Conclusioni dell avvocato generale
1. L'11 giugno 1998, la Commissione ha adottato la decisione 98/513/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 86 del Trattato CE (IV/35.613 - Alpha Flight Services/Aéroports de Paris) (in prosieguo: la «decisione impugnata») che enuncia quanto segue:
«Articolo 1
Aéroports de Paris ha violato le disposizioni dell'articolo 86 del Trattato CE utilizzando la sua posizione dominante di ente di gestione degli aeroporti parigini per imporre canoni commerciali discriminatori ai prestatori od utenti che esercitano attività d'assistenza o di autoassistenza a terra per i servizi di ristorazione (comprese le attività di carico e scarico dell'aereo dei cibi e delle bevande), i servizi di pulizia degli aerei e i servizi di assistenza merci, negli aeroporti parigini di Orly e di Roissy-Charles-de-Gaulle.
Articolo 2
Aéroports de Paris è tenuto a porre fine all'infrazione di cui all'articolo 1 proponendo ai prestatori di servizi d'assistenza a terra interessati un regime di canoni commerciali non discriminatori entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione».
2. Tale decisione ha costituito oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, adito dall'Aéroports de Paris (in prosieguo: l'«ADP» o il «ricorrente»). Poiché il suddetto ricorso è stato respinto, l'ADP ha proposto il presente atto di impugnazione contro la sentenza del Tribunale (terza sezione) 12 dicembre 2000, Aéroports de Paris/Commissione .
3. In via principale, il ricorrente chiede alla Corte l'annullamento della suddetta sentenza e della decisione impugnata nonché la condanna della Commissione al pagamento di tutte le spese che esso ha sostenuto nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e di quelle relative all'impugnazione. Peraltro, il ricorrente chiede alla Corte di condannare la società Alpha Flight Services (in prosieguo: l'«AFS»), intervenuta nel primo grado del giudizio, a sopportare, da un lato, le proprie spese e, dall'altro, le spese che potrebbero essere sostenute dall'ADP nel caso in cui l'AFS produca una nuova memoria in sede d'impugnazione del ricorso e che siano relative a tale nuovo intervento.
4. La Commissione ha inizialmente opposto un'eccezione di irricevibilità a tale domanda, in quanto l'AFS non era a tale stadio ancora intervenuta nel procedimento dinanzi alla Corte. Dato che l'AFS è intervenuta dopo il deposito della comparsa di risposta della Commissione, quest'ultima non ha mantenuto tale eccezione di irricevibilità.
5. Per contro, essa contesta la ricevibilità del ricorso. Occorre analizzare la sua argomentazione prima di procedere all'esame del merito della controversia.
6. Nell'atto di impugnazione, l'ADP si riferisce, più volte, a documenti ad esso non allegati ma che lo erano al ricorso presentato dinanzi al Tribunale.
7. Secondo la Commissione, il ricorrente non avrebbe quindi rispettato l'art. 112 del regolamento di procedura della Corte. Quest'ultimo definisce i requisiti che il contenuto di un atto di impugnazione deve soddisfare e rinvia, in particolare, all'art. 37 del suddetto regolamento il quale, al n. 1, secondo comma, stabilisce che ogni atto processuale deve essere «corredato di tutti gli allegati in esso menzionati».
8. Inoltre, la Commissione si fonda sull'art. 37, n. 4, del regolamento di procedura della Corte ai sensi del quale ad ogni atto processuale è allegato un fascicolo «degli atti o documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti».
9. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente si riferisce nel suo ricorso ad un determinato numero di documenti che non sono allegati. La Commissione non contesta tuttavia che i suddetti documenti erano stati allegati al ricorso presentato dinanzi al Tribunale e che di conseguenza essa ne era a conoscenza.
10. Essa afferma tuttavia che tale mancanza di pregiudizio con riferimento alle sue possibilità di difendersi, sottolineata dal ricorrente, non le impedisce di invocare l'irricevibilità del ricorso.
11. In tale ambito, il ricorrente fa valere che risulta dalla sentenza Tremblay e a./Commissione che la violazione dell'art. 112 del regolamento di procedura della Corte deve aver causato un pregiudizio a colui che se ne avvale. La Commissione ritiene tuttavia che tale causa non sia pertinente nell'ambito della presente controversia, in quanto i vizi di cui trattavasi in tale causa erano meno gravi rispetto al caso presente.
12. Essa afferma che uno di essi consisteva nel non aver designato nel ricorso le altre parti del procedimento in violazione delle disposizioni dell'art. 112, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura della Corte. L'altro era relativo alla mancata menzione della data alla quale la sentenza impugnata era stata notificata alle parti, richiesta dal n. 2 del suddetto articolo. Un simile vizio non sarebbe neanch'esso particolarmente grave, in quanto tale data sarebbe facilmente accertabile.
13. Secondo la Commissione, la mancata comunicazione dei documenti citati a sostegno del ricorso non potrebbe essere equiparata a tali formalità. Infatti, i documenti allegati al ricorso non costituirebbero oggetto di alcuna pubblicità, contrariamente alle informazioni di cui all'art. 112, nn. 1, lett. b) e 2 del regolamento di procedura della Corte.
14. Non condivido tale analisi.
15. Da un lato, le omissioni esaminate nella causa Tremblay e a./Commissione, citata, non mi sembrano necessariamente presentare il carattere secondario che attribuisce loro la Commissione. Così, ad esempio, la menzione della data di notifica della sentenza impugnata facilita la rapida verifica, da parte di tutti gli interessati, del rispetto del termine di ricorso.
16. Dall'altro, occorre sottolineare che, nel caso di specie, tutti i documenti non allegati all'atto di impugnazione erano noti alle parti del procedimento, ivi compresi gli intervenienti, poiché figuravano nel ricorso di primo grado. Inoltre, si deve constatare che tali documenti non hanno un'importanza tale che la loro assenza potrebbe impedire ad uno Stato membro, che deve decidere di un eventuale intervento dinanzi alla Corte, conformemente all'art. 49, n. 3, dello Statuto CE della Corte di giustizia, di valutare correttamente i diversi elementi della controversia. Ne deriva che sarebbe difficile sostenere, nel presente caso, che il fatto di non aver allegato i suddetti documenti al ricorso avrebbe avuto una qualsiasi conseguenza pratica.
17. Ritengo di conseguenza di non poter dedurre, come fa la Commissione, l'inapplicabilità nel caso di specie del principio sancito dalla sentenza Tremblay e a./Commissione, citata, secondo il quale, affinché l'irricevibilità possa essere constatata, gli inadempimenti dedotti devono aver causato un pregiudizio alla parte che li invoca.
18. Condivido invece il punto di vista del ricorrente, che fa valere che tale sentenza suffraga la tesi secondo la quale inadempimenti che, come nel caso di specie, non hanno pregiudicato affatto i diritti delle altri parti, non possono comportare l'irricevibilità del ricorso.
19. Ciò è peraltro confermato, a fortiori, dalla sentenza Coopératives agricoles de céréales/Commissione e Consiglio , citata dalla stessa Commissione. Infatti, in tale causa, la Corte ha constatato che la mancanza di determinati documenti aveva pregiudicato le possibilità della Commissione di predisporre la sua difesa. Malgrado tale constatazione, essa non ne ha dedotto l'irricevibilità del ricorso.
20. Inoltre, si deve constatare che la tesi della Commissione non trova alcun sostegno nelle disposizioni del regolamento di procedura della Corte relative alla fase scritta.
21. Infatti, queste ultime non prevedono sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 37 del suddetto regolamento, sul quale si fonda la Commissione. Quest'ultima non lo contesta, ma ne deduce che la sanzione deve consistere nell'irricevibilità del ricorso, poiché in caso contrario il rispetto di tale articolo non sarebbe garantito.
22. Sarebbe tuttavia inconcepibile che una sanzione di tale gravità non sia stata prevista esplicitamente dal regolamento di procedura della Corte. Ciò è a maggior ragione vero in quanto l'art. 38, n. 7, di quest'ultimo prevede la possibilità di dichiarare un ricorso formalmente irricevibile in caso di violazione dei nn. 3-6 dello stesso articolo. Nulla quindi avrebbe impedito che fosse inclusa nel suddetto regolamento una disposizione analoga relativa all'art. 37.
23. Inoltre, l'irricevibilità prevista dall'art. 38, n. 7, del suddetto regolamento, non solo può essere dichiarata soltanto dopo che la parte interessata sia venuta meno alla regolarizzazione dell'atto entro un termine ragionevole, ma non è, inoltre, automatica. Infatti, tale disposizione prevede che la Corte decide «se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma».
24. Di conseguenza, sarebbe inverosimile che il regolamento di procedura della Corte il quale, per inadempimenti tanto gravi quanto, ad esempio, la mancanza di prova dell'iscrizione di un avvocato negli albi professionali di uno Stato membro, prevista dall'art. 38, n. 3, prevede soltanto in ultima istanza la possibilità di un'irricevibilità, debba essere interpretato nel senso che implica, per sanzionare l'inosservanza dell'art. 37, che rientra nell'ambito dello stesso capitolo del suddetto regolamento di cui fa parte l'art. 38, un'irricevibilità automatica, non sanabile e, per giunta, implicita.
