Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Rilevanza della negligenza mostrata dal richiedente
(Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1. Allorché, in un procedimento sommario, l'atto impugnato rientra in un ambito in cui l'istituzione comunitaria gode di un ampio potere discrezionale non solo in merito all'esistenza dei presupposti che giustificano l'adozione della misura di cui trattasi, ma anche in ordine al principio dell'adozione di siffatta misura, allorché la maggior parte dei motivi dedotti dal richiedente riguarda proprio il modo in cui l'istituzione ha valutato la necessità della misura e le modalità che essa deve seguire e allorché, tenuto conto della validità limitata nel tempo dell'atto impugnato, una decisione del giudice del procedimento sommario che si pronunci sulla sua sospensione avrebbe in pratica effetti definitivi, il giudice del procedimento sommario può sostituire la propria valutazione a quella dell'istituzione solo in circostanze eccezionali, caratterizzate da un fumus boni iuris particolarmente serio e da un'urgenza manifesta.
( v. punti 46-48 )
2. L'urgenza per ordinare un provvedimento provvisorio deve risultare dagli effetti prodotti dall'atto impugnato e non da una mancanza di diligenza di chi chiede il detto provvedimento. Infatti, spetta a quest'ultimo, a rischio di dover subire egli stesso il pregiudizio, dare prova di una diligenza ragionevole per limitarne l'estensione.
( v. punto 59 )
Parti
Nel procedimento T-350/00 R,
Free Trade Foods NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi), rappresentata dagli avv.ti M.M. Slotboom e R.J. van Agteren, con domicilio eletto in Lussemburgo,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e C. Van der Hauwaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2081, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 246, pag. 64), ovvero qualsiasi altro provvedimento provvisorio idoneo a tutelare gli interessi della richiedente,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Contesto giuridico
1 Le Antille olandesi fanno parte dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM») ai quali si applicano le disposizioni della quarta parte del Trattato CE. L'associazione dei PTOM alla Comunità è disciplinata dalla quarta parte del Trattato CE nonché dalla decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»), adottata in applicazione dell'art. 136, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE).
2 Nella sua versione iniziale, l'art. 101, n. 1, della decisione PTOM disponeva:
«I prodotti originari degli PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente».
3 L'art. 102 della medesima decisione prevedeva:
«La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente».
4 L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all'allegato II della medesima per la definizione della nozione di prodotti originari e dei relativi «metodi di cooperazione amministrativa».
5 Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II della decisione PTOM sono considerati originari dei PTOM, della Comunità o degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.
6 L'art. 6, n. 2, dell'allegato II della decisione PTOM precisa che, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM. In forza di tale regola, detta regola del «cumulo di origine CE/PTOM» o del «cumulo di origine ACP/PTOM» a seconda dei casi, lo zucchero originario della Comunità o degli Stati ACP che costituisce oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM può essere importato senza restrizioni nella Comunità in esenzione da dazi doganali.
7 L'art. 109 della decisione PTOM recita:
«1. Qualora l'applicazione della presente decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'allegato IV, prendere le necessarie misure di salvaguardia o a ciò autorizzare lo Stato membro interessato.
2. Nell'applicare il paragrafo 1, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi».
8 Il 24 novembre 1997 il Consiglio ha adottato la decisione 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU L 329, pag. 50), che è entrata in vigore il 30 novembre 1997.
9 La decisone 97/803 ha inserito nella decisione PTOM gli artt. 108 bis e 108 ter, che ammettono il cumulo di origine ACP/PTOM rispettivamente per il riso e lo zucchero, a concorrenza di una determinato quantitativo annuo.
10 La decisione 97/803 ha del pari modificato gli artt. 101, n. 1, e 102 della decisione PTOM, il cui testo è ormai il seguente:
«Articolo 101
1. I prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi all'importazione.
(...)
Articolo 102
Fatti salvi gli articoli 108 bis e 108 ter, la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM né restrizioni quantitative, né misure di effetto equivalente».
11 Il 17 dicembre 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2553/97, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26).
