Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità - Ricevibilità del ricorso principale - Irrilevanza - Limiti
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di un regolamento della Commissione riguardante la prima fase di un programma di lavoro relativo all'immissione sul mercato di prodotti biocidi - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave e irreparabile - Contemperamento di tutti gli interessi in gioco
[Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CE) della Commissione n. 1896/2000]
Massima
1. Se è vero che il problema della ricevibilità del ricorso del procedimento principale, in linea di principio, non deve essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa, può cionondimeno risultare necessario, quando è eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso del procedimento principale sul quale si innesta la domanda di provvedimenti d'urgenza, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di detto ricorso.
( v. punto 73 )
2. La finalità del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della sentenza del giudizio di merito. Per raggiungere tale obiettivo le misure richieste devono essere urgenti nel senso che sia necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che esse siano pronunciate e producano i loro effetti già prima della pronuncia nel procedimento principale. Un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile e neppure difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. In applicazione di tale principio, la sospensione dell'esecuzione del regolamento n. 1896/2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE sull'immissione sul mercato dei biocidi, sarebbe giustificata solo se risultasse che, in assenza di tale misura, l'impresa richiedente si troverebbe in una situazione che possa porre a repentaglio la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato. D'altronde, l'urgenza di emanare un provvedimento provvisorio non può risultare dal comportamento adottato dal richiedente, ma deve emergere dai soli effetti prodotti dall'atto impugnato.
Comunque, anche ammesso che la richiedente abbia, per ipotesi, sufficientemente dimostrato che subirebbe un danno grave e irreparabile qualora non si sospenda l'esecuzione del detto regolamento, la ponderazione dell'interesse della richiedente a ottenere il provvedimento provvisorio richiesto con l'interesse pubblico all'esecuzione di un atto di natura normativa e con gli interessi dei terzi che siano direttamente interessati da un'eventuale sospensione del regolamento in questione porta al rigetto di una domanda siffatta.
( v. punti 92, 94-95, 101, 111 )
Parti
Nel procedimento T-339/00 R,
Bactria Industriehygiene-Service GmbH, con sede in Kirchheimbolanden (Germania), rappresentata dagli avv.ti Van Maldegem e C. Mereu, con domicilio eletto in Lussemburgo,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi, 98/8/CE (GU L 228, pag. 6), per quanto riguarda l'art. 6, nn. 2 e 3, e l'art. 7, n. 1,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo
1 Il 16 febbraio 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1). Detta direttiva è diretta ad instaurare un regime comunitario di autorizzazione e di immissione sul mercato per l'utilizzazione dei prodotti biocidi.
2 Le procedure di autorizzazione da essa previste consentono di tener conto della specificità dei prodotti biocidi e dei rischi collegati alla loro utilizzazione.
3 Il dodicesimo considerando della direttiva 98/8 precisa che è necessario compilare un elenco comunitario dei principi attivi autorizzati per l'impiego nei biocidi e che si deve stabilire una procedura comunitaria per valutare se un principio attivo possa essere inserito o meno nell'elenco comunitario. Detto considerando indica in seguito che occorre precisare quali informazioni l'interessato debba presentare per ottenere l'iscrizione di un principio attivo in detto elenco, che i principi attivi iscritti nell'elenco dovrebbero essere periodicamente riesaminati e, se del caso, confrontati tra loro a determinate condizioni, per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica.
4 L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8 prevede che gli Stati membri autorizzano un prodotto biocida soltanto «se il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti». L'allegato I della direttiva 98/8 deve contenere l'«elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», mentre l'allegato I A si riferisce ai biocidi a basso rischio e l'allegato I B alle sostanze di base.
5 L'art. 9 della direttiva 98/8 impone agli Stati membri di prescrivere che un principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi non possa essere immesso sul mercato a meno che, in particolare, non sia stato inviato a uno Stato membro un fascicolo che soddisfi i requisiti di cui all'art. 11, n. 1, di detta direttiva, unitamente alla dichiarazione che il principio attivo è destinato all'impiego nei biocidi.
6 L'art. 11 della direttiva 98/8 stabilisce la procedura di iscrizione dei principi attivi nell'allegato I, I A o I B. L'iscrizione di un principio attivo, o l'apporto di modifiche successive all'iscrizione, presuppone il deposito di una domanda. A tenore dell'art. 11, n. 1, lett. a), il richiedente deve inviare all'autorità competente di uno Stato membro un fascicolo relativo al principio attivo che soddisfi, secondo i casi, i requisiti di cui agli allegati II A, III A o IV A della direttiva, nonché un fascicolo relativo ad almeno un biocida contenente il principio attivo, che soddisfi i requisiti di cui all'art. 8 di detta direttiva. Dopo l'adempimento di alcune formalità il fascicolo è trasmesso, segnatamente, alla Commissione e si decide, in base alla procedura prevista dall'art. 28 della direttiva 98/8, circa l'inserimento del principio attivo negli allegati I, I A o I B.
7 L'art. 12 della direttiva 98/8, intitolato «Utilizzazione dei dati in possesso delle autorità competenti a beneficio di altri richiedenti», così dispone:
«1. Gli Stati membri non utilizzano le informazioni di cui all'articolo 8 [requisiti in materia di autorizzazione] a beneficio di un secondo o di altri richiedenti:
(...)
c) nel caso di un principio attivo presente in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1:
i) per un periodo di 10 anni dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già tutelate da norme nazionali in vigore in materia di biocidi. In tal caso le informazioni continuano ad essere protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, fino ad un massimo di 10 anni dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1;
(...)».
8 L'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 consente agli Stati membri di derogare, per un periodo di 10 anni a partire dal 14 maggio 2000, all'obbligo di un'autorizzazione di un prodotto biocida in conformità a detta direttiva, di cui all'art. 3, n. 1, all'obbligo che le sostanze attive siano elencate nell'allegato I o I A, di cui all'art. 5, n. 1, all'obbligo che il ricorrente presenti delle informazioni, previsto dall'art. 8, nn. 2 e 4, e infine all'esigenza di cui all'art. 8, n. 1. In forza dell'art. 16, n. 1, lo Stato membro può «(...) in particolare, secondo le norme nazionali, autorizzare l'immissione sul mercato nel proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi [esistenti] non elencati nell'allegato I o I A per il tipo di prodotto in questione». Detta possibilità di deroga offerta allo Stato membro è soggetta alle restrizioni o limitazioni decise in conformità all'art. 16, nn. 2 e 3.