25. Oltre a non essere plausibile, una simile interpretazione sarebbe eccessivamente formalistica e contraria all'economia processuale.
26. Il raffronto che la Commissione cerca di stabilire con l'ordinanza Lopes/Corte di giustizia non convince di più. Infatti, l'irricevibilità in tale causa non era dovuta unicamente alla violazione dell'art. 37 del regolamento di procedura, ma soprattutto a quella dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia che impone di rivolgersi ad un avvocato anche se il ricorrente è esso stesso avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad una giurisdizione nazionale. E' stato il rifiuto del sig. Lopes di ricorrere ad un altro avvocato a provocare la violazione del suddetto Statuto e l'irricevibilità del suo ricorso. La circostanza che egli non fosse in grado di fornire una domanda giudiziale firmata dal suo legale era solo la conseguenza inevitabile, sul piano formale, di tale rifiuto e non la ragione fondamentale dell'irricevibilità del ricorso.
27. Deriva da quanto precede che occorre respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e procedere all'esame del merito della controversia.
Quanto al primo motivo, vertente sulla violazione dei regolamenti n. 17 e (CEE) n. 3975/87
28. Con tale motivo, dedotto avverso i punti 34-52 della sentenza impugnata, il ricorrente fa valere che, respingendo la sua tesi secondo la quale la presente causa rientra nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3975/87 e non del regolamento n. 17 , il Tribunale avrebbe violato i suddetti regolamenti.
29. L'ADP si fonda sulla sentenza Commissione/UIC , al cui punto 44 la Corte ha dichiarato che «è il complesso del settore dei trasporti che è stato sottratto all'applicazione di quest'ultimo regolamento dal regolamento n. 141 , il quale è stato poi sostituito dai tre regolamenti settoriali relativi ai trasporti terrestri, marittimi ed aerei».
30. Occorrerebbe quindi interpretare il regolamento n. 3975/87, che ha sostituito il regolamento n. 141, nel senso che si applica al complesso del settore dei trasporti. Ora, la presente causa rientrerebbe indiscutibilmente nell'ambito di tale nozione.
31. Tale interpretazione della giurisprudenza Commissione/UIC, citata, tuttavia non convince.
32. A tal proposito, occorre notare, in primo luogo, che il punto 44 di tale sentenza riguardava l'esame da parte della Corte della questione di accertare se clausole contrattuali relative alla commercializzazione di servizi di trasporto da parte di agenzie di viaggio, volte a favorire l'offerta del trasporto ferroviario, rientrassero nell'ambito del regolamento n. 17 o di un regolamento settoriale, vale a dire il regolamento (CEE) n. 1017/68 .
33. In tale ambito, la Corte ha ricordato che quest'ultimo regolamento, come peraltro il regolamento n. 141, era applicabile ad un certo numero di intese aventi «come oggetto o per effetto la determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto o la ripartizione dei mercati dei trasporti». Essa ha dunque affermato che le clausole controverse rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento settoriale e non di quello del regolamento di diritto comune.
34. Risulta quindi chiaramente che il problema sollevato in tale causa era quello delle modalità di commercializzazione di servizi di trasporto. La questione del nesso con la prestazione dei detti servizi non si poneva pertanto negli stessi termini della presente causa in cui, pur nell'ipotesi che si accetti la tesi del ricorrente secondo la quale la sua attività rientra nel settore dei trasporti, non si può ritenere che essa riguardi le modalità di commercializzazione di servizi di trasporti aerei.
35. In secondo luogo, occorre rilevare che, al punto 29 della stessa sentenza, la Corte ha dichiarato che «il Tribunale ha considerato giustamente che la controversia verteva sull'interpretazione del regolamento n. 1017/68 e non su quella del regolamento n. 141». Di conseguenza, è improbabile che la Corte abbia inteso, con tale sentenza, prendere posizione quanto all'interpretazione del regolamento n. 141.
36. Inoltre, la tesi difesa dal ricorrente equivale ad attribuire alla Corte un'interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione di quest'ultimo.
37. L'ipotesi secondo la quale la Corte avrebbe inteso darne una simile interpretazione è, tuttavia, a maggior ragione improbabile in quanto i termini del detto regolamento ne confermano in modo indiscutibile il carattere di lex specialis rispetto al regolamento n. 17.
38. In tal senso, il terzo considerando del regolamento n. 141, ricordato dal Tribunale, enuncia che «gli aspetti peculiari dei trasporti giustificano la non applicazione del regolamento n. 17 soltanto per quanto riguarda accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti direttamente la prestazione del servizio di trasporto» . Tale orientamento è confermato dall'art. 1 del regolamento n. 141 che limita la non applicabilità del regolamento n. 17 alle sole intese aventi «come oggetto o per effetto la determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto o la ripartizione dei mercati di trasporto».
39. E' quindi giustamente che il Tribunale ha respinto l'argomento del ricorrente fondato sulla sentenza Commissione/UIC, citata.
40. Inoltre, ai sensi di tale motivo, l'ADP afferma che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto analizzando il regolamento n. 3975/87 stesso.
41. Esso gli contesta di aver dato importanza al titolo di tale regolamento che si riferisce alle «modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei». Infatti, l'ADP ritiene che non si possano trarre conseguenze da tale terminologia e sottolinea che la versione inglese del suddetto regolamento si riferisce alle «undertakings in the air transport sector», il che indicherebbe in modo assai più chiaro che esso si applica a tutte le imprese del settore del trasporto aereo e non soltanto alle imprese di trasporto propriamente dette.
42. Tuttavia, giustamente la Commissione sottolinea che, in caso di divergenze tra le diverse versioni linguistiche di un regolamento, risulta dalla giurisprudenza della Corte che occorre riferirsi all'economia generale e alla finalità delle disposizioni di cui trattasi . E' ciò che ha fatto il Tribunale analizzando, in particolare, gli artt. 1 del regolamento n. 3975/87 e 4 bis del detto regolamento, introdotto dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1991, n. 1284 .
43. A tal proposito, l'ADP contesta al Tribunale di aver dedotto dall'art. 1, n. 2, del regolamento, ai sensi del quale «il presente regolamento riguarda soltanto i trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità», che quest'ultimo si applicherebbe soltanto ai trasporti aerei stricto sensu.
44. Infatti, secondo il ricorrente il termine «soltanto» si riferirebbe solamente all'espressione «tra aeroporti della Comunità» e sarebbe volto ad escludere i trasporti riguardanti aeroporti non comunitari.
45. Tuttavia, si deve osservare che tale disposizione è da leggere nel contesto dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3975/87 che essa è destinata ad integrare. Quest'ultimo dispone che «il presente regolamento determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai servizi di trasporti aerei». Ne risulta indiscutibilmente che, come ha constatato il Tribunale, il regolamento si riferisce all'attività consistente nell'offrire tali servizi e non quella di enti che, come il ricorrente, offrono i loro servizi ad imprese che propongono a loro volta i propri servizi di assistenza a terra ai trasportatori aerei.
46. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale conclusione non è invalidata, ma al contrario confermata, dall'art. 4 bis del detto regolamento, citato anch'esso dal Tribunale. Tale disposizione riguarda solo le pratiche che possono «compromettere direttamente l'esistenza di un servizio aereo».
47. Il ricorrente fa valere, a tal proposito, che tale disposizione fornirebbe un argomento a favore dell'applicazione del regolamento n. 3975/87 al complesso del settore dei trasporti aerei. Infatti, sarebbe evidente che simili pratiche potrebbero essere imputabili ad altre imprese del settore dei trasporti diverse dagli stessi trasportatori.
48. Ciò non toglie che le pratiche di cui trattasi dovrebbero presentare con l'esistenza stessa di un servizio di trasporto aereo un nesso sufficientemente stretto per essere tali da comprometterla direttamente. Ora, non viene dedotto che così avvenga per le attività di cui trattasi nel caso di specie, vale a dire, ricordiamolo, l'organizzazione dell'accesso dei prestatori di assistenza a terra alle infrastrutture dell'aeroporto.
49. L'esempio citato in tale contesto dal ricorrente è peraltro particolarmente significativo, in quanto esso riguarda il caso di un rifiuto di utilizzazione che un aeroporto potrebbe opporre ad una compagnia aerea. Ora, nel caso di specie, non sono appunto in discussione le relazioni tra le compagnie aeree e i gestori dell'aeroporto. Infatti, l'abuso dedotto riguarda le relazioni tra questi ultimi ed i prestatori di servizi a terra, fornitori delle compagnie aeree.
50. Infine, è anche a torto che la ricorrente ritiene privo di qualsiasi rilevanza il riferimento fatto dal Tribunale al primo considerando del regolamento (CEE) n. 3976/87 , il quale stabilisce che il regolamento n. 17 è applicabile alle intese diverse da quelle «direttamente connesse con le prestazioni di servizi di trasporto aereo».
