Conclusioni dell avvocato generale
1 Con la sua questione pregiudiziale, il Verwaltungsgericht Hannover (Germania) chiede alla Corte di valutare la validità del regolamento (CE) n. 2799/99 (1) e dei suoi allegati alla luce degli artt. 11, n. 1, del regolamento (CE) n. 1255/99 (2) e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché dei principi generali del diritto e, segnatamente, del principio di tutela del legittimo affidamento.
Contesto normativo
2 Ai sensi dell'art. 34, n. 2, CE:
«L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.
(...)».
3 Il contesto normativo è inoltre costituito dai regolamenti nn. 1255/99 e 2799/99.
Regolamento n. 1255/99
4 Il regolamento n. 1255/99 è il regolamento di base. Esso verte sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Fra i suoi obiettivi, tale regolamento prevede un regime di aiuti e di incentivi al consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità (3).
5 L'art. 11 del regolamento n. 1255/99 così recita:
«1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali quando tali prodotti rispondano a determinati requisiti.
Ai fini del presente articolo, sono considerati come latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.
2. L'importo degli aiuti è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:
- prezzo d'intervento del latte scremato in polvere,
- andamento dell'offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere ed evoluzione del loro impiego nell'alimentazione degli animali,
- tendenza dei prezzi dei vitelli,
- tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere».
6 L'art. 15 del detto regolamento prevede quanto segue:
«Sono definiti, secondo la procedura di cui all'articolo 42 [(4)]:
a) le modalità di applicazione del presente capo e, in particolare, le condizioni per la concessione degli aiuti ivi stabiliti;
b) gli importi degli aiuti di cui al presente capo;
(...)
d) le altre decisioni e misure eventualmente adottate dalla Commissione in virtù del presente capo».
Regolamento n. 2799/99
7 Il regolamento n. 2799/99 riguarda più specificatamente il regime di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati ad essere trasformati e utilizzati per l'alimentazione degli animali.
8 Esso è il regolamento di applicazione del regolamento n. 1255/99. Esso contiene le modalità di applicazione di quest'ultimo per quanto concerne la concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (5).
9 Il terzo `considerando' del regolamento n. 2799/99 precisa gli obiettivi secondo i quali:
«[E'] opportuno garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere che beneficiano degli aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali. A tal fine, è necessario riservare il beneficio dell'aiuto al latte scremato e al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali o denaturati nel rispetto di taluni requisiti. È opportuno inoltre prevedere disposizioni intese ad evitare che lo stesso prodotto possa beneficiare più volte dell'aiuto».
10 Nell'undicesimo `considerando' del regolamento n. 2799/99, la Commissione ravvisa l'opportunità di sopprimere la misura di aiuto a favore del latte scremato prevista dal regolamento (CEE) n. 1105/68 (6) per i seguenti motivi. Anzitutto, essa considera che la concessione di aiuti nel settore del latte scremato crea svariati problemi riguardanti, in particolare, il controllo dei beneficiari. Inoltre, essa ritiene che l'impatto di tale regime di aiuto sull'equilibrio del mercato dei prodotti lattieri sia divenuto marginale a causa della forte riduzione della produzione di latte scremato. Infine, essa rileva che il mercato del latte scremato continuerà ad essere sostenuto per mezzo dell'aiuto a favore della trasformazione di tale prodotto in alimenti composti per animali.
11 Il capitolo IV, intitolato «Disposizioni transitorie e finali», del regolamento n. 2799/99 contiene l'art. 36 che prevede espressamente l'abrogazione del regolamento n. 1105/68.
12 L'art. 38 del regolamento n. 2799/99 precisa che quest'ultimo è entrato in vigore a decorrere dal 1_ gennaio 2000 e che «si applica esclusivamente ai quantitativi di latte scremato o di latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti o in latte scremato in polvere denaturato a partire da tale data».
Fatti e procedimento nella causa principale
13 L'8 gennaio 2000, la Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG (7), un caseificio privato, presentava alla Bezirksregierung Hannover (governo regionale di Hannover, Germania) una domanda di concessione di un aiuto al latte scremato utilizzato per l'alimentazione degli animali.
