Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Nesso del provvedimento richiesto con la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito - Natura provvisoria e non definitiva
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Applicabilità ai procedimenti d'urgenza dei presupposti necessari per un ricorso di annullamento - Provvedimenti provvisori inidonei a incidere sulla situazione del richiedente o non limitati alla sua situazione particolare - Irricevibilità
(Artt. 230 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3. Procedura - Diritti e obblighi degli agenti, consulenti e avvocati - Proposizione da parte di un avvocato di una serie di domande manifestamente irricevibili e/o infondate riguardanti gli stessi fatti - Malafede processuale - Comportamento incompatibile con la dignità del Tribunale - Applicazione dell'art. 41, n. 1, del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 41, n. 1)
Massima
1. Il giudice dell'urgenza non è competente ad adottare provvedimenti provvisori non aventi alcun nesso con la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito. Peraltro, i provvedimenti chiesti in sede di procedimento sommario devono avere natura provvisoria e non definitiva e devono essere tali da non pregiudicare l'esito della causa di merito.
( v. punti 24-25 )
2. E' applicabile ai procedimenti d'urgenza il ragionamento secondo il quale un privato non ha titolo per agire in base al quarto comma dell'art. 230 CE al fine di ottenere un provvedimento giudiziale avente efficacia erga omnes, ma, al contrario, è legittimato ad agire soltanto se l'atto del quale chiede l'annullamento è idoneo a modificare in misura notevole la sua situazione giuridica. Domande di provvedimenti provvisori inidonee a incidere specificamente sulla situazione giuridica del richiedente o non limitate alla sua situazione particolare non possono manifestamente essere prese in considerazione.
( v. punto 26 )
3. Il comportamento di un avvocato che insiste a proporre, sostanzialmente in relazione agli stessi fatti, una serie di domande manifestamente irricevibili e/o infondate, sia in sede di procedimento sommario sia in sede di giudizio di merito - in particolare quando tali domande contengono quasi sempre asserzioni non comprovate quanto ad una presunta manifesta illegittimità delle impugnate decisioni dell'istituzione comunitaria interessata e ad una presunta malafede o di inosservanza dei propri doveri da parte di detta istituzione - integra chiaramente gli estremi della malafede processuale.
In presenza di una malafede di tale natura, il Tribunale può prendere in considerazione l'opportunità di esercitare i poteri conferitigli dal citato art. 41, n. 1, del regolamento di procedura nei confronti dell'avvocato il cui comportamento dinanzi al Tribunale sia incompatibile con il decoro del Tribunale o che usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono stati riconosciuti.
( v. punti 40-41 )
Parti
Nel procedimento T-302/00 R,
Anthony Goldstein, residente in Harrow, Middlesex (Regno Unito), rappresentato dall'avv. R. St. John Murphy, solicitor,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver e R. Lyal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori proposta nell'ambito di un ricorso diretto all'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 7 luglio 2000, recante rigetto della denuncia del ricorrente concernente l'asserita violazione degli artt. 81 CE e 82 CE da parte del General Medical Council,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Il richiedente è un cittadino britannico residente nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Dottore in medicina, egli ha compiuto studi complementari in reumatologia nel Regno Unito. Nel gennaio 1990 ha conseguito un «Certificate of Specialist Training» rilasciato dal General Medical Council (in prosieguo: il «GMC»), ente istituito con legge al quale devono iscriversi i medici e che disciplina la professione medica nel Regno Unito.
2 Il 10 agosto 1993 il richiedente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) (GU 1962, n. 13, pag. 204), ha presentato alla Commissione una denuncia relativa a determinate norme, assertivamente anticoncorrenziali, applicate dal GMC.
3 Con lettera 7 luglio 2000 la Commissione ha notificato al richiedente una decisione definitiva, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, con cui respingeva la sua denuncia relativa all'asserita violazione degli artt. 81 CE e 82 CE da parte del GMC (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
4 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2000 il richiedente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo la condanna della Commissione alle spese.
