Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedura - Svolgimento dei giudizi dinanzi al Tribunale - Rinvio di una causa al plenum o ad una sezione composta di un numero diverso di giudici - Designazione di un avvocato generale - Criteri
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 14, 18, 19 e 51)
2. Ricorso di annullamento - Ricorso avente in realtà ad oggetto una controversia di natura contrattuale - Incompetenza del giudice comunitario - Irricevibilità
(Artt. 230, quarto comma, CE, 240 CE e 249 CE)
Massima
1. Gli artt. 14, 18, 19 e 51 del regolamento di procedura del Tribunale conferiscono alla sezione cui una causa è stata attribuita la facoltà di chiedere al plenum del Tribunale di rimettere la causa vuoi al plenum stesso vuoi a una sezione composta di un numero diverso di giudici, nonché di designare un avvocato generale. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, il cui esercizio è subordinato ai criteri indicati nel regolamento di procedura, che sono, per il rinvio al plenum del Tribunale o a una sezione composta di un numero diverso di giudici, la difficoltà di ordine giuridico o l'importanza della causa o la presenza di circostanze particolari e, per la designazione di un avvocato generale, la difficoltà giuridica o la complessità di fatto della causa.
( v. punto 22 )
2. In mancanza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 238 CE, il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di una domanda che, sebbene basata sull'art. 230, quarto comma, CE, deve considerarsi come un'azione avente fondamento contrattuale. Se così non fosse, il Tribunale estenderebbe la sua competenza giurisdizionale al di là delle controversie la cui cognizione gli è riservata dall'art. 240 CE, poiché questa disposizione conferisce ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie in cui la Comunità è parte. Inoltre, quando la lite verta sulla domanda della Commissione diretta ad ottenere il rimborso di un anticipo per l'asserito inadempimento ad opera dell'altra parte contrattuale degli obblighi ad essa incombenti in base al contratto l'atto impugnato si iscrive in un contesto contrattuale dal quale è inscindibile e non rientra pertanto tra le decisioni contemplate dall'art. 249 CE, il cui annullamento è riservato alla competenza esclusiva del giudice comunitario dall'art. 230, quarto comma, CE.
( v. punti 37, 39, 41 )
Parti
Nella causa T-387/00,
Comitato organizzatore del convegno internazionale «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione», con sede in Roma, rappresentato dagli avv.ti P. Grassi e G. Russo, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento dell'atto che si asserisce contenuto in una lettera della Commissione con la quale il ricorrente è stato invitato a restituire una parte degli importi versati nell'ambito del contratto di finanziamento B4/91/3046/11396, stipulato tra la Commissione e il ricorrente al fine dell'organizzazione di un congresso dedicato allo studio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sul clima e sulla vegetazione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti
1 L'ente ricorrente era stato istituito allo scopo di organizzare un convegno internazionale di studi intitolato «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione», che ha avuto luogo a Taormina dal 26 al 29 settembre 1991.
2 A tal fine, il 20 dicembre 1991 il ricorrente ha stipulato con la Commissione un contratto (in prosieguo: il «contratto») in forza del quale quest'ultima si impegnava a finanziare una parte delle spese sostenute per la stampa della documentazione relativa al convegno. In particolare, secondo l'art. 3 del contratto, la Commissione si impegnava a versare al ricorrente l'importo convenuto di euro 20 000 al massimo o l'equivalente del 71,57% del costo totale iscritto alla voce «Printed Matter» (documenti stampati) del bilancio del convegno se l'importo di tale voce fosse stato inferiore al valore stimato.
3 Ai sensi dell'art. 4 del contratto, l'80% dell'importo pattuito avrebbe dovuto essere versato al ricorrente entro 60 giorni dalla sottoscrizione e il saldo di tale importo entro 60 giorni dal ricevimento e dalla successiva approvazione da parte della Commissione del rapporto e del bilancio finali del convegno. In forza dello stesso articolo, tali documenti avrebbero dovuto pervenire alla Commissione entro il 28 febbraio 1992, e quest'ultima si riservava il diritto di rifiutare il pagamento in caso di inosservanza del detto termine.
4 Ai sensi dell'art. 13 del contratto, qualunque controversia derivante dallo stesso era soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Bruxelles.
