Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento relativo ai prodotti biocidi - Ricorso di un produttore - Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 1896/2000, art. 6, n. 2; direttiva del Parlamento e del Consiglio 98/8, art. 16, n. 2)
Massima
1. E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un produttore di prodotti biocidi contro il regolamento n. 1896/2000, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva 98/8 sui biocidi.
Infatti, il regolamento è diretto a tutti coloro che hanno un interesse all'identificazione e alla notifica dei principi attivi esistenti e dei biocidi contenenti tali principi e non unicamente agli operatori che abbiano immesso sul mercato, prima del 14 maggio 2000, un prodotto biocida contenente principi attivi esistenti. Più in particolare, l'art. 6, n. 2, del regolamento consente a tutti i produttori e a tutti i responsabili della formulazione di continuare o di iniziare a commercializzare sul mercato principi attivi esistenti e prodotti biocidi contenenti i suddetti principi per il tipo o i tipi di prodotti relativamente ai quali la Commissione ha accettato almeno una notifica. Posto che l'accesso alle procedure di identificazione e/o di notifica non è riservato all'unico operatore che rifornisce una parte specifica del mercato, non può ritenersi che il regolamento riguardi individualmente la ricorrente.
( v. punti 48, 50, 55 )
2. La mancanza eventuale di mezzi di ricorso non può giustificare una modifica, per mezzo di un'interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituiti dal Trattato. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall'art. 230, quarto comma, CE.
( v. punto 54 )
Parti
Nella causa T-339/00,
Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, con sede in Kirchheimbolanden (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da
Eurobrom BV, con sede in Rijswijk (Paesi Bassi),
Lonza GmbH, con sede in Wuppertal (Germania),
Arch Chemicals SA, con sede in Parigi (Francia),
Troy Chemical Company BV, con sede in Maasluis (Paesi Bassi),
rappresentate dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 Il 16 febbraio 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»). La direttiva è diretta ad instaurare un regime comunitario di autorizzazione e di immissione sul mercato per l'utilizzazione dei biocidi.
2 All'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva i biocidi sono definiti come i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.
3 L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva dispone che gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se «il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A [della direttiva] e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti». L'allegato I riguarda l'elenco dei principi attivi e dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi; l'allegato I A si riferisce ai biocidi a basso rischio e l'allegato I B alle sostanze di base.
4 L'art. 11 della direttiva stabilisce la procedura di iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, I A o I B. L'iscrizione di un principio attivo o l'apporto di modifiche successive all'iscrizione presuppone il deposito di una domanda. A tenore dell'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva, il richiedente deve inviare all'autorità competente di uno Stato membro un fascicolo relativo al principio attivo che soddisfi, secondo i casi, i requisiti di cui agli allegati II A, III A o IV A della direttiva, nonché un fascicolo relativo ad almeno un biocida contenente il principio attivo, che soddisfi i requisiti di cui all'art. 8 di detta direttiva. Una volta sottoposto a valutazione, il fascicolo viene trasmesso, segnatamente, alla Commissione e si decide, in base alla procedura prevista dall'art. 28 della direttiva, circa l'inserimento del principio attivo negli allegati I, I A o I B.
5 L'art. 12 della direttiva contiene disposizioni riguardanti l'uso, da parte delle autorità competenti, delle informazioni comunicate dal richiedente, a beneficio di altri richiedenti.
6 L'art. 16, n. 2, della direttiva recita:
«In seguito all'adozione della presente direttiva, la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1 [vale a dire il 14 maggio] quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d). Un regolamento, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, stabilirà tutte le disposizioni necessarie per la preparazione e l'attuazione del programma, compresa la definizione delle priorità per la valutazione dei vari principi attivi e uno scadenzario. Non oltre due anni prima del completamento del programma di lavoro la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti dal programma.
