CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 20 novembre 2003(1)
Causa C-164/01 P
G. van den Berg
contro
Consiglio dell'Unione europea
e
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Domanda di risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Quote latte – Regolamento (CEE) n. 857/87 – Quantitativo di riferimento – Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione – Nesso di causalità – Trasferimento d'azienda – Trasferimento del quantitativo di riferimento – Prescrizione – Interruzione – Sospensione»
Indice I – Introduzione II – Contesto giuridico A – Disposizioni in materia di assegnazione di un quantitativo di riferimento, specificamente rilevanti in relazione ad un trasferimento d’azienda B – Atti normativi del Consiglio e della Commissione in relazione all’indennizzo di produttori SLOM III – Fatti IV – Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenza impugnata Statuizioni della sentenza in merito alla responsabilità della Comunità Statuizioni della sentenza in merito alla prescrizione V – Ricorso contro la sentenza di primo grado VI – Analisi giuridica A – Sulla responsabilità della Comunità per il periodo successivo alla vendita dell’azienda SLOM originaria (primo motivo di impugnazione) 1. Argomenti sostanziali delle parti 2. Valutazione B – Sulla prescrizione dei diritti a risarcimento (secondo e terzo motivo di impugnazione) 1. Argomenti sostanziali delle parti 2. Valutazione a) Sull’interruzione o sospensione della prescrizione di diritti a risarcimento in linea generale b) Sulla valutazione della prescrizione specificamente nella sentenza impugnata VII – Sulle spese VIII – Conclusione
I – Introduzione
1. Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2001, causa T-143/97 (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento danni presentata dal produttore olandese di latte Gerhardus van den Berg contro il Consiglio e la Commissione.
2. Il presente procedimento fa parte di tutto un complesso di controversie, che, in termini generali, riguardano la posizione dei cosiddetti produttori SLOM (3) nel contesto del sistema delle quote latte e quindi dei produttori che, in base al regolamento (CEE) n. 1078/77 (4) , avevano sottoscritto l’impegno di non commercializzare latte o prodotti lattiero-caseari per un periodo di cinque anni (in prosieguo: «impegno di non commercializzazione»), oppure di riconvertire le mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni (in prosieguo: «impegno di riconversione»).
3. Questa problematica scaturisce dal fatto che, con l’introduzione, dal 1° aprile 1984, del sistema delle quote latte – nell’ambito del quale era prevista la fissazione di determinati quantitativi di riferimento allo scopo di contenere la sovrapproduzione del latte, nonché l’applicazione di un prelievo sui quantitativi di latte consegnati in eccesso – non si è tenuto conto della situazione dei produttori SLOM. Infatti, il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nel testo originale (5) , attraverso il quale era stato disciplinato dettagliatamente il calcolo dei quantitativi di riferimento, stabiliva che detti quantitativi venissero fissati sulla base delle consegne di latte per un anno di riferimento, che coincideva, come poi è emerso, in tutto o in parte, con il periodo di validità degli impegni di non commercializzazione sottoscritti dai produttori SLOM. In conclusione, ciò ha condotto al risultato che tali produttori di latte – in assenza di una produzione di latte nell’anno di riferimento – sono stati esclusi dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento e, per questo motivo, non hanno potuto produrre latte, o meglio non hanno potuto produrre alcun quantitativo di latte esente da prelievo.
4. La situazione pregiudizievole che ne risultava per i produttori SLOM, che si è parzialmente protratta con le successive «misure riparatrici» del legislatore comunitario, «arricchendosi» di ulteriori aspetti giuridici, impegna da ormai più di un decennio, sotto molteplici punti di vista, gli organi giurisdizionali comunitari e si è ripercossa anche nell’emanazione di una serie di atti di diritto derivato. Tali sentenze e norme di diritto derivato, che hanno ad oggetto, in parte la (validità della) normativa rispetto all’attribuzione di quantitativi di riferimento in quanto tali, in parte il risarcimento dei danni derivati ai produttori SLOM da detta normativa, costituiscono il contesto giuridico, che dovrà essere descritto in prosieguo con maggior precisione, nel quale si inserisce la presente controversia.
5. Nelle conclusioni da me presentate il 18 settembre 2003 nelle cause riunite C-162/01 P e C-163/01 P (6) mi sono già espresso sulla problematica connessa con la responsabilità riguardante i produttori SLOM, con particolare riferimento nei detti casi alla questione se la responsabilità della Comunità dipenda dalla ripresa della produzione dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione ovvero da una manifestazione dell’intenzione del produttore SLOM in tal senso.
6. Il presente ricorso solleva in particolare due questioni, in un contesto de jure e de facto equiparabile: da un lato, se nella sentenza impugnata il Tribunale abbia considerato a ragione che la responsabilità della Comunità in relazione al danno derivante dal rifiuto di concedere un quantitativo di riferimento termina nel caso di un trasferimento d’azienda da parte del produttore SLOM interessato e, dall’altro, se il Tribunale abbia dichiarato fondatamente che le domande di risarcimento danni controverse, per mancanza di interruzione o sospensione, erano già cadute in prescrizione.
II – Contesto giuridico
7. In prosieguo riporterò unicamente gli atti normativi comunitari direttamente rilevanti alla luce dei motivi di ricorso. Per quanto riguarda il quadro giuridico più ampio applicabile anche alla presente causa, rinvio al contesto giuridico illustrato nelle conclusioni da me presentate il 18 settembre 2003 nelle cause riunite Bouma e Beusmans (7) .
A – Disposizioni in materia di assegnazione di un quantitativo di riferimento, specificamente rilevanti in relazione ad un trasferimento d’azienda
8. Ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, inserito nel regolamento (CEE) n. 857/84 dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (8) , al produttore è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, un quantitativo specifico di riferimento, purché, inter alia, il produttore in questione:
«a) non abbia (...) ceduto la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione;
b) dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell’azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto (...)».
9. Ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (9) , come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (10) , la richiesta di assegnazione di un quantitativo specifico di riferimento da parte del produttore doveva essere «presentata (...) all’autorità competente designata dallo Stato membro, (...) a condizione che il produttore (...) [potesse] dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento (...) della sua domanda di concessione del premio».
10. Occorre quindi rinviare all’art. 7 del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (11) , che così recita, per estratto:
«1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un’azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all’acquirente, all’affittuario o all’erede, secondo modalità da stabilire.
In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda o alla parte di azienda oggetto del trasferimento sia messa a disposizione del produttore uscente, se intende continuare la produzione lattiera.
(...).
4. Nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l’affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell’affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera».
11. A questo proposito l’art. 7 del regolamento n. 1546/88 contiene a sua volta le seguenti modalità d’applicazione:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84, e fatto salvo il disposto paragrafo 3 dello stesso articolo, i quantitativi di riferimento dei produttori e degli acquirenti, nell’ambito delle formule A e B, e dei produttori che vendono direttamente al consumo sono trasferiti alle condizioni seguenti:
1. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l’azienda;
2. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori che rilevano l’azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono non prendere in considerazione le parti trasferite la cui superficie utilizzata per la produzione lattiera è inferiore ad una superficie minima da essi determinata. La parte del quantitativo di riferimento corrispondente a detta superficie può essere aggiunta integralmente alla riserva;
3. le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e al quarto comma si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali;
4. in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84, relative rispettivamente al trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, ed al caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l’affittuario non abbia diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda o alla parte di azienda oggetto, a seconda del caso, del trasferimento o della non riconferma del contratto, è messa a disposizione del produttore interessato, se intende continuare la produzione lattiera, a condizione che la somma del quantitativo di riferimento messo così a sua disposizione e del quantitativo corrispondente all’azienda in cui subentra o sulla quale continua la propria produzione non sia superiore al quantitativo di riferimento di cui disponeva prima del trasferimento o della scadenza del contratto.
Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1, 2 e 4 a casi di trasferimento effettuati durante e dopo il periodo di riferimento.
(...)».
B – Atti normativi del Consiglio e della Commissione in relazione all’indennizzo di produttori SLOM
12. In relazione alla sentenza 19 maggio 1992, causa Mulder e a./Consiglio e Commissione (12) (in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato, il 5 agosto 1992, la comunicazione 92/C 198/04 (13) .
13. Al punto 1 della comunicazione si richiama la responsabilità della Comunità nei confronti di ciascun produttore che soddisfi i criteri e le condizioni determinati ai sensi della sentenza Mulder II. Gli altri punti della comunicazione recitano per estratto quanto segue:
«2. Le istituzioni si impegnano, nei confronti di tutti i produttori di cui al punto 1, a rinunciare, sino alla scadenza dei termini di cui al punto 3, a sollevare un’eccezione per prescrizione in virtù dell’articolo 43 dello statuto della Corte di giustizia, a condizione che il diritto all’indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o alla data in cui il produttore si è già rivolto ad una delle istituzioni.
3. Per dare piena attuazione alla sentenza del 19 maggio 1992, le istituzioni adotteranno le modalità pratiche per l’indennizzo degli interessati, anche con riguardo al problema degli interessi.
(...)».
14. Allo scopo di dare attuazione alla sentenza Mulder II il Consiglio ha poi adottato il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un’offerta d’indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (14) . Con tale regolamento si è offerto ai produttori, cui era stato definitivamente attribuito un quantitativo specifico di riferimento (15) , un indennizzo forfettario a risarcimento di tutti i danni da essi subiti a seguito della normativa oggetto della sentenza Mulder II.
15. Ai sensi dell’art. 8, n. 1, di questo regolamento, l’indennizzo viene offerto soltanto per il periodo per il quale il relativo diritto non è prescritto. Per determinare detto periodo, l’art. 8, n. 2, prevede quanto segue:
«a) si considera che il termine di prescrizione quinquennale, fissato all’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia, è interrotto alla data della domanda presentata a una delle istituzioni della Comunità o, per i ricorsi alla Corte di giustizia, alla data dell’iscrizione nel registro di quest’ultima, o al più tardi alla data della comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 198, cioè 5 agosto 1992;
b) il termine iniziale del periodo di indennizzo precede di cinque anni la data di interruzione della prescrizione, ma non può essere anteriore al 2 aprile 1984 o alla data in cui è scaduto l’impegno di non commercializzazione o di riconversione;
c) il termine finale del periodo di indennizzo è il 29 marzo 1989 per i produttori cui è stato attribuito il quantitativo di riferimento specifico in virtù del regolamento (CEE) n. 764/89 e il 15 giugno 1991 per i produttori cui è stato attribuito il quantitativo di riferimento specifico in virtù del regolamento (CEE) n. 1639/91».
16. Inoltre, per quanto riguarda la presentazione della domanda di indennizzo, l’art. 10, n. 2, del regolamento n. 2187/93 dispone quanto segue:
«Il produttore deve inoltrare la domanda alla competente autorità. La domanda del produttore deve pervenire all’autorità competente, pena il rigetto, entro il 30 settembre 1993.
Il termine di prescrizione di cui all’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia ricomincia a decorrere per tutti i produttori, dalla data menzionata al primo comma, se la domanda di cui allo stesso comma non è stata inoltrata anteriormente a tale data, a meno che la prescrizione sia stata interrotta da un ricorso alla Corte di giustizia a norma dell’articolo 43 dello statuto di quest’ultima».
III – Fatti
17. La sentenza impugnata (16) illustra la fattispecie all’origine del procedimento nei termini seguenti:
«14 Il ricorrente è produttore di latte nei Paesi Bassi. Avendo sottoscritto, nell’ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 23 febbraio 1985, non ha prodotto latte nell’anno di riferimento prescelto in applicazione del regolamento n. 857/84. Conseguentemente, non ha ottenuto un quantitativo di riferimento dopo l’entrata in vigore di tale regolamento.
15 Il 1° maggio 1985 il ricorrente ha comperato un’azienda a Dalfsen (Paesi Bassi), che ha gestito congiuntamente alla sua azienda iniziale, sita a Wijhe (Paesi Bassi), per un anno. Egli ha venduto l’azienda di Wijhe il 13 maggio 1986.
16 Con lettera del loro avvocato in data 31 marzo 1989, indirizzata al Consiglio e alla Commissione, il ricorrente e altri 351 produttori che, in esecuzione di un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77, non avevano consegnato latte nell’anno di riferimento, comunemente chiamati produttori SLOM e indicati in una lista allegata a tale lettera, hanno comunicato che consideravano la Comunità responsabile del danno derivante dall’invalidità del regolamento n. 857/84 dichiarata dalla Corte nella sentenza Mulder I. Le istituzioni non hanno risposto a tale lettera.
17 In seguito alla sentenza Mulder I e all’adozione del regolamento n. 764/89, il ricorrente ha nuovamente chiesto una quota nel giugno 1989. Tale domanda è stata respinta il 30 agosto 1989 in quanto il ricorrente non gestiva più la medesima azienda che dirigeva quando aveva assunto l’impegno di non commercializzazione.
18 Il ricorrente ha invano impugnato innanzi ai giudici nazionali tale decisione di rigetto, la quale ha pertanto acquisito la forza del giudicato.
19 Con lettera in data 14 luglio 1992, l’avvocato del ricorrente ha fatto valere, per conto di quest’ultimo e dei produttori indicati nell’allegato della lettera 31 marzo 1989, l’interruzione della prescrizione alla data di tale lettera. Con lettera in data 22 luglio 1992, il direttore generale del servizio giuridico del Consiglio ha risposto che il termine di prescrizione aveva ricominciato a correre per i 348 produttori, tra cui il ricorrente, che non avevano presentato un ricorso. Egli ha tuttavia accettato che la lettera 14 luglio 1992 potesse costituire, per quanto li riguardava, una nuova richiesta preventiva ai sensi dell’art. 43 dello Statuto della Corte. Egli ha inoltre dichiarato che il Consiglio non si sarebbe avvalso della prescrizione a decorrere da tale data e sino al 17 settembre 1992 in quanto le domande di indennizzo degli interessati non fossero già prescritte il 14 luglio 1992. Infine, ha precisato:
“Durante tale termine le istituzioni cercheranno di adottare congiuntamente i criteri pratici di indennizzo, conformemente alla sentenza della Corte.
Pertanto, non è necessario proporre nel frattempo un ricorso innanzi alla Corte di giustizia al fine di mantenere l’interruzione della prescrizione.
Se tali criteri [non venissero] fissati entro il 17 settembre prossimo, il Consiglio La informerà su come procedere”.
20 Con lettera in data 10 settembre 1993, relativa al risarcimento di taluni produttori nell’ambito del regolamento n. 2187/93, la Commissione ha comunicato alle autorità olandesi quanto segue:
“Trasmettiamo la lista dei ricorrenti SLOM che, essendosi rivolti alla Commissione, al Consiglio o alla Corte di giustizia, hanno interrotto, a norma della comunicazione generale delle istituzioni comunitarie in data 5 agosto 1992, la prescrizione cui sono soggette le loro domande di indennizzo”.
21 Il nome del ricorrente figurava in tale lista e, per quanto lo riguardava, si indicava il 31 marzo 1989 come data di interruzione della prescrizione ai sensi della comunicazione 5 agosto 1992».
IV – Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenza impugnata
18. Alla luce di quanto precede, con atto introduttivo depositato il 29 aprile 1997 nella cancelleria del Tribunale, il sig. van den Berg (in prosieguo: il «ricorrente»), sulla base degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato (divenuti artt. 235 e 288, secondo comma, CE), ha proposto ricorso contro il Consiglio e la Commissione (in prosieguo: i «convenuti»), allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni ad esso derivanti dal fatto che, sulla base del regolamento n. 857/84, nella versione integrata dal regolamento n. 1371/84, gli era stato impedito di smerciare latte.
19. Il ricorrente chiedeva un indennizzo pari a NLG 606 315, maggiorato degli interessi moratori dell’8% annuo a decorrere dalla data di deposito del ricorso, per il danno causatogli dall’illecito diniego di un quantitativo di riferimento a partire dalla scadenza del suo impegno di non commercializzazione, vale a dire il 23 febbraio 1985, data a partire dalla quale egli rientrava nell’ambito di applicazione del regime di prelievo (17) .
20. I convenuti contestavano l’affermazione del ricorrente secondo cui erano realizzate le condizioni in presenza delle quali sorgeva la responsabilità della Comunità per i danni che egli aveva subito ed eccepivano l’irricevibilità del ricorso in quanto i diritti fatti valere sarebbero stati prescritti (18) .
21. Con ordinanza 24 giugno 1997 il Tribunale ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia della sentenza Mulder III.
22. Con ordinanza 11 marzo 1999 il Tribunale ha disposto la ripresa del procedimento nella causa in oggetto.
23. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile. La motivazione della sentenza è riassunta qui di seguito.
24. Nella sentenza il Tribunale esamina anzitutto la questione se possa sorgere la responsabilità della Comunità a norma dell’art. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE) e, in caso di soluzione positiva, sino a quale data. Successivamente esso verifica se i diritti fatti valere fossero prescritti (19) .
Statuizioni della sentenza in merito alla responsabilità della Comunità
25. Dopo aver illustrato gli elementi su cui si può basare un’eventuale responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti dei produttori SLOM, fondata sulla violazione del principio del legittimo affidamento, il Tribunale ha dichiarato che, quanto alla domanda di risarcimento relativa al periodo tra il 23 febbraio 1985 e il 13 maggio 1986, data in cui il ricorrente ha venduto la sua azienda SLOM, è pacifico che quest’ultimo, in forza del regolamento n. 857/84, non aveva potuto smerciare latte e che il relativo danno era imputabile alla Comunità (20) .
26. Per quanto riguarda il danno assertivamente sorto dopo il 13 maggio 1986, il Tribunale esamina invece in quale misura esso derivi dal rifiuto di concedere una quota al ricorrente oppostogli già nel 1985. A questo proposito il Tribunale dichiara quanto segue (21) :
«44 Si deve ricordare che il ricorrente ha ceduto la sua azienda SLOM nel 1986 e trasferito la sua attività produttiva in un’altra azienda per motivi di efficienza economica. È del tutto evidente che tale decisione del ricorrente, presa volontariamente, non ha alcun nesso con il rifiuto di concessione d’una quota oppostogli al momento della scadenza del suo impegno di non commercializzazione nel 1985.
45 Inoltre, dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), in combinato disposto con l’art. 7 del regolamento n. 1546/88, risulta che, anche nel caso di un produttore di latte che non abbia assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione, le possibilità di trasferimento di una quota da un’azienda all’altra erano limitate alle ipotesi di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica (art. 7, n. 1) o all’ipotesi di contratti agrari in scadenza non rinnovabili (art. 7, n. 4).
46 Conseguentemente, quand’anche fosse vero che nel 1985/1986 i produttori titolari di un quantitativo di riferimento potevano trasferirlo secondo la prassi amministrativa olandese, ciò costituirebbe una circostanza estranea al legislatore comunitario e sarebbe eventualmente spettato alle autorità olandesi accordare al ricorrente un trattamento non discriminatorio.
47 Si deve poi rilevare che, dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 764/89, la domanda del ricorrente diretta ad ottenere l’assegnazione di una quota a norma di tale regolamento è stata respinta ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88 (v. precedente punto 7), che subordinava la concessione di un quantitativo di riferimento specifico alla prova che alla data della domanda il produttore gestisse interamente o parzialmente l’azienda SLOM.
48 Ora, contrariamente a quanto afferma il ricorrente e come già più volte dichiarato dalla Corte (v., in particolare, sentenza 27 gennaio 1994, causa C-98/91, Herbrink, Racc. pag. I-223), tale condizione si limita a sancire in materia di quantitativi di riferimento specifici il principio di cui all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, in virtù del quale il quantitativo di riferimento si trasferisce con i terreni per i quali è assegnato (punto 13). Pertanto, il ricorrente non può sostenere che l’applicazione di tale condizione nei suoi confronti costituisca una violazione del principio del legittimo affidamento in quanto egli, al momento della cessione della sua azienda SLOM, non poteva prevedere che sarebbe stata imposta una condizione siffatta.
49 Poiché la vendita dell’azienda SLOM da parte del ricorrente non è stata conseguenza dell’illecito rifiuto di concessione d’una quota oppostogli nel 1985 e dato che tale vendita non rientrava nei casi per i quali il regolamento n. 857/84 prevede la possibilità di trasferire quote, i motivi per cui il ricorrente non ha potuto ottenere una quota nell’ambito del regolamento n. 764/89 e il danno che ne è derivato non possono essere imputati alla Comunità».
27. Pertanto il Tribunale perviene alla conclusione che i danni subiti dal ricorrente in seguito alla privazione di un quantitativo di riferimento possono essere solo quelli prodottisi fino al 13 maggio 1986 (22) ed esamina in seguito se la corrispondente domanda del ricorrente sia colpita da prescrizione.
Statuizioni della sentenza in merito alla prescrizione
28. Per quanto riguarda la questione della prescrizione, il Tribunale dichiara che il termine di prescrizione relativo al procedimento dinanzi al Tribunale ha cominciato a decorrere dal 23 febbraio 1985, data di applicazione del regolamento n. 857/84 nei confronti del ricorrente. Il diritto al risarcimento riguarda periodi successivi, coincidenti con ogni singolo giorno durante il quale veniva vietata la messa in commercio (23) .
29. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che, avendo ceduto la sua azienda SLOM il 13 maggio 1986, da tale data il ricorrente non avesse più diritto ad un quantitativo di riferimento. Pertanto il termine di prescrizione, «[e]ssendo stato accertato che i danni assertivamente subiti dal ricorrente dopo tale vendita non sono collegati all’applicazione nei suoi confronti del regolamento n. 857/84, (...) è scaduto cinque anni dopo il 13 maggio 1986, vale a dire il 13 maggio 1991, a meno che non sia stato interrotto prima di tale data» (24) .
30. Il Tribunale respinge quindi le obiezioni mosse dal ricorrente avverso l’inizio della prescrizione dichiarando quanto segue (25) :
«62 Ai sensi dell’art. 43 dello Statuto della Corte, il termine di prescrizione è interrotto solo dalla presentazione di un’istanza dinanzi al giudice comunitario o dalla presentazione di una domanda preventiva all’istituzione competente della Comunità, restando tuttavia inteso che, in quest’ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta segue il ricorso nei termini stabiliti dall’art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) o dall’art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), a seconda dei casi (sentenze della Corte 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/Commissione, Racc. pag. 417, punto 6, e del Tribunale 25 novembre 1998, causa T-222/97, Steffens/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-4175, punti 35 e 42).
63 Ne discende che il ricorrente non può avvalersi, ai fini dell’interruzione della prescrizione prevista dall’art. 43 dello Statuto della Corte, della lettera 31 marzo 1989 inviata alle istituzioni, in quanto ad essa non è seguita la presentazione di un ricorso innanzi al Tribunale.
64 Il ricorrente fa valere che dall’applicazione nei suoi confronti della comunicazione 5 agosto 1992 risulta che i convenuti si sono impegnati a non opporre la prescrizione a decorrere dal 31 marzo 1989, data in cui si era rivolto alle istituzioni.
65 A tal riguardo occorre ricordare che la rinuncia ad opporre la prescrizione, contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992, era un atto unilaterale che mirava, al fine di limitare il numero di ricorsi giudiziali, a incoraggiare i produttori ad attendere l’attuazione del sistema di indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93 (citata sentenza Steffens/Consiglio e Commissione, punto 38).
66 Tale comunicazione riguardava specificamente i produttori i cui diritti a risarcimento non fossero già prescritti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o alla data in cui essi si erano rivolti a una delle istituzioni (v. precedente punto 11). Con l’indicazione di questa seconda data, i convenuti si riferivano ai produttori che si erano rivolti alle istituzioni, rivendicando un diritto a risarcimento sulla base della sentenza Mulder II, prima della pubblicazione della comunicazione e ai quali i convenuti stessi avevano chiesto di non presentare ricorsi per risarcimento in attesa del regolamento di indennizzo forfettario. Tale indicazione era infatti diretta a salvaguardare i diritti a risarcimento dei produttori interessati.
67 Ora, si deve rilevare che alla lettera 31 marzo 1989 non è mai seguita una risposta dei convenuti e che, di conseguenza, questi ultimi non hanno preso, a tale data, nessun impegno nei confronti del ricorrente. Ne consegue che il ricorrente non può invocare la comunicazione 5 agosto 1992.
68 Si deve poi respingere l’argomento del ricorrente relativo alla presenza del suo nome in una lista, inviata dalla Commissione alle autorità olandesi dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 2187/93, nella quale erano elencati i produttori che beneficiavano dell’impegno di non opporre la prescrizione contenuto nella comunicazione 5 agosto 1992.
69 Occorre anzitutto osservare che tale lista è stata inviata alle autorità nazionali per indicare loro, nel caso in cui avessero ricevuto domande di indennizzo nell’ambito del regime transattivo previsto dal regolamento n. 2187/93, a decorrere da quale data era stata interrotta la prescrizione delle domande. Essa non faceva distinzione tra i produttori SLOM che avevano ricevuto un quantitativo di riferimento definitivo, e che pertanto potevano beneficiare d’una proposta di transazione nell’ambito del regolamento n. 2187/93, e quelli che, come il ricorrente, non avevano ricevuto una quota e, conseguentemente, non potevano profittare di tale regime transattivo. Ne risulta che il nome del ricorrente figurava in tale lista per errore.
70 Tuttavia, tale errore non era idoneo a far nascere nel ricorrente la convinzione che egli beneficiasse dell’impegno contenuto nella comunicazione 5 agosto 1992 e che la prescrizione della sua domanda fosse stata interrotta a decorrere dal 31 marzo 1989. Infatti, al momento dell’invio della lista de qua, il 10 settembre 1993, il ricorrente era già in grado di sapere che non beneficiava dell’offerta transattiva prevista dal regolamento n. 2187/93 e che, pertanto, non era interessato da detto impegno.
71 Inoltre, la posizione dei convenuti a proposito della prescrizione del presente ricorso non può costituire un trattamento discriminatorio rispetto all’atteggiamento tenuto dalla Commissione nei confronti dei produttori SLOM che hanno ricevuto offerte di indennizzo, giacché, come appena ricordato (v. precedente punto 69), la situazione del ricorrente è diversa da quella dei beneficiari del regolamento n. 2187/93.
72 Infine, quanto alle affermazioni del ricorrente circa le presunte dichiarazioni del sig. Booss, è sufficiente osservare che tali affermazioni non sono corroborate da nessun elemento di prova».
31. Per i motivi che precedono, il Tribunale giunge infine alla conclusione che, dato che la prescrizione non è stata interrotta o sospesa entro il 13 maggio 1991, il ricorso presentato il 29 aprile 1997 è un ricorso tardivo, introdotto quando i diritti a risarcimento del ricorrente erano già prescritti (26) .
V – Ricorso contro la sentenza di primo grado
32. Il 13 aprile 2001 il sig. van den Berg (in prosieguo: il «ricorrente») ha proposto dinanzi alla Corte il presente ricorso avverso la sentenza del Tribunale. Egli chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2001 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-143/97;
– rinviare la causa al Tribunale;
– condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del procedimento in entrambi i gradi di giudizio.
33. Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e in ogni caso respingerlo, in quanto completamente infondato;
– condannare il ricorrente alle spese del procedimento.
34. La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso, in quanto infondato;
– in subordine, dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento danni;
– condannare il ricorrente alle spese del presente procedimento.
