Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa il ricorrente, sig. Hirschfeldt, chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) nella causa T-166/00 (1) (in prosieguo: la «sentenza impugnata») e le due decisioni dell'Agenzia europea per l'Ambiente (l'AEA) che in quel processo erano contestate.
2 La sentenza impugnata riguarda due decisioni adottate dall'AEA quale autorità investita del potere di nomina con cui erano stati disposti, rispettivamente, l'annullamento di un concorso interno per la nomina di un funzionario di grado A 4/A 5 all'AEA e il trasferimento, dietro sua richiesta, del sig. Hirschfeldt dalla Commissione all'AEA. Con la predetta sentenza il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso proposto dal sig. Hirschfeldt per ottenere l'annullamento delle due decisioni, ma della seconda solo nella parte in cui gli attribuiva il grado A 5, anziché il grado A 4.
La normativa rilevante
3 Lo Statuto del personale (2) pone condizioni generali per l'assunzione e per il trasferimento dei dipendenti comunitari.
4 L'art. 8 dello Statuto del personale prevede:
«Il funzionario che sia stato comandato presso un'altra istituzione delle tre Comunità europee può allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione.
Se, d'intesa tra l'istituzione d'origine del funzionario e l'istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la sua carriera comunitaria presso quest'ultima istituzione. Per questo trasferimento non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione delle Comunità.
Se la decisione che accoglie questa domanda comporta l'inquadramento in un grado superiore a quello occupato dall'interessato nell'istituzione d'origine, viene assimilata ad una promozione e può intervenire solamente alle condizioni previste dall'articolo 45».
5 Secondo l'art. 27, primo comma, dello Statuto del personale:
«Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità».
6 L'art. 29, primo comma, dello Statuto del personale prevede:
«1. Per assegnare i posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:
a) la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione;
b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;
c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee;
bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».
Fatti e procedimento
7 I fatti della causa ed il procedimento, quali risultano dalla sentenza impugnata, si possono riassumere come segue.
8 Il sig. Hirschfeldt (in prosieguo: il «ricorrente») ha prestato servizio presso la Direzione Generale XI (attualmente Direzione Generale per l'Ambiente, la Sicurezza nucleare e la Protezione civile) della Commissione dal 1987 al 1996. Nel gennaio 1997 è stato, dietro sua richiesta, comandato all'AEA. All'epoca era funzionario di grado A 5. Con effetto dall'aprile 1997 è stato nominato Direttore del Servizio Finanziario dell'AEA come agente temporaneo di grado A 4.
9 Il 14 settembre 1999 l'AEA ha pubblicato un bando concorso interno per la nomina di un funzionario di grado A 5/A 4 per il posto di Direttore del Servizio Finanziario dell'AEA (Concorso AEA/T/99/1). Il ricorrente ha presentato la propria candidatura il 23 settembre 1999.
10 Con lettera 22 settembre 1999 indirizzata al Direttore Esecutivo dell'AEA, sig. Jiménez-Beltrán, il Direttore della Divisione A (Politica del Personale) della Direzione Generale IX (ora Direzione Generale Personale e Amministrazione), sig. Bisarre, esprimeva dubbi sulla legittimità e l'opportunità del previsto concorso, osservando fra l'altro quanto segue:
«La decisione di bandire un concorso per il posto di Direttore del Servizio finanziario mi sembra (...) criticabile per due motivi: in primo luogo, è contraria ad una politica introdotta su domanda delle agenzie e che la rappresentanza del personale della Commissione continua ad accettare di malavoglia; in secondo luogo, non risponde ad un'esigenza di servizio incontestabile giacché il fine perseguito - coprire il posto che resterà vacante nel febbraio 2000 - può essere raggiunto più facilmente per mezzo di trasferimento.
(...)
