Conclusioni dell avvocato generale
1. La sig.ra Campogrande, dipendente di grado A 4 alla Commissione, sostiene di essere stata vittima di molestie sessuali da parte del suo direttore, il sig. A.
2. Dopo vari tentativi informali la sig.ra Campogrande ha presentato alla Commissione, in data 27 giugno 1997, una richiesta di assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità Europee (in prosieguo: lo «Statuto»), avente valore di domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello stesso Statuto. La ricorrente mirava ad ottenere dalla Commisssione il risarcimento dei danni morali, materiali e di carriera, giustificato dalle circostanze del caso.
3. La Commissione non ha fornito alcuna risposta a tale richiesta. Ciò ha indotto la sig.ra Campogrande a presentare, in data 21 gennaio 1998, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto avverso il rigetto implicito della sua domanda.
4. Una settimana più tardi, in data 28 gennaio 1998, la Commissione ha aperto un'inchiesta amministrativa nei confronti del sig. A. Nel corso dell'inchiesta medesima sono stati ascoltati la sig.ra Campogrande e il sig. A., unitamente ad alcuni dipendenti in grado di fornire informazioni sul comportamento addebitato dalla querelante al suo direttore.
5. Ciononostante, alla sig.ra Campogrande non è stata comunicata alcuna risposta formale in ordine al seguito che l'amministrazione intendeva accordare al suo reclamo.
6. Di fronte a tale silenzio la denunciante ha proposto, in data 20 agosto 1998, un ricorso davanti al Tribunale di primo grado, registrato al n. T-136/98.
7. Successivamente, il 29 ottobre 1998 ella ha ricevuto comunicazione del risultato dell'inchiesta amministrativa, che concludeva per l'assenza delle molestie sessuali.
8. Nelle sue conclusioni finali di fronte al Tribunale la sig.ra Campogrande chiedeva a quest'ultimo di volere dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato, di annullare la decisione implicita di rigetto del suo reclamo 21 gennaio 1998 e di condannare la Commissione a risarcire il danno morale che ella stessa aveva subito a causa della decisione impugnata.
9. Con la sua sentenza, pronunciata il 5 dicembre 2000, Campogrande/Commissione , il Tribunale ha annullato la decisione implicita della Commissione che rigettava la richiesta di assistenza presentata dalla ricorrente il 27 giugno 1997, ma ha respinto il ricorso per il resto. Questo rigetto è fondato, ai punti 66-72 della sentenza impugnata, sulle seguenti considerazioni:
«66 Si deve osservare, anzitutto, che, in quanto volta ad ottenere la riparazione del danno subito a causa delle pretese rappresaglie di cui la ricorrente sarebbe stata oggetto in seguito alla presentazione del suo reclamo, la domanda di risarcimento è irricevibile per mancanza del regolare procedimento precontenzioso preliminare (sentenza del Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione, Racc. pag. II-841). Infatti la ricorrente ha menzionato per la prima volta nel suo ricorso i presunti provvedimenti di ritorsione che ella avrebbe subito da parte dei suoi superiori gerarchici dopo la partenza del sig. A. Peraltro, nel testo del reclamo, niente, nemmeno interpretandolo in maniera estensiva, poteva suggerire alla convenuta che la ricorrente fosse oggetto di rappresaglie a motivo della sua denuncia.
67 Inoltre, mirando ad ottenere che il Tribunale ordini alla convenuta di ricostruire la sua carriera, la domanda di risarcimento eccede le competenze del giudice comunitario il quale, secondo una giurisprudenza consolidata, non può rivolgere ordini alle istituzioni (sentenza del Tribunale 9 giugno 1998, cause riunite T-171/95 e T-191/95, Al e a. e Becker e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-257 e II-803, punto 37).
