Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione recante diniego di assunzione a carico da parte del FEAOG di un aiuto concesso irregolarmente dalle autorità nazionali - Ricorso di un beneficiario dell'aiuto - Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
Massima
$$Un operatore economico non è direttamente interessato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, da una decisione della Commissione, indirizzata agli Stati membri, che esclude dal finanziamento comunitario, a motivo dell'inosservanza delle norme comunitarie, una serie di spese degli enti pagatori nazionali riconosciuti dichiarate a titolo del FEAOG, ivi comprese quelle relative agli aiuti versati al suddetto operatore. Tale decisione, infatti, riguarda solo i rapporti finanziari tra il FEAOG e gli Stati membri, poiché nessuna disposizione di tale decisione impone agli enti nazionali interessati di ripetere dai loro beneficiari le somme indicate. La sua corretta esecuzione implica soltanto che lo Stato membro interessato restituisca al FEAOG le somme corrispondenti alle spese escluse dal finanziamento comunitario.
Di conseguenza, la restituzione degli aiuti comunitari corrisposti a tale operatore per gli esercizi finanziari interessati sarebbe la conseguenza diretta non della suddetta decisione, ma dell'azione eventualmente intrapresa a tal fine dalle autorità competenti in base alla loro normativa nazionale per adempiere gli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria in materia. A tale riguardo, non può escludersi che circostanze particolari possano indurre le autorità nazionali interessate a rinunciare alla ripetizione dal relativo beneficiario degli aiuti concessi e a sostenere esse stesse l'onere del rimborso al FEAOG degli importi che abbiano erroneamente ritenuto di poter pagare.
( v. punti 45, 47-48 )
Parti
Nella causa T-244/00,
Coillte Teoranta, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dagli avv.ti G. French, solicitor, P. Gallagher, SC, e N. Hyland, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Niejahr e K. Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 49), nella parte in cui tale decisione esclude da detto finanziamento alcune spese dichiarate dall'organismo pagatore irlandese riconosciuto in relazione agli aiuti all'imboschimento,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo
1 Il 30 giugno 1992 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU L 215, pag. 96).
2 L'art. 1 di tale regolamento dispone che i suddetti aiuti vanno cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia».
3 L'art. 2 contiene le seguenti disposizioni:
«1. Il regime di aiuti può comprendere:
(...)
c) un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento delle superfici agricole;
(...)
b) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera c) sono sovvenzionabili soltanto nel caso in cui siano concessi:
- a imprenditori agricoli che non fruiscono del regime di prepensionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura;
- a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di diritto privato.
(...)».
Fatti all'origine della controversia
4 In base all'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2080/92, le autorità irlandesi hanno corrisposto, nel 1997 e nel 1998, alla ricorrente, impresa di diritto irlandese operante nel settore forestale, aiuti per un importo pari, rispettivamente, a euro 2 871 261,26 e euro 1 973 084,09, destinati a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento delle superfici agricole.
5 Con lettera del 3 agosto 1999, la Commissione ha informato tali autorità di quanto segue:
«(...)
Gli uffici competenti della Commissione ritengono che [la richiedente] sia un ente pubblico e che non abbia diritto al premio di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92. Di conseguenza, i pagamenti effettuati alla [richiedente] non possono fruire del cofinanziamento comunitario previsto nell'ambito del programma di imboschimento.
(...)
Al fine di consentire la determinazione della rettifica, si richiede alle autorità nazionali di comunicare gli importi dei premi pagati [alla richiedente] nel corso dei seguenti periodi: 1° agosto 1996-15 ottobre 1996, 16 ottobre 1996-15 ottobre 1997 e 16 ottobre 1997-15 ottobre 1998. L'esercizio finanziario 1999 sarà trattato conformemente alla procedura di verifica dei conti in tempo utile».
6 Il 5 luglio 2000 la Commissione, sulla base dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), ha emanato la decisione 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 49), perché non conformi alle norme comunitarie (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Le spese relative sono indicate in allegato a tale decisione.
7 Tra queste ultime figurano le spese dichiarate dall'organismo pagatore irlandese riconosciuto in relazione agli aiuti all'imboschimento pari a euro 2 871 261,26 e euro 1 973 084,09, versati da detto organismo, rispettivamente, nel 1997 e 1998. Tali aiuti sono dichiarati non sovvenzionabili.
