Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento Ricorso proposto contro una decisione meramente confermativa di una decisione precedente Domande proposte contemporaneamente contro una decisione confermata e contro una decisione confermativa nel medesimo ricorso Ricevibilità in determinate circostanze Decisione confermata e decisione confermativa impugnate mediante due ricorsi diversi Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
Massima
$$Anche se la nozione di atto confermativo è stata elaborata nella giurisprudenza, in particolare per impedire la proposizione di ricorsi che abbiano come effetto quello di far riaprire i termini di ricorso scaduti e che, di conseguenza, in situazioni in cui tale elusione dei termini di ricorso non si verifica, il giudice comunitario, in talune occasioni, ha ammesso la ricevibilità delle domande proposte contemporaneamente contro una decisione confermata e contro una decisione confermativa nel medesimo ricorso , tuttavia tale soluzione non può essere applicata qualora la decisione confermata e la decisione confermativa siano impugnate mediante due ricorsi diversi e qualora il ricorrente possa difendere il proprio punto di vista e sostenere i propri argomenti nell'ambito del primo ricorso.
( v. punti 34-35 )
Parti
Nella causa T-354/00,
Métropole télévision SA (M6), con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. D. Théophile, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Wiedner e B. Mongin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 12 settembre 2000 con cui viene respinta una denuncia depositata dalla ricorrente il 6 marzo 2000,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H, Meij, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e antecedenti della controversia
1 L'Unione Europea Radiotelevisiva (in prosieguo: l'«UER») è un'associazione di categoria senza scopo di lucro tra enti radiotelevisivi, costituita nel 1950, con sede in Ginevra (Svizzera). A termini dell'art. 2 del suo statuto, come modificato il 3 luglio 1992, i suoi obiettivi sono: rappresentare gli interessi dei soci nell'ambito dei programmi e nel settore giuridico e tecnico, nonché in altri settori, e segnatamente promuovere gli scambi dei programmi radiofonici e televisivi con tutti i mezzi possibili quali, ad esempio, l'Eurovisione e l'Euroradio ed ogni altra forma di cooperazione tra i soci ed altri enti o gruppi di enti di radiodiffusione, assistere i membri attivi in occasione di trattative di qualsiasi genere o condurre direttamente trattative a loro nome su loro richiesta.
2 L'Eurovisione costituisce l'ambito principale degli scambi di programmi tra i membri attivi dell'UER. Essa esiste dal 1954 e corrisponde a una parte essenziale degli obiettivi dell'UER. Ai sensi dell'art. 3, n. 6, dello statuto dell'UER, nella sua stesura del 3 luglio 1992: «L'"Eurovisione" è un sistema di scambi di programmi televisivi, organizzato e coordinato dall'UER, basato sull'impegno dei membri di offrirsi mutualmente, a condizione di reciprocità (...) la trasmissione degli avvenimenti sportivi e culturali che si svolgono nel territorio nazionale, in quanto possono interessare gli altri membri dell'Eurovisione, consentendo così la fornitura reciproca di un servizio di alta qualità in questi campi al pubblico nazionale rispettivo». Sono soci dell'Eurovisione i membri attivi dell'UER, nonché i gruppi di membri attivi di questa. Tutti i membri attivi dell'UER possono partecipare a un sistema di acquisizione in comune e di ripartizione dei diritti televisivi (e dei costi relativi) per le manifestazioni sportive internazionali, denominati «diritti di Eurovisione».
3 Per divenire membro attivo è necessario che un organismo di radiodiffusione soddisfi i requisiti elencati all'art. 3, n. 3, dello statuto (in prosieguo: i «criteri di adesione»). Tali requisiti riguardano, in particolare, il tasso di copertura nazionale, il carattere e il finanziamento della programmazione.
4 Fino al 1° marzo 1988 i servizi dell'UER e dell'Eurovisione erano riservati esclusivamente ai loro soci. La revisione dello statuto dell'UER del 1988 ha nel frattempo aggiunto all'art. 3 un nuovo paragrafo (n. 6), che prevede un accesso contrattuale all'Eurovisione di cui potrebbero fruire i membri associati nonché i non aderenti all'UER.