Nel corso del periodo di 10 anni di cui al comma precedente e a decorrere dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, se e a quali condizioni un principio attivo può essere incluso negli allegati I, I A o I B o che, nei casi in cui i requisiti di cui all'articolo 10 [relativi alla suddetta iscrizione] non siano soddisfatti o le informazioni e i dati richiesti non siano stati presentati entro il termine prescritto, tale principio attivo non sia iscritto nell'allegato I, I A o I B».
7 Il 7 settembre 2000 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (GU L 228, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento»). Il regolamento mira ad avviare la prima fase del programma di lavoro per riesaminare tutti i principi attivi contenuti nei biocidi già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (in prosieguo: il «programma di revisione»). Come indicato nel secondo considerando del regolamento, «[l]a prima fase del programma di revisione è intesa a mettere la Commissione in condizione di identificare i principi attivi esistenti dei biocidi e di specificare quali dovrebbero essere valutati per essere eventualmente inseriti nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva».
8 Il principio attivo esistente è definito dall'art. 2, lett. a), del regolamento come il «principio attivo immesso sul mercato anteriormente al 14 maggio 2000 in qualità di principio attivo di un biocida per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva».
9 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento, ciascun produttore di un principio attivo esistente immesso in commercio per essere utilizzato nei biocidi «identifica» tale principio facendo pervenire alla Commissione le informazioni al riguardo, specificate nell'allegato I del regolamento, e qualsiasi responsabile della formulazione di un biocida, vale a dire il fabbricante o il suo rappresentante nella Comunità, può identificare un principio attivo esistente.
10 A termini dell'art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento, «[i] produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti sono tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione, trasmettendole le informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento (...)».
11 Ai sensi dell'art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento, gli Stati membri possono identificare ulteriori principi attivi esistenti rispetto a quelli figuranti nell'elenco di tutti i suddetti principi identificati e possono manifestare il loro interesse a voler inserire nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva un principio attivo esistente, utilizzato in tipi di prodotti il cui impiego è da essi ritenuto essenziale soprattutto per la protezione della salute umana o dell'ambiente, e per il quale la Commissione non ha accettato alcuna notifica.
12 L'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento dispone, come conseguenza dell'identificazione e della notifica, l'adozione, conformemente alla procedura di cui all'art. 28 della direttiva, di un regolamento contenente, in particolare, un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti, da riesaminare nella seconda fase del programma di revisione (in prosieguo: l'«elenco di revisione»). Detto elenco di revisione contiene, in particolare, i principi attivi esistenti la cui notifica sia stata accettata o che abbiano fatto oggetto di una manifestazione d'interesse da parte degli Stati membri.
13 L'art. 6 del regolamento prosegue come segue:
«2. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva, tutti i produttori di un principio attivo inserito nell'elenco di [revisione] e tutti i responsabili della formulazione di biocidi contenenti tale principio attivo possono iniziare o continuare ad immettere sul mercato il principio attivo in questione, come tale o contenuto in biocidi, nel tipo o nei tipi di prodotti per i quali la Commissione ha accettato almeno una notifica.
3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva, sono adottate decisioni destinate agli Stati membri per effetto delle quali i seguenti principi attivi non sono inseriti nell'allegato I, I A o I B della direttiva nell'ambito del programma di revisione e non possono essere più immessi sul mercato, come tali o in biocidi, per essere utilizzati in qualità di biocidi:
a) i principi attivi non inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) i principi attivi inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), per tipi di prodotti per i quali la Commissione non ha accettato alcuna notifica.
Tuttavia, se un principio attivo è stato inserito nell'elenco dei principi attivi esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), viene concesso un ragionevole periodo di eliminazione graduale che non deve comunque superare i tre anni dalla data a decorrere dalla quale la decisione di cui al primo comma produce i propri effetti».
Fatti e procedimento
14 La ricorrente produce e vende il principio attivo acido peracetico (in prosieguo: il «PAA») e biocidi contenenti tale principio attivo.