Procedimento
8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2000, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento nei riguardi della decisione impugnata, per il fatto che quest'ultima esclude dal finanziamento comunitario le spese menzionate al punto precedente. Un ricorso parallelo, avente lo stesso oggetto, è stato proposto dall'Irlanda avanti alla Corte (causa C-339/00).
9 Con atto distinto, depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2001, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità sulla base dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tale eccezione il 28 febbraio 2001.
10 Con lettera inviata alla cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2001, l'Irlanda ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
Conclusioni delle parti
11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la parte della decisione impugnata che esclude dal finanziamento comunitario le spese sostenute dall'Irlanda in quanto aiuti all'imboschimento non sovvenzionabili;
- condannare la Commissione alle spese.
12 Nella sua eccezione di irricevibilità la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso di annullamento manifestamente irricevibile;
- condannare la ricorrente alle spese.
13 Nelle sue osservazioni su tale eccezione la ricorrente conclude per il rigetto di tale ultima.
Sulla ricevibilità del ricorso
14 In forza dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Ricorre tale caso quando il ricorso di annullamento appare manifestamente irricevibile ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., per analogia, sentenza della Corte 1° luglio 1999, causa C-155/98 P, Alexopoulou/Commissione, Racc. pag. I-4069, punti 13-15).
15 Il Tribunale si ritiene, nel caso presente, sufficientemente informato dalla documentazione del fascicolo e decide, in applicazione di detto articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
16 La Commissione sostiene che la ricorrente non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 230, quarto comma, CE per essere legittimata a chiedere l'annullamento della decisione impugnata.
17 Sottolinea, anzitutto, che la ricorrente non è destinataria di tale decisione.
18 Rileva quindi che, ai sensi della giurisprudenza (sentenza della Corte 7 luglio 1987, cause riunite 89/86 e 91/86, Etoile commerciale e CNTA/Commissione, Racc. pag. 3005, punti 9-15; sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-54/96, Oleifici Italiani e Fratelli Rubino/Commissione, Racc. pag. II-3377, punto 51), non si può ritenere che tale decisione riguardi direttamente e individualmente la ricorrente.
19 La Commissione sostiene che la situazione della ricorrente è identica a quella delle ricorrenti nella causa che ha dato origine alla sentenza Etoile commerciale e CNTA/Commissione, citata. Nella decisione impugnata essa si limiterebbe a dichiarare che le somme corrisposte dalle autorità irlandesi alla ricorrente nel 1997 e nel 1998 non possono essere imputate al FEAOG. L'art. 8 del regolamento n. 729/70 imporrebbe certamente a tali autorità di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. Tuttavia, tale disposizione dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del diritto irlandese. Date le circostanze, spetterebbe alle autorità di cui sopra decidere, alla luce di tali norme e sotto il controllo dei giudici nazionali, se sia opportuno chiedere la restituzione degli aiuti alla ricorrente.
20 Inoltre la decisione impugnata verterebbe esclusivamente sulle somme corrisposte dalle autorità irlandesi alla ricorrente nel 1997 e nel 1998. Non produrrebbe invece alcun effetto giuridico vincolante per gli anni successivi.
21 La Commissione aggiunge che la differenza invocata dalla ricorrente tra il caso di specie e la causa che ha dato origine alla sentenza Etoile commerciale e CNTA/Commissione, citata, si fonda su un'erronea interpretazione di tale sentenza. Essa espone che, in quella causa, le ricorrenti hanno addotto che la decisione contestata le riguardava direttamente poiché le autorità francesi avevano subordinato la concessione degli aiuti controversi alla condizione che gli stessi fossero imputati al FEAOG. Le stesse ricorrenti avrebbero sostenuto che, date le circostanze, il recupero di tali aiuti era la conseguenza diretta della decisione della Commissione, contrariamente all'ipotesi in cui, a seguito di una decisione della Commissione che esclude talune spese dal finanziamento comunitario, lo Stato membro interessato decida in merito all'opportunità di procedere al ricupero delle somme controverse. Tuttavia, la Corte avrebbe valutato tale differenza irrilevante al fine di statuire sulla ricevibilità del ricorso di annullamento della decisione della Commissione.
