CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 25 settembre 2003(1)
Causa C-194/01
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica d'Austria
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 75/442/CEE – Catalogo europeo dei rifiuti – Direttiva 91/689/CEE – Elenco europeo dei rifiuti pericolosi – Trasposizione – Elenchi nazionali – Esclusione – Argomento difensivo – Messa in discussione della legittimità dei cataloghi comunitari – Inammissibilità»
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 226 CE, la Commissione delle Comunità europee intende far accertare se la Repubblica d’Austria sia venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dei seguenti testi:
– direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (2) , come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva 75/442 modificata»);
– decisione della Commissione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (4) (in prosieguo: il «catalogo europeo dei rifiuti» o il «CER»);
– direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (5) , come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (6) (in prosieguo: la «direttiva 91/689 modificata»), e
– decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689 (7) (in prosieguo: l’«elenco dei rifiuti pericolosi» o l’«ERP»).
2. La Commissione ritiene che le autorità austriache non abbiano adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al catalogo europeo dei rifiuti, all’elenco dei rifiuti pericolosi nonché agli allegati I e II della direttiva 91/689 modificata.
I – Contesto normativo
A – Legislazione comunitaria
3. La direttiva 75/442 modificata stabilisce le regole comunitarie per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti (8) . Essa ha come scopo principale quello di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti (9) .
4. L’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 modificata definisce la nozione di rifiuto. Esso recita come segue:
«[A]i sensi della presente direttiva, si intende per (...) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura».
5. L’art. 18 della direttiva 75/442 modificata così stabilisce:
«[L]a Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione (...).
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
(...)».
6. La Commissione ha adottato l’elenco di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 modificata con la decisione 94/3, vale a dire il CER. Il punto 5 della nota introduttiva dell’allegato I di tale decisione stabilisce che «[i]l catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti».
7. La direttiva 91/689 modificata, dal canto suo, fissa regole specifiche relative alla gestione dei rifiuti pericolosi. Essa è volta a migliorare le condizioni di smaltimento e di gestione dei rifiuti pericolosi (10) . Il quinto ‘considerando’ di tale testo precisa «che, allo scopo di migliorare l’efficacia della gestione dei rifiuti pericolosi nella Comunità, è necessario usare definizioni precise ed uniformi dei rifiuti pericolosi (...)».
8. L’art. 1, n. 4, della direttiva 91/689 modificata definisce la nozione di rifiuti pericolosi nel seguente modo:
«[A]i fini della presente direttiva, si intende per “rifiuti pericolosi”:
– i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato III (...).
– qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell’allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ai fini dell’adeguamento dell’elenco».
9. L’elenco dei rifiuti pericolosi è stato adottato dal Consiglio con la citata decisione 94/904, vale a dire l’ERP. Secondo il punto 1 dell’introduzione all’allegato di tale decisione, i diversi tipi di rifiuti pericolosi che compaiono sull’elenco sono definiti in modo completo da un codice a sei cifre.
B – Diritto austriaco
10. Nel diritto austriaco, la normativa generale relativa alla gestione dei rifiuti compare nel Bundesgesetz über die Vermeidung und Behandlung von Abfällen (Abfallwirtschaftsgesetz) del 6 giugno 1990 (11) (legge federale sulla prevenzione e sul trattamento dei rifiuti) (12) .
11. L’art. 2, n. 5, di tale legge, nella sua versione pubblicata nel 1998 (13) , indica che il Ministro dell’Ambiente, della Gioventù e della Famiglia è tenuto a stabilire i rifiuti che devono essere considerati pericolosi. La stessa disposizione precisa che, a tale scopo, il Ministro competente può rendere obbligatorie talune «ÖNORMEN». Le «ÖNORMEN» sono norme adottate dall’istituto di normalizzazione austriaco.
12. Il catalogo austriaco dei rifiuti compare nell’ÖNORM S 2100 del 1° settembre 1997 (14) . Detto testo, non vincolante in quanto tale, contiene l’elenco dei rifiuti ordinari e l’elenco dei rifiuti pericolosi. È certo che l’ÖNORM S 2100 classifica i suoi rifiuti secondo un metodo diverso da quello usato dal catalogo europeo dei rifiuti e dall’elenco dei rifiuti pericolosi.