Non posso dunque che invitarvi a riconsiderare la necessità di organizzare il concorso AEA/T/99/1 ed a riesaminare la possibilità di un trasferimento (dell'interessato all'AEA), nel grado ed nello scatto che deteneva al momento del comando. Come i miei servizi già le hanno indicato (l'AEA) potrà in un secondo momento promuoverlo al grado superiore quando le condizioni previste dallo Statuto saranno soddisfatte.
(...)
Se tuttavia voi preferiste continuare sulla via del concorso interno, la DG (IX) avrebbe il rammarico di non potersi associare a quest'ultimo né ad alcun altro concorso che fosse organizzato in futuro per coprire gli altri vostri posti permanenti. Essa si vedrebbe ugualmente costretta a rinunciare definitivamente in futuro ad effettuare trasferimenti in favore dell'(AEA)».
11 Il 24 settembre 1999, l'AEA annunciava la sua decisione di annullare il concorso AEA/T/99/1 (in seguito «la prima decisione contestata»). Il sig. Jiménez-Beltrán notificava tale decisione al ricorrente con lettera datata 27 settembre 1999. In quella lettera egli affermava tra l'altro quanto segue:
«Mi rincresce di informarLa che, dopo aver ricevuto questa lettera (da parte del sig. Bisarre), non posso fare altro che annullare il concorso interno nel quale Lei è candidato.
In base al contenuto della citata lettera, La incoraggio vivamente a chiedere, il più presto possibile, di essere trasferito dalla Commissione all'AEA, visto che questa è per Lei l'unica possibilità di continuare a lavorare per l'Agenzia».
12 Il ricorrente chiedeva allora, in data 27 ottobre 1999, di essere trasferito dalla Commissione all'AEA, conformemente all'art. 8 dello Statuto del personale. Con lettera 6 dicembre 1999 la Commissione lo informava di aver approvato il trasferimento ed attestava che il ricorrente era funzionario di grado A 5 (dal 1_ aprile 1996), terzo scatto (dal 1_ agosto 1996). Una decisione in data 13 dicembre 1999 (in prosieguo: la «seconda decisione contestata») lo trasferiva all'AEA con effetto dal 1_ novembre 1999 nel grado A 5, terzo scatto.
13 Il ricorrente presentava reclamo contro le due decisioni contestate ai sensi dell'art. 90, secondo comma, dello Statuto del personale. I reclami venivano respinti dall'autorità investita del potere di nomina in seno all'AEA.
La sentenza impugnata
14 Davanti al Tribunale di primo grado il ricorrente ha chiesto l'annullamento della prima decisione contestata e della seconda decisione contestata nella parte in cui questa ultima dispone il suo inquadramento al grado A 5, terzo scatto, con effetto dal 1_ novembre 1999.
15 Con riguardo alla prima decisione contestata, egli ha svolto un unico argomento fondato sull'art. 27 dello Statuto del personale. Riferendosi alla lettera del sig. Bisarre del 22 settembre 1999, egli ha sostenuto che la scelta dell'AEA di attribuire il posto di Direttore del Servizio Finanziario per trasferimento piuttosto che mediante l'organizzazione di un concorso interno sarebbe dovuta ad un'«accordo interistituzionale». La procedura di assunzione non sarebbe stata, dunque, scelta in base alle esigenze del servizio, come richiesto dall'art. 27 dello Statuto del personale, bensì in base ad una politica imposta dalla Commissione. La decisione di annullare il concorso AEA/T/99/1 sarebbe stata dunque illegittima, perché contraria allo Statuto del personale.
16 Anche in relazione alla seconda decisione contestata, il ricorrente ha svolto un solo argomento, fondato sugli artt. 5, 8 e 45 dello Statuto del personale. Egli ha sostenuto, essenzialmente, che la decisione di trasferirlo all'AEA, in conformità con l'art. 8 dello Statuto del personale, mirava a confermarlo nel posto che aveva occupato all'AEA per più di due anni come agente temporaneo di grado A 4. Inoltre egli ha dedotto che l'AEA avrebbe dovuto, conformemente al secondo comma dell'art. 8 dello Statuto del personale, «ricostruire» la sua carriera e - tenendo presente che egli già aveva tutti i requisiti per la promozione il 1_ aprile 1998 - esaminare la possibilità di promuoverlo nell'ambito degli esercizi di promozione 1998 e 1999.