22 La ricorrente contesta la tesi propugnata dalla Commissione e sostiene che il suo ricorso è ricevibile.
23 Essa rileva che la parte della decisione impugnata di cui chiede l'annullamento la riguarda direttamente e individualmente.
24 La stessa espone che tale parte della decisione impugnata è fondata sul fatto che la Commissione considera la ricorrente un ente pubblico, non ammesso, ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92, a beneficiare di un premio per perdite di reddito derivanti dall'imboschimento di superfici agricole. Solo la sua situazione sarebbe contemplata da tale considerazione. Pertanto, la decisione impugnata la riguarderebbe individualmente.
25 Tale decisione, inoltre, riguarderebbe direttamente la ricorrente ai sensi della giurisprudenza (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 26; sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43).
26 Infatti, la decisione impugnata vieterebbe alle autorità irlandesi di versare i premi comunitari dovuti alla ricorrente per il periodo compreso tra il 1993 e il 1999, in particolare per gli anni 1997 e 1998, e il cui pagamento è stato sospeso da tali autorità nel novembre 1999. Essa impedirebbe altresì alle medesime autorità di pagare alla ricorrente i premi di cui quest'ultima avrebbe avuto diritto di beneficiare sino al 2013.
27 D'altronde, le autorità irlandesi, in base alla decisione impugnata, potrebbero esigere dalla ricorrente la restituzione degli aiuti previsti da detta decisione.
28 La ricorrente rileva che le autorità irlandesi non dispongono di alcun potere di valutazione nel caso di specie. La decisione impugnata, per il fatto di riferirsi agli aiuti corrisposti alla ricorrente, è fondata sulla constatazione di una violazione della normativa comunitaria, connessa al fatto che la ricorrente non soddisfa il requisito previsto dall'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92 e non è pertanto ammessa ad usufuire dei premi per perdite di reddito in forza di tale regolamento. La sospensione del versamento degli aiuti spettanti alla ricorrente sarebbe la conseguenza della lettera che la Commissione ha inviato alle autorità irlandesi il 3 agosto 1999 e sulla quale risulterebbe apparentemente fondata la decisione impugnata per il fatto di riguardare la ricorrente.
29 Orbene, emergerebbe da tale lettera che la Commissione ha l'intenzione di valutare le somme corrisposte alla ricorrente nel 1999 allo stesso modo di quelle contemplate dalla decisione impugnata. In mancanza di elementi tali da indicare una possibile modifica dell'opinione della Commissione a questo proposito, sarebbe difficile sostenere che i motivi di detta decisione, relativi al mancato rispetto della normativa comunitaria, valgano esclusivamente per le spese cui la decisione medesima si riferisce. Inoltre, la corretta attuazione, da parte delle autorità irlandesi, della decisione impugnata, supponendo che questa sia valida, esigerebbe che tali autorità non solo si conformino alla stessa in relazione ai premi pagati tra il 1996 e il 1998, ma anche che esse rinuncino definitivamente a corrispondere i premi il cui pagamento sia stato sospeso nel novembre 1999 e che non corrispondano ulteriori premi.
30 La ricorrente afferma che il pagamento dei premi la cui erogazione è stata sospesa dopo la lettera della Comissione del 3 agosto 1999 costituirebbe una violazione manifesta della decisione impugnata, di cui si presume la legittimità, e un'infrazione da parte delle autorità irlandesi degli obblighi loro incombenti ai sensi dell'art. 10 CE. Essa aggiunge che, se le autorità irlandesi continuassero a corrisponderle aiuti comunitari, pur avendo la Commissione ritenuto la mancanza di una legittimazione della ricorrente a tale riguardo e annunciato l'intenzione di procedere al recupero delle somme già pagate nel 1999, contravverrebbero all'obbligo imposto agli Stati membri di agevolare la realizzazione degli obiettivi della Comunità e di astenersi da ogni provvedimento tale da mettere a repentaglio il conseguimento di detti obiettivi.