Detta domanda si riferiva al mese di gennaio 2000 e riguardava, per il periodo di cui trattasi, un quantitativo di latte scremato di 6.695 kg. L'importo dell'aiuto richiesto era pari a DEM 795,47.
14 Con decisione 13 gennaio 2000, la resistente respingeva la domanda della Molkerei in quanto il regolamento n. 2799/99 aveva mantenuto gli aiuti soltanto a favore del latte scremato in polvere e li aveva soppressi per il latte scremato (8).
15 Il 21 gennaio 2000, la ricorrente proponeva opposizione nei confronti di detta decisione di rigetto. Essa contestava la validità del regolamento n. 2799/99 in vigore dal 1_ gennaio 2000 sollevando gli argomenti secondo i quali:
- il regolamento n. 2799/99 non rispetterebbe il divieto di discriminazioni di cui all'art. 34, n. 2, CE, dato che differenzia il latte scremato in polvere dal latte scremato, pur trattandosi dello stesso prodotto;
- la Commissione non sarebbe autorizzata ad abolire la concessione di sovvenzioni per il latte scremato, dato che il regolamento n. 1255/99 prevede aiuti tanto per il latte scremato in polvere quanto per il latte scremato;
- l'abolizione repentina di sovvenzioni è in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti, dato che il regolamento n. 2799/99 è stato pubblicato soltanto il 31 dicembre 1999, i produttori non avrebbero avuto alcuna possibilità di adattarvisi.
16 Con decisione 22 febbraio 2000, la Bezirksregierung Hannover respingeva l'opposizione avverso la decisione 13 gennaio 2000. Essa faceva notare di essere tenuta ad applicare il regolamento n. 2799/99.
17 Il 13 marzo 2000, la Molkerei presentava ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Hannover. Essa chiede al giudice nazionale di pronunciarsi sulla validità del regolamento n. 2799/99 alla luce del principio di non discriminazione, dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1255/99 e del principio di tutela del legittimo affidamento.
Questione pregiudiziale
18 Pertanto, il Verwaltungsgericht Hannover ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento (CE) n. 2799/99, in combinato disposto con i suoi allegati, violi:
a) l'art. 11, n. 1, del regolamento (CE) n. 1255/99,
b) l'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, e
c) i principi generali del diritto comunitario e il principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto detto regolamento, da un lato, esclude la concessione di aiuti per il latte scremato e il latticello allo stato liquido destinati all'alimentazione degli animali qualora detti prodotti non siano previamente trasformati in composti alimentari o in latte scremato in polvere, e, dall'altro, non prevede un periodo transitorio, e sia quindi per tali ragioni (parzialmente) nullo».
Valutazione
19 Con la detta questione, il giudice a quo chiede, in primo luogo, se la Commissione non abbia ecceduto i limiti inerenti all'esercizio della sua competenza di esecuzione nell'applicazione del regolamento n. 1255/99 decidendo l'abolizione degli aiuti al latte scremato e al latticello allo stato liquido destinati all'alimentazione degli animali, in secondo luogo, se detta abolizione violi il principio di non discriminazione e, in terzo luogo, se la stessa abolizione violi i principi generali del diritto e il principio di tutela del legittimo affidamento.
Sulla competenza di esecuzione della Commissione nell'applicazione del regolamento n. 1255/99
20 Nelle sue osservazioni scritte, la ricorrente sostiene che la competenza di esecuzione della Commissione deve esercitarsi nell'ambito di taluni limiti precisati dalla giurisprudenza comunitaria. Essa ritiene che le competenze della Commissione debbano essere valutate in funzione degli obiettivi principali dell'organizzazione dei mercati agricoli, come stabiliti dal Consiglio nel regolamento n. 1255/99. A parere della ricorrente, il Consiglio ha creato un'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari al fine di sostenere i mercati sia del latte allo stato liquido sia di quello in polvere. Abolendo gli aiuti al latte scremato e al latticello allo stato liquido nel regolamento n. 2799/99, la Commissione avrebbe quindi modificato l'ambito di applicazione di tale organizzazione dei mercati e, di conseguenza, avrebbe violato il regolamento n. 1255/99.
21 Contrariamente alla ricorrente, la Commissione adduce l'argomento secondo il quale il regolamento n. 1255/99 la rende competente a sovvenzionare il latte destinato all'alimentazione degli animali a condizione che esso sia in polvere o che rientri nella composizione di miscele o di alimenti composti. Essa ritiene che il Consiglio sia competente a fissare le norme essenziali in materia di politica agricola, e che a sua volta essa abbia il compito di adottare le modalità di applicazione. La competenza delegata alla Commissione dovrebbe quindi essere interpretata in senso lato.
22 Nella presente causa, il problema che si pone è quello di stabilire se il fatto di esigere, come condizione per la concessione degli aiuti, che il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali sia previamente trasformato in alimenti composti o in latte scremato in polvere per poter beneficiare del regime degli aiuti violi il regolamento n. 1255/99.
23 Per rispondere alla totalità degli argomenti delle parti, occorre ricordare che la Corte considera che, per valutare la portata della competenza di esecuzione della Commissione, nel settore della politica agricola comune, si deve far riferimento all'economia del Trattato CE nella quale l'art. 211 CE (9) dev'essere collocato, e da cui risulta che la nozione di attuazione dev'essere interpretata in senso lato. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampie facoltà di valutazione e di azione. In tal caso i limiti della competenza di quest'ultima devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione di mercato (10).
24 In proposito, occorre precisare che la Corte stabilisce una differenza tra norme di carattere essenziale, riservate alla competenza del Consiglio, e norme che, essendone solo l'esecuzione, possono costituire oggetto di delega alla Commissione. Solo le disposizioni che hanno ad oggetto di tradurre gli orientamenti fondamentali devono essere considerate essenziali (11).
25 Alla luce di tale giurisprudenza, ritengo che la Commissione non abbia ecceduto i limiti inerenti all'esercizio della sua competenza di esecuzione nell'applicazione del regolamento n. 1255/99.
26 Infatti, così come sottolinea giustamente la Commissione, rilevo che l'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1255/99 stabilisce che gli aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali sono concessi solo in base a determinati requisiti (12).
27 Come ha spiegato la Commissione all'udienza, constato inoltre che il Consiglio l'ha autorizzata a stabilire condizioni alle quali è subordinata la concessione degli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere.
28 In base a ciò, essa ha introdotto due disposizioni nel regolamento n. 2799/99. In primo luogo, si tratta dell'art. 8 del detto regolamento ai sensi del quale, per beneficiare degli aiuti, il latte scremato e il latte scremato in polvere, da una parte, devono essere utilizzati in un'impresa riconosciuta a norma dell'articolo 9 di tale regolamento e, dall'altra, non debbono beneficiare di aiuti o riduzioni di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie. In secondo luogo, l'art. 9 del regolamento n. 2799/99 stabilisce che il riconoscimento prevista riguarda soltanto le imprese che producono miscele, alimenti composti o latte in polvere denaturato.
29 Dall'analisi degli artt. 8 e 9 del regolamento n. 2799/99 si evince quindi che la Commissione ha inteso modificare le condizioni di concessione degli aiuti al latte scremato per renderle più restrittive.
30 Ai sensi del medesimo regolamento n. 2799/99, mi sembra che soltanto il latte scremato previamente trasformato in alimento composto o in latte scremato in polvere diventi destinatario degli aiuti di cui al regolamento n. 1255/99.
31 La Commissione giustifica la modifica delle condizioni di concessione degli aiuti al latte scremato con l'argomento secondo il quale la definizione delle condizioni concrete alle quali è subordinato il regime di aiuti rientra nella sua esclusiva competenza e nella sua insidacabile discrezionalità. Essa considera poi che il regolamento n. 1255/99 le attribuisce, a tale titolo, un ampio margine d'interpretazione nei limiti in cui il suo art. 11 resta vago e non si pronuncia sul contenuto delle condizioni richieste per la concessione di tali aiuti. Essa ritiene che il tenore letterale del detto art. 11 non consenta di affermare che il Consiglio fosse assolutamente intenzionato a mantenere le sovvenzioni a vantaggio del latte scremato direttamente utilizzato nell'alimentazione degli animali.