68 In ordine al danno morale subito dalla ricorrente a causa dell'incertezza in cui è stata lasciata dalla Commissione, in violazione degli obblighi di sollecitudine, di diligenza e di rapidità nell'esame delle denunce in materia di molestie sessuali, incertezza quanto al seguito accordato alla sua richiesta di assistenza e ai risultati dell'inchiesta amministrativa, si deve osservare che, nelle circostanze del caso di specie, l'annullamento della decisione impugnata costituisce in se stesso una riparazione adeguata di questo danno.
69 Infine, la ricorrente non ha provato in maniera sufficiente il fatto di aver subito un danno morale per essere stata esposta, nell'indifferenza della Commissione, alle conseguenze degli atti di molestia sessuale denunciati nella sua richiesta di assistenza. A questo fine ella avrebbe dovuto per lo meno fornire elementi di prova, i quali permettessero di presumere che ella avesse effettivamente subito i menzionati atti.
70 Ora, è giocoforza costatare che la ricorrente non ha fornito questa prova. Al contrario, l'inchiesta amministrativa ha dimostrato l'inconsistenza delle accuse contenute nella richiesta di assistenza. I fatti anteriori all'incidente del 27 febbraio 1997, che in tale richiesta erano descritti dalla sig.ra Campogrande come "commenti sulla [sua] persona e inopportune profferte ripetute e del tutto estranee ad un normale rapporto professionale", si sono in seguito rivelati delle semplici affermazioni amichevoli o delle semplici coincidenze che non meritano nemmeno di essere chiamate "incidenti" (cfr., in particolare, l'esposizione di questi fatti contenuta nel resoconto delle audizioni del 13 maggio e 10 giugno 1998 redatto dalla stessa sig.ra Campogrande e allegato alla relazione d'inchiesta). Quanto all'incidente del 27 febbraio 1997 (cfr. sopra, punto 12), nessuno dei partecipanti alla riunione ha potuto confermare la versione dei fatti contenuta nella richiesta di assistenza.
71 Per quanto concerne le difficoltà professionali descritte in questa richiesta, l'analisi del suo fascicolo personale mostra che nel corso di tutta la sua carriera presso la Commissione la ricorrente ha sempre ritenuto che le sue competenze non fossero sufficientemente riconosciute (cfr. le osservazioni della ricorrente sui suoi rapporti informativi per i periodi di riferimento 1966/1967 e 1981/1983). Inoltre, se è vero che i rapporti informativi della ricorrente per i periodi 1987/1989, 1989/1991, 1991/1993 e 1993/1995 contengono giudizi molto favorevoli sulle sue competenze, è ugualmente vero che gli stessi rapporti informativi menzionano difficoltà relazionali della sig.ra Campogrande e che i rapporti informativi redatti per i periodi che vanno dal 1966 al 1985 non sono così elogiativi nei confronti della ricorrente.
72 Date le circostanze, la domanda di risarcimento deve essere respinta».
10. Ritenendo infondate queste valutazioni, la sig.ra Campogrande, in applicazione dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il n. C-62/01 P, contro la sentenza impugnata, volto ad ottenere l'annullamento parziale della stessa.
11. Ella chiede precisamente alla Corte di annullare la sentenza impugnata là dove questa ha respinto la sua domanda di risarcimento, di riconoscere l'esistenza di un episodio di molestia sessuale e del danno morale che per lei ne è derivato, di condannare la Commissione al risarcimento dei danni e infine di condannare la Commissione alle spese.
12. A tali fini la sig.ra Campogrande si basa su quattro motivi: violazione dell'obbligo di motivazione a causa di una contraddizione nella parte motiva, violazione del diritto comunitario e della giurisprudenza applicabile ai motivi nuovi, denegata giustizia in materia di responsabilità, violazione dei diritti della difesa.
13. La Commissione, resistente nel procedimento di impugnazione, chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile, o comunque di respingerlo e, nel caso in cui la Corte decida di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa al Tribunale e conclude per la condanna della ricorrente alle spese.
14. Esaminerò in successione, nell'ordine esposto dalla ricorrente, i quattro motivi formulati contro la sentenza impugnata.