5 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2001, il richiedente ha proposto, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, la domanda di provvedimenti provvisori in oggetto. Egli chiede che il presidente del Tribunale voglia:
«- dichiarare [che] l'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza al quadro normativo stabilito dalla direttiva del Consiglio 93/16/CEE è basata su di un obbligo di franca collaborazione tra i giudici nazionali, da un lato, e la Commissione e i giudici comunitari dall'altro, nell'ambito della quale ciascuno agisce in base alla funzione attribuitagli dal Trattato;
- dichiarare [che] la decisione impugnata sancisce il mantenimento di un settore economico illegittimo sul mercato dei servizi medici specialistici nell'intero territorio del Regno Unito;
- dichiarare [che] la decisione impugnata limita i poteri delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza e dei giudici nazionali nell'intero territorio della Comunità, determinando così il divieto di smantellare il settore economico illegittimo e il divieto di creare un settore economico legittimo sul mercato di cui trattasi;
- dichiarare [che] la decisione impugnata risulta essere una misura priva persino dell'apparenza di legittimità in quanto la Commissione, quando valuta l'esercizio di un diritto scaturente da una norma di diritto comunitario, segnatamente una direttiva del Consiglio, non può modificare la portata della norma o compromettere gli scopi da essa perseguiti;
- ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fintantoché il Tribunale non si sia pronunciato sul ricorso, in quanto la Commissione dissimula la natura comunitaria e gli effetti dello specifico quadro normativo che disciplina la professione medica allo scopo di svuotare la direttiva 10 settembre 1984, 84/450/CEE, della sua sostanza nel settore della pubblicità ingannevole di servizi medici specialistici, essendo gli Stati membri totalmente privati della possibilità di adottare misure che contrastino tale pubblicità ingannevole da parte del General Medical Council, contrariamente all'espressa intenzione del legislatore comunitario;
- porre le spese a carico della Commissione».
6 La domanda di provvedimenti provvisori è stata notificata alla Commissione. Il 21 febbraio 2001 quest'ultima ha presentato osservazioni scritte nelle quali chiede il rigetto di detta domanda e la condanna del richiedente alle spese.
7 Successivamente alla notifica della domanda in oggetto alla Commissione, ma prima che fossero pervenute le osservazioni di questa, il richiedente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale, il 14 febbraio 2001, un'ulteriore domanda di provvedimenti provvisori nell'ambito del giudizio di merito al quale si ricollega la domanda in oggetto. Tale domanda supplementare, che non è stata notificata alla Commissione, è stata registrata con il n. T-302/00 R II e costituisce oggetto di un'ordinanza separata emessa quest'oggi.
8 Il richiedente e la Commissione hanno presentato osservazioni orali sulla domanda in oggetto al presidente del Tribunale all'udienza dell'8 marzo 2001. Per il richiedente è comparso l'avv. Peter Marks, barrister, incaricato dal legale del richiedente, avv. St. John Murphy, solicitor, di rappresentare quest'ultimo all'udienza. Nel corso dell'udienza i rappresentanti delle parti hanno risposto a taluni quesiti del presidente, il quale ha inoltre ricordato espressamente al difensore del richiedente gli obblighi incombenti a lui e, in particolare, all'avv. St. John Murphy, solicitor incaricante, ai sensi dell'art. 41, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «regolamento di procedura»).
In diritto
9 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o adottare i provvedimenti provvisori necessari.
10 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura precisa che la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto adottato da un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione dei provvedimenti richiesti. A norma dell'art. 107, nn. 3 e 4, del regolamento di procedura i provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata successivamente nel giudizio di merito [v., in particolare, l'ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22, e l'ordinanza del presidente del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-335/00 R, Goldstein/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 11, confermata, in esito al giudizio di impugnazione, dall'ordinanza del presidente della Corte 14 febbraio 2001, causa C-32/01 P(R), Goldstein/Commissione, non pubblicata nella Raccolta]. Essi non devono esulare dall'ambito della decisione definitiva che il Tribunale potrà pronunciare sul ricorso [v., in particolare, l'ordinanza del presidente del Tribunale 27 ottobre 1998, causa T-100/98 R, Goldstein/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 15, e l'ordinanza emessa, in esito al giudizio d'impugnazione, dal presidente della Corte l'11 febbraio 1999, causa C-4/99 P(R), Goldstein/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 11).