32 Ricordo che la Corte ha dichiarato che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune, tenuto conto delle responsabilità loro conferite dal Trattato (13). In presenza di un tale potere, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure se le istituzioni comunitarie non abbiano palesemente travalicato i limiti del loro potere discrezionale (14).
33 Ebbene, non sembra che, nell'applicazione del regolamento n. 1255/99, la Commissione abbia commesso un qualsiasi errore manifesto o uno sviamento di potere, o abbia palesemente travalicato i limiti del suo potere discrezionale.
34 Infatti, il regolamento n. 1255/99 prevede espressamente che il calcolo dell'importo degli aiuti si effettua tenendo conto di un certo numero di elementi congiunturali riguardanti lo stato del mercato del latte. L'art. 11, n. 2, secondo trattino, del detto regolamento precisa che l'importo degli aiuti è fissato tenendo conto di taluni elementi tra i quali, in particolare, «l'andamento dell'offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere ed evoluzione del loro impiego nell'alimentazione degli animali». Ebbene, la Commissione considera che, allo stato attuale, l'utilizzazione del latte scremato allo stato liquido per l'alimentazione degli animali ha ormai pochissima importanza sul mercato (15). Il fatto di continuare ad aiutare il mercato del latte scremato non è più giustificato.
35 Il mercato del latte scremato ha avuto un'importante evoluzione nel corso di questi ultimi anni. Infatti, la Commissione rileva, senza essere contraddetta dalla ricorrente o dagli Stati membri, che «dall'esperienza acquisita è emerso che il regime di aiuto (...) crea svariati problemi sia a livello dell'attuazione del regime stesso che del controllo dei beneficiari. Inoltre, le quantità di latte scremato che beneficiano di tale misura in questi ultimi anni si sono talmente ridotte da rendere l'impatto di tale regime di aiuto del tutto marginale sull'equilibrio del mercato dei prodotti lattieri. D'altro canto, il mercato del latte scremato continuerà ad essere sostenuto per mezzo dell'aiuto a favore della sua trasformazione in alimenti composti per animali» (16).
36 Di conseguenza, non sembra irragionevole che la Commissione abbia fissato come condizione per la concessione degli aiuti che il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali sia previamente trasformato in alimenti composti o in latte in polvere.
37 Da parte mia, ritengo quindi che la Commissione non abbia ecceduto i limiti inerenti all'esercizio del suo potere di esecuzione. Considero infatti che l'aver escluso il latte scremato non trasformato in alimenti composti o in latte scremato in polvere dal regime di aiuti di cui al regolamento n. 1255/99 non equivale a modificare l'ambito di applicazione del detto regolamento.
38 Alla luce di quanto precede, propongo quindi di risolvere il primo punto della questione nel senso che il suo esame non consente di concludere per l'invalidità del regolamento n. 2799/99.
Sulla violazione del principio di non discriminazione
39 Per quanto concerne il principio di non discriminazione, la Molkerei sostiene che si configura una violazione del divieto di discriminazione per il solo fatto del differente trattamento riservato al latte scremato in polvere e al latte scremato liquido (17). Essa ritiene che non esista una fondamentale differenza fra il latte scremato e il latte scremato in polvere usati per l'alimentazione degli animali. Essa considera, infatti, che il latte scremato in polvere non è altro che latte scremato in forma disidratata (18). Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato il principio di non discriminazione.
40 Ai sensi della costante giurisprudenza della Corte, tale divieto di discriminazioni è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza nel diritto comunitario, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata (19).
