Conclusioni dell avvocato generale
1. Il presente ricorso è proposto dalla società T. Port GmbH & Co. KG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 1° febbraio 2001, T. Port/Commissione . Con questa sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente allo scopo di ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa dell'introduzione del regime delle licenze d'esportazione per effetto del regolamento (CE) n. 478/95 .
I - Contesto giuridico
2. Il contesto giuridico della controversia può essere riassunto come segue .
3. Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ha introdotto un regime comune degli scambi con i paesi terzi. L'art. 17, primo comma, prevede che ogni importazione di banane nella Comunità è soggetta alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri.
4. In origine, l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 prevedeva che ogni anno venisse aperto un contingente doganale di 2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane provenienti da paesi terzi esclusi gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e per le importazioni non tradizionali di banane provenienti dagli Stati ACP . Nell'ambito di questo contingente, le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette ad un'imposizione pari a ECU 100 per tonnellata e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano soggette a dazio zero.
5. L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 prevedeva una ripartizione del contingente doganale, aperto secondo la seguente ripartizione: il 66,5% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B) e il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).
6. Tale regime è stato rimesso in discussione nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT).
7. Così, nel marzo 1994, la Comunità europea è pervenuta ad un accordo - denominato accordo quadro sulle banane - con diversi paesi latino-americani, cioè la Repubblica di Colombia, la Repubblica del Costa Rica, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica del Venezuela. Questo accordo fissa il contingente doganale globale per il 1994 a 2 100 000 tonnellate e per il 1995 e gli anni seguenti a 2 200 000 tonnellate, e stabilisce le percentuali del contingente attribuite alla Colombia, al Costa Rica, al Nicaragua e al Venezuela.
8. Il punto 6 dell'accordo quadro prevede che questi paesi «possono rilasciare licenze di esportazione speciali per un quantitativo che può raggiungere il 70% del loro contingente» e che «dette licenze costituiscono una condizione previa per il rilascio, da parte della Comunità, di titoli d'importazione di banane provenienti da detti paesi da parte degli operatori della "categoria A" e della "categoria C"». Inoltre, il punto 7 dell'accordo quadro fissa il dazio doganale del contingente a ECU 75 per tonnellata.
9. Il 22 dicembre 1994, il Consiglio ha approvato l'accordo quadro a nome della Comunità . Il 1° marzo 1995, la Commissione ha adottato il regolamento n. 478/95, che stabilisce le misure necessarie per l'attuazione di detto accordo. L'art. 3, n. 2, di questo regolamento prevede che, per una merce originaria di Colombia, Costa Rica o Nicaragua, la domanda di un certificato d'importazione delle categorie A e C deve essere accompagnata da un certificato d'esportazione rilasciato dalle autorità competenti dei paesi citati sopra.
10. Il 10 marzo 1998, la Corte ha annullato in parte la decisione 94/800 in quanto, esonerando gli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione, detta decisione violava il principio di non discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE) . La Corte ha dichiarato invalido anche il regolamento n. 478/95 per le stesse ragioni .
II - Procedimento dinanzi al Tribunale
11. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 1999, la ricorrente ha proposto un ricorso per risarcimento danni sulla base degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE).
12. In quanto operatore della categoria A, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa dell'obbligo, imposto dal regolamento n. 478/95, di acquistare licenze d'esportazione per importare e commercializzare banane originarie del Costa Rica.
13. La ricorrente ha domandato al Tribunale la condanna della Comunità al pagamento, da una parte, della somma di DEM 828 337,10 corrispondente al prezzo delle licenze d'esportazione che essa aveva dovuto procurarsi e, dall'altra, della somma di DEM 126 356,80 corrispondente alle spese di finanziamento sostenute per l'acquisto di tali licenze.
III - Sentenza impugnata
14. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso per i seguenti motivi:
«42 Il sorgere della responsabilità della Comunità, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato (...) è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato (...).
43 Nella fattispecie occorre esaminare congiuntamente le condizioni relative alla sussistenza del danno e all'esistenza del nesso di causalità.
(...)
55 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, spetta alla parte che invoca la responsabilità della Comunità fornire prove concludenti in ordine all'esistenza o alla portata del danno lamentato (...).