5 In esecuzione del contratto, la Commissione ha versato al ricorrente l'importo di euro 16 000.
6 Con fax del 23 febbraio 1992 il legale rappresentante del ricorrente ha informato la Commissione che non era in grado di fornire la documentazione a consuntivo del convegno entro la data prevista dal contratto, in quanto era andata distrutta in un incendio verificatosi nei locali della società Melograno Congressi, che aveva curato l'organizzazione del convegno. Egli si riservava di trasmettere la detta documentazione non appena ricevutane copia conforme dagli enti competenti, cui ne aveva fatto richiesta.
7 Con lettera 11 giugno 1996, indirizzata al legale rappresentante del ricorrente, la Commissione ha chiesto la restituzione dell'anticipo di euro 16 000 versato in esecuzione del contratto. A tale lettera era allegata una nota di addebito per il detto importo, in cui si precisava che la domanda di ripetizione si giustificava con l'inadempimento da parte del debitore dei suoi obblighi contrattuali.
8 Con fax 6 agosto 1997, il tesoriere del ricorrente ha trasmesso alla Commissione un rendiconto finale dei lavori del convegno unitamente a due fatture, l'una emessa dalla società Melograno Congressi e l'altra da una società di traduzione, la Linguistlink Ltd, riguardanti spese per la realizzazione degli stampati relativi al convegno, per un importo totale di lire italiane (ITL) 51 900 000.
9 Il 29 giugno 1999 la direzione generale bilancio della Commissione ha inviato al ricorrente una lettera in cui reiterava la richiesta di rimborso dell'anticipo di euro 16 000, precisando che la direzione generale ambiente aveva confermato la richiesta di restituzione, non essendo stati giudicati probatori i documenti trasmessi dal ricorrente.
10 Con lettera 24 settembre 1999, indirizzata alle direzioni generali bilancio e ambiente della Commissione, l'avvocato del ricorrente, su mandato della società Melograno Congressi e del legale rappresentante del ricorrente, ha lamentato che la decisione con la quale i documenti trasmessi erano stati giudicati non probatori non fosse stata notificata ai suoi assistiti e che, in ogni caso, apparisse priva di motivazione. Ha inoltre contestato tale decisione nel merito, sottolineando il diritto del ricorrente ad impugnarla dinanzi al Tribunale. Ha infine chiesto alla Commissione di trasmettergli la decisione di cui trattasi e di specificare i documenti probatori di cui essa riteneva necessaria la trasmissione.
11 Con lettera 2 ottobre 2000 l'avvocato del ricorrente, constatando l'inerzia della Commissione, ha chiesto a quest'ultima il versamento in favore dei suoi assistiti del saldo del contributo finanziario concesso in forza del contratto, pari a euro 4 000.
12 Il 10 ottobre 2000 la direzione generale bilancio della Commissione ha inviato all'avvocato del ricorrente, al suo legale rappresentante e alla società Melograno Congressi una lettera in cui, da una parte, spiegava le ragioni per le quali i documenti trasmessi dal ricorrente non erano stati considerati probatori dalla direzione generale ambiente e, dall'altra, reiterava la propria domanda di rimborso dell'anticipo versato in esecuzione del contratto.
13 Con lettera 11 dicembre 2000, l'avvocato del ricorrente ha chiesto alla direzione generale bilancio della Commissione di revocare la domanda di rimborso e di riesaminare la pratica. In mancanza, esso si è riservato il diritto di adire il Tribunale avverso la decisione contenuta nella lettera della direzione generale bilancio 10 ottobre 2000.
Procedimento
14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 dicembre 2000 il ricorrente ha proposto, in forza dell'art. 230, quarto comma, CE, il presente ricorso.
15 Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il 30 marzo 2001 la Commissione, con atto separato, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, in ordine alla quale il ricorrente ha depositato le proprie osservazioni l'11 maggio 2001.
16 Con lettera indirizzata al cancelliere, il ricorrente ha comunicato una memoria integrativa successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento. Trattandosi di una memoria non prevista dal regolamento di procedura, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di non registrarla.
Conclusioni delle parti
17 Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare, in tutto o in parte, la decisione 10 ottobre 2000 e condannare la Commissione alle spese.
18 Con l'eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
- condannare la parte ricorrente alle spese.
