltura italiano (in prosieguo: il «Ministero») e alla Commissione, la richiedente ha rilevato che circostanze assolutamente indipendenti dalla sua volontà, sopravvenute dopo l'invio del progetto al Ministero, avevano reso indispensabili alcune modifiche ai lavori previsti nell'ambito del progetto I/16/90. La richiedente precisava che la sua convinzione di aver rispettato gli obiettivi proposti e di aver operato le scelte corrette e il desiderio di giungere rapidamente ai risultati perseguiti le avevano impropriamente fatto dimenticare l'obbligo di notificare preventivamente al Ministero le variazioni apportate, e che tale circostanza costituiva un maggiore ostacolo alla definizione della pratica. Essa riteneva tuttavia che il progetto I/16/90 non avesse subito, nel complesso, modifiche sostanziali, ad eccezione di una diversa ubicazione e tipologia dei bacini di allevamento intensivo.
4 Così, pur essendosi resa conto - ma solo a lavori ultimati - di non aver rispettato la formalità della preventiva comunicazione delle modifiche, la richiedente chiedeva al Ministero e all'occorrenza alla stessa Commissione di procedere a un esame tecnico delle variazioni effettuate, al fine di accertare la correttezza nonché la necessità ed opportunità delle scelte operate. La richiedente rilevava, a tale scopo, che tutte le modifiche menzionate erano state presentate e recepite in sede di approvazione del progetto di completamento della sistemazione della valle (I/100/94), ammesso al beneficio del contributo finanziario comunitario con la decisione C (94) 1531/99.
5 Il 3 giugno 1995, dopo aver proceduto al controllo dello stato finale dei lavori, il Ministero ha trasmesso alla richiedente il certificato di verifica dello stato finale dei lavori, redatto in data 24 maggio 1995. Secondo il Ministero, la richiedente aveva apportato modifiche ulteriori rispetto a quelle già constatate dal genio civile. Il Ministero ne concludeva che, ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili, la richiedente sarebbe stata tenuta a richiedere una preventiva autorizzazione per procedere a dette modifiche.
6 Il Ministero ha ridotto a ITL 1 049 556 101 l'importo delle spese ammissibili allo stato finale del progetto. Ha concluso che, tenuto conto delle spese già riconosciute ammissibili al primo stato di avanzamento dei lavori pari a ITL 857 794 000, l'importo totale delle spese riconosciute ammissibili ammontava a ITL 1 907 350 101, vale a dire circa il 69,13% delle spese ammissibili del progetto inizialmente accettato dalla Commissione.
7 Con ordine di pagamento finale emesso il 5 luglio 1995 la Commissione ha versato alla richiedente un saldo di ITL 419 822 440, riducendo così da ITL 1 103 646 181 a ITL 762 940 040 l'importo totale del contributo comunitario dovuto per lavori che, sulla base del certificato di verifica dello stato finale dei lavori, l'istituzione ha considerato conformi al progetto inizialmente approvato.
8 Su richiesta delle autorità nazionali la Commissione ha trasmesso loro le sue osservazioni con telex n. 12 497 del 27 ottobre 1995. L'istituzione ha ritenuto che dalle informazioni disponibili non emergeva la necessità di rivedere la procedura seguita dal Ministero per definire la pratica relativa al progetto I/16/90.
9 Con atto depositato presso la cancelleria il 1° dicembre 1995 la richiedente ha proposto un ricorso - diretto a ottenere, da un lato, l'annullamento del telex n. 12 497 e, dall'altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa dell'adozione di tale atto - che è stato deciso con la sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-218/95, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-2055).
10 Con sentenza 5 ottobre 1999, causa C-10/98, Le Canne/Commissione (Racc. pag. I-6831) la Corte ha annullato la citata sentenza del Tribunale, Le Canne/Commissione, e ha accertato che il telex della Commissione 27 ottobre 1995 era nullo e non avvenuto per inosservanza della procedura prevista dagli artt. 44, n. 1, e 47 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7), e dall'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1988, n. 1116, recante modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell'acquicoltura e del riassetto della fascia costiera (GU L 112, pag. 1).
11 In esecuzione della citata sentenza della Corte Le Canne/Commissione, l'11 luglio 2000 la Commissione ha adottato una nuova decisione, C (2000) 1754 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale ha ridotto di ITL 340 706 141 il contributo massimo di ITL 1 103 646 181 previsto dalla menzionata decisione 30 ottobre 1990, C (90) 1923/99.