9 L'art. 16, n. 2, della direttiva 98/8 recita:
«In seguito all'adozione della presente direttiva, la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d). Un regolamento, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, stabilirà tutte le disposizioni necessarie per la preparazione e l'attuazione del programma, compresa la definizione delle priorità per la valutazione dei vari principi attivi e uno scadenzario. Non oltre due anni prima del completamento del programma di lavoro la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti dal programma.
Nel corso del periodo di 10 anni di cui al comma precedente e a decorrere dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1 si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, se e a quali condizioni un principio attivo può essere incluso negli allegati I, I A o I B o che, nei casi in cui i requisiti di cui all'articolo 10 [relativi a detta iscrizione] non siano soddisfatti o le informazioni e i dati richiesti non siano stati presentati entro il termine prescritto, tale principio attivo non sia iscritto nell'allegato I, I A o I B.»
10 Il 7 settembre 2000 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1896/2000 concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva 98/8 (GU L 228, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Detto regolamento mira a avviare la prima fase del programma di lavoro per riesaminare tutti i principi attivi di prodotti biocidi già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (in prosieguo: il «programma di revisione»). Come indicato nel secondo considerando del regolamento impugnato, «[l]a prima fase del programma di revisione è intesa a mettere la Commissione in condizione di identificare i principi attivi esistenti dei biocidi e di specificare quali dovrebbero essere valutati per essere eventualmente inseriti nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva [98/8]».
11 Il principio attivo esistente è definito come il «principio attivo immesso sul mercato anteriormente al 14 maggio 2000 in qualità di principio attivo di un biocida per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva».
12 Secondo detto regolamento, tutti i produttori di un principio attivo esistente di un prodotto biocida «identificano» detto principio attivo trasmettendo alla Commissione le informazioni relative a quest'ultimo previste dall'allegato I del regolamento e ogni responsabile della formulazione, vale a dire il produttore o il suo rappresentante nella Comunità, può identificare un principio attivo esistente (quarto considerando e art. 3). Quanto agli Stati membri, essi possono identificare altri principi attivi esistenti rispetto a quelli risultanti nella lista di tutti i principi attivi che sono stati identificati (art. 5, nn. 1 e 2).
13 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento impugnato «[i] produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva [98/8] di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti sono tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione, trasmettendole le informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento (...)».
14 In conseguenza della notifica si prevede che sia adottato, in conformità alla procedura di cui all'art. 28 della direttiva 98/8, un regolamento contenente, in particolare, l'elenco esaustivo dei principi attivi esistenti, da riesaminare nella seconda fase del programma di revisione (in prosieguo: l'«elenco di revisione»). Questo elenco contiene, segnatamente, i principi attivi esistenti per i quali è stata accettata la notifica o che costituiscono l'oggetto di una manifestazione d'interesse da parte degli Stati membri [art. 6, n. 1, lett. b)].
15 L'art. 6 così prosegue:
«2. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva, tutti i produttori di un principio attivo inserito nell'[elenco] e tutti i responsabili della formulazione di biocidi contenenti tale principio attivo possono iniziare o continuare ad immettere sul mercato il principio attivo in questione, come tale o contenuto in biocidi, nel tipo o nei tipi di prodotti per i quali la Commissione ha accettato almeno una notifica.
3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva, sono adottate decisioni destinate agli Stati membri per effetto delle quali i seguenti principi attivi non sono inseriti nell'allegato I, I A o I B della direttiva nell'ambito del programma di revisione e non possono essere più immessi sul mercato, come tali o in biocidi:
a) i principi attivi non inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) i principi attivi inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), per tipi di prodotti per i quali la Commissione non ha accettato alcuna notifica.
Tuttavia, se un principio attivo è stato inserito nell'elenco dei principi attivi esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), viene concesso un ragionevole periodo di eliminazione graduale che non deve comunque superare i tre anni dalla data a decorrere dalla quale la decisione di cui al primo comma produce i propri effetti».
16 Infine, l'art. 7, n. 1, del regolamento impugnato prevede che i principi attivi esistenti per i tipi di prodotto biocida n. 8 (preservanti del legno) e n. 14 (rodenticidi) ai sensi dell'allegato V della direttiva 98/8, che figurano nell'elenco di cui all'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento, sono inseriti nel primo elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a revisione. I notificanti le cui notifiche sono state accettate dalla Commissione in conformità dell'art. 4, n. 2, del regolamento sono tenuti a trasmettere un fascicolo completo conformemente all'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8, relativo all'iscrizione dei principi attivi in questi tipi di prodotti nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B di detta direttiva. Il fascicolo di cui all'art. 11, n. 1, lett. a), punto ii), di detta direttiva deve contenere informazioni sugli usi tipici del prodotto, in particolare in relazione all'esposizione di soggetti umani e dell'ambiente al principio attivo in questione.
Fatti e procedimento
17 La richiedente, una società di diritto tedesco, produce e vende acido peracetico (in prosieguo: l'«acido»). Si tratta di un principio attivo contenuto in alcuni prodotti biocidi.
18 Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 novembre 2000, la richiedente ha proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento impugnato.
19 Con atto a parte, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2001, essa ha altresì presentato, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione di detto regolamento sino a che il Tribunale non abbia statuito nel merito.
20 Il 18 gennaio 2001 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità contro il ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.
21 Il 14 febbraio 2001 la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimento urgente in esame.
22 Il 9 marzo 2001 le parti hanno esposto le loro tesi. Nel corso dell'audizione la richiedente ha presentato una versione della domanda di provvedimento urgente contenente taluni nuovi elementi rispetto alla domanda originaria, per alcuni dei quali ha inoltre chiesto un trattamento in via riservata, richiesta alla quale la Commissione non si è opposta.
23 Al termine dell'audizione il giudice del procedimento sommario ha invitato la richiedente a comunicargli, entro due settimane, alcune informazioni concernenti la sua situazione economica, che sono state fornite il 23 marzo 2001, mediante memoria e, segnatamente, una deposizione del sig. Gutknecht nonché 25 allegati.
24 Le osservazioni che la Commissione è stata invitata a presentare in merito alla versione della domanda di provvedimento urgente depositata durante l'audizione e alle informazioni fornite dalla richiedente dopo l'audizione stessa sono state depositate rispettivamente il 29 marzo e il 2 aprile 2001.
Sull'oggetto della domanda
25 Nella sua domanda di provvedimento urgente la richiedente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato.
26 Nel corso dell'audizione essa ha tuttavia precisato che chiedeva di sospendere soltanto l'esecuzione del regolamento impugnato per quanto riguarda l'art. 6, nn. 2 e 3, e l'art. 7, n. 1.