Primo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione in ragione di una motivazione palesemente contraddittoria e insufficiente
15. La ricorrente sviluppa il suo primo motivo in cinque parti, ciascuna corrispondente ad una censura differente mossa contro il ragionamento seguito dal Tribunale e le conclusioni alle quali esso è giunto, ma tutte presentate in collegamento con la violazione dell'obbligo di motivazione.
16. Per la resistente tale esposizione è fallace, nel senso che la ricorrente, sotto l'apparenza di una critica alla motivazione della sentenza impugnata, critica che può essere collegata ai motivi di cui l'art. 225 CE e l'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia autorizzano la produzione nel contesto di un'impugnazione, tenterebbe di ottenere dalla Corte che essa si pronunci su costatazioni e valutazioni relative ai fatti, non suscettibili di essere contestate in sede di impugnazione.
17. In altri termini, la forma utilizzata dalla ricorrente per presentare il suo motivo non può costituire un rimedio alla intrinseca irricevibilità dello stesso e, per riprendere esattamente i termini utilizzati dalla Commissione, «ogni affermazione presentata nell'ambito di un'impugnazione e che contesti valutazioni di fatto compiute dal Tribunale deve essere dichiarata irricevibile».
18. Questa affermazione non può che trovare il mio consenso. Peraltro non penso che sia possibile dichiarare immediatamente irricevibile il primo motivo della ricorrente. Certo, l'obiettivo che questa persegue, presentando come insufficiente la motivazione sviluppata dal Tribunale, è proprio quello di rimettere in questione la correttezza della conclusione alla quale giunge il Tribunale, cioè che la sig.ra Campogrande non può pretendere nulla di più dell'annullamento della decisione implicita di rigetto concernente la richiesta di assistenza presentata il 27 giugno 1997.
19. E' anche esatto che questa conclusione si basa su costatazioni di fatto che non possono, salvo il caso di errore manifesto o snaturamento, essere rimesse in questione dinanzi alla Corte.
20. Ma questo non significa tuttavia, secondo il mio punto di vista, che sia vietato alla ricorrente di tentare di dimostrare nel suo ricorso che il Tribunale abbia collegato agli accertamenti compiuti nell'esercizio dei suoi poteri alcune conseguenze che, su un piano strettamente logico, sarebbero incompatibili con tali accertamenti, sì che si sarebbe in presenza di una contraddizione, rivelatrice di un'applicazione erronea della regola di diritto.
21. Invito dunque la Corte a seguire la via stretta, vale a dire ad esaminare attentamente le censure articolate dalla ricorrente contro la motivazione del rifiuto di ogni risarcimento, escludendo ogni argomento che possa venire interpretato come una contestazione di accertamenti di natura fattuale o come una negazione del potere di valutazione riservato al Tribunale.
22. Infatti, una serie di accertamenti fattuali non costituisce ancora un ragionamento ed è indispensabile, se si vuole arrivare ad una conclusione fondata in diritto, che questi accertamenti siano tra di loro uniti da considerazioni ammissibili secondo la logica giuridica. Su tale punto la Corte non può rinunciare ad esercitare il suo controllo quando un ricorrente glielo chiede.
23. Con la prima parte del suo primo motivo la ricorrente sostiene di rinvenire una contraddizione tra l'affermazione presente al punto 68 della sentenza impugnata, secondo cui «nelle circostanze del caso di specie, l'annullamento della decisione impugnata costituisce in se stesso una riparazione adeguata» del danno morale, subito dalla ricorrente, a causa dell'incertezza in cui è stata lasciata dalla Commissione quanto al seguito accordato alla sua richiesta di assistenza e quanto ai risultati dell'inchiesta amministrativa, e i motivi esposti ai punti da 41 a 59 della stessa sentenza per giustificare l'annullamento della decisione implicita di rigetto della richiesta di assistenza presentata dalla ricorrente.