13. Nell’agosto 1997, il Ministro dell’Ambiente, della Gioventù e della Famiglia ha adottato la Verordnung über die Festsetzung von gefährlichen Abfällen und Problemstoffen (Festsetzungsverordnung 1997) (15) (decreto relativo alla determinazione dei rifiuti pericolosi e delle sostanze a rischio; in prosieguo: il «decreto del 1997»).
14. L’art. 3, n. 1, di tale decreto stabiliva che i rifiuti che comparivano sull’ÖNORM S 2100 e che erano ripresi nell’allegato I (di tale decreto) dovevano essere considerati pericolosi. L’art. 3, n. 2, del decreto del 1997 prevedeva tuttavia una modifica di tale elenco a partire del 1° luglio 2000. Esso recitava:
«[A] partire dal 1° luglio 2000, sono considerati pericolosi i rifiuti di cui al[l’ERP]. Il Ministero dell’Ambiente, della Gioventù e della Famiglia pubblicherà tale elenco nel Bundesgesetzblatt entro il 1° luglio 2000».
15. Il 30 giugno 2000, ossia la vigilia dell’entrata in vigore di tale norma, il Ministro dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque ha adottato la Verordnung mit der die Festsetzungsverordnung 1997 geändert wird (16) (decreto recante modifica del decreto di determinazione del 1997; in prosieguo: il «decreto del 2000»). Tale decreto ha abrogato l’art. 3, n. 2, del decreto del 1997 ed ha introdotto una norma secondo la quale il decreto del 1997 così modificato assicurerebbe la trasposizione della direttiva 91/689 modificata e dell’elenco dei rifiuti pericolosi.
II – Procedimento precontenzioso
16. Ritenendo che la legislazione austriaca non garantisse una corretta trasposizione del CER, dell’ERP e delle direttive 91/689 modificata e 75/442 modificata, il 14 luglio 1999 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alle autorità austriache.
17. Nella sua risposta dell’8 ottobre 1999, il governo austriaco ha sostenuto, segnatamente, che il CER, l’ERP nonché gli allegati I e II della direttiva 91/689 modificata erano stati trasposti correttamente dall’ÖNORM S 2100 e dal decreto del 1997. Le autorità austriache hanno ribadito tale tesi nella lettera 2 novembre 2000, in risposta al parere motivato della Commissione 27 luglio 2000.
18. Il 4 maggio 2001 la Commissione ha quindi proposto il presente ricorso.
III – Richieste e motivi delle parti
19. Nell’ambito di tale ricorso, la Commissione prende in considerazione tre gravami nei confronti delle autorità austriache (17) .
20. In primo luogo, la Commissione contesta alle autorità austriache di non aver trasposto il CER nel diritto interno. Essa rileva che, ai sensi dell’art. 249, quarto comma, CE, la decisione che istituisce il CER è obbligatoria per i destinatari che designa, vale a dire gli Stati membri. Essa ricorda inoltre che, secondo il punto 5 della sua nota introduttiva, il CER è volto a fornire una nomenclatura e una terminologia comune dei rifiuti, valide nell’intera Comunità. Sarebbe quindi necessario applicare il CER a livello nazionale per garantire l’efficacia della politica comunitaria dei rifiuti.
21. In secondo luogo, la Commissione ritiene che le autorità austriache non abbiano trasposto correttamente l’ERP nel diritto interno. La Commissione sostiene che l’ERP costituisce parte integrante della definizione di «rifiuto pericoloso» ai sensi della direttiva 91/689 modificata e che, ai sensi del quinto ‘considerando’ di tale testo, è necessario usare una definizione precisa e uniforme della nozione di «rifiuti pericolosi» nella Comunità. I provvedimenti nazionali che garantiscono la trasposizione dall’ERP dovrebbero quindi seguire fedelmente il sistema attuato sul piano comunitario.
22. Ebbene, sottolinea la Commissione, l’ERP non sarebbe mai stato usato nel diritto austriaco. Infatti, l’art. 3, n. 2, del decreto del 1997, che prevedeva l’impiego dell’ERP a partire dal 1° luglio 2000, sarebbe stato abrogato la vigilia della sua entrata in vigore con il decreto del 2000.
23. In terzo luogo, la Commissione contesta alle autorità austriache di non aver trasposto gli allegati I e II della direttiva 91/689 modificata. A suo parere, gli Stati membri hanno l’obbligo di trasporre la totalità della direttiva 91/689 modificata, ivi compresi gli allegati controversi.