51. L'ADP sottolinea, a tal riguardo, che è un altro regolamento, vale a dire il regolamento n. 3975/87, che è in discussione nella presente causa. Inoltre, e soprattutto, il regolamento n. 3976/87 riguarderebbe soltanto le intese mentre, nel caso di specie, viene dedotto un abuso di posizione dominante.
52. Ciò non toglie che, come ricorda la Commissione, i due testi normativi sono stati adottati simultaneamente e vertono sullo stesso oggetto, l'applicazione delle regole di concorrenza ai servizi di trasporti aerei.
53. Inoltre, non si vede alcuna ragione per la quale l'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 17 sarebbe, nel caso di specie, diverso a seconda che sia in discussione un'intesa piuttosto che un abuso di posizione dominante.
54. Giustamente, quindi, il Tribunale ha potuto considerare di essere in presenza di un'indicazione supplementare dal fatto che il regolamento n. 17 è applicabile a tutti i comportamenti diversi da quelli direttamente connessi con le prestazioni di servizi di trasporti aerei.
55. Ora, deriva da tale conclusione che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, la nozione di «servizi di trasporti» non è da interpretare nel senso che ogni attività connessa al settore del trasporto aereo rientrerebbe in tale ambito e si sottrarrebbe così all'applicazione del regolamento n. 17.
56. Di conseguenza, giustamente il Tribunale ha affermato che le attività del ricorrente non costituivano servizi di trasporto ai sensi del regolamento n. 3975/87, in quanto l'ADP non assicura servizi di trasporti aerei e non è quindi un'impresa di trasporto aereo.
57. Il fatto che, come l'ADP sottolinea con insistenza, le sue attività rientrino incontestabilmente nell'ambito del settore dei trasporti aerei non è, infatti - tenuto conto dell'interpretazione della normativa accolta, giustamente a mio parere, dal Tribunale - sufficiente per ravvisarvi «servizi di trasporti» ai sensi del regolamento n. 3975/87.
58. Inutilmente, peraltro, il ricorrente cerca di fondarsi sulla direttiva 96/67/CE facendo valere, da un lato, che nella sua proposta la Commissione aveva ricordato che l'assistenza a terra faceva parte integrante del sistema di trasporto aereo e, dall'altro, che il Comitato delle regioni aveva sottolineato nel suo parere che «gli aeroporti e i servizi di assistenza a terra fanno parte integrante del mercato dei trasporti aerei». Infatti, poiché il Consiglio non ha accolto l'affermazione della Commissione, il Tribunale ha potuto legittimamente ravvisare in tale scelta un indizio supplementare della distinzione che occorre effettuare tra i servizi di assistenza a terra ed i servizi di trasporti aerei nonché dell'impossibilità di equiparare i primi ai secondi.
59. Inoltre e comunque, non viene contestato che il ricorrente non offre servizi di assistenza a terra, come ha peraltro affermato in modo pertinente il Tribunale.
60. Infine, sottolineo che, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente, non vi è contraddizione tra la constatazione del Tribunale, derivante dal punto 49 della sentenza impugnata, secondo la quale le pratiche contestate all'ADP avevano soltanto un'incidenza indiretta sul mercato dei trasporti aerei, e l'affermazione della Commissione, al punto 125 del preambolo della decisione impugnata, secondo la quale i canoni controversi «producono (...) effetti anticoncorrenziali sui mercati dei servizi di trasporto aereo».
61. Infatti, come risulta dalla lettura di questi due testi, il Tribunale e la Commissione descrivono lo stesso fenomeno, vale a dire il fatto che i trasportatori non sono interessati direttamente dall'importo dei canoni ma unicamente in quanto quest'ultimo incide sui costi sopportati dal loro prestatore di servizi a terra, e quindi sui prezzi proposti da quest'ultimo al trasportatore.
62. Deriva da quanto precede che occorre respingere il presente motivo.
Quanto al secondo motivo, vertente sulla motivazione della sentenza impugnata
63. L'ADP sostiene che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione a causa di una contraddizione nel suo ragionamento. Infatti, esso avrebbe constatato, da un lato, che la decisione della Commissione non impone canoni identici per l'autoassistenza e l'assistenza ai terzi ed affermato, dall'altro, che l'ADP forniva gli stessi servizi in entrambi i casi, il che, secondo quest'ultimo, escluderebbe necessariamente la possibilità di un trattamento diverso.
64. La Commissione contesta la ricevibilità del motivo in quanto si tratterebbe solo di una semplice ripetizione del secondo e terzo motivo dedotti dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, in forza della giurisprudenza della Corte , tale motivo dovrebbe essere considerato irricevibile.
65. Il ricorrente non condivide tale interpretazione della giurisprudenza. Infatti, esso ritiene che solo la riproduzione testuale di un motivo già presentato dinanzi al Tribunale comporterebbe l'irricevibilità di quest'ultimo.
66. Senza nemmeno che sia necessario pronunciarsi su tale questione, si deve constatare che l'argomento della Commissione non può essere accolto nel caso di specie.
67. Infatti, risulta da una consolidata giurisprudenza, cui appartiene l'ordinanza Kupka Floridi/CES, citata, che un ricorso «deve indicare in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica tale domanda» .
68. Così avviene nel caso di specie. Infatti, il ricorrente elenca in modo preciso i punti sui quali esso concentra la sua censura, vale a dire i punti 62, 66 e 67, da un lato, e 206, dall'altro. Viene inoltre esposto l'argomento specifico dedotto nei loro confronti, in quanto il ricorrente spiega che tali punti rivelano, a suo parere, una contraddizione nel ragionamento del Tribunale.
69. Di conseguenza, ritengo che tale motivo sia ricevibile.
70. Quanto al merito, si deve constatare che a torto il ricorrente ravvisa una contraddizione nel ragionamento del Tribunale.
71. Infatti, il semplice fatto di affermare che i canoni devono essere fissati in modo non discriminatorio non implica affatto canoni identici per tutti. La non discriminazione richiede unicamente che eventuali differenze tra i canoni siano obiettivamente giustificate.
72. Il Tribunale ha accettato la tesi della Commissione secondo la quale i canoni dovevano essere fissati in modo non discriminatorio. Esso ha stabilito che esistevano delle differenze. Esso ha pertanto, logicamente, esaminato la questione se fossero state fornite giustificazioni tali da escludere l'accusa di discriminazione.
73. In tale ambito, esso ha constatato la mancanza di tali giustificazioni, tenuto conto in particolare del fatto che i servizi proposti alle due categorie paragonate erano gli stessi. Naturalmente, il fatto che nel caso di specie le differenze non fossero giustificate non implica affatto che esse non avrebbero potuto esserlo in un altro caso e che i canoni dovrebbero essere sempre identici. A tal proposito, ricordo che deriva dalla stessa nozione di non discriminazione non solo che situazioni identiche devono ricevere lo stesso trattamento, ma anche che situazioni diverse non devono, da parte loro, essere trattate alla stessa maniera, qualora, evidentemente, si tratti di differenze obiettivamente pertinenti.
74. Ne deriva che il ragionamento del Tribunale su tale punto costituisce l'applicazione pura e semplice del principio di non discriminazione e non racchiude la contraddizione dedotta dal ricorrente.
75. Occorre pertanto respingere questo motivo.
Quanto al terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa
76. L'ADP ha contestato dinanzi al Tribunale la qualifica della sua attività come «attività imprenditoriale» ai sensi del Trattato, ponendo l'accento sul caso di un prestatore di servizi di assistenza a terra, la HRS, che, secondo l'ADP, esercita la sua attività dall'esterno dell'area aeroportuale senza versargli alcun canone.
77. Il ricorrente contesta al Tribunale di aver indicato al punto 126 della sentenza impugnata che «l'attività della HRS dovrebbe pertanto essere anch'essa soggetta al versamento di un canone commerciale e il fatto che ciò non si verifichi costituisce semplicemente una discriminazione aggiuntiva, certo non espressamente contestata nella decisione impugnata (...)».
78. Secondo l'ADP, il Tribunale gli attribuisce così la colpa di un'infrazione al diritto della concorrenza, al di là e in violazione di tutte le norme di procedura previste dal diritto comunitario per effettuare l'accertamento di un'infrazione. Esso sottolinea che non è mai stato in grado di difendersi, prima della sentenza impugnata, nei confronti di un simile addebito che non figurava né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione.
79. Tuttavia, si deve osservare che la lettura del punto 126 nella sua integralità rivela che, come sottolinea peraltro la Commissione, tale affermazione del Tribunale era svolta ad abundantiam.
80. Infatti, ai punti 120-125 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dimostrato il carattere economico delle attività dell'ADP. Il punto 126 non fa altro che aggiungere che tale constatazione non è pregiudicata dalla situazione della HRS, dedotta dal ricorrente.