5 A seguito di una denuncia del 17 dicembre 1987 della società Screensport, la Commissione ha svolto un'inchiesta sulla compatibilità con l'art. 81 CE delle norme che disciplinano tale sistema d'acquisizione in comune e di ripartizione di diritti televisivi per manifestazioni sportive. La denuncia riguardava, in particolare, il rifiuto della UER e dei suoi membri di concedere sublicenze per manifestazioni sportive. Il 12 dicembre 1988 la Commissione ha inviato all'UER una comunicazione degli addebiti riguardante le norme che disciplinano l'acquisizione e l'uso nell'ambito del sistema dell'Eurovisione dei diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive, che in genere sono di natura esclusiva. La Commissione si dichiarava disposta a considerare un'esenzione a favore di dette norme purché l'obbligo di concedere sublicenze a terzi fosse previsto per una parte sostanziale dei diritti di cui trattasi e a condizioni ragionevoli.
6 Il 3 aprile 1989 l'UER ha notificato alla Commissione le sue disposizioni statutarie e altre norme sull'acquisizione dei diritti televisivi su manifestazioni sportive, sullo scambio di programmi sportivi nell'ambito dell'Eurovisione e sull'accesso contrattuale dei terzi a tali programmi, al fine di ottenere un'attestazione negativa o, in mancanza, un'esenzione ex art. 81, n. 3, CE.
7 Dopo che l'UER aveva consentito a rendere più flessibili le norme che permettevano di ottenere sublicenze per i programmi di cui trattasi, la Commissione ha adottato, in data 11 giugno 1993, la decisione 93/403/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo [81] del Trattato CEE (GU L 179, pag. 23), ai sensi della quale l'istituzione ha accordato un'esenzione in forza del n. 3 del precitato articolo (in prosieguo: la «prima decisione d'esenzione»).
8 Tale decisione è stata annullata con sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, Métropole télévision e a./Commissione (cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, Racc. pag. II-649; in prosieguo: la «sentenza 11 luglio 1996»).
9 A partire dal 1987 la Métropole télévision (in prosieguo: la «M6») ha presentato per sei volte domande di adesione all'UER. Ogni volta la sua domanda è stata respinta in quanto non soddisfaceva i criteri di adesione previsti dallo statuto dell'UER. A seguito dell'ultimo diniego dell'UER, il 5 dicembre 1997 la M6 ha presentato una denuncia dinanzi alla Commissione, criticando la prassi adottata dall'UER nei suoi confronti, in particolare il diniego «sistematico a priori» opposto alle sue domande di ammissione.
10 Il 3 aprile 1998 l'UER ha modificato l'art. 3, n. 3, del proprio statuto aggiungendo ad esso, in particolare, un requisito relativo all'indipendenza del canale candidato rispetto alle agenzie d'acquisto di diritti sportivi che sono in concorrenza con l'UER, ed ha adottato altresì una nuova normativa di interpretazione di tali criteri (in prosieguo: i «nuovi criteri d'adesione»). Tali nuove norme sono state comunicate in pari data alla Commissione.
11 Con decisione 29 giugno 1999 la Commissione ha respinto la denuncia della ricorrente.
12 Il Tribunale, con sentenza 21 marzo 2001, ha annullato tale decisione di rigetto per difetto di motivazione e violazione degli obblighi che incombono alla Commissione in materia di esame delle denunce (Métropole télévision/Commissione, causa T-206/99, Racc. pag. II-1057).
13 Nel frattempo, il 6 marzo 2000, la M6 ha presentato una nuova denuncia dinanzi alla Commissione chiedendo a quest'ultima di dichiarare i nuovi criteri d'adesione all'UER restrittivi della concorrenza e non esentabili ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE.
