Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente causa nasce dall'appello presentato dal sig. Pitsiorlas contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2001 (causa T-3/00, Pitsiorlas/Consiglio e Banca centrale europea, Racc. pag. II-717), che ha dichiarato irricevibile il ricorso da lui proposto per l'annullamento di una decisione del Consiglio del 30 luglio 1999 che aveva respinto una sua istanza di accesso ai documenti relativi al c.d. «accordo Bâle/Nyborg» sul consolidamento del sistema monetario europeo.
Il quadro normativo
2. Com'è noto, con la decisione del Consiglio 93/731/CE, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti di tale istituzione , è stato affermato il principio dell'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e sono state precisate le relative condizioni e procedure.
3. Ai presenti fini va anzitutto ricordato che i primi due paragrafi dell'art. 2 dispongono:
«1. La richiesta di accesso ad un documento del Consiglio è rivolta per iscritto al Consiglio. Essa deve essere formulata in modo sufficientemente preciso e contenere segnatamente gli elementi che permettono di identificare il documento o i documenti cui si riferisce. Se del caso, il richiedente è invitato a precisare ulteriormente la richiesta.
2. La richiesta, qualora l'autore del documento sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o un altro organo comunitario ovvero qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, non deve essere rivolta al Consiglio bensì direttamente all'autore del documento».
4. Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell'art. 6, le «richieste di accesso ai documenti del Consiglio sono esaminate dai servizi competenti del segretariato generale, i quali propongono il seguito da dare a ciascuna richiesta». A tal riguardo, l'art. 7 dispone:
«1. I servizi competenti del segretariato generale informano per iscritto il richiedente, entro un mese, del corso positivo riservato alla sua richiesta o dell'intenzione di darvi risposta negativa. In quest'ultimo caso, l'interessato è altresì informato dei motivi di tale intenzione e del fatto di disporre di un mese per formulare una richiesta di conferma ai fini della revisione della posizione presa, in mancanza della quale si presume che egli abbia rinunciato alla richiesta iniziale.
2. L'assenza di risposta a una richiesta entro il mese successivo alla presentazione di quest'ultima equivale ad una decisione di rifiuto, salvo che il richiedente presenti la richiesta di conferma entro il mese successivo.
3. La decisione di respingere una richiesta di conferma, che deve essere presa entro il mese successivo alla presentazione di tale richiesta, è debitamente motivata. Essa è comunicata quanto prima e per iscritto al richiedente, che è nel contempo informato del contenuto degli articoli 138 E e 173 del trattato che istituisce la Comunità europea [divenuti artt. 195 e 230 CE], concernenti, rispettivamente, le condizioni alle quali le persone fisiche possono rivolgersi al mediatore ed il controllo della legittimità degli atti del Consiglio da parte della Corte di giustizia.
4. L'assenza di risposta entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di conferma equivale ad una decisione di rifiuto».
Fatti e procedura
I fatti all'origine della controversia
5. Dalla parte in fatto dellordinanza impugnata risulta quanto segue:
«1. Il ricorrente sta preparando un dottorato in diritto presso l'Università di Salonicco (Grecia).
2. Con lettera 6 aprile 1999, pervenuta al segretariato generale del Consiglio il 9 aprile seguente, egli chiedeva, in applicazione della decisione del Consiglio 20 dicembre 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, 93/731/CE (GU L 340, pag. 43), come modificata dalla decisione del Consiglio 6 dicembre 1996, 96/705/Euratom, CECA, CE (GU L 325, pag. 19), di avere accesso all'accordo "Bâle/Nyborg" sul consolidamento del sistema monetario europeo (SME), avallato il 12 settembre 1987 dal Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze in occasione della riunione informale di Nyborg (Danimarca).