41 Nella nostra causa, il latte scremato e il latte scremato in polvere sono certamente due prodotti analoghi.
42 Due differenze obiettive sembrano però giustificare il fatto che essi formino oggetto di un trattamento differenziato. Da una parte, il latte scremato è maggiormente deperibile del latte in polvere. Per questo motivo, il latte scremato non può essere conservato allo stesso modo del latte in polvere. D'altra parte, il latte scremato non forma oggetto degli stessi controlli del latte scremato in polvere. Come fa notare correttamente la Commissione, dato il carattere deperibile del latte scremato liquido, è indispensabile effettuare controlli ad intervalli abbastanza ravvicinati, tanto nelle latterie quanto presso gli allevatori di vitelli che utilizzano tale tipo di latte (20). Così facendo, il costo finanziario di tali controlli è molto più elevato di quello dei controlli sul latte in polvere.
43 La Commissione spiega la differenza di trattamento insistendo sul fatto che il mercato del latte scremato è in costante diminuzione a partire da questi ultimi anni e che il mantenimento degli aiuti comporta un elevato costo finanziario che difficilmente può continuare ad essere giustificato.
44 Constato che la tendenza dimostra che il latte scremato sembra essere sempre meno attraente. Il fatto di continuare ad aiutare tale settore del latte nel momento stesso in cui la sua quota di mercato si va sempre più riducendo implica che il regime di aiuti sia rivisto e venga adeguato alle esigenze proprie di tale mercato.
45 Alla luce di tali considerazioni, ritengo quindi che il latte scremato e il latte scremato in polvere presentino differenze oggettive che giustificano il fatto che la Commissione applichi loro un regime di aiuti differenziato.
46 Di conseguenza, ritengo che il regolamento n. 2799/99 sia valido alla luce dell'art. 34, n. 2, CE.
Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
47 Nella sua ordinanza di rinvio, il giudice fa riferimento in via generale ai principi generali del diritto della Comunità e in particolare al principio della tutela del legittimo affidamento. Constato che, nella stessa motivazione dell'ordinanza di rinvio, soltanto la validità del regolamento n. 2799/99 alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento è oggetto di una contestazione argomentata. Limiterò quindi la questione della validità del regolamento n. 2799/99 al principio di tutela del legittimo affidamento.
48 Per quanto concerne detto principio, la ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto prevedere un periodo transitorio sufficiente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2799/99 che stabilisce l'abolizione degli aiuti per il latte scremato.
49 Non condivido il punto di vista della ricorrente.
50 Ricordo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento (21).
51 Infatti, nel settore delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adeguamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, gli operatori economici non sono autorizzati a fare legittimo affidamento nel fatto di non essere soggetti a restrizioni derivanti da eventuali norme di politica di mercato o di politica strutturale.
52 Nella presente causa, due elementi devono attirare la nostra attenzione.
53 Il primo elemento riguarda la Relazione speciale n.1/99 della Corte dei Conti (22). In allegato a tale documento, la Commissione annuncia molto chiaramente che intende modificare la normativa esistente in materia di aiuti nel settore del latte scremato. Da una parte, essa ricorda che, nell'ambito di Agenda 2000, essa ha presentato una proposta di modifica del regolamento n. 1255/99 (23). D'altra parte, essa rimette chiaramente in discussione il mantenimento degli aiuti a favore del latte scremato data l'importanza marginale di questo prodotto per l'equilibrio del mercato delle materie proteiche del latte (3% del volume totale di latte scremato sovvenzionato sul mercato interno) (24).
54 Il secondo elemento che merita attenzione è costituito dalla corrispondenza intercorsa fra la Commissione e le federazioni di agricoltori interessate. Emerge dal fascicolo che, dal mese di agosto 1999, la Commissione ha informato la Federazione tedesca degli agricoltori e la Federazione nazionale degli allevatori di vitelli della sua intenzione di eliminare gli aiuti al latte scremato liquido destinato all'alimentazione degli animali.
55 Pertanto, il motivo vertente su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento deve essere anch'esso respinto.
56 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere il terzo punto della questione pregiudiziale nel senso che dal suo esame non emerge alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 2799/99.
Conclusione
57 Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che:
«Dall'esame della questione proposta non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere».
(1) - Regolamento della Commissione 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (GU L 340, pag. 3).