14 Il 10 maggio 2000 la Commissione ha adottato una nuova decisione d'esenzione [decisione 2000/400/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (GU L 151, pag. 18)], nella quale essa dichiara, in particolare, in conformità dell'art. 81, n. 3, CE, l'art. 81, n. 1, CE, inapplicabile per il periodo 26 febbraio 1993 - 31 dicembre 2005 agli accordi notificati relativi all'acquisizione collettiva di diritti relativi alla trasmissione televisiva di avvenimenti sportivi, alla ripartizione dei predetti diritti acquisiti collettivamente, allo scambio del segnale per le manifestazioni sportive, al regime d'accesso di terzi ai diritti sui programmi sportivi dell'Eurovisione e alle norme relative alla concessione di sublicenze per lo sfruttamento di diritti dell'Eurovisione sui canali di televisione a pagamento (art. 1). La dichiarazione d'esenzione è subordinata ad una condizione e ad un onere (art. 2).
15 In tale decisione la Commissione precisa, a proposito dei criteri d'adesione:
«67 La Commissione ammette che la [prima decisione d'esenzione], a causa di ambiguità nella redazione ha dato adito all'interpretazione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe considerato le norme di adesione all'UER come limitative della concorrenza, concedendo loro l'esenzione, mentre in realtà le cose non stavano così. Infatti, l'UER non aveva neppure notificato alla Commissione le clausole relative all'adesione all'UER come membro attivo, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e si era limitata a notificare il "Sistema Eurovisione".
68 La Commissione è tuttora del parere che le norme di adesione ad un'associazione professionale di emittenti non determinino in sé una limitazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE. E' doveroso rammentare che numerose altre organizzazioni e associazioni europee, aventi per oggetto lo svolgimento di attività economiche sul mercato, hanno regolamenti interni che fissano le condizioni di adesione analoghi a quello dell'UER. Tali associazioni non possono essere obbligate, in forza dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE, ad accogliere dei membri contro la loro volontà. Questo vale in particolare per le associazioni, quali l'UER, la cui posizione sul mercato non consente loro di eliminare la concorrenza [...]. I terzi che intendano istituire associazioni analoghe sono liberi di farlo.
69 La Commissione ritiene che il fatto che nell'ambito di tali associazioni si siano o meno convenute eventuali restrizioni della concorrenza rappresenti una questione totalmente distinta. Le eventuali restrizioni sono esaminate separatamente ai considerando da 71 a 80.»
16 Il 13 luglio 2000 la M6 ha proposto un ricorso contro tale decisione. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T-185/00.
17 Con lettera 12 settembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la Commissione ha respinto la denuncia del 6 marzo 2000 nei termini seguenti:
«Constato che la Vostra denuncia ribadisce i termini e gli argomenti della denuncia da Voi presentata il 5 dicembre 1997 e che ha formato oggetto di una decisione di rigetto da parte della Commissione il 29 giugno 1999. Contro tale decisione è stato da Voi proposto ricorso il 15 settembre 1999. Le questioni sollevate nella denuncia sono pertanto ora sottoposte al Tribunale di primo grado che sarà chiamato ad esaminare i diversi argomenti esposti.
Non emerge, nella situazione attuale, alcun mutamento rispetto a quella esistente nel dicembre 1997 che giustifichi una nuova denuncia da parte della M6.
Infine, il 13 luglio 2000, è stato da Voi proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado contro la decisione 10 maggio 2000 con la quale si esenta il sistema di acquisto in comune dell'UER. In tale ricorso viene da Voi menzionata anche la questione delle condizioni d'ammissione e di partecipazione al sistema dell'UER così come nelle due denunce e con gli stessi argomenti.
Tenuto conto di tutti questi elementi e del carattere ripetitivo che presenta la Vostra denuncia del 6 marzo scorso, essa diviene priva di qualsiasi oggetto e di qualsiasi effetto utile relativamente a questioni sottoposte al giudizio del Tribunale.
Pertanto non occorre proseguire l'istruzione».
Procedimento e conclusioni delle parti
18 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2000 la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
19 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2000 la Commissione, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso.
20 La ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione il 12 febbraio 2001.
21 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2001 l'UER ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della convenuta.
22 Nella sua eccezione d'irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
condannare la ricorrente alle spese.
23 Nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile;
condannare la Commissione alle spese.
