Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE , mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991, n. 81, che disciplina le professioni di maestro di sci e guida alpina .
2. La detta norma subordina al principio di reciprocità l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea .
3. Tale requisito non è previsto dalla direttiva 92/51 che, all'art. 3, lett. a), si limita a richiedere il possesso di un titolo prescritto e ottenuto in un altro Stato membro per l'esercizio di tale professione . Come sottolineato dalla Commissione, se per il legislatore comunitario un cittadino comunitario è pienamente qualificato nel suo paese di origine ad esercitare una professione, lo è anche in un altro Stato membro.
4. Inoltre, l'adempimento degli obblighi imposti dal Trattato o dal diritto derivato agli Stati membri non può essere soggetto ad una condizione di reciprocità .
5. Pertanto sotto questo profilo l'incompatibilità dell'ordinamento giuridico italiano con il diritto comunitario è evidente.
6. Il governo italiano riconosce che, sia alla scadenza del termine fissato dal parere motivato sia alla data di redazione del controricorso, la situazione non era mutata, salvo nella Regione Veneto , e afferma, tuttavia, che è in via di definizione un progetto di legge il cui art. 15 sostituisce l'art. 12 della legge n. 81 ed elimina il requisito della reciprocità. Tale indicazione è irrilevante ai fini della causa in esame.
7. Difetta di rilevanza altresì il fatto che le autorità italiane non abbiano mai applicato l'art. 12 della legge n. 81, poiché l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario può essere definitivamente soppressa solo tramite l'approvazione e l'entrata in vigore di disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare .
8. Da quanto sopra esposto risulta che la Repubblica italiana è incorsa nell'inadempimento ad essa addebitato, per cui il ricorso dev'essere accolto.
9. In conformità di quanto disposto dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato membro convenuto dev'essere condannato alle spese .
Conclusione
10. Propongo che la Corte, accogliendo il ricorso,
1) dichiari che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore l'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1991, n. 81, legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
2) condanni la Repubblica italiana alle spese.
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