11 L'art. 41, n. 1, del regolamento di procedura prevede, tra l'altro, l'esclusione, mediante ordinanza, degli avvocati il cui comportamento dinanzi al Tribunale sia incompatibile con il decoro del Tribunale medesimo.
Argomenti del richiedente
12 Per quanto riguarda il requisito che la domanda di provvedimenti provvisori precisi gli argomenti di diritto che giustificano, prima facie, l'adozione dei provvedimenti richiesti, il richiedente deduce in sostanza che la decisione impugnata è manifestamente illegittima. In primo luogo, essa non soddisfa le condizioni giuridiche stabilite dal regolamento n. 17 poiché distorce la chiara intenzione, espressa nella direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, di agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1). In secondo luogo, nella detta decisione la Commissione si arroga a torto il potere di negargli un effettivo rimedio giuridico dinanzi ad un'autorità giurisdizionale nazionale.
13 Per quanto riguarda l'asserita distorsione della direttiva 93/16, il richiedente sostiene che detta direttiva armonizza le normative nazionali che disciplinano il rapporto tra i medici specialisti e i loro pazienti e che, con essa, il legislatore comunitario intendeva creare pari condizioni di concorrenza per gli specialisti nell'intera Comunità. Richiamandosi alla sentenza della Corte 1° febbraio 1996 e alle conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa C-164/94, Aranitis (Racc. pagg. I-135, I-137), egli asserisce che la decisione impugnata trascura di osservare debitamente il quadro normativo stabilito dalla direttiva 93/16 per la disciplina della professione medica, specialmente per quanto concerne le condizioni da soddisfare per ottenere il titolo professionale di dottore in medicina e di medico specialista nonché la natura e gli effetti comunitari di dette condizioni. Afferma inoltre che, nel definire il mercato dei servizi medici specialistici per includervi due categorie di imprese, ossia i medici specialisti e i consulenti specialisti, la decisione impugnata applica le regole di concorrenza in modo incompatibile con il quadro normativo stabilito dalla direttiva 93/16.
14 Per quanto riguarda il diniego di un rimedio giuridico effettivo, il richiedente sostiene essenzialmente che la decisione impugnata priva il giudice nazionale competente ad applicare il diritto comunitario in materia di concorrenza del potere di disapplicare norme di legge nazionali idonee ad ostacolare, anche temporaneamente, l'attuazione del diritto comunitario.
15 Quanto all'urgenza della sua domanda, il richiedente, richiamandosi all'ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 1981, cause riunite 60/81 e 190/81 R, IBM/Commissione (Racc. pag. 1857), fa valere che, quando una decisione, come quella impugnata, è inficiata da vizi talmente gravi ed evidenti da risultare manifestamente priva di ogni base legale, la natura e la gravità di tale illegittimità bastano a soddisfare il presupposto dell'urgenza ai fini di una domanda di provvedimenti provvisori. Citando l'ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 1987, causa 46/87 R, Hoechst/Commissione (Racc. pag. 1549), aggiunge che ciò vale a maggior ragione quando, come nella fattispecie, l'atto contestato è non solo illegittimo, ma anche incostituzionale. La manifesta illegittimità della decisione impugnata deriva dal fatto che la Commissione non ha cooperato in buona fede con il Rappresentante permanente del Regno Unito presso le Comunità europee, mentre la sua incostituzionalità scaturisce dal fatto che essa viola il suo diritto fondamentale ad un giudizio equo.
Argomenti della Commissione
16 La Commissione dubita dell'interesse del richiedente all'esito del giudizio di merito giacché egli non ha rinnovato l'iscrizione all'albo dei medici esercitanti la professione.