56 Nella fattispecie il danno fatto valere è costituito da due elementi: in primo luogo, dalle spese sostenute dalla ricorrente per l'acquisto di licenze di esportazione di banane originarie del Costa Rica; in secondo luogo, dagli interessi bancari che essa avrebbe pagato sugli importi prelevati, per compiere tali acquisti, da una linea di credito messa a sua disposizione dalla sua banca.
57 Riguardo al primo elemento del danno, la ricorrente fa valere una certificazione del suo revisore nella quale questi dichiara che "dal 1996 al 1998 [essa] ha speso DEM 828 337,10 per l'acquisto di licenze di esportazione relative a banane provenienti dal Costa Rica". Dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni fatte in udienza emerge che la ricorrente ritiene che le spese indicate in tale certificazione costituiscano di per sé il danno che essa avrebbe subito e che sarebbe irrilevante esaminare l'impatto che dette spese hanno effettivamente avuto sulla redditività delle sue corrispondenti operazioni commerciali. Non sarebbe quindi obbligata a fornire precisazioni o elementi di prova ulteriori.
58 Tale argomentazione non può essere accolta per svariate ragioni.
59 In primo luogo, la certificazione di cui sopra non contiene alcun elemento che permetta di verificare la fondatezza della somma corrispondente ai costi di acquisto di licenze di esportazione.
60 In secondo luogo, ammesso che non si possa contestare la fondatezza di detta somma, non è affatto dimostrato che la ricorrente abbia essa stessa effettivamente utilizzato l'insieme delle licenze di esportazione corrispondenti a detta somma per effettuare importazioni di banane nella Comunità. Orbene, tale prova è necessaria dal momento che, come ha rilevato la Commissione senza essere smentita dalla ricorrente, le licenze di esportazione in possesso di un operatore potevano, in pratica, essere rivendute ad un altro operatore, o persino essere scambiate con licenze d'importazione.
61 Le due certificazioni del revisore allegate alla replica non sono al riguardo decisive. Esse si limitano infatti ad indicare che, negli anni 1996, 1997 e 1998, la ricorrente ha pagato, rispettivamente, DEM 767 225,38, DEM 489 029,36 e DEM 1 419,11 a titolo di "dazi d'importazione relativi ad importazioni di banane originarie del Costa Rica". In mancanza di ogni indicazione sui quantitativi di banane ai quali tali importi complessivi si riferiscono, nonché su quelli ai quali corrisponde il citato importo di DEM 828 337,10, oppure sui criteri utilizzati dal revisore per calcolare tali importi, non può essere stabilito con la necessaria certezza che i quantitativi di banane originari del Costa Rica importati nella Comunità dalla ricorrente tra il 1996 e il 1998 corrispondano ai quantitativi di banane per i quali essa ha acquistato licenze di esportazione in tale paese. Inoltre, e in ogni caso, non si può escludere che una parte dei dazi d'importazione pagati dalla ricorrente riguardi banane importate nella Comunità mediante licenze d'importazione della categoria B, per le quali la presentazione di una licenza di esportazione non è richiesta. A tal proposito occorre rilevare che in una delle citate certificazioni si dichiara che la ricorrente ha acquistato "licenze supplementari relative all'importazione di banane dal Costa Rica", senza precisare la categoria a cui tali licenze si riferiscono.
62 La ricorrente avrebbe dovuto tanto più preoccuparsi di comunicare informazioni su questi diversi punti in quanto, tanto nel suo controricorso che nella sua controreplica, la Commissione ha espressamente attirato la sua attenzione sul fatto che tali informazioni fossero indispensabili per stabilire la sussistenza e la portata del danno fatto valere. Nonostante tali rilievi, la ricorrente - come essa stessa ha ammesso all'udienza in risposta ad un quesito del Tribunale - ha deliberatamente scelto di non comunicarle.
63 In terzo luogo, pur ammettendo che la ricorrente abbia fatto uso per conto proprio dell'insieme delle licenze di esportazione che avrebbe acquistato, non potrebbe comunque essere accettato il suo metodo di determinazione del danno, consistente nell'equiparare il danno ai costi sostenuti.
64 Anzitutto, non si può escludere che, come sostiene la Commissione, i costi per l'acquisto delle licenze di esportazione siano stati parzialmente, se non totalmente, trasferiti dalla ricorrente sui suoi prezzi di vendita. Tale ipotesi è tanto più plausibile in quanto i quantitativi di banane la cui importazione nella Comunità era subordinata al rilascio di una licenza di esportazione rappresentavano una parte sostanziale del contingente doganale.