VI – Analisi giuridica
35. Il ricorrente fonda il ricorso proposto su tre motivi di impugnazione. Il primo motivo riguarda la questione se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha valutato la responsabilità della Comunità in relazione al danno subito nel periodo successivo al trasferimento d’azienda. Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione il ricorrente contesta le statuizioni del Tribunale secondo cui i diritti a risarcimento sarebbero già prescritti. Poiché questi ultimi motivi si fondano in sostanza sulle stesse censure, in prosieguo verranno trattati congiuntamente.
A – Sulla responsabilità della Comunità per il periodo successivo alla vendita dell’azienda SLOM originaria (primo motivo di impugnazione)
1. Argomenti sostanziali delle parti
36. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente fa valere in sostanza che, ai punti 43-50 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, dichiarando che il danno ad esso derivato successivamente al trasferimento d’azienda, avvenuto il 13 maggio 1986, non era imputabile alla Comunità.
37. Innanzi tutto il Tribunale avrebbe frainteso la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri. In riferimento al punto 46 della sentenza, il ricorrente sostiene che si tratterebbe senz’altro di obblighi incombenti alle istituzioni comunitarie e non alle autorità nazionali. In forza dei regolamenti comunitari, alle autorità nazionali sarebbe stata vietata l’assegnazione di un quantitativo di riferimento in caso di trasferimento d’azienda, per cui la responsabilità in proposito spetterebbe alle istituzioni comunitarie.
38. Il ricorrente ritiene altresì che al punto 48 della sentenza impugnata il Tribunale abbia disconosciuto il principio del legittimo affidamento e la portata della sentenza nella causa Herbrink. In tale punto il Tribunale sembrerebbe voler affermare che il ricorrente non può invocare detto principio, in quanto l’affidamento cui egli si riferisce non sarebbe meritevole di tutela. Tuttavia egli si appellerebbe esclusivamente all’affidamento di non essere trattato in maniera diversa da qualunque produttore «normale», o, in altre parole, di non essere soggetto a specifiche restrizioni per il solo fatto di essere un produttore SLOM. Nella sentenza Herbrink la Corte avrebbe riconosciuto come legittimo proprio questo tipo di affidamento (27) . Se – come si ricaverebbe da questa sentenza – il conduttore di un’azienda agricola può trasferire il quantitativo di riferimento assegnatogli ad una nuova azienda, anche un produttore SLOM deve poter apportare il quantitativo di riferimento di cui dispone in una nuova azienda. Sarebbe deplorevole che il Tribunale non avesse riconosciuto questo parallelismo con la causa Herbrink.
39. Il ricorrente sottolinea che nel realizzare il trasferimento d’azienda – con una doppia gestione, per un anno, di vecchia e nuova azienda – si sarebbe attenuto esattamente alle modalità previste dalla prassi amministrativa olandese, che avrebbero consentito al produttore di trasferire il quantitativo di riferimento alla nuova azienda. In generale fino ad oggi si sarebbe riconosciuta la conformità di detta prassi al diritto comunitario. Introducendo il requisito, inaspettato e retroattivo, secondo cui un produttore SLOM dovrebbe dimostrare di gestire ancora la totalità o una parte dell’azienda gestita alla data della domanda di premio, il regolamento n. 1033/89 avrebbe violato il suo legittimo affidamento nel fatto di poter trasferire, scegliendo queste precise modalità, il quantitativo di riferimento assegnatogli nello stesso modo di un qualsiasi normale produttore. In ogni caso l’argomento del Tribunale e delle controparti, secondo cui, conformemente alla normativa comunitaria, egli non avrebbe potuto trasferire il quantitativo di riferimento assegnatogli neanche in qualità di produttore normale ovvero non potrebbe richiamarsi alla prassi olandese, andrebbe respinto.
40. Il ricorrente sostiene altresì che, come emergerebbe dalle considerazioni che precedono, il Tribunale ha applicato erroneamente il criterio della causalità. Il rifiuto di assegnargli un quantitativo specifico di riferimento per il 1989 non sarebbe riconducibile al trasferimento d’azienda, bensì alle normative comunitarie applicabili. Il Tribunale avrebbe a torto applicato il criterio della causalità al nesso esistente tra il regime di prelievo originario e il trasferimento d’azienda avvenuto nel 1986. Sarebbe evidente che questo nesso non sussiste. Il nesso di causalità rilevante sarebbe quello che si configura tra l’atto illecito del legislatore comunitario e la perdita di reddito subita dal ricorrente.
41. Il Consiglio e la Commissione negano che il Tribunale, con la sua decisione secondo cui alla Comunità non sarebbero imputabili i danni subiti dal ricorrente successivamente al trasferimento d’azienda, abbia erroneamente applicato il principio del legittimo affidamento o il requisito della causalità o abbia frainteso la sentenza Herbrink.
42. Entrambe le istituzioni affermano in sostanza che – come giustamente rilevato dal Tribunale – sia ai sensi dei regolamenti applicabili, sia in base alla sentenza Herbrink, nel diritto comunitario vige il principio in virtù del quale il quantitativo di riferimento si trasferisce con i terreni per i quali è assegnato. Pertanto, conformemente al diritto comunitario, nel caso di un trasferimento d’azienda quale quello in oggetto neanche un produttore «normale» avrebbe potuto trasferire il quantitativo di riferimento assegnatogli alla nuova azienda. La possibilità di trasferimento, sostenuta dal ricorrente, sarebbe esistita tutt’al più secondo la prassi amministrativa olandese.
43. A questo riguardo, rinviando ad una sentenza della suprema corte d’appello olandese competente in materia di SLOM (28) , il Consiglio esprime dubbi anche sul fatto che ai sensi del diritto olandese sussistesse una possibilità di trasferimento del tipo descritto dal ricorrente. La Commissione sottolinea che in ogni caso essa non avrebbe mai riconosciuto siffatta prassi, ammesso che fosse prevista.
44. Pertanto, come in sostanza sono concordi nel dedurre il Consiglio e la Commissione, si sarebbe configurata una disparità di trattamento rispetto a produttori «normali», se del caso, solo in forza del diritto nazionale e non in virtù o in conformità del diritto comunitario. Quindi il Tribunale sarebbe a ragione partito dal presupposto che al legislatore comunitario non potrebbe comunque essere imputabile alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. Inoltre, come dichiarato dal Tribunale, la causa del presunto danno non sarebbe il regime di prelievo, bensì il volontario trasferimento d’azienda del ricorrente.
2. Valutazione
45. Al fine di esaminare se il Tribunale, dichiarando che alla Comunità erano imputabili solo i danni subiti dal ricorrente sino al 13 maggio 1986, abbia commesso un errore di diritto, occorre richiamare il contesto della corrispondente parte della sentenza impugnata.
46. Come emerge dalla sentenza (29) , nel procedimento di primo grado il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno subito per il fatto che il regolamento n. 857/84 lo avrebbe privato di un quantitativo di riferimento a decorrere dalla fine del suo impegno di non commercializzazione, vale a dire dal 23 febbraio 1985, e per il fatto che i regolamenti che avrebbero dovuto rimediare a tale situazione non prevedevano quantitativi di riferimento per i produttori SLOM che avessero volontariamente scambiato la loro azienda originaria con un’altra azienda. Nel complesso il ricorrente lamenta quindi, come constata il Tribunale al punto 41 della sentenza impugnata, un danno causato dall’illegittimo diniego di un quantitativo di riferimento, prodottosi nell’arco di un periodo che inizierebbe il 23 febbraio 1985 e che continuerebbe fino a tutt’oggi.
47. Sulla base dei fatti accertati dal Tribunale, occorre individuare due eventi in relazione ai quali si è concretizzato il rifiuto dell’assegnazione di un quantitativo di riferimento nei confronti del ricorrente nel periodo successivo alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione. Da un lato, gli è stata rifiutata l’assegnazione di un quantitativo di riferimento immediatamente dopo la scadenza del termine di non commercializzazione. Dall’altro lato, è stata respinta una nuova domanda, presentata dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 764/89, relativa all’assegnazione di un quantitativo di riferimento (specifico).
48. Di conseguenza vengono in esame due normative quali atti costitutivi della responsabilità delle istituzioni comunitarie.
49. Da un lato, il danno assertivamente subito dal ricorrente può essere riconducibile al fatto che nel regolamento n. 857/84 il legislatore comunitario non ha tenuto conto della situazione dei produttori SLOM, in quanto gli anni di riferimento per il calcolo del quantitativo di riferimento esente da prelievo hanno coinciso con i termini di non commercializzazione. Nella sentenza Mulder II la Corte ha dichiarato che la Comunità è tenuta a risarcire eventuali danni derivanti per effetto dell’applicazione di questa normativa (30) .
50. Dall’altro lato, la privazione di un quantitativo di riferimento nuovamente subita dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 764/89 e il danno derivante possono essere riconducibili alla disposizione secondo cui l’assegnazione di un quantitativo di riferimento ad un produttore sarebbe subordinata al possesso, da parte del produttore, dell’azienda originaria.
51. Orbene, le dichiarazioni del Tribunale contestate vanno considerate alla luce del fatto che esso ha evidentemente esaminato se e in quale misura da ciascuna delle due normative citate si debbano dedurre diritti a risarcimento per quanto riguarda l’assegnazione di quantitativi di riferimento.