31 In tali circostanze, la discrezionalità di cui disporrebbero le autorità irlandesi per corrispondere alla ricorrente i premi sospesi e premi futuri potrebbe essere esercitata solo violando il diritto comunitario. Ne conseguirebbe che l'azione che dette autorità dovrebbero intraprendere a seguito della decisione impugnata è automatica o che, almeno, il suo esito è inevitabile. La ricorrente ritiene quindi che tale decisione la riguardi direttamente (conclusioni dell'avvocato generale Warner per la sentenza della Corte 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM/Commissione, Racc. pag. 1393, in particolare pag. 1410; sentenza Dreyfus/Commissione, citata, punto 44).
32 La ricorrente sostiene inoltre che la sua situazione è diversa rispetto a quella delle ricorrenti nelle cause che hanno dato origine alle sentenze L'Etoile commerciale e CNTA/Commissione nonché Oleifici Italiani e Fratelli Rubino/Commissione, citate.
33 Nella prima causa, le ricorrenti rilevarono che la decisione della Commissione con cui si negava l'imputabilità al FEAOG degli aiuti controversi aveva avuto ripercussioni dirette sulla loro situazione per il fatto che, in seguito a tale decisione, le autorità nazionali interessate avevano usufruito dell'opzione, che si erano riservata al momento della concessione degli aiuti, di chiederne la restituzione. La Corte avrebbe statuito che la decisione della Commissione aveva certamente incoraggiato tali autorità a procedere al ricupero degli importi corrisposti, ma che tale ricupero era la conseguenza diretta non della decisione stessa, bensì del fatto che tali autorità avevano subordinato la concessione definitiva degli aiuti alla condizione che questi ultimi, alla fine, fossero imputati al FEAOG. La Corte avrebbe quindi concluso che la domanda di annullamento della decisione della Commissione era irricevibile. Tuttavia, nel caso di specie il pagamento degli aiuti alla ricorrente è stato unilateralmente sospeso dalle autorità irlandesi. Tale sospensione sarebbe la conseguenza diretta della decisione impugnata, che dunque riguarderebbe direttamente la ricorrente.
34 La ricorrente aggiunge che le considerazioni formulate dalla Corte nella sentenza Etoile commerciale e CNTA/Commissione, citata, sulla tutela giurisdizionale garantita agli operatori economici dai rimedi giuridici esperibili dinanzi ai giudici nazionali valgono esclusivamente con riferimento alla decisione delle autorità nazionali interessate di ordinare il rimborso di aiuti già corrisposti. Viceversa, nel caso in oggetto un procedimento giurisdizionale nazionale non consentirebbe alla ricorrente di ottenere dalle autorità irlandesi il pagamento dei premi che le sono dovuti per il periodo compreso tra il 1993 e il 1998, in particolare per gli anni 1997 e 1998, come altresì il pagamento di premi futuri. Infatti, i giudici nazionali potrebbero rivolgere ingiunzioni in tal senso alle autorità interessate solo dichiarando l'invalidità della decisione impugnata, il che non sarebbero autorizzati a fare ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199).
35 La ricorrente evidenzia parimenti che, nel caso in oggetto, lo Stato membro interessato contesta avanti alla Corte la legittimità della decisione impugnata. Una tale circostanza distinguerebbe altresì la presente causa da quella che ha dato origine alla sentenza Etoile commerciale e CNTA/Commisssione, citata, nell'ambito della quale le autorità nazionali interessate avevano preteso il rimborso degli aiuti controversi senza avere previamente contestato la legittimità della decisione che si pronunciava su tali aiuti.
36 Per quanto riguarda la causa che ha dato origine alla sentenza Oleifici Italiani e Fratelli Rubino/Commissione, citata, la ricorrente espone che, in tale causa, l'atto contestato era una lettera della Commissione che invitava le autorità italiane a bloccare temporaneamente la corresponsione di aiuti comunitari nel settore dell'olio d'oliva. Il Tribunale avrebbe statuito che tale lettera non aveva determinato effetti giuridici vincolanti nei riguardi delle autorità italiane, data la mancata influenza diretta della stessa sul comportamento di queste ultime. Il Tribunale avrebbe rilevato altresì che detta lettera non aveva avuto alcuna conseguenza immediata sui normali rapporti finanziari tra le autorità italiane e il FEAOG, avendo quest'ultimo continuato a versare gli anticipi mensili sulle spese di magazzinaggio degli oli di oliva controversi. Esso avrebbe concluso che la lettera contestata non aveva prodotto effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente sugli interessi delle ricorrenti. Tuttavia, nel caso di specie la decisione impugnata avrebbe chiaramente effetti giuridici ed un'influenza diretta sul comportamento delle autorità nazionali interessate.