3. Con lettera 11 maggio 1999, trasmessa al ricorrente il 15 maggio 1999, il segretariato generale del Consiglio rispondeva a quest'ultimo nei termini seguenti:
"Il segretariato generale ha preso attentamente in esame la Sua domanda, ma, poiché non si è potuto trovare il documento, ne deduciamo che si tratta molto probabilmente di un documento della [Banca centrale europea]. Sarebbe pertanto opportuno che Lei si rivolgesse direttamente a quest'ultima (...)".
4. Con lettera 8 giugno 1999, registrata al segretariato generale del Consiglio il 10 giugno seguente, il ricorrente presentava una richiesta di conferma in applicazione dell'art. 7, n. 1, della decisione 93/731.
5. Con lettera 5 luglio 1999 il segretariato generale del Consiglio comunicava al ricorrente che, data l'impossibilità di prendere una decisione nel termine di un mese previsto dall'art. 7, n. 3, della decisione 93/731, si era deliberato di prorogare tale termine in applicazione del n. 5 del detto articolo, che dispone quanto segue:
"In via eccezionale, il segretario generale, informandone preventivamente l'interessato, può prorogare di un mese le scadenze previste paragrafo 1, prima frase e al paragrafo 3".
6. Contemporaneamente, con lettera 28 giugno 1999 indirizzata alla direzione dei rapporti col pubblico della Banca centrale europea (BCE), il ricorrente chiedeva di avere accesso al documento citato in applicazione della decisione della BCE 3 novembre 1998, relativa all'accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della Banca centrale europea, 1999/284/CE (GU 1999, L 110, pag. 30). In seguito al rigetto di tale domanda con lettera 6 luglio 1999, il ricorrente, con lettera 27 luglio 1999, ne chiedeva il riesame sul fondamento dell'art. 23.3 del regolamento interno della BCE, adottato il 7 luglio 1998 (GU L 338, pag. 28), come modificato il 22 aprile 1999 (GU L 125, pag. 34).
7. Con lettera 2 agosto 1999, notificata al ricorrente l'8 agosto seguente, il segretariato generale del Consiglio comunicava al ricorrente la decisione del Consiglio 30 luglio 1999, che respingeva la sua richiesta di conferma (in prosieguo: la "decisione del Consiglio"). Tale decisione era redatta nei termini seguenti:
"In seguito ad una ricerca approfondita, abbiamo constatato che il documento menzionato nella Sua domanda riguarda la relazione del Comitato dei governatori relativa al consolidamento dello SME, che è stata pubblicata dal Comitato dei governatori degli Stati membri della CEE l'8 settembre 1987 a Nyborg.
Le regole relative al funzionamento amministrativo dello SME non hanno mai fatto parte del diritto comunitario; conseguentemente, il Consiglio non è mai stato chiamato a prendere una decisione a questo proposito.
Poiché in questo caso il documento richiesto è stato elaborato dai governatori delle banche centrali, La invitiamo a rivolgere la Sua richiesta direttamente ai governatori delle banche centrali o alla BCE".
8. Nella stessa lettera il segretariato generale richiamava altresì l'attenzione del ricorrente sulle disposizioni degli artt. 195 CE e 230 CE, in quanto essi riguardano, rispettivamente, le condizioni per il ricorso al mediatore e per il controllo di legittimità degli atti del Consiglio da parte della Corte.
9. Con lettera 8 novembre 1999, notificata al ricorrente il 13 novembre seguente, questi veniva informato della decisione del Consiglio dei governatori della BCE di non concedergli l'accesso al documento di cui trattasi (in prosieguo: la "decisione della BCE")» (tutti i corsivi sono miei).
6. Ai fini del presente giudizio conviene inoltre ricordare che nella lettera della BCE del 6 luglio 1999 la richiesta di accesso del ricorrente era stata respinta con la seguente motivazione:
«(...) i documenti provenienti dal Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri non sono coperti dalla decisione della BCE (ECB/1998/12), ma dall'art. 23.3 del regolamento di procedura della BCE (GU L 125, pag. 34, del 19 maggio 1999), che prevede che i documenti del Comitato dei governatori sono liberamente accessibili dopo un periodo di trent'anni. Mi dispiace dunque di non poterla aiutare».