In diritto
27 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio, 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo esigano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o prescrivere le misure provvisorie necessarie.
28 Ai sensi del disposto dell'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale norma non costituisce una mera formalità, ma presuppone che il ricorso nel merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, possa essere esaminato dal Tribunale.
29 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative a misure provvisorie debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Detti presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4011, punto 59).
30 Nell'ambito di siffatta valutazione complessiva, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in questione, nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 1998, causa C-363/98 P(R), Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. I-8787, punto 50].
Argomenti delle parti
Sulla ricevibilità
31 La richiedente rileva che il regolamento impugnato in realtà costituisce una decisione rivolta ad un gruppo determinato di persone, di cui essa fa parte, quello dei produttori di principi attivi esistenti, vale a dire presenti sul mercato alla data del 14 maggio 2000, e il gruppo dei responsabili della formulazione che utilizzano detti principi.
32 Inoltre, per il fatto che essa si distingue da tutti gli altri operatori economici, si dovrebbe ritenere che il regolamento impugnato la riguardi individualmente (sentenze della Corte 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM/Commissione, Racc. pag. 1393, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853). Essa presenterebbe inoltre alcune caratteristiche tali da identificarla (sentenze della Corte 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker Kwasten/Commissione, Racc. pag. 2559, punto 8, e del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 46).
33 Infine, su invito della Commissione, la richiedente avrebbe attivamente partecipato all'adozione del regolamento impugnato, tramite lo European Chemical Industry Council, in ragione dell'interesse specifico che essa avrebbe avuto alla sua adozione. In particolare, il preambolo della direttiva 98/8 menzionerebbe la cooperazione tra la Commissione e l'industria interessata.
34 Per questi motivi, essa sostiene che il regolamento impugnato la riguarda individualmente.
35 Poiché quest'ultimo è direttamente applicabile, le sue disposizioni la riguarderebbero in modo diretto.
36 La Commissione ritiene che la domanda di provvedimento urgente debba essere respinta, dal momento che il ricorso in via principale su cui detta domanda si innesta è manifestamente irricevibile.
37 Anzitutto, il fatto che il regolamento impugnato si applichi a tutti i produttori, ai responsabili di formulazione, agli importatori, alle associazioni e agli Stati membri che intendono identificare e/o notificare principi attivi esistenti dimostrerebbe la sua portata generale. La portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sarebbero poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento (sentenza Codorniu/Consiglio, già citata, e ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2000, causa T-113/99, Galileo e Galileo International/Consiglio, Racc. pag. II-4141).
38 La richiedente poi non avrebbe provato di essere identificata rispetto agli altri produttori di principi attivi. In particolare, l'asserita cerchia ristretta di produttori non esisterebbe, dato che ogni produttore può sempre cominciare a immettere sul mercato principi attivi già esistenti prima del 14 maggio 2000 e ogni responsabile di formulazione può sempre iniziare ad utilizzare siffatti principi attivi esistenti nei prodotti biocidi. Quanto alla partecipazione della richiedente al processo di adozione del regolamento impugnato, oltre al fatto che non può essere qualificata come partecipazione attiva, essa non sarebbe prevista dalla normativa comunitaria.
39 Infine, la richiedente non sarebbe direttamente riguardata dal regolamento impugnato. Il nesso di causalità tra l'atto e gli effetti giuridici contestati non sarebbe provato per tutte le disposizioni del regolamento impugnato.
Sul fumus boni iuris
40 Quanto alla condizione relativa al fumus boni iuris la richiedente fa valere, in primo luogo, che la Commissione non è competente ad adottare un regolamento che contravviene alle disposizioni relative alla protezione delle informazioni figuranti nella direttiva 98/8. Il regolamento impugnato priverebbe i soggetti notificanti della protezione legale, accordata dall'art. 12, n. 1, lett. c), sub i) della direttiva, alle «informazioni esistenti» riguardanti i principi attivi esistenti, come l'acido, per tutto il periodo dal 14 maggio 2000 al 14 maggio 2010, o durante i rimanenti periodi di protezione previsti dalle norme nazionali.
41 In secondo luogo, il regolamento impugnato sarebbe incompatibile con il Trattato perché falserebbe la concorrenza e violerebbe il diritto comunitario della concorrenza. Infatti, permetterebbe alle imprese che non partecipano alla procedura d'iscrizione di trarre vantaggio dalle notifiche effettuate da quelle che vi partecipano, prevederebbe un termine per il ritiro eccessivamente lungo per i principi attivi esistenti non notificati o erratamente notificati, al massimo di tre anni, e li indurrebbe a depositare «notifiche congiunte».
42 In ultimo luogo, il regolamento impugnato sarebbe in contrasto con il diritto di proprietà dei dati, nonché con i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, di applicazione uniforme del diritto comunitario e di preminenza degli accordi internazionali.
43 La Commissione ritiene che detto argomento sia privo di fondamento. La richiedente contesterebbe, in realtà, l'assenza di disposizioni che prevedano il divieto di commercializzare un principio o un prodotto tramite un produttore o un responsabile di formulazione che non abbia proceduto alla notifica o all'identificazione.
44 In particolare, non può essere accolto l'argomento della richiedente secondo il quale il regolamento impugnato «elimina di fatto la tutela delle informazioni», conferita dall'art. 12, n. 1, lett. c), sub i), della direttiva 98/8. Il regolamento impugnato non priverebbe l'art. 12 della direttiva dei suoi effetti. Le informazioni previste dagli allegati I e II del regolamento impugnato dovrebbero essere sottoposte all'esame della Commissione. Quanto alle informazioni contemporanemente presentate a uno Stato membro da parte di un «notificante» ai sensi dell'art. 3, n. 1, quarto comma, del regolamento impugnato e dell'art. 4, n. 1, quarto comma, del medesimo regolamento, esse saranno tutelate in forza dell'art. 12 della direttiva.
45 La situazione nella quale un produttore di un principio attivo o di un responsabile di formulazione di un prodotto biocida, contenente detto principio attivo, che non abbia proceduto all'identificazione o alla notifica, possa comunque immettere sul mercato o commercializzare tale principio attivo non costituirebbe una violazione delle disposizioni della direttiva relative alla tutela delle informazioni.