24. La Repubblica d’Austria contesta tali diversi gravami.
25. Per quanto concerne il primo gravame, il governo austriaco sostiene che non è necessario trasporre il CER nel diritto interno. A suo parere, tale testo sarebbe privo di forza vincolante e non farebbe parte della nozione di «rifiuto» ai sensi della direttiva 75/442 modificata. In ogni caso, il governo austriaco rileva che tutti i rifiuti citati dal CER compaiono nell’ÖNORM S 2100, di modo che il CER sarebbe stato effettivamente trasposto. A tal proposito, il governo austriaco afferma che l’elenco nazionale dei rifiuti (l’ÖNORM S 2100) è più dettagliato e più efficace del CER, in quanto classifica i rifiuti in funzione delle loro caratteristiche e non in base alla loro origine.
26. Per quanto concerne il secondo gravame, il governo austriaco sottolinea che il diritto comunitario non lo obbliga a trasporre letteralmente l’ERP. Esso ricorda che, ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE, le direttive vincolano gli Stati membri per quanto riguarda i risultati da raggiungere, ma non la forma e i mezzi. Ebbene, nel caso di specie, il risultato prescritto dalla direttiva 91/689 modificata sarebbe stato raggiunto, poiché l’ÖNORM S 2100 e il decreto del 1997 avrebbero trasposto la sostanza dell’ERP.
27. Il governo austriaco spiega inoltre che l’art. 3, n. 2, del decreto del 1997 aveva l’obiettivo di abbandonare la classificazione austriaca (prevista dall’art. 3, n. 1, e dall’allegato I del detto decreto) per passare alla nomenclatura comunitaria (l’ERP). Tale norma, tuttavia, sarebbe stata abrogata nel 2000, perché le autorità austriache giudicavano insufficienti i progressi realizzati nella revisione dell’ERP.
28. Il governo austriaco ritiene, infatti, che l’elenco austriaco dei rifiuti pericolosi sia più preciso, più rigoroso e più appropriato dell’ERP in quanto classifica i rifiuti in base alle loro caratteristiche e non in base alla loro origine. Secondo il governo austriaco, una ripresa dell’ERP, al suo stato attuale, implicherebbe un serio deterioramento degli standard ambientali in Austria. Inoltre, l’elenco austriaco dei rifiuti non presenterebbe alcun rischio per il funzionamento del mercato interno, dato che le autorità austriache garantirebbero il coordinamento fra i codici (dei rifiuti) impiegati a livello nazionale e i codici usati a livello comunitario.
29. Infine, per quanto concerne il terzo gravame, il governo austriaco considera che gli allegati I e II della direttiva 91/689 modificata non dovevano essere trasposti nel diritto interno. A suo parere, tali allegati dovevano essere usati nell’ambito del processo di elaborazione dell’ERP, ma non dovevano essere integrati nella legislazione interna degli Stati membri.
30. Il governo austriaco chiede quindi alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Commissione alle spese.
IV – Valutazione
31. I primi due gravami formulati dalla Commissione sollevano questioni identiche, che riguardano il margine di manovra di cui godono gli Stati membri per conformarsi al CER e all’ERP nonché alla legalità dei cataloghi comunitari. Li esaminerò quindi congiuntamente prima di affrontare il terzo gravame, relativo alla mancata trasposizione degli allegati I e II della direttiva 91/689 modificata.
A – Sui primi due gravami (mancata esecuzione del CER e dell’ERP)
32. Nel caso di specie, è certo che i cataloghi austriaci dei rifiuti non corrispondono al CER e all’ERP. L’ÖNORM S 2100 e il decreto del 1997 classificano i rifiuti in base alle loro caratteristiche e alla loro composizione, mentre i cataloghi comunitari classificano i rifiuti in base alla loro origine (18) . Gli elenchi austriaci si discostano quindi dalla nomenclatura e dalla classificazione usate a livello comunitario.
33. A mio parere, la fondatezza dei primi due gravami deriva dalla natura degli atti di cui trattasi.
34. Occorre sottolineare che, nel caso di specie, tali gravami non vertono sulla mancata trasposizione di una direttiva comunitaria. La Commissione mira a fare dichiarare che le autorità austriache non hanno eseguito correttamente delle «decisioni» ai sensi dell’art. 249, quarto comma, CE. Sappiamo, infatti, che il CER e l’ERP sono decisioni (della Commissione e del Consiglio) indirizzate agli Stati membri.