17 Il Tribunale di primo grado non ha accolto gli argomenti del sig. Hirschfeldt.
18 In relazione alla prima decisione contestata, il Tribunale di primo grado ha ricordato che è ormai giurisprudenza consolidata (3) il principio secondo cui l'autorità investita del potere di nomina non è obbligata a portare a termine una procedura di assunzione iniziata ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del personale (4). Dal momento che, secondo il Tribunale di primo grado, consegue da quella giurisprudenza che l'autorità investita del potere di nomina ha il potere discrezionale di decidere se ultimare la procedura di assunzione, essa è autorizzata a sopprimere un concorso quando la legittimità dell'attribuzione di un posto per concorso sia in dubbio (5). Il fatto che in questo caso i dubbi siano stati sollevati da un terzo, cioè dalla Commissione, non può essere considerato equivalente ad un «accordo interistituzionale» e non ha viziato l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità investita del potere di nomina (6).
19 Il Tribunale di primo grado ha aggiunto che il sig. Hirschfeldt non aveva in ogni caso un legittimo interesse all'annullamento della prima decisione contestata (7). Giacché la nomina al posto di Direttore del Servizio Finanziario presso l'AEA era anteriore alla presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, l'unica cosa che poteva arrecargli pregiudizio sarebbe stata l'attribuzione del grado A 5. L'assegnazione del posto per trasferimento anziché per concorso non avrebbe potuto danneggiarlo dato che il bando di concorso del 22 aprile 1999 era inteso alla nomina di un funzionario di grado A 5/A 4 e che perciò alla persona nominata a seguito del concorso non sarebbe necessariamente stato assegnato il grado A 4.
20 Con riferimento alla seconda decisione contestata, il Tribunale di primo grado notava che, giacché il sig. Hirschfeldt era stato trasferito a sua richiesta, si doveva ritenere, in forza del secondo comma dell'art. 8 dello Statuto del personale, che l'intera sua carriera al servizio della Comunità Europea si fosse svolta presso l'AEA (8). In ogni caso, il Tribunale ha rilevato che - come lo stesso sig. Hirschfeldt ha riconosciuto in udienza - il terzo comma dell'art. 8 dello Statuto del personale non conferisce automaticamente un diritto alla promozione in connessione con un semplice trasferimento (9). E neppure si è potuto sostenere l'argomento secondo cui l'AEA avrebbe dovuto esaminare la possibilità di promuovere il sig. Hirschfeldt: (10) la promozione di un dipendente in virtù del terzo comma è possibile soltanto quando i) il suo trasferimento comporta necessariamente la sua collocazione in un grado più alto e ii) la promozione soddisfa le condizioni poste dall'art. 45 dello Statuto del personale (11). Nel caso del sig. Hirschfeldt, la prima condizione non era soddisfatta. Per quanto fosse stato nominato agente temporaneo nel grado A 4 all'AEA, egli era rimasto - in accordo con le regole del comando (12) - funzionario di grado A 5 alla Commissione (13). Il suo trasferimento ad un posto di grado A 5/A 4 all'AEA non comportava perciò necessariamente la sua collocazione in un grado più alto di quello occupato presso la Commissione (14).
21 Su queste basi, il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda del sig. Hirschfeldt come infondata.
Il ricorso contro la sentenza
22 In sede di impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;
- annullare la prima decisione contestata;
- annullare la seconda decisione contestata, nella parte in cui dispone il suo inquadramento al grado A 5, terzo scatto, con effetto dal 1_ novembre 1999; e
- condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.
23 La convenuta chiede che la Corte di giustizia voglia:
- respingere il ricorso per irricevibilità nella parte in cui mira ad ottenere il riesame di circostanze di fatto e per infondatezza quanto al resto;
- in subordine, qualora la Corte di giustizia decida di annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale di primo grado; e
- condannare il ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio.