24. Dal suo punto di vista il Tribunale non poteva allo stesso tempo affermare, come ha fatto al punto 53 della sentenza impugnata, che il comportamento adottato dalla Commissione non può essere considerato come conforme alle esigenze di sollecitudine, di rapidità e di diligenza inerenti all'obbligo di assistenza e ritenere che l'annullamento costituisse una riparazione adeguata, tanto più che al punto 55 della sentenza è indicato come, in materia di molestie sessuali, l'incertezza quanto al seguito che l'amministrazione intende accordare ad una denuncia sia sempre pregiudizievole per la dignità sia del denunciante che della persona incriminata e debba essere sempre evitata.
25. Qualificando l'annullamento una riparazione adeguata, il Tribunale avrebbe modificato il proprio giudizio sul grado di gravità degli inadempimenti addebitati alla Commissione.
26. Per quanto mi riguarda, non vedo dove sia la contraddizione.
27. Vi sarebbe una contraddizione se il Tribunale, in un primo tempo, avesse riconosciuto l'esistenza nel caso di specie di un danno morale imputabile ad un comportamento della Commissione contrario ai suoi obblighi per poi, in un secondo tempo, negare l'esistenza di un diritto al risarcimento in capo alla ricorrente.
28. Ma tale non è affatto il caso, in quanto il Tribunale non nega il diritto al risarcimento, ma costata, certo con gran danno della sig.ra Campogrande, ma nei limiti del suo potere di valutazione, che questo diritto è soddisfatto dall'annullamento.
29. Se si presta attenzione alla giurisprudenza del Tribunale in materia di risarcimento del danno morale subito da un dipendente a causa di un atto illegittimo, si costata che se a più riprese è stato deciso che l'annullamento dell'atto impugnato costituisce una riparazione adeguata, ci sono casi nei quali il Tribunale ha in effetti deciso che la riparazione non sarebbe assicurata in maniera adeguata dalla pronuncia di annullamento, poiché l'atto illegittimo comportava un giudizio negativo del comportamento o della capacità del dipendente, il quale giudizio poteva essere sentito da quest'ultimo come offensivo .
30. Questa giurisprudenza del Tribunale si inserisce peraltro nel drittofilo della giurisprudenza della Corte la quale, nella sua sentenza Culin/Commissione , ha stabilito che il risarcimento del danno morale può richiedere, in certi casi particolari, qualcosa di più che un annullamento.
31. E' evidentemente perché la sig.ra Campogrande si ritiene in diritto di beneficiare di questa giurisprudenza, alla luce delle valutazioni compiute dal Tribunale sul comportamento della Commissione nella parte della sua sentenza relativa alla domanda di annullamento, che la stessa chiede alla Corte di rilevare una contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata.
32. Ma non posso fare altro che costatare che nella fattispecie il Tribunale non afferma in nessuna parte della motivazione della sentenza che la ricorrente avesse il diritto, nelle circostanze concrete, di sentirsi personalmente offesa. Peraltro, la giurisprudenza della Corte mostra che questa non ritiene di dover controllare l'adeguatezza del risarcimento stabilito dal Tribunale.
33. Ciò risulta chiaramente dalla sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a. , secondo la quale, «una volta che il Tribunale abbia accertato l' esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda, il risarcimento più adeguato».
34. Non intendo proporre alla Corte di rivedere questa giurisprudenza, tuttavia faccio notare che, se avessi ritenuto di dovermi pronunciare sull'adeguatezza del risarcimento, avrei osservato che la severità di cui ha dato prova il Tribunale nel suo giudizio sul comportamento della Commissione, e che la ricorrente rileva, avrebbe dovuto essere accolta da quest'ultima come un risarcimento del tutto adeguato del suo danno morale poiché, secondo una giurisprudenza consolidata, il dispositivo di una sentenza deve essere sempre letto alla luce della sua motivazione e, nella fattispecie, la Commissione è stata non solamente sconfessata, ma pure fortemente rimproverata.
35. In assenza di qualsiasi contraddizione identificabile e in presenza di un potere di valutazione di competenza esclusiva del Tribunale, la prima parte del primo motivo dev'essere respinta.