7. Solo nella successiva decisione della BCE dell'8 novembre 1999, che confermava il rigetto della richiesta di accesso del ricorrente, veniva indicato che «l'accordo Bâle/Nyborg non è, propriamente parlando, un documento unico, redatto sotto forma di accordo tra le parti, ma esiste unicamente in forma di rapporti e di processi verbali che hanno per autori il Comitato dei governatori e il Comitato monetario». Più in particolare, secondo quanto precisato dalla BCE nel corso della procedura dinanzi al Tribunale , «l'accordo Bâle/Nyborg» sarebbe essenzialmente composto da due documenti: i) il «Rapport du Comité des Gouverneurs sur le renforcement du SME» (redatto a Basilea l'8 settembre 1987), al quale si riferisce la decisione di diniego di accesso del Consiglio; ii) un rapporto preparato dal Comitato monetario, organo consultivo del Consiglio , intitolato: «Le renforcement du SME - Rapport du Président du Comité monétaire à la réunion informelle des ministres des finances, Nyborg, le 12 septembre 1987». E' sulla base di entrambi i rapporti che alla riunione informale di Nyborg del 12 settembre 1987 il Consiglio ha ufficialmente adottato le modifiche da apportare alle modalità di funzionamento dell'accordo sullo SME del 13 marzo 1979 .
Il procedimento dinanzi al Tribunale e l'ordinanza impugnata
8. Come si è visto, con la decisione della BCE dell'8 novembre 1999, notificatagli il 13 novembre seguente, il sig. Pitsiorlas si è visto definitivamente rifiutare da parte della BCE l'accesso al c.d. «accordo di Bâle/Nyborg» ed ha appreso che tale «accordo» si componeva «di rapporti e di processi verbali» che avevano per autori non solo il Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri, ma anche il Comitato monetario, che, come si è detto, è un organo consultivo del Consiglio, il quale risponde quindi dell'accesso alla relativa documentazione. Ritenendo illegittima tale decisione e deducendo dalla sua motivazione anche l'illegittimità della decisione del Consiglio del 30 luglio 1999 (che aveva in sostanza negato l'esistenza di documenti del Consiglio ricompresi nell'«accordo di Bâle/Nyborg»), con ricorso del 20 gennaio 2000 il ricorrente ha impugnato congiuntamente le due decisioni, ai sensi dell'art. 230 CE, dinanzi al Tribunale di primo grado.
9. Senza prendere posizione sul merito, il Consiglio ha eccepito, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, l'irricevibilità del ricorso del sig. Pitsiorlas nella parte in cui riguardava la sua decisione del 30 luglio 1999, contestandone tra l'altro la tardività. In risposta a tale eccezione, il ricorrente ha osservato che il mancato rispetto dei termini era dovuto ad un errore scusabile, sostenendo di essere stato ingannato dalle due istituzioni coinvolte, che lo avrebbero intenzionalmente spinto a non impugnare immediatamente la decisione del Consiglio nell'attesa della risposta confermativa della BCE. Il sig. Pitsiorlas ha in particolare osservato che non avrebbe avuto senso attaccare immediatamente la decisione del Consiglio, che aveva espressamente negato di essere in possesso del documento richiesto; solo grazie alla decisione di conferma della BCE, adottata peraltro con notevole e grave ritardo, egli avrebbe invece capito che il Consiglio gli aveva illegittimamente negato l'accesso.
10. Con ordinanza del 14 febbraio 2001 il Tribunale ha accolto l'eccezione del Consiglio, dichiarando di conseguenza irricevibile il ricorso del sig. Pitsiorlas «per la parte in cui [era] diretto contro la decisione del Consiglio del 30 luglio 1999».