La prima decisione contestata
- Ricevibilità
24 Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso errore di diritto nello statuire - al paragrafo 27 della sentenza impugnata - che egli non aveva interesse all'annullamento della prima decisione contestata. Egli deduce che, se avesse superato il concorso annullato con quella decisione, l'autorità investita del potere di nomina sarebbe stata tenuta a collocarlo nel posto e nel grado che egli aveva occupato come agente temporaneo (grado A 4). Tale autorità sarebbe, comunque stata obbligata a considerare la possibilità di promuoverlo in forza dell'art. 31, n. 2, dello Statuto del personale (15).
25 Secondo l'AEA, il Tribunale di primo grado non ha commesso alcun errore di diritto. Essa rileva come l'interesse ad agire di una persona debba, secondo una giurisprudenza consolidata, essere valutato in relazione al momento in cui l'azione è stata intentata (16). Ora, quando è stato proposto il presente ricorso, il ricorrente era già stato nominato al posto di cui trattasi.
Inoltre, trattandosi di un concorso per un posto di grado A 5/A 4, il vincitore del concorso non sarebbe necessariamente stato nominato nel grado A 4.
26 E' chiaro che, come l'AEA rileva, le considerazioni esposte al punto 27 della sentenza appellata - allo scopo di ribadire che il sig. Hirschfeldt non aveva interesse legale all'annullamento della prima decisione contestata - erano obiter dicta. Ciò è confermato dalla formulazione della sentenza («inoltre, ad ogni modo») e dal fatto che il Tribunale di primo grado ha dichiarato l'azione infondata, non irricevibile. Non è perciò necessario per la Corte di giustizia accertare nel presente caso se le considerazioni svolte dal Tribunale di primo grado sulla questione dell'interesse ad agire costituiscano errore di diritto.
27 Mi azzarderei comunque a suggerire che la sentenza impugnata interpreta in modo troppo restrittivo la nozione di interesse ad agire. Il fatto che il ricorrente non sarebbe necessariamente stato collocato nel grado A 4 neanche se avesse vinto il concorso annullato non lo priva, secondo me, dell'interesse a ricorrere contro la decisione di annullamento. Risulta dagli atti che il ricorrente, viste le sue qualificazioni e la sua esperienza professionale nonché le specifiche esigenze dell'AEA, sarebbe con molta probabilità stato collocato al grado A 4. Non mi sembrerebbe perciò giusto precludergli la possibilità di adire il Tribunale di primo grado per mancanza di interesse ad agire.
- Nel merito
28 Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso errore di diritto nel ritenere che la lettera con cui la Commissione, in data 22 settembre 1999, aveva espresso i suoi dubbi in relazione alla legittimità e all'opportunità del concorso AEA/T/99/1, non fosse in realtà equivalente ad un «accordo interistituzionale» e non viziasse l'esercizio dei poteri discrezionali da parte dell'autorità investita del potere di nomina in virtù dell'art. 27, primo comma, dello Statuto del personale.
29 Egli osserva che l'autorità investita del potere di nomina, pur avendo ampia discrezionalità nel decidere se portare a termine una procedura di concorso, deve esercitare il suo potere nell'interesse del servizio. Comunque, con riferimento alla lettera del 27 settembre 1999 firmata dal sig. Jiménez-Beltrán (17), il ricorrente afferma che la prima decisione contestata è stata adottata esclusivamente per sfuggire all'esplicita minaccia della Commissione di «rinunciare definitivamente in futuro ad effettuare trasferimenti in favore dell'(AEA)». L'autorità investita del potere di nomina non avrebbe perciò esercitato alcun potere discrezionale né avrebbe agito nell'interesse del servizio come prescritto dall'art. 27, primo comma, dello Statuto del personale. Inoltre egli sostiene che, giacché il previsto concorso sarebbe stato aperto a tutti i funzionari della Comunità dotati dei requisiti previsti nel bando, non si può sostenere che fosse stato organizzato al solo scopo di nominarlo al posto dichiarato vacante.
