CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 26 novembre 2002 ( 1 )
1.
Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 20 marzo 2001, T.Port/Commissione ( 2 ). Esso si inserisce nella falsariga della sentenza della Corte 10 marzo 1998, T.Port ( 3 ).
2.
Come si ricorderà, nel 1995 il Finanzgericht di Amburgo (Germania) aveva sollevato dubbi sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ( 4 ). Statuendo in sede di procedimento sommario, tale giudice aveva escluso, in via provvisoria, l'applicazione del regolamento n. 404/93 e aveva sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali. A titolo di provvedimento urgente, esso aveva altresì autorizzato la società T.Port GmbH & Co. KG ad importare nella Comunità europea un determinato quantitativo di banane. Il problema che ora si pone è di sapere se tale quantitativo di banane, stabilito in sede giudiziale e in via provvisoria, possa essere tenuto in considerazione nel calcolo del quantitativo di riferimento attribuito agli operatori tradizionali, in applicazione del regolamento (CE) della Commissione n. 2362/98 ( 5 ).
I — Contesto normativo
3.
Il contesto normativo della controversia può essere descritto nel seguente modo ( 6 ).
4.
Il regolamento n. 404/93 ha istituito un sistema comune d'importazione delle banane che si è sostituito ai vari regimi nazionali. È stata operata una distinzione tra le «banane comunitarie», raccolte nella Comunità, le «banane di paesi terzi», provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), le «banane ACP tradizionali» e le «banane ACP non tradizionali». Le banane ACP tradizionali e le banane ACP non tradizionali corrispondevano ai quantitativi di banane esportati dai paesi ACP che, rispettivamente, non eccedevano o eccedevano i quantitativi tradizionalmente esportati da ciascuno di tali Stati, quali stabiliti in allegato al regolamento n. 404/93.
5.
In origine, il regolamento n. 404/93 prevedeva l'apertura di un contingente tariffario annuale di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni delle banane di paesi terzi e delle banane ACP non tradizionali.
6.
L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 operava una ripartizione di tale contingente tariffario, dandovi accesso secondo le seguenti percentuali: il 66,5% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B) e il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che, a partire dal 1992, avevano cominciato a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali (categoria C).
7.
L'art. 19, n. 2, prima frase, del regolamento n. 404/93 era così formulato:
«Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori di cui al paragrafo 1 (...) ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici».
8.
Questo regime di importazione veniva rimesso in discussione nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Con decisione 25 settembre 1997 l'organo di composizione delle controversie dell'OMC dichiarava incompatibili con le norme dell'OMC vari aspetti del sistema comunitario.
9.
Al fine di conformarsi a tale decisione, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento n. 404/93 ( 7 ). Successivamente, la Commissione ha adottato il regolamento n. 2362/98.
10.
Nell'ambito del nuovo regime d'importazione è stata eliminata la ripartizione del contingente fra le tre categorie di operatori: il regolamento n. 2362/98 prevede difatti una semplice ripartizione tra «operatori tradizionali» e «operatori nuovi».
11.
Così, l'art. 4 del regolamento n. 2362/98 dispone quanto segue:
«1.
Ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro (...) ottiene per ogni anno, per l'insieme delle origini indicate nell'allegato I, un quantitativo di riferimento unico determinato in base alle quantità di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento.
2.
Per le importazioni da effettuare nel 1999, nell'ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996».
12.
L'art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2362/98 dispone:
«2.
Ai fini della determinazione del proprio quantitativo di riferimento, ciascun operatore comunica ogni anno all'autorità competente, anteriormente al 1° luglio, quanto segue:
a)
il totale dei quantitativi di banane delle origini indicate nell'allegato I che ha effettivamente importato durante ciascuno degli anni del periodo di riferimento;
b)
i documenti giustificativi di cui al paragrafo 3.
3.
L'importazione effettiva è attestata come segue:
a)
mediante presentazione di una copia dei titoli d'importazione utilizzati per l'immissione in libera pratica dei quantitativi indicati dal titolare (...) del titolo (...),
b)
e mediante prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione (...)».
II — Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
13.
Nel corso del triennio 1989-1991 la ricorrente importava nella Comunità quantitativi esigui di banane. Essa otteneva pertanto solo un numero limitato di titoli d'importazione per gli anni 1993, 1994 e 1995.
14.
A partire dal 1994 la ricorrente chiedeva alle autorità competenti il rilascio di titoli supplementari e presentava una serie di ricorsi dinanzi ai giudici tedeschi.
15.
Così, con quattro ordinanze emesse in sede di procedimento sommario tra il 19 maggio e il 28 giugno 1995, il Finanzgericht di Amburgo ingiungeva allo Hauptzollamt Hamburg-Jonas di immettere in libera pratica un determinato quantitativo di banane che la ricorrente aveva acquistato in Ecuador. Il Finanzgericht di Amburgo riteneva che il regolamento (CEE) n. 404/93 e il regolamento (CEE) n. 478/95 ( 8 ) fossero incompatibili con talune norme dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Esso decideva pertanto di escludere in via provvisoria l'applicazione dei suddetti regolamenti e di sottoporre alla Corte di giustizia quattro questioni pregiudiziali ( 9 ). In forza delle dette ordinanze in sede di procedimento sommario, la ricorrente veniva autorizzata ad importare un quantitativo di banane pari a 9860571 kg nell'ambito del contingente tariffario, senza licenza d'importazione e dietro pagamento dei dazi contingentali di ECU 75 per tonnellata.
16.
Con sentenza 22 agosto 1995 il Bundesfinanzhof (Germania) annullava le ordinanze del Finanzgericht di Amburgo. Sulla base di tale sentenza, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, con decisioni in data 29 agosto e 1° settembre 1995, fissava il dazio doganale dovuto dalla ricorrente a ECU 850 per tonnellata, ossia all'aliquota prevista per le importazioni di banane effettuate al di fuori del contingente tariffario.
17.
La ricorrente presentava allora nuove domande di provvedimenti provvisori al Finanzgericht di Amburgo. Con ordinanze in data 22 e 27 settembre 1995 quest'ultimo decideva di sospendere l'esecuzione delle decisioni dello Hauptzollamt Hamburg-Jonas, senza esigere la costituzione di una garanzia. Per le stesse ragioni esposte nelle sue prime ordinanze, il Finanzgericht di Amburgo sottoponeva di nuovo alla Corte le quattro questioni pregiudiziali inizialmente sollevate ( 10 ).
18.
In occasione della fissazione del suo quantitativo di riferimento per il 1999, la ricorrente chiedeva la presa in considerazione del quantitativo di banane da essa importate in forza delle ordinanze del Finanzgericht di Amburgo. Dopo aver consultato i servizi della Commissione, le autorità tedesche respingevano però la sua richiesta.
19.
Di conseguenza, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 1999, la ricorrente proponeva un ricorso ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 e 288, secondo comma, CE). La ricorrente chiedeva il risarcimento del danno da essa subito a seguito dell'intervento operato dalla Commissione presso le autorità tedesche per escludere dal suo quantitativo di riferimento per il 1999 diversi quantitativi di banane e, in particolare, il quantitativo che essa era stata autorizzata ad importare in forza delle ordinanze del Finanzgericht di Amburgo ( 11 ).
20.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente faceva valere tre motivi: 1) violazione del GATT, dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e dell'Accordo sulle procedure di concessione delle licenze d'importazione, che figurano nell'allegato 1 dell'Accordo OMC; 2) violazione del principio della parità di trattamento e 3) violazione dei principi di tutela della proprietà e del legittimo affidamento nonché del principio di proporzionalità.
III — Sentenza impugnata
21.
Nell'ambito del secondo motivo, il solo rilevante nella fattispecie, la ricorrente sosteneva che la riduzione del suo quantitativo di riferimento sino alla concorrenza del quantitativo controverso era contraria al principio della parità di trattamento ( 12 ).
22.
Essa ricordava che, con le sue ordinanze in sede di procedimento sommario, il Finanzgericht di Amburgo aveva autorizzato l'importazione del quantitativo controverso senza licenza d'importazione a condizione che fosse pagato il dazio doganale normale. Ora, la ricorrente aveva pagato tale dazio. In forza del principio della parità di trattamento, chi aveva effettuato importazioni di banane sul fondamento delle suddette ordinanze avrebbe quindi dovuto godere degli stessi diritti di chi aveva effettuato importazioni di banane mediante licenze d'importazione.
23.
In risposta a tali argomenti, la Commissione sottolineava ( 13 ) che i quantitativi di banane giudizialmente stabiliti potevano essere attribuiti come quantitativi di riferimento, a condizione che i dazi all'importazione fossero stati effettivamente pagati e che le importazioni fossero state effettuate durante il periodo di riferimento.
24.
Ora, nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe soddisfatto la prima condizione. Infatti, benché il debito doganale per il quantitativo controverso fosse stato determinato dallo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht di Amburgo avrebbe ordinato la sospensione del pagamento di tale debito senza prevedere la costituzione di una garanzia. Inoltre, il quantitativo controverso era stato importato senza licenza d'importazione e, pertanto, al di fuori del contingente tariffario, sicché a tale quantitativo si doveva applicare l'aliquota piena della tariffa doganale comune. La Commissione concludeva che, fintantoché tale dazio non fosse stato pagato, non sarebbe stato possibile tenere conto del quantitativo controverso nel calcolo del quantitativo di riferimento.
25.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente per le seguenti ragioni:
«88
(...) quanto all'argomento della ricorrente secondo cui essa potrebbe avvalersi di un quantitativo di banane fissato dal Finanzgericht di Amburgo in esito ad un procedimento sommario, è sufficiente osservare che la Commissione ha il diritto di pretendere che le importazioni che possono essere prese in considerazione, in quanto quantitativi di riferimento, siano realmente effettuate. Ora, il quantitativo fatto valere dalla ricorrente è stato importato al di fuori del contingente doganale e, di conseguenza, è stato assoggettato al tasso pieno della tariffa doganale comune. Successivamente il pagamento dei relativi dazi doganali è stato sospeso dall'ordinanza emessa dal Finanzgericht di Amburgo in esito ad un procedimento sommario. Pertanto, la ricorrente non può chiedere che tale quantitativo venga preso in considerazione nel determinare il suo quantitativo di riferimento. Infatti, spetta alla ricorrente provare che i dazi doganali di cui trattasi sono stati effettivamente pagati, cosa che essa non ha fatto. Occorre in proposito aggiungere che all'udienza la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta, di aver informato le autorità tedesche competenti del fatto che sarà necessario prendere in considerazione tale quantitativo se i suddetti dazi sono pagati».
26.
Dopo aver respinto gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, il Tribunale ha concluso che quest'ultima non aveva dimostrato l'esistenza di un comportamento illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità e ha, pertanto, respinto il ricorso per risarcimento danni.
IV — Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
27.
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 23 maggio 2001, la ricorrente ha proposto l'impugnazione in esame. Essa chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto i suoi argomenti relativi al quantitativo controverso.
28.
Sebbene il ricorso sia alquanto confuso, sembra che la ricorrente invochi due motivi a sostegno della propria domanda. Il primo motivo attiene alla violazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2362/98. Il secondo motivo attiene alla violazione della giurisprudenza della Corte relativa al potere dei giudici nazionali di accordare provvedimenti provvisori nelle controversie di diritto comunitario.
29.
Prenderò in esame nell'ordine ciascuno dei suddetti motivi.
A — Sul primo motivo
30.
Con il suo primo motivo ( 14 ) la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2362/98. Essa gli addebita di aver dichiarato che, perché il quantitativo controverso potesse essere ricompreso nel suo quantitativo di riferimento, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver pagato i dazi doganali applicabili alle importazioni effettuate al di fuori del contingente tariffario.
31.
La ricorrente sottolinea che l'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2363/98 impone unicamente la prova del pagamento dei dazi «applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità (...) d'importazione». Ora, nel caso di specie, i dazi applicabili il giorno dell'importazione del quantitativo controverso sarebbero i dazi stabiliti dal Finanzgericht di Amburgo, ossia i dazi contingentali di ECU 75 per tonnellata. Il fatto che il Bundesfinanzhof abbia successivamente annullato le ordinanze del Finanzgericht di Amburgo e il fatto che lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas abbia successivamente fissato i dazi applicabili all'aliquota di ECU 850 per tonnellata non avrebbero alcun rilievo, tenuto conto della lettera dell'art. 5, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2362/98. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto constatare che il pagamento dei dazi contingentali era sufficiente perché il quantitativo controverso fosse incluso nel quantitativo di riferimento.
32.
Concordo con la Commissione nel ritenere che il motivo in esame sia manifestamente infondato. La tesi della ricorrente non tiene conto del fatto che la determinazione dei dazi «applicabili il giorno dell'i...)importazione» può costituire oggetto di contestazione. Essa inoltre non tiene conto del principio dell'efficacia retroattiva delle pronunce pregiudiziali della Corte.
33.
È pacifico che la determinazione dei dazi doganali «applicabili il giorno dell'(...)importazione» può costituire oggetto di contestazione tra le parti interessate. Tale contestazione può vertere sulla modalità di calcolo dei dazi, sull'interpretazione da dare alla norma comunitaria o (come nel caso di specie) sulla validità della norma. In questi casi, è evidente che l'importo esatto dei dazi doganali applicabili all'operazione non può essere conosciuto definitivamente il giorno dell'espletamento delle formalità d'importazione. Tale importo sarà noto solo quando verrà pronunciata una decisione munita di autorità di cosa giudicata. Detta decisione fisserà allora, in modo certo e definitivo, l'importo dei dazi che avrebbero dovuto essere pagati il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.
34.
È altresì pacifico che, in forza della giurisprudenza, le pronunce pregiudiziali della Corte hanno, in linea di principio, efficacia retroattiva. Per quanto riguarda le sentenze interpretative, la Corte ha dichiarato che l'interpretazione da essa data di una norma di diritto comunitario chiarisce e precisa il significato e la portata della norma quale avrebbe dovuto essere intesa dal momento della sua entrata in vigore ( 15 ). La norma così interpretata è quindi applicabile ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della pronuncia pregiudiziale, purché siano soddisfatte le condizioni che consentono di portare la controversia alla cognizione dei giudici nazionali. Lo stesso principio si applica alle pronunce pregiudiziali in materia di validità. Nella sentenza 26 aprile 1994, causa C-228/92, Roquette Frères ( 16 ) la Corte ha dichiarato espressamente che «una sentenza della Corte che dichiari in via pregiudiziale l'invalidità di un atto comunitario possiede, in linea di principio, effetti retroattivi». A maggior ragione ciò vale allorché la Corte rilevi che l'esame delle questioni pregiudiziali non abbia messo in luce alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'atto contestato.
35.
Ora, la tesi esposta dalla ricorrente viola il suddetto principio.
36.
Va ricordato che, nel caso di specie, il quantitativo di 9860571 kg di banane importate dalla ricorrente in forza delle ordinanze del Finanzgericht di Amburgo si collocava al di fuori del contingente tariffario. L'unico motivo per cui essa era stata autorizzata ad importare nell'ambito del detto contingente è che il Finanzgericht di Amburgo nutriva dubbi riguardo alla compatibilità dei regolamenti n. 404/93 e n. 478/95 con le norme del GATT. Il Finanzgericht di Amburgo ha pertanto dichiarato che i «dazi doganali applicabili» alle importazioni controverse dovevano essere fissati all'aliquota preferenziale di ECU 75 per tonnellata e non all'aliquota di ECU 850 per tonnellata.
37.
Tuttavia, nella citata sentenza T. Port ( 17 ) la Corte ha contestato la valutazione del Finanzgericht di Amburgo su tale punto. Risolvendo le questioni pregiudiziali da esso proposte la Corte ha dichiarato che le norme del GATT non erano applicabili al caso di specie e pertanto non potevano utilmente essere fatte valere per impedire l'applicazione dei regolamenti n. 404/93 e n. 478/95.
38.
Ne deriva che, conformemente al principio dell'efficacia retroattiva delle pronunce pregiudiziali, la valutazione della Corte produce i propri effetti a partire dal giorno dell'importazione del quantitativo controverso. Ciò significa che l'ammontare dei «dazi (...) applicabili il giorno dell'i...)importazione» del quantitativo controverso è — e avrebbe sempre dovuto essere — l'aliquota applicabile alle importazioni effettuate al di fuori del contingente tariffario, ossia ECU 850 per tonnellata.
39.
A tal riguardo, la tesi della ricorrente equivale a sostenere che gli effetti delle pronunce pregiudiziali della Corte possono essere limitati da provvedimenti provvisori emanati da un giudice nazionale in sede di procedimento sommario. Detta tesi è manifestamente in contrasto con la giurisprudenza, poiché la Corte si considera esclusivamente competente a decidere sulla delimitazione temporale degli effetti delle pronunce pregiudiziali ( 18 ). Come sottolineato dalla Commissione ( 19 ), la tesi della ricorrente comporterebbe un grave pregiudizio ai principi della preminenza e dell'applicazione uniforme del diritto comunitario.
40.
Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare il primo motivo manifestamente infondato.
B — Sul secondo motivo
41.
Con il suo secondo motivo ( 20 ) la ricorrente sostiene che il Tribunale ha tenuto in non cale la giurisprudenza relativa al potere dei giudici nazionali di concedere provvedimenti provvisori nelle controversie di diritto comunitario.
42.
La ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato che il quantitativo controverso è stato importato al di fuori del contingente tariffario. Essa sottolinea che il Finanzgericht di Amburgo, nelle sue ordinanze in sede di procedimento sommario, aveva espressamente autorizzato tali importazioni nell'ambito del contingente. Secondo la ricorrente, il Tribunale era tenuto a rispettare la decisione adottata dal Finanzgericht di Amburgo. Essa ricorda difatti che la giurisprudenza della Corte autorizza i giudici nazionali a escludere provvisoriamente l'applicazione di un atto comunitario. La ricorrente aggiunge che la tutela giuridica provvisoria conferita ai singoli sarebbe vanificata se la decisione del Finanzgericht di Amburgo potesse essere rimessa in discussione dal Tribunale.
43.
Concordo con la Commissione nel ritenere questo motivo manifestamente privo di qualsiasi fondamento.
44.
Nelle sentenze Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest ( 21 ), nonché nella sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. I ( 22 ) la Corte ha dichiarato che i giudici nazionali avevano il potere di escludere provvisoriamente l'applicazione di un regolamento comunitario la cui validità fosse in contestazione. I giudici nazionali possono ordinare la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo nazionale adottato sul fondamento di un tale regolamento o concedere provvedimenti provvisori che disciplinino le situazioni giuridiche o i rapporti giuridici controversi in ordine ad un provvedimento amministrativo nazionale fondato su un siffatto regolamento comunitario. Tuttavia, la Corte ha subordinato l'esercizio di tale potere al verificarsi di quattro condizioni. In base alle sentenze citate ( 23 ), la sospensione dell'esecuzione o i provvedimenti provvisori possono essere concessi da un giudice nazionale a condizione che:
—
tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;
—
ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che la sospensione dell'esecuzione o i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che la (o li) richiede subisca un danno grave e irreparabile;
—
il giudice tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;
—
nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi.
45.
Quanto alla terza condizione, la Corte ha precisato che il giudice nazionale è tenuto a tener conto dell'interesse della Comunità affinché il regolamento contestato non venga disapplicato senza una garanzia rigorosa ( 24 ). Ciò significa che, qualora la concessione di provvedimenti provvisori possa comportare per la Comunità un rischio finanziario, il giudice nazionale deve imporre al richiedente la prestazione di sufficienti garanzie, quali la costituzione di una cauzione o di un sequestro a scopo conservativo ( 25 ).
46.
Ebbene, nel caso di specie è chiaro che il Finanzgericht di Amburgo non ha rispettato questa terza condizione. Con le sue ordinanze in sede di procedimento sommario esso ha autorizzato la ricorrente ad importare il quantitativo controverso nell'ambito del contingente tariffario, senza esigere la costituzione di una cauzione. Il giudice nazionale ha pertanto esonerato la ricorrente dal pagamento dei dazi doganali applicabili in forza della normativa comunitaria senza peraltro curare la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità prescrivendo la costituzione di una cauzione o un'altra misura equivalente.
47.
Di conseguenza, la ricorrente non può validamente avvalersi degli asseriti diritti attribuiti dalle ordinanze del Finanzgericht di Amburgo ( 26 ). Non rispettando le condizioni poste dalla giurisprudenza, le suddette ordinanze non possono in alcun modo condurre ad includere il quantitativo controverso nel quantitativo di riferimento della ricorrente.
48.
Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare il secondo motivo manifestamente infondato.
V — Conclusione
49.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare manifestamente infondato il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado e condannare la T. Port GmbH & Co. KG alle spese dei due gradi di giudizio.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Causa T-52/99 (Race. pag. II-981; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) Cause riunite C-364/95 e C-365/95 (Racc. pag. I-1023).
( 4 ) GU L 47, pag. 1.
( 5 ) Regolamento 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32).
( 6 ) V. punti 1-11 della sentenza impugnata.
( 7 ) GU L 210, pag. 28.
( 8 ) Regolamento della Commissione 1° marzo 1995, che statuisce modalità complementari di applicazione del regolamento n. 404/93 riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13).
( 9 ) Causa C-182/95, T.Port, cancellata dal ruolo con ordinanza 12 marzo 2001 (non pubblicata nella Raccolta).
( 10 ) Sentenza nelle cause riunite C-364/95 e C-365/95, T.Port, citata in precedenza.
( 11 ) Designato altresì come il «quantitativo contestato».
( 12 ) Punti 70-72 della sentenza impugnata.
( 13 ) Ibidem, punti 78-80.
( 14 ) Punto 2 del ricorso contro la pronuncia del Tribunale.
( 15 ) V., per esempio, sentenze 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi e a. (Racc. pag. 1237, punti 9 e 10), e 10 luglio 1980, causa 826/79, Mireco (Racc. pag. 2559, punti 7 e 8).
( 16 ) Racc. pag. I-1445, punto 17.
( 17 ) Punti 58-67.
( 18 ) V., come esempio di una giurisprudenza costante, sentenza Mireco, già citata, punto 9.
( 19 ) Comparsa di risposta (punto 12).
( 20 ) Punto 3 del ricorso in esame.
( 21 ) Sentenza 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89 (Racc. pag. I-415, punti 14-21).
( 22 ) Sentenza 9 novembre 1995, causa C-465/93 (Racc. pag. I-3761, punti 19-30).
( 23 ) Sentenze Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest (punto 33), nonché Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. I (punto 51).
( 24 ) Citate sentenze Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest (punto 30), nonché Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. I (punto 42).
( 25 ) Citate sentenze Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest (punto 32), nonché Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. I (punto 45).
( 26 ) Ci si può chiedere se tale conclusione non risulti già dal semplice fatto che le ordinanze del Finanzgericht di Amburgo sono state annullate dal Bundesfinanzhof.
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