19 Nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- respingere l'eccezione di irricevibilità in quanto presentata fuori dai termini ovvero perché infondata;
- attribuire la causa al Tribunale in seduta plenaria;
- designare un avvocato generale;
- condannare la Commissione alle spese.
In diritto
Sulle domande di attribuzione della causa al Tribunale in seduta plenaria e di designazione di un avvocato generale
20 Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di procedura, il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite fra le sezioni con decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Conformemente a tale disposizione il Tribunale, nel corso delle conferenze plenarie del 4 luglio 2000 e del 19 settembre 2001, ha fissato nel modo seguente i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni relativamente al periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 30 settembre 2002 (GU 2000, C 259, pag. 14, e GU 2001, C 289, pag. 22):
«a) i ricorsi in materia di attuazione delle regole relative agli aiuti concessi dagli Stati e di quelle riguardanti le misure di tutela commerciale sono attribuiti, dal deposito dell'atto introduttivo e senza pregiudizio della successiva applicazione degli articoli 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni ampliate composte da cinque giudici;
b) le altre cause sono attribuite, dal deposito dell'atto introduttivo e senza pregiudizio della successiva applicazione degli articoli 14 e 51 del regolamento di procedura, alle sezioni composte da tre giudici».
21 Conformemente alle regole citate, la presente causa è stata attribuita ad una sezione composta da tre giudici.
22 Occorre inoltre rilevare che gli artt. 14, 18, 19 e 51 del regolamento di procedura conferiscono alla sezione cui una causa è stata attribuita la facoltà di chiedere al plenum del Tribunale di rimettere la causa vuoi al plenum stesso vuoi a una sezione composta di un numero diverso di giudici, nonché di designare un avvocato generale. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, il cui esercizio è subordinato ai criteri indicati nel regolamento di procedura, che sono, per il rinvio al plenum del Tribunale o a una sezione composta di un numero diverso di giudici, la difficoltà di ordine giuridico o l'importanza della causa o la presenza di circostanze particolari e, per la designazione di un avvocato generale, la difficoltà giuridica o la complessità di fatto della causa (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1992, causa T-47/92, Lenz/Commissione, Racc. pag. II-2523, punto 31; sentenza del Tribunale 29 marzo 1995, causa T-497/93, Hogan/Corte di giustizia, Racc. pag. II-703, punti 25 e 27).
23 Orbene, si deve rilevare che, nella presente causa, non ricorrono i presupposti che giustifichino la rimessione della causa alla formazione plenaria del Tribunale né la designazione di un avvocato generale.
Sulla competenza del Tribunale
24 Ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento che fa seguito all'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente.
25 Nella specie il Tribunale, sulla scorta degli atti di causa, si ritiene sufficientemente edotto e decide, in applicazione della detta norma, di statuire senza proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
26 Nella sua eccezione di irricevibilità, la convenuta evidenzia le analogie esistenti tra la presente causa e quella che ha costituito oggetto dell'ordinanza del Tribunale 9 gennaio 2001, causa T-149/00, Innova/Commissione (Racc. pag. II-1). La convenuta espone che, in tale ultima causa, la controversia verteva sull'esecuzione di un contratto sottoscritto dalla Commissione il quale, da una parte, non conteneva alcuna clausola che attribuisse al Tribunale la competenza a conoscere delle controversie che avrebbero potuto derivare dalla sua esecuzione e, dall'altra, prevedeva una clausola che attribuiva tale competenza al Tribunale di Bruxelles. La convenuta sostiene che, nella fattispecie, in assenza di una clausola compromissoria a favore del Tribunale, quest'ultimo dovrebbe, come ha fatto nella citata ordinanza Innova/Commissione, dichiararsi incompetente a conoscere della controversia, dichiarando il ricorso irricevibile.
27 Nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, il ricorrente rileva che, con lettera 9 febbraio 2001, indirizzata alla cancelleria del Tribunale, la convenuta ha chiesto un termine supplementare di un mese per presentare il proprio controricorso, motivando tale richiesta con la necessità di consultare svariati servizi. Il ricorrente sottolinea che, alla data di presentazione della detta domanda di proroga, la convenuta già disponeva di tutti gli elementi necessari per presentare la propria eccezione di irricevibilità. Il termine supplementare sarebbe stato quindi ottenuto abusivamente. Infatti, se un approfondimento delle questioni sollevate dalla presente causa poteva rivelarsi necessario ai fini della presentazione di un controricorso contenente un'analisi della causa nel merito, ciò non sarebbe stato assolutamente giustificato al fine di presentare un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura. Il ricorrente chiede pertanto al Tribunale di dichiarare l'eccezione di irricevibilità tardiva in quanto depositata dopo la scadenza del termine inizialmente previsto.