30 L'AEA controbatte questi argomenti.
31 Essa deduce, in primo luogo, che il ricorso è irricevibile poiché concerne accertamenti di fatti, o valutazioni di fatti, che figurano nella sentenza impugnata. A suo parere, la questione se i dubbi relativi al previsto concorso, espressi dalla Commissione nella sua lettera del 22 settembre 1999, viziassero l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità investita del potere di nomina non è un punto di diritto che, come tale, possa essere riesaminato dalla Corte di giustizia in virtù dell'art. 225 CE e dell'art. 51 dello Statuto.
32 Secondo l'AEA, il ricorso sarebbe anche infondato. Essa evidenzia che il Tribunale di primo grado ha dichiarato che l'AEA aveva deciso di annullare il concorso AEA/T/99/1 poiché quel concorso era stato organizzato in contrasto con una giurisprudenza consolidata (18) al solo scopo di regolare l'anomala situazione amministrativa di un singolo dipendente nominandolo al posto dichiarato vacante. In tali circostanze, chiaramente, non sarebbe stato nell'interesse del servizio portare a termine il concorso e l'AEA era dunque legittimata ad annullarlo.
33 Sono d'accordo con l'AEA nel considerare irricevibile il ricorso.
34 Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l'AEA avesse annullato il concorso AEA/T/99/1 poiché dubitava della sua legittimità alla luce della giurisprudenza della Corte sui concorsi destinati essenzialmente a consentire la nomina di un candidato ben determinato ad un posto vacante. Quest'aspetto della sentenza impugnata - che concorda con i motivi esposti nella decisione dell'autorità investita del potere di nomina nell'AEA, decisione che respinge il reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale (19) - è, secondo me, un accertamento di fatto che non può essere riesaminato dalla Corte.
35 Ne deduco, pertanto, che il primo motivo di ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
La seconda decisione contestata
36 Secondo il ricorrente, il Tribunale di primo grado ha commesso errore di diritto allorché ha dichiarato che la seconda decisione contestata era legittima nella parte in cui lo collocava al grado A 5, terzo scatto, con effetto dal 1_ novembre 1999. Il ricorrente adduce, essenzialmente, due argomenti a sostegno di questa rivendicazione.
37 In primo luogo egli sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso errore di diritto nel dichiarare che la promozione di un dipendente ai sensi del terzo comma dell'art. 8 dello Statuto del personale è possibile soltanto quando il trasferimento dell'interessato necessariamente comporta la sua collocazione in un grado superiore e che tale condizione non era soddisfatta nella fattispecie. A suo parere, la seconda decisione contestata non deve essere valutata come decisione di trasferirlo dalla Commissione ad un posto vacante di categoria A 5/A 4 presso l'AEA, bensì come decisione di nominarlo al posto dell'AEA che egli aveva occupato come agente temporaneo di grado A 4. In quest'ottica egli evidenzia che proprio nella sua posizione di agente temporaneo dell'AEA di grado A 4 egli aveva inoltrato domanda di trasferimento e sostiene che, in base ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, un dipendente trasferito a seguito di un comando (e dietro sua richiesta) deve essere collocato nel posto e nel grado che occupava nell'istituzione presso la quale era stato distaccato come agente temporaneo. Tale interpretazione è, secondo il ricorrente, confortata dalla formulazione del terzo comma dell'art. 8 che si riferisce all'«inquadramento» di dipendenti che siano stati trasferiti a loro richiesta.