65 La ricorrente non ha messo in dubbio la possibilità di operare tale trasferimento, e neppure ha negato di avervi proceduto nella fattispecie. Essa si è limitata ad obiettare che tale argomento era stato fatto valere dalla Commissione per la prima volta solo in udienza e che non potrebbe quindi essere preso in considerazione dal Tribunale. Tale obiezione non può essere accolta, avendo la Commissione fatto espressamente rilevare nei suoi atti la necessità di disporre di informazioni sugli elementi relativi ai costi collegati al regime delle licenze di esportazione e sulle modalità secondo le quali sono avvenute le importazioni di banane in questione. Avendo la ricorrente volontariamente scelto di avere una comportamento particolarmente restrittivo in materia di produzione della prova, non si può ragionevolmente rimproverare alla Commissione di aver precisato in modo più circostanziato in udienza talune delle sue censure.
66 Inoltre, non sembra infondato l'argomento della Commissione secondo cui lo svantaggio costituito dall'obbligo per gli operatori delle categorie A e C di acquistare licenze di esportazione sarebbe stato compensato, se non altro parzialmente, dalle altre due misure concomitanti introdotte nell'accordo quadro, ossia l'aumento di 200 000 tonnellate del contingente doganale e la riduzione di 25 ECU per tonnellata del dazio doganale applicabile alle importazioni di banane di paesi terzi nell'ambito di tale contingente. Certo, di tali misure si sono avvantaggiati anche gli operatori della categoria B poiché una parte del contingente doganale era riservata anche a loro. Tuttavia, essi ne hanno beneficiato in misura minima, essendo detta parte limitata al 30%, mentre gli operatori delle categorie A e C hanno ottenuto il restante 70%.
67 Da quanto precede risulta che il semplice fatto, pur ritenendolo dimostrato, che un operatore abbia sopportato costi supplementari nell'ambito delle sue operazioni commerciali non implica necessariamente che abbia subito una perdita corrispondente. Nella fattispecie la ricorrente, limitandosi deliberatamente a basare la sua domanda sul solo fatto di essere andata incontro a talune spese, non ha quindi sufficientemente provato di aver subito effettivamente un danno».
15. Ai punti 68-74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la domanda della ricorrente relativa al secondo elemento del danno lamentato (ossia le spese di finanziamento per l'acquisto delle licenze d'esportazione). Il Tribunale ha dichiarato che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente a questo scopo non erano determinanti.
16. Inoltre, ai punti 76-80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito contestato alla Commissione e il danno lamentato.
17. Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento danni.
IV - Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
18. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 marzo 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. La ricorrente chiede alla Corte di annullare in parte la sentenza impugnata e di condannare la Comunità a versarle la somma di DEM 828 337,10.
19. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere cinque motivi d'annullamento:
- un errore di diritto nella definizione della nozione di danno;
- una violazione del principio compensatio lucri cum damno;
- una violazione dell'obbligo di motivazione;
- un errore di diritto nella valutazione degli argomenti concernenti l'utilizzazione delle licenze d'esportazione, e
- un errore di diritto nell'esame del nesso di causalità fra il comportamento illecito delle istituzioni e il danno subìto.
20. Esaminerò questi diversi motivi nell'ordine in cui sono presentati. I primi due motivi saranno esaminati insieme in quanto riguardano, entrambi, il ragionamento esposto ai punti 63-67 della sentenza impugnata.
A - Sui primi due motivi
21. Con il primo motivo , la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che essa ha potuto trasferire il prezzo delle licenze d'esportazione sul prezzo di vendita delle banane. Secondo la ricorrente, la questione del trasferimento del danno sarebbe irrilevante per determinarne l'entità. Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che il danno corrispondeva al prezzo delle licenze di esportazione controverse.
22. Con il secondo motivo , la ricorrente rimprovera al Tribunale di avere dichiarato che alcune misure dell'accordo quadro (ossia l'aumento del contingente doganale e la riduzione dei dazi doganali) hanno compensato lo svantaggio costituito dall'obbligo di acquistare le licenze di esportazione. Secondo la ricorrente, il principio compensatio lucri cum damno si applicherebbe solo quando il vantaggio creato deriva dalla stessa violazione di diritto da cui deriva il danno. Orbene, nella fattispecie, l'aumento del contingente e la riduzione dei dazi doganali non costituirebbero una violazione del diritto.
23. Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza , la Corte respinge in modo puro e semplice le censure che sono formulate contro elementi inseriti in via subordinata o ad abundantiam da parte del Tribunale. La Corte considera che, se il dispositivo della sentenza del Tribunale è fondato su altri motivi, esposti in via principale, tali censure non possono portare all'annullamento della sentenza impugnata e sono, di conseguenza, inoperanti.
24. Orbene, nella fattispecie, i primi due motivi mirano proprio a contestare una motivazione che è subordinata a quella esposta ai punti 59-62 della sentenza impugnata.
25. Ai punti 58-67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato gli argomenti della ricorrente relativi al primo elemento del danno lamentato, cioè la somma di DEM 828 337,10. Il Tribunale ha esposto a tal proposito due serie di considerazioni.
26. La prima serie di considerazioni riguarda il valore degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente. Il Tribunale ha affermato, ai punti 59-62, che la ricorrente non aveva provato la sussistenza del danno posto che: 1) le certificazioni del suo revisore non erano decisive e 2) non era dimostrato che la ricorrente avesse utilizzato le licenze d'esportazione per conto proprio.
27. La seconda serie di considerazioni riguarda la definizione di danno. Ai punti 63-67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, «ammesso che non si possa contestare la fondatezza [della somma di DEM 828 337,10]» e «pur ammettendo che la ricorrente abbia fatto uso per conto proprio dell'insieme delle licenze di esportazione» , il danno non può corrispondere al prezzo di dette licenze. Infatti, il Tribunale ha osservato che la ricorrente aveva potuto trasferire il prezzo delle licenze sul prezzo di vendita delle banane e che alcune misure dell'accordo quadro avevano compensato lo svantaggio costituito dall'obbligo di acquisto delle licenze controverse.
28. Da questi elementi risulta che la motivazione relativa alla definizione del danno (punti 63-67 della sentenza impugnata) presenta un carattere subordinato rispetto a quella che riguarda gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente (punti 59-62 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha svolto questa valutazione basandosi sull'ipotesi - che ha espressamente respinto - secondo la quale la ricorrente avrebbe sufficientemente dimostrato la sussistenza del danno.
29. Stando così le cose, penso che i primi due motivi siano inoperanti. Essi non possono portare all'annullamento della sentenza impugnata poiché, per arrivare a ciò, la ricorrente deve, in ogni caso, dimostrare che la motivazione relativa ai suoi elementi di prova (punti 59-62 della sentenza impugnata) è erronea.
30. Propongo quindi alla Corte di respingere i primi due motivi.
B - Sul terzo motivo
31. Con il terzo motivo , la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata. Essa sottolinea che, al punto 59 di detta sentenza, il Tribunale ha scartato la prima certificazione del suo revisore senza spiegare perché questo elemento non fosse sufficiente per dimostrare la sussistenza del suo danno.
32. Occorre ricordare che, per provare il suo danno, la ricorrente aveva prodotto tre certificazioni davanti al Tribunale. La prima certificazione figurava nell'allegato dell'atto introduttivo e indicava che «dal 1996 al 1998, [la ricorrente] [aveva] speso DEM 828 337,10 per l'acquisto di licenze di esportazione relative a banane provenienti dal Costa Rica» . Le altre due certificazioni figuravano nell'allegato della replica e indicavano che, negli anni 1996, 1997 e 1998, la ricorrente aveva pagato rispettivamente DEM 767 225,38, DEM 489 029,36 e DEM 1 419,11 a titolo di «dazi d'importazione relativi ad importazioni di banane originarie del Costa Rica» .
33. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali queste tre certificazioni non erano tali da provare il danno fatto valere.
34. Infatti, al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «(i)n mancanza di ogni indicazione sui quantitativi di banane ai quali (g)li importi complessivi [di DEM 767 225,38, DEM 489 029,36 e DEM 1 419,11] si riferiscono, nonché su quelli ai quali corrisponde il citato importo di DEM 828 337,10, oppure sui criteri utilizzati dal revisore per calcolare tali importi, non può essere stabilito con la necessaria certezza che i quantitativi di banane originari del Costa Rica importati nella Comunità dalla ricorrente tra il 1996 e il 1998 corrispondano ai quantitativi di banane per i quali essa ha acquistato licenze di esportazione in tale paese» .