24 Con lettera 5 aprile 2001 il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di farle sapere se essa ritenesse utile continuare il procedimento alla luce della circostanza che un eventuale annullamento della decisione impugnata avrebbe comportato per la Commissione, se del caso, l'obbligo di prendere posizione nei confronti dei nuovi criteri di adesione e della circostanza che quest'ultima aveva già preso posizione a tal proposito nella decisione 2000/400, che è impugnata dalla ricorrente nella causa T-185/00.
25 La ricorrente ha risposto al Tribunale con telecopia 19 aprile 2001. Nella sua risposta, essa fa valere due ragioni per le quali considera utile continuare il procedimento nella presente causa. In primo luogo, nella decisione 2000/400, la Commissione non prenderebbe posizione su tutti i punti sollevati nella denuncia della ricorrente del 6 marzo 2000, in particolare sulle critiche formulate dalla ricorrente riguardo al fatto che i nuovi criteri di adesione non possono essere esentati ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE. Essa precisa a tal proposito che «poiché la Commissione non affronta questi punti nella decisione 10 maggio 2000, porre fine al presente procedimento priverebbe la M6 di risposta sulla parte essenziale dell'argomentazione da essa esposta».
26 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, poiché il suo ricorso si fonda sulla violazione di talune norme procedurali in materia di trattazione delle denunce, essa conserva sempre un interesse a che tale violazione sia sanzionata da una sentenza del Tribunale.
Sulla ricevibilità
27 A tenore dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, che statuisce le forme previste dall'art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento, può rilevare d'ufficio in qualsiasi momento l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico che, secondo una costante giurisprudenza, comprende i presupposti di ricevibilità di un ricorso d'annullamento (v., in particolare, ordinanza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-100/94, Michailidis e a./Commissione, Racc. pag. II-3115, punto 49 e la giurisprudenza citata). Di conseguenza, il Tribunale non è vincolato dai soli motivi sollevati dalla convenuta nell'eccezione d'irricevibilità.
28 Nel caso di specie, il Tribunale si considera sufficientemente edotto dai documenti agli atti e decide, ai sensi del detto articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
29 Secondo una giurisprudenza costante possono essere impugnati da una persona fisica o giuridica, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi, modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica (sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 42, e ordinanza del Tribunale 16 marzo 1998, causa T-235/95, Goldstein/Commissione, Racc. pag. II-523, punto 37).
30 Così occorre esaminare se la decisione impugnata leda gli interessi della ricorrente modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica. Ciò deve verificarsi perché la ricorrente dimostri di avere interesse all'annullamento dell'atto impugnato.
31 Si deve constatare che prima di prendere la decisione impugnata la Commissione ha adottato la decisione 2000/400 i cui termini sono stati menzionati al precedente punto 15. In tale decisione, la Commissione considera che i criteri di adesione all'UER non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE poiché «le norme di adesione ad un'associazione professionale di emittenti non determin[ano] di per sé una limitazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato» e che anche ove «nell'ambito di tali associazioni si siano [...] convenute eventuali restrizioni della concorrenza» la Commissione considera che ciò rappresenta una questione totalmente distinta.
32 Si deve considerare che poiché la Commissione, nella decisione impugnata, si è limitata a rinviare alla posizione da essa già espressa in modo chiaro ed esplicito nella decisione 2000/400, la decisione impugnata costituisce un atto meramente confermativo della decisione 2000/400 (v. sentenza della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 4).
33 Per quanto riguarda la possibilità di impugnare un atto confermativo, la ricorrente fa valere la giurisprudenza secondo la quale un ricorso avverso una decisione di conferma è irricevibile solo se la decisione confermata è divenuta definitiva nei confronti dell'interessato perché non è stata impugnata entro i termini prescritti. Qualora, come nel caso di specie, il ricorrente abbia impugnato la decisione confermata nel termine prescritto, egli può impugnare quest'ultima o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni (sentenza della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, Racc. pag. 1045, punto 26, e sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione, Racc. PI pag. I-A-227 e II-723, punto 25).