46 In primis, l'art. 12 della direttiva 98/8 vieterebbe agli Stati membri di utilizzare le informazioni previste dall'art. 8, che sono fornite da un richiedente di autorizzazione, a beneficio di un secondo richiedente o di un ulteriore richiedente. Tali ultimi richiedenti continuerebbero a non avere accesso alle informazioni ai fini della loro domanda durante il periodo di tutela delle informazioni. L'art. 6, n. 2, del regolamento impugnato disciplinerebbe una situazione diversa, consistente nel diritto di ogni produttore o responsabile di formulazione di immettere sul mercato un principio o un prodotto «per il tipo o i tipi di prodotti» per i quali la Commissione ha accettato una notifica.
47 In secondo luogo, la Commissione evidenzia che il riferimento giuridico appropriato per la presente causa sarebbe l'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 relativo alle «misure transitorie», ove si prevede che gli Stati membri possano, per un periodo di 10 anni a partire dal 14 maggio 2000, continuare ad applicare la loro disciplina o le loro prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato, a condizione che i prodotti contengano un principio attivo che era presente sul mercato a detta data, e non ancora elencato nell'allegato I o I A in conformità alle procedure di detta direttiva.
48 In terzo luogo, l'art. 6, n. 2, del regolamento impugnato non farebbe che confermare la situazione che deriva da tale regime transitorio, vale a dire gli Stati membri devono accogliere nel loro mercato i principi attivi e i prodotti biocidi appartenenti al tipo di prodotti che è stato «notificato» per il potenziale inserimento in detti allegati. La Commissione a tale riguardo rileva che, secondo le informazioni di cui dispone, otto produttori importatori di acido sono registrati per quantità superiori a dieci tonnellate all'anno. A condizione che uno di questi ultimi «notifichi» il principio di cui trattasi ai fini del suo inserimento nell'appropriato allegato della direttiva 98/8, gli altri produttori importatori, compresa la richiedente, potrebbero, se ne hanno intenzione, continuare a immettere acido sul mercato comunitario durante il periodo transitorio.
49 In quarto luogo, un prodotto biocida contenente acido, già presente nel mercato di uno Stato membro, non avrebbe bisogno, in linea di massima, di essere nuovamente autorizzato durante il periodo transitorio secondo il sistema di tale Stato membro. Se dev'essere autorizzato, in ragione di esigenze di rinnovamento di detto Stato membro, o se un nuovo produttore importatore nel corso di detto periodo intende iniziare a commercializzare un prodotto biocida contenente acido, l'art. 12 della direttiva 98/8 vieterebbe l'utilizzazione delle informazioni fornite da un richiedente notificante da parte delle autorità di detto Stato membro ai fini di tale autorizzazione.
Sull'urgenza
50 La richiedente sostiene che, qualora non si sospenda l'esecuzione delle disposizioni del regolamento impugnato, subirà un danno grave e irreparabile.
51 L'urgenza di disporre la sospensione richiesta risulterebbe, in primo luogo, dall'obbligo di presentare, prima del 28 marzo 2002, le informazioni richieste per la notifica dell'acido che la richiedente produce, conformemente all'art. 4 del regolamento impugnato, menzionate nell'allegato II. Orbene, da un lato, taluni tra gli studi da effettuarsi per raccogliere dette informazioni devono essere condotti nell'arco di alcuni mesi e, dall'altro, il costo della preparazione e della presentazione del fascicolo relativo alla notifica è stimato pari a circa euro 180 000.
52 Il costo per la preparazione del fascicolo relativo alla notifica determinerebbe un aumento del prezzo dell'acido venduto dalla richiedente e, di conseguenza, una perdita di contratti. Quest'ultima causerebbe una significativa perdita economica, nonché una diminuzione delle quote della richiedente nel mercato comunitario dell'acido.
53 La richiedente avrebbe detenuto una quota di mercato di circa il (...%) del mercato comunitario dell'acido all'inizio degli anni '90, che dovrebbe raggiungere il (...%) nel 2001 in forza del futuro programma di revisione. Il suo cliente principale (...) ha posto fine al contratto di fornitura che lo legava alla richiedente nel 1999, con un periodo transitorio sino alla fine del 2000, a causa dei costi determinati dal programma di revisione. Anche la (...) avrebbe risolto, alla fine del 1998, i contratti che aveva concluso con la richiedente. Nel 1997 questi due clienti avrebbero rappresentato il (...%) del volume totale dell'acido venduto dalla richiedente: ciò darebbe luogo quindi a una perdita cumulativa di (...) marchi tedeschi (DEM) per gli anni 1999-2001.
54 La perdita di volume d'affari del (...%) rispetto al volume d'affari del 1998, già attualmente subita, sarebbe insormontabile per la richiedente nel segmento di mercato, altamente specializzato, dei disinfettanti. Essa aggiunge che imprese aventi sede in Europa centrale hanno ricevuto istruzioni di non acquistare dalla richiedente. Anche alcuni clienti della richiedente, aventi sede nella Comunità, avrebbero rifiutato leggeri aumenti di prezzo.
55 Detta situazione avrebbe indotto la richiedente a ridurre il numero dei dipendenti, di volta in volta, da 13 nel 1997 e 1998 a 9 nel 1999, a 7 nel 2000 e a 5 nel 2001 (allegato 23 delle osservazioni depositate dopo l'audizione).
56 A lungo termine, la procedura di notifica posta in essere dalla richiedente potrebbe farle perdere del tutto il mercato dell'acido a vantaggio di imprese che beneficiano gratuitamente dell'iscrizione di detto principio attivo nell'allegato I della direttiva a seguito della sua notifica. Sarebbe inoltre molto probabile che la perdita di quote del mercato da parte della richiedente la induca ad abbandonare il mercato in questione, determinando quindi il fallimento della stessa.
57 Infine, detta notifica implicherebbe l'obbligo di presentare ancora un fascicolo completo nella prospettiva della seconda fase di revisione, la cui preparazione ha un costo che può essere stimato tra 2 e 5 milioni di euro.
58 In secondo luogo, il regolamento impugnato eliminerebbe la tutela delle informazioni accordata dalla direttiva 98/8 alle «informazioni esistenti» relative ai principi attivi esistenti, durante il periodo di revisione di tali principi. Infatti, mentre l'art. 12, n. 1, lett. c), sub i), della direttiva 98/8 garantirebbe una tutela delle informazioni durante l'intero primo periodo di revisione, vale a dire dal 14 maggio 2000 al 14 maggio 2010, o nel corso dei restanti periodi di tutela nazionale, il regolamento impugnato priverebbe i soggetti notificanti di tale protezione.
