Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente controversia la Commissione chiede che la Corte dichiari che il Granducato di Lussemburgo, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali , o, comunque, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi in forza di tale direttiva.
2. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 98/76, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, 1° ottobre 1999 e ad informarne immediatamente la Commissione.
3. Nel controricorso, il Lussemburgo afferma che un progetto di legge che traspone la direttiva e due progetti di regolamento granducale sono stati approvati dal governo e trasmessi agli organi che debbono essere consultati a norma della Costituzione.
4. Essendo palese che il Lussemburgo non ha attuato la direttiva, la Commissione ha titolo per ottenere la declaratoria richiesta.
Conclusione
5. Di conseguenza, a mio parere la Corte dovrebbe:
«1) dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 96/26/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, o, comunque, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;
2) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese».
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