12 Il 15 novembre 1999 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2423/99, che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei PTOM (GU L 294, pag 11). Con detto regolamento, applicabile fino al 29 febbraio 2000, la Commissione ha assoggettato le importazioni di tali prodotti a regimi di prezzo minimo per lo zucchero e di procedimento di vigilanza comunitaria per le miscele di zucchero e cacao.
13 Il 25 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato la decisione 2000/169/CE, che proroga la decisione PTOM (GU L 55, pag. 67) per un anno, ossia fino al 28 febbraio 2001.
14 Il 29 febbraio 2000 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 465/2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai PTOM di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 56, pag. 39). Con il regolamento n. 465/2000 la Commissione ha limitato il cumulo di origine CE/PTOM per i prodotti dei codici tariffari NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90 ad un volume massimo di 3 340 tonnellate di zucchero per il periodo 1° marzo - 30 settembre 2000.
15 Il 29 settembre 2000 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2081/2000, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai PTOM di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 246, pag. 64; in prosieguo: il «regolamento n. 2081/2000» o il «regolamento impugnato»).
16 Ai sensi del primo considerando del regolamento n. 2081/2000:
«La Commissione ha constatato che le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti da paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) hanno registrato dal 1997 fino al 1999 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM. Tali importazioni sono passate da 0 tonnellata nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999. I prodotti suddetti fruiscono all'importazione nella Comunità di esenzione dai dazi all'importazione e sono ammessi senza limiti quantitativi conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, della decisione PTOM».
17 Nel quarto considerando la Commissione constata:
«Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo di zucchero si mantiene ad un livello costante di circa 12,8 milioni di tonnellate all'anno. La produzione in regime di quota è di circa 14,3 milioni di tonnellate annue. Pertanto, qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato. Per questo zucchero, limitatamente a determinate quote, vengono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi circa 520 EUR/t). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni è limitato dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round ed è ridotto da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate nella campagna 2000/2001».
18 Dal momento che, secondo il quinto considerando del detto regolamento, tali difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, la Commissione ha deciso di ridurre di circa 500 000 tonnellate le quote comunitarie.
19 A tenore del sesto considerando del detto regolamento, «permangono difficoltà che comportano il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità» e la Commissione ha pertanto «deciso, il 19 settembre 2000, che [andava] mantenuta l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 109 della decisione PTOM nei confronti delle importazioni PTOM con origine cumulata CE/PTOM per i prodotti del settore dello zucchero».
20 L'ottavo considerando del regolamento n. 2081/2000 recita:
«(...) [E'] opportuno limitare ad un quantitativo massimo di 4 848 tonnellate di zucchero l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90 per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 28 febbraio 2001. Il quantitativo suddetto corrisponde alla somma dei volumi annuali più elevati delle importazioni dei suddetti prodotti constatati nei tre anni precedenti il 1999 (...). Nel determinare le quantità di zucchero di cui tener conto, la Commissione prende atto della posizione assunta dal presidente del Tribunale di primo grado delle CE con le ordinanze del 12 luglio e dell'8 agosto 2000 nelle cause T-94/00 R, T-110/00 R e T-159/00 R, pur non ritenendola giustificata. Per evitare inutili procedure e unicamente ai fini dell'adozione delle presenti misure di salvaguardia, la Commissione prende in considerazione, per lo zucchero del codice NC 1701 e per il 1997, il volume totale di 10 372,2 tonnellate, che corrisponde alle importazioni totali, constatate da Eurostat, di zucchero in provenienza dai PTOM con le origini cumulate CE/PTOM e ACP/PTOM».
21 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2081/2000:
«Per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, l'origine cumulata CE/PTOM di cui all'art. 6 dell'allegato II della [decisione PTOM] è ammessa per un quantitativo di 4 848 tonnellate di zucchero nel periodo di applicazione del presente regolamento.
Ai fini del rispetto del limite suddetto, per i prodotti diversi dallo zucchero come tale viene preso in considerazione il tenore di zucchero del prodotto importato».
22 Ai sensi dell'art. 2, l'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione, che viene rilasciato conformemente alle modalità contenute nel regolamento n. 2553/97, fatte salve alcune particolarità.
23 L'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2081/2000 prevede quanto segue: «[l]e domande di titoli d'importazione sono accompagnate da copia dei titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio [GU 1999, L 252, pag. 1], relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, concernenti lo zucchero dei prodotti di cui all'articolo 1».
24 Infine, l'art. 3 prevede che il regolamento n. 2081/2000 entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che esso si applichi dal 1° ottobre 2000 fino al 28 febbraio 2001.
25 La richiedente, Free Trade Foods NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi), si occupa della trasformazione dello zucchero. Costituita nell'ottobre 1996, essa aveva come scopo iniziale quello di raffinare lo zucchero proveniente dagli Stati ACP, confezionarlo ed esportarlo nella Comunità. In seguito all'entrata in vigore della decisione 97/803 ed alla limitazione delle importazioni di zucchero ACP/PTOM nella Comunità, essa ha cominciato ad importare zucchero proveniente dalla Comunità per beneficiare della regola del cumulo di origine CE/PTOM. La sua capacità produttiva è stata portata ad oltre 50 000 tonnellate annue nel 1999, anno nel corso del quale ha trasformato 24 865 tonnellate di zucchero. Essa indica altresì di avere venduto 2 500 tonnellate di zucchero con origine cumulata CE/PTOM (in prosieguo: lo «zucchero CE/PTOM») nella Comunità nel corso dell'anno 2000 e di avere successivamente cessato qualsiasi attività commerciale.
26 La richiedente, peraltro, non ha presentato alcuna domanda di titoli d'importazione nella Comunità di zucchero CE/PTOM ai sensi del regolamento n. 2081/2000.
Procedimento
27 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2000, la richiedente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento del regolamento n. 2081/2000 e, dall'altro, il risarcimento del danno da essa subìto in seguito all'adozione di tale regolamento.
28 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2000, la richiedente ha presentato altresì un'istanza diretta alla sospensione dell'esecuzione del regolamento n. 2081/2000, ovvero alla pronuncia di qualsiasi altro provvedimento provvisorio idoneo a tutelare i suoi interessi.
29 Il 10 gennaio 2001 la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori.
30 Le parti sono state sentite nell'audizione svoltasi il 12 gennaio 2001. Al termine dell'audizione il giudice del procedimento sommario ha chiesto alle parti di comunicare, entro breve termine, talune informazioni. La Commissione le ha trasmesse il giorno stesso, la richiedente ha fornito i dati richiesti il 16 gennaio 2001 e le osservazioni che la Commissione è stata invitata a presentare su questi ultimi sono state depositate il 22 gennaio successivo.
In diritto
31 A norma del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o prescrivere i provvedimenti provvisori necessari.
32 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione va respinta nel caso in cui manchi uno di essi (ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-70/99 R, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II-2027, punto 42).
Argomenti delle parti
33 Per dimostrare l'esistenza del fumus boni iuris la richiedente deduce quattro motivi.
34 Il primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 109 della decisione PTOM, è composto da sette parti. Nella prima parte la richiedente contesta che difficoltà, ai sensi di detta disposizione, siano sorte nel mercato comunitario dello zucchero. Nella seconda parte sostiene che non esistono rischi di deterioramento di qualsivoglia settore di attività della Comunità. Nella terza parte fa valere come non sia esatto che qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero provenienti dai PTOM ha un effetto sensibile sulle asserite difficoltà. Nella quarta parte la richiedente sostiene che la misura di salvaguardia controversa viola l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, poiché non ha l'obiettivo di far fronte, su base eccezionale e provvisoria, al sorgere di difficoltà eccezionali. Nella quinta parte la richiedente ritiene che l'introduzione di una quota di importazione ad opera dell'art. 1 del regolamento n. 2081/2000 costituisca, in sé, una violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM. Nella sesta parte la richiedente ritiene che la quota di importazione di 4 848 tonnellate per i prodotti del settore dello zucchero CE/PTOM, figurante all'art. 1 del regolamento impugnato, costituisca una violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM. Infine, nella settima parte sostiene che i requisiti per il deposito delle domande di titoli d'importazione, di cui all'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2081/2000, sono in contrasto con l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM.