59 In terzo luogo, essa sostiene che, sino all'iscrizione dell'acido nell'allegato I della direttiva, imprese concorrenti, senza sostenere i costi della notifica, possono continuare a vendere prodotti, meno cari e comportanti maggiori rischi, utilizzando il medesimo principio attivo. Inoltre, essa afferma che principi attivi concorrenti, diversi dall'acido, che non saranno ritenuti meritevoli di essere inseriti nel registro comunitario, si potranno continuare a vendere in periodi transitori irragionevolmente lunghi.
60 In quarto luogo, la mancanza di note tecniche di orientamento, pur previste dall'art. 33 della direttiva 98/8, sarebbe all'origine di una carenza di certezza del diritto che non consentirebbe la preparazione delle pratiche né la determinazione del bilancio necessario. Aggiunge che non esiste un sistema di identificazione delle società che possano essere interessate da una notifica congiunta del principio attivo, né indicazioni in merito alle modalità di una presentazione congiunta.
61 In ultimo luogo, nelle osservazioni versate agli atti dopo l'audizione, la richiedente fa valere che essa non sarebbe l'unica ad essere lesa dalle predette lacune del regolamento impugnato. I quattro intervenienti nell'ambito del procedimento principale, e, più in generale, gli operatori dell'industria dei biocidi in Europa verserebbero in una situazione di incertezza per quanto riguarda l'adeguata tutela degli investimenti causati dalle notifiche.
62 La Commissione nega che la condizione relativa all'urgenza sia soddisfatta.
63 Anzitutto, una notevole parte dell'asserito danno risulterebbe non dal regolamento impugnato, ma dal programma di riesame stabilito dalla direttiva 98/8.
64 Poi, non sarebbero provati gli argomenti inerenti ai costi dei dati necessari ai fini della notifica e alla diminuzione della quota di mercato della richiedente. In proposito, la Commissione ricorda che, per costante giurisprudenza, il danno economico non è sufficiente di per sé a provare l'urgenza se può costituire oggetto di una compensazione economica successiva. Eccezioni a tale principio sarebbero tollerate solo qualora l'addotto pregiudizio economico risulti difficilmente quantificabile ai fini del risarcimento, o qualora l'evoluzione del mercato dopo l'esecuzione immediata del provvedimento contestato si possa difficilmente invertire (v. ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1998, causa T-65/98 R, Van den Bergh Foods/Commissione, Racc. pag. II-2641, punti 65-66).
65 Nella causa in esame il danno che si subirebbe sino alla definizione del giudizio di merito ammonterebbe a euro 180 000, oltre allo scioglimento del contratto concluso con la (...) a partire dal novembre 2000. Detta situazione si differenzierebbe quindi da quella identificata nella precitata ordinanza Van den Bergh Foods/Commissione.
66 Infine, secondo la Commissione, l'effetto di «opportunità» a vantaggio dei concorrenti della richiedente si potrà constatare solo dopo l'adozione dell'elenco dei principi attivi previsti dall'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento impugnato, cioè un pò dopo la scadenza - in data 28 marzo 2002 - per la notifica ai fini dell'inserimento dell'acido nell'allegato I o I A della direttiva 98/8.
Sulla ponderazione degli interessi
67 L'interesse della richiedente a ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato prevarrebbe su tutti gli altri interessi considerati. Essa invoca al riguardo lo sviluppo dei prodotti biocidi ecologici grazie al suo intervento e alla sua etica professionale e commerciale.
68 L'elevato livello di tutela dell'uomo e dell'ambiente cui mira la direttiva 98/8 sarebbe messo in discussione durante il periodo relativo al programma di revisione, vale a dire tra il 14 maggio 2000 e il 14 maggio 2010, e probabilmente per molto più tempo, dato che il regolamento impugnato autorizzerebbe e persino incentiverebbe a immettere sul mercato prodotti biocidi pericolosi. Pertanto, la mancata sospensione favorirebbe le vendite di clorina, sostanza meno cara dell'acido, ma più pericolosa dal punto di vista ecologico.
69 Per gli stessi motivi il regolamento impugnato sarebbe anche in contrasto con i preminenti interessi dell'ecologia e della salute pubblica tutelati nel programma «Responsible Care» dell'industria chimica, al quale la richiedente partecipa attivamente.
70 La Commissione fa valere che, ammesso che sia fondata l'affermazione della richiedente secondo la quale essa andrebbe incontro ad una perdita di una quota del mercato nell'attesa della pronuncia nel procedimento principale, essa subisce, secondo le sue stesse affermazioni, detta perdita a favore di altri produttori importatori dell'acido che si assume «trarrebbero vantaggio» dal suo impegno di notifica. Durante detto periodo non vi sarebbe quindi alcun motivo perché gli utilizzatori abbandonino l'acido a vantaggio di altre sostanze che si asserisce siano meno costose e più pericolose. Tale passaggio ad altre sostanze sarebbe concepibile, in base agli argomenti stessi della richiedente, solo se né essa stessa né alcun'altra parte interessata presentassero un fascicolo per l'acido ai fini del suo inserimento nell'«elenco di revisione» perché scoraggiate dai costi che ciò comporta. In tale caso vi sarebbe necessariamente un passaggio a favore di altre sostanze dopo il periodo di «eliminazione graduale» menzionato dall'art. 6, n. 3, secondo comma, del regolamento impugnato. Detto passaggio si verificherebbe tuttavia dopo la data prevedibile della pronuncia nel procedimento principale.
71 Quanto agli interessi di altri produttori responsabili della formulazione, la Commissione rileva la presenza nel mercato di circa 2 000 principi attivi per biocidi, prodotti da una cinquantina di imprese, e osserva che dette sostanze sono contenute nei prodotti biocidi il cui numero è compreso tra 10 000 e 20 000, prodotti da un gran numero di imprese. La Commissione ritiene che un considerevole numero degli stessi, al pari della richiedente per l'acido, abbia già iniziato le attività necessarie per presentare le informazioni di cui all'allegato II entro il 28 marzo 2000. Se si sospende l'esecuzione del regolamento i loro sforzi e le loro spese saranno privi di qualsiasi effetto utile, quanto meno a medio termine.
72 Infine, la Commissione invoca l'interesse generale relativo all'esecuzione del programma di revisione previsto dal regolamento impugnato. Come si ammette nell'art. 6, n. 1, il regolamento impugnato costituisce la prima fase del programma di revisione e sarà seguito da un altro regolamento, nonché da tutte le decisioni di inserimento dei principi attivi in uno degli allegati della direttiva. Il calendario e le cadenze della revisione, voluta dal legislatore comunitario in quanto componente necessaria di una politica di tutela della salute umana e animale nonché dell'ambiente, verrebbero quindi rimessi in discussione.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
Sulla ricevibilità della domanda di provvedimento d'urgenza
73 Secondo costante giurisprudenza, il problema della ricevibilità del ricorso del procedimento principale, in linea di principio, non deve essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa. Può cionondimeno risultare necessario, quando, come nel presente caso, è eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso del procedimento principale sul quale si innesta la domanda di provvedimenti d'urgenza, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di detto ricorso (ordinanze del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21, e 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P (R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 34; ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 121).