52. I punti 42-46 della sentenza impugnata riguardano anzitutto la questione relativa al danno imputabile alla Comunità per il fatto che il regolamento n. 857/84 ha trovato applicazione nei confronti del ricorrente solo dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione ed egli è stato privato di un quantitativo di riferimento in quanto il regolamento non ha tenuto conto del divieto per i produttori SLOM di produrre latte durante l’anno di riferimento.
53. A questo riguardo è d’uopo esaminare se il Tribunale, alla luce del criterio della causalità, abbia commesso un errore di diritto dichiarando che alla Comunità è imputabile soltanto il danno derivante al produttore fino alla vendita dell’azienda originaria, ma non il danno subito a partire da tale momento.
54. Nel caso di specie si tratta più precisamente della questione se il nesso causale esistente tra la normativa sopra descritta e il danno perdurante sia stato interrotto dalla vendita dell’azienda avvenuta il 13 maggio 1986.
55. Secondo una costante giurisprudenza, un comportamento delle istituzioni comunitarie causa un danno quando quest’ultimo è direttamente ed esclusivamente riconducibile a detto comportamento (31) .
56. Per contro il nesso causale richiesto non sussiste (più) se il danno si sarebbe parimenti verificato anche in mancanza del comportamento controverso delle istituzioni comunitarie (32) .
57. Trasposto al caso di specie, ciò significa che il danno subito dal ricorrente non può essere riconducibile al fatto che il regolamento n. 857/84 non abbia assegnato quantitativi di riferimento a produttori SLOM, ove risulti che egli, anche a prescindere da detta normativa e precisamente a causa di altri requisiti non soddisfatti, non avrebbe avuto diritto ad alcun quantitativo di riferimento e pertanto il danno si sarebbe comunque verificato.
58. Questa interpretazione può essere considerata come forma particolare di interruzione del nesso di causalità derivante dal comportamento della parte lesa ovvero di causalità assorbente (33) . La parte lesa, con il proprio comportamento, si mette in una situazione in cui avrebbe subito il danno anche in mancanza del comportamento illecito controverso delle istituzioni comunitarie e, pertanto, detto danno non è più direttamente o esclusivamente imputabile a tale comportamento (34) .
59. La vendita dell’azienda dev’essere quindi valutata come un’interruzione del nesso di causalità se, nell’ambito dei regimi comunitari dei quantitativi di riferimento, in un siffatto caso il trasferimento di un quantitativo di riferimento non sarebbe comunque possibile.
60. Secondo una costante giurisprudenza, il regime dei quantitativi di riferimento nel suo complesso si fonda sul principio generale posto dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, secondo cui il quantitativo di riferimento deve essere trasferito unitamente ai terreni che ne hanno determinato l’attribuzione. Quindi, in linea di principio il quantitativo di riferimento segue il terreno, non il produttore (35) .
61. Per contro, conformemente al diritto comunitario, le possibilità di trasferire in modo separato il quantitativo di riferimento sono limitate all’ambito delle esplicite eccezioni inserite nell’art. 7 del regolamento n. 857/84 con il regolamento n. 590/85, vale a dire alle ipotesi di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica o all’ipotesi di contratti agrari in scadenza non rinnovabili. Al punto 45 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente segnalato quanto precede.
62. Pertanto, come ha osservato a ragione il Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, la possibilità di trasferimento descritta dal ricorrente nel caso di un trasferimento d’azienda poteva sussistere tutt’al più secondo il diritto nazionale ovvero nella prassi amministrativa nazionale.
63. Nel caso di specie, tuttavia, è determinante il fatto che, in conformità del diritto comunitario, non era possibile – e di fatto non soltanto per i produttori SLOM – trasferire un quantitativo di riferimento ad una nuova azienda nell’ipotesi della vendita di un’azienda.
64. In conclusione, il Tribunale ha quindi correttamente affermato che l’eventuale danno subito successivamente alla vendita dell’azienda originaria non sia imputabile alla privazione illegittima del quantitativo di riferimento dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione e, di conseguenza, al comportamento controverso delle istituzioni comunitarie, in quanto a partire da quel momento il ricorrente non avrebbe comunque avuto a disposizione alcun quantitativo di riferimento per altri motivi.
65. Occorre tuttavia rilevare che la censura relativa all’applicazione erronea del requisito della causalità è fondata in quanto, al punto 44 e, conseguentemente, anche al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale si è fondato sull’esistenza di un nesso di causalità tra la privazione del quantitativo di riferimento e la vendita dell’azienda SLOM. Come risulta evidente dalle considerazioni che precedono e come giustamente sostenuto dal ricorrente, è infatti determinante stabilire in quale misura il danno debba essere considerato conseguenza del diniego illegittimo di un quantitativo di riferimento nell’ambito del regolamento n. 857/84.
66. I punti 47 e 48 della sentenza impugnata vanno poi considerati alla luce della questione se dalla condizione di cui all’art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, secondo cui un produttore dovrebbe ancora disporre della sua azienda SLOM (originaria) per poter chiedere un quantitativo di riferimento (specifico) in forza dell’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, possano derivare diritti a risarcimento. Più specificatamente, nel caso di specie si tratta di stabilire se, in relazione a questa normativa, sia soddisfatto uno dei presupposti perché sorga la responsabilità, cioè quello dell’illiceità.
67. A questo riguardo il ricorrente ha sostenuto che, al punto 48, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l’applicazione di tale condizione nei suoi confronti non costituisce una violazione del principio del legittimo affidamento.
68. In proposito occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, il legittimo affidamento di un produttore che sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio di latte per un periodo limitato, nell’interesse generale e dietro pagamento di un premio, viene leso qualora egli, alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione, venga assoggettato a restrizioni che incidono su di lui in modo specifico proprio in ragione del detto impegno (36) .
69. Tuttavia, come ha dichiarato il Tribunale al punto 48, la condizione controversa semplicemente corrisponde al principio di cui all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, in virtù del quale il quantitativo di riferimento si trasferisce con i terreni per i quali è assegnato (37) . Pertanto, poiché, conformemente al diritto comunitario, anche i produttori «normali» sono assoggettati alla stessa condizione, il ricorrente non può sostenere di essere stato soggetto a particolari restrizioni proprio in ragione del suo impegno di non commercializzazione.
70. Diverso era, per contro, il caso del produttore su cui verteva la causa Herbrink. Infatti in quel caso il produttore SLOM era un affittuario. Per quanto riguarda i contratti agrari in scadenza, ai sensi dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, in combinato disposto con l’art. 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88, gli Stati membri possono per converso trasferire il quantitativo di riferimento spettante all’azienda affittata all’affittuario che si ritira. Pertanto, poiché in linea generale lo Stato membro interessato aveva esercitato questo diritto, il produttore SLOM, in base al principio della tutela del legittimo affidamento, poteva far assegnamento, alla scadenza del contratto agrario, sull’attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico (38) .
71. Del resto, ai fini della responsabilità ai sensi del diritto comunitario, anche in relazione al principio del legittimo affidamento, il ricorrente non può far valere il fatto che nei Paesi Bassi produttori assertivamente «normali» avrebbero potuto trasferire il quantitativo di riferimento assegnato loro ad un’altra azienda. Poiché, come emerge dalle considerazioni che precedono, detta possibilità di trasferimento non si fonda sul diritto comunitario, non se ne possono derivare violazioni del principio del legittimo affidamento da parte delle istituzioni della Comunità. Infatti, in termini del tutto generali, secondo una costante giurisprudenza, il principio di tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da suscitare un affidamento del genere (39) .
72. Pertanto occorre respingere le censure sollevate dal ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe frainteso il principio del legittimo affidamento, la portata della sentenza Herbrink o la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità.
73. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha giustamente dichiarato che alla Comunità è imputabile solo il danno subito dal ricorrente sino al 13 maggio 1986. Nei limiti in cui le dichiarazioni del Tribunale in relazione al requisito della causalità siano viziate da errore, dalla giurisprudenza emerge che tale errore resterà improduttivo di conseguenze qualora, per altri motivi, risulti che il Tribunale ha correttamente valutato la sussistenza, o l’insussistenza, dei requisiti in presenza dei quali sorge la responsabilità (40) . Come emerge dalle mie precedenti considerazioni (41) , è quanto è avvenuto nel caso di specie.
74. Ciò posto, il primo motivo di impugnazione va respinto.
B – Sulla prescrizione dei diritti a risarcimento (secondo e terzo motivo di impugnazione)
1. Argomenti sostanziali delle parti
75. Sia il secondo che il terzo motivo di impugnazione contestano la tesi del Tribunale secondo la quale i diritti a risarcimento oggetto del procedimento sarebbero prescritti. Nell’ambito del secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata la valutazione della prescrizione è viziata da un errore di diritto in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto l’interruzione della prescrizione per il periodo intercorrente tra il 31 marzo 1989 e la pubblicazione della comunicazione, avvenuta il 5 agosto 1992. Nell’ambito del terzo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la valutazione della prescrizione ritenendola viziata da un errore di diritto in quanto, anche per il periodo a decorrere dal 5 agosto 1992, il Tribunale non avrebbe giudicato interrotta o sospesa la prescrizione. I due motivi di impugnazione si fondano in sostanza su due punti. Da un lato, il ricorrente considera che il Tribunale abbia valutato in maniera errata la portata della comunicazione 5 agosto 1992, ovvero non ne abbia tratto le giuste conseguenze riguardo alla prescrizione. Dall’altro egli fa valere che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di fatti sostanziali e avrebbe violato l’obbligo di motivazione incombentegli (42) . Pertanto, nel complesso, la sentenza violerebbe i principi della parità di trattamento, della certezza del diritto, del legittimo affidamento nonché l’obbligo di motivazione.