35 Il secondo motivo è relativo ad un mancato riconoscimento dello status particolare e preferenziale dei PTOM sancito dal Trattato CE.
36 Il terzo motivo è relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 5, dell'Accordo sulle misure di salvaguardia allegato all'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio (GU 1994, L 336, pag. 184) e dell'art. 300, n. 7, CE.
37 Infine, con il quarto motivo, la richiedente fa valere l'illegittimità del regolamento n. 2553/97.
38 Il presupposto relativo all'urgenza sarebbe altresì soddisfatto in quanto, in mancanza di provvedimenti provvisori, la richiedente subirebbe un danno grave ed irreparabile.
39 L'applicazione del regolamento n. 2081/2000 le impedirebbe di vendere zucchero CE/PTOM nella Comunità. L'eventuale rilascio dei titoli d'importazione di cui all'art. 2 del regolamento impugnato, infatti, potrebbe causare solo una perdita finanziaria. La disciplina vigente obbligherebbe all'acquisto di zucchero comunitario a concorrenza del quantitativo massimo di 4 848 tonnellate e all'esportazione di tale quantitativo nei PTOM, mentre, con tutta probabilità, i titoli d'importazione sarebbero rilasciati soltanto per una frazione di detto quantitativo. La rimanente quantità di zucchero dovrebbe quindi venire immagazzinata con grandi spese o venduta in perdita sul mercato mondiale. In considerazione di tali ragioni la ricorrente non avrebbe presentato domanda di titoli d'importazione ai sensi del regolamento n. 2081/2000.
40 Essendo privata di introiti e nell'impossibilità di ottenere qualsivoglia aiuto finanziario dai suoi azionisti o da imprese associate, sarebbe incapace di onorare i suoi debiti, alcuni dei quali esigibili. Alla luce dei dati finanziari, prodotti nell'allegato 17 della domanda di provvedimenti provvisori e avvalorati dai documenti trasmessi dopo l'audizione, il rischio che ne venga dichiarato il fallimento, ad iniziativa di un creditore, entro breve termine sarebbe effettivo e dipenderebbe dall'esito del procedimento sommario.
41 La Commissione, che durante l'audizione ha dichiarato dinanzi al giudice del procedimento sommario di non contestare la ricevibilità della presente domanda, ritiene che il presupposto relativo al fumus boni iuris non sia soddisfatto, in quanto nessuno dei motivi addotti dalla ricorrente è fondato.
42 Essa considera altresì come il mero fatto che la richiedente si sia astenuta dal presentare una domanda di titoli d'importazione ai sensi del regolamento n. 2081/2000 dimostrerebbe che il presupposto dell'urgenza non è soddisfatto. A tale proposito una parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori dovrebbe dare prova di tutta la diligenza necessaria per evitare un danno grave ed irreparabile (ordinanza del Presidente della Corte 22 aprile 1994, causa C-87/94 R, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1395).
43 Le ragioni per le quali la richiedente dichiara di essersi astenuta dal presentare una domanda di titoli d'importazione (supra, punto 39) non possono giustificare siffatta astensione. Al riguardo la Commissione osserva che i certificati d'esportazione di cui all'art. 2, n. 3, del regolamento impugnato possono essere richiesti da qualsiasi interessato che desideri esportare zucchero comunitario fuori dalla Comunità. La destinazione dei prodotti dovrebbe figuravi, ma potrebbe parimenti venire modificata. Sarebbe altresì possibile utilizzare titoli di esportazione per frazioni, di modo che la richiedente avrebbe potuto stipulare un contratto di acquisto di zucchero comunitario con la condizione sospensiva che le venisse attribuita una quantità sufficiente di titoli d'importazione, ed il suo fornitore avrebbe potuto usare per un'altra destinazione i titoli d'esportazione che non fossero serviti a coprire la transazione con la richiedente. La Commissione ritiene di non comprendere per quale ragione una simile operazione avrebbe generato necessariamente una perdita finanziaria. Essa aggiunge che il quantitativo di zucchero che la richiedente avrebbe potuto ottenere se avesse presentato una domanda di titoli d'importazione le avrebbe consentito, con tutta probabilità, di evitare di subire un danno grave ed irreparabile.