38 In secondo luogo il ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha commesso errore di diritto nel respingere (implicitamente) gli argomenti relativi alla violazione del secondo comma dell'art. 8 dello Statuto del personale. A suo parere la suddetta disposizione - in forza della quale si ritiene che il dipendente abbia compiuto la sua carriera comunitaria presso l'istituzione in cui è stato trasferito - obbligava l'autorità investita del potere di nomina presso l'AEA ad esaminare, quando ha approvato il suo trasferimento, se la sua carriera fosse stata correttamente «ricostruita» e a valutare, in tale contesto, la possibiltà di promuoverlo. A questo riguardo, egli menziona una lettera del 26 aprile 1999 nella quale il Direttore Esecutivo dell'AEA lo incoraggiava a chiedere il trasferimento con queste parole: «la Sua attuale categoria ed il Suo grado A/4 verrebbero confermati ed i Suoi anni di servizio presso l'Agenzia europea per l'Ambiente riconosciuti». Omettendo di esaminare se l'AEA avesse di fatto ricostruito in modo corretto la carriera del ricorrente (ed esaminato le possibilità di promuoverlo) e tralasciando di confutare le sue argomentazioni al riguardo, il Tribunale di primo grado avrebbe commesso errore di diritto e mancato di fornire adeguata motivazione al dispositivo della sentenza.
39 L'AEA contesta entrambi gli argomenti.
40 Essa deduce, in primo luogo, che il posto e il grado occupato da un dipendente distaccato sono irrilevanti ai fini dell'art. 8 dello Statuto del personale. Tale disposizione non attribuisce al dipendente nessun diritto di essere collocato stabilmente nel posto e nel grado che egli occupa in qualità di agente temporaneo in comando. Al contrario, risulta chiaramente dalla formulazione del terzo comma dell'art. 8 - che si riferisce al grado «occupato dall'interessato (dal dipendente trasferito) nell'istituzione d'origine» - che un dipendente trasferito conserva di regola il grado che occupa, all'atto del trasferimento, nell'istituzione dalla quale proviene.
La possibilità di collocazione in un grado più alto, presa in considerazione al terzo comma dell'art. 8, esiste, come il Tribunale di primo grado ha rilevato nella sentenza impugnata, solo dove, diversamente dal solito, la decisione che dispone il trasferimento necessariamente implica la collocazione in un grado più alto rispetto a quello occupato dall'interessato presso l'istituzione dalla quale viene trasferito. In questo caso il trasferimento va considerato alla stregua di una promozione e pertanto, in base al terzo comma dell'art. 8, è soggetto alle condizioni stabilite dall'art. 45 dello Statuto del personale (20).
41 In ogni caso, il ricorrente ha presentato domanda per il trasferimento da un posto di funzionario di grado A 5 alla Commissione ad un posto di grado A 5/ A 4 presso l'AEA e quindi, nel suo caso, il trasferimento non comportava necessariamente la collocazione in un grado più alto. Il Tribunale di primo grado dunque non ha commesso errore di diritto nel respingere la sua pretesa di essere nominato al posto che egli aveva occupato presso l'AEA come agente temporaneo di grado A 4.
42 L'AEA si oppone anche all'argomento - basato sul secondo
comma dell'art. 8 dello Statuto del personale - con cui il ricorrente fa valere che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto verificare se l'autorità investita del potere di nomina presso l'AEA avesse esaminato le possibilità di promozione in connessione col trasferimento. Anche se tale disposizione prevede che l'autorità investita del potere di nomina presso l'AEA deve considerare l'intera carriera del ricorrente al servizio della Comunità come se fosse stata compiuta presso l'AEA nel corso degli esercizi di promozione da tenersi negli anni successivi al trasferimento, essa non la obbliga però ad effettuare, al momento del trasferimento, un distinto esame della specifica situazione del ricorrente in vista della sua promozione. L'AEA ha adempiuto agli obblighi che le incombono nei confronti del ricorrente ai sensi del secondo comma dell'art. 8, prendendo in esame la sua situazione nell'ambito dell'esercizio di promozione 2000 ed inserendo il suo nome nella lista dei dipendenti promovibili.