28 Quanto alla fondatezza dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta, il ricorrente prende atto della costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, che dichiara irricevibili i ricorsi proposti in circostanze analoghe a quelle della fattispecie.
29 Tuttavia, rileva che la prassi della Commissione consistente nello svolgere attività riconducibili alle sue prerogative pubblicistiche, quali l'erogazione di contributi finanziari a persone fisiche o giuridiche, mediante contratti di diritto privato, privi di clausola compromissoria fondata sull'art. 238 CE, ha l'effetto di sottrarre tali attività al sindacato del giudice comunitario quale previsto dall'art. 230 CE. Infatti, il finanziamento da parte della Commissione di un progetto o di un avvenimento come quello in causa si fonderebbe su una valutazione dell'interesse pubblico connesso alla sua realizzazione e potrebbe essere erogato soltanto mediante l'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 249 CE, soggetta al controllo del Tribunale.
30 In proposito, il ricorrente osserva che la forma contrattuale, nonché la clausola compromissoria a favore del giudice belga, le sono state imposte dalla Commissione pena vedersi negare il contributo richiesto.
31 Infine, secondo il ricorrente risulta tanto dal tenore dell'atto impugnato quanto dalle circostanze di specie che la Commissione era convinta di agire in ambito pubblicistico e di esercitare pubblici poteri. A titolo d'esempio il ricorrente cita il fatto che, nell'atto impugnato, la Commissione ha fatto riferimento alla possibilità, in caso di mancato pagamento, di avviare il procedimento di esecuzione forzata. Orbene, tale procedimento potrebbe essere avviato unicamente se l'atto impugnato fosse, in realtà, una decisione. Il ricorrente sottolinea inoltre che, nell'atto impugnato, la Commissione non avrebbe contestato la competenza del Tribunale.
32 Tali comportamenti della Commissione sarebbero stati idonei a indurre il ricorrente in errore quanto alla natura dei rapporti che lo legavano ad essa nonché dei mezzi di ricorso a sua disposizione, cosa di cui il Tribunale dovrebbe quanto meno tener conto nell'ambito della sua decisione in ordine alle spese.
Giudizio del Tribunale
33 Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 46, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il convenuto presenta un controricorso nel termine di un mese dalla notifica del ricorso. In forza del n. 3 dello stesso articolo, il termine previsto al n. 1 può essere prorogato dal presidente su richiesta motivata del convenuto.
34 Quanto all'asserita tardività dell'eccezione di irricevibilità, occorre ricordare che, con lettera depositata in cancelleria il 12 febbraio 2001 e conformemente alle citate disposizioni del regolamento di procedura, la convenuta ha chiesto al Tribunale una proroga del termine per la presentazione del controricorso, giustificata dalla necessità di consultare diversi servizi interni. A seguito di tale domanda, le è stato riconosciuto un termine supplementare di circa un mese.
35 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il fatto che la convenuta abbia scelto, prima della scadenza di tale termine, di sollevare un'eccezione di irricevibilità in forza dell'art. 114 del regolamento di procedura, anziché presentare un controricorso contenente un'analisi del merito della causa, non è tale da compromettere la conformità della sua domanda di proroga alle pertinenti disposizioni di questo stesso regolamento, né da far concludere per l'abusività di tale domanda. Infatti, se è vero che l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta si fonda essenzialmente sul contenuto del contratto, una copia del quale era allegata al ricorso, e che, di conseguenza, alla data di presentazione della domanda di proroga la convenuta già disponeva di tutti gli elementi necessari per sollevare la propria eccezione, ciò non toglie che essa avrebbe potuto decidere di non sollevare alcuna eccezione in merito alla ricevibilità del ricorso oppure di contestare quest'ultima nell'ambito del controricorso. In entrambe le ipotesi, essa avrebbe dovuto discutere il merito della causa, il che poteva ragionevolmente implicare la necessità di consultare i vari servizi della Commissione coinvolti.