Giudizio del Tribunale
37 Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni stabilite nel primo e nel secondo comma dello stesso articolo, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti o contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
38 Nel caso presente risulta dall'art. 2 della decisione impugnata che gli Stati membri sono destinatari della medesima.
39 Di conseguenza, occorre verificare se la ricorrente, che non può essere considerata destinataria della decisione impugnata ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, sia legittimata a presentare un ricorso di annullamento contro detta decisione per il fatto che la stessa la riguarda direttamente e individualmente.
40 Per dimostrare che la decisione impugnata la riguarda direttamente e individualmente, la ricorrente rileva, in primo luogo, che, in base a tale decisione, le autorità irlandesi sono legittimate a chiederle la restituzione degli aiuti che ha percepito nel 1997 e nel 1998. Sottolinea, in secondo luogo, che le considerazioni che sottendono la decisione della Commissione di escludere dal finanziamento comunitario le spese relative ai premi corrisposti alla ricorrente nel 1997 e 1998 valgono parimenti per quelle relative ai premi che essa ha percepito nel 1999, cosicché la decisione impugnata incide direttamente sulla sua situazione giuridica anche per quanto riguarda questi ultimi premi. In terzo luogo, essa sostiene che la decisione impugnata, tenuto conto dei motivi sui quali essa si fonda per quanto riguarda le spese dichiarate dalle autorità irlandesi, comporta il divieto, per tali autorità, di corrisponderle i premi che le sono dovuti per il periodo compreso tra il 1993 e il 1998, in particolare per gli anni 1997 e 1998, e il cui pagamento è stato sospeso nel novembre 1999, così come i premi che essa aveva titolo a percepire sino al 2013.
41 Per quanto riguarda, anzitutto, gli aiuti contemplati dalla decisione impugnata, si deve rilevare che nella causa, analoga a quella del caso di specie, che ha dato origine alla citata sentenza Etoile commerciale e CNTA/Commissione la Corte ha considerato, a proposito di un ricorso di annullamento proposto dai beneficiari di aiuti comunitari contro una decisione della Commissione che negava l'assunzione a carico di detti aiuti da parte del FEAOG, che una decisione del genere riguarda unicamente i rapporti finanziari intercorrenti tra la Commissione e lo Stato membro interessato (punto 9 della sentenza).
42 Essa ha poi considerato quanto segue (punti 11 e 12 della sentenza):
«(...) secondo il sistema istituzionale della Comunità ed i principi che disciplinano i rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, spetta a questi, in mancanza di una contraria disposizione di diritto comunitario, garantire sul loro territorio l'attuazione della normativa comunitaria, soprattutto nell'ambito della politica agricola comune (cfr. sentenza [della Corte] 21 settembre 1983, cause riunite da 205 a 215/82, Deutsche Milchkontor, Racc. pag. 2633). Per ciò che più particolarmente riguarda le attività di finanziamento intraprese nell'ambito di detta politica, spetta agli Stati membri, ai sensi dell'art. 8 del testé citato regolamento n. 729/70, adottare misure necessarie onde recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
Per quel che riguarda il sistema di aiuti istituito nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, oggetto della presente causa, spetta quindi alle autorità nazionali dare attuazione alla normativa comunitaria e adottare, con riguardo agli operatori economici interessati, le decisioni individuali necessarie. Per attuare detta normativa, gli Stati membri agiscono applicando i criteri di forma e di sostanza del loro diritto nazionale entro i limiti sanciti dal diritto comunitario (cfr. sentenze [della Corte] 6 giugno 1972, causa 94/71, Schlüter [& Maack], Racc. pag. 307, e [Deutsche Milchkontor], già citata)».
43 Essa ha concluso che la decisione impugnata non danneggiava direttamente la posizione giuridica delle ricorrenti e ha dichiarato i loro ricorsi irricevibili (punti 14 e 15 della sentenza).