35. Ebbene, ai sensi dell’art. 249, quarto comma, CE, la decisione è «obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati». A differenza della direttiva, che è obbligatoria soltanto per quanto riguarda il risultato da raggiungere (19) , la decisione è vincolante in tutte le sue disposizioni. Essa vieta quindi ogni applicazione incompleta o selettiva (20) , di modo che gli Stati membri che ne sono destinatari devono conformarvisi totalmente. Gli Stati membri conservano soltanto la scelta della forma giuridica dell’attuazione della decisione nell’ordinamento giuridico interno (21) .
36. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, gli Stati membri non disponevano di alcun margine di manovra nell’attuazione del CER e dell’ERP.
37. In proposito, si ricorda che, ai sensi della giurisprudenza, la Corte può procedere alla riqualificazione di un atto comunitario. La Corte considera, infatti, che la vera natura di un atto non può risultare dalla sola qualifica che le è stata data dal suo autore (22) o dalle sue modalità di adozione (23) . Infatti, se le disposizioni di un regolamento non presentano portata generale, la Corte considera che tali disposizioni devono ritenersi come una pluralità di decisioni individuali (24) . Analogamente, una decisione che produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto, deve, nonostante il suo titolo di «decisione», essere definita come misura di portata generale (25) . Infine, la Corte può verificare che una direttiva ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE, non contenga disposizioni specifiche aventi natura di decisione individuale (26) .
38. Nel caso di specie, il governo austriaco non contesta che il CER e l’ERP costituiscano vere e proprie decisioni. In nessun momento del procedimento ha affermato che la denominazione degli atti controversi fosse errata.
39. In ogni caso, penso che il CER e l’ERP non presentino le caratteristiche di una «direttiva» ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE.
40. Da una parte, occorre sottolineare che la scelta di redigere il CER e l’ERP sotto forma di decisioni è una scelta deliberata dal legislatore comunitario. Si sa, infatti, che in origine la direttiva 75/442 non aveva previsto l’elaborazione di un elenco comunitario dei rifiuti. L’art. 1, lett. a), di tale testo si limitava a definire la nozione di rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi». Tuttavia nel 1991, nel corso della modifica della direttiva 75/442, il Consiglio ha ritenuto che fossero «necessarie una terminologia comune e una definizione dei rifiuti» (27) . Il CER è stato quindi adottato con l’obiettivo di «essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità» (28) .
41. Analogamente, il quinto ‘considerando’ della direttiva 91/689 modificata indica «che, allo scopo di migliorare l’efficacia della gestione dei rifiuti pericolosi nella Comunità, è necessario usare definizioni precise ed uniformi dei rifiuti pericolosi». L’ERP ha quindi altresì l’obiettivo di fornire una definizione uniforme della nozione di rifiuti pericolosi nella Comunità.
42. Stando così le cose, è evidente che il legislatore comunitario non poteva redigere il CER e l’ERP sotto forma di direttive. Il fatto di lasciare agli Stati membri una certa libertà di forma e di mezzi sarebbe stato palesemente contrario agli obiettivi dei cataloghi comunitari, che mirano ad istituire una definizione e una nomenclatura uniformi dei rifiuti (pericolosi) nella Comunità. Facendo ricorso alla decisione, il legislatore comunitario ha quindi scelto deliberatamente di sopprimere il margine di manovra degli Stati membri in tale ambito.
43. D’altra parte, l’esame del contenuto dei cataloghi comunitari conferma che questi costituiscono vere e proprie «decisioni» ai sensi dell’art. 249 CE. Il CER e l’ERP enunciano in modo preciso e dettagliato le diverse categorie di rifiuti. Inoltre, li classificano secondo un ordine e un metodo determinati, basati sostanzialmente sull’origine dei rifiuti.
44. Pertanto, penso che la Repubblica d’Austria non disponesse di alcun margine di manovra nell’esecuzione del CER e dell’ERP. Essa aveva l’obbligo di applicare totalmente e fedelmente i cataloghi comunitari nel diritto interno.
45. Tale conclusione è del resto confermata dalla sentenza 15 gennaio 2002, Commissione/Lussemburgo (29) . In tale causa, la Corte ha deciso che il Granducato di Lussemburgo era venuto meno ai suoi obblighi in quanto aveva adottato una nomenclatura dei rifiuti puramente lussemburghese, che differiva dal CER.
