Conclusioni dell avvocato generale
1. A norma dell'art. 226 CE la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di comunicarle le informazioni previste dall'art. 8, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi , è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE. La Commissione chiede inoltre che quest'ultima sia condannata alle spese.
I - Ambito normativo
2. La direttiva 91/689, come modificata dalla direttiva 27 giugno 1994, 94/31/CE , mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi .
3. La direttiva 91/689 è anche diretta a prevenire i rischi inerenti alle operazioni di smaltimento e di ricupero dei rifiuti pericolosi.
4. Ai sensi del sesto considerando della direttiva 91/689 «è necessario provvedere affinché lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti pericolosi venga sottoposto al massimo controllo possibile».
5. L'art. 5 della direttiva 91/689 dispone:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.
(...)
3. I rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, sezione A della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi , modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE ».
6. L'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689 dispone:
«(...) Per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, entro il 12 dicembre 1994, le informazioni seguenti:
- nome e indirizzo,
- sistema di trattamento dei rifiuti,
- tipo e quantità di rifiuti che possono essere trattati.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione i cambiamenti relativi ai dati in questione.
La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.
La forma in cui queste informazioni saranno comunicate alla Commissione è adottata secondo la procedura (...)».
7. La decisione della Commissione 17 aprile 1996, 96/302/CE , definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni, ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689. Essa contiene in allegato il formulario tipo per la presentazione delle suddette informazioni.
8. L'art. 10, n. 1, della direttiva 91/689 recita:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
II - Fatti all'origine della controversia
9. Ritenendo che la Repubblica ellenica avesse omesso di comunicarle le informazioni previste dall'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento.
10. Il 16 settembre 1998 la Commissione ha inviato al governo ellenico, a norma dell'art. 226 CE, una lettera di diffida invitando quest'ultimo a formulare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi. Non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 17 dicembre 1998 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica ellenica.
11. Con comunicazione 30 novembre 1998 le autorità elleniche hanno risposto alla lettera di diffida osservando che, in Grecia, non esistevano né stabilimenti né imprese che provvedessero allo smaltimento e/o al ricupero dei rifiuti pericolosi. Nella stessa comunicazione esse hanno indicato i nomi e gli indirizzi delle quattro imprese che gestiscono i rifiuti pericolosi per conto di terzi, che a loro volta li esportano in altri Stati membri.
12. L'11 agosto 1999, tenendo conto delle risposte successive fornite dalla Repubblica ellenica, la Commissione ha redatto un parere motivato complementare nel quale si osservava che le informazioni comunicate da quest'ultima erano incomplete. Infatti, essa riteneva che un terzo dei rifiuti pericolosi prodotti in Grecia venisse ricuperato da stabilimenti o imprese in merito ai quali le autorità elleniche non avevano ancora comunicato alcuna informazione.
13. Con lettera 9 novembre 1999 le autorità greche hanno risposto al suddetto parere complementare. Nella loro risposta hanno rilevato di aver trasmesso alla Commissione, con lettera 13 novembre 1998 del Ministero dell'Ambiente, informazioni relative agli stabilimenti o alle imprese incaricati di smaltire e/o di ricuperare i rifiuti pericolosi per conto di terzi. Esse hanno altresì osservato che, per quanto riguarda la questione della quantità dei rifiuti pericolosi prodotti e della percentuale ricuperata in Grecia nel 1998, il quantitativo totale dei suddetti rifiuti pericolosi ammontava a 287 000 t/anno, di cui 65 000 venivano ricuperate, vale a dire una percentuale di 22,82%.
La Commissione dichiara che tali informazioni sono in contrasto con le risposte fornite dalle autorità greche rispettivamente il 30 novembre e il 7 dicembre 1998 .
III - Conclusioni delle parti
14. Considerato che, in base all'insieme delle informazioni comunicate dalla Repubblica ellenica, non si era ovviato all'inadempimento addotto nel parere motivato, la Commissione ha deciso di presentare il ricorso di cui trattasi.
15. La Commissione chiede che la Corte voglia:
- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di comunicare alla Commissione, entro il termine prestabilito, le informazioni relative a ciascun stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti pericolosi, come previste dall'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689 e dalla decisione 96/302 contemplata nel suddetto paragrafo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e della suddetta direttiva,
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.
16. La Repubblica ellenica chiede che la Corte voglia:
- respingere il ricorso della Commissione,
- condannare la Commissione alle spese.
IV - Argomenti delle parti
17. La Commissione fa carico alla Repubblica ellenica di non averle comunicato le informazioni prescritte dall'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689 e di non averlo fatto nella forma sancita dalla decisione 96/302.
18. Nel controricorso il governo greco ammette di aver affermato, in risposta alla lettera di diffida e al parere motivato della Commissione, che in Grecia non esistevano né stabilimenti né imprese che provvedessero allo smaltimento e/o al ricupero dei rifiuti pericolosi e ha comunicato i nomi di quattro imprese che gestiscono i rifiuti pericolosi per conto di terzi . Esso fornisce anche nuove informazioni indicando che, attualmente, tali imprese sono in definitiva pari a sei. Inoltre, dà indicazioni sulla costruzione, a livello nazionale, del primo impianto di smaltimento dei rifiuti pericolosi.
19. Nella replica la Commissione addebita alla Repubblica ellenica il fatto di non averle inviato le indicazioni attinenti alla totalità delle imprese preposte allo smaltimento e/o al ricupero dei rifiuti pericolosi. Nella controreplica le autorità elleniche indicano ulteriori nomi di imprese e forniscono informazioni accessorie inerenti a queste ultime.
V - Giudizio
20. Secondo una giurisprudenza costante «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. La Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» .
21. Secondo l'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689, gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare:
- la lista di tutti gli stabilimenti o imprese che provvedono allo smaltimento e/o al ricupero dei rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi, e
- i nomi e gli indirizzi relativi ad ogni impresa o stabilimento, il sistema di trattamento dei rifiuti e il tipo e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati.
Tali informazioni debbono essere fornite nella forma imposta dalla decisione 96/302.
Gli Stati membri sono anche tenuti a comunicare ogni anno le modifiche di tali dati.
22. Orbene, è pacifico che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato complementare, vale a dire l'11 agosto 1999, il governo ellenico non aveva comunicato alla Commissione le informazioni relative a ciascun stabilimento o impresa che provvedeva allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi nella forma sancita dalla decisione 96/302. Inoltre, non ha informato la Commissione con scadenza annuale delle modifiche attinenti a tali dati.
23. Poiché il governo greco non ha rispettato gli obblighi derivanti dall'art. 8, n. 3, della direttiva 91/689 e dalla decisione 96/302, il ricorso presentato dalla Commissione si deve ritenere fondato.
24. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, concludo pertanto che la Repubblica ellenica venga condannata alle spese.
Conclusione
25. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che:
«1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 8, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e della decisione della Commissione 17 aprile 1996, 96/302/CE, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, n. 3, della direttiva 91/689.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».
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