44 Come ha evidenziato l'avvocato generale Cruz Vilaça nelle conclusioni per la sentenza Etoile commerciale e CNTA/Commissione, citata (Racc. pag. 3012, paragrafi 59 e 60), per quel che riguarda i rapporti con gli operatori economici, una decisione relativa alle spese effettuate dagli Stati membri a titolo del FEAOG riveste una funzione dichiarativa e non costitutiva, dato che gli effetti diretti nei confronti di detti operatori scaturiscono dai provvedimenti degli enti nazionali d'intervento, nell'esercizio delle loro competenze. La Commissione non può, in generale, interferire direttamente nella concessione o meno degli aiuti e quindi non può imporre agli enti nazionali l'adozione di concreti provvedimenti individuali.
45 Nel caso di specie, nella decisione impugnata la Commissione si limita a escludere dal finanziamento comunitario, in ragione dell'inosservanza delle norme comunitarie, una serie di spese degli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», in particolare quelle, per un importo pari a euro 2 871 261,26 per l'esercizio finanziario 1997 e a euro 1 973 084,09 per l'esercizio finanziario 1998, dichiarate dall'organismo pagatore irlandese riconosciuto. Secondo quanto risulta dal testo della decisione impugnata, quest'ultima riguarda solo i rapporti finanziari tra il FEAOG e gli Stati membri, in particolare l'Irlanda. A differenza della prassi generalmente seguita dalla Commissione in tema di aiuti illegittimi dichiarati incompatibili con il mercato comune o di spese non ammesse a fruire del finanziamento da parte del Fondo sociale europeo, essa non contiene alcuna disposizione che imponga agli enti nazionali interessati di ripetere le somme indicate nel suo allegato dai loro beneficiari, nella fattispecie dalla ricorrente. La sua corretta esecuzione implica soltanto che lo Stato membro interessato restituisca al FEAOG le somme corrispondenti alle spese escluse dal finanziamento comunitario.
46 Anche tenendo conto, alla luce della lettera della Commissione del 3 agosto 1999 (v. supra, punto 5), invocata dalla ricorrente, del fatto che la decisione impugnata è motivata, per quanto riguarda le spese dichiarate a titolo del FEAOG dalle autorità irlandesi per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, con riferimento al fatto che la ricorrente, beneficiaria degli aiuti controversi, è un ente di diritto pubblico, non ammesso, ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92, a fruire degli aiuti contemplati dal n. 1, lett. c), del medesimo articolo, è necessario rilevare che la Commissione trae quale unica conseguenza da tale considerazione, nella decisione impugnata, l'esclusione di dette spese dal finanziamento comunitario. Essa non collega a detta considerazione alcun effetto giuridico vincolante nei riguardi della ricorrente.
47 Di conseguenza, la restituzione degli aiuti comunitari corrisposti alla ricorrente nel 1997 e nel 1998 sarebbe la conseguenza diretta non della decisione impugnata, ma dell'azione eventualmente intrapresa a tal fine da dette autorità in base alla loro normativa nazionale per adempiere gli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria in materia (v., in tal senso, sentenza Deutsche Milchkontor, citata, punti 19 e 20; conclusioni dell'avvocato generale Cruz Vilaça nella causa Etoile commerciale e CNTA/Commissione, citate, paragrafi 48-52).
48 A tale riguardo, non può escludersi che circostanze particolari possano indurre le autorità nazionali interessate a rinunciare alla ripetizione degli aiuti controversi dal relativo beneficiario e a sopportare esse stesse l'onere del rimborso al FEAOG degli importi che abbiano erroneamente ritenuto di poter pagare (v. sentenza della Corte 7 febbraio 1979, causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 245, punto 8; conclusioni dell'avvocato generale Cruz Vilaça nella causa Etoile commerciale e CNTA/Commissione, citate, paragrafo 54).
49 Si deve aggiungere che la tutela degli operatori economici contro le decisioni individuali degli enti nazionali può essere garantita in modo efficace dai rimedi giuridici esperibili dinanzi ai giudici nazionali, che possono eventualmente sottoporre alla Corte, in conformità all'art. 234 CE, una questione pregiudiziale in caso di dubbio sulla validità o sull'interpretazione delle norme comunitarie invocate a sostegno di tali decisioni individuali (v. sentenza Etoile commerciale e CNTA/Commissione, citata, punto 14, e conclusioni dell'avvocato generale Cruz Vilaça per tale sentenza, citate, paragrafo 53).