44 Quanto alle prove indispensabili al fine di valutare il presupposto relativo all'urgenza, il cui onere grava sempre sulla parte che richiede provvedimenti provvisori, la Commissione ritiene che esse non siano state fornite dalla richiedente. In particolare, taluni dati finanziari menzionati nella domanda di provvedimenti provvisori non sarebbero accompagnati da alcuna spiegazione e quelli trasmessi dopo l'audizione non sarebbero incontestabili.
45 Infine, la sospensione dell'esecuzione avrebbe come necessaria conseguenza una riduzione delle quote di produzione dei produttori comunitari ancor più rilevante di quella già indispensabile. Tali conseguenze sarebbero irreversibili. Pertanto, la ponderazione degli interessi della richiedente e della Comunità richiederebbe che venissero provati un'urgenza manifesta e un fumus boni iuris particolarmente solido [ordinanza del Presidente della Corte 17 dicembre 1998, causa C-364/98 P(R), Emesa Sugar/Commissione, Racc. pag. II-8815, punto 49], criteri di valutazione che non ricorrerebbero nella fattispecie. Essa conclude quindi per il rigetto delle domande di provvedimenti provvisori.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
46 Si deve, innanzi tutto, osservare che l'applicazione del regolamento n. 2081/2000 cesserà il 1° marzo 2001. Un provvedimento di sospensione o qualsiasi altro provvedimento deciso dal giudice del procedimento sommario presenta quindi un interesse distinto da quello della soluzione della controversia principale solo se viene adottato prima della data di scadenza del detto regolamento. Tuttavia, tenuto conto della validità limitata nel tempo di tale atto, una decisione del giudice del procedimento sommario che si pronunci sulla sua sospensione avrebbe in pratica effetti definitivi.
47 Inoltre, nell'ambito di applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale (sentenza della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 48) non solo in merito all'esistenza dei presupposti che giustificano l'adozione di una misura di salvaguardia, ma anche in ordine al principio dell'adozione di siffatta misura (sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 122). La maggior parte dei motivi dedotti dalla ricorrente riguarda proprio il modo in cui la Commissione ha valutato la necessità della misura di salvaguardia e le modalità che essa deve seguire.
48 Alla luce di tali elementi, dati sia gli effetti definitivi che la sua ordinanza può produrre sia la natura della misura contestata, la ponderazione degli interessi in gioco impone che il giudice del procedimento sommario possa sostituire la propria valutazione a quella della Commissione solo in circostanze eccezionali (v., in tal senso, ordinanza del Presidente della Corte 21 marzo 1997, causa C-110/97 R, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-1795, punto 33), caratterizzate da un fumus boni iuris particolarmente serio e da un'urgenza manifesta (in relazione a quest'ultimo criterio, v., in tal senso, ordinanza del Presidente del Tribunale 15 luglio 1997, causa T-179/97 R, Governo delle Antille olandesi/Consiglio, Racc. pag. II-1297, punto 36).
49 Nella fattispecie si deve verificare se il regolamento impugnato, nel caso in cui non se ne sospendesse l'esecuzione, porrà la richiedente in una situazione finanziaria che ne mette realmente in pericolo l'esistenza. Per ciò stesso, la natura irreparabile del danno che essa subirebbe in mancanza di provvedimenti provvisori (v., in tal senso, ordinanza del Presidente della Corte 10 giugno 1988, causa 152/88 R, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. 2931, punto 32) sarebbe dimostrata.
50 E' innegabile che il regolamento impugnato, il quale istituisce una quota d'importazione di prodotti del settore dello zucchero CE/PTOM nella Comunità, rende molto difficile la vendita di tali prodotti nella Comunità e, di conseguenza, ostacola l'attività economica della richiedente, in quanto quest'ultima è ormai esclusivamente dedicata alla trasformazione dello zucchero comunitario.