46. La Repubblica d’Austria contesta tuttavia tale conclusione, mettendo in discussione la pertinenza dei cataloghi comunitari. Essa ha sollevato numerosi argomenti volti a dimostrare che gli elenchi austriaci erano più precisi, più rigorosi e più efficaci dei cataloghi comunitari.
47. Sul piano giuridico, ritengo che tale tesi non possa essere accolta.
48. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, il sistema di tutela giurisdizionale predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare se uno Stato membro abbia mancato agli obblighi a lui incombenti, dai ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE, volti a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Detti rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità differenti. Uno Stato membro, quindi, non può eccepire l’illegittimità di una direttiva come argomento difensivo contro un ricorso per inadempimento basato sulla mancata trasposizione di tale direttiva (30) . Analogamente, non può eccepire l’illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo contro una censura d’inadempimento per mancata esecuzione di tale decisione (31) . La Corte ha dichiarato che una soluzione diversa potrebbe valere solo se l’atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente (32) .
49. Tale giurisprudenza è basata sul principio secondo il quale una decisione o una direttiva adottata dalle istituzioni comunitarie, non impugnata dal suo destinatario nel termine previsto dall’art. 230 CE, diventa definitiva nei suoi confronti (33) .
50. Effettivamente, nel caso di specie, si è visto che il CER e l’ERP erano stati adottati prima dell’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea. Le autorità austriache non hanno quindi avuto la possibilità di contestare la validità dei cataloghi comunitari ai sensi dell’art. 230 CE.
51. Tuttavia, tale circostanza non significa che gli argomenti difensivi presentati dalla Repubblica d’Austria debbano essere accolti.
52. Infatti, l’art. 2 dell’Atto relativo all’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea (34) indica che «[d]al momento dell’adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». Inoltre, l’art. 10 dell’Atto di adesione stabilisce che «[l]’applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto».
53. Ne deriva che l’Atto di adesione è fondato sul principio dell’applicazione immediata e integrale delle disposizioni del diritto comunitario ai nuovi Stati membri e che possono essere ammesse deroghe a tale principio soltanto se espressamente previste dalle disposizioni transitorie del detto atto (35) .
54. Per quanto concerne le direttive e le decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie, l’art. 168 dell’Atto di adesione stabilisce, del resto, che «[i] nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell’adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 189 del trattato CE [divenuto art. 249 CE], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell’elenco riportato nell’allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto».
55. Ebbene, nel caso di specie, è certo che nessuna disposizione dell’Atto di adesione consente alla Repubblica d’Austria di derogare agli obblighi del CER o dell’ERP. L’Atto di adesione non le consente nemmeno di derogare agli obblighi della direttiva 75/442 modificata o della direttiva 91/689 modificata.
56. Pertanto, ritengo che il governo austriaco non possa validamente mettere in discussione, nell’ambito del presente procedimento, la legittimità del CER e dell’ERP. Tali atti costituiscono parte integrante dell’esperienza comunitaria, di modo che la Repubblica d’Austria aveva l’obbligo di applicarli integralmente (36) .
57. Nel corso dell’udienza, la Corte ha altresì sollevato la questione della coesistenza degli elenchi nell’ordinamento giuridico interno. Essa ha domandato alla Commissione se, a suo parere, la corretta applicazione del CER e dell’ERP implicasse che la Repubblica d’Austria abrogasse gli elenchi nazionali o se, al contrario, tale Stato membro potesse continuare ad applicare tali elenchi in parallelo ai cataloghi comunitari.
58. Da parte mia, ritengo che la Repubblica d’Austria non possa applicare contemporaneamente le due categorie di elenchi. Infatti, emerge da una costante giurisprudenza che gli Stati membri devono eseguire gli obblighi derivanti dal diritto comunitario con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente il principio della certezza del diritto (37) . Al riguardo, poco importa che le disposizioni di diritto comunitario di cui occorre assicurare il rispetto siano direttamente applicabili e che i singoli abbiano quindi la possibilità di farle valere direttamente nei confronti di uno Stato membro inadempiente (38) .
59. Ebbene, l’applicazione contemporanea di elenchi comunitari e nazionali, i quali sono basati su metodi di classificazione differenti, sarà inevitabilmente atta a creare una situazione di confusione e di incertezza sul diritto applicabile. Le persone interessate nonché le autorità competenti non saranno più in grado di determinare con precisione se esse debbano applicare i cataloghi comunitari o gli elenchi nazionali.