36 In ogni caso, anche supponendo che gli argomenti del ricorrente siano fondati, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, d'ufficio, rilevare l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico, tra i quali rientra, secondo la giurisprudenza, la competenza del Tribunale a conoscere del ricorso (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II-2289, punto 80). Il sindacato del Tribunale non è quindi limitato alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti.
37 Quanto alla fondatezza dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 238 CE e della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata, il Tribunale è competente a statuire in primo grado sulle controversie in materia contrattuale per le quali è stato adito da persone fisiche o giuridiche solo in forza di una clausola compromissoria. In mancanza di questa, estenderebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie la cui cognizione gli è limitativamente riservata dall'art. 240 CE. Tale disposizione conferisce ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie in cui la Comunità è parte (ordinanze del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T-186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1633, punto 47, e Innova/Commissione, citata, punto 25).
38 Nella specie, il contratto non contiene alcuna clausola che attribuisca al Tribunale la competenza a conoscere delle controversie derivanti dalla sua esecuzione. Al contrario, la clausola relativa alla composizione delle controversie, contenuta nell'art. 13 del contratto, attribuisce espressamente al tribunale di Bruxelles la competenza a conoscere di qualunque controversia tra la Commissione e la controparte. Orbene, non è contestato tra le parti che la presente controversia, vertente sulla richiesta da parte della Commissione di rimborso di un anticipo per l'asserito inadempimento da parte del ricorrente dei suoi obblighi contrattuali, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del contratto stesso.
39 Peraltro, non può sostenersi che tale disposizione leda la competenza esclusiva attribuita al giudice comunitario dall'art. 230, quarto comma, CE. Tale competenza, infatti, riguarda unicamente i regolamenti, le direttive o le decisioni di cui all'art. 249 CE, che le istituzioni adottano alle condizioni previste dal Trattato. Orbene, nel caso di specie l'atto impugnato si inscrive in un contesto contrattuale dal quale è inscindibile e non rientra pertanto tra gli atti previsti dall'art. 249 CE, il cui annullamento è riservato all'esclusiva competenza del giudice comunitario dall'art. 230, quarto comma, CE (ordinanze Mutual Aid Administration Services/Commissione, citata, punti 50 e 51, e Innova/Commissione, citata, punto 28).
40 Per quanto attiene all'argomento del ricorrente secondo il quale la Commissione, svolgendo un'attività riconducibile ai suoi poteri di natura pubblicistica, quali la concessione del contributo finanziario controverso, mediante un contratto di diritto privato, sprovvisto di clausola compromissoria fondata sull'art. 238 CE, avrebbe sottratto tale attività al sindacato del giudice comunitario previsto dall'art. 230 CE, è sufficiente rilevare che, quand'anche esso fosse fondato, non sarebbe tale da confutare il fatto che l'atto impugnato è inscindibile dal contesto contrattuale entro il quale si inscrive e non è quindi idoneo a fondare una competenza del Tribunale in forza dell'art. 230 CE.
41 Risulta da tutto quanto precede che, in mancanza di una clausola compromissoria, il Tribunale è incompetente a conoscere di un ricorso che, sebbene fondato sull'art. 230, quarto comma, CE, si risolve in realtà in un'azione avente fondamento contrattuale.
42 Il presente ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
43 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 87, n. 3, dello stesso regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.
44 Nella fattispecie, non si deve applicare quest'ultima disposizione. Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, infatti, non si può dire che la presente controversia abbia tratto origine o sia stata favorita dal comportamento della Commissione. Da un lato, l'art. 13 del contratto conferisce espressamente una competenza esclusiva a conoscere delle controversie derivanti da quest'ultimo al tribunale di Bruxelles e, dall'altro, le relazioni che vincolano il ricorrente alla convenuta sono di natura puramente contrattuale, cosicché la Commissione non era tenuta, in forza dei principi relativi all'accesso alla giustizia e alla buona amministrazione, a comunicare al ricorrente la propria posizione in merito alla determinazione del giudice competente a conoscere della presente controversia, né a contestare le dichiarazioni del ricorrente in proposito.
45 Alla luce di quanto precede, il ricorrente, che è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
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