43 Ne consegue, secondo l'AEA, che il Tribunale di primo grado non ha commesso errore di diritto nel respingere le conclusioni del ricorrente, secondo le quali l'AEA avrebbe dovuto esaminare la possibilità di promuoverlo, e che esso ha adeguatamente trattato gli argomenti del ricorrente.
44 Sebbene non sia pienamente d'accordo con l'interpretazione del terzo comma dell'art. 8 dello Statuto del personale fornita dal Tribunale di primo grado e difesa in sede d'impugnazione dall'AEA, l'approccio lievemente diverso che propongo non avrebbe condotto ad un risultato differente nel giudizio di primo grado.
45 Il terzo comma dell'art. 8 si riferisce a situazioni in cui il trasferimento «comporta» (emporte, umfaßt, gepaard gaat met, involves, implicase, medfører) collocazione in un grado più alto. Come il ricorrente ha sottolineato, tale espressione non appare limitata alla situazione in cui il trasferimento «necessariamente» comporta la collocazione in un grado più alto. La formulazione del terzo comma deve, comunque, essere interpretata nel contesto dell'art. 8, tenendo conto del sistema complessivo dello Statuto del personale.
46 Risulta chiaro, in particolare, dal secondo comma dell'art. 8 che il sistema dei trasferimenti è basato sul principio di continuità delle carriere dei dipendenti comunitari. Da un lato, i diritti del dipendente non devono venir compromessi: si considera che egli abbia compiuto la sua carriera comunitaria presso l'istituzione nella quale è stato trasferito. Dall'altro, il trasferimento normalmente non implica un aumento di grado del dipendente di cui trattasi. Il dipendente trasferito rimane nel grado in cui si trovava nell'istituzione d'origine all'atto del trasferimento. La collocazione in un grado più elevato è sempre eccezionale e deve avvenire nel rispetto delle regole che disciplinano le promozioni.
47 Le promozioni dei dipendenti comunitari hanno luogo nel contesto di normali procedure di promozione conformi alla normativa dettagliata contenuta nello Statuto del personale e mirante a garantire pari trattamento a tutti i candidati attraverso l'esame comparativo dei loro meriti. Le norme che prevedono promozioni di dipendenti al di fuori di queste procedure devono essere interpretate restrittivamente.
48 Ne consegue, secondo me, che l'art. 8 dello Statuto del personale non può essere interpretato in modo da rendere necessaria la promozione del dipendente in occasione del suo trasferimento e nemmeno in modo da rendere necessaria la valutazione della possibilità di una sua promozione fuori dal contesto delle normali procedure disciplinate, in particolare, dall'art. 45. Il secondo comma dell'art. 8 garantisce che il dipendente non subisca svantaggi in relazione alla promozione in occasione del suo trasferimento, mentre il terzo comma, si limita a consentire, eccezionalmente, la sua promozione in alcune circostanze - cioè in conseguenza di una reale necessità amministrativa o per qualche altra ragione connessa, ad esempio, con l'organizzazione del servizio - purché siano rispettate le condizioni dell'art. 45.
49 Questa interpretazione dell'art. 8 dello Statuto del personale, che appare coerente con la prassi delle istituzioni comunitarie, si fonda inoltre su considerazioni di pari trattamento. Se ai dipendenti che vengono trasferiti dopo un periodo di distacco fosse garantito il diritto alla collocazione nel grado che hanno occupato come agenti temporanei in comando oppure il diritto all'esame della loro situazione specifica in vista della promozione, essi godrebbero di un vantaggio rispetto a coloro che, invece di chiedere il trasferimento, scelgono di restare nell'istituzione comunitaria presso la quale sono stati inizialmente assunti. Non c'è indizio nelle norme dello Statuto del personale che tale differenza di trattamento sia stata deliberatamente voluta ed essa appare, comunque, ingiustificata.
50 Da ultimo, non condivido la tesi del ricorrente secondo cui il Tribunale di primo grado avrebbe omesso di prendere in esame gli argomenti tratti dal secondo comma dell'art. 8 dello Statuto del personale e secondo cui la sentenza impugnata non conterrebbe adeguata motivazione.