15 Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 novembre 2000, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento. In sostanza, essa rileva che quest'ultimo deve essere annullato in quanto è in contrasto col suo fondamento giuridico, costituito dalla direttiva, in particolare per il fatto di andare al di là delle disposizioni riguardanti la tutela dei dati di cui alla direttiva, omettendo la protezione, garantita dalla direttiva stessa, dei dati commerciali sensibili e costosi relativi ai principi attivi, durante il periodo di esame di tali principi, e in quanto falsa la concorrenza violando il Trattato CE, dato che consente alle imprese non partecipanti alla procedura di revisione di trarre vantaggio gratuitamente dalle notifiche effettuate da quelle, quali la ricorrente, che vi prendono parte con condotta diligente.
16 Con atto a parte, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2001, essa ha altresì presentato, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione di detto regolamento sino a che il Tribunale non abbia statuito nel merito.
17 Il 18 gennaio 2001 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità contro il ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
18 La ricorrente ha presentato osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 28 febbraio 2001.
19 Con ordinanza del presidente del Tribunale 15 giugno 2001, la domanda di provvedimento urgente è stata respinta e le spese sono state riservate.
20 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 11 luglio 2001, la Eurobrom BV, la Lonza GmbH, la Arch Chemicals SA e la Troy Chemical Company BV sono state ammesse ad intervenire a sostegno della ricorrente e le spese sono state riservate. Le intervenienti sono state invitate a illustrare, in un primo momento, i loro motivi e argomenti sulla questione della ricevibilità del ricorso.
21 Il Tribunale ha adottato misure di organizzazione del procedimento invitando le parti della causa principale a rispondere a taluni quesiti scritti, inviti cui esse hanno ottemperato.
22 Le intervenienti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale le loro memorie di intervento il 5 settembre 2001.
23 La Commissione ha presentato le sue osservazioni sulle suddette memorie il 28 novembre 2001.
Conclusioni delle parti
24 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento sulla base dell'art. 230, n. 4, CE;
- condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.
25 Le intervenienti chiedono, nelle loro memorie di intervento, che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso ricevibile.
26 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare la ricorrente e le intervenienti alle spese.
In diritto
27 Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo decisione contraria del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale si è ritenuto sufficientemente informato dall'esame dei documenti del fascicolo per statuire sulla domanda, senza avviare la fase orale del procedimento.
Argomenti delle parti
28 La ricorrente sostiene che il ricorso è ricevibile.
29 In primo luogo, essa rileva che il regolamento, per quanto venga designato come tale, costituisce in realtà una decisione che la riguarda direttamente e individualmente. Il regolamento le imporrebbe obblighi dettagliati e diretti, senza consentire un potere discrezionale in capo a un qualsiasi terzo e senza esigere dagli Stati membri la benché minima misura di esecuzione complementare. La ricorrente afferma di appartenere alla «cerchia chiusa» delle società alle quali si applica il regolamento - che determina la procedura cui devono attenersi i produttori dei principi attivi esistenti -, vale a dire le società che hanno immesso sul mercato comunitario un prodotto biocida contenente principi attivi collocati sul mercato prima del 14 maggio 2000. Il regolamento sarebbe diretto, quindi, ad una specifica categoria di persone, chiaramente e deliberatamente limitata da un punto di vista quantitativo e temporale e non suscettibile di ampliamento dopo l'adozione del regolamento. La ricorrente si riferisce in particolare alle sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 197); 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501), e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853).
30 In secondo luogo, la ricorrente afferma di aver attivamente partecipato, nell'ambito del Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC), al procedimento che porta all'adozione del regolamento. A sostegno di tale argomento, cita in particolare la sentenza Extramet Industrie/Consiglio, sopra citata, e la sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace e a./Commissione (Racc. pag. I-1651).