51 Tuttavia, nonostante il rischio effettivo di fallimento che la mancanza di attività economica le fa correre, la richiedente, che non dispone di alcuna scorta di zucchero, non ha compiuto una formalità preventiva ed indispensabile per qualunque possibilità d'importazione nella Comunità di un quantitativo di zucchero CE/PTOM a norma del regolamento impugnato, poiché non ha presentato domanda di titoli d'importazione.
52 Interrogata dal giudice del procedimento sommario, durante l'audizione, sulle ragioni di siffatto comportamento, la richiedente ha spiegato che la brevità del termine di presentazione delle domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento impugnato, previsto dall'art. 2, n. 2, del medesimo - ossia dal 1° al 15 ottobre 2000 -, non aveva consentito di stipulare un contratto di acquisto di zucchero comunitario, la cui esecuzione sarebbe stata condizionata all'ottenimento di tali titoli. Essa aggiunge che l'esportazione dello zucchero comunitario fuori dalla Comunità doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2000, altrimenti il produttore sarebbe stato tenuto al pagamento di un prelievo alla produzione. Infine, la cauzione da costituire per ottenere titoli d'importazione sarebbe di importo talmente elevato che una domanda di rilascio di tali titoli non potrebbe essere presentata senza la certezza di una risposta positiva a detta domanda.
53 Ciononostante, tali spiegazioni non sono sufficienti per provare che era impossibile presentare una domanda di titoli di importazione. La ricorrente, infatti, non è riuscita a dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità di stipulare un contratto di acquisto di zucchero comunitario, la cui esecuzione sarebbe stata subordinata all'ottenimento di titoli d'importazione.
54 Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare come dall'allegato 15 della domanda di provvedimenti provvisori risulti che, ai sensi di un contratto stipulato a tempo indeterminato tra la richiedente e un acquirente comunitario di zucchero CE/PTOM, quest'ultimo «vuole ed è in grado di farsi carico dell'acquisto di zucchero C di origine comunitaria destinato ad essere trasformato dalla [Free Trade Foods] a Curaçao» («is willing and able to take care of the purchase of C-sugar of EC origin sugar to be processed by [Free Trade Foods] on Curaçao»). L'art. 5, lett. i), di tale contratto prevede altresì che detto acquirente «farà del suo meglio per acquistare zucchero C di origine comunitaria destinato ad essere trasformato dalla [Free Trade Foods] ai prezzi più bassi ed alle migliori condizioni possibili» («will do the utmost to purchase C-sugar of EC origin sugar to be processed by [Free Trade Foods] at the lowest possible prices and against the best possible conditions»). Non può quindi escludersi, come ha fatto valere la Commissione durante l'audizione, che la richiedente abbia potuto ottenere dalla sua controparte, nel periodo di deposito delle domande di titoli d'importazione, l'impegno, sospensivamente condizionato all'ottenimento dei titoli, di consegnarle la quantità di zucchero comunitario desiderata.
55 Inoltre, la mera affermazione, formulata dalla richiedente durante l'audizione, secondo cui la quantità residua di zucchero comunitario alla fine non acquistata da quest'ultima, in mancanza dell'ottenimento di titoli d'importazione per tutto il quantitativo di zucchero acquistato sotto condizione, non avrebbe potuto essere immessa dal fornitore sul mercato mondiale, non può essere sufficiente per dimostrare la veridicità del fatto allegato, dal momento che l'affermazione contraria della Commissione può considerarsi altrettanto esatta.
56 Infine, dal momento che l'importo della cauzione che deve accompagnare le domande di titoli d'importazione dipende dal volume di zucchero CE/PTOM del quale viene autorizzata l'importazione nella Comunità, non si può sostenere che esso costituisca una difficoltà che giustifica l'assenza di qualsiasi domanda di titoli d'importazione.