36. Arrivo così alla seconda parte del primo motivo, in cui la ricorrente contesta al Tribunale l'affermazione che la stessa non ha provato in maniera sufficiente il fatto di aver subito un danno morale per essere stata esposta, nell'indifferenza della Commissione, alle conseguenze degli atti di molestia sessuale denunciati nella sua richiesta di assistenza, quando invece né il gesto addebitato al sig. A., né la sua osservazione sono contestati e, visti i criteri enunciati nell'insieme dei testi giuridici relativi alle molestie sessuali riconosciuti applicabili al caso di specie , essi sono costitutivi di un tale comportamento.
37. Questa critica discende, come sottolinea giustamente la Commissione, da una lettura erronea della sentenza impugnata. In nessuna parte di questa, infatti, il Tribunale ha accertato che la sig.ra Campogrande fosse stata effettivamente vittima di molestie sessuali. Ciò che il Tribunale ha accertato è solamente che, e questo è ben differente, gli elementi contenuti nella denuncia della ricorrente imponevano alla Commissione di prestare assistenza a quest'ultima aprendo un'inchiesta.
38. Ora, l'inchiesta che è stata finalmente svolta non ha consentito di accertare, secondo il funzionario che l'ha condotta, né che il comportamento del sig. A. all'atto della riunione del 27 febbraio 1997 integrasse effettivamente gli estremi di una molestia sessuale, né che il sig. A. avesse antecedentemente avuto, in altre occasioni, un comportamento qualificabile in tal modo.
39. Spettava dunque logicamente alla sig.ra Campogrande di fornire davanti al Tribunale la dimostrazione che le conclusioni dell'inchiesta erano erronee.
40. Infatti, il grado di credibilità che si esige dal denunciante non è assolutamente lo stesso quando si tratta dell'apertura dell'inchiesta e della contestazione dei risultati negativi di quest'ultima.
41. Senza contraddirsi affatto, il Tribunale ha potuto giudicare che un'inchiesta doveva essere aperta ma che, all'esito di questa, non era stata accertata alcuna molestia sessuale e, pertanto, alcun danno subito dalla ricorrente a tale titolo.
42. In assenza di ogni contraddizione o di insufficienze nella motivazione, le critiche della ricorrente non sembrano che un tentativo, per definizione irricevibile, di rimettere in discussione gli accertamenti compiuti dal Tribunale nell'esercizio dei suoi poteri, nel rispetto delle regole relative all'onere della prova. Tali critiche non possono dunque avere alcun esito positivo.
43. Nella terza parte del suo primo motivo la ricorrente contesta al Tribunale una contraddizione insita nella motivazione della sentenza, che integrerebbe un'ipotesi di denegata giustizia. Tale contraddizione si riferirebbe al fatto che, al punto 70 della sentenza impugnata, si afferma che la ricorrente non ha fornito la prova delle molestie sessuali e che l'inchiesta amministrativa ha dimostrato l'inconsistenza delle accuse contenute nella richiesta di assistenza, mentre nella parte della sentenza dedicata alla domanda di annullamento figurerebbe una severa critica delle condizioni in cui si è svolta detta inchiesta.
44. Ritengo che, anche qui, ci si trovi in presenza di un tentativo di rimettere in discussione i giudizi espressi dal Tribunale in ordine alla verità dei fatti allegati dalla ricorrente, tentativo a cui va opposta l'irricevibilità.
45. Infatti, non posso individuare dove si situerebbe la contraddizione perché, se è vero che l'inchiesta è stata criticata dal Tribunale, ciò non è avvenuto riguardo alla credibilità dei suoi risultati (che la sig.ra Campogrande non ha potuto contraddire), ma esclusivamente in rapporto alla sua apertura tardiva e alla sua lentezza, che sono certo spiacevoli, ma che non possono infirmare i suoi risultati.
46. E' similmente irricevibile la contestazione sviluppata nella quarta parte del primo motivo, che pretende di scoprire un'insufficienza e un errore di motivazione al punto 71 della sentenza impugnata. La sig.ra Campogrande afferma che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se le sue difficoltà professionali non trovassero la loro origine nelle molestie sessuali alle quali ella è stata esposta e che il Tribunale avrebbe accertato al punto 12 della sua sentenza.