35. Al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che «(l)a ricorrente avrebbe dovuto tanto più preoccuparsi di comunicare informazioni su questi diversi punti in quanto (...) la Commissione ha espressamente attirato la sua attenzione sul fatto che tali informazioni fossero indispensabili per stabilire la sussistenza e la portata del danno fatto valere. Nonostante tali rilievi, la ricorrente - come essa stessa ha ammesso all'udienza in risposta ad un quesito del Tribunale - ha deliberatamente scelto di non comunicarle».
36. Ne risulta che il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali la prima certificazione prodotta dalla ricorrente non aveva un sufficiente valore probante. Secondo il Tribunale, non era sufficiente indicare l'importo delle spese sostenute per acquistare le licenze d'esportazione. Era soprattutto necessario precisare i criteri che rientravano nel calcolo di tali spese e, in particolare, i quantitativi di banane ai quali si riferiscono.
37. Pertanto, ritengo che il Tribunale abbia adempiuto il requisito formale di motivazione. Propongo dunque alla Corte di respingere il terzo motivo.
C - Sul quarto motivo
38. Il quarto motivo è rivolto contro il punto 60 della sentenza impugnata. La ricorrente rimprovera al Tribunale di avere dichiarato che non era affatto dimostrato che la ricorrente avesse essa stessa utilizzato l'insieme delle licenze di esportazione corrispondenti alla somma attestata dal suo revisore (DEM 828 337,10).
39. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia mal valutato i suoi argomenti. Secondo lei, il pagamento dei dazi d'importazione, come certificati dal revisore, provava che la ricorrente aveva effettivamente utilizzato le licenze di esportazione ed effettuato le importazioni controverse nella Comunità. A questo proposito, la ricorrente presenta una tabella che indica, per gli anni 1996, 1997 e 1998, i quantitativi di banane importati, nonché i costi di acquisto delle licenze di esportazione. Essa precisa che i quantitativi di banane importate possono essere dedotti dall'importo dei dazi d'importazione pagati sulla base di un dazio doganale di ECU 75 o di DEM 146,69 per tonnellata e che il prezzo delle licenze ammontava a DEM 96,61 per tonnellata.
40. Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti . Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte .
41. Orbene, nella fattispecie, il motivo d'impugnazione mira proprio a contestare la valutazione attribuita dal Tribunale agli elementi di prova prodotti dalla ricorrente. Quest'ultima sostiene che, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale, le certificazioni prodotte in primo grado contenevano tutti gli elementi necessari per dimostrare che la ricorrente aveva effettivamente utilizzato le licenze controverse. Tuttavia, la ricorrente non ha dimostrato, e neppure sostenuto, che il Tribunale avesse snaturato gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti.
42. Conseguentemente, il quarto motivo è chiaramente irricevibile.
D - Sul quinto motivo
43. Con il suo ultimo motivo , la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'esame del nesso di causalità fra il comportamento illecito delle istituzioni e il danno subito. Essa ritiene che, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale ai punti 76-80 della sentenza impugnata, il solo fatto di avere importato banane originarie del Costa Rica in attuazione dell'accordo quadro fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di tale nesso.
44. E' necessario ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno lamentato e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno fatto valere . E' anche certo che queste diverse condizioni sono cumulative, in modo che, se una di esse non è soddisfatta, la responsabilità della Comunità non può essere implicata .
45. Orbene, nella fattispecie, ho già accertato che nessuno dei quattro motivi d'annullamento miranti a dimostrare l'esistenza del danno lamentato dalla ricorrente poteva essere accolto.
46. Alla luce di quanto sopra, il quinto motivo è inoperante . Esso non può portare all'annullamento della sentenza impugnata poiché, anche ammettendo che fosse fondato, il dispositivo di tale sentenza sarebbe, in ogni caso, giustificato dagli altri motivi relativi alla mancanza di danno subito dalla ricorrente.
V - Conclusione
47. In base alle considerazioni che precedono, propongo dunque alla Corte di respingere il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado e di condannare la T. Port GmbH & Co. KG alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
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