60. Inoltre, ricorderò che, nella citata sentenza Commissione/Lussemburgo, la Corte ha già escluso che uno Stato membro possa applicare contemporaneamente le due categorie di elenchi. In tale causa, la Corte ha dichiarato che il Granducato di Lussemburgo era venuto meno ai suoi obblighi per aver introdotto, in concomitanza al CER, un elenco puramente lussemburghese di rifiuti, diverso dal CER.
61. Stando così le cose, penso che i primi due gravami formulati dalla Commissione debbano essere accolti. Propongo quindi alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi al CER e all’ERP, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 249, quarto comma, CE nonché in forza delle dette decisioni.
B – Sul terzo gravame (mancata trasposizione degli allegati I e II della direttiva 91/689 modificata)
62. Con il terzo gravame, la Commissione contesta alle autorità austriache di non aver trasposto gli allegati I e II della direttiva 91/689 modificata. Detti allegati sono oggetto dell’art. 1, n. 4, della direttiva 91/689 modificata (39) ed elencano le categorie di rifiuti pericolosi caratterizzati in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti (allegato I) nonché i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’allegato I B quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell’allegato III (allegato II).
63. Il governo austriaco non contesta che tali due allegati non siano stati trasposti nel diritto interno. Sostiene che tali allegati erano finalizzati ad essere usati nell’ambito del processo di elaborazione dell’ERP, ma non dovevano essere integrati nella legislazione interna degli Stati membri.
64. A mio parere, detta tesi non poggia su alcun fondamento giuridico. Infatti, né la direttiva 91/689 modificata né l’Atto di adesione contengono una disposizione che escluda gli allegati I e II dall’obbligo di trasposizione a motivo che rientrano nel processo di elaborazione dell’ERP. Mi sembra, invece, che tali allegati costituiscano parte integrante della direttiva 91/689 modificata e debbano quindi essere trasposti ai sensi dell’art. 10 della detta direttiva e dell’art. 249, terzo comma, CE.
65. Pertanto, ritengo che anche il terzo gravame della Commissione sia fondato.
V – Conclusione
66. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo quindi alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di decidere come segue:
«1) Avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per garantire l’esecuzione delle decisioni della Commissione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE, e del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, nonché la trasposizione degli allegati I e II della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 249, terzo e quarto comma, CE nonché in forza delle decisioni e direttive innanzi citate.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 194, pag. 39.
3 – GU L 78, pag. 32.
4 – GU 1994, L 5, pag. 15.
5 – GU L 377, pag. 20.
6 – GU L 168, pag. 28.
7 – GU L 356, pag. 14.
8 – Primo ‘considerando’.
9 – Terzo ‘considerando’.
10 – Secondo e quarto ‘considerando’.
11 – BGBl. 1990/325.
12 – Tale normativa è stata sostituita nel 2002 dal Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über eine nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002) erlassen (BGBl. 2002/102) (legge federale relativa alla gestione sostenibile dei rifiuti). Tale nuovo testo non è tuttavia pertinente per l’esame della controversia dato che è stato emanato dopo il termine fissato dal parere motivato.
13 – BGBl. 1998/151.
14 – Tale testo è stato comunicato dalle autorità austriache alla Corte con lettera 4 aprile 2003.
15 – BGBl. 1997/227.
16 – BGBl. 2000/178.
17 – In origine, la Commissione formulava anche altri gravami nei confronti della Repubblica d’Austria. Essa le contestava di aver escluso talune sostanze dall’ambito di applicazione della direttiva 75/442 modificata e di aver omesso di trasporre l’allegato I di detta direttiva. Tuttavia, nel corso dell’udienza, la Commissione ha espressamente desistito su tali gravami, di modo che le presenti conclusioni possono limitarsi ai tre gravami mantenuti dalla Commissione.
18 – Nel corso dell’udienza, il governo austriaco ha illustrato tale differenza facendo riferimento alla categoria 30103 del CER, che riguarda «scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato». Esso ha spiegato che, a causa della sua genericità, tale categoria poteva comprendere contemporaneamente sia rifiuti del legno trattati meccanicamente che rifiuti del legno trattati chimicamente. Nel sistema comunitario questi due tipi di rifiuti rientrerebbero nella stessa categoria, dato che la loro origine è identica (rifiuti del legno). Per contro, nel sistema austriaco rientrerebbero in categorie distinte, dato che le loro caratteristiche e la loro composizione sono differenti.