12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2000, la richiedente ha adito il Tribunale con un ricorso proposto ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, diretto a ottenere l'annullamento della decisione impugnata.
13 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha proposto la presente domanda volta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e, dall'altro, l'adozione, se necessario, di ogni misura provvisoria per evitare che i ritardi nel pagamento del contributo controverso possano avere conseguenze irreversibili. Contemporaneamente la richiedente si è dichiarata pronta a versare una cauzione ai sensi dell'art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare a mezzo di una fideiussione bancaria, per l'importo controverso e secondo le modalità ritenute appropriate nella fattispecie dal Tribunale.
14 Il 27 settembre 2000 la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori.
15 Il 24 ottobre 2000 le parti sono state ascoltate nelle loro difese orali. Al termine dell'udienza il giudice del procedimento sommario ha deciso di concedere alla richiedente un termine di due settimane per il deposito di nuovi documenti, in particolare i bilanci certificati della stessa relativi agli ultimi cinque anni.
16 Il 6 novembre 2000 la richiedente ha depositato i bilanci relativi agli anni 1995-1999, estratti conto bancari e una nota illustrativa del deposito dei documenti.
17 Il 22 novembre 2000 la Commissione ha presentato le sue osservazioni sui documenti depositati dalla richiedente.
In diritto
18 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), nel testo modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari.
19 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni juris) l'adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Tali condizioni sono cumulative, cosicché una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta (ordinanza del presidente del Tribunale 10 febbraio 1999, causa T-211/98 R, Willeme/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-15 e II-57, punto 18).
20 Nella fattispecie si deve esaminare la condizione relativa all'urgenza.
Argomenti delle parti
21 La richiedente rileva, riferendosi alla sentenza della Corte 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione (Racc. pag. I-4145), che i ritardi nel pagamento di un aiuto o di un contributo hanno sempre conseguenze irreversibili per l'impresa beneficiaria.
22 Nella fattispecie, inoltre, il fatto che da più di cinque anni il saldo del contributo concesso non sia stato versato rischierebbe di avere ripercussioni gravi e irreparabili sugli interessi e sulla capacità finanziaria della richiedente, che, confidando nell'erogazione del contributo, aveva impostato i suoi piani finanziari e si trova ora esposta.
23 In udienza la richiedente ha sottolineato di aver subito, negli ultimi due esercizi, perdite per un ammontare di circa ITL 2 000 000 000, e di essere stata conseguentemente obbligata, a norma del codice civile italiano, a ridurre il suo capitale sociale da ITL 2 963 000 000 a ITL 961 000 000. Secondo la richiedente si può dunque ritenere del tutto verosimilmente che nell'anno in corso subirà ancora una perdita pari a ITL 1 000 000 000, e tale circostanza la esporrebbe al rischio di essere messa in fallimento.
24 In base ai documenti prodotti dalla richiedente, quest'ultima è finanziariamente molto debole. Infatti, a partire dall'esercizio successivo a quello del 1995, durante il quale doveva essere versato il contributo controverso, il suo indebitamento a breve termine sarebbe aumentato di un importo approssimativamente uguale all'ultima parte del contributo europeo e del contributo nazionale, e non sarebbe più diminuito. In definitiva, la richiedente sarebbe priva di risorse finanziarie proprie. Avrebbe un debito a lungo termine di ITL 4 556 002 880 con l'impresa Giradello SpA, che esegue i lavori oggetto del contributo di cui trattasi, e dipenderebbe dunque largamente, dal punto di vista della sua sopravvivenza finanziaria, dal contributo nazionale e dal contributo comunitario. Ogni ulteriore ritardo nel pagamento di detti contributi provocherebbe costi bancari insostenibili.
25 La richiedente sottolinea che, dal 1996, ha operato costantemente al limite del suo credito bancario a causa del mancato pagamento del contributo controverso, e che qualsiasi debito o spese impreviste potrebbero renderla irrimediabilmente insolvente. Non vi sarebbe dubbio che l'erogazione dell'ultima parte - pari a ITL 596 000 000, circa euro 308 000, sommando il contributo comunitario e quello nazionale - sanerebbe quasi interamente il suo scoperto bancario consentendole nuovamente di operare.