17 La Commissione sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori è manifestamente irricevibile per quanto riguarda i primo quattro provvedimenti chiesti dal richiedente. Infatti, la seconda e la terza dichiarazione richiesta equivalgono a conclusioni che sarebbe appropriato dedurre solamente se la decisione impugnata fosse annullata in esisto al giudizio di merito. La quarta dichiarazione equivale a sostenere che la decisione impugnata è manifestamente infondata; in realtà essa mira all'annullamento, nell'ambito del procedimento sommario, della predetta decisione ed esula quindi dalla portata di una domanda di provvedimenti provvisori poiché pregiudicherebbe la decisione che sarà emessa nel giudizio di merito. Quanto alla prima dichiarazione richiesta, essa costituisce una dichiarazione di diritto banale e sostanzialmente incontrovertibile, che non è pertinente, in sé e per sé, al merito del giudizio principale.
18 A proposito del quinto punto della domanda, concernente la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, la Commissione, all'udienza, ne ha del pari eccepito l'irricevibilità, sostenendo che in sede di procedimento sommario il Tribunale non è competente a sospendere l'esecuzione di un atto negativo, cioè il rigetto della denuncia 10 agosto 1993 contenuto nella decisione impugnata.
19 In subordine la Commissione deduce che, qualora la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fosse ritenuta ricevibile, essa resterebbe comunque infondata.
20 Per quanto riguarda il presupposto del fumus boni iuris del ricorso, la posizione difesa dal richiedente, secondo la Commissione, è interamente basata sull'assunto, espresso in vari modi, che la decisione impugnata sia viziata da errata interpretazione della direttiva 93/16 e violi così i diritti che quest'ultima conferirebbe al richiedente. Orbene, l'interpretazione data dal richiedente alla direttiva 93/16 è completamente erronea e, di conseguenza, non sussiste alcun fumus boni iuris che giustifichi la sospensione richiesta.
21 Quanto al presupposto dell'urgenza, la Commissione rileva che il richiedente non ha cercato di dimostrare che, qualora i provvedimenti richiesti non fossero adottati, egli subirebbe un danno grave o irreparabile. La sua argomentazione è interamente basata sull'assunto che, quando l'atto contestato è manifestamente illegittimo, il principio secondo cui occorre provare l'urgenza dei provvedimenti provvisori è soggetto in realtà ad un'eccezione. Secondo la Commissione tale eccezione non esiste. Se davvero esistesse, sarebbe necessario che l'illegittimità dell'atto impugnato non desse adito al minimo dubbio. Orbene, nella fattispecie è proprio l'interpretazione della direttiva 93/16 propugnata dal richiedente, secondo cui detta direttiva stabilisce condizioni armonizzate per quanto riguarda la formazione specialistica dei medici nell'intera Comunità, ad essere manifestamente errata. Quand'anche il punto di vista del richiedente circa la portata della direttiva fosse corretto, esso non inciderebbe sulla valutazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la regola del GMC che prescrive che i pazienti siano indirizzati ad uno specialista da un medico generico non è incompatibile con l'art. 81 CE.
22 All'udienza la Commissione, pur riconoscendo l'applicabilità dell'art. 41, n. 1, del regolamento di procedura al comportamento del solicitor del richiedente, ha invitato espressamente il Tribunale ad esaminare se detto avvocato avesse adempiuto il dovere incombentegli come ausiliario di giustizia - dovere che, secondo la Commissione, vale nei riguardi dei giudici comunitari così come rispetto ai giudici del Regno Unito - di comportarsi con la debita diligenza e scrupolosità nei confronti sia del Tribunale che del richiedente. La Commissione ricorda i quattordici ricorsi proposti dal richiedente prima di quello sul quale si innesta il presente procedimento sommario, ricorsi che sono stati tutti respinti dal Tribunale perché manifestamente irricevibili o infondati, le sue domande di provvedimenti provvisori relative a ciascuna causa, tutte respinte dal presidente del Tribunale, e le quasi sistematiche - ma del pari infruttuose - impugnazioni da lui proposte dinanzi alla Corte contro ciascuna ordinanza emessa dal Tribunale o dal suo presidente. In totale - ha rilevato la Commissione -, successivamente alla pronuncia, in data 12 dicembre 1995, da parte della High Court of England and Wales ai sensi dell'art. 42 del Supreme Court Act del 1981, di un'ordinanza per comportamento vessatorio nei confronti del richiedente, i giudici comunitari hanno emesso, dal 27 febbraio 1996, 36 ordinanze sui vari ricorsi, domande di provvedimenti provvisori e impugnazioni, tutte sfavorevoli per il richiedente. Secondo la Commissione, il continuo appoggio prestato dal solicitor del richiedente a tali domande temerarie e vessatorie equivale a un oltraggio alla dignità dei giudici comunitari.