47. Qui siamo ai limiti della malafede, poiché il punto 12 della sentenza impugnata, lungi dall'accogliere l'opinione della ricorrente, si limita ad esporre le sue rivendicazioni. Infatti al punto 71 della sua sentenza il Tribunale, dopo avere stabilito al punto precedente che le molestie sessuali non erano state provate in maniera sufficiente, accerta, avendone il potere, che l'esame del fascicolo personale della sig.ra Campogrande dà della ricorrente un'immagine che non coincide esattamente con quella tratteggiata nel ricorso. Questo giudizio non può essere discusso nel contesto di un'impugnazione.
48. Arrivo così alla quinta e ultima parte del primo motivo.
49. In questa parte la ricorrente, facendo uso di una fraseologia che invoca nel contempo i diritti della difesa, il principio della tutela del legittimo affidamento e la denegata giustizia, contesta al Tribunale, se ho ben compreso, di non aver dato una risposta nel merito al suo ricorso, per quanto riguarda l'esistenza di molestie sessuali così come la affidabilità dei risultati dell'inchiesta.
50. Tale contestazione è infondata perché, come si è visto sopra, il Tribunale ha giudicato che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non permettevano di rimettere in discussione i risultati dell'inchiesta, vale a dire l'assoluta inconsistenza degli addebiti di molestia sessuale esposti dalla sig.ra Campogrande nei confronti del sig. A., ma la contestazione medesima è anche irricevibile, in quanto essa si risolve in una rimessa in questione degli accertamenti e dei giudizi operati dal Tribunale.
51. Al termine dell'esame del primo motivo di impugnazione, considerato nelle sue diverse parti, ritengo che questo motivo sia in parte irricevibile e in parte infondato, sì che esso deve essere in ogni caso respinto.
Secondo motivo: violazione del diritto comunitario e della giurisprudenza relativa ai motivi nuovi
52. Il secondo motivo è diretto contro il punto 66 della sentenza impugnata secondo il quale:
«Si deve osservare, anzitutto, che, in quanto volta ad ottenere la riparazione del danno subito a causa delle pretese rappresaglie di cui la ricorrente sarebbe stata oggetto in seguito alla presentazione del suo reclamo, la domanda di risarcimento è irricevibile per mancanza del regolare procedimento precontenzioso preliminare (sentenza del Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione, Racc. pag. II-841). Infatti la ricorrente ha menzionato per la prima volta nel suo ricorso i presunti provvedimenti di ritorsione che ella avrebbe subito da parte dei suoi superiori gerarchici dopo la partenza del sig. A. Peraltro, nel testo del reclamo, niente, nemmeno interpretandolo in maniera estensiva, poteva suggerire alla convenuta che la ricorrente fosse oggetto di rappresaglie a motivo della sua denuncia».
53. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto di essere in presenza di un motivo nuovo, di cui il regolamento di procedura vieta in linea di principio la deduzione in corso di causa, mentre in realtà si trattava di un argomento nuovo presentato a sostegno dei motivi già enunciati nel ricorso.
54. Sin dall'inizio la ricorrente avrebbe domandato il risarcimento del complesso dei danni subiti a seguito dei maneggi del sig. A. e dell'inerzia della Commissione, sì che il risarcimento richiesto a motivo delle presunte rappresaglie subite dopo la proposizione del reclamo si inserirebbe perfettamente in questo risarcimento complessivo. La ricorrente fa anche valere, in subordine, come la giurisprudenza della Corte ammetta che, se il reclamo costituisce un presupposto volto a permettere o a favorire la composizione amichevole della controversia, esso «non ha lo scopo di delimitare in modo definitivo e rigoroso l'oggetto dell'eventuale fase contenziosa, purché le domande proposte in quest'ultima fase non modifichino né la causa né l'oggetto del reclamo» . La ricorrente ricorda, infine, la sentenza 26 gennaio 1989 , secondo la quale:
«(...) in base alla giurisprudenza costante della Corte, nei ricorsi del personale le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, in secondo luogo, contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono, dinanzi alla Corte, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (sentenza 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione, Racc. pag. 2181). (...)».