26 Non sarebbe inoltre possibile opporsi alla concessione del provvedimento provvisorio richiesto per il motivo che la richiedente o, per mezzo di essa, i suoi azionisti si sono dichiarati in grado di prestare una cauzione nonostante l'importante indebitamento dell'impresa. Infatti, in considerazione dell'art. 107, n. 2, del regolamento di procedura, che consente di subordinare l'esecuzione di un'ordinanza che dispone provvedimenti provvisori alla prestazione di una cauzione da parte del richiedente, la condizione legata alla gravità e al carattere irreparabile del danno non implicherebbe necessariamente che - contrariamente alla più recente giurisprudenza del Tribunale - il tasso d'indebitamento dell'impresa debba essere tale da condurre quest'ultima al fallimento, ma detto tasso dovrebbe permettere ad essa di essere ancora in grado di costituire una cauzione, se non in denaro contante, almeno mediante ricorso al credito bancario.
27 In proposito la richiedente ha precisato che la sua offerta di prestare cauzione, in particolare con una fideiussione bancaria, implicherebbe una controgaranzia bancaria presentata dai suoi membri.
28 La richiedente conclude dunque che nella fattispecie la condizione relativa all'urgenza è soddisfatta.
29 Preliminarmente, la Commissione rileva che le somme erogate dallo Stato italiano deriverebbero direttamente da una decisione dello stesso e non da una decisione della Commissione e che, di conseguenza, verrebbe in discussione solo la parte controversa del contributo che la Commissione potrebbe versare alla richiedente sulla base dell'importo massimo previsto nella decisione di concessione, vale a dire ITL 340 706 141.
30 Sostiene che l'eventuale sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata non farebbe sorgere a suo carico l'obbligo di corrispondere alla richiedente la totalità del contributo massimo previsto in detta decisione, poiché essa in sostanza costituisce una decisione negativa. La domanda di sospensione dell'esecuzione non sarebbe dunque idonea ad assicurare gli effetti auspicati dalla richiedente.
31 Quanto alla documentazione prodotta dalla richiedente, la Commissione osserva che essa non dimostra che il mancato versamento del saldo del contributo comunitario inizialmente previsto causerebbe l'insolvenza della richiedente. Al riguardo sottolinea che la richiedente non ha prodotto alcun documento contabile certificato da un revisore indipendente che attesti l'imminenza di un simile evento.
Valutazione del giudice dell'urgenza
32 Risulta da una giurisprudenza costante che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest'ultimo è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 36, e 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II-2951, punto 43, e del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-8787, punto 14).
33 Riguardo alle conseguenze del ritardo nel versamento del saldo di un contributo, si deve osservare che un pregiudizio ai diritti dei soggetti considerati come i beneficiari di un contributo è insito in qualsiasi decisione della Commissione che ne imponga la riduzione e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave e irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità del pregiudizio asserito in ciascun caso considerato (v. in tal senso l'ordinanza Grecia/Commissione, citata, punto 21).
34 Anche se, per stabilire la sussistenza di un danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che il richiedente resta tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P (R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67, e Grecia/Commissione, punto 15].
35 A questo riguardo si deve osservare, come sottolineato anche dalla Commissione, che la richiedente non ha presentato alcun documento redatto da un esperto indipendente che concluda che essa si trova in una situazione tale da mettere a repentaglio la sua esistenza. Riguardo al contenuto dei documenti prodotti dalla richiedente, si deve rilevare che sugli stessi non si fonda la prospettiva di un pregiudizio grave e irreparabile. Dai bilanci della richiedente emerge infatti che, al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, i suoi debiti ammontavano rispettivamente a ITL 5 149 440 982 e a ITL 5 446 735 091. Una parte considerevole di tali debiti, pari a ITL 4 624 282 800 al 31 dicembre 1999, vale a dire l'85%, è costituita da debiti nei confronti degli azionisti della richiedente. Tale percentuale non è mutata rispetto ai dati del 31 dicembre 1998. A ciò si aggiunge il fatto che il dato più recente sul patrimonio netto della richiedente, vale a dire ITL 980 914 052 alla data del 31 dicembre 1999, indica che detto patrimonio è ben superiore sia ai debiti nei confronti dei creditori che non sono azionisti della richiedente, che ammontano a ITL 822 452 291, sia ai debiti a breve termine, anche se si prende in considerazione il dato indicato dalla richiedente, vale a dire ITL 890 732 211, invece di quello che risulta dal bilancio del 31 dicembre 1999, pari a ITL 256 483 981.