Giudizio del presidente del Tribunale
23 La domanda di provvedimenti provvisori in esame, in quanto mira ad ottenere le quattro dichiarazioni sopra riportate (v. punto 5 della presente ordinanza), è senza alcun dubbio irricevibile.
24 Secondo una costante giurisprudenza, il giudice dell'urgenza non è competente ad adottare provvedimenti provvisori non aventi alcun nesso con la domanda proposta dal richiedente nel giudizio di merito. Nell'ambito del ricorso sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori in esame il richiedente persegue l'annullamento di una decisione con cui la Commissione ha respinto una denuncia nella quale il richiedente fa valere che talune norme del GMC violano gli artt. 81 CE e 82 CE. Le quattro dichiarazioni sollecitate dal richiedente hanno, se mai, un nesso soltanto indiretto con la pronuncia che egli cerca di ottenere nel giudizio di merito.
25 E' del pari giurisprudenza costante che i provvedimenti chiesti in sede di procedimento sommario devono avere natura provvisoria e non definitiva. Pertanto, devono essere tali da non pregiudicare l'esito della causa di merito. Orbene, manifestamente, la seconda, la terza e la quarta dichiarazione richieste non soddisfano questo requisito.
26 Inoltre, come il Tribunale ha già rilevato nell'ordinanza con cui ha disatteso il primo dei ricorsi proposti dinanzi ad esso dal richiedente contro la Commissione, un privato non ha titolo per agire, in base all'art. 230 CE, quarto comma, al fine di ottenere un provvedimento giudiziale avente efficacia erga omnes, ma, al contrario, è legittimato ad agire soltanto se l'atto del quale chiede l'annullamento sia idoneo a modificare in misura notevole la sua situazione giuridica (v. ordinanza del Tribunale 16 marzo 1998, causa T-235/95, Goldstein/Commissione, Racc. pag. II-523, punto 37, confermata in sede di impugnazione dall'ordinanza della Corte 8 luglio 1999, causa C-199/98 P, Goldstein/Commissione, non pubblicata nella Raccolta). Tale considerazione vale anche per i provvedimenti provvisori. Poiché le prime tre dichiarazioni chieste in via provvisoria con la domanda in esame sono inidonee ad incidere specificamente sulla situazione giuridica del richiedente o non sono limitate alla sua situazione particolare, esse, anche per questo motivo, non possono manifestamente essere prese in considerazione.
27 Di conseguenza, per quanto riguarda le quattro dichiarazioni che il richiedente vuole ottenere come provvedimenti provvisori, la domanda in esame è manifestamente irricevibile. Sebbene non occorra esaminare se sotto tale profilo la domanda sia così patentemente irricevibile da dover essere considerata vessatoria, nel senso che mira soltanto ad infastidire la resistente, la sua natura temeraria non dà adito a seri dubbi.
28 Ne discende che la domanda dev'essere ulteriormente esaminata solo nella parte in cui mira alla sospensione della decisione impugnata.
29 La ricevibilità di questa parte della domanda è contestata dalla Commissione, che nutre dubbi circa il persistente interesse del richiedente ad ottenere detto provvedimento. La Commissione sostiene che, siccome il richiedente non risulta aver rinnovato l'iscrizione all'albo dei medici esercitanti, si può dubitare del suo attuale interesse a persistere nel ricorso.