51 E' vero che il Tribunale di primo grado non ha esplicitamente statuito sull'interpretazione del secondo comma dell'art. 8 dello Statuto del personale, ma occorre altresì osservare che esso ha manifestamente preso in esame l'argomento fondamentale del ricorrente secondo cui l'autorità investita del potere di nomina sarebbe tenuta a «ricostruire» la carriera del dipendente trasferito e dovrebbe in tale contesto valutare la possibilità di promuoverlo. Avendo dichiarato - al punto 42 della sentenza impugnata - che tale rivendicazione non trovava alcun sostegno nel terzo comma dell'art. 8 dello Statuto del personale, il Tribunale di primo grado ha concluso in termini generali che «il trasferimento dell'istante non implica l'obbligo per l'AEA di esaminare le possibilità di promuoverlo alle condizioni previste agli artt. 8 e 45 dello Statuto» (21). Mi sembra risultare implicitamente - e in modo abbastanza chiaro - da questa considerazione conclusiva che secondo il Tribunale di primo grado la formulazione e la struttura dell'art. 8 dello Statuto del personale nel suo complesso (incluso il secondo comma) non forniscono alcun sostegno all'argomento fondamentale del ricorrente.
52 Pertanto ritengo che il secondo capo del ricorso sia da respingere come infondato.
Conclusioni
53 Sulla base delle considerazioni di cui sopra, propongo che la Corte di giustizia:
«1) respinga il ricorso;
2) condanni il ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio».
(1) - Sentenza 13 febbraio 2001, causa T-166/00, Peter Hirschfeldt/Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA) (Racc. PI 2001 pagg. IA-41, II-157)
(2) - Statuto dei funzionari delle Comunità europee, introdotto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pagg. 1-7), con successive modifiche.
(3) - Sentenze 24 giugno 1969, causa 26/68, Jeannette Fux/Commissione delle Comunità europee (Racc. pag. 145, punto 11), e 14 febbraio 1990, causa T-38/89, Ingfried Hochbaum/Commissione delle Comunità europee (Racc. pag. II-43, punto 15).
(4) - Punto 25 della sentenza.
(5) - Punto 26 della sentenza.
(6) - Ibidem.
(7) - Punto 27 della sentenza.
(8) - Punti 38 e 39 della sentenza.
(9) - Punto 40 della sentenza.
(10) - Punto 41 della sentenza.
(11) - Punto 42 della sentenza.
(12) - Dall'art. 37 all'art. 39 dello Statuto del personale.
(13) - Punto 45 della sentenza.
(14) - Ibidem.
(15) - Il ricorrente si riferisce a questo proposito alla sentenza 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Spyridoulia Alexopoulou/Commissione delle Comunità europee (Racc. PI pagg. IA-227, II-683).
(16) - Egli si riferisce in proposito all'ordinanza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1996, causa T-128/96, Giorgio Lebedef/Commissione delle Comunità europee (Racc. PI pagg. IA-629, II-1679, punti 19-21).
(17) - Citata al paragrafo 11.
(18) - L'AEA si riferisce alle sentenze 29 settembre 1976, causa 105/75, Franco Giuffrida/Consiglio delle Comunità europee (Racc. pag. 1395), e 23 ottobre 1986, causa 142/85, Hartmut Schwiering/Corte dei Conti delle Comunità europee (Racc. pag. 3177), citate anche al punto 23 della sentenza appellata.
(19) - Decisione comunicata al ricorrente con lettera dell'8 marzo 2000.
(20) - L'AEA fa anche notare come sia giurisprudenza consolidata il fatto che lo Statuto del personale non conferisca automatico diritto a promozione neppure a funzionari che possiedono tutti i requisiti per ottenerla, v. sentenza 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Edward Patrick Latham/Commissione delle Comunità europee (Racc. PI pagg. IA-23, II-83, punto 50).
(21) - Punto 43 della sentenza appellata.
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