11. In particolare, il Tribunale ha ricordato che, ai «sensi dell'art. 230, quinto comma, CE, il termine per la presentazione di un ricorso di annullamento è di due mesi a decorrere, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Conformemente al combinato disposto delle disposizioni dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte, tale termine deve, inoltre, essere aumentato di un termine in ragione della distanza di dieci giorni per le parti residenti in Grecia» (punto 19). Esso ha poi constatato che nella specie «la decisione del Consiglio è stata notificata al ricorrente l'8 agosto 1999 mediante lettera del segretariato generale. Aumentato di un termine di dieci giorni, il termine per la presentazione di un ricorso di annullamento della detta decisione è dunque scaduto lunedì 18 ottobre 1999 a mezzanotte» (punto 20). Considerato dunque che il ricorso era stato depositato il 20 gennaio 2000, il Tribunale ha concluso che questo era stato presentato tardivamente (punto 21).
12. In merito all'«errore scusabile» invocato dal ricorrente, il Tribunale ha inoltre osservato quanto segue:
«22. Secondo una giurisprudenza costante, un errore scusabile può, in casi eccezionali, avere l'effetto di non comportare decadenza per il ricorrente (sentenze della Corte 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento, Racc. pag. 1729, punto 19, e 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione, Racc. pag. 1613, punto 11, e ordinanza della Corte 26 ottobre 2000, causa C-165/99, Austria/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 17). Ciò si verifica, in particolare, quando l'istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (v. sentenze Blackman/Parlamento, già citata, punto 34, e Bayer/Commissione, già citata, punto 26).
23. Tuttavia, nella fattispecie, il ricorrente non ha addotto alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui il Consiglio avrebbe adottato un simile comportamento. Si deve rilevare, al contrario, che, conformemente all'art. 7, n. 3, della decisione 93/731, la lettera del segretariato generale in cui si comunicava al ricorrente la decisione del Consiglio lo informava altresì del contenuto degli artt. 195 CE e 230 CE nella parte relativa, rispettivamente, alle condizioni per il ricorso al Mediatore e al controllo di legittimità degli atti del Consiglio da parte della Corte. Conseguentemente, un singolo normalmente accorto non poteva avere alcun dubbio né in merito alla definitività della detta decisione né in merito al termine per il ricorso applicabile ai sensi dell'art. 230 CE.
24. Poiché le circostanze richiamate dal ricorrente non possono essere considerate circostanze eccezionali che danno luogo ad un errore scusabile, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione del Consiglio».
Il procedimento dinanzi alla Corte
13. Con ricorso depositato il 7 maggio 2001 il sig. Pitsiorlas ha impugnato l'ordinanza del Tribunale, chiedendo alla Corte: di dichiarare il ricorso in appello ricevibile e fondato; di annullare l'ordinanza impugnata; di annullare la decisione del Consiglio del 30 luglio 1999 in accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado o, in subordine, di rinviare la causa davanti al Tribunale per la decisione sul merito; di condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio. A sostegno della domanda di annullamento dell'ordinanza del Tribunale, il sig. Pitsiorlas ha invocato in particolare: i) la violazione dell'articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale; ii) la violazione del principio della parità delle armi; iii) un errore di diritto nell'interpretazione della decisione del Consiglio; iv) un errore nell'accertamento dei fatti, con conseguente violazione dell'art. 42 dello Statuto CE della Corte di giustizia; v) la mancata applicazione o, in subordine, un'applicazione eccessivamente restrittiva della giurisprudenza comunitaria in materia di errore scusabile.
14. Nella propria comparsa di risposta il Consiglio si è limitato a rilevare la tardività del ricorso in appello, chiedendo alla Corte di dichiararlo manifestamente irricevibile. Solo in udienza tale istituzione ha brevemente replicato alle censure del ricorrente nei confronti dell'ordinanza impugnata.
