CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 22 maggio 2003(1)
Causa C-216/01
Bud ì jovický Budvar, n á rodn í podnik
contro
Rudolf Ammersin GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Handelsgericht Wien)
«Indicazioni geografiche – Convenzioni concluse tra uno Stato membro ed uno Stato terzo – Successione degli Stati nei trattati – Convenzioni concluse anteriormente all'adesione – Libera circolazione delle merci – Protezione della proprietà intellettuale»
I ─ Premessa
1. Nella presente causa la Corte è chiamata a risolvere alcune questioni attinenti alla tutela delle indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti alimentari. In tale contesto essa deve altresì decidere se un accordo internazionale in materia di tutela delle indicazioni geografiche concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo rientri tra le «convenzioni concluse (…) anteriormente all'adesione» dello Stato membro alla Comunità, ai sensi dell'art. 307 CE, anche per quanto riguarda gli effetti che detto accordo produce tra lo Stato membro in questione ed uno degli Stati che sono succeduti nella posizione dell'originario Stato terzo contraente, dopo la sua dissoluzione.
2. Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra una birreria stabilita nella Repubblica ceca ed una società commerciale austriaca dedita al commercio di birra, vertente sull'utilizzo da parte di quest'ultima della denominazione “Bud” per della birra proveniente dagli Stati Uniti d'America, nonostante che una serie d'accordi intervenuti tra il 1976 e il 1981 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica socialista federativa cecoslovacca (in prosieguo: la «Repubblica federativa cecoslovacca» o la «Cecoslovacchia») riservino detta denominazione ai soggetti stabiliti in Cecoslovacchia.
II ─ Quadro giuridico
Il diritto comunitario
Le norme del Trattato
3. Come è noto, l'art. 28 CE vieta tra gli Stati membri le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente. L'art. 30 CE, da parte sua, fa salvi i divieti e le restrizioni giustificati, tra l'altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.
4. A sua volta, l'art. 307 CE, nn. 1 e 2, così dispone:«Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta».
Il regolamento (CEE) n. 2081/92
5. Ai fini della presente causa viene in rilievo altresì il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (in prosieguo: il «regolamento 2081/92», o il «regolamento») (2) , che ha istituito un regime di protezione uniforme, a livello comunitario, delle “indicazioni geografiche protette” e delle “denominazioni di origine protette”.
6. Tale regolamento è stato adottato in considerazione dell'importanza della produzione e distribuzione agricola nell'economia della Comunità (primo ‘considerando') ed in particolare per favorire la diversificazione della produzione e la promozione di prodotti di qualità (secondo ‘considerando'). A tal fine, esso istituisce un quadro normativo comunitario delle indicazioni protette relative all'origine dei prodotti alimentari, che si sostituisce ai preesistenti regimi nazionali, garantendo un'impostazione più uniforme e condizioni di concorrenza eguali (settimo ‘considerando'); il campo d'applicazione di tale regime è limitato «ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica» (nono ‘considerando').
7. Com'è anticipato nel preambolo, il regime introdotto dal regolamento prevede la registrazione di due tipi di indicazioni protette, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette (decimo ‘considerando'). L'art. 2, n. 2, chiarisce a tale proposito che:«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “denominazione d'origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
─ originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e ─ la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;
b) “indicazione geografica”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
─ originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e ─ di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».
8. La registrazione è concessa dalla Commissione (art. 6), qualora i prodotti per i quali è richiesta la registrazione soddisfino le condizioni elencate in un apposito disciplinare (artt. 4 e 5).
9. In forza dell'art. 12, il regolamento si può applicare, a certe condizioni, ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese terzo (3) . Sono in ogni caso «[fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali» (art. 12, n. 1).
Gli accordi austro-cecoslovacchi
10. Ai fini della presente causa viene in rilievo altresì un trattato fatto a Vienna l'11 giugno 1976 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federativa cecoslovacca in materia di tutela delle denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali (in prosieguo: il «trattato austro-cecoslovacco») (4) .
11. Il trattato riserva, da un lato, ai prodotti austriaci l'utilizzazione di certe denominazioni di provenienza austriache, specificate nell'allegato A della relativa convenzione di esecuzione fatta a Praga il 7 giugno 1979 (in prosieguo: la «convenzione di esecuzione») (5) , e, dall'altro, garantisce ai prodotti cechi e slovacchi l'esclusiva utilizzazione di certe denominazioni di provenienza ceche e slovacche, specificate nell'allegato B della convenzione di esecuzione.
12. In particolare, ai sensi dell'art. 1 del trattato le parti contraenti si obbligano a prendere tutte le misure necessarie per assicurare un'effettiva protezione contro la concorrenza sleale delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza dei prodotti agricoli e industriali enumerati dal trattato stesso e dalla convenzione di esecuzione.
13. Ai sensi dell'art. 2 del suddetto trattato, «Per indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza ai sensi del presente trattato s'intendono tutte le indicazioni che si riferiscono, direttamente o indirettamente, alla provenienza dei prodotti. Si tratterà in generale di indicazioni geografiche in senso proprio. Tuttavia, si potrà trattare anche di indicazioni di altro genere qualora queste, in relazione ad un certo prodotto, siano percepite negli ambienti interessati del Paese di origine come indicazione del Paese di provenienza. Dette indicazioni possono contenere, oltre al riferimento all'origine del prodotto in una determinata area geografica, anche informazioni sulla qualità del prodotto. Tali proprietà particolari del prodotto saranno esclusivamente o prevalentemente la conseguenza di influenze geografiche o umane» (6) .
14. L'art. 3, n. 1, precisa poi che:«[n]ella Repubblica d'Austria le denominazioni cecoslovacche enumerate nella convenzione di esecuzione di cui all'art. 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti cecoslovacchi».
15. A sua volta, l'art. 5 enumera i generi dei prodotti agricoli e industriali per i quali il trattato assicura la protezione delle denominazioni di provenienza. Tra questi è ricompresa la birra.
16. Per la determinazione delle denominazioni di provenienza protette, poi, l'art. 6 fa rinvio alla convenzione d'esecuzione, nel cui allegato B, tra le denominazioni esclusivamente riservate alle birre ceche, figurano, per quanto qui interessa, le seguenti denominazioni:
«─ Bud
─ Budìjovické pivo
─ Budìjovické pivo ─ Budvar
─ Budìjovický Budvar».
17. Quanto alle modalità concrete della protezione, infine, l'art. 7 del trattato austro-cecoslovacco così dispone:«1. Qualora le denominazioni ed i nomi protetti ai sensi [d]el presente trattato vengano utilizzati commercialmente, in violazione di tali disposizioni, in relazione a taluni prodotti, con particolare riguardo al loro confezionamento o imballaggio, ovvero in fatture, bollette di trasporto o altri documenti commerciali nonché nella pubblicità, dovranno essere applicati i provvedimenti giudiziari ed amministrativi previsti dalla legge dello Stato contraente in cui viene richiesta la protezione nell'ambito della lotta alla concorrenza sleale e della repressione delle denominazioni commerciali non consentite, alle condizioni previste da tale legge e conformemente all'art. 9 del presente trattato.
2. Qualora sussista pericolo di confusione, il disposto di cui al primo comma dovrà trovare applicazione anche nel caso in cui le denominazioni protette ai sensi del presente trattato vengano utilizzate in forma modificata o per prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 6 della convezione di esecuzione.
3. Il disposto di cui al primo comma deve trovare applicazione anche nel caso in cui le denominazioni protette ai sensi del presente trattato vengano utilizzate in forma tradotta ovvero con riferimento alla provenienza effettiva o con aggiunte quali “genere”, “tipo”, “imitazione” o “simili”» (7) .
Gli atti successivi allo scioglimento della Cecoslovacchia
18. Come è noto, il 1º gennaio 1993 la Cecoslovacchia si è dissolta e sul suo territorio sono sorti due nuovi Stati, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca.
19. Pochi giorni prima del raggiungimento formale dell'indipendenza, il 17 dicembre 1992, il Consiglio nazionale ceco aveva adottato una dichiarazione ai sensi della quale, «in conformità con i vigenti principi del diritto internazionale e nella misura da questo prevista, la Repubblica ceca si considererà vincolata, a partire dal 1º gennaio 1993, dai trattati multilaterali e bilaterali di cui era parte a quella data la Repubblica federativa cecoslovacca» (8) .
20. In coerenza con tale dichiarazione, la legge costituzionale n. 4/1993 della Repubblica ceca ha in seguito confermato che «[l]a Repubblica ceca assume i diritti e gli obblighi (…) esistenti in forza del diritto internazionale in capo alla Repubblica federativa cecoslovacca alla data dell'estinzione di quest'ultima (…)» (9) .
21. Con la comunicazione del Bundeskanzler relativa ai trattati bilaterali in vigore tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica ceca (BGBl 1997, III, pag. 123, del 31 luglio 1997) è stato reso noto, per quanto qui interessa, che:«Sulla base di un esame congiunto dei trattati bilaterali tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica ceca (…) è stato constatato che, in base alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, i seguenti trattati bilaterali erano in vigore il 1º gennaio 1993, giorno in cui la Repubblica ceca è succeduta alla Repubblica federativa cecoslovacca nel relativo territorio, e da allora sono applicati dalle autorità competenti dei due Paesi nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici:(…)19. Trattato concluso a Vienna l'11 giugno 1976 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica cecoslovacca in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali, con allegato protocollo fatto a Vienna il 30 novembre 1977 (BGBl. n. 75/1981)(…)26. Convenzione di esecuzione del trattato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica cecoslovacca in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali (BGBl. n. 76/1981)
(…)» (10) .
III ─ Fatti e procedimento
22. La birreria ceca Budìjovický Budvar (11) (in prosieguo: la «birreria Budvar», o semplicemente la «Budvar»), con sede nella città boema di Ceské Budìjovice, Budweis in lingua tedesca (12) , (Repubblica ceca), esporta in vari Paesi, tra cui l'Austria, la birra “Budweiser Budvar” (13) .
23. La società Rudolf Ammersin GmbH (in prosieguo: la «Ammersin»), con sede a Vienna (Austria), esercita un'attività di commercio all'ingrosso. Tra l'altro essa commercializza una birra fabbricata negli Stati Uniti d'America, la “American Bud” (14) .
24. Con atto 22 luglio 1999 la birreria Budvar ha adito lo Handelsgericht di Vienna (Austria) chiedendo che fosse ingiunto alla Ammersin di astenersi dall'utilizzare, nello svolgimento della sua attività commerciale relativa alla birra e ai prodotti simili, la denominazione “Bud”, o analoghe denominazioni atte a creare confusione, salvo qualora si tratti di prodotti della Budvar. L'attrice fondava la propria richiesta sulla violazione del diritto dei marchi (15) e, per quanto qui interessa, sull'abusiva utilizzazione delle indicazioni di provenienza tutelate dal trattato austro-cecoslovacco del 1977.
25. I provvedimenti richiesti sono stati adottati dallo Handelsgericht con ordinanza 15 ottobre 1999, confermata poi dall'Oberlandesgericht di Vienna. Il successivo ricorso per cassazione dinanzi all'Oberster Gerichsthof (la Corte suprema; in prosieguo: l'«OGH») veniva dichiarato inammissibile.
26. Esaurita la fase sommaria del procedimento, lo Handelsgericht di Vienna è ora investito della cognizione piena sul merito.
27. Ricordo peraltro che in un procedimento parallelo contro l'importatore austriaco della birra concorrente americana, dinanzi al Landgericht di Salisburgo prima e all'Oberlandesgericht di Linz poi, la Budvar aveva già intentato analoga azione inibitoria fondata sui medesimi motivi di diritto, ottenendo dal giudice il provvedimento richiesto, confermato infine con ordinanza 1º febbraio 2000 dell'OGH (16) . In quell'ordinanza, per quanto qui interessa, l'OGH ha ritenuto che l'importazione e la commercializzazione della birra “American Bud” costituiscano violazione della denominazione di provenienza ceca “Bud”, protetta ai sensi del trattato austro-cecoslovacco, sottolineando altresì che il provvedimento inibitorio in tal modo accordato non viola il Trattato CE.
28. Non essendo direttamente vincolato dalla pronuncia della Corte suprema in quel procedimento e nutrendo dubbi circa la compatibilità con il diritto comunitario della soluzione cui essa era pervenuta, con ordinanza 26 febbraio 2001 lo Handelsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti pregiudiziali:«1) Se sia compatibile con l'art. 28 CE e/o con il regolamento n. 2081/92/CEE l'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo ai sensi del quale è attribuita ad un'indicazione geografica semplice e indiretta, non corrispondente nel paese di origine né al nome di una regione né al nome di una località, una protezione assoluta e indipendente da qualsiasi possibilità d'inganno, alla stregua di un'indicazione geografica qualificata ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, nel caso in cui l'applicazione della disposizione medesima consenta di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro.
2) Se tale principio valga anche nel caso in cui l'indicazione geografica che non corrisponde nel paese di origine né al nome di una regione né al nome di una località non venga intesa nel paese di origine quale denominazione geografica per un determinato prodotto e nemmeno quale indicazione geografica semplice ovvero indiretta.
3) Se la soluzione ai quesiti sub 1) e sub 2) valga anche nel caso in cui il trattato bilaterale sia stato concluso dallo Stato membro anteriormente alla propria adesione all'Unione europea e sia mantenuto in vigore successivamente all'adesione del medesimo all'Unione europea, a seguito di dichiarazione del governo di tale Stato membro, nei rapporti con lo Stato successore dello Stato terzo originario contraente.
4) Se l'art. 307, n. 2, CE obblighi lo Stato membro ad interpretare un siffatto trattato bilaterale in modo conforme al diritto comunitario ai sensi dell'art. 28 CE e/o del regolamento n. 2081/92, nel senso che la protezione ivi prevista per un'indicazione geografica semplice/indiretta, non corrispondente nel paese di origine né al nome di una regione né al nome di una località, ricomprenda unicamente la protezione contro la possibilità d'inganno ma non la tutela assoluta di un'indicazione geografica qualificata ai sensi del regolamento n. 2081/92».
29. Nel procedimento di fronte alla Corte hanno presentato osservazioni l'attrice e la convenuta nel procedimento principale, i governi austriaco, tedesco e francese nonché la Commissione.
IV ─ Analisi giuridica
Sulla ricevibilità
30. Prima di affrontare il merito dei quesiti sottoposti alla Corte dal giudice del rinvio devo ricordare che alcuni intervenienti hanno sollevato dubbi quanto alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Mi sembra opportuno affrontare sin d'ora tali obiezioni, almeno nella misura in cui investono la ricevibilità dell'intero rinvio pregiudiziale, rimandando invece ad altra e più appropriata sede l'esame di quelle concernenti i singoli quesiti.
31. Rilevo anzitutto che, secondo Budvar, i quesiti proposti verterebbero in realtà sull'applicazione del regime convenzionale in vigore tra uno Stato membro ed uno Stato terzo. La Corte sarebbe dunque richiesta di interpretare non già disposizioni dell'ordinamento comunitario, ma accordi internazionali trasposti nel diritto nazionale di uno Stato membro, il che esula dalla sua competenza.
32. L'obiezione però non mi sembra fondata. E' vero che la soluzione della controversia pendente davanti al giudice del rinvio è legata all'applicazione degli accordi in vigore tra l'Austria e la Repubblica ceca; mi sembra tuttavia evidente che i quesiti sottoposti alla Corte dal giudice del rinvio non riguardano direttamente l'interpretazione di tali accordi, ma quella di norme del Trattato (gli artt. 28 CE, 30 CE e 307 CE) e del diritto derivato (il regolamento n. 2081/92). E' tale interpretazione che il giudice del rinvio giudica necessaria per la soluzione della questione di cui è investito, ed essa rientra pienamente nella competenza della Corte in forza dell'art. 234 CE (ex art. 177 del Trattato).
33. Anche la Commissione, sia pure con altre argomentazioni, solleva dubbi sulla ricevibilità dei quesiti. Essa obietta infatti che questi hanno ad oggetto questioni ipotetiche, e sono perciò irricevibili.
34. Infatti, secondo la Commissione il giudice del rinvio sottopone alla Corte una questione di interpretazione del diritto comunitario solo al fine di escludere un' ipotesi interpretativa del diritto interno che quel giudice, in realtà, non condivide, vale a dire l'interpretazione del trattato austro-cecoslovacco fatta propria dall'OGH nella ricordata ordinanza 1º febbraio 2000 (v. supra , paragrafo 27), secondo cui il trattato austro-ceco accorda una protezione assoluta alla denominazione “Bud”, indipendentemente dal fatto che essa possa o meno provocare rischi di confusione.
35. Orbene, a me pare che nemmeno questa eccezione sia fondata.
36. Per giurisprudenza costante, infatti, «[i]n linea di principio, spetta unicamente ai giudici nazionali valutare, tenuto conto della peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte», mentre «[i]l rigetto da parte di quest'ultima di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale» (17) .
37. Ora, nel caso di specie mi sembra che dall'ordinanza di rinvio emerga con sufficiente chiarezza che secondo il giudice a quo , e non diversamente da quanto già stabilito dall'OGH nella citata ordinanza 1º febbraio 2000, la denominazione controversa gode di una tutela assoluta in forza del trattato austro-cecoslovacco. Di conseguenza, in base al diritto austriaco il provvedimento richiesto dall'attore dovrebbe essere concesso e si determinerebbe così un potenziale ostacolo al commercio intracomunitario.
38. Stando così le cose, non mi sembra che si possa dubitare della necessità e della rilevanza dei quesiti proposti. L'obiezione mi sembra dunque infondata.
Sul primo quesito
39. Con il primo quesito il giudice del rinvio chiede se sia compatibile con il regolamento n. 2081/92 e con gli artt. 28 CE e 30 CE la previsione, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, di una tutela assoluta per una denominazione geografica ad un tempo “semplice”, che non presuppone legami particolari tra l'origine del prodotto e le sue qualità, e “indiretta”, poiché, pur essendo atta ad evocare l'origine del prodotto, non corrisponde né al nome di una regione né al nome di una località.
40. Il quesito solleva, a ben vedere, due distinte questioni relative alla protezione della denominazione “Bud”, una vertente sull'interpretazione del regolamento n. 2081/92 e una invece sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, che vanno analizzate separatamente.
a) La protezione della denominazione “Bud” alla luce del regolamento n. 2081/92
Sulla ricevibilità
41. Anzitutto, il governo austriaco osserva in limine che il presente quesito sarebbe irricevibile nella parte in cui si riferisce al regolamento n. 2081/92, in quanto dall'ordinanza del giudice del rinvio non si desume in alcun modo che le denominazioni di cui si discute nella presente causa siano state o stiano per essere registrate ai sensi del suddetto regolamento, di modo che la questione della loro compatibilità con detto regime sarebbe puramente astratta e ipotetica.
42. Dico subito che una tale obiezione non mi sembra fondata. A me sembra, infatti, che il giudice nazionale non chieda affatto una pronuncia sulla validità di una (inesistente) registrazione delle indicazioni controverse ai sensi del regolamento n. 2081/92, quanto piuttosto un'interpretazione del suddetto regolamento al fine di stabilire se esso osti al regime delle indicazioni di provenienza dei prodotti alimentari istituito dal trattato austro-cecoslovacco.
43. Così stando le cose, non ritengo che gli interrogativi posti dal giudice alla Corte abbiano un carattere ipotetico o astratto, e non credo dunque vi sia ragione di dubitare della ricevibilità della presente questione.
Sul merito
─ Argomenti delle parti
44. Nel merito, solo Ammersin, convenuta nel giudizio principale, propone che sia data una risposta negativa alla questione, in quanto ritiene che il regolamento n. 2081/92 osti ad un regime nazionale, quale quello applicabile nel caso di specie, che accorda una protezione indipendente da rischi di confusione ad una denominazione geografica indiretta e che non condiziona la protezione della denominazione all'esistenza di un legame diretto tra l'origine del prodotto e le sue qualità.
45. Ammersin fa valere anzitutto che, nel sistema del regolamento, la protezione assoluta delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è condizionata al rispetto di precise condizioni di qualità. In primo luogo, vi deve essere un legame diretto tra l'origine del prodotto e le sue caratteristiche (art. 2). In secondo luogo, il prodotto dev'essere conforme ai requisiti di qualità fissati da un apposito disciplinare, e tale conformità è accertata da una rigorosa procedura di verifica (artt. 4 e 6).
46. Il regime uniforme in tal modo istituito dal regolamento, continua Ammersin, non può coesistere con una tutela nazionale anch'essa assoluta, ma sottoposta a condizioni meno rigide, poiché diversamente risulterebbero compromesse le finalità del regime comunitario, vale a dire la promozione della qualità dei prodotti agricoli e la garanzia di eque condizioni di concorrenza all'interno del mercato comune.
47. Del resto una simile conclusione sarebbe avvalorata, sempre secondo la convenuta nella causa principale, dall'art. 17 del regolamento, in forza del quale la protezione nazionale di una denominazione per cui è stata chiesta la registrazione ai sensi del regolamento può essere mantenuta soltanto per il periodo di tempo necessario al completamento della registrazione comunitaria.
48. Nel caso di specie, pertanto, poiché nessuna registrazione comunitaria è mai stata richiesta per la denominazione “Bud”, questa non potrebbe più essere protetta in forza del regime nazionale istituito dal trattato austro-cecoslovacco.
49. Tutti gli altri intervenienti, per contro, ritengono che il regolamento n. 2081/92 non osti al mantenimento del regime nazionale di tutela delle indicazioni geografiche di cui si tratta.
50. Budvar contesta anzitutto le premesse da cui sembra muovere il giudice del rinvio, e precisa che la denominazione “Bud” sarebbe un'indicazione geografica “diretta”, in quanto abbreviazione del nome della città boema di Budweis, e “qualificata”, poiché sarebbe idonea ad attribuire alla birra la reputazione mondiale della tradizione birraria di detta città di Budweis. In tali circostanze, continua la birreria ceca, il regolamento n. 2081/92 non osterebbe alla tutela, da parte di un regime nazionale, di un'indicazione geografica qualificata di uno Stato terzo.
51. In via subordinata, Budvar fa valere che, secondo quanto ha chiarito la giurisprudenza della Corte, il suddetto regolamento non osta a che un diritto nazionale conferisca una tutela “assoluta”, indipendente dal rischio di confusione, ad un'indicazione geografica “semplice”, che non presuppone legami particolari tra la provenienza del prodotto e le sue caratteristiche, poiché una tale indicazione geografica è estranea all'ambito di applicazione del regolamento (18) .
52. L'argomento che Budvar fa valere in via subordinata è condiviso in buona sostanza anche dal governo austriaco e dalla Commissione, che lo svolgono, però, a titolo principale.
53. Anche secondo il governo tedesco, il regolamento non si oppone in nessun caso alla tutela dell'indicazione “Bud”, sia che questa debba qualificarsi come indicazione geografica semplice, sia che si tratti, invece, di un'indicazione qualificata. In entrambi i casi essa esulerebbe, infatti, dall'ambito di applicazione del regolamento. Nel primo caso, in quanto tale ambito è limitato alle indicazioni geografiche qualificate. Nel secondo caso, in quanto il regolamento si applica unicamente alle indicazioni qualificate di prodotti provenienti da Stati membri e non può trovare applicazione alle denominazioni di prodotti provenienti da Paesi terzi, se non alle condizioni previste dall'art. 12, che non sono tuttavia riunite nei rapporti con la Repubblica ceca.
54. Pure il governo francese, infine, conclude per una risposta positiva al presente quesito. In particolare esso fa valere che un regime pattizio come quello austro-cecoslovacco è esplicitamente fatto salvo dall'art. 12 del regolamento. Questa disposizione, infatti, nel delineare il regime delle indicazioni geografiche relative a prodotti originari di Paesi terzi, fa espressamente salvi gli accordi internazionali e con questi, dunque, il trattato austro-cecoslovacco ed il regime speciale in esso previsto.
─ Valutazione
55. Venendo alla valutazione delle posizioni espresse dagli intervenienti, osservo anzitutto che Budvar ha sollevato il problema della qualificazione della denominazione “Bud” ai sensi dell'accordo austro-cecoslovacco, contestando la qualificazione operata dal giudice del rinvio (v. supra , paragrafo 50).
56. Ora, a ben vedere, tale qualificazione richiede l'interpretazione della norma con cui l'ordinamento giuridico austriaco ha dato attuazione alla corrispondente disposizione del trattato austro-cecoslovacco. Tuttavia, per giurisprudenza costante «nell'ambito del sistema di cooperazione giudiziaria disposto dall'art. 177 del Trattato, l'interpretazione delle norme nazionali incombe ai giudici nazionali e non alla Corte» (19) , come del resto è compito di questi giudici e non della Corte interpretare le disposizioni di convenzioni bilaterali «che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto comunitario» (20) .
57. Si deve pertanto ritenere che, nell'ambito della ripartizione delle competenze operata dall'art. 234 CE, la qualificazione della natura della denominazione in questione alla luce del trattato austro-cecoslovacco spetti essenzialmente al giudice nazionale, e che non sia possibile mettere in discussione di fronte alla Corte l'interpretazione da esso fornita.
58. In questa sede mi limito quindi ad osservare che, secondo la lettera stessa del quesito pregiudiziale, il giudice del rinvio ha qualificato la denominazione in questione come denominazione “semplice” ed “indiretta”, ed è muovendo da questo presupposto che deve valutarsi la compatibilità del regime pattizio in questione con il regolamento n. 2081/92.
59. Ciò posto, devo dire sin d'ora che il quesito sollevato dal giudice nazionale richiede, a mio avviso, una risposta positiva, perché ritengo, diversamente da Ammersin e d'accordo con tutti gli altri intervenienti, di cui condivido in buona sostanza gli argomenti, che il regolamento n. 2081/92 non osti al mantenimento della protezione assoluta di un'indicazione semplice, quale prevista dall'accordo austro-cecoslovacco.
60. Ricordo del resto che il problema è già stato affrontato dalla Corte nella sentenza Warsteiner del 7 novembre 2000.
61. In quell'occasione, la Corte ha anzitutto precisato che, ai sensi del suo art. 2, n. 2, lett. b), il regolamento n. 2081/92 «ha ad oggetto solo le indicazioni geografiche per le quali esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro» (21) , e che è dunque «pacifico che le indicazioni di origine geografica semplici che, secondo i termini usati dal giudice nazionale nella questione pregiudiziale, non implicano nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica non rientrano in questa definizione e non possono pertanto trovare protezione in virtù del regolamento n. 2081/92» (22) . Ciò posto, essa ha concluso che «non vi è nulla nel regolamento n. 2081/92 che indichi che tali indicazioni di origine geografica non possano essere tutelate in forza di una disciplina nazionale di uno Stato membro» (23) , rilevando, in particolare, che «lo scopo perseguito dal regolamento n. 2081/92 non può essere messo in causa a motivo dell'applicazione, a fianco dello stesso, di disposizioni nazionali di protezione delle indicazioni di origine geografica che non rientrano nel suo ambito di applicazione» (24) .
62. Mi sembra che in tali affermazioni sia agevole cogliere la risposta al quesito sollevato dal giudice del rinvio. Ne concludo dunque che il regolamento n. 2081/92 non si oppone all'applicazione di una convenzione bilaterale tra uno Stato membro e uno Stato terzo che attribuisca una protezione assoluta ad un'indicazione geografica che, pur non costituendo il nome di una regione o di una località determinata dello Stato terzo, designi un prodotto originario di una regione o di un luogo determinato di quello Stato, senza tuttavia presupporre legami particolari tra l'origine del prodotto e le sue qualità.
b) La protezione della denominazione “Bud” alla luce degli artt. 28 CE e 30 CE
Argomenti delle parti
63. Quanto alla compatibilità del regime dettato dal trattato austro-cecoslovacco con gli artt. 28 CE e 30 CE, nessuno dubita che la protezione di una denominazione geografica costituisce, almeno potenzialmente, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 CE. Infatti, a causa della diversità delle legislazioni nazionali in materia, tale protezione può ostacolare l'importazione di prodotti legittimamente immessi in commercio in altri Stati membri.
64. E' sulla possibilità di giustificare detta misura che le opinioni divergono: mentre Ammersin la esclude, gli altri intervenienti ritengono che il regime convenzionale sia giustificato.
65. La convenuta nel giudizio principale, in primo luogo, esclude che la protezione concessa alla denominazione “Bud” dal trattato austro-cecoslovacco possa essere giustificata da motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE. Questa disposizione introduce infatti un'eccezione al principio della libera circolazione delle merci; come tale, dev'essere interpretata restrittivamente e non può estendersi oltre quanto necessario per tutelare l'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale di cui si tratta.
66. Ora, come la giurisprudenza della Corte avrebbe chiarito, l'oggetto specifico della protezione delle indicazioni geografiche consisterebbe nel garantire che l'utilizzazione del nome di un luogo sia riservata ai produttori stabiliti in quel luogo, ma ciò unicamente qualora la denominazione goda di grande reputazione presso i consumatori. Per contro, la denominazione in questione, prosegue Ammersin, non sarebbe il nome di un luogo e nemmeno godrebbe di alcuna reputazione presso i consumatori, cosicché la sua protezione non potrebbe essere giustificata ai sensi dell'art. 30 CE.
67. Inoltre, la protezione assoluta di una simile denominazione non potrebbe giustificarsi neppure in quanto misura di interesse generale, mirante alla tutela dei consumatori. Infatti, ad avviso di Ammersin, e per le ragioni ora dette, l'utilizzazione del nome “American Bud” per una birra non potrebbe in alcun modo trarre in inganno i consumatori quanto all'origine della birra e, in particolare, non potrebbe indurli a pensare che si tratti di una birra di Budweis/Ceské Budìjovice.
68. Quanto agli altri intervenienti, devo rilevare anzitutto che, secondo Budvar, la controversia davanti al giudice a quo non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 28 CE in quanto la birra messa in commercio da Ammersin è importata da un Paese terzo, gli Stati Uniti d'America, senza che vi sia alcun legame con gli scambi intracomunitari di merci.
69. Nel merito, tanto Budvar quanto i governi tedesco e austriaco e la Commissione ritengono che la protezione da parte di uno Stato membro di un'indicazione geografica, qual è “Bud”, nonostante rappresenti un potenziale ostacolo alla circolazione delle merci tra gli Stati membri, sia comunque giustificata da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE.
70. I suddetti intervenienti osservano infatti che, secondo la giurisprudenza della Corte, la protezione di indicazioni geografiche semplici, prevista da accordi internazionali bilaterali, è giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE, a condizione che tali denominazioni non siano divenute generiche nello Stato d'origine (25) e siano quindi effettivamente intese, in quello Stato, come indicazioni di provenienza (26) . Sarebbe compito del giudice del rinvio ─ sottolinea in particolare il governo tedesco ─ accertare se nella specie tali condizioni sono soddisfatte.
71. Il fatto poi che “Bud” possa costituire una denominazione di provenienza “semplice” non avrebbe alcuna influenza sulla risposta da fornire al giudice nazionale. L'oggetto specifico della tutela di un'indicazione geografica consisterebbe infatti nell'impedire che i produttori non stabiliti nel luogo cui tale denominazione fa riferimento sfruttino abusivamente la rinomanza, attuale o anche soltanto potenziale, della denominazione, a danno dei produttori stabiliti in quel luogo. A questo fine, la presenza di un legame diretto tra le qualità del prodotto e la sua origine non potrebbe quindi considerarsi condizione essenziale della tutela.
72. In ogni caso, ed in via subordinata, sia Budvar sia il governo tedesco fanno valere che la protezione accordata alla denominazione in questione è comunque giustificata da un'esigenza imperativa di tutela dei consumatori contro le frodi e, nel contempo, di garanzia della lealtà della concorrenza. Infatti, ove la denominazione protetta abbia, almeno in una parte del mercato comune, una funzione di indicazione di provenienza, la sua utilizzazione da parte di un soggetto non stabilito a Budweis darebbe luogo ad un rischio di confusione per associazione