76. Nello specifico il ricorrente fa valere in sostanza che, con la comunicazione 5 agosto 1992 diretta ad un gruppo di produttori SLOM, cui egli stesso apparterrebbe, il Consiglio e la Commissione hanno deciso di non far valere la prescrizione delle domande di risarcimento ovvero hanno rinunciato a questo diritto sulla base di un proprio atto. Egli deduce che detta comunicazione sarebbe consapevolmente formulata in maniera più ampia dell’art. 43 dello Statuto CE della Corte (divenuto art. 46 dello Statuto della Corte (43) ) e includerebbe altresì la lettera 31 marzo 1989. Inoltre il ricorrente ritiene che l’interpretazione dell’art. 43 dello Statuto CE della Corte non sia determinante, giacché, dinanzi al Tribunale, egli avrebbe opposto la rinuncia al diritto compiuta con la comunicazione e non la detta disposizione. Dalla lettera della comunicazione 5 agosto 1992 emergerebbe in ogni caso chiaramente che la Comunità non può più opporre la prescrizione dei diritti a risarcimento ai produttori SLOM cui sia stata fatta una proposta di indennizzo nell’ambito del regolamento n. 2187/93.
77. Neanche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto l’indennizzo intercorse con la Commissione successivamente al 1993, questa istituzione avrebbe opposto la prescrizione ai produttori SLOM firmatari della lettera del 31 marzo 1989, e ciò indipendentemente dal fatto che nel frattempo un produttore SLOM avesse o meno proposto ricorso dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo non avrebbe tenuto conto, a torto, di tale circostanza.
78. Inoltre il Tribunale non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che nella fase scritta della causa T-179/96 (44) la Commissione, sulla base della lettera 31 marzo 1989, ha ritirato l’argomento relativo alla prescrizione riconoscendo così nuovamente che la Comunità non può far valere la prescrizione. Del resto, al punto 72, il Tribunale avrebbe imposto a torto al ricorrente l’onere della prova per quanto riguarda le dichiarazioni di un funzionario della Commissione e non avrebbe tenuto conto del fatto che dette dichiarazioni costituivano perlomeno un’ammissione implicita dell’effetto di interruzione derivante dalla lettera del 31 marzo 1989 unitamente alla comunicazione 5 agosto 1992.
79. Il ricorrente contesta poi in maniera più concreta ulteriori affermazioni del Tribunale ai punti 62-70 della sentenza impugnata. Per quanto riguarda i punti 62 e 63 della motivazione, in relazione all’interruzione della prescrizione egli non avrebbe invocato l’art. 43 dello Statuto CE della Corte, bensì la comunicazione 5 agosto 1992. Le statuizioni contenute al punto 65, secondo cui la rinuncia figurante nella comunicazione 5 agosto 1992 costituisce un atto unilaterale, non sarebbero pertinenti per quanto attiene ai diritti del ricorrente. Infatti non si tratterebbe tanto di appurare gli intenti perseguiti in linea generale dal Consiglio e dalla Commissione con la comunicazione, quanto quale sia il rapporto giuridico esistente, alla luce del contenuto della comunicazione e delle altre circostanze menzionate, tra la Comunità e il ricorrente.
80. L’argomentazione del Tribunale figurante ai punti 66-67 sarebbe oscura ed inesatta in quanto esso avrebbe trascurato, da un lato, la differenza testuale tra la comunicazione 5 agosto 1992 e l’art. 43 dello Statuto CE della Corte e, dall’altro, la portata, sopra illustrata, che la Commissione avrebbe attribuito alla comunicazione nella prassi e in riferimento alla lettera 31 marzo 1989.
81. Inoltre, dalla sentenza impugnata non emergerebbe il motivo per cui il ricorrente dovrebbe essere oggetto di una disparità di trattamento rispetto a produttori SLOM, nei cui confronti la Commissione avrebbe pienamente accettato che, riguardo all’effetto dell’interruzione della prescrizione, essi facessero valere la lettera 31 marzo 1989, unitamente alla comunicazione 5 agosto 1992.
82. Ai punti 68 e 69 il Tribunale trascurerebbe altresì la rilevanza della lista inviata dalla Commissione alle autorità olandesi poco dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 2187/93. La lista costituirebbe un’ulteriore conferma del fatto che con la comunicazione controversa la Commissione ha rinunciato al diritto di far valere la prescrizione nei confronti degli autori della lettera del 31 marzo 1989. Se ne dedurrebbe altresì l’inesattezza della dichiarazione figurante al punto 70, secondo cui il fatto che il ricorrente fosse stato inserito per errore in questa lista non era idoneo a far nascere in lui la convinzione di beneficiare dell’impegno contenuto nella comunicazione.
83. Nel complesso il ricorrente perviene alla conclusione che il Tribunale ha valutato erroneamente la questione relativa alla prescrizione della domanda di indennizzo, mentre sarebbe stato giocoforza concludere che la Comunità non poteva far valere la prescrizione nei confronti del ricorrente perlomeno fino al 30 settembre 1993 (45) . Poiché il Tribunale avrebbe ritenuto che a questa data le richieste del ricorrente fossero completamente prescritte, esso – come aggiunge il ricorrente – non avrebbe affatto esaminato se tra detta data e il 29 aprile 1997, giorno in cui è stato proposto ricorso, si sia verificata una prescrizione parziale. In definitiva occorrerebbe ancora chiarire tale questione dopo il rinvio della causa al Tribunale.
84. Il Consiglio respinge le censure sollevate dal ricorrente ritenendole parzialmente irricevibili e in ogni caso infondate.
85. Il ricorrente tenterebbe di sottoporre nuovamente alla Corte l’intera causa, segnatamente per quanto riguarda l’analisi dei fatti. In ogni caso gli argomenti dedotti sarebbero irricevibili in quanto il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato o non avrebbe preso in considerazione le circostanze rilevanti. A questo proposito il Consiglio si riferisce in particolare alle osservazioni del ricorrente riguardanti il sig. Booss. Tuttavia, in subordine dette censure sarebbero anche infondate. Il Consiglio contesta come nuova censura irricevibile la tesi secondo cui, per il periodo intercorrente tra il 31 marzo 1989 e il 5 agosto 1992, la Commissione avrebbe rinunciato al diritto di far valere la prescrizione. Secondo il Consiglio il ricorrente avrebbe piuttosto voluto opporre dinanzi al Tribunale un’interruzione prodotta dalla lettera 31 marzo 1989, con riferimento al periodo antecedente al 31 marzo 1989. A questo riguardo il Consiglio osserva che, ammettendo una rinuncia alla prescrizione sino al 5 agosto 1992, l’eccezione relativa alla prescrizione per il periodo antecedente a tale data sarebbe esclusa. Per contro, se si accoglie la tesi dell’interruzione della prescrizione, secondo una costante giurisprudenza il vantaggio prodotto dall’interruzione sarebbe interamente vanificato qualora non si proponga ricorso dinanzi al Tribunale entro il termine prescritto. In linea generale il Consiglio osserva altresì che il ricorrente deduce solo una rinuncia alla prescrizione da parte della Commissione, mentre nel caso di specie una siffatta rinuncia potrebbe essere validamente espressa solo da entrambe le istituzioni interessate.
86. L’argomentazione del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe frainteso la portata della comunicazione 5 agosto 1992 e le conseguenze da trarre dalla lettera del 31 marzo 1989 sarebbe infondata. In particolare il Consiglio rinvia all’art. 43 dello Statuto CE della Corte. Se l’istituzione comunitaria respinge una richiesta, la prescrizione dei diritti a risarcimento, conformemente a questa disposizione, può essere interrotta solo proponendo un’istanza nel termine di due mesi. Il Consiglio non avrebbe risposto alla lettera 31 marzo 1989 – il che equivarrebbe ad un rifiuto implicito – né il ricorrente avrebbe proposto ricorso entro il termine prescritto di due mesi.
87. Il Consiglio contesta la tesi secondo cui la lettera del 31 marzo 1989 sarebbe contemplata nella comunicazione 5 agosto 1992 e, pertanto, avrebbe avuto l’effetto (retroattivo) di interrompere la prescrizione. Il Tribunale avrebbe correttamente interpretato la comunicazione citata alla luce dell’art. 43 dello Statuto CE della Corte, rilevante per le istituzioni comunitarie in quanto disposizione di diritto primario.
88. Il Consiglio sostiene inoltre che il Tribunale a ragione non ha dedotto alcun diritto per il ricorrente dalle decisioni della Commissione riguardanti taluni altri produttori SLOM, poiché il ricorrente non si sarebbe trovato in una situazione equiparabile. La rinuncia nei confronti di questi produttori andrebbe considerata in relazione al tentativo di giungere ad una soluzione stragiudiziale con produttori i cui diritti a risarcimento non erano ancora completamente prescritti e venivano in esame ai fini di un indennizzo. Non si tratterebbe di una rinuncia astratta o generica ai diritti conferiti alla Comunità in forza dell’art. 43 dello Statuto CE della Corte. Il Consiglio rammenta altresì che il ricorrente compariva solo per errore sulla lista dei produttori in questione.