Analisi giuridica
Sulla ricevibilità
15. Il Consiglio ha contestato la ricevibilità dell'appello, sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro il 3 maggio 2001 (due mesi e dieci giorni dopo la notifica dellordinanza del Tribunale, avvenuta il 23 febbraio 2001 ), mentre è stato depositato nella cancelleria della Corte solo il successivo 7 maggio.
16. Come osservato dal ricorrente, tale eccezione è tuttavia infondata, in quanto il Consiglio ha erroneamente omesso di considerare che prima del deposito, effettivamente avvenuto il 7 maggio 2001, il ricorso era già pervenuto in cancelleria tramite telecopia la sera del 2 maggio 2001 ed era stato poi registrato la mattina seguente. Il nuovo n. 6 dell'art. 37 del regolamento di procedura della Corte prevede infatti che «la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi» . Ritengo pertanto che l'appello debba essere dichiarato ricevibile.
Sul merito
17. Venendo al merito della causa, per ragioni di economia processuale credo che convenga concentrarsi sul quinto motivo, con cui il sig. Pitsiorlas contesta al Tribunale di aver escluso che la tardività del ricorso potesse dipendere da un «errore scusabile».
18. In particolare, con tale motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale ha adottato un approccio troppo formalistico nel valutare l'esistenza di un errore scusabile, dando eccessiva importanza al fatto che nella decisione impugnata fosse indicata la possibilità di introdurre un ricorso ex art. 230 CE. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe al contrario dovuto prendere in considerazione gli specifici elementi e le eccezionali circostanze che caratterizzavano il caso di specie, ed in particolare le scorrettezze con cui il Consiglio e la BCE lo avrebbero tratto in errore: luno, dissimulando l'esistenza del rapporto del Comitato monetario sul rinforzamento dello SME; l'altra, ritardando la decisione in cui ha fatto riferimento a tale rapporto, adottata solo dopo la scadenza del termine per impugnare la corrispondente decisione del Consiglio. In presenza di tali particolari circostanze, in effetti, egli non avrebbe potuto dare prova di maggiore diligenza, tenuto conto anche del carattere eccezionalmente complesso dell'«accordo di Bâle/Nyborg» e della mancanza di trasparenza che in generale caratterizza la materia della politica monetaria. Il Tribunale avrebbe quindi compiuto un errore di diritto negando la sussistenza di un errore scusabile idoneo a giustificare la tardività dell'impugnazione.
19. Contestando tali argomentazioni, il Consiglio ha invece osservato in udienza che il Tribunale ha giustamente escluso che la tardività del ricorso fosse dovuta ad un errore scusabile ai sensi della giurisprudenza comunitaria. A suo giudizio, infatti, il ricorrente non era riuscito a dimostrare che il comportamento del Consiglio era stato tale da indurlo in errore, visto che egli era stato chiaramente edotto, con l'indicazione espressa della possibilità di presentare un ricorso ai sensi dell'art. 230 CE, del carattere definitivo della decisione.
20. Per parte mia, devo anzitutto ricordare che «la nozione di errore scusabile, che trova la sua origine direttamente nella preoccupazione del rispetto del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, può avere ad oggetto secondo la costante giurisprudenza soltanto circostanze eccezionali nelle quali, in particolare, l'istituzione riguardata ha adottato un comportamento idoneo di per sé, o in una misura determinante, a ingenerare una comprensibile confusione in un interessato di buona fede e che ha fatto prova di tutta la diligenza che si richiede in una persona normalmente accorta» . In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che un errore scusabile può sussistere «qualora la presentazione tardiva di un ricorso sia stata cagionata dalla circostanza che l'istituzione riguardata abbia fornito informazioni errate o tali da ingenerare comprensibile confusione nell'interessato che presenta le caratteristiche qui sopra menzionate, ovvero qualora la violazione da parte dell'istituzione riguardata di talune sue norme interne, come ad esempio un codice di condotta, abbia ingenerato una siffatta confusione» .