50 Al fine di escludere l'applicazione della citata sentenza Etoile commerciale e CNTA/Commissione, la ricorrente sostiene che esiste una differenza tra il caso di specie e la causa che ha dato origine a tale sentenza. Rileva che, in detta causa, la Corte ha concluso che l'atto contestato non pregiudicava direttamente la situazione giuridica delle ricorrenti per il fatto che la restituzione degli aiuti pretesa dall'ente nazionale interessato era la diretta conseguenza non di tale atto, ma del collegamento effettuato da detto ente tra la definitiva concessione degli aiuti e la loro assunzione a carico da parte del FEAOG. Essa sostiene che tale collegamento non sussiste nel caso di specie.
51 Occorre tuttavia sottolineare che l'analisi esposta supra, nei punti 41-43, effettuata dalla Corte nella citata sentenza Etoile commerciale e CNTA/Commissione, vale a fortiori in una situazione in cui, come nella fattispecie, non risulta che le autorità nazionali interessate si siano riservate il diritto, al momento della concessione degli aiuti, di esigerne la restituzione dal beneficiario qualora una decisione della Commissione li escludesse dal finanziamento comunitario e in cui, dunque, l'incidenza di tale decisione sull'eventuale ricupero degli aiuti controversi è ancora più indiretta di quella della decisione contestata nella causa che ha dato origine alla summenzionata sentenza.
52 La circostanza, invocata dalla ricorrente, che, a differenza dello Stato membro interessato in tale ultima causa, l'Irlanda contesta essa pure, nel presente caso, la legittimità della decisione della Commissione di escludere le spese controverse dal finanziamento comunitario non è idonea a contraddire l'analisi effettuata supra, nei punti 41-51.
53 Per quanto riguarda, in secondo luogo, i premi pagati alla ricorrente nel 1999, è sufficiente osservare che, nella decisione impugnata, la Commissione si limita ad escludere dal finanziamento comunitario le spese dichiarate dall'organismo pagatore irlandese riconosciuto e inerenti agli esercizi finanziari 1997 e 1998. Tale decisione non concerne le spese delle autorità irlandesi relative ad aiuti corrisposti nel corso dell'esercizio finanziario 1999. La sua corretta esecuzione non implica che le autorità irlandesi restituiscano al FEAOG le somme relative a tali ultime spese né che la ricorrente restituisca a sua volta a queste ultime i premi corrispondenti. Come emerge dalla lettera della Commissione del 3 agosto 1999 (v. supra, punto 5), i versamenti di premi attinenti all'esercizio finanziario 1999 devono costituire oggetto di un procedimento e di una decisione distinti.
54 Di conseguenza, anche tenendo conto del fatto che i motivi inerenti alla decisione impugnata possano parimenti applicarsi alle spese delle autorità irlandesi relative all'esercizio finanziario 1999, non si può ritenere che tale decisione incida direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente per quanto concerne i premi che le sono stati corrisposti nel corso di tale ultimo esercizio.
55 Inoltre, la tutela della ricorrente contro una eventuale richiesta delle autorità irlandesi di restituire i premi che le sono stati corrisposti nel 1999 può essere garantita dai rimedi giuridici esperibili dinanzi ai giudici nazionali, alle condizioni illustrate supra, nel punto 49.
56 Per quanto riguarda, in terzo luogo, i premi attinenti al periodo compreso tra il 1993 e il 1999, così come i premi futuri, la cui corresponsione è sospesa dalle autorità irlandesi, occorre del pari ricordare che nella decisione impugnata la Commissione si pronuncia esclusivamente in merito alle spese dichiarate dalle autorità irlandesi a titolo del FEAOG in relazione agli esercizi finanziari 1997 e 1998. La decisione impugnata non riguarda i premi sopra menzionati. Essa non contiene disposizioni che impongano a tali autorità di sospendere temporaneamente o definitivamente il pagamento di detti premi alla ricorrente.
57 Alla luce di quanto precede, la decisione adottata dalle autorità irlandesi di sospendere la corresponsione di tali premi non può essere comunque considerata come la conseguenza diretta e necessaria di detta decisione.