81. Il Tribunale ha ritenuto, senza essere contraddetto su tale punto dall'ADP, che la HRS deve utilizzare le installazioni aeroportuali poichè l'assistenza a terra si svolge, per definizione, nell'aeroporto. Esso ne ha logicamente dedotto che la HRS dovrebbe anch'essa versare un canone commerciale e che l'esempio della sua situazione non può inficiare le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale peraltro circa la natura del canone commerciale controverso o dei servizi che esso compensa.
82. L'essenziale del punto 126 della sentenza impugnata è quindi la conclusione del Tribunale secondo la quale l'esempio addotto dal ricorrente non rimette in discussione il suo ragionamento relativo alla natura delle attività dell'ADP. Il fatto che tale esempio sia inoltre significativo di una discriminazione non dedotta dalla Commissione è constatato da parte del Tribunale solo in via incidentale.
83. Peraltro, e in ogni caso, aggiungerò che tale motivo è privo di fondamento. Infatti, non spetta al Tribunale constatare motu proprio l'esistenza di infrazioni. E' alla Commissione che incombe tale responsabilità, che essa esercita nell'ambito di un procedimento che garantisce il rispetto dei diritti della difesa.
84. Ne deriva che una constatazione del Tribunale, come quella contestata dal ricorrente, non può in alcun caso essere considerata come volta ad accertare l'esistenza di un'infrazione al diritto della concorrenza anche se essa può darne l'impressione. Pertanto, essa non può di conseguenza e contrariamente a quanto sostiene l'ADP, costituire il fondamento di un ricorso per risarcimento danni contro quest'ultimo né, peraltro, comportare una qualsiasi sanzione a suo carico, sanzione la cui esistenza non è dedotta nel caso di specie.
85. Deriva da quanto precede che l'addebito relativo alla violazione dei diritti della difesa mosso nei confronti del Tribunale non può essere accolto e che occorre respingere tale motivo.
Quanto al quarto motivo, vertente sulla mancanza di risposta ad un motivo dell'ADP
86. Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata afferma che il trattamento diverso da parte dell'ADP dell'assistenza ai terzi e dell'autoassistenza produce effetti discriminatori sul mercato del trasporto aereo e che esso ha dedotto, dinanzi al Tribunale, un motivo che contesta tale affermazione esponendo la differenza di situazione tra il trasportatore che si autoassiste e colui che fa ricorso ai servizi di un prestatore terzo.
87. Ora, il Tribunale non avrebbe risposto a tale motivo. Esso si sarebbe limitato a menzionare la situazione rispettiva del trasportatore che si autoassiste e del prestatore ai terzi, e non la situazione che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto esaminare, vale a dire la discriminazione tra i trasportatori, sulla quale verterebbe la decisione impugnata e che l'ADP avrebbe contestato.
88. Tale argomento non può essere accolto.
89. Infatti, occorre sottolineare che, come ricorda la Commissione e contrariamente a quanto asserisce l'ADP, la decisione impugnata non riguarda una discriminazione tra trasportatori aerei. L'art. 1 della detta decisione non consente alcun dubbio a tal proposito, poiché esso enuncia esplicitamente che «ADP ha violato le disposizioni dell'articolo 86 del Trattato CE utilizzando la sua posizione dominante di ente di gestione degli aeroporti parigini per imporre canoni commerciali discriminatori ai prestatori od utenti che esercitano attività d'assistenza o di autoassistenza a terra per i servizi di ristorazione, i servizi di pulizia degli aerei e i servizi di assistenza merci (...)».
90. Il ricorrente si fonda sull'ultima frase del punto 123 del preambolo, da cui risulta che le compagnie aeree che non esercitano l'autoassistenza «devono quindi ricorrere a servizi d'assistenza a terzi più onerosi e subiscono di conseguenza gli effetti discriminatori dei canoni commerciali applicati da ADP».
91. Se è vero che tale formulazione non è del tutto priva di ambiguità, ciò non toglie che è sufficiente collocarla nel suo contesto, come risulta chiaramente del resto dalla decisione impugnata, per capire che quest'ultima si riferisce alla discriminazione «fra prestatori od utenti che svolgano lo stesso tipo di servizio d'assistenza» . Ciò è confermato in particolare dal raffronto particolareggiato tra i livelli di canone al quale procede la Commissione .
92. La frase citata dal ricorrente deve, quindi, essere intesa nel senso che descrive, in via incidentale, le conseguenze dei canoni discriminatori sui trasportatori aerei che, in quanto clienti o, tramite l'autoassistenza, operatori sul mercato dell'assistenza a terra, possono essere pregiudicati da discriminazioni nei confronti dei prestatori di servizi di assistenza a terra.
93. Ne deriva che, come sottolinea la Commissione, la premessa di questo motivo è erronea e quest'ultimo dev'essere pertanto respinto.
94. Faccio notare, in subordine, che l'affermazione del ricorrente secondo la quale il Tribunale non avrebbe risposto è comunque erronea. A tal proposito, è sufficiente riferirsi al punto 218 della sentenza impugnata, redatto nel seguente modo:
«Infine, l'argomento del ricorrente secondo cui non esiste alcuna discriminazione sul mercato del trasporto aereo in sé dato che non esiste alcuna limitazione negli aeroporti parigini per quanto riguarda l'autoassistenza dev'essere anch'esso respinto. Da una parte, tale argomento, ammettendo che sia fondato, non mette in discussione la discriminazione tra prestatori di assistenza ai terzi e prestatori di autoassistenza. D'altra parte, esso è inesatto nei limiti in cui, come viene rilevato al considerando 123 della decisione impugnata, solo le grandi compagnie aeree che gestiscono un traffico rilevante negli aeroporti di Parigi hanno, in pratica, la possibilità di formare e rendere redditizio un servizio di autoassistenza, mentre le altre sono costrette a rivolgersi ai prestatori di assistenza ai terzi».
95. Deriva da quanto precede che occorre respingere questo motivo.
Quanto al quinto motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova
96. Ai sensi del presente motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova che gli erano stati sottoposti, vale a dire le convenzioni tra l'ADP ed i prestatori di servizi a terra, l'AFS e l'OAT, ritenendo che il canone di cui trattasi fosse dovuto come contropartita per i servizi di gestione assicurati dall'ADP e per la messa a disposizione di installazioni utilizzate in comune dagli utenti e dai prestatori di servizi d'assistenza a terra operanti nell'aeroporto.
97. Infatti, secondo il ricorrente, s'imporrebbe certamente una lettura delle suddette convenzioni diversa da quella del Tribunale. Queste ultime non riguarderebbero i «servizi di gestione» e prevederebbero un solo canone globale come contropartita per l'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico. Il fatto che l'espressione «servizi di gestione» non figuri in quanto tale nelle convenzioni sarebbe sufficiente a dimostrare lo snaturamento al quale ha proceduto il Tribunale. Quest'ultimo avrebbe dovuto peraltro tener conto del «diritto del demanio pubblico francese» in quanto tali convenzioni sono state stipulate in forza delle «autorizzazioni di occupazione del demanio pubblico».
98. Occorre notare, in primo luogo, che tale motivo presenta uno stretto legame con i due motivi successivi. Infatti, questi tre motivi si riferiscono più o meno direttamente allo stesso oggetto, vale a dire alla determinazione da parte del Tribunale della natura economica dell'attività dell'ADP e all'applicazione della nozione di impresa alla situazione di quest'ultimo. Tuttavia, tenuto conto della differenza degli argomenti dedotti a sostegno di tali motivi, ritengo che occorra esaminarli separatamente.
99. La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile, in quanto esso riprodurrebbe la prima parte del quarto motivo, come riportato ai punti 94-105 della sentenza, sostenuto dinanzi al Tribunale.
100. Tuttavia, si deve constatare che, se la lettura dei documenti del ricorrente rivela effettivamente un'incontestabile analogia tra i due motivi citati dalla Commissione, ciò non toglie che il motivo dedotto in sede d'impugnazione non può essere considerato una semplice ripetizione del motivo dedotto in primo grado.
101. Infatti, non solo il ricorrente precisa esplicitamente i punti della sentenza che esso contesta deducendo motivi in proposito, ma adduce anche un argomento che non avrebbe potuto far valere in precedenza, vale a dire la censura dell'analisi, effettuata dal Tribunale, delle convenzioni che vincolano l'ADP ai prestatori di servizi a terra.
102. La Commissione afferma inoltre che il motivo di cui trattasi dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto si tratterebbe di un motivo di fatto, che esula quindi dall'esame della Corte in sede d'impugnazione.
103. Il ricorrente contesta tale affermazione facendo valere che il suo motivo riguarda lo snaturamento delle prove e sarebbe quindi ricevibile, secondo la giurisprudenza della Corte .
104. In ogni caso, la questione se tale motivo debba essere considerato come riguardante lo snaturamento dei fatti o quello delle prove è priva di rilevanza. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza, tanto la valutazione delle prove da parte del Tribunale che l'accertamento dei fatti da parte di quest'ultimo non rientrano nell'ambito del controllo della Corte in sede d'impugnazione, salvo il caso di snaturamento .