19 – Art. 249, terzo comma, CE.
20 – V., per quanto concerne il regolamento, che è altresì «obbligatorio in tutti i suoi elementi», sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione/Italia (Racc. pag. 101, punto 20).
21 – G. Isaac e M. Blanquet, Droit communautaire général, 8ª ed., Armand Colin, Dalloz, Parigi, 2001, pag. 146. Sulle caratteristiche dei diversi atti comunitari, v. inoltre J.-V. Louis, G. Vandersanden, D. Waelbroeck e M. Waelbroeck, Commentaire J. Megret, Le droit de la CEE, volume 10, La Cour de justice, les actes des institutions, 2ª ed., Université de Bruxelles, Bruxelles, 1993, pag. 479 e segg.; S. Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, 3ª ed., Université De Boeck, Bruxelles, 2001, pag. 293 e segg., nonché T. Hartley, The foundations of European Community Law, 4ª ed., Oxford University Press, New York, 1998, pag. 99 e segg.
22 – V., segnatamente, sentenze 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio (Racc. pag. 877, in particolare pag. 893), e 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, detta «AETR» (Racc. pag. 263, punti 38 e segg.).
23 – V., segnatamente, sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3463, punto 13).
24 – Sentenza 13 maggio 1971, cause riunite 41/70 ─ 44/70, International Fruit Company e a./Commissione (Racc. pag. 411, punti 16-21).
25 – Sentenza del Tribunale 27 giugno 2001, causa T-166/99, Andres de Dios e a./Consiglio (Racc. pag. II‑1857, punti 35-44).
26 – Ordinanza 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio (Racc. pag. I-4149, punti 28-31).
27 – Direttiva 91/156 (terzo ‘considerando’).
28 – Nota introduttiva dell’allegato del CER (punto 5).
29 – Causa C-196/01 (Racc. pag. I-569).
30 – V., segnatamente, sentenze 27 ottobre 1992, causa C-74/91, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑5437, punto 10), nonché 25 aprile 2002, causa C-52/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑3827, punto 28), e causa C-154/00, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3879, punto 28).
31 – V., segnatamente, sentenze 30 giugno 1988, causa 226/87, Commissione/Grecia (Racc. pag. 3611, punti 13 e 14); 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3131, punto 10); 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑4897, punti 34 e 35); 22 marzo 2001, causa C-261/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑2537, punti 18 e 19), e 13 dicembre 2001, causa C-1/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑9989, punto 100).
32 – V., segnatamente, citate sentenze 30 giugno 1988, Commissione/Grecia (punti 15 e 16) e Commissione/Germania (punto 11).
33 – V., come esempio recente di una costante giurisprudenza, sentenza 22 ottobre 2002, causa C‑241/01, National Farmers’ Union (Racc. pag. I-9079, punto 34 e giurisprudenza citata).
34 – Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), come modificato dalla decisione (Euratom, CECA) del Consiglio 1° gennaio 1995, 95/1/CE, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1, pag. 1; in prosieguo: l’«atto di adesione»).
35 – V., per analogia, sentenza 9 dicembre 1982, causa 258/81, Metallurgiki Halyps/Commissione (Racc. pag. 4261, punti 7 e 8).
36 – V., in tal senso, in un altro contesto, sentenze 16 febbraio 1982, cause riunite 39/81, 43/81, 85/81 e 88/81, Halyvourgiki e Helleniki Halyvourgia/Commissione (Racc. pag. 593, punti 9‑12); citata sentenza Metallurgiki Halyps/Commissione (punti 3-14), e 13 ottobre 1992, cause C‑63/90 e C‑67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-5073, punti 31-34).
37 – V., segnatamente, sentenze 19 maggio 1999, causa C-225/97, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑3011, punto 37); 17 maggio 2001, causa C-159/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑4007, punto 32), e 20 giugno 2002, causa C-313/99, Mulligan e a. (Racc. pag. I‑5719, punto 47).
38 – V., segnatamente, sentenze 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott (Racc. pag. I‑4269, punti 20 e 21), e 18 gennaio 2001, causa C-162/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑541, punto 22).
39 – V. paragrafo 8 delle presenti conclusioni.
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