89. La Commissione condivide in larga misura le tesi del Consiglio. Anche secondo la Commissione la questione relativa alla prescrizione dev’essere valutata sulla base dell’art. 43 dello Statuto CE della Corte.
90. Essa afferma in sostanza che il ricorrente non ha contestato la dichiarazione – esatta – del Tribunale secondo cui la prescrizione dei diritti a risarcimento è intervenuta il 13 maggio 1991, sempreché non sia stata interrotta precedentemente. Quale unica interruzione verrebbe in esame la lettera del 31 marzo 1989. Tuttavia, poiché a seguito di questa lettera non sarebbe stato proposto alcun ricorso entro il termine di cui all’art. 43 e le istituzioni non avrebbero mai risposto alla lettera, resterebbe ormai solo da risolvere la questione se le istituzioni comunitarie abbiano suscitato nel ricorrente l’impressione che non avrebbero applicato la prescrizione nei suoi confronti. Nondimeno, la comunicazione sarebbe stata manifestamente diretta ai produttori che presentavano i requisiti di cui alla sentenza Mulder II, vale a dire ai produttori cui era stato assegnato un quantitativo di riferimento definitivo e i cui diritti non erano ancora caduti in prescrizione. Il ricorrente non avrebbe quindi fatto parte del gruppo dei produttori nei cui confronti la Commissione ha rinunciato ad opporre la prescrizione. Neanche il suo inserimento nella lista inviata alle autorità olandesi sarebbe rilevante, in quanto egli non sarebbe stato preso in considerazione per un’offerta di indennizzo nell’ambito del regolamento n. 2187/93, mentre la lista controversa sarebbe stata spedita appunto a tal fine. Quanto precede sarebbe stato correttamente riportato dal Tribunale ai punti 68-71 della sentenza.
2. Valutazione
a) Sull’interruzione o sospensione della prescrizione di diritti a risarcimento in linea generale
91. Per poter valutare le parti contestate della motivazione della sentenza e inquadrare corrispondentemente le censure sollevate dal ricorrente occorre anzitutto esaminare il regime di prescrizione applicabile ai diritti a risarcimento extracontrattuali.
92. Si deve innanzi tutto rilevare che nell’art. 43 dello Statuto CE della Corte (divenuto art. 46 dello Statuto della Corte (46) ), che disciplina la prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale a livello di diritto primario, tratta dell’interruzione ma non della sospensione della prescrizione (47) .
93. Come osservato a ragione dal Tribunale al punto 62, conformemente alla lettera di questa disposizione la prescrizione è interrotta in due casi, e precisamente dal ricorso dinanzi alla Corte o dalla richiesta preventiva da presentarsi all’istituzione competente della Comunità. In quest’ultimo caso, tuttavia, si ha interruzione solo se alla richiesta fa seguito il ricorso entro il termine stabilito dagli artt. 230 CE o, rispettivamente, 232 CE (48) .
94. Tuttavia, come precisato dalla Corte nella sentenza Roquette Frères/Commissione, in linea generale, il giudice non può sollevare d’ufficio il mezzo fondato sulla prescrizione ai sensi dell’art. 46 dello Statuto (49) .
95. Pertanto le istituzioni convenute ovvero i destinatari della pretesa possono impedire il rigetto di una domanda di risarcimento in forza di una prescrizione intervenuta conformemente all’art. 46 dello Statuto – e quindi prorogare in definitiva il termine di prescrizione – astenendosi dal far valere la prescrizione.
96. In questo contesto, in una giurisprudenza costante il Tribunale ha riconosciuto, nell’ambito dell’indennizzo di produttori SLOM, che le istituzioni comunitarie possono rinunciare a far valere l’eccezione di prescrizione anche a priori e nei confronti di un determinato gruppo nonché in relazione ad un dato periodo (50) .
97. Mentre quanto detto finora si può considerare un’evoluzione della citata giurisprudenza Roquette Frères, in cui la Corte in sostanza ha trattato la prescrizione ai sensi dell’art. 46 dello Statuto come eccezione cui si può rinunciare, la questione determinante è quella di accertare quali siano le conseguenze da trarre da una rinuncia a prescrizione dichiarata a priori, allorché le istituzioni comunitarie, in contrasto con tale rinuncia, fanno nondimeno valere dinanzi al Tribunale la prescrizione del diritto a risarcimento in forza dell’art. 46 dello Statuto.
98. In questo caso si potrebbe considerare il Tribunale del tutto vincolato, quindi riguardo all’intero periodo di prescrizione, all’applicazione dell’art. 46 dello Statuto, con la conseguenza che esso dovrebbe dichiarare, se del caso, la prescrizione dei diritti a risarcimento. La parte lesa, cui è stata assicurata la rinuncia all’eccezione di prescrizione e che, pertanto, ha rinunciato a proporre preventivamente ricorso, potrebbe quindi solo tentare di rivalersi presentando una domanda di risarcimento separata, fondata sulla violazione del principio di legittimo affidamento.
99. Tuttavia, nella sua giurisprudenza, il Tribunale si è orientato in maniera diversa. Esso ha qualificato siffatte rinunce a sollevare un’eccezione dichiarate a priori come impegni volontari che producono l’effetto di impedire alle istituzioni, riguardo al periodo coperto dalla rinuncia nel caso concreto, di far valere la prescrizione. Il periodo coperto dalla rinuncia a sollevare un’eccezione non sarà influenzato dal decorso del termine di prescrizione, cosicché detta rinuncia finisce per avere un effetto sospensivo della prescrizione (51) .
100. La soluzione sottesa all’ipotesi di una sospensione della prescrizione, conformemente alla costante giurisprudenza del Tribunale, appare in ogni caso auspicabile sotto il profilo della certezza del diritto e dell’economia processuale.
101. Poiché detta possibilità relativa alla sospensione della prescrizione si fonda non tanto sul disposto dell’art. 46 dello Statuto, quanto su una rinuncia ad invocare questo articolo da parte del destinatario della pretesa, ritengo che ad essa non osti neanche il fatto che nell’articolo in questione si menzioni solo l’interruzione della prescrizione.
102. Per quanto riguarda il decorso del termine di prescrizione relativo ai diritti a risarcimento, tenuto conto di quanto precede occorre distinguere tra, da un lato, le possibilità di interruzione di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte e, dall’altro, la sospensione nel senso descritto.
b) Sulla valutazione della prescrizione specificamente nella sentenza impugnata
103. Ora, per quanto attiene alla valutazione della prescrizione nella sentenza impugnata, è d’uopo rilevare che ai punti 62-63 il Tribunale ha anzitutto esaminato l’esistenza di un’interruzione ai sensi dell’art. 46 dello Statuto.
104. Quanto alla questione dell’interruzione, come emerge dalle mie precedenti considerazioni, il Consiglio e la Commissione hanno giustamente fatto riferimento alla mancanza di un ricorso proposto dal ricorrente (a seguito della lettera inviata alle istituzioni comunitarie il 31 marzo 1989) e al punto 63 il Tribunale ha giustamente negato, per tale motivo, che vi fosse un’interruzione.
105. Tuttavia, nei punti successivi della sentenza impugnata il Tribunale non esamina la questione dell’interruzione della prescrizione, bensì accerta se vi sia una sospensione della prescrizione nel senso precedentemente descritto (52) , cosicché non è rilevante se sia stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 46 dello Statuto, bensì se si configuri una relativa rinuncia a far valere la prescrizione.
106. Come osservato dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, nel procedimento dinanzi al Tribunale il ricorrente ha sostenuto che il Consiglio e la Commissione si erano impegnati nei suoi confronti a non opporre la prescrizione per il periodo a decorrere dal 31 marzo 1989.
107. Di conseguenza, ai punti 65-72 della sentenza impugnata il Tribunale esamina se ed in quale misura, alla luce degli atti e delle circostanze citati dal ricorrente, segnatamente la comunicazione 5 agosto 1992 e la lettera del ricorrente del 31 marzo 1989, il Consiglio e la Commissione abbiano effettivamente rinunciato a far valere la prescrizione nei suoi confronti.
108. La questione se ed in quale misura, con la comunicazione 5 agosto 1992, in relazione alla lettera del ricorrente del 31 marzo 1989 e alla luce delle altre circostanze da lui menzionate, il Consiglio e la Commissione abbiano effettivamente dichiarato di rinunciare a far valere la prescrizione nei suoi confronti costituisce tuttavia una valutazione dei fatti, esulante dal controllo della Corte. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, infatti, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (53) .
109. Ciò considerato, le censure sollevate dal ricorrente su detti punti, su cui sono fondamentalmente basati il secondo e il terzo motivo di impugnazione, aventi ad oggetto la portata della comunicazione 5 agosto 1992, della lettera 31 marzo 1989, della lista inviata alle autorità olandesi e delle dichiarazioni del sig. Booss, vanno dichiarate irricevibili.