74 Nella fattispecie il giudice del procedimento sommario ritiene che si debba verificare se il ricorso di annullamento presenti tale carattere manifestamente irricevibile.
75 Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso un regolamento è subordinata alla condizione che il regolamento impugnato sia, in realtà, una decisione che la riguardi direttamente ed individualmente. Secondo costante giurisprudenza, il criterio distintivo fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto in questione (ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33; ordinanza del Tribunale 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie-confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione, Racc. pag. II-913, punto 26). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 55).
76 Il regolamento impugnato stabilisce le disposizioni necessarie all'elaborazione e all'attuazione della prima fase del programma di revisione previsto dall'art. 16, n. 2, della direttiva 98/8. Detta prima fase mira a consentire di redigere un elenco esaustivo di tutti i principi attivi esistenti. A tal fine, da un lato, le norme sulla procedura di identificazione impongono ai produttori, e offrono ai responsabili della formulazione la facoltà al riguardo di fornire alla Commissione informazioni sui principi attivi esistenti di prodotti biocidi. Dall'altro, il regolamento impugnato introduce una procedura di notifica per consentire ai produttori e ai responsabili della formulazione di informare la Commissione che essi intendono chiedere l'inserimento di un principio attivo esistente nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8 per uno o più tipi di prodotti e che si impegnano a fornire tutte le informazioni richieste affinché detto principio attivo possa essere correttamente valutato e sia adottata una decisione al riguardo.
77 Ne consegue che il regolamento impugnato si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto, vale a dire tutti i produttori e i responsabili di formulazione in grado di identificare principi attivi esistenti e tutti i produttori, responsabili di formulazione e associazioni che intendono chiedere l'inserimento in uno degli allegati della direttiva 98/8 di un principio attivo esistente per uno o più tipi di prodotti. Detta disciplina si presenta pertanto come una misura di portata generale ai sensi dell'art. 249, secondo comma, CE.
78 Tuttavia, non è escluso che una disposizione che, per sua natura e sua portata, ha carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, qualora influisca su quest'ultima in ragione di talune qualità che sono ad essa particolari o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e perciò la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e Codorniu/Consiglio, già citata, punto 19; ordinanza Biscuiterie-confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione, già citata, punto 30, e sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-158/95, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2219, punto 56).
79 Alla luce di detta giurisprudenza si deve verificare se, nella fattispecie, grazie a taluni elementi sia consentito ritenere che non sia escluso il fatto che la richiedente sia riguardata dal regolamento impugnato in ragione di alcune qualità che sono ad essa particolari, o se vi sia una situazione di fatto che la caratterizzi, nei riguardi di detto regolamento, rispetto a qualsiasi altro soggetto.
80 Anzitutto, si deve ricordare che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto ai quali un atto si applica in un determinato momento non basta a far venir meno la portata generale e, quindi, la natura normativa dell'atto e non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, fintantoché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in esame in relazione alla finalità di quest'ultimo (ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573, punto 13, e ordinanza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-100/94, Michailidis e a./Commissione, Racc. pag. II-3115, punto 58). In proposito è sufficiente rilevare che, nella fattispecie, il regolamento impugnato non riguarda specificamente la richiedente.
81 Ammesso anche poi che l'entrata in vigore del regolamento impugnato abbia una particolare incidenza sulla situazione economica della richiedente, si deve constatare che, anche se detto regolamento è tale da pregiudicare la situazione economica della stessa a causa delle conseguenze di fatto che esso cagiona, tale circostanza non è sufficiente a caratterizzarla rispetto a qualunque altra persona. Infatti, il regolamento impugnato non la riguarda che in ragione della sua natura oggettiva di impresa che produce e vende acido, al pari di qualsiasi operatore che versi in un'identica situazione nella Comunità europea (ordinanza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-14/97 e T-15/97, Sofivo e a./Consiglio, Racc. pag. II-2601, punto 37).
82 Inoltre, la circostanza che un atto di natura normativa possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarli rispetto a tutti gli altri operatori interessati, qualora l'applicazione di tale atto si effettui in forza di una situazione oggettivamente determinata (ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37).
83 Infine, laddove la richiedente sostiene di far parte di un gruppo delimitato di operatori economici costituito dall'insieme dei produttori di principi attivi esistenti alla data del 14 maggio 2000, si deve ricordare che un privato può essere considerato individualmente riguardato in quanto facente parte di una cerchia ristretta di operatori economici soltanto se l'istituzione che ha emanato l'atto impugnato doveva tener conto, nell'adottare l'atto medesimo, della situazione particolare di tali operatori (ordinanza Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, già citata, punto 46).
84 Orbene, il regolamento impugnato mira appunto a consentire di identificare i principi attivi esistenti nella prospettiva di procedere alla loro revisione sistematica sulla base di informazioni che devono essere trasmesse da operatori economici appartenenti a più categorie, tra cui quella dei produttori di principi attivi esistenti.
85 Infatti, detto regolamento stabilisce le disposizioni necessarie per l'elaborazione e l'attuazione del programma previsto dall'art. 16, n. 2, della direttiva. Dal ventitreesimo considerando di quest'ultimo atto emerge quanto segue:
«considerando che l'applicazione della presente direttiva, l'adeguamento dei suoi allegati all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche e l'inclusione nei pertinenti allegati dei principi attivi richiedono una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e i richiedenti (...)».
86 Inoltre, la procedura di notifica dei principi attivi prevede la partecipazione, segnatamente, dei produttori di principi attivi e impone loro, in caso di domanda d'inserimento di un principio attivo esistente nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva per uno o più tipi di prodotti, di impegnarsi a trasmettere tutte le informazioni prescritte ai fini di una adeguata valutazione del principio attivo in questione e di una decisione in merito (quinto considerando; artt. 4 e 7, n. 1, del regolamento impugnato).
87 In tali circostanze, si potrebbe considerare che, per quanto sia accertato che la richiedente appartiene ad una cerchia ristretta rispetto al regolamento impugnato, detto regolamento riguarda la richiedente stessa individualmente in quanto membro di una categoria di operatori economici i cui interessi specifici dovevano essere presi in considerazione dalla Commissione al momento dell'emanazione del regolamento impugnato, il che fa ricadere su di essi determinati obblighi.