58 Emerge d'altronde dai documenti allegati al ricorso che il 22 settembre 1999 le autorità irlandesi hanno deciso di sospendere la corresponsione di aiuti alla ricorrente in attesa di un parere giuridico. Il 22 novembre 1999 esse hanno comunicato alla ricorrente che tale parere raccomandava di non effettuare versamenti sino al termine del procedimento di conciliazione e all'adozione di una decisione da parte degli uffici responsabili della verifica dei conti. Il 15 marzo 2000 la ricorrente è stata informata dalle autorità irlandesi del fatto che il pagamento dei premi era sospeso in attesa del risultato delle discussioni con la Commissione in merito alla sua ammissibilità agli aiuti comunitari.
59 La decisione delle autorità irlandesi di sospendere la corresponsione alla ricorrente dei premi menzionati supra, nel punto 56, è dunque precedente alla decisione impugnata. Pertanto non può essere considerata la conseguenza diretta di tale decisione. Essa risulta essere una misura cautelativa ispirata dalla posizione espressa dalla Commissione nella lettera inviata il 3 agosto 1999 alle autorità irlandesi e riprodotta nel ricorso, secondo cui «(...) [la ricorrente] è un ente pubblico e non ha diritto al premio conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lett. b), del regolamento n. 2080/92» cosicché «(...) i pagamenti effettuati alla [ricorrente] non possono fruire del cofinanziamento comunitario previsto nel quadro di un programma di imboschimento».
60 Se, certo, la decisione impugnata ha innegabilmente incoraggiato le autorità irlandesi a prorogare gli effetti della loro decisione di sospendere il pagamento dei premi in questione alla ricorrente, tale circostanza non può tuttavia mettere in discussione il giudizio formulato nel punto precedente né l'accertamento di cui supra, punto 56, dai quali emerge che la decisione impugnata non comporta alcun effetto giuridico vincolante per quanto riguarda detti premi.
61 Alla luce di tale considerazione, occorre aggiungere che la decisione, che dovesse essere eventualmente adottata dalle autorità irlandesi in caso di insuccesso del ricorso dell'Irlanda contro la decisione impugnata, di rinunciare al versamento di premi comunitari alla ricorrente e la privazione di risorse finanziarie che potrebbe derivarne per quest'ultima non potrebbero qualificarsi come conseguenze dirette e necessarie della decisione impugnata. Viceversa, il versamento alla ricorrente, da parte di tali autorità, di premi supplementari non potrebbe essere considerato come non corretta esecuzione della decisione impugnata ma, nel presente contesto giuridico e fattuale, si risolverebbe nell'esporle a una decisione della Commissione che escluda l'assunzione a carico delle spese relative a tali premi da parte del FEAOG.
62 Dalle considerazioni esposte supra, nei punti 56-61, emerge che la decisione impugnata non incide direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente per quanto concerne i premi menzionati supra, nel punto 56.
63 Occorre altresì sottolineare che la tutela della ricorrente contro una eventuale decisione delle autorità irlandesi che neghi la corresponsione di premi comunitari può essere garantita, in modo efficace, dai rimedi giuridici esperibili dinanzi ai giudici nazionali, i quali non sono certo competenti, in base alla giurisprudenza (sentenza Foto-Frost, citata, punti 11-20), a dichiarare direttamente l'invalidità delle norme comunitarie che siano invocate da dette autorità per giustificare la loro decisione, ma, in compenso, possono eventualmente sottoporre alla Corte, in conformità all'art. 234 CE, una questione pregiudiziale in caso di dubbio sulla validità o sull'interpretazione delle norme pertinenti (v. giurisprudenza citata supra, punto 49).
I64 In esito all'analisi che precede, si deve concludere che la decisione impugnata non riguarda direttamente la ricorrente. Poiché quest'ultima non soddisfa una delle condizioni di ricevibilità stabilite dall'art. 230, quarto comma, CE, non è necessario esaminare se tale decisione la riguardi individualmente.
65 Ne consegue che il ricorso in oggetto deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sull'istanza di intervento
66 Dato che il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile, non occorre statuire sull'istanza di intervento dell'Irlanda a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
67 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente deve essere condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, si deve decidere che essa sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione, conformemente alle conclusioni di ques'ultima.
68 Tenuto conto del fatto che non occorre statuire sull'istanza di intervento, l'Irlanda sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione.
3) L'Irlanda sopporterà le proprie spese.
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