30 Nel fascicolo di causa non figura alcuna informazione riguardante l'esatta situazione dell'iscrizione del richiedente presso il GMC. Non sarebbe pertanto opportuno pronunciarsi, nell'ambito del presente procedimento sommario, su questo punto, che può essere efficacemente esaminato solo dal Tribunale nel giudizio di merito. Anzi, posto che sia vero che il richiedente ha lasciato scadere la sua iscrizione all'albo, questo comportamento potrebbe essere direttamente connesso al suo rifiuto di riconoscere la validità della norma di rinvio costituente oggetto della denuncia il cui rigetto, mediante la decisione impugnata, è all'origine della causa di merito.
31 Di conseguenza, la ricevibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata non può essere esclusa.
32 Occorre pertanto esaminare se detta domanda soddisfi il presupposto dell'urgenza.
33 Il richiedente non ha fatto riferimento ad alcun tipo specifico di danno materiale né ha fornito informazioni che possano consentire di stabilire se egli rischi di subire un danno grave e irreparabile qualora l'esecuzione della decisione impugnata non venga sospesa in attesa dell'esito del giudizio di merito. In particolare, il richiedente non ha permesso al suo difensore di rispondere, nel corso dell'udienza, a taluni quesiti riguardanti le sue attuali fonti di reddito lavorativo e il modo in cui, eventualmente, esse sono state compromesse dalla decisione impugnata.
34 Dagli argomenti esposti dal richiedente risulta chiaramente che, per dimostrare l'urgenza della sospensione richiesta, egli fa valere unicamente il danno morale da lui assertivamente subìto in conseguenza dell'illegittimità e dell'incostituzionalità manifeste della decisione impugnata.
35 A questo proposito egli si limita a riprodurre, mutatis mutandis, taluni argomenti prospettati dinanzi al presidente della Corte nelle cause concluse con le ordinanze IBM/Commissione e Hoechst/Commissione, già citate. Tuttavia in quelle cause non vennero adottati provvedimenti provvisori e il presidente della Corte di giustizia, chiaramente senza pronunciarsi sulla fondatezza giuridica delle deduzioni delle richiedenti, dichiarò che non era stata comprovata alcuna illegittimità o incostituzionalità manifesta (ordinanza IBM/Commissione, punto 7, e ordinanza Hoechst/Commissione, punto 31).
36 Nella domanda in esame la censura - di ampia portata - di illegittimità manifesta formulata dal richiedente è quasi del tutto priva di prove a sostegno. Essa è basata su di una particolare interpretazione della portata della direttiva 93/16, non condivisa dalla Commissione. Nelle informazioni fornite dal richiedente nella domanda non vi è alcun elemento che corrobori, almeno in minima parte, la sua gratuita affermazione secondo cui l'interpretazione data dalla Commissione a detta direttiva è così patentemente errata, o motivata da malafede, da rendere la decisione impugnata manifestamente illegittima. Al contrario, ad un primo esame le decisione impugnata non risulta nemmeno vertere su di un'interpretazione siffatta, ma su di una valutazione dell'eventuale applicabilità degli artt. 81 CE e 82 CE al contestato comportamento del GMC.
37 L'interpretazione data alla direttiva 93/16 dal richiedente è basata quasi esclusivamente su un brano delle conclusioni presentate l'11 maggio 2000 dall'avvocato generale Léger nella causa C-381/98, Ingmar GB (sentenza 9 novembre 2000, Racc. pagg. I-9305, I-9307). Citando in particolare il paragrafo 33 di dette conclusioni, il richiedente sostituisce - senza però richiamare l'attenzione del Tribunale su tale modifica - le parole «medico specialista» all'espressione «operatore economico vincolato da un contratto di agenzia commerciale» e «direttiva 93/16» a «la direttiva». Tuttavia, la direttiva alla quale si riferiva l'avvocato generale era la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17). Come la Corte ha confermato nella sentenza Ingmar, risulta chiaramente, segnatamente dal secondo considerando della direttiva 86/653, che «le misure di organizzazione [da questa] prescritte (...) sono dirette, tra l'altro, a sopprimere le restrizioni all'esercizio della professione di agente commerciale, a uniformare le condizioni di concorrenza all'interno della Comunità e ad aumentare la sicurezza delle operazioni commerciali» (punto 23). Il richiamo alla sentenza Ingmar, quindi, non corrobora affatto la tesi secondo cui l'interpretazione più limitata della portata della direttiva 93/16 difesa dalla Commissione è così patentemente errata da costituire un errore manifesto.