55. Per la ricorrente «la domanda di risarcimento del danno causato dalle rappresaglie ha la stessa causa e lo stesso oggetto della domanda inziale, che è quella di risarcimento del danno subito». Rifiutare di esaminare il «motivo» relativo alle rappresaglie, per il fatto che esso non era stato espresso nel reclamo, equivarrebbe a denegare giustizia «essendo del tutto evidente che queste rappresaglie, che costituiscono una delle conseguenze dell'azione promossa dalla ricorrente, erano imprevedibili al momento del reclamo».
56. Dal mio punto di vista il complesso di questa argomentazione è viziato da un errore iniziale, che non esiterei a qualificare fondamentale, vale a dire da una confusione tra domanda e motivo e tra oggetto e causa. Quando la sig.ra Campogrande chiede il risarcimento per le rappresaglie che sarebbero state poste in essere nei suoi confronti a causa dell'introduzione del suo reclamo, ella formula una domanda che non ha niente a vedere con la domanda di risarcimento del danno che le avrebbero causato la decisione implicita di rigetto della sua richiesta di assistenza e le molestie sessuali che le avrebbe fatto subire il sig. A.
57. Non si tratta di una domanda che sarebbe solo un'estensione della domanda iniziale, rispetto alla quale ci si potrebbe eventualmente chiedere se essa fosse implicitamente compresa in quest'ultima : si tratta indiscutibilmente di una domanda nuova e del tutto distinta.
58. Poiché le rappresaglie sarebbero successive alla proposizione del reclamo, anche supponendo che esse siano state poste in essere, si sarebbe in presenza di un comportamento che, cronologicamente, non concorderebbe con le pretese molestie sessuali e con l'inerzia opposta dalla Commissione alla richiesta di assistenza.
59. Allo stesso modo, si è in presenza di un comportamento che non può essere imputato alla persona che avrebbe realizzato le presunte molestie sessuali, perché è pacifico che il sig. A. godeva di un'aspettativa per motivi personali a partire dalla metà del giugno 1997, vale a dire prima della stessa presentazione della richiesta di assistenza, e dunque non ricopriva più rispetto alla ricorrente una posizione gerarchica che gli permettesse di compiere rappresaglie. Ora, il reclamo riguardava solamente «angherie e vessazioni, a titolo di rappresaglie» e «azioni traumatizzanti» di cui la ricorrente era stata vittima «ad opera del suo direttore, sig. A.». Una domanda di risarcimento relativa a rappresaglie subite dopo la partenza di quest'ultimo non poteva dunque basarsi sulla stessa causa.
60. Poiché si tratta di due domande distinte, non è possibile fare beneficiare la ricorrente della giurisprudenza favorevole che ella invoca. Quest'ultima non può nemmeno rivendicare l'applicazione, in via analogica, delle regole applicabili in caso di conoscenza, durante la fase scritta, di elementi di fatto ignoti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Infatti, i principi che sono alla base del contenzioso nell'ambito del pubblico impiego comunitario mirano a che l'amministrazione abbia sempre la possibilità di evitare il ricorso al giudice, accogliendo il reclamo preliminare che le viene presentato . Ora, è certo che l'amministrazione non è stata adita dalla sig.ra Campogrande con alcun reclamo contro un rifiuto di cui sarebbe stata oggetto una domanda di risarcimento del danno subito come conseguenza di rappresaglie, esercitate nei confronti della ricorrente stessa dopo il suo reclamo diretto avverso il rifiuto implicito di prestarle assistenza a fronte delle molestie sessuali di cui ella si riteneva vittima.
