Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese non ha adottato e comunicato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, amministrativi e regolamentari necessari per la piena attuazione della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) . Il termine per la trasposizione, previsto all'art. 12 di tale direttiva, è spirato il 16 marzo 1998.
2. Ai sensi dell'art. 1 la direttiva 96/59 ha lo scopo di procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della direttiva di cui trattasi.
3. A norma dell'art. 3 gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'art. 4, n. 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.
4. Secondo l'art. 4, n. 1, gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e ne trasmettono una sintesi alla Commissione entro il 16 settembre 1999.
5. In base all'art. 6, n. 3, gli apparecchi contenenti PCB non soggetti a inventario a norma dell'art. 4, n. 1, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento. Ai sensi dell'art. 11 gli Stati membri devono predisporre entro il 16 settembre 1999 un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti e una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi di cui all'art. 6, n. 3. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione.
6. Le autorità francesi hanno sottoposto alla Commissione il decreto 18 gennaio 2001, n. 2001/63 , che prevede una procedura per la realizzazione di un inventario nazionale degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inventario che sarà alla base del programma nazionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati. Il 13 febbraio 2001 è stato adottato un decreto interministeriale di attuazione del decreto in cui si ingiungeva ai detentori di apparecchi contenenti PCB di dichiarare alle autorità competenti di esserne in possesso.
7. La Commissione è del parere che la direttiva di cui trattasi non è pienamente attuata nella normativa francese. Essa afferma, in primo luogo, che il fatto di avere dato vita ad una procedura per la preparazione di un inventario nazionale non elimina l'addebito di non aver comunicato una sintesi dell'inventario nazionale a norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva. In secondo luogo, considera che l'adozione del decreto non è sufficiente a rimuovere l'addebito nei confronti di tale Stato membro di non aver preparato un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contaminati, né una bozza di piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario, ai sensi dell'art. 11 della direttiva.
8. Il governo francese non contesta le censure della Commissione. Esso fa al riguardo presente che l'avvio della procedura per ottemperare agli obblighi imposti dagli artt. 4 e 11 della direttiva è durato più a lungo del previsto e che ostacoli tecnici dipendenti dal sistema informatico hanno incrementato il ritardo.
Conclusione
9. Suggerisco pertanto alla Corte di:
- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo comunicato alla Commissione una sintesi degli inventari degli apparecchi PCB per un volume superiore a 5 dm3, un piano per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi presenti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 4, n. 1, di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese del procedimento.
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