38 Di conseguenza, senza che occorra accertare la fondatezza dell'assunto del richiedente secondo cui, in caso di illegittimità manifesta, vi è una deroga al principio ordinario in base al quale, in sede di procedimento sommario, l'urgenza dev'essere comprovata con riferimento alla situazione personale del richiedente, appare chiaro che la decisione impugnata nel giudizio di merito non è né manifestamente illegittima né incostituzionale.
39 Poiché il richiedente non ha fatto menzione di danni gravi o irreparabili che gli sarebbero personalmente arrecati dal mantenimento in vigore della decisione impugnata in attesa dell'esito del giudizio di merito, la domanda in esame dev'essere respinta senza necessità di accertare se essa soddisfi l'ulteriore presupposto dell'esistenza di un fumus boni iuris dell'annullamento della decisione impugnata chiesto nel giudizio di merito. E' pertanto superfluo esaminare l'argomento della Commissione secondo cui, quand'anche fossero soddisfatti i presupposti dell'urgenza e del fumus boni iuris, il Tribunale non sarebbe competente a disporre la sospensione di una decisione negativa come quella contenuta nella decisione impugnata.
40 Per quanto riguarda l'assunto della Commissione secondo cui il Tribunale dispone di un potere intrinseco di sanzionare gli avvocati che insistano nell'instaurare dinanzi ad esso azioni temerarie e vessatorie, non occorre esaminare se tale potere sussista in relazione alla domanda in oggetto. Per quanto temeraria, se non addirittura vessatoria, questa possa essere per quel che concerne i quattro punti della dichiarazione provvisoria richiesta, l'effettività dell'interesse del richiedente a domandare la sospensione della decisione impugnata non può essere messa in discussione di primo acchito. Tuttavia, è opportuno sottolineare che il comportamento di un avvocato che persiste nel proporre, sostanzialmente in relazione agli stessi fatti, una serie di domande manifestamente irricevibili e/o infondate, sia in sede di procedimento sommario sia in sede di giudizio di merito, in particolare quando tali domande contengono quasi sempre asserzioni non comprovate quanto ad una presunta illegittimità manifesta delle impugnate decisioni di un'istituzione comunitaria e ad una presunta malafede o inosservanza dei doveri da parte di detta istituzione, integra chiaramente gli estremi della malafede processuale. A questo proposito il Tribunale richiama specificamente l'attenzione sull'art. 41, n. 1, del regolamento di procedura, ai sensi del quale:
«Il consulente o l'avvocato il cui comportamento dinanzi al Tribunale, al presidente, a un giudice o al cancelliere sia incompatibile col decoro del Tribunale o che usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono stati riconosciuti può venir escluso in qualsiasi momento dal patrocinio della causa mediante ordinanza del Tribunale, posto l'interessato in grado di esporre le sue difese.
Detta ordinanza è immediatamente esecutiva».
41 Ai fini del rigetto della domanda in esame non è necessario avvalersi del potere previsto dall'art. 41, n. 1, del regolamento di procedura. Tuttavia, qualora ulteriori domande di provvedimenti provvisori di natura temeraria o vessatoria, o che contengano generiche, ma non comprovate, asserzioni di illegittimità manifesta, malafede o altre deduzioni di analoga indole diffamatoria, continuino ad essere proposte in nome dell'attuale richiedente in relazione all'oggetto del giudizio di merito, il Tribunale prenderà in considerazione l'opportunità di esercitare i poteri conferitigli dal citato art. 41, n. 1.
42 Da quanto sopra considerato risulta che la domanda di provvedimenti provvisori in oggetto dev'essere interamente respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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