Conclusioni dell avvocato generale
1. Con atto introduttivo 22 gennaio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso a norma dell'art. 226 CE, diretto a far constatare che la Repubblica italiana, non avendo predisposto e comunicato alla Commissione, entro il 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari di cui agli artt. 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) , è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle suddette disposizioni.
2. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva, «[s]copo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva».
3. L'art. 4, n.1, della direttiva dispone che, «[p]er conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di potenza, il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito».
4. L'art. 11 della direttiva così dispone:
«1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:
- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
- una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione».
5. Con lettera 10 aprile 2000, la Commissione, ai sensi dell'art. 226 CE, informava la Repubblica italiana che, non avendo predisposto e comunicato i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari di cui agli artt. 4, n. 1, e 11, della direttiva, essa era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette disposizioni.
6. La Commissione invitava quindi il governo italiano a comunicarle le sue osservazioni entro due mesi dal ricevimento della predetta lettera, mettendo in rilievo che essa avrebbe emesso un parere motivato qualora non fossero state presentate osservazioni.
7. Non essendo pervenuta risposta alla lettera di addebiti, la Commissione emetteva un parere motivato con lettera 3 agosto 2000. Anche quest'ultima comunicazione rimaneva priva di riscontro.
8. Nel ricorso, la Commissione sostiene che la Repubblica italiana, non avendo predisposto né comunicato alla stessa Commissione, entro il 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette disposizioni.
9. Il governo italiano fa valere, in primo luogo, che la direttiva è stata recepita con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 . L'art. 3 di questo decreto impone ai detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza, l'obbligo di comunicazione con cadenza biennale. Il primo termine al riguardo scadeva il 31 dicembre 1999. Le dette comunicazioni costituirebbero la base per la predisposizione degli inventari e della sintesi di cui all'art. 4 della direttiva. Il governo italiano ammette che fino ad oggi non si è ottemperato all'obbligo di comunicazione.
10. In secondo luogo, detto governo sostiene che il ritardo accumulato rispetto ai termini fissati dalla direttiva per inviare la comunicazione, ai sensi dell'art. 11 della stessa, è dovuto alla difficoltà di predisporre un inventario esaustivo dei PCB esistenti in assenza di metodi standardizzati da utilizzare per le determinazioni analitiche relative alla presenza di PCB.
11. In proposito, il governo italiano rileva che i metodi standardizzati per l'effettuazione delle analisi, indispensabili per valutare in maniera uniforme la presenza delle sostanze che rientrano nella definizione comunitaria di PCB ai sensi dell'art. 2 della direttiva, sono stati adottati solo con la decisione della Commissione 16 gennaio 2001, 2001/68/CE, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'articolo 10, lettera a) della direttiva 96/59 .
12. Tale governo aggiunge che, in attesa dell'adozione della decisione 2001/68, il Ministero dell'Ambiente ha nondimeno incaricato un apposito organismo di predisporre l'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. Esso ritiene, pertanto, di poter ottemperare alle disposizioni dell'art. 4 della direttiva nel più breve tempo possibile, e confida nel fatto che la Commissione voglia desistere dal ricorso.
13. La Commissione replica sottolineando, da un lato, che il governo italiano riconosce di non aver ottemperato agli obblighi di cui agli artt. 4, n. 1, e 11, della direttiva.
14. D'altronde, essa ritiene che il governo italiano non possa invocare, per giustificare l'inadempimento addebitatogli, il fatto che alla data del 16 settembre 1999 non era ancora stato definito un parametro a livello europeo per stabilire la presenza di PCB. A tal proposito, essa rileva che, in virtù dell'art. 10, lett. a), della direttiva, prima che la Commissione fissasse i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati, le misurazioni erano effettuate riferendosi ai metodi di valutazione vigenti sia a livello nazionale, che negli Stati Uniti d'America. Pertanto, grazie ai metodi esistenti, la mancanza di un parametro a livello europeo non avrebbe potuto in alcun caso impedire agli Stati membri di predisporre la documentazione richiesta dalla direttiva. La Commissione è quindi del parere che il governo italiano fosse in condizione di fare altrettanto.
15. Si deve rilevare che il governo italiano ammette di non aver ottemperato all'obbligo di comunicare alla Commissione né la sintesi degli inventari di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva, né il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, né la bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario, previsti all'art. 11, n. 1, della direttiva stessa.
16. Quanto alla questione se, come sostiene il governo italiano, tale ritardo possa essere giustificato per l'assenza di metodi standardizzati che consentissero di effettuare le analisi in maniera uniforme, dato che tali metodi sono stati deliberati solo recentemente dalla Commissione, si deve osservare che, in virtù dell'art. 10, lett. a), della direttiva, le misurazioni effettuate prima della fissazione di parametri rimanevano pur sempre valide.
17. La direttiva consentiva quindi agli Stati membri di procedere alle analisi necessarie per assolvere i compiti ad essi incombenti in forza della direttiva stessa, senza che vi fosse la necessità di attendere l'adozione di una regolamentazione europea in materia.
18. Di conseguenza, il motivo dedotto dal governo italiano non è tale da esimere quest'ultimo dall'obbligo ad esso incombente di predisporre e comunicare le sintesi degli inventari, i programmi e le bozze di piano imposti dalla direttiva. L'inadempimento denunciato dalla Commissione è quindi accertato.
Conclusione
19. Di conseguenza, propongo a questa Corte di dichiarare quanto segue:
«1) La Repubblica italiana, non avendo predisposto le sintesi degli inventari, i programmi e le bozze di piano di cui agli artt. 4, n. 1, e 11, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, e non avendo comunicato tali documenti alla Commissione entro il 16 settembre 1999, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle suddette disposizioni.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».
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