88 D'altronde, la richiedente è individualmente interessata dal regolamento impugnato, dato che quest'ultimo riguarda direttamente un principio attivo che essa produce e per il quale il regolamento impone l'assolvimento di alcune formalità.
89 In tali circostanze, non è del tutto escluso che la richiedente sia direttamente e individualmente riguardata dal regolamento impugnato e, quindi, sia legittimata a chiederne l'annullamento ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. La domanda di provvedimento urgente in oggetto deve essere quindi dichiarata ricevibile.
90 Nelle circostanze di specie, il giudice del procedimento sommario considera che si deve esaminare, anzitutto, se sussista il presupposto dell'urgenza.
Sull'urgenza
91 In limine, occorre sottolineare che gli asseriti effetti, addotti dalla richiedente sui terzi (v. supra, punto 61), possono essere presi in considerazione solo nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio, citata, punto 136).
92 Emerge da una giurisprudenza costante che la finalità del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della sentenza del giudizio di merito. Per raggiungere detto ultimo obiettivo le misure richieste devono essere urgenti nel senso che sia necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che esse siano pronunciate e producano i loro effetti già prima della pronuncia nel procedimento principale. L'argomento della richiedente consiste nel sostenere, in sostanza, che essa non ha alcuna certezza che l'investimento che deve effettuare per versare agli atti il fascicolo di notifica sarà adeguatamente tutelato e che i costi di finanziamento del detto fascicolo pregiudicano la sua posizione nel mercato comunitario dell'acido.
93 In particolare, l'applicazione del regolamento impugnato, da un lato, comporterebbe conseguenze economiche tali da comportare il recesso dai contratti che essa ha stipulato con acquirenti di acido e, dall'altro, consentire alle imprese che non provvedano alla notifica del principio attivo alla Commissione di effettuare, nei suoi confronti, una concorrenza sleale.
94 Orbene, si è assodato che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile e neppure difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 24, e ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 42).
95 In applicazione di detti principi la sospensione richiesta sarebbe giustificata, date le circostanze del caso in esame, solo se risultasse che, in assenza di tale misura, la richiedente si troverebbe in una situazione che possa porre a repentaglio la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato.
96 Nella fattispecie gli argomenti riguardanti il costo dei dati necessari ai fini della notifica, la cessazione dei contratti che ne deriverebbe e la diminuzione della sua quota di mercato non consentono di concludere che l'esistenza della richiedente sia messa in discussione, né che le sue quote di mercato non potranno essere successivamente recuperate.
97 E' vero che la richiedente sostiene che due clienti importanti, (...) e (...), hanno cessato di acquistare dalla stessa. Detta circostanza, anche ammesso che la decisione di porre fine ai contratti stipulati con la richiedente, adottata prima della data di emanazione del regolamento impugnato, sia giustificata unicamente dalla previsione di un aumento del prezzo dell'acido, non è sufficiente tuttavia a dimostrare che la richiedente non può più proseguire la propria attività sul mercato di cui trattasi fino a che il Tribunale non si pronunci sulla legittimità del regolamento impugnato.
98 Per dimostrare l'impatto economico del regolamento impugnato sulla sua attività, la richiedente ha presentato una tabella riguardante l'andamento delle sue vendite per gli anni dal 1997 al 2000 e una previsione delle sue vendite per l'anno 2001. Ne risulta che le vendite di acido nel 2000 le hanno consentito di realizzare un volume d'affari di DEM (...), di cui (...) grazie a (...). Ne consegue soprattutto che la richiedente prevede di realizzare nel 2001 un volume d'affari pari a DEM (...), di cui (...) tramite le vendite ai due clienti sopra citati. Non si può dunque affermare che la richiedente non possa proseguire la sua attività economica senza i clienti considerati. D'altronde, si deve constatare che il volume d'affari realizzato con le vendite di acido ad altri clienti, previsto per il 2001, è persino in leggerissimo aumento (DEM...). Detto elemento è atto a dimostrare che l'asserita concorrenza sleale degli operatori che non hanno notificato alla Commissione il principio attivo in esame produce solo effetti limitati, contrariamente a quanto prevede il contabile della richiedente nella sua breve dichiarazione. In proposito si deve constatare che detta dichiarazione è redatta in termini molto generici e presuppone che la richiedente continuerà a perdere quote di mercato.
99 Peraltro, il mero fatto di aver invocato difficoltà occorse per finanziare il fascicolo informativo necessario ai fini della notifica non è sufficiente a provare la veridicità di dette difficoltà. La richiedente, in particolare, non ha fornito alcuna dichiarazione di enti bancari che potesse confermare un eventuale rifiuto di concessione di prestiti erogati a tale scopo.
100 Inoltre, come si è dichiarato all'audizione, non è certo che la richiedente costituirà la sola impresa a notificare alla Commissione il principio attivo che essa produce. Essa non ha nemmeno escluso la possibilità di una notifica collettiva, come prevista dal regolamento impugnato, da parte dei membri dell'European Chemical Industry Council che vendono acido e compie d'altronde sforzi in tal senso nell'ambito di una task force da essa costituita a tal fine.
101 Infine, la notifica del principio attivo da parte di un operatore diverso dalla richiedente le consentirebbe di beneficiare degli effetti di detta notifica. Tuttavia, per motivi di etica professionale e commerciale, essa ha deciso di procedere ad una notifica. Siffatta presa di posizione ha potuto indurre i suoi concorrenti sul mercato a decidere di astenersi dal procedere ad una notifica del principio attivo, cosicché la richiedente ha partecipato al verificarsi del danno da essa lamentato. Orbene, l'urgenza di emanare un provvedimento provvisorio non può risultare dal comportamento adottato dal richiedente, ma deve emergere dai soli effetti prodotti dall'atto impugnato.
102 La richiedente adduce inoltre danni, che non presentano natura meramente pecuniaria, costituiti dall'incertezza del diritto dovuta, segnatamente, alla mancanza di note di orientamento la cui elaborazione è pur prevista dalla direttiva 98/8, nonché all'eliminazione della tutela delle informazioni prevista dall'art. 12, n. 1, lett. c), sub i), della direttiva alle «informazioni esistenti» relative ai principi attivi esistenti.