110. Infine, laddove le censure sollevate dal ricorrente dovessero essere intese nel senso che il Tribunale, nell’ambito della valutazione della prescrizione, avrebbe violato l’obbligo di motivazione incombentegli, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha approfondito gli argomenti dedotti dinanzi ad esso dal ricorrente avverso la prescrizione, come sintetizzati ai punti 52-57 della sentenza impugnata, li ha esaminati in relazione all’esistenza di un’interruzione (54) o di una sospensione (55) e su questa base ha concluso che, dato che la prescrizione non è stata interrotta o sospesa, al 13 maggio 1991 i diritti a risarcimento del ricorrente erano già prescritti. Di conseguenza il Tribunale ha soddisfatto l’obbligo di motivazione.
111. Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nella valutazione della prescrizione e che il secondo e il terzo motivo di impugnazione vanno dichiarati irricevibili e, in ogni caso, vanno comunque respinti in quanto infondati.
VII – Sulle spese
112. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile a procedimenti di impugnazione conformemente all’art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Qualora tutti i motivi di impugnazione su cui si fonda il ricorso proposto dal ricorrente, secondo quanto propongo alla Corte, vengano respinti in quanto infondati o dichiarati irricevibili, il ricorrente va condannato alle spese.
VIII – Conclusione
113. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
– respingere il ricorso, nonché
– condannare il ricorrente alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Sentenza 31 gennaio 2001, causa T-143/97, van den Berg/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-277).
3 – Il termine «SLOM» viene dall’olandese, lingua in cui tale acronimo, secondo concezioni tramandate in modo diverso nella prassi olandese, va ricondotto alle espressioni «Stopzetting Leveranties en Omschakeling Melkproductie» (sospensione delle consegne e riconversione della produzione lattiera), «slachten en omschakelen» (macellare e riconvertire) o, a seconda dei casi, «slacht-en omschakelingspremie» (premio alla macellazione e alla riconversione) o, ancora, «slachtoffers omschakeling» (danneggiati dalla riconversione).
4 – Regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).
5 – Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
6 – Conclusioni presentate il 18 settembre 2003 nelle cause riunite C-162/01 P e C-163/01 P, E. Bouma/Consiglio e Commissione e B. Beusmans/Consiglio e Commissione (Racc. 2004, pag. I-4509).
7 – Ibidem, paragrafi 6-26.
8 – GU L 84, pag. 2.
9 – GU L 139, pag. 12.
10 – GU L 110, pag. 27.
11 – Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 68, pag. 1).
12 – Sentenza nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061).
13 – GU C 198, pag. 4.
14 – GU L 196, pag. 6.
15 – Ed esattamente, come si dichiara all’art. 2 di tale regolamento, alle condizioni stabilite dall’art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, in forza del regolamento n. 764/89, il 29 marzo 1991 o, in forza del regolamento n. 1639/91, il 1° luglio 1993.
16 – Punti 14-21.
17 – V. punti 27 e 41 della sentenza impugnata.
18 – Punto 30 della sentenza impugnata.
19 – V. punto 31.
20 – Punti 38-42 della sentenza impugnata.
21 – Punti 44-49 della sentenza impugnata.
22 – Punto 50 della sentenza impugnata.
23 – Punti 59 e 60 della sentenza impugnata.
24 – Punto 61 della sentenza impugnata.
25 – Punti 62-72 della sentenza impugnata.
26 – Punto 73 della sentenza impugnata.
27 – Sentenza 27 gennaio 1994, causa C-98/91, Herbrink (Racc. pag. I-223, punto 15).
28 – Sentenza del College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 luglio 1996, n. 94/1619/060/198.
29 – In particolare al punto 32 della sentenza impugnata.
30 – V. sentenza Mulder II (cit. alla nota 12, punto 22).
31 – V., inter alia, sentenze 5 ottobre 1988, causa 180/87, Hamill/Commissione (Racc. pag. 6141, punto 14), e 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier Frères e a./Consiglio (Racc. pag. 3091, punto 21).
32 – V., inter alia, sentenze 9 dicembre 1965, cause riunite 29/63, 31/63, 36/63, 39/63-47/63, 50/63 e 51/63, SA des Laminoirs, Hauts Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de la Providence e a./Alta Autorità (Racc. pag. 1108, pagg. 1144 e segg.), e 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66-24/66, Società E. Kampffmeyer e a./Commissione (Racc. pag. 288, pagg. 308 e segg.).
33 – V., per quanto riguarda l’interruzione del nesso di causalità dovuta alla parte lesa, ad esempio, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Van Gerven il 28 gennaio 1992, causa Mulder II (sentenza cit. alla nota 12, paragrafo 38), nonché sentenza 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei (Racc. pag. 3057, punto 23).
34 – Per un esempio di fattispecie equiparabile, in cui si è dovuta negare la responsabilità della Comunità per il danno derivante dall’applicazione illecita di un determinato criterio relativo alla concessione di un finanziamento comunitario, in quanto mancava la prova che le altre condizioni relative al finanziamento fossero state soddisfatte, v. sentenza del Tribunale di primo grado 18 maggio 1995, causa T-478/93, Wafer Zoo/Commissione (Racc. pag. II-1479, punto 49).
35 – V. sentenza 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL de Kerlast (Racc. pag. I-1961, punto 17), e sentenza nella causa C-98/91 (cit. alla nota 27, punto 13).
36 – V., inter alia, sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, punto 24), e causa 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355, punto 13), e 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs (Racc. pag. I-6285, punto 8); v., anche, le mie considerazioni sul principio del legittimo affidamento nelle conclusioni da me presentate il 18 settembre 2003 nelle cause riunite C-162/01 P e C-163/01 P (cit. alla nota 6, in particolare paragrafi 74 e segg.).
37 – V. sentenza nella causa C-98/91 (cit. alla nota 27, punto 13).
38 – Ibidem (punto 15).
39 – V., inter alia, sentenze 6 marzo 2003, causa C-14/01, Niemann (Racc. pag. I-2279, punto 56); 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a. (Racc. pag. I-569, punto 20), nonché 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn (Racc. pag. I-35, punto 14).
40 – V., inter alia, sentenze 30 settembre 2003, causa C-93/02 P, Biret/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-10497, punto 60); 10 luglio 2003, causa C-472/00 P, Commissione/Fresh Marine (Racc. pag. I-7541, punto 23); 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I-3755, punto 28); 19 maggio 1994, causa C-36/92 P, SEP/Commissione (Racc. pag. I-1911, punto 33), e 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione (Racc. pag. I-5863, punto 52).
41 – V., in particolare, paragrafi 58-69.
42 – V., a questo riguardo, gli argomenti del ricorrente in merito al secondo e al terzo motivo di impugnazione ai punti 27 e 28 della replica.
43 – In prosieguo, nell’ambito degli argomenti delle parti, continuerò a riferirmi all’art. 43 dello Statuto CE della Corte.
44 – Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 21 marzo 1997, causa T-179/96 R, Antonissen/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-425).
45 – Data in cui avrebbe avuto termine l’interruzione della prescrizione, secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 2187/93.
46 – Nel prosieguo dell’analisi si farà riferimento all’art. 46 dello Statuto.
47 – V. ordinanza della Corte 18 luglio 2002, causa C-136/01 P, Autosalone Ispra/Comunità europea dell’energia atomica (Racc. pag. I-6565, punto 56).
48 – V., inter alia, sentenza 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/Commissione (Racc. pag. 417, punto 6).
49 – Sentenza 30 maggio 1989, causa 20/88, Roquette Frères/Commissione (Racc. pag. 1553, punto 12).
50 – V., inter alia, sentenza del Tribunale di primo grado 25 novembre 1998, causa T-222/97, Steffens/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-4175, punti 37-41), nonché 9 dicembre 1997, cause riunite T-195/94 e T-202/94, Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2247, punto 136); v., a questo riguardo, altresì Ton Heukels/Alison McDonnell, «Limitation of the Action for Damages Against the Community: Considerations and New Developments» in: Ton Heukels/Alison McDonnel, The Action for Damages in Community Law, 1997, pag. 217 (in particolare pagg. 239 e segg.).
51 – V., inter alia, sentenze del Tribunale di primo grado nella causa T-195/94 (cit. alla nota 50, punti 137-139 e 142), e 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-595, punti 135-140); v., a questo riguardo, altresì S. Hackspiel, «Kommentar zu Artikel 43» in: H. von der Groeben/J. Thiesing/C. Ehlermann (ed.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5a edizione, 1997, volume 4, pag. 858 (punto 6); M. Núñez Müller, Die Verjährungaußervertraglicher Schadenersatzansprüche gegen die EG, EuZW 20/1999, pag. 611 (in particolare pagg. 614 e segg.).
52 – In tal senso, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale dichiara che sussisteva prescrizione dato che essa «non è stata interrotta o sospesa».
53 – V., in particolare, sentenze 5 giugno 2003, causa C-121/01 P, Eoghan O’Hannrachain/Parlamento (Racc. pag. I-5539, punto 35); 8 maggio 2003, causa C-122/01 P, T. Port/Commissione (Racc. pag. I-4261, punto 27); 2 ottobre 2001, causa C-449/99 P, BEI/Hautem (Racc. pag. I-6733, punto 44), e 7 novembre 2002, causa C-184/01 P, Hirschfeldt (Racc. pag. I-10173, punto 40).
54 – V. punto 63 della sentenza impugnata.
55 – V. punti 64-72 della sentenza impugnata.
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