57 Astenendosi dal depositare una domanda di rilascio di titoli d'importazione, quando non è provato che le fosse impossibile presentarla, la richiedente ha agito in modo tale da porsi essa stessa nell'impossibilità di esportare nella Comunità un quantitativo di zucchero CE/PTOM, nonostante il fatto che un quantitativo avrebbe potuto esserle assegnato. Su tale punto è sufficiente constatare che un'impresa concorrente della richiedente, la società Rica Foods, ha presentato domande di titoli d'importazione e si è vista accordare l'intera quota d'importazione di prodotti del settore dello zucchero CE/PTOM prevista dal regolamento impugnato.
58 Pertanto, se è innegabile che la misura di salvaguardia rechi pregiudizio all'attività economica della richiedente, quest'ultima, non presentando alcuna domanda di rilascio di certificati d'importazione, ha contribuito a porsi in una situazione finanziaria nettamente più delicata di quella in cui probabilmente si sarebbe trovata se avesse formulato siffatta domanda. Ne consegue che la richiedente ha contribuito al sopravvenire del danno che essa adduce per dimostrare l'urgenza della pronuncia della sospensione richiesta.
59 Ora, l'urgenza per ordinare un provvedimento provvisorio deve risultare dagli effetti prodotti dall'atto impugnato e non da una mancanza di diligenza di chi chiede il detto provvedimento. Infatti, spetta a quest'ultimo, a rischio di doverne subire egli stesso il pregiudizio, dare prova di una diligenza ragionevole per limitarne l'estensione. Così, nell'ambito di un procedimento sommario, il presidente della Corte ha opposto ad una parte richiedente il comportamento che essa aveva adottato con piena cognizione di causa sul mercato, ritenendo che la reazione che tale comportamento aveva suscitato nella Commissione facesse parte dei «rischi dell'impresa» (ordinanza 1° febbraio 1984, causa 1/84 R, Ilford/Commissione, Racc. pag. 423, punto 22). Analogamente, nell'ordinanza Commissione/Belgio, precitata, il presidente della Corte ha rilevato che il resistente aveva esso stesso contribuito al sorgere di una situazione di fatto che comprometteva il principio della sicurezza al quale deve conformarsi qualsiasi attività di servizio pubblico, precisando che un'omissione di agire «è, in via di principio, atta ad impedire che la valutazione comparativa degli interessi dia esito favorevole alla parte responsabile dell'omissione» (v. altresì, in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 27 settembre 1988, causa 194/88 R, Commissione/Italia, Racc. pag. 5647, punto 16).
60 Nella fattispecie, decidendo di non richiedere titoli d'importazione, la richiedente ha corso il rischio di dover sopportare il danno derivante dal non aver cercato di limitarne l'estensione. Una simile mancanza di diligenza pone il giudice del procedimento sommario nell'impossibilità di sapere quale sarebbe stata la situazione economica della richiedente nel caso in cui essa avesse potuto importare zucchero CE/PTOM nella Comunità. In particolare, il giudice non è in grado di sapere quale somma si sarebbe potuta ricavare per rimborsare i creditori e la reazione che questi ultimi avrebbero avuto in un simile caso.
61 Inoltre, è giocoforza constatare che la richiedente ha presentato l'istanza di provvedimenti provvisori in esame più di due mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2081/2000 e che i creditori continuavano a non aver chiesto il rimborso delle somme dovute alla data dell'audizione dinanzi al giudice del procedimento sommario. In tali circostanze e dal momento che, da un lato, la nuova decisione relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità deve essere adottata dal Consiglio entro il 28 febbraio 2001, data fino alla quale si applica la decisione PTOM (art. 1 della decisione 2000/169, summenzionata al punto 13 supra), e che, dall'altro, tale nuova decisione disciplinerà le importazioni nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero provenienti dai PTOM, è ragionevole ritenere che i creditori non chiederanno che si proceda alla riscossione forzata prima di conoscere il contenuto di tale nuova decisione.
62 Mancando il presupposto relativo all'urgenza, la domanda di provvedimenti provvisori va respinta, senza che sia necessario esaminare se sia soddisfatto il presupposto relativo al fumus boni iuris.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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