21. Nell'ordinanza impugnata, come si è visto, il Tribunale ha escluso che la tardività del ricorso potesse essere giustificata da un errore scusabile, perché a suo avviso il sig. Pitsiorlas non aveva dimostrato che il comportamento del Consiglio era stato tale da generare una «confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto». Considerato infatti che nella decisione impugnata era indicata la possibilità di presentare un ricorso ai sensi dell'art. 230 CE, il Tribunale ha ritenuto che «un singolo normalmente accorto non poteva avere alcun dubbio né in merito alla definitività della detta decisione né in merito al termine per il ricorso».
22. Convengo tuttavia con il sig. Pitsiorlas che il Tribunale ha seguito un approccio eccessivamente formalistico e restrittivo nell'applicare la giurisprudenza relativa all'errore scusabile.
23. Mi sembra in effetti che il Tribunale abbia ingiustificatamente omesso di considerare che la decisione impugnata era tale da trarre in errore il ricorrente sull'esistenza di un documento del Consiglio rientrante nel c.d. «accordo di Bâle/Nyborg». Indicando infatti i governatori delle banche centrali quali autori del documento richiesto, la decisione impugnata induceva inevitabilmente il ricorrente a ritenere che il Consiglio non potesse dare seguito alla sua istanza di accesso perché l'«accordo» comprendeva il solo rapporto del Comitato dei governatori (e non anche, dunque, il rapporto del Comitato monetario sul rinforzamento dello SME). Facendo affidamento su tali indicazioni, quindi, il sig. Pitsiorlas non aveva alcun motivo per impugnare una decisione che escludeva l'accesso ad un documento di cui veniva sostanzialmente negata la stessa esistenza.
24. E' del tutto evidente, infatti, che la possibilità per le istituzioni comunitarie «di accogliere una domanda di accesso presuppone, beninteso, che tali documenti esistano», così com'è pacifico che, «conformemente alla presunzione di legalità inerente agli atti comunitari, l'inesistenza di un documento cui è stato richiesto l'accesso è presunta allorché un'affermazione in tal senso è fatta dall'istituzione interessata», a meno che la sua esistenza non risulti «sulla base di indizi pertinenti e concordanti» . Non disponendo di alcun indizio dell'esistenza del rapporto del Comitato monetario sul rinforzamento dello SME, il ricorrente non poteva quindi che credere all'affermazione del Consiglio secondo cui l'«accordo di Bâle/Nyborg» comprendeva il solo rapporto del Comitato dei governatori e non aveva di conseguenza alcun motivo per contestare la decisione.
25. Se ne deve dunque dedurre, a mio avviso, che è stato il comportamento del Consiglio ad indurre il sig. Pitsiorlas a non impugnare tempestivamente la decisione del 30 luglio 1999. Solo con la decisione della BCE dell'8 novembre 1999, notificatagli il 13 novembre seguente, egli ha infatti appreso che l'«accordo di Bâle/Nyborg» si componeva «di rapporti e di processi verbali che [avevano] per autori il Comitato dei governatori e il Comitato monetario», e quindi anche un organo consultivo del Consiglio. Solo in quel momento, dunque, egli ha potuto dubitare della correttezza della decisione del Consiglio, maturando la convinzione che tale istituzione avesse intenzionalmente celato l'esistenza del rapporto del Comitato monetario. Resosi conto dell'errore in cui l'aveva indotto il Consiglio, il 20 gennaio 2000 egli ha pertanto presentato il ricorso contro la decisione con cui tale istituzione, tacendone l'esistenza, gli aveva impedito l'accesso al rapporto del Comitato monetario.
26. D'altra parte, non credo che si possa rimproverare al ricorrente di non essersi comportato come «un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto». Dopo aver ricevuto la prima lettera di rifiuto del Consiglio dell'11 maggio 1999, nella quale veniva indicato che molto probabilmente il documento richiesto era della BCE, il 28 giugno 1999 il sig. Pitsiorlas ha diligentemente «girato» la richiesta di accesso a quest'ultima. Ed è chiaro che se già nella risposta del 6 luglio 1999 la BCE avesse indicato l'esistenza del rapporto del Comitato monetario, il sig. Pitsiorlas sarebbe stato subito in grado di dubitare della legittimità della successiva decisione del Consiglio del 30 luglio 1999. Dando comunque ulteriore prova di diligenza, il 27 luglio 1999 il sig. Pitsiorlas ha poi presentato alla BCE una richiesta di riesame, cui essa ha risposto solo l'8 novembre 1999, e quindi ben oltre il termine di un mese previsto dall'art. 5, n. 3, della decisione 1999/284/CE, del 3 novembre 1998, relativa all'accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della Banca.
27. Così stando le cose, ritengo quindi che il ricorrente si sia senz'altro comportato con «la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto». Né tale affermazione potrebbe essere contraddetta dal fatto che, dopo aver ricevuto la decisione della BCE dell'8 novembre 1999, il sig. Pitsiorlas avrebbe avuto la possibilità di presentare al Consiglio una nuova domanda di accesso, facendo valere le informazioni nel frattempo acquisite. Ciò in quanto, a mio avviso, il sig. Pitsiorlas (a prescindere ovviamente dal problema del termine di ricorso) aveva comunque il diritto di adire i giudici comunitari per chiedere l'annullamento della decisione del Consiglio del 30 luglio 1999. Come il Tribunale ha già avuto modo di chiarire, in effetti, la «decisione 93/731 ha lo scopo di attuare il principio del più ampio accesso possibile dei cittadini all'informazione, al fine di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nell'amministrazione. Al pari della decisione 94/90, essa non subordina ad una giustificazione particolare l'accesso del pubblico ai documenti richiesti. Di conseguenza, una persona alla quale sia stato negato l'accesso a un documento o a una parte di un documento ha già, per ciò solo, un interesse all'annullamento della decisione di diniego»; ciò al punto che l'interesse a ricorrere non viene meno neppure per il «fatto che i documenti richiesti siano diventati di dominio pubblico» .
28. Non credo quindi che si potrebbe contestare al sig. Pitsiorlas una mancanza di diligenza per il fatto di non aver presentato una nuova domanda di accesso ad un'istituzione che gli aveva fornito una risposta fuorviante, e di aver invece scelto di impugnare quest'ultima. La diligenza necessaria per giustificare la tardività del ricorso in base ad un errore scusabile dev'essere infatti misurata solo con riferimento alle condizioni per l'impugnazione della decisione di diniego di accesso, mentre è irrilevante il comportamento tenuto dal ricorrente per cercare di ottenere i documenti in questione. In effetti, come risulta dalla ricordata sentenza del Tribunale, l'interesse ad impugnare un diniego non viene comunque meno per il fatto che sia possibile presentare una nuova istanza di accesso o anche che il ricorrente si sia effettivamente attivato per ottenere i documenti richiesti.
29. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, mi sembra quindi che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ritenendo che la tardività del ricorso del sig. Pitsiorlas non fosse giustificata da un errore scusabile ai sensi della giurisprudenza comunitaria. Ritengo pertanto che, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata debba essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dal sig. Pitsiorlas.
30. Considerato che l'ordinanza impugnata aveva accolto un'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, senza prendere posizione sul merito del ricorso, ritengo che la causa debba essere rinviata al Tribunale di primo grado per consentire un pieno contraddittorio tra le parti. La decisione sulle spese dovrebbe essere di conseguenza riservata.
Conclusioni
31. Per le ragioni sopra esposte, propongo pertanto alla Corte di dichiarare che:
- l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2001 nella causa T-3/00, Pitsiorlas/Consiglio e Banca centrale europea, è annullata;
- la causa è rinviata al Tribunale affinché statuisca sul merito;
- le spese sono riservate.
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