36 Del resto, la richiedente si limita ad affermare che qualsiasi costo imprevisto può provocare irrimediabilmente la sua insolvenza. In udienza la richiedente ha rilevato che, se il risultato relativo all'anno 2000 sarà equivalente a quelli dei due anni precedenti, nei quali ha subito una perdita di ITL 1 000 000 000 all'anno, sarà messa in fallimento.
37 Pertanto si deve constatare che la richiedente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che potrebbe derivarle dalla riduzione del contributo di cui trattasi. Infatti, il rischio dedotto dalla stessa è di natura meramente ipotetica in quanto è basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti (ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-239/94 R, EISA/Commissione, Racc. pag. II-703, punto 20, e 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, Union Carbide/Commissione, Racc. pag. II-1159, punto 31).
38 Si devono poi ricordare le informazioni fornite dalla richiedente, in particolare in udienza, riguardo ai suoi azionisti. Ne risulta che la richiedente è una società a responsabilità limitata a gestione familiare. Ne sono azionisti il signor Gino Giradello, che detiene il 50% del capitale sociale, e l'impresa di costruzioni Giradello SpA, detentrice del restante 50% del capitale sociale, nella quale il signor Franco Giradello è amministratore unico. Quest'ultima impresa appartiene alla stessa famiglia. La richiedente è dunque integralmente di proprietà della famiglia Giradello, la quale, come risulta dal punto 35, è anche il suo più importante creditore.
39 Occorre ricordare che, nell'esame della vitalità finanziaria della richiedente, la valutazione della sua situazione materiale può essere effettuata prendendo in considerazione in particolare le caratteristiche del gruppo al quale è collegata tramite la sua compagine sociale (ordinanze del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C-12/95 P, Transacciones Marítimas e a./Commissione, Racc. pag. I-467, punto 12; del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T-18/96 R, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-407, punto 35, 10 dicembre 1997, causa T-260/97 R, Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. II-2357, punto 50; del presidente della Corte 15 aprile 1998, causa C-43/98 P (R), Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-1815, punto 36, e del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 155, confermata dall'ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 P (R), Pfizer Animal Health e a./Commissione e a., Racc. pag. I-8343, punto 67).
40 Tale impostazione si fonda sull'idea che gli interessi oggettivi dell'impresa interessata non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone fisiche o giuridiche che la controllano e che il carattere grave e irreparabile del danno asserito deve dunque essere valutato a livello del gruppo che tali persone compongono. Questa coincidenza di interessi giustifica in particolare che l'interesse dell'impresa interessata a continuare ad esistere non sia valutato indipendentemente dall'interesse che i soggetti che la controllano nutrono nella sua sopravvivenza.
41 Pertanto, così come il danno di un'associazione di imprese può essere valutato prendendo in considerazione la situazione finanziaria dei suoi membri quando gli interessi oggettivi di tale associazione non presentano un carattere autonomo rispetto a quello delle imprese che vi aderiscono (v. ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P (R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punti 35-38), nella fattispecie si deve tener conto della situazione finanziaria degli azionisti della richiedente.
42 Appare dunque irrilevante la circostanza che, come avviene nella fattispecie, il soggetto che possiede il 50% del capitale sociale della richiedente sia una persona fisica che non costituisce essa stessa un'impresa (v. ordinanza del presidente della Corte HFB e a./Commissione, citata, punto 64).
43 Nella fattispecie si deve dichiarare che la richiedente non ha fornito il minimo elemento sulla situazione finanziaria dei suoi azionisti che permettesse di valutare concretamente se essi possiedono risorse sufficienti per salvaguardare i loro interessi. Dalle informazioni contenute nell'atto introduttivo della domanda di provvedimenti provvisori e da quelle fornite dalla richiedente in udienza (v. precedenti punti 13 e 27) emerge invece che i proprietari dell'impresa richiedente sono in grado di costituire una eventuale controgaranzia bancaria.
44 Da quanto precede deriva che la richiedente non è riuscita a dimostrare che, in mancanza di concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile.
45 Pertanto la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta senza che sia necessario esaminare se sussistono le altre condizioni per la concessione della sospensione dell'esecuzione.
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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