(2) - Regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160, pag. 48).
(3) - Quarto `considerando'.
(4) - L'art. 42 precisa la procedura da seguire nonché i ruoli rispettivi della Commissione e del comitato incaricato di emettere un parere per garantire l'applicazione del regolamento n. 1255/99.
(5) - Ai sensi del suo art. 1, lett. a), il regolamento n. 2799/99 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 in ordine «alla concessione, in virtù dell'articolo 11 dello stesso regolamento, di un aiuto a favore del latte scremato, del latte scremato in polvere, del latticello e del latticello in polvere destinati all'alimentazione degli animali».
(6) - Regolamento della Commissione 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali (GU L 184, pag. 24).
(7) - In prosieguo: la «Molkerei».
(8) - Sottinteso il latte scremato liquido.
(9) - Ricordo che ai sensi di detto articolo, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune, la Commissione, da una parte, vigila sull'applicazione delle disposizioni del Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso e, dall'altra, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.
(10) - Sentenze 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products (Lopik)/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 14); 21 maggio 1987, cause riunite 133/85-136/85, Rau e a. (Racc. pag. 2289, punto 31), e 21 marzo 1991, causa C-359/89, SAFA (Racc. pag. I-1677, punto 16).
(11) - Sentenze 14 novembre 1989, cause riunite 6/88 e 7/88, Spagna e Francia/Commissione (Racc. pag. 3639, punto 15); 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione (Racc. pag. I-5383, punti 36 e 37), e 6 luglio 2000, causa C-356/97, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (Racc. pag. I-5461, punto 21).
(12) - V. punti 9-11 delle sue osservazioni scritte (versione francese).
(13) - Sentenze 29 ottobre 1998, causa C-375/96, Zaninotto (Racc. pag. I-6629, punto 64); 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a. (Racc. pag. I-5689, punto 80); 7 febbraio 2002, causa C-328/00, Weber (Racc. pag. I-1461, punto 32), e 16 maggio 2002, causa C-63/00, Schilling e Nehring (Racc. pag. I-4483, punto 39).
(14) - Sentenze 5 dicembre 1979, causa 143/77, Koninklijke Scholten-Honig/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3583, punto 10); 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a. (Racc. pag. I-4023, punto 8); 17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a. (Racc. pag. I-4559, punto 50), e 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I-8853, punto 74).
(15) - V. punto 6 dell'ordinanza di rinvio (versione francese).
(16) - Undicesimo `considerando' del regolamento n. 2799/99.
(17) - V. punto 4 dell'ordinanza di rinvio (versione francese).
(18) - V. punto 12 delle sue osservazioni scritte (versione francese).
(19) - Sentenze 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio (Racc. pag. 4563, punto 23); 13 dicembre 1989, cause riunite C-181/88, C-182/88 e C-218/88, Deschamps e a. (Racc. pag. 4381, punto 18); 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853, punto 26); 29 giugno 1995, causa C-56/94, SCAC (Racc. pag. I-1769, punto 27); 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL de Kerlast (Racc. pag. I-1961, punto 35); National Farmers' Union e a., citata (punto 61); 10 marzo 1998, cause riunite C-364/95 e C-365/95, T. Port (Racc. pag. I-1023, punto 81), e 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e a. (Racc. pag. I-2737, punto 39).
(20) - V. punto 12 delle sue osservazioni scritte (versione francese).
(21) - Sentenze 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn (Racc. pag. I-35, punti 13 e 14); 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a. (Racc. pag. I-569, punto 20); 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a. (Racc. pag. I-1809, punto 19); 18 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi e Arkopharma (Racc. pag. I-3367, punto 67), e 15 gennaio 2002, causa C-179/00, Weidacher (Racc. pag. I-501, punto 31).
(22) - Relazione sull'aiuto per l'uso del latte scremato e del latte scremato in polvere per l'alimentazione degli animali, corredata delle risposte della Commissione (GU 1999, C 147, pag. 1).
(23) - Ibidem, punto 14.
(24) - Ibidem, punto 16.
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