31 In terzo luogo, la Commissione, benché sia stata consapevole degli interessi specifici della ricorrente e sia stata tenuta a prenderli in considerazione, avrebbe adottato un regolamento che negherebbe i diritti di proprietà di quest'ultima sul PAA, pur tutelati dal diritto comunitario e in special modo dall'art. 12 della direttiva relativo alla tutela dei dati esistenti, e che consentirebbe pertanto ai concorrenti della ricorrente che non si adeguino al regolamento di ottenere un accesso gratuito ai dati di quest'ultima. In tale contesto, essa si riferisce segnatamente alla sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), e alla sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. II-2305).
32 Infine, essa rileva che il Tribunale è l'unica istituzione giudiziaria che possa tutelare i suoi diritti.
33 Le intervenienti aderiscono, in sostanza, agli argomenti della ricorrente. Inoltre, esse adducono che solo coloro che abbiano immesso un prodotto biocida sul mercato comunitario prima del 14 maggio 2000 sono autorizzati a partecipare al programma di revisione dei biocidi, atteso che sono gli unici a poter presentare prove del fatto che il prodotto biocida è stato immesso sul mercato prima di detta data e che solo loro possono comunicare gli altri dati elencati nell'allegato II del regolamento, che precisa le modalità di notifica.
34 Inoltre, le intervenienti sostengono che la ricorrente è individualmente riguardata dal regolamento in quanto essa è l'unico produttore di PAA in grado di notificare il PAA utilizzato nei sistemi di raffreddamento e di trattamento dei liquidi, poiché è il solo produttore di tale sostanza ad averla venduta in tale segmento di mercato prima della scadenza del 14 maggio 2000.
35 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso.
36 Essa osserva innanzitutto, in limine, che la ricorrente chiede l'annullamento dell'intero regolamento e non soltanto dell'art. 6, nn. 2 e 3, secondo comma, che - a quanto sembra - è al centro delle sue preoccupazioni.
37 Secondo la Commissione, il ricorso è irricevibile perché il regolamento non è una «decisione» che riguarda direttamente e individualmente la ricorrente. Il regolamento avrebbe una portata generale dal momento che è diretto a tutti i produttori, ai responsabili della formulazione, agli importatori, alle associazioni e agli Stati membri interessati all'identificazione e/o alla notifica dei principi attivi esistenti.
38 Inoltre, essa sostiene che non vi è un gruppo circoscritto di produttori di principi attivi esistenti, in quanto l'unica «cerchia chiusa» interessata dal regolamento è quella dei principi attivi esistenti.
39 In risposta agli argomenti dedotti in particolare dalle intervenienti, la Commissione precisa che il regolamento non richiede la prova che il notificante abbia immesso un principio sul mercato prima del 14 maggio 2000 e aggiunge che ogni operatore interessato, in linea di principio, è in grado di presentare i dati elencati nell'allegato II del regolamento.
40 Quanto alla questione della partecipazione attiva al procedimento di adozione del regolamento, la Commissione sostiene che nessuna disposizione esigeva la partecipazione di singoli all'elaborazione del regolamento e che la consultazione dell'associazione alla quale la ricorrente aderisce ha avuto luogo su base volontaria e a fini puramente informativi.
41 Infine, la Commissione sostiene che, a differenza delle circostanze che hanno dato luogo alle sopra citate sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Antillean Rice Mills e a./Commissione, non era affatto tenuta, all'atto dell'adozione del regolamento, a dare la priorità alle misure che determinino meno perturbazioni possibili, né ad effettuare un'indagine su eventuali ripercussioni negative.
Giudizio del Tribunale
42 Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
43 La ricorrente pone in discussione, in primo luogo, la natura normativa dell'atto impugnato osservando, in sostanza, che quest'ultimo deve essere considerato come una decisione di cui sarebbe la destinataria in quanto membro di una cerchia chiusa e circoscritta di operatori economici interessati.
44 Occorre in primis rammentare che il criterio distintivo tra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi e che un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generico e astratto (v. sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 55, e la giurisprudenza ivi citata).
