CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 6 maggio 2004 (1)
Causa C-153/01
Regno di Spagna
contro
Commissione delle Comunità europee
«FEAOG – Sezione “garanzia” – Liquidazione dei conti – Seminativi – Olio d’oliva – Quote latte»
1. Il Regno di Spagna chiede, ai sensi dell’art. 230 CE, l’annullamento parziale della decisione della Commissione 5 febbraio 2001, 2001/137/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (2).
2. Il Regno di Spagna sostiene che la Commissione, all’atto della liquidazione dei conti per gli esercizi 1996, 1997 e 1998, ha erroneamente rifiutato di porre a carico del FEAOG le spese seguenti:
– seminativi (mancata applicazione del ritiro straordinario): rettifica finanziaria di ESP 27 823 775 209;
– seminativi (sistema di controllo insufficiente): rettifica finanziaria di ESP 2 668 866 704;
– olio di oliva (aiuti alla produzione): rettifica finanziaria di ESP 11 826 116 171;
– olio di oliva (aiuti al consumo): rettifica finanziaria di ESP 832 182 856, e
– prelievo supplementare sul latte (interessi di mora): rettifica finanziaria di ESP 2 426 259 870.
3. Le ragioni delle rettifiche in tal modo applicate alle spese sono esposte nella relazione di sintesi relativa agli esiti dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», a titolo degli esercizi 1996, 1997 e 1998 (3).
4. Il ricorso del governo spagnolo riguarda le spese relative ai cinque settori testé menzionati: 1) seminativi e conseguenze della mancata applicazione del ritiro straordinario per la campagna 1995; 2) seminativi nella comunità autonoma dell’Andalusia; 3) aiuti alla produzione di olio di oliva; 4) aiuti al consumo di olio di oliva, e 5) prelievo supplementare sul latte.
5. Per quanto riguarda i settori di spesa 2, 3 e 5, i motivi dedotti dal Regno di Spagna consistono in valutazioni di puro fatto. Di conseguenza, concentrerò la mia analisi sulle categorie di spesa 1 e 4, relative ai seminativi e alle conseguenze della mancata applicazione del ritiro straordinario per la campagna 1995, nonché sugli aiuti al consumo di olio di oliva.
I – Contesto normativo
6. Ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), la Comunità europea, attraverso la sezione «garanzia» del FEAOG, finanzia gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.
7. L’art. 4, n. 2, del regolamento n. 720/70 stabilisce che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinché i servizi e gli organismi designati dagli Stati membri procedano, in conformità delle norme comunitarie e delle legislazioni nazionali, al pagamento dei suddetti interventi. Ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), di tale regolamento, la Commissione, prima della fine dell’anno successivo, procede alla liquidazione dei conti dei servizi e degli organismi degli Stati membri in base ai conti annui corredati dai documenti giustificativi necessari per la loro liquidazione.
8. L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 dispone che gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari, per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
9. Ai sensi dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70, in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri. Le somme recuperate sono versate ai servizi o agli organismi pagatori e da questi detratte dalle spese finanziate dal FEAOG.
10. L’art. 9, n. 1, del regolamento n. 720/70 stabilisce che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAOG e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile intraprendere nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l’applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un’incidenza finanziaria per il FEAOG.
II – Seminativi: la campagna 1994 e le conseguenze della mancata applicazione del ritiro straordinario per la campagna 1995
11. Il Regno di Spagna contesta la rettifica finanziaria applicata in materia dalla Commissione. Tale rettifica è dovuta alla mancata applicazione del ritiro straordinario dei seminativi per la campagna 1995, previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 (5) a causa dell’accertato superamento delle superfici destinate ai seminativi per l’anno 1994. Il Regno di Spagna sostiene che la sua azione era giustificata e deduce argomenti distinti per i seminativi di terre non irrigue e per quelli di terre irrigue.
I seminativi di terre non irrigue
12. Riguardo alle terre non irrigue, le autorità spagnole hanno chiesto l’applicazione del regolamento (CE) n. 1422/97 (6), che le esenterebbe, in particolare, dal ritiro straordinario. Tale regolamento prevede che in talune circostanze, come una siccità eccezionale, si proceda ad una diversa valutazione dei superamenti. Il Regno di Spagna sostiene di essere stato interessato proprio da una siccità di questo tipo.
13. Come giustamente indicato dalla Commissione nel suo controricorso, ritengo che la riforma introdotta dal regolamento n. 1422/97 non si possa applicare al caso di specie. Tale regolamento, difatti, è applicabile solo a partire dalla campagna 1996, mentre le autorità spagnole lo invocano per giustificare i superamenti della campagna 1994. Pertanto, il regolamento n. 1422/97 non può avere effetto retroattivo.
I seminativi di terre irrigue
14. Le autorità spagnole hanno citato il regolamento (CE) n. 1040/95 (7) il quale, per la campagna 1994/1995, prevede in via eccezionale che il superamento delle superfici produca conseguenze solo per i produttori di semi oleosi e non per i produttori di altri seminativi di terre irrigue. Infatti, l’obbligo del ritiro straordinario per la campagna 1995/1996 si applica soltanto ai seminativi irrigui di semi oleosi. Tuttavia, secondo il Regno di Spagna, tale obbligo non è applicabile neppure ai semi oleosi, e al riguardo fa valere l’esistenza di un accordo politico con la Commissione in tal senso.
15. La Commissione nega l’esistenza di un simile accordo, che non è stata dimostrata dal Regno di Spagna.
16. Da quanto precede deriva che il Regno di Spagna non ha fornito su questo punto alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni.
III – Aiuti al consumo di olio di oliva
17. La Commissione ha applicato al Regno di Spagna una rettifica finanziaria pari al 10% delle spese complessive dichiarate per gli aiuti al consumo di olio di oliva corrispondente all’esercizio 1996. La rettifica è basata su carenze nei sistemi spagnoli di gestione, di pagamento e di controllo. Il Regno di Spagna contesta tale decisione e sostiene che la rettifica in tal modo operata è nulla, a causa del mancato rispetto della procedura prevista per legge.
18. Conformemente all’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 (8), la procedura legale prevede che la comunicazione scritta dei risultati delle verifiche, inviata dalla Commissione allo Stato membro interessato, non può vertere sulle spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che precedono la comunicazione stessa. Tale comunicazione, inoltre, deve contenere un riferimento esplicito all’art. 8 del regolamento (CE) n. 1663/95 (9), che applica il regolamento n. 729/70, il quale precisa il contenuto della comunicazione scritta.
19. Ricordo che la Corte ha elaborato una giurisprudenza consolidata circa i requisiti formali e di merito cui la comunicazione deve rispondere ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, come modificato, in combinato disposto con l’art. 8 del regolamento di applicazione (10). La comunicazione, infatti, non può riguardare le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che la precedono, deve essere scritta, indicare le carenze accertate riguardo ai requisiti di diritto comunitario, contenere un invito a replicare e deve essere inviata alle autorità nazionali (11). Tuttavia, la Corte ha precisato che la semplice omissione di un riferimento esplicito all’art. 8 del regolamento di applicazione non appare come una violazione di una formalità sostanziale (12).
20. L’assenza di un riferimento esplicito all’art. 8 del regolamento di applicazione, dedotta dal regno di Spagna contro la lettera della Commissione, dev’essere quindi valutata alla luce di tale giurisprudenza.
21. Pertanto, non occorre rimettere in discussione la rettifica finanziaria applicata e, di conseguenza, il motivo dedotto dal Regno di Spagna dev’essere respinto.
IV – Conclusione
22. Alla luce delle considerazioni che precedono, e senza pregiudizio per l’esame degli elementi di fatto oggetto del presente ricorso, propongo che la Corte dichiari:
– Il ricorso è respinto.
– Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
1 – Lingua originale:il francese.
2 – GU L 50, pag. 9.
3 – AGRI-24491-2000-FR.
4 – GU L 94, pag. 13, Per una presentazione generale di tale regolamento, rimando alle conclusioni da me presentate nella causa C‑344/01, sentenza 4 marzo 2004, Germania/Commissione (Racc. pag. I-2081). V. anche, riguardo alla valutazione delle rettifiche, il rapporto Belle nelle conclusioni da me presentate nella causa C-349/97 sentenza 8 maggio 2003, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-3851).
5 – Regolamento del Consiglio 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12).
6 – Regolamento del Consiglio 22 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 (GU L 196, pag. 18).
7 – Regolamento della Commissione 10 maggio 1995, recante ulteriori misure transitorie in ordine alla gestione delle superfici di base regionali in Spagna (GU L 106, pag. 4).
8 – Regolamento del Consiglio 22 maggio 1995, che modifica il regolamento n. 729/70 (GU L 125, pag. 1).
9 – Regolamento della Commissione 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).
10 – Sulla necessità del rispetto della procedura legale, v. sentenza 24 gennaio 2002, causa C-170/00, Finlandia/Commissione (Racc. pag. I-1007, punti 25 e segg..). V., inoltre, sentenza 13 giugno 2002, causa C-158/00, Lussemburgo/Commissione (Racc. pag. I-5373, punti 23 e segg..), che rinvia all’interpretazione della Corte nella citata sentenza Finlandia/Commissione.
11 – V. sentenza Finlandia/Commissione, cit. (punti 28 e segg.., ripresa altresì nella sentenza Lussemburgo/Commissione, anch’essa cit. (punti 23 e segg..). E’ interessante far riferimento rinviare anche alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Tizzano nella causa Lussemburgo/Commissione, in cui, riguardo al controllo di tali requisiti, si sottolinea che, in caso di irregolarità, «la loro eventuale compresenza assume evidentemente un rilievo ben diverso da quello che ciascuna di esse, presa isolatamente, potrebbe avere» (paragrafo 30). Secondo l’avvocato generale, nell’ambito dell’interpretazione da parte della Corte delle disposizioni processuali, queste ultime «possono anche essere oggetto di una valutazione non puramente formale, purché tuttavia i diritti degli Stati membri siano pienamente protetti» (paragrafo 38).
12 – V. sentenza Finlandia/Commissione, cit. (punti 33 e 34).
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