61. Giustamente, dunque, il Tribunale ha giudicato irricevibile la domanda di risarcimento per il pregiudizio patito a causa delle rappresaglie che sarebbero state provocate dalla proposizione del reclamo. Il secondo motivo deve conseguentemente essere respinto.
Terzo motivo: denegata giustizia in materia di responsabilità
62. Con il suo terzo motivo la ricorrente critica il punto 67 della sentenza impugnata secondo il quale:
«Inoltre, mirando ad ottenere che il Tribunale ordini alla convenuta di ricostruire la sua carriera, la domanda di risarcimento eccede le competenze del giudice comunitario il quale, secondo una giurisprudenza consolidata, non può rivolgere ordini alle istituzioni (sentenza del Tribunale 9 giugno 1998, cause riunite T-171/95 e T-191/95, Al e a. e Becker e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-257 e II-803, punto 37)».
63. La ricorrente fa valere che ella non ha mai chiesto che fosse rivolto un ordine alla Commissione, ma che ella intendeva ottenere il risarcimento del danno morale, risarcimento che le sarebbe stato rifiutato dal Tribunale, posto che, nelle circostanze del caso di specie, il carattere offensivo del comportamento della Commissione avrebbe escluso che l'annullamento potesse, come ha affermato il Tribunale, costituire una riparazione adeguata.
64. Non ripeto qui ciò che ho già esposto durante l'esame della prima parte del primo motivo sull'impossibilità, nel contesto di un'impugnazione, di contestare, salvo errore manifesto, l'adeguatezza del risarcimento attribuito dal Tribunale.
65. E' sufficiente costatare che la ricorrente va incontro ad un'irricevibilità quando, sotto le sembianze della denuncia di denegata giustizia, ella sviluppa una contestazione sulla fondatezza della sentenza impugnata relativamente al risarcimento a cui aspira.
Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa
66. Con il suo quarto motivo la ricorrente contesta al Tribunale di avere tratto determinate conseguenze dall'inchiesta amministrativa condotta dalla Commissione, benché ella avesse denunciato le condizioni inaccettabili, dal suo punto di vista, riguardo sia ai diritti della difesa sia al suo oggetto, eventuali molestie sessuali, nelle quali l'inchiesta stessa si era svolta. Ciò porta la ricorrente ad affermare che, coprendo questa violazione dei diritti della difesa, il Tribunale medesimo avrebbe leso questi diritti.
67. Ancora una volta, siamo in presenza di un motivo che non può avere esiti positivi. Infatti, perché si fosse potuto imputare al Tribunale una violazione dei diritti della difesa, sarebbe stato necessario che questo non avesse permesso alla ricorrente di fornire la prova dei fatti che la ricorrente stessa aveva addotto nella sua richiesta di assistenza e del carattere erroneo delle conclusioni alle quali era giunta l'inchiesta alla fine condotta dalla Commissione.
68. Non è esatto lasciare capire, come fa la ricorrente, che il Tribunale si sarebbe puramente e semplicemente appropriato dei risultati dell'inchiesta, senza lasciare alla ricorrente medesima la possibilità di contestarli. Al contrario, il Tribunale ha valutato gli elementi presentati dalla sig.ra Campogrande con l'attenzione particolare che impone l'esame degli addebiti di molestia sessuale, perché al punto 69 della sentenza impugnata esso enuncia che era disposto a prendere in considerazione «elementi di prova, i quali permettessero di presumere che ella avesse effettivamente subito i menzionati atti».
69. Ma il Tribunale ha in seguito dovuto costatare che, per le ragioni esposte al punto 70 della sentenza impugnata, questi elementi di prova non erano stati forniti. Ciò l'ha condotto, nell'esercizio di un potere di di valutazione che non può essergli contestato, a dare credito ai risultati dell'inchiesta. Il motivo deve dunque essere respinto.
Conclusione
70. Giunto al termine del mio esame sui motivi presentati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso e avendo costatato che i detti motivi sono, senza eccezioni, o irricevibili o infondati, non posso che proporre alla Corte di decidere che:
«1) il ricorso è respinto,
2) la ricorrente è condannata alle spese».
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