45 Nella specie, il regolamento stabilisce le disposizioni necessarie all'elaborazione e all'attuazione della prima fase del programma di revisione previsto dall'art. 16, n. 2, della direttiva. Detta prima fase mira a consentire la redazione di un elenco esaustivo di tutti i principi attivi esistenti. A tal fine, da un lato, le norme che disciplinano la procedura di identificazione impongono ai produttori e offrono ai responsabili della formulazione e agli Stati membri la facoltà di fornire alla Commissione informazioni sui principi attivi esistenti di prodotti biocidi. D'altro lato, il regolamento introduce una procedura di notifica per consentire ai produttori, ai responsabili della formulazione, alle associazioni e agli Stati membri di informare la Commissione che essi intendono chiedere l'inserimento di un principio attivo esistente nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva per uno o più tipi di prodotti e che si impegnano a fornire tutte le informazioni richieste affinché detto principio attivo possa essere correttamente valutato e sia adottata una decisione al riguardo. Il regolamento dispone all'art. 6, n. 2, che tutti i produttori di un principio attivo inserito nell'elenco di revisione e tutti i responsabili della formulazione di biocidi contenenti tale principio attivo possono iniziare o continuare ad immettere sul mercato il principio attivo in questione, come tale o contenuto in biocidi, per il tipo o i tipi di prodotti relativamente ai quali la Commissione ha accettato almeno una notifica.
46 Ne consegue che il regolamento si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generico e astratto, vale a dire, segnatamente, nei confronti di tutti i produttori e responsabili della formulazione in grado di identificare principi attivi esistenti, nei confronti di tutti i produttori, responsabili della formulazione e associazioni che intendano chiedere l'iscrizione in uno degli allegati della direttiva di un principio attivo esistente per uno o più tipi di prodotti e, infine, riguardo a tutti i produttori di un principio attivo figurante nell'elenco di revisione e a tutti i responsabili della formulazione di prodotti biocidi contenenti tale principio attivo. La suddetta disciplina riveste, in ragione della sua portata generale, un carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249 CE.
47 Tuttavia, il carattere normativo del regolamento non esclude, per ciò stesso, che quest'ultimo possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche e giuridiche ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (sentenze Codorniu/Consiglio, citata, punto 19; Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 66, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50). Ricorre questa ipotesi qualora l'atto di cui trattasi riguardi una persona fisica o giuridica a causa di determinate qualità proprie della stessa, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e a identificarla alla stessa stregua del destinatario (sentenze Plaumann/Commissione, citata, pag. 220, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 20).
48 A tale proposito si deve considerare che la tesi della ricorrente, secondo la quale il regolamento si applica alla «cerchia chiusa» delle società che hanno immesso sul mercato comunitario un prodotto biocida contenente principi attivi esistenti, non può essere accolta. Il regolamento è diretto infatti a tutti coloro che hanno un interesse all'identificazione e alla notifica dei principi attivi esistenti e dei biocidi contenenti tali principi e non unicamente agli operatori che abbiano immesso sul mercato, prima del 14 maggio 2000, un prodotto biocida contenente principi attivi esistenti. Più in particolare, l'art. 6, n. 2, del regolamento - che in effetti, a quanto sembra, costituisce oggetto di particolare attenzione da parte della ricorrente - consente a tutti i produttori e a tutti i responsabili della formulazione di continuare o di iniziare a commercializzare sul mercato principi attivi esistenti e prodotti biocidi contenenti i suddetti principi per il tipo o i tipi di prodotti relativamente ai quali la Commissione ha accettato almeno una notifica.
49 Ciò posto, si deve rilevare che la notifica di un principio attivo esistente può essere effettuata da qualsiasi operatore in grado di fornire la prova che il principio attivo è stato immesso sul mercato prima del 14 maggio 2000 e che tale prova non implica affatto che lo stesso operatore abbia venduto il principio attivo o un prodotto biocida contenente quest'ultimo prima del 14 maggio 2000. Del pari, gli altri dati elencati nell'allegato II del regolamento possono essere forniti, in linea di principio, da qualunque operatore interessato.
50 Da quanto precede risulta che l'accesso alle procedure di identificazione e/o di notifica non è riservato all'unico operatore che rifornisce una quota specifica del mercato. Pertanto non può essere accolta la tesi, dedotta dalle intervenienti, secondo cui la ricorrente è individualmente riguardata dal regolamento in quanto essa è l'unico produttore di PAA in grado di notificare tale principio utilizzato nei sistemi di raffreddamento e di trattamento dei liquidi. Il regolamento mira infatti a identificare tutti i principi attivi esistenti dei prodotti biocidi come definiti all'art. 2, lett. a), del regolamento, mediante le informazioni fornite da tutti i produttori e responsabili della formulazione interessati.
51 Non può essere accolto nemmeno l'argomento della ricorrente secondo cui essa ha partecipato al procedimento diretto all'adozione del regolamento. Occorre anzitutto osservare che non è stata la ricorrente a partecipare, a titolo individuale, a tale procedimento, bensì il CEFIC, un'associazione cui la stessa aderisce. Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all'emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all'atto di cui trattasi, solamente qualora siano state previste per lo stesso soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria (v. ordinanza del Tribunale 3 giugno 1997, causa T-60/96, Merck e a./Commissione, Racc. pag. II-849, punto 73, nonché la giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie non vige nessuna disposizione che prescriva alla Commissione, prima dell'adozione del regolamento, di seguire una procedura nell'ambito della quale soggetti quali la ricorrente avrebbero avuto il diritto di far valere eventuali diritti o anche di essere sentiti. L'unica disposizione invocata in tale contesto dalla ricorrente è il ventitreesimo considerando della direttiva, in base al quale l'applicazione della direttiva, l'adeguamento dei suoi allegati all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche e l'inclusione nei pertinenti allegati dei principi attivi richiedono una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e i ricorrenti, e secondo cui, nei casi in cui va applicata, la procedura del comitato permanente sui biocidi costituisce una base adeguata per tale collaborazione. Ora, tale disposizione non conferisce diritti procedurali alla ricorrente.
52 Non può neanche essere accolta la tesi della ricorrente, secondo cui la Commissione era tenuta, all'atto dell'adozione del regolamento, a prendere in considerazione i suoi interessi specifici e secondo la quale essa dispone, per tale ragione, di un diritto ad agire in giudizio nella fattispecie. A differenza delle cause che hanno dato origine alle sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Antillean Rice Mills e a./Commissione, citate, non vi è nella specie una disposizione che imponga alla Commissione di tener conto delle conseguenze dell'atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli.
53 La questione se le disposizioni del regolamento violino i diritti di proprietà della ricorrente, come tutelati dall'art. 12 della direttiva, riguarda il merito della causa. In ogni caso, tale asserita violazione, ammesso che sia provata, non è sufficiente a differenziare la ricorrente da ogni altro operatore che proceda alla notifica di un principio attivo esistente.
54 Per quanto riguarda, infine, l'argomento della ricorrente secondo cui il ricorso di cui trattasi è l'unico rimedio legale di cui disponga, si deve rilevare che la mancanza eventuale di mezzi di ricorso, ammesso che sia comprovata, non può giustificare una modifica, per mezzo di un'interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dal Trattato. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall'art. 230, quarto comma, CE (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 68).
55 Da quanto precede risulta che non si può considerare che il regolamento riguardi la ricorrente individualmente. Pertanto, non soddisfacendo quest'ultima uno dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 230, quarto comma, CE, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, ad eccezione di quelle causate dagli interventi.
57 Conformemente all'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le intervenienti sopporteranno le proprie spese. In forza dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, esse sosterranno parimenti, in solido, le spese causate alla Commissione dai loro interventi.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente sosterrà le proprie spese e quelle della Commissione, comprese le spese relative al procedimento sommario, ad eccezione di quelle causate dagli interventi.
3) Le intervenienti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle causate alla convenuta dai loro interventi.
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