34 Vero è che la nozione di atto confermativo è stata elaborata nella giurisprudenza, in particolare, per impedire la proposizione di ricorsi che abbiano come effetto quello di far riaprire i termini di ricorso scaduti (v., in particolare, sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Racc. pag. II-3713, punto 108). Di conseguenza, in situazioni in cui tale elusione dei termini di ricorso non si verifica, il giudice comunitario, in talune occasioni, ha ammesso la ricevibilità delle domande proposte contemporaneamente contro una decisione confermata e contro una decisione confermativa nel medesimo ricorso.
35 Tuttavia, tale soluzione non può essere applicata qualora, come nel caso di specie, la decisione confermata e la decisione confermativa siano impugnate mediante due ricorsi diversi e qualora il ricorrente possa difendere il proprio punto di vista e sostenere i propri argomenti nell'ambito del primo ricorso.
36 Tale conclusione non può essere inficiata da alcuno degli argomenti addotti dalla ricorrente al fine di provare che solo la denuncia del 6 marzo 2000 avrebbe provocato una presa di posizione della Commissione rispetto ai nuovi criteri di adesione e che di conseguenza la decisione impugnata conterrebbe un elemento nuovo, in grado di produrre effetti giuridici obbligatori tali da ledere gli interessi della ricorrente modificando in modo sensibile la sua situazione giuridica.
37 Infatti, emerge dalla corrispondenza inviata dalla ricorrente alla Commissione che è versata agli atti, in particolare dalle lettere del 16 luglio 1997 nonché del 21 aprile e dell'11 dicembre 1998, che già in occasione del procedimento amministrativo relativo alla decisione 2000/400 la ricorrente aveva attirato l'attenzione della Commissione sui nuovi criteri di adesione all'UER e sul fatto che, a suo parere, le modifiche intervenute non consentivano di rispondere alle censure formulate dal Tribunale nella sua sentenza 11 luglio 1996 e, di conseguenza, alla Commissione di esentare tali criteri. Ne consegue che, quando la Commissione ha adottato la decisione 2000/400, essa ha considerato che i criteri di adesione all'UER, compresi i nuovi, non sono restrittivi della concorrenza ed essa lo ha fatto con piena cognizione della posizione della ricorrente nei confronti dei detti criteri di adesione.
38 Inoltre, dato che la Commissione ha considerato, nella decisione 2000/400, che tali criteri, compresi i nuovi, non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, non si può contestare a quest'ultima il fatto di non aver affrontato la questione se i nuovi criteri di adesione possano essere esentati ex art. 81, n. 3, CE. Di conseguenza, l'argomento della ricorrente secondo il quale essa conserva un interesse nel presente ricorso poiché la Commissione non avrebbe affrontato, nella decisione 2000/400, tutti i punti sollevati dalla sua denuncia del 6 marzo 2000 è del tutto privo di fondamento.
39 Inoltre, la questione se i criteri di adesione siano restrittivi della concorrenza e se la Commissione possa esentare il sistema Eurovisione prescindendo dai criteri che permettono a un canale televisivo di accedere in quanto membro a tale sistema è esattamente al centro dei problemi sollevati dalla ricorrente nella causa T-185/00 riguardante la decisione 2000/400.
40 Infine, occorre respingere l'argomento, diretto a giustificare la ricevibilità del presente ricorso, basato su un interesse della ricorrente a veder sanzionare asserite violazioni commesse dalla Commissione in materia di trattazione delle denunce. Infatti, poiché quest'ultima, con la decisione impugnata, si è limitata a rinviare alla posizione da essa già adottata in una decisione precedente, impugnata dalla ricorrente, i motivi sollevati da quest'ultima contro la decisione impugnata non possono di per sé giustificare un interesse alla duplicazione del ricorso dinanzi al Tribunale.
41 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso va dichiarato irricevibile.
42 Poiché il ricorso in esame è irricevibile, e poiché il Tribunale ha accolto le conclusioni della convenuta, non occorre statuire sulla domanda d'intervento dell'UER.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
43 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che è rimasta soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
3) Non occorre statuire sulla domanda d'intervento dell'Unione Europea Radiotelevisiva.
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