103 Quanto all'asserita mancanza di certezza del diritto, la richiedente non prova perché detta incertezza costituirebbe di per sé un danno grave. Infatti, non è in alcun modo dimostrato che le disposizioni del regolamento impugnato siano talmente insufficienti da non consentire alla richiedente di procedere effettivamente alla notifica del principio attivo che essa produce ai fini dello stesso suo inserimento. Al riguardo, è irrilevante il fatto che la Commissione non abbia ancora elaborato le note tecniche di orientamento destinate ad «agevolare l'attuazione pratica della (...) direttiva [98/8]» (art. 33 della direttiva 98/8) perché l'urgenza deve essere valutata in considerazione degli effetti prodotti dall'atto impugnato.
104 Inoltre, la richiedente non può sostenere di non essere in grado di preparare il fascicolo e di valutarne il costo, dal momento che, su sua richiesta, la società Scientific Consulting Company Chemisch-Wissenschaftliche Beratung GmbH ha presentato una valutazione globale dei costi necessari per lo sviluppo dei dati e la preparazione del fascicolo, nonché alcune osservazioni in merito alle informazioni richieste.
105 Infine, il danno costituito dalla mancanza di tutela delle informazioni prevista dall'art. 12, n. 1, lett. c), sub i), della direttiva 98/8 alle «informazioni esistenti» relative ai principi attivi esistenti potrebbe configurarsi solo a condizione che il regolamento impugnato violi detta disposizione della direttiva. Tale questione deve essere previamente esaminata nell'ambito della valutazione della condizione relativa al fumus boni iuris poiché la richiedente adduce un motivo riguardante, in sostanza, la violazione dell'art. 12, n. 1, lett. c), sub i), della direttiva 98/8 (v. infra, punti 107-110).
106 Con riserva di detto ultimo esame, da quanto precede deriva che la richiedente non è riuscita a provare che, nel caso in cui non vengano concesse le misure provvisorie richieste, essa subirebbe un danno grave e irreparabile.
Sulla violazione, prima facie, dell'art. 12, n. 1, lett. c), sub i), della direttiva 98/8
107 Nell'ambito della valutazione del fumus boni iuris delle domande di sospensione dell'esecuzione, non spetta al giudice del procedimento sommario pronunciarsi in via definitiva sull'interpretazione delle disposizioni applicabili alla controversia [ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C-478/00 P(R), Commissione/Roussel e Roussel Iberica, Racc. pag. I-3079, punto 76].
108 Come si è precisato all'audizione, la censura della richiedente consiste nel sostenere che l'art. 6, n. 2, del regolamento impugnato, in quanto consente a produttori di un principio attivo e a responsabili di formulazione di prodotti biocidi contenenti detto principio attivo di immettere sul mercato o di continuare a commercializzare quest'ultimo in quanto tale o nei prodotti biocidi, per il tipo o per i tipi di prodotti per i quali la Commissione abbia accettato almeno una notifica, è in contrasto con l'art. 12, n. 1, lett. c), sub i), della direttiva 98/8 che vieta agli Stati membri di utilizzare le informazioni relative ai principi attivi esistenti che essi detengono durante il periodo di revisione di detti principi.
109 In proposito si deve rilevare che le conseguenze della notifica, espresse dall'art. 6, n. 2, del regolamento impugnato, non possono essere confuse con l'utilizzo delle informazioni in possesso delle autorità competenti per altri richiedenti previsto dall'art. 12 della direttiva 98/8. Infatti, le due disposizioni disciplinano situazioni differenti. In particolare, il fatto che operatori che non abbiano notificato alla Commissione un principio attivo esistente possano tuttavia immetterlo nel mercato o continuare a commercializzarlo non priva di effetti la disposizione che garantisce la tutela delle informazioni fornite dal richiedente di un'autorizzazione.
110 Senza che ciò pregiudichi in alcun modo la legittimità o l'illegittimità del regolamento impugnato per quanto riguarda le valutazioni da effettuare nell'ambito della disamina del ricorso nel giudizio di merito, gli elementi presentati dalla richiedente in occasione del procedimento sommario non sono atti a provare il fumus boni iuris della censura in esame.
111 Comunque, anche ammesso che la richiedente abbia, per ipotesi, sufficientemente dimostrato che subirebbe un danno grave e irreparabile qualora non si sospenda l'esecuzione del regolamento impugnato, la ponderazione dell'interesse della richiedente a ottenere il provvedimento provvisorio richiesto con l'interesse pubblico all'esecuzione di un atto di natura normativa e con gli interessi dei terzi che siano direttamente interessati da un'eventuale sospensione del regolamento in questione (in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE des Grandes sources e a./Commissione, Racc. pag. II-2579, punto 39, 10 maggio 1994, causa T-88/94 R, Société commerciale des potasses et de l'azote e Entreprise minière et chimique/Commissione, Racc. pag. II-263, punto 44; 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, Union Carbide/Commissione, Racc. pag. II-1159, punto 36, e 17 gennaio 2001, causa T-342/00 R, Petrolessence e SG2R/Commissione, Racc. pag. II-67, punto 51) porta al rigetto della domanda in esame.
112 Il regolamento impugnato mira infatti ad avviare la prima fase del programma di revisione. In proposito, occorre sottolineare come emerga, in particolare, dall'ottavo considerando della direttiva 98/8 che, al momento dell'autorizzazione dei biocidi, va accertato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, essi non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente e in particolare sulla salute delle persone o degli animali. Orbene, è assodato che, in linea di principio, le esigenze collegate alla tutela della salute pubblica devono incontestabilmente vedersi riconoscere un carettere prevalente rispetto alle considerazioni di natura economica [ordinanze della Corte 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-3903, punto 93, e del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I-8343, punto 102].
113 Inoltre, nella fattispecie in esame, in cui il provvedimento richiesto al giudice dell'urgenza può incidere gravemente sui diritti e sugli interessi di terzi, segnatamente i produttori di principi attivi esistenti che abbiano già intrapreso gli studi necessari ai fini della notifica in conformità all'art. 4 del regolamento impugnato, i quali non sono parti nella controversia e quindi non hanno potuto essere sentiti, siffatto provvedimento potrebbe essere giustificato soltanto qualora risultasse che, in sua mancanza, la richiedente sarebbe esposta a una situazione atta a minacciare la sua stessa esistenza (ordinanza del presidente del Tribunale 6 luglio 1993, causa T-12/93 R, CCE Vittel e CE Pierval/Commissione, Racc. pag. II-785, punto 20).
114 Nella fattispecie è pacifico, come risulta supra dal punto 98, che la richiedente non è esposta a tale situazione.
115 Dall'insieme delle considerazioni che precedono emerge che non sono soddisfatte nel caso di specie le condizioni di concessione della sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato. La domanda in esame deve essere pertanto respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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