105. Occorre quindi esaminare se, nella sua analisi del contenuto delle convenzioni di cui trattasi, il Tribunale abbia commesso un simile snaturamento ritenendo che il canone controverso fosse dovuto come contropartita per i servizi di gestione assicurati dall'ADP e per la messa a disposizione di installazioni utilizzate in comune dagli utenti e dai prestatori di servizi di assistenza a terra operanti nell'aeroporto.
106. A tal proposito, si deve sottolineare che la tesi dell'ADP, secondo la quale le convenzioni prevederebbero soltanto un unico canone globale come contropartita per l'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico, non resiste assolutamente all'esame del testo delle suddette convenzioni.
107. Così, per prendere l'esempio della convenzione tra l'ADP e l'AFS , il fatto che l'espressione «servizi di gestione» non figuri in quanto tale non è significativo poiché l'oggetto stesso della convenzione è di autorizzare l'AFS ad occupare un complesso di beni destinati alla gestione di un commissariato alberghiero nonché a costruire e ad attrezzare un edificio necessario a tale gestione (art. 17 della convenzione). Ora non si capisce bene come l'ADP potrebbe essere in grado di garantire ai propri affittuari la possibilità di assicurare effettivamente tale gestione senza che esso faccia approfittare l'AFS della sua gestione del complesso delle installazioni dell'aeroporto. Ciò comporta ad esempio il controllo permanente dell'accreditamento delle persone autorizzate e l'adozione e l'esecuzione di tutti i provvedimenti necessari per consentire la realizzazione - in tutta sicurezza - delle attività dei prestatori autorizzati.
108. Analogamente, il riferimento al «regime delle autorizzazioni di occupazione provvisoria del demanio pubblico» non toglie niente al fatto che la convenzione s'intitola «convenzione che fissa le condizioni di occupazione provvisoria del demanio pubblico per l'esercizio di un'attività commerciale» e che essa è divisa in due parti, vale a dire un preambolo e le «condizioni generali dell'autorizzazione di occupazione e di gestione» .
109. Quanto all'art. 23 della convenzione tra l'ADP e l'AFS, relativo alle condizioni finanziarie, esso stipula espressamente che il canone è versato «come contropartita per l'autorizzazione di occupazione e di gestione concessa dall'Aéroports de Paris al gestore».
110. Salvo negare che i riferimenti alla «gestione» abbiano un senso, si deve constatare che il canone non può avere per unica contropartita la sola occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico.
111. Ciò è a maggior ragione in quanto le convenzioni controverse distinguono esse stesse un «canone demaniale» e un «canone commerciale». Inoltre, la convenzione stipulata con l'AFS prevede espressamente sotto la voce «23.1 Canone demaniale: Non sarà riscosso alcun canone demaniale». Di conseguenza, sembra difficile sostenere, come fa il ricorrente, che il solo oggetto della convenzione fosse l'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico.
112. Ciò è peraltro confermato dal modo di calcolare il canone commerciale. Infatti, quest'ultimo è proporzionale al fatturato realizzato dal prestatore di servizi di assistenza a terra. Ora, tale fatturato può variare in funzione di molteplici fattori non connessi con l'occupazione del demanio pubblico.
113. Il canone commerciale non presenta quindi le caratteristiche usuali di un affitto commerciale, versato come contropartita per l'occupazione a titolo esclusivo di locali nei quali viene esercitata un'attività di prestazioni di servizi e calcolato in funzione della superficie occupata.
114. Di conseguenza, approvando la distinzione effettuata dalla Commissione tra il canone demaniale, contropartita per l'autorizzazione di occupazione, e il canone commerciale, contropartita per l'autorizzazione di gestione, il Tribunale lungi dall'aver commesso uno snaturamento degli elementi del fascicolo ne ha, al contrario, a mio parere, fatto una valutazione perfettamente corretta.
115. Pertanto, occorre respingere il presente motivo.
116. Farò notare, in subordine, che, anche supponendolo fondato, tale motivo non sarebbe determinante. Infatti, anche se il canone fosse dovuto solo per la semplice occupazione del demanio pubblico, ciò non rimetterebbe in discussione la natura economica della transazione tra l'ADP ed i prestatori di servizi a terra e quindi l'applicabilità del diritto comunitario della concorrenza al caso di specie.
117. Infatti, e ritornerò su tale punto nell'ambito dell'esame degli altri motivi dedotti dal ricorrente, la messa a disposizione di terreni ed infrastrutture per un'attività commerciale, contro un corrispettivo basato sul fatturato della detta attività, costituisce un'attività economica anche se i beni di cui trattasi siano ubicati sul demanio pubblico e se il loro gestore sia un ente pubblico dotato di autonomia finanziaria.
118. Deriva da quanto precede che occorre respingere questo motivo.
Quanto al sesto motivo, vertente sullo snaturamento del diritto nazionale
119. Il ricorrente asserisce che il Tribunale ha manifestamente snaturato il diritto nazionale dichiarando che «le attività dell'ADP di cui trattasi sono attività di natura economica, svolte sì sul demanio pubblico, ma non per questo rientranti nell'esercizio di una funzione pubblica».
120. Questa citazione è tratta dal punto 125 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale conclude un'analisi iniziata al punto 119. Quest'ultimo annuncia che il Tribunale esaminerà «se tali servizi costituiscano un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 86 del Trattato».
121. Risulta quindi chiaramente che l'affermazione contestata dal ricorrente, or ora citata, non è il risultato di un'analisi da parte del Tribunale del diritto francese, analisi di cui l'ADP asserisce il carattere erroneo, ma deriva in realtà dall'applicazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
122. Le precisazioni fornite dal ricorrente fanno tuttavia risultare che il suo motivo è, in realtà, mosso contro il punto 129 della sentenza impugnata, che ha il seguente tenore:
«Ad abundantiam, occorre peraltro rilevare, a questo proposito, che, secondo il conseil de la concurrence francese, l'ADP può essere considerato come un'impresa soggetta alle regole di concorrenza della legge francese e la messa a disposizione di installazioni aeroportuali costituisce un'attività economica (citata decisione 2 giugno 1998, 98-D-34). Si deve precisare che, come risulta dalla citata sentenza del Tribunal des conflits 18 ottobre 1998, la decisione del conseil de la concurrence 2 giugno 1998, citata, è stata solo parzialmente annullata. Il Tribunal des conflits ha infatti ritenuto che "le decisioni di raggruppare all'aeroporto di Orly-Ovest le attività del gruppo Air France e di rifiutare alla società TAT European Airlines l'apertura, a partire da tale aeroporto, di nuove linee che si colleghino alla gestione del demanio pubblico configurano l'esercizio di pubblici poteri". Per contro, esso ha confermato che "sono separabili dalla valutazione della legalità di un atto amministrativo le pratiche dell'ADP atte a costituire abuso di posizione dominante consistenti nell'obbligo imposto alla Compagnia TAT European Airlines di utilizzare i servizi di assistenza a terra di tale ente pubblico in sostituzione dei propri"».
123. Infatti, il ricorrente fa presente con insistenza che tale analisi non costituirebbe un'applicazione corretta, ma al contrario uno snaturamento della giurisprudenza nazionale di cui trattasi.
124. Si deve constatare anzitutto che, come ricorda giustamente la Commissione, tale argomento del Tribunale è stato esposto soltanto ad abundantiam, come peraltro la sentenza precisa esplicitamente.
125. Ora, è giurisprudenza costante che occorre respingere come inconferente un motivo mosso avverso una motivazione sovrabbondante .
126. Il ricorrente ritiene tuttavia che il Tribunale a torto abbia qualificato tali argomenti come svolti ad abundantiam. Infatti, a suo parere, da tale interpretazione del diritto nazionale dipenderebbe la questione di accertare se l'amministrazione del demanio pubblico configuri l'esercizio di pubblici poteri e si tratterebbe in questo caso di una questione di principio fondamentale per l'applicazione del diritto comunitario nel caso di specie.
127. Non condivido tale analisi.
128. Infatti, ciò che il ricorrente contesta è l'applicabilità del diritto comunitario della concorrenza alla sua attività. Tale questione dipende dalla qualifica che deve ricevere la suddetta attività alla luce di tale diritto. Spetta al Tribunale effettuare tale qualifica, sotto il controllo della Corte, esaminando le caratteristiche concrete dell'attività di cui trattasi alla luce dei criteri derivanti dal Trattato e dalla giurisprudenza.
129. Per contro, esso non deve fondarsi, per determinare la natura delle attività dell'ADP sotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza, sulle categorie del diritto nazionale.
130. Ne deriva che è effettivamente ad abundantiam che il Tribunale ha, al punto 129 della sentenza impugnata, esposto per quale motivo non condivideva l'analisi che fa il ricorrente della giurisprudenza relativa alla questione se l'attività dell'ADP rientri, in diritto francese, nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri.
131. Quanto alla questione se l'analisi del Tribunale sia corretta alla luce dei criteri di applicazione del diritto comunitario della concorrenza, essa costituisce oggetto dei motivi dedotti più avanti dall'ADP.
