Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella causa in esame la Commissione chiede alla Corte, a norma dell'art. 226 CE, di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato o, in ogni caso, comunicato alla Commissione il programma, la bozza di piano e la sintesi dell'inventario di cui agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) , è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di tale direttiva.
2. L'art. 1 della direttiva così recita:
«Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva».
3. L'art. 3 dispone come segue:
«Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010».
4. Ai sensi dell'art. 4, n. 1:
«Per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di potenza, il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito».
5. L'art. 11 stabilisce quantio segue:
«1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:
- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
- una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione».
6. La direttiva è entrata in vigore il 16 settembre 1996.
7. La Commissione afferma che le autorità spagnole non hanno redatto o, in ogni caso, non hanno comunicato alla Commissione la sintesi degli inventari prevista dall'art. 4 della direttiva o il programma e la bozza di piano di cui all'art. 11, n. 1.
8. La Spagna contesta le pretese violazioni: sostiene che il programma nazionale per la decontaminazione o lo smaltimento di PCB, PCT e apparecchi contenenti tali prodotti è stato adottato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola , come prescritto dal regio decreto 27 agosto 1999, n. 1378/99, di trasposizione della direttiva, e successivamente notificato alla Commissione.
9. La Commissione afferma nella replica che il programma nazionale in questione non costituisce una risposta alle violazioni contestate, essendo stato adottato (6 aprile 2001) dopo la scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato della Commissione 18 settembre 2000 e persino dopo la presentazione della domanda della Commissione alla Corte (5 febbraio 2001). In subordine, la Commissione fa valere che sotto certi aspetti il programma non è conforme ai requisiti della direttiva.
10. Nella controreplica la Spagna respinge le affermazioni della Commissione relative al contenuto del programma e svolge una lunga disamina delle ragioni per cui esso sarebbe conforme ai requisiti della direttiva.
11. A mio avviso, non è necessario approfondire il problema della conformità del programma con la direttiva, giacché è chiaro, in ogni caso, che il programma è stato adottato dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato della Commissione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'esistenza di una violazione dev'essere valutata sulla base della situazione al momento della scadenza del termine; misure adottate successivamente dallo Stato membro non possono essere prese in considerazione .
12. Ne consegue che il ricorso della Commissione è fondato.
Conclusione
13. Di conseguenza, a mio avviso la Corte dovrebbe:
1) dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato o, in ogni caso, comunicato alla Commissione il programma, la bozza di piano e la sintesi dell'inventario di cui agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di tale direttiva;
2) condannare il Regno di Spagna alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy