CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
presentate il 30 maggio 2002 ( 1 )
1.
Il Vestre Landsret (Corte d'appello della regione occidentale, Danimarca) chiede di interpretare il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ) (in prosieguo: il «codice doganale») e il regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento di attuazione»),
2.
La causa pendente dinanzi al Vestre Landsret riguarda varie spedizioni effettuate nell'ambito del regime del transito comunitario esterno. La causa verte sulla questione se le autorità doganali danesi, da cui dipende l'ufficio doganale di partenza, abbiano il diritto di procedere alla riscossione, a carico dell'obbligato principale, dell'obbligazione doganale sorta da tale operazioni, anche qualora le autorità non abbiano, prima della scadenza dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, notificato all'obbligato principale che la spedizione non era stata presentata all'ufficio di destinazione e non era stato possibile accertare il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità.
I — Contesto normativo
3.
L'art. 96, n. 1, lett. a), del codice doganale dispone quanto segue:
«1.
L'obbligato principale è il titolare del regime di transito comunitario esterno. Egli è tenuto a:
a)
presentare in dogana le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali».
4.
Ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale:
«Eccetto i casi di cui all'articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
(...)
b)
l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana»
5.
Secondo l'art. 221, n. 3, del codice doganale:
«La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra».
6.
L'art. 233 del codice doganale dispone quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell'obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue:
a)
con il pagamento dell'importo dei dazi;
b)
con lo sgravio dell'importo dei dazi;
c)
quando, per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi:
—
la dichiarazione in dogana venga invalidata conformemente all'articolo 66,
—
le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell'autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all'articolo 182, oppure distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore;
d)
quando le merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'articolo 202 sono sequestrate all'atto dell'introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate.
In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali».
7.
Secondo l'art. 378, n. 1, del regolamento di attuazione:
«Fatto salvo l'articolo 215 del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa:
—
nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ovvero
—
nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,
a meno che, entro il termine stabilito dall'articolo 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa».
8.
Conformemente all'art. 379 del regolamento di attuazione:
«1.
Quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, l'ufficio di partenza ne dà notificazione all'obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
2.
La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all'ufficio di partenza la prova considerata sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l'ufficio di partenza, quest'ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente».
II — Fatti
9.
Tra il 10 gennaio ed il 9 giugno 1994, l'ufficio regionale delle dogane e delle imposte di Sønderborg (Danimarca) (in prosieguo: l'«ufficio regionale») riceveva dalla Commissione delle Comunità europee quattro comunicazioni, nell'ambito dell'assistenza reciproca, che menzionavano infrazioni o irregolarità nel trasporto di burro originario della Repubblica ceca nell'ambito del transito comunitario esterno del burro nel territorio della Comunità. Si menzionava in particolare un tentativo di ultimare alcune operazioni di transito mediante la falsificazione dei formulari di dichiarazione TI utilizzati. La Commissione invitava tutti gli Stati membri a «prestare un'attenzione particolare a partite di burro originarie di paesi terzi e in transito all'interno della Comunità» e ad «estendere il sistema d'informazione preliminare (in prosieguo: il “SIP”) previsto per le merci sensibili, in modo da coprire anche le spedizioni di burro».
10.
Tra il 28 giugno e il 19 ottobre 1994, la società di spedizionieri doganali denominata SPKR 4 n. 3482 ApS (in prosieguo: la «SPKR») applicava a 32 spedizioni di burro originario della Repubblica ceca il regime del transito comunitario esterno. E pacifico tra la parti che la SPKR era in buona fede, non era al corrente delle infrazioni e delle irregolarità commesse né del contenuto delle comunicazioni della Commissione. Gli uffici di destinazione citati sui formulari di dichiarazione T1 risultavano essere «Ravenna, Italia» e «Napoli, Italia».
11.
L'ufficio regionale riceveva la copia n. 1 dei formulari di dichiarazione TI alla data di registrazione delle dichiarazioni di transito comunitario. Esso riceveva di ritorno la copia n. 5 di tali formulari alla fine del 1994 o all'inizio del 1995, senza aver proceduto alla registrazione della data alla quale detta copia n. 5 gli era stata rispedita. Sembrava risultare dalle suddette dichiarazioni che le spedizioni fossero state presentate agli uffici di destinazione. Il SIP non veniva utilizzato dall'ufficio di partenza.
12.
Con telex 28 novembre 1994, inviato all'ufficio regionale, la Commissione dichiarava di essere in possesso di informazioni secondo le quali partite di burro di origine ceca sottoposto al regime del transito comunitario esterno erano all'origine di infrazioni o irregolarità e chiedeva alle autorità doganali danesi di indagare su un determinato numero di spedizioni, in particolare quelle di cui trattasi nella presente causa.
13.
Con lettera 6 dicembre 1994, si chiedeva all'ufficio regionale di esaminare, con procedura d'urgenza, alcune partite di burro di origine ceca in base alle quattro comunicazioni del 10 e 13 gennaio, 4 febbraio e 9 giugno 1994, summenzionate.
14.
Con lettera 30 dicembre 1994, l'ufficio regionale informava la SPKR che aveva ricevuto la copia n. 5 dei formulari di dichiarazione TI di ritorno quanto a 6 delle 32 spedizioni di cui trattasi. L'ufficio regionale osservava, di conseguenza, che le pratiche potevano essere considerate archiviate.
15.
Con lettera 30 marzo 1995, l'ufficio regionale rispondeva alla domanda di informazioni della Commissione 28 novembre 1994 confermando che il richiedente aveva classificato 32 partite di burro in base al regime del transito comunitario esterno, che corrispondevano alle spedizioni di burro originane della Repubblica ceca sulle quali la Commissione nutriva sospetti.
16.
La Commissione prendeva allora contatto con le autorità doganali italiane al fine di verificare le copie n. 5 in loro possesso, relative ai formulari di dichiarazione TI presentati dalla SPKR.
17.
Con lettera 23 giugno 1995, l'ufficio regionale informava il garante che, per quanto riguardava 31 spedizioni, il disbrigo presso l'ufficio di partenza non era stato portato a termine. La SPKR riceveva allo stesso tempo copia di tale notifica. Nel luglio 1996, l'ufficio regionale identificava l'ultima spedizione di cui trattasi nella presente causa. Tale ritardo era dovuto al fatto che la copia n. 2 del formulario di dichiarazione TI, sulla quale l'ufficio regionale aveva registrato la spedizione, recava un numero diverso dalla copia n. 1.
18.
Verificando successivamente le copie di ritorno le autorità italiane segnalavano, con lettere 29 e 31 dicembre 1995 (31 spedizioni) e con lettera 10 agosto 1996 (l'ultima spedizione), che la copia n. 5 del formulario di dichiarazione TI era stata falsificata.
19.
Con lettere 6 febbraio 1996 (31 spedizioni) e 6 dicembre 1996 (l'ultima spedizione), l'ufficio regionale notificava alla SPKR l'infrazione, e la informava di avere tre mesi per apportare o la prova della regolarità delle operazioni, o la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità era stata effettivamente commessa.
20.
Le autorità doganali danesi, quanto a quelle spedizioni per le quali consideravano che non era stato stabilito il luogo delle infrazioni o delle irregolarità entro la scadenza del termine prescritto, procedevano alla riscossione dell'obbligazione doganale nei confronti della SPKR. Con lettere 28 novembre e 1o dicembre 1997, la direzione generale delle dogane e delle imposte adottava nella fattispecie i provvedimenti amministrativi definitivi.
21.
Il 27 novembre 1998 la SPKR, contestando tali provvedimenti, proponeva al Vestre Landsret un ricorso di annullamento.
22.
Il giudice del rinvio si chiede se il fatto che le autorità doganali danesi abbiano notificato il termine di tre mesi dopo la scadenza del termine di undici mesi di cui all'art. 379, n. 1, del regolamento di attuazione, sia giuridicamente rilevante ai fini della facoltà, per le autorità, di procedere alla riscossione dell'obbligazione doganale.
III — Questioni pregiudiziali
23.
È alla luce di quanto sopra, tenuto conto degli argomenti svolti dalle parti nella causa principale, che il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 2913/92 (codice doganale) e del regolamento della Commissione n. 2454/93 (regolamento di attuazione), in particolare l'art. 379, n. 1, di quest'ultimo regolamento, debbano essere interpretate nel senso che un'obbligazione doganale sorta a seguito di un'infrazione o di un'irregolarità commessa nell'ambito del regime del transito comunitario esterno non può essere riscossa dall'ufficio di partenza a carico dell'obbligato principale qualora questi non abbia ricevuto, entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, la notifica di cui all'art. 379 del regolamento di attuazione.
2)
Se per la soluzione della questione n. 1 rilevi il fatto che l'ufficio di partenza non si sia conformato ad un accordo amministrativo per l'invio di informazioni stipulato nell'ambito del Comitato del codice doganale (“sistema d'informazione preliminare”), o il fatto che le autorità dell'ufficio di partenza possano essere censurate per non aver effettuato una notifica tempestiva».
IV — Esame
Sulla prima questione pregiudiziale
24.
Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano gli effetti di un mancato rispetto da parte delle autorità doganali del termine di undici mesi previsto dall'art. 379, n. 1, del regolamento di attuazione, entro il quale l'ufficio di partenza si ritiene debba notificare all'obbligato principale il fatto che la spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e che non può accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità.
25.
A tal riguardo due tesi si contrappongono.
26.
Da un lato, la SPKR ritiene che il termine di undici mesi sia perentorio. Ne consegue, a suo parere, che l'ufficio di partenza non può più applicare le norme relative all'onere della prova, previste dal combinato disposto degli artt. 378 e 379 del regolamento di attuazione. Pertanto, l'ufficio di partenza potrebbe riscuotere i dazi di cui trattasi solo se stabilisse che la spedizione è stata immessa in consumo in Danimarca senza pagamento dei dazi doganali e altre imposizioni.
27.
Dall'altro, i governi francese, danese e tedesco nonché la Commissione sostengono che il termine di undici mesi ha unicamente come obiettivo di garantire l'applicazione diligente e uniforme, da parte delle autorità, delle disposizioni in materia di riscossione dell'obbligazione doganale. Il mancato rispetto di tale termine non può quindi di per sé opporsi alla riscossione a posteriori dell'obbligazione doganale.
28.
Iniziamo con l'esaminare la disposizione che prevede il termine controverso, vale a dire l'art. 379, n. 1, del regolamento di attuazione che ha — ricordiamolo — il seguente tenore:
«Quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, l'ufficio di partenza ne dà notificazione all'obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese [au plus tard avant l'expiration du onzième mois] successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario».
29.
La SPKR, facendo riferimento alle versioni danese ( 4 ), inglese ( 5 ), tedesca ( 6 ) e francese di tale disposizione, ritiene che il testo di quest'ultima rafforzi la sua tesi secondo la quale il termine di undici mesi ha un carattere perentorio.
30.
Tuttavia, sono del parere, come il governo tedesco e la Commissione, che il testo di tale disposizione non consenta di giungere ad una simile conclusione.
31.
Vero è che, prima facie, si è tentati di dedurre dalla nozione «al più tardi» («au plus tard») che figura segnatamente nelle versioni tedesca, inglese, danese e francese della disposizione di cui trattasi, che dopo la fine dell'undicesimo mese «è troppo tardi» per inviare la notifica all'obbligato principale.
32.
Le parole «al più tardi» possono difficilmente essere intese nel senso di «se possibile» o «preferibilmente».
33.
Peraltro, si deve riconoscere che il testo non cita le conseguenze che possono derivare da un mancato rispetto di tale termine.
34.
Occorre quindi esaminare il contesto della disposizione controversa, come ci invitano a fare i governi francese, danese e tedesco nonché la Commissione.
35.
Più precisamente, tali governi e la Commissione osservano che la tesi della SPKR, se fosse condivisa, equivarrebbe ad aggiungere agli artt. 221, n. 3, e 233 del codice doganale un motivo comportante l'estinzione dell'obbligazione doganale che non vi figura.
36.
Tale osservazione mi sembra esatta.
37.
Infatti, gli artt. 221, n. 3, e 233 del codice doganale, che contengono norme specifiche relative all'estinzione dell'obbligazione doganale, non citano il mancato rispetto del termine di undici mesi come motivo comportante l'estinzione di una tale obbligazione.
38.
Ora, la lettera ma anche lo spinto di tali disposizioni — che, come spiega la Commissione, si basano sull'equilibrio tra, da un lato, l'intento di tutelare le risorse proprie della Comunità e, dall'altro, lo scopo di tutelare gli spedizionieri doganali e i trasportatori — consentono di concludere che tali disposizioni contengono un elenco esaustivo dei motivi comportanti un'estinzione dell'obbligazione doganale.
39.
Inoltre, come osservano giustamente il governo tedesco e la Commissione, la gerarchia delle norme ci impone di interpretare le disposizioni del regolamento di attuazione conformemente alle disposizioni del codice doganale ( 7 ).
40.
Ne consegue che non si può rinvenire nell'art. 379, n. 1, del regolamento di attuazione un motivo di estinzione dell'obbligazione doganale che non figura nelle disposizioni interessate del codice doganale.
41.
La SPKR contesta, tuttavia, che la sua tesi equivarrebbe ad aggiungere un motivo di estinzione dell'obbligazione doganale a quelli figuranti nelle disposizioni citate supra del codice doganale.
42.
Infatti, la SPKR spiega che essa «non sostiene che la possibilità, per le autorità, di notificare un'obbligazione doganale all'obbligato principale sparisca per il solo fatto che il termine di undici mesi è stato superato. L'effetto giuridico connesso al mancato rispetto del termine di undici mesi è unicamente che la norma relativa all'onere della prova, contenuta nell'art. 378 del regolamento di attuazione, non può essere applicata. Se le autorità possono dimostrare che vi è stata un'irregolarità e sono in grado di dire dove tale irregolarità ha avuto luogo, le autorità doganali del paese interessato saranno legittimate a riscuotere i dazi».
43.
Tuttavia, tale argomento non convince.
44.
Infatti, la notifica ai sensi dell'art. 379, n. 1, del regolamento di attuazione interviene appunto in quanto non può accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità ( 8 ). In tali circostanze, subordinare, come propone la SPKR, la riscossione dei dazi alla condizione che le autorità doganali del paese di partenza provino in quale luogo è avvenuta l'irregolarità, equivale a rendere impossibile, in pratica, la riscossione dei dazi di cui trattasi e quindi, in realtà, ad aggiungere un motivo di estinzione dell'obbligazione doganale a quelli figuranti già nel codice doganale.
45.
Peraltro, la condizione proposta dalla SPKR induce ad aggiungere all'art. 378, n. 1, del regolamento di attuazione un onere della prova a carico delle autorità doganali che non vi figura.
46.
Infatti, tale disposizione contiene un'attribuzione di competenza che tiene conto di criteri obiettivi (lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza o lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio) con una possibilità per l'obbligato principale di apportare la prova della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Tuttavia, tale disposizione non contiene affatto gli obblighi in materia di prova che la SPKR vuole imporre alle autorità doganali.
47.
Inoltre, la SPKR aggiunge che, nell'ipotesi che vi sia comunque un conflitto — cosa che essa contesta — tra le disposizioni del codice doganale, da un lato, e quelle del regolamento di attuazione, dall'altro, risulta dal principio della lex specialis che il combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell'art. 379 del regolamento di attuazione deve prevalere sulle disposizioni del codice doganale.
48.
Ora, a tal riguardo, è sufficiente constatare, come ho fatto in precedenza, che, in forza del principio della gerarchia delle norme, il regolamento di attuazione deve essere interpretato conformemente al codice doganale. Tale principio osta quindi a che si possano rinvenire nel regolamento di attuazione norme specifiche che deroghino alle norme contenute nel codice doganale.
49.
A sostegno della sua tesi secondo la quale il termine di undici mesi previsto dall'art. 379, n. 1, del regolamento di attuazione ha un carattere perentorio, la SPKR sostiene anche che tale termine è diretto a tutelare l'interesse dell'obbligato principale.
50.
A suo parere, se l'obbligato principale riceve notifica di irregolarità, esso deve, conformemente al principio generale del contraddittorio, avere la possibilità di apportare la prova che non vi è una sua concreta responsabilità. Più il tempo passa, più sarà difficile ricostituire lo svolgimento delle operazioni.
51.
Sebbene io riconosca, con la SPKR, che l'obbligato principale ha effettivamente un interesse a ricevere, il prima possibile, una notifica circa eventuali irregolarità, sono tuttavia del parere che tale interesse di per sé non possa indurci a concludere che il mancato rispetto del termine di undici mesi non consente più alle autorità doganali di riscuotere i dazi doganali di cui trattasi.
52.
Infatti, a tal proposito, condivido le spiegazioni della Commissione secondo le quali «un superamento del termine di undici mesi ha soltanto conseguenze limitate per l'obbligato principale. Quest'ultimo può provare, ad esempio, entro il termine di prescrizione di tre anni che l'operazione di transito comunitario si è svolta regolarmente presentando la spedizione all'ufficio di destinazione. L'obbligato principale può, in circostanze normali, assicurarsi senza difficoltà che la spedizione è stata regolarmente presentata all'ufficio di destinazione. Se egli ha affidato il transito comunitario ad un terzo, quest'ultimo può fornirgli la prova della regolarità dell'operazione. L'obbligato principale può chiedere alle controparti di fornirgli una copia della prova della regolarità dell'operazione di transito per poter provare durante il termine di prescrizione che l'operazione di transito è terminata».
53.
Di per sé, l'interesse, per motivi di prova, a ricevere la notifica di irregolarità il prima possibile non mi sembra quindi atto a modificare la conclusione, derivante implicitamente ma necessariamente dagli artt. 221, n. 3, e 233 del codice doganale, secondo la quale il mancato rispetto del termine di undici mesi non può comportare l'estinzione dell'obbligazione doganale.
54.
Tale conclusione mi sembra a maggior ragione giustificarsi nella fattispecie, in quanto si tratta di un caso di falsificazione di documenti.
55.
Infatti, come spiega il governo danese, «qualora si tenti di effettuare, ad esempio, un'operazione di transito mediante ritorno, all'ufficio doganale di partenza, delle copie dei documenti doganali di ritorno corredati da falsi timbri, l'ufficio di partenza riterrà, a priori, che l'operazione di transito si sia conclusa regolarmente a livello dell'ufficio di destinazione.
Ad esempio, le spedizioni di cui trattasi nella causa principale sono iniziate durante il periodo compreso tra gennaio e giugno 1994. Ma le autorità doganali dell'ufficio di partenza hanno potuto in ultima analisi verificare l'autenticità dell'insieme delle copie di ritorno solo nel dicembre 1995 e nell'agosto 1996, quando è risultato che le copie di ritorno erano state falsificate (...).
In una simile situazione, la scoperta, da parte dell'ufficio di partenza, della falsificazione prima della scadenza del termine di undici mesi è del tutto aleatoria. Più la falsificazione è ben fatta, più tempo passerà prima che la frode venga scoperta dalle autorità doganali».
56.
Di conseguenza, non posso che condividere le osservazioni della Commissione secondo le quali «il fatto che la falsificazione sia scoperta soltanto dopo la scadenza del termine di undici mesi non è necessariamente dovuto ad una circostanza imputabile alle autorità doganali. Ammettere che l'obbligato principale sia esonerato dal suo obbligo a causa di un superamento del termine di undici mesi sarebbe un'importante modifica degli obblighi che gli incombono. Tale concezione giuridica significherebbe che, in numerose cause in cui intervengono documenti di transito falsificati, l'obbligato principale non potrebbe vedersi reclamare l'obbligazione doganale che è sorta. Una tale concezione giuridica sarebbe dannosa per la lotta contro la frode e la tutela delle risorse proprie delle Comunità».
57.
Assodato che il mancato rispetto del termine di undici mesi non rappresenta quindi un ostacolo alla riscossione dell'obbligazione doganale, si pone tuttavia la questione di sapere quali siano gli effetti di un superamento di tale termine. Infatti, questo termine deve avere un significato, altrimenti non figurerebbe nel regolamento di attuazione.
58.
I governi francese, danese e tedesco nonché la Commissione ritengono che si tratti di un termine il cui obiettivo è garantire un'applicazione rapida e uniforme, da parte delle autorità amministrative competenti, delle disposizioni relative alla riscossione dell'obbligazione doganale.
59.
A tal proposito, i governi danese e francese fanno riferimento, assai giustamente a mio parere, alle sentenze 26 novembre 1998, Covita ( 9 ), e De Haan, citata. Nella più recente di tali sentenze, la Corte ha dichiarato che:
«(...) l'inosservanza da parte delle autorità doganali, all'atto del recupero a posteriori dei dazi doganali, dei termini stabiliti dagli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1854/89 non pregiudica la facoltà delle stesse autorità di procedere a tale recupero qualora quest'ultimo venga effettuato rispettando il termine di tre anni ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79. Tale termine ha infatti come unico obiettivo quello di garantire un'applicazione rapida e uniforme, da parte delle autorità amministrative competenti, delle modalità tecniche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione. Benché l'inosservanza di tali termini da parte delle autorità doganali possa dar luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato alle Comunità, nell'ambito della messa a disposizione delle risorse proprie, essa non pregiudica l'esigibilità dell'obbligazione doganale né la facoltà di tale autorità di procedere al recupero.
Lo stesso vale per il termine previsto dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1854/89. Anche ammettendo che le autorità doganali non abbiano, nel caso di specie, informato l'obbligato principale dell'importo dei dazi fin dal momento in cui quest'ultimo era stato effettivamente contabilizzato — cosa che non risulta dagli atti —, tale violazione dell'art. 6, n. 1, non può, di per sé, ostare al recupero dei dazi dovuti, ove quest'ultimo avvenga entro il termine di tre anni previsto dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79» ( 10 ).
60.
Benché si tratti in quella causa del termine di contabilizzazione degli importi dei dazi doganali, la qualificazione da parte della Corte della natura di tale termine mi sembra parimenti valida con riferimento al termine di undici mesi che è in discussione nella presente causa.
61.
Gli artt. 378 e 379 del regolamento di attuazione mirano a dare all'obbligato principale un'ultima opportunità per provare che non vi è stata irregolarità o per dimostrare che quest'ultima è avvenuta in un luogo diverso dallo Stato membro di partenza.
62.
Ora, nell'interesse di una messa a disposizione efficace delle risorse proprie delle Comunità, è necessario che tale dimostrazione sia effettuata il più rapidamente possibile. Infatti, più tardi l'obbligato principale riceve notifica dell'irregolarità, più tardi il termine di tre mesi previsto dall'art. 379, n. 2, del regolamento di attuazione scadrà, più tardi si procederà alla riscossione dei dazi interessati e più tardi, in definitiva, avrà luogo la messa a disposizione delle risorse proprie.
63.
Mi sembra quindi che il termine di undici mesi svolga un ruolo importante in tutto questo meccanismo, non nell'interesse dell'obbligato principale, ma nell'interesse di una riscossione efficace dei dazi doganali e, in ultima analisi, di una messa a disposizione rapida delle risorse proprie delle Comunità.
64.
Un superamento di tale termine non ha quindi conseguenze quanto all'esigibilità dell'obbligazione doganale dell'obbligato principale ma può, se del caso, costituire, da parte dello Stato membro interessato, un inadempimento ai propri obblighi comunitari.
65.
Giunto a tale stadio dell'iter logico, occorre inoltre fare riferimento alla sentenza 21 ottobre 1999, causa C-233/98, Lensing & Brockhausen ( 11 ), nella quale la Corte si è pronunciata sul termine di tre mesi, come è attualmente previsto dall'art. 379, n. 2, del regolamento di attuazione.
66.
Quanto a tale termine, la Corte ha dichiarato che «(...) lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all'importazione solo se ha indicato all'obbligato principale che quest'ultimo disponeva di un termine di tre mesi per provare il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e tale prova non è stata apportata entro tale termine» ( 12 ).
67.
Ora, non posso che condividere la tesi dei governi danese e francese e della Commissione secondo la quale il termine di undici mesi, previsto dall'art. 379, n. 1, del regolamento di attuazione, da un lato, e quello di tre mesi, previsto dal n. 2 del suddetto articolo e come interpretato dalla Corte nella sentenza Lensing & Brockhausen, citata, dall'altro, sono di diversa natura.
68.
Infatti, come spiega la Commissione, «la facoltà di apportare la prova, di cui al n. 2, è prevista nell'interesse dell'obbligato principale, mentre lo scopo essenziale del termine di undici mesi è di accelerare la riscossione di un'eventuale obbligazione doganale».
69.
Ciò detto, il mancato rispetto del termine di tre mesi, previsto dall'art. 379, n. 2, del regolamento di attuazione non conduce neanch'esso ad un'estinzione dell'obbligazione doganale.
70.
Infatti, la Commissione osserva giustamente che «il mero fatto che (la) possibilità (di apportare la prova in forza dell'art. 379, n. 2, del regolamento di attuazione) non sia stata concessa all'obbligato principale non comporta l'estinzione dell'obbligazione doganale. Le autorità doganali possono in funzione delle circostanze concedere in qualsiasi momento all'obbligato principale un termine di tre mesi entro il quale il debitore dell'obbligazione doganale può produrre le prove richieste».
71.
Di conseguenza, se il mancato rispetto del termine di tre mesi, benché previsto nell'interesse dell'obbligato principale, già non comporta l'estinzione dell'obbligazione doganale, non vedo per quale motivo il mancato rispetto del termine di undici mesi, che non ha questa caratteristica, dovrebbe avere un tale effetto.
72.
Per tutte queste ragioni, propongo di rispondere al giudice del rinvio che le disposizioni del codice doganale e del regolamento di attuazione, segnatamente l'art. 379, n. 1, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che un'obbligazione doganale sorta a seguito di un'infrazione o di un'irregolarità commesse nell'ambito del regime del transito comunitario esterno può essere riscossa dall'ufficio di partenza a carico dell'obbligato principale anche se quest'ultimo non ha ricevuto, entro la scadenza dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, la notifica di cui al suddetto articolo.
Sulla seconda questione pregiudiziale
73.
Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se, ai fini della soluzione della prima questione, rilevi il fatto che l'ufficio di partenza non si sia conformato ad un accordo amministrativo per l'invio di informazioni stipulato nell'ambito del Comitato del codice doganale (SIP), o il fatto che le autorità dell'ufficio di partenza possano essere censurate per non aver effettuato una notifica tempestiva.
74.
Alla stregua dei governi francese, danese e tedesco nonché della Commissione, sono del parere che la soluzione a tale quesito sia negativa.
75.
Infatti, deriva dall'analisi della prima questione che il mancato rispetto del termine di undici mesi non è tale da incidere sul dovere dell'obbligato principale di assolvere l'obbligazione doganale. Le ragioni per le quali questo superamento è avvenuto non sono quindi rilevanti.
76.
Tutt'al più, tali ragioni possono svolgere un ruolo qualora si tratti di determinare se lo Stato membro sia venuto meno ai suoi obblighi comunitari. Tuttavia, tale questione non inficia la sorte dell'obbligazione doganale nonché i relativi obblighi dell'obbligato principale.
77.
D'altro canto, facendo riferimento alla sentenza 23 marzo 2000, cause riunite C-310/98 e C-406/98, Met-Trans e Sagpol ( 13 ), nella quale la Corte ha dichiarato che un accordo amministrativo tra Stati membri, privo di valore legale, non può derogare al termine di un anno previsto da un testo legislativo prevedendo un termine più breve, il governo francese e la Commissione osservano, a mio parere giustamente, che il SIP costituisce un accordo che organizza le relazioni tra le amministrazioni doganali degli Stati membri e che, pertanto, esso non crea alcun diritto né alcun obbligo in capo ai singoli. Questi ultimi non possono quindi invocarne l'inosservanza a sostegno di un ricorso.
78.
Propongo quindi di risolvere la questione del giudice del rinvio nel senso che ai fini della soluzione della prima questione non rileva il fatto che l'ufficio di partenza non si sia conformato a un accordo amministrativo per l'invio di informazioni stipulato nell'ambito del Comitato del codice doganale (SIP), o il fatto che le autorità dell'ufficio di partenza possono essere censurate per non aver effettuato una notifica tempestiva.
V — Conclusione
79.
Tenendo conto di quanto precede, propongo di risolvere le questioni del Vestre Landsret nel modo seguente:
«—
Le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, segnatamente l'art. 379, n. 1, del regolamento n. 2454/93, devono essere interpretate nel senso che un'obbligazione doganale sorta a seguito di un'infrazione o di un'irregolarità commesse nell'ambito del regime del transito comunitario esterno può essere riscossa dall'ufficio di partenza a carico dell'obbligato principale, anche se quest'ultimo non ha ricevuto, entro la scadenza dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, la notifica di cui all'art. 379 del regolamento di attuazione.
—
Ai fini della soluzione della prima questione non rileva il fatto che l'ufficio di partenza non si sia conformato a un accordo amministrativo per l'invio di informazioni stipulato nell'ambito del Comitato del codice doganale (sistema d'informazione preliminare), o il fatto che le autorità dell'ufficio di partenza possono essere censurate per non aver effettuato una notifica tempestiva».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU L 302, pag. 1.
( 3 ) GU L 253, pag. 1.
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 ) V. anche sentenza 24 giugno 1993, causa C-90/92, Dr. Trcttcr (Racc. pag. I-3569, punto 11).
( 8 ) V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa De Haan (sentenza 7 settembre 1999, causa C-61/98, Racc, pag. I-5003): «[L'obbligo di notificare “quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario”] e chiaramente designato per casi nei quali le merci “siano andate perse” senza che le autorità doganali dispongano di prove circa la loro sorte» {paragrafo 61).
( 9 ) Causa C-370/96 (Racc. pag. I-7711).
( 10 ) Sentenza De Haan (citata), punti 34 e 35.
( 11 ) Racc. pag. I-7349.
( 12 ) Sentenza Lensing & Brockhausen (citata), punto 31.
( 13 ) Racc. pag. I-1797, punto 48.
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