132. Deriva da quanto precede che tale motivo va respinto in quanto inconferente.
Quanto al settimo motivo, vertente sulla nozione di impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE
133. Il ricorrente afferma che il Tribunale ha violato l'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) dichiarando che l'ADP è un'impresa ai sensi di tale disposizione. A tal riguardo, esso fa valere che la sola attività di cui trattasi nella presenta causa è l'amministrazione del demanio pubblico. Ora, ai fini di quest'ultima, l'ADP dispone di pubblici poteri. Tale circostanza escluderebbe necessariamente che esso possa essere considerato un'impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza.
134. La Commissione solleva, in primo luogo, un'eccezione di irricevibilità fondata sull'analogia tra tale motivo e la prima parte del quarto motivo dedotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale, descritta ai punti 94-105 della sentenza impugnata.
135. Vero è che, ancora una volta, la somiglianza tra i due è incontestabile, e potrei capire che la Corte dichiari che l'ADP non abbia fatto che ripetere gli argomenti presentati in primo grado. Tuttavia, siccome il ricorrente designa in modo sufficientemente preciso i punti contestati della sentenza, nei confronti dei quali esso espone argomenti motivati, sono del parere che non si debba accogliere l'eccezione sollevata dalla Commissione.
136. In ogni caso, condivido totalmente l'analisi di quest'ultima quanto al merito di tale motivo.
137. Alla stregua della parte convenuta, ritengo che esso si basi su un postulato erroneo. Infatti, il semplice fatto che esso eserciti anche pubblici poteri non è sufficiente, di per sé, ad escludere la qualifica di impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
138. A tal proposito, occorre ricordare, come ha fatto peraltro la Commissione al punto 49 del preambolo della decisione impugnata, la costante giurisprudenza secondo la quale, nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione d'impresa comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità di finanziamento .
139. Di conseguenza, il semplice fatto che il ricorrente disponga per l'esercizio di una parte della sua attività di pubblici poteri non è sufficiente ad escludere che la sua attività abbia un carattere economico.
140. Ora, nel caso di specie, il Tribunale ha dimostrato in modo indiscutibile che occorre distinguere, nelle attività del ricorrente, tra quelle che rientrano nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri e le altre .
141. Esso ha giustamente rilevato che le attività esercitate dall'ADP, di cui si tratta nella fattispecie, sono la messa a disposizione in favore delle compagnie aeree e dei diversi prestatori di servizi, dietro corrispettivo sotto forma di un canone di cui esso fissa liberamente il tasso, di installazioni aeroportuali. L'ADP offre quindi ad operatori economici, dietro corrispettivo, un servizio che consiste nell'accesso alle infrastrutture. Ora, risulta da una consolidata giurisprudenza che costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato .
142. Tale attività dell'ADP non si confonde con le sue attività meramente amministrative e in particolare con i compiti di polizia. E', invece, perfettamente possibile distinguere la parte economica, e persino commerciale, dell'amministrazione del demanio dell'ADP dalla parte amministrativa.
143. Lo stesso ricorrente non deduce peraltro alcun elemento concreto da cui risulterebbe che le sue relazioni con i prestatori di servizi a terra, come risultano dalle convenzioni controverse, siano determinate dall'esercizio di pubblici poteri.
144. Infatti, esso si limita a sottolineare che tali convenzioni rientrano nell'ambito del diritto demaniale pubblico, senza fornire alcuna indicazione concreta da cui si potrebbe dedurre una mancanza di carattere economico dell'attività di cui trattasi.
145. Di conseguenza, esso non dimostra affatto per quale motivo sarebbe a torto che il Tribunale ha dichiarato che non si era in presenza di una situazione in cui, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ente di diritto pubblico o incaricato dell'esecuzione di un servizio pubblico e che agisce in qualità di pubblica autorità non dev'essere considerato un'impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
146. La giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno della sua tesi non gli è, a tal proposito, di alcun ausilio. Infatti, come sottolinea a ragione la Commissione, nella causa SAT Fluggesellschaft, citata, è proprio il carattere indissociabile delle attività di riscossione dei contributi di rotta e delle attività di controllo e di polizia dello spazio aereo esercitate dall'ente pubblico, aggiunto alla sua mancanza di autonomia decisionale, che ha comportato l'impossibilità di ravvisarvi un'impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
147. Quanto alla causa Bodson, citata, la Corte non ha accertato l'esistenza di poteri pubblici che osterebbero all'applicazione dell'art. 86 del Trattato.
148. Analogamente, la censura formulata nei confronti dell'osservazione del Tribunale secondo la quale «le installazioni degli aeroporti di Parigi costituiscono uno strumento essenziale nel senso che la loro utilizzazione è indispensabile per la prestazione di vari servizi, in particolare di assistenza a terra» non è pertinente. Infatti, tale affermazione del Tribunale non è diretta a suffragare il ragionamento di quest'ultimo relativo all'ininfluenza dei pubblici poteri del ricorrente, che costituisce l'oggetto di tale motivo.
149. Inoltre, con tale affermazione, il Tribunale si è limitato a constatare che, per fornire a Parigi servizi di assistenza a terra, è indispensabile utilizzare le installazioni degli aeroporti di Parigi e ciò a prescindere dalla possibilità di utilizzare in via esclusiva terreni o edifici. Mi pare difficile che si possa non condividere tale punto di vista.
150. Si tratta quindi di un'osservazione meramente fattuale la cui validità non è affatto messa in discussione dalla censura del ricorrente secondo la quale non è necessario beneficiare di una convenzione di occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico per essere prestatore di servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Parigi.
151. L'affermazione del ricorrente secondo cui non sarebbe necessario beneficiare di una simile convenzione riguarda un problema diverso, vale a dire le condizioni giuridiche nelle quali è possibile accedere alle dette indispensabili installazioni.
152. L'esempio della HRS, dedotto in tale contesto dal ricorrente, illustra peraltro tale distinzione. Infatti, la circostanza che la HRS non benefici, secondo le affermazioni del ricorrente, di una «convenzione di occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico», non impedisce che essa debba, di fatto, accedere alle installazioni aeroportuali per poter esercitare la sua attività, il che le è possibile soltanto in forza di un accordo con l'ADP che l'autorizza a proporre i suoi servizi di assistenza a terra nell'ambito delle installazioni aeroportuali gestite da quest'ultimo.
153. Quanto all'argomento del ricorrente secondo il quale la giurisprudenza citata dal Tribunale sarebbe priva di pertinenza in quanto non riguardava l'amministrazione del demanio pubblico, occorre sottolineare che tali sentenze riguardavano la messa a disposizione di infrastrutture da parte di enti incaricati della gestione di queste ultime, il che costituisce l'oggetto della presente causa. E' quindi a ragione che il Tribunale vi ha fatto riferimento.
154. Infine, l'ADP sostiene che l'osservazione del Tribunale secondo la quale l'attività di cui trattasi può essere esercitata da imprese private sarebbe «inconferente». Tuttavia, è giocoforza constatare che per consolidata giurisprudenza tale criterio è pertinente al fine di determinare se un'attività sia o no un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 86 del Trattato .
Quanto all'ottavo motivo, vertente sulla definizione del mercato rilevante
155. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 86 del Trattato determinando in maniera erronea il mercato di cui trattasi.
156. A tal proposito, l'ADP ricorda che i canoni controversi erano riscossi come contropartita per l'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico e che quest'ultima non è necessaria alla prestazione dei servizi di assistenza a terra. Ciò sarebbe peraltro provato dall'esempio della HRS, che, secondo l'ADP, esercitava un'attività di prestatore senza occupare in via esclusiva il demanio pubblico e disponeva, di conseguenza, di un'autorizzazione di accesso che non dava luogo ad alcun canone.
157. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere che il mercato rilevante fosse quello «dei servizi di gestione degli aeroporti parigini» riguardante «le condizioni di accesso alle installazioni aeroportuali».
158. Inoltre, il suo riferimento alla causa British Leyland/Commissione , in cui era indispensabile possedere un certificato di immatricolazione rilasciato dal costruttore per poter ottenere l'immatricolazione di un veicolo importato, sarebbe privo di pertinenza in quanto, nel presente caso, non sarebbe per l'appunto necessario occupare a titolo esclusivo il demanio pubblico, e quindi versare un canone, per poter offrire servizi di assistenza a terra.
159. La Commissione contesta la ricevibilità del motivo, in quanto si tratterebbe soltanto della ripetizione della seconda parte del quarto motivo del ricorso presentato in primo grado, descritta ai punti 131-136 della sentenza impugnata.
160. Per quanto riguarda la messa in discussione da parte del ricorrente della definizione del mercato del prodotto accolta dal Tribunale, si deve constatare che il ricorso contiene elementi riguardanti specificamente il ragionamento del Tribunale e non presenti quindi nel ricorso presentato in primo grado. In particolare, il ricorrente contesta la pertinenza della giurisprudenza British Leyland/Commissione , citata dal Tribunale, e fa valere che quest'ultimo non può opporgli le modifiche introdotte successivamente alla comunicazione degli addebiti, nell'ambito dei provvedimenti adottati per la trasposizione della direttiva relativa ai servizi di assistenza a terra, citati al punto 127 della sentenza impugnata.
161. Il motivo dev'essere pertanto considerato ricevibile in quanto riguarda la definizione del mercato del prodotto.
162. Per contro, per quanto riguarda la determinazione del mercato geografico, che costituisce anch'esso oggetto del presente motivo, occorre osservare che il ricorrente si limita effettivamente a reiterare l'affermazione secondo la quale sarebbe stato necessario includervi il complesso delle superfici e degli immobili nella regione parigina equivalenti al demanio pubblico dell'ADP sul quale un prestatore può svolgere la sua attività, citata al punto 141 della sentenza impugnata.
163. Peraltro, è significativo che il ricorrente non deduca nella replica alcun argomento a favore della ricevibilità di tale aspetto del motivo.
164. Ne consegue, in applicazione della giurisprudenza Kupka Floridi/CES, citata, che il motivo è da considerare irricevibile in quanto verte sulla definizione, accolta dal Tribunale, del mercato geografico di cui trattasi.
165. E' già stato dimostrato che il Tribunale non ha commesso alcuno snaturamento dichiarando che i canoni controversi non erano la contropartita per la sola occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico.
166. A tal proposito, ricordo che nel caso di specie è in discussione l'accesso alle installazioni aeroportuali, senza il quale un prestatore di servizi a terra non può, per definizione, esercitare la sua attività. Tale accesso si effettua alle condizioni fissate dall'ADP, nell'ambito della sua attività di gestione degli aeroporti. Ciò è stato accertato dal Tribunale ed è espressamente ricordato dal ricorrente nel suo ricorso, dove si legge che, all'epoca dei fatti, esisteva «un'autorizzazione rilasciata dall'ADP per l'accesso alla zona riservata dell'area aeroportuale».
167. In tale ambito, i prestatori di servizi a terra sono richiedenti di un servizio che solo l'ADP è in grado di offrire loro, vale a dire l'accesso alle sue installazioni a condizioni che esso fissa nell'ambito della gestione di queste ultime.
168. Il fatto che l'autorizzazione possa anche essere ottenuta da operatori come la HRS, che non occupano a titolo esclusivo il demanio pubblico, non toglie nulla alla considerazione che la suddetta autorizzazione è necessaria per accedere alle installazioni aeroportuali dove, per definizione, sono effettuate le prestazioni di assistenza a terra. Di conseguenza, operatori come la HRS sono anch'essi richiedenti sul mercato del servizio offerto dall'ADP.
169. Il fatto che gli operatori che non occupavano a titolo esclusivo il demanio pubblico beneficiassero dell'accesso alle installazioni aeroportuali senza versare alcun canone non rimette in discussione neanch'esso la definizione del mercato rilevante. Infatti, i suddetti operatori dovevano obbligatoriamente ottenere tale autorizzazione e quindi quella dei servizi dell'ADP. Il fatto che quest'ultimo imponesse loro all'epoca un canone pari a zero, contrariamente ai loro concorrenti ubicati all'interno dell'area aeroportuale, non incide pertanto sulla definizione del mercato rilevante.
170. La censura formulata dal ricorrente nei confronti della definizione di mercato data dal Tribunale non può, di conseguenza, essere accolta. Inoltre, come risulta da quanto precede, è in modo perfettamente giustificato che il Tribunale ha sottolineato il parallelismo tra la presente causa e la sentenza British Leyland/Commissione, citata. Infatti, al punto 138 della sentenza impugnata, esso ha chiaramente esposto che nella causa British Leyland si metteva in discussione il monopolio di cui disponeva tale impresa per il rilascio dei certificati di conformità necessari all'immatricolazione dei veicoli della sua marca e, in tale causa, la Corte ha dichiarato che il mercato di cui trattavasi non era quello della vendita di veicoli, ma un mercato derivato e distinto ossia quello dei servizi di fatto indispensabili ai rivenditori professionali per lo smercio degli autoveicoli prodotti dalla British Leyland.
171. Il parallelismo si impone con la presente causa, nell'ambito della quale non è in discussione il mercato dei servizi di assistenza a terra ma quello della gestione delle installazioni aeroportuali, indispensabili alla prestazione di tali servizi e alle quali l'ADP fornisce l'accesso.
172. Quanto alla censura mossa contro il punto 127 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale afferma che, dopo l'epoca dei fatti controversi, l'ADP ha imposto il versamento di un canone anche agli operatori che non beneficiavano di un diritto di occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico, è sufficiente osservare che, in tale punto, il Tribunale precisa espressamente che è solo ad abundantiam che esso evoca tale situazione, precisazione questa che il ricorrente non ha contestato nel suo ricorso.
173. E' unicamente in subordine che occorre esaminare l'argomento del ricorrente relativo alla definizione del mercato geografico.
174. A tal proposito, è sufficiente constatare che deriva già da quanto testé esposto che tale argomento non può essere accolto.
175. Ne risulta, infatti, che l'ADP offre l'accesso alle installazioni aeroportuali nelle quali, per definizione, devono essere effettuate le prestazioni di servizi a terra. Tale caratteristica distingue i servizi dell'ADP rispetto ad ogni altro proprietario di superfici o immobili nella regione parigina. Ne deriva che a ragione il Tribunale ha dichiarato che il mercato rilevante non si estendeva al complesso di tali superfici e immobili.
176. Deriva da quanto precede che occorre respingere il motivo in esame, poiché in parte irricevibile ed in parte infondato.
Quanto al nono motivo, vertente sull'esistenza di una posizione dominante
177. Questo motivo riguarda, in particolare, i punti 149 e 151 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha osservato che «poiché il mercato rilevante nel caso di specie è quello dei servizi di gestione degli aeroporti parigini, l'ADP gode incontestabilmente di una posizione dominante e persino di monopolio legale. Infatti, l'ADP dispone, in forza dell'art. 251-2 del code de l'aviation civile, del monopolio legale della gestione degli aeroporti interessati ed esso solo può dare l'autorizzazione di esercitarvi attività di assistenza a terra e fissare le condizioni di esercizio di queste ultime».
178. Esso ha aggiunto che «l'argomento fondato sulla mancata presa in considerazione del complesso dei beni immobili nella regione parigina non può essere accolto, poiché la gestione dei servizi aeroportuali, che è il mercato rilevante nel caso di specie, riguarda solo l'area aeroportuale dal momento che l'offerta monopolistica di servizi da parte dell'ADP è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di assistenza a terra».
179. Il ricorrente sostiene che, così facendo, il Tribunale ha violato l'art. 86 del Trattato.
180. A tal proposito, esso ripete che i canoni controversi sono esclusivamente la contropartita dell'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico, di per sé non indispensabile all'attività di prestazione di servizi a terra.
181. Tale demanio pubblico, sul quale l'ADP non avrebbe il «monopolio» ma unicamente diritti equivalenti a quelli di un proprietario, non configurerebbe quindi un mercato ai sensi del diritto della concorrenza.
182. Per contro, il mercato rilevante includerebbe il complesso delle superfici immobiliari e dei locali nella regione parigina in grado di fornire ai prestatori di assistenza a terra prestazioni fungibili a quelle dei locali e delle superfici ubicati sul demanio pubblico dell'ADP, in contropartita dei quali i canoni controversi sarebbero stati riscossi.
183. Ora, sarebbe manifesto che il ricorrente non detiene alcuna posizione dominante sul mercato così definito, in quanto il suo demanio pubblico rappresenta solo una parte estremamente ridotta delle superfici dei locali pertinenti.
184. Quanto all'autorizzazione rilasciata, all'epoca, dall'ADP per l'accesso alla zona riservata dell'area aeroportuale, il ricorrente reitera che tale autorizzazione, benché fosse necessaria, non era affatto riservata ai prestatori che occupavano a titolo esclusivo il demanio pubblico e che il suo rilascio non dava luogo in quanto tale ad alcun canone. Essa non potrebbe quindi essere in discussione in una causa riguardante, secondo il ricorrente, canoni controversi riscossi come contropartita dell'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico.
185. Tale motivo è strettamente connesso al precedente in quanto, dal momento che il ricorrente contesta la definizione del mercato rilevante accolta dal Tribunale per sostituirvi un mercato rilevante molto più ampio, è inevitabile che esso non possa accettare la constatazione del Tribunale circa l'esistenza di una posizione dominante.
186. L'argomento del ricorrente, descritto innanzi, è estremamente prossimo a quello che esso aveva esposto in primo grado, nell'ambito della terza parte del quarto motivo. Peraltro, la Commissione sostiene a tal proposito che tale motivo è irricevibile per questo motivo.
187. Non condivido tuttavia tale analisi, in quanto il ricorrente contesta in modo specifico il ragionamento con il quale il Tribunale deduce dai poteri dell'ADP l'esistenza di una posizione dominante.
188. Ne consegue che tale motivo è ricevibile.
189. Quanto al merito, la descrizione appena svolta rivela immediatamente che esso si basa sulle stesse premesse del motivo precedente e che deve, pertanto, essere respinto. Per quanto riguarda la natura dei canoni come contropartita dell'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico, non indispensabile per offrire prestazioni di servizi a terra, e la possibilità di ottenere l'autorizzazione senza pagare alcun canone, occorre fare riferimento a quanto detto sopra nell'ambito dell'analisi dell'ottavo motivo, vale a dire che l'accesso alle installazioni aeroportuali costituisce il mercato rilevante nel caso di specie.
190. L'affermazione del ricorrente secondo la quale non si può parlare in questa sede di monopolio poiché i suoi poteri sulle installazioni di cui trattasi sono quelli di qualsiasi proprietario non rimette in discussione la validità del ragionamento del Tribunale. Infatti, in quanto proprietario, l'ADP è il solo in grado - come esso stesso peraltro riconosce - di autorizzare e quindi, se del caso, negare l'accesso alle installazioni aeroportuali e di determinare le condizioni di tale accesso, senza il quale, per definizione, una prestazione di servizi a terra è impossibile.
191. Ora, è proprio su tale considerazione che il Tribunale si è fondato al punto 149 della sentenza impugnata, per affermare, a ragione, l'esistenza di una posizione dominante, caratterizzata, come esso ha giustamente ricordato al punto 147 della suddetta sentenza, dalla possibilità di comportamenti con un rilevante grado di indipendenza nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.
192. Peraltro, è a ragione che la Commissione rileva l'analogia con la sentenza Portogallo/Commissione , nella quale la Corte ha riconosciuto, con riferimento a canoni riscossi per servizi connessi all'atterraggio e al decollo degli aerei, che un ente aeroportuale, titolare di un diritto esclusivo concesso dallo Stato, si trova in posizione dominante sul mercato dei servizi connessi all'accesso alle installazioni aeroportuali.
193. Sottolineo, in via incidentale, che l'affermazione del ricorrente secondo la quale esso ha sul suo demanio pubblico solo i poteri di un qualsiasi proprietario sembra, prima facie, difficile da conciliare con la sua insistenza circa i suoi pubblici poteri, che dovrebbero giustificare l'inapplicabilità nel caso di specie del diritto della concorrenza.
194. Deriva da quanto precede che occorre respingere il presente motivo.
Quanto al decimo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 86 del Trattato per quanto riguarda il confronto dei canoni versati dall'AFS e dall'OAT
195. Il ricorrente contesta il metodo utilizzato dal Tribunale per confrontare i canoni versati all'ADP dall'AFS e dall'OAT al fine di verificarne il carattere discriminatorio.
196. In primo luogo, esso contesta al Tribunale di non aver preso in considerazione la parte fissa del canone in quanto sarebbe diretta a pagare l'occupazione del demanio pubblico, la quale non sarebbe in discussione nel caso di specie.
197. Il Tribunale avrebbe così snaturato le funzioni del canone di cui trattasi. Il ricorrente reitera, a tal proposito, la tesi secondo la quale le due componenti del canone sono indissociabili in quanto costitutive di un solo ed unico canone globale come contropartita dell'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico.
198. Tuttavia, si deve ricordare che è già stato precedentemente chiarito come il Tribunale non abbia commesso alcuno snaturamento respingendo la tesi dedotta dal ricorrente.
199. Peraltro, tale tesi è contraddetta anche da determinati elementi dedotti dall'AFS. Quest'ultima ricorda che l'art. 23.2 della convenzione che la vincola all'ADP precisa che il canone commerciale è dovuto qualora le prestazioni siano eseguite dall'AFS nelle sue installazioni di Rungis, quindi al di fuori dell'area aeroportuale e senza nesso con l'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico.
200. Lo stesso è valso quando l'AFS è stata eccezionalmente autorizzata ad intervenire provvisoriamente sull'aeroporto di Roissy-Charles-de-Gaulle, quindi al di fuori dell'area aeroportuale concessa all'aeroporto di Orly.
201. Quindi, è a ragione che il Tribunale ha affermato che il canone non era integralmente dovuto come contropartita dell'occupazione a titolo esclusivo del demanio pubblico e che occorreva analizzare separatamente la parte variabile del canone, contropartita per l'autorizzazione di gestione, di cui trattasi nella decisione impugnata, al contrario della parte demaniale del canone, peraltro non riscosso nel caso dell'AFS («Non sarà riscosso alcun canone demaniale»). Quindi, è anche a ragione che esso non ha preso in considerazione quest'ultimo per confrontare il trattamento ottenuto dai prestatori AFS e OAT.
202. In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto configurante una violazione dell'art. 86 del Trattato ritenendo che il confronto dei canoni pagati dall'AFS e dall'OAT dovesse prendere in considerazione il fatturato dell'OAT per l'autoassistenza.
203. Infatti, per stabilire l'esistenza di una discriminazione, occorrerebbe confrontare i canoni per la sola attività per la quale l'AFS e l'OAT sono in concorrenza, vale a dire l'assistenza ai terzi. Per contro, se fosse dimostrato, come sostiene l'ADP, che i canoni versati dai due concorrenti rappresentano una percentuale praticamente identica del fatturato pertinente, vale a dire di quello delle attività per le quali tali imprese sono in concorrenza, non potrebbe esservi alcuna discriminazione.
204. Le considerazioni del Tribunale relative all'eventuale incidenza del tasso del canone dell'autoassistenza sul mercato dell'assistenza ai terzi sarebbero quindi prive di ogni pertinenza.
205. Inoltre, l'ADP ricorda che, nella sua denuncia, l'AFS metteva in discussione il solo tasso dell'assistenza ai terzi, il che dimostrerebbe che si tratta del solo tasso rilevante in diritto. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto limitare la sua analisi.
206. Occorre sottolineare che l'oggetto della decisione impugnata è la constatazione della violazione dell'art. 86 del Trattato da parte dell'ADP. Tale disposizione, lo ricordo, vieta, al secondo comma, lett. c), che un'impresa in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune applichi «nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza».
207. Di conseguenza, incombeva al Tribunale verificare se, nel caso di specie, l'ADP imponesse ai prestatori di servizi a terra, che si tratti di compagnie aeree o di prestatori di assistenza ai terzi, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.
208. A tal proposito, il Tribunale ha affermato, senza essere contraddetto su tale punto, che l'ADP offre prestazioni equivalenti per l'autoassistenza e l'assistenza ai terzi. Ne consegue necessariamente che tali due attività non possono essere soggette a condizioni dissimili. E' quindi a ragione che, per confrontare i canoni versati dai diversi prestatori, il Tribunale ha dichiarato che occorreva tener conto sia dell'autoassistenza sia dell'assistenza ai terzi.
209. Infatti, poiché tali due categorie di attività beneficiano degli stessi servizi da parte dell'ADP, esse devono, nell'ambito delle relazioni tra quest'ultimo e e gli altri contraenti, essere trattate in modo non discriminatorio.
210. Quanto allo «svantaggio per la concorrenza» che richiede l'art. 86 del Trattato, il Tribunale ha stabilito anche la sua esistenza affermando che il tasso del canone ridotto di cui beneficia l'autoassistenza consente ai prestatori autorizzati a fornire le due categorie di assistenza di ammortare i loro investimenti e, quindi, di offrire così migliori condizioni per i servizi di assistenza ai terzi. Tali prestatori beneficiano di conseguenza di un vantaggio concorrenziale rispetto a coloro che sono autorizzati solo ad offrire servizi di assistenza ai terzi.
211. Inoltre, un tale tasso più favorevole può indurre talune compagnie aeree a praticare l'autoassistenza piuttosto che far ricorso ai servizi di un terzo.
212. Il ricorrente non ha contestato la veridicità di tali constatazioni. Occorre quindi ammettere che il Tribunale ha, conformemente ai requisiti dell'art. 86 del Trattato, stabilito l'esistenza di una distorsione di concorrenza sul mercato dei servizi di assistenza a terra, derivante da canoni discriminatori imposti dall'ADP ai prestatori di tali servizi.
213. La circostanza, sottolineata dal ricorrente, che la denuncia dell'AFS vertesse soltanto sul tasso imposto all'assistenza ai terzi è, a tal riguardo, priva di rilevanza. Infatti, come sottolinea giustamente la Commissione, il contenuto della denuncia non può aver l'effetto di vincolarla quanto alla determinazione delle infrazioni oggetto del procedimento. Avendo il potere di procedere d'ufficio, la Commissione può impugnare pratiche che non erano considerate nella denuncia .
214. Ora, la sentenza impugnata può vertere, da parte sua, soltanto sulla legittimità della decisione impugnata, senza che il Tribunale debba limitare la sua analisi al contenuto della denuncia.
215. Deriva da quanto precede che occorre respingere il presente motivo.
Conclusione
216. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte:
- di respingere il ricorso;
- di condannare la parte ricorrente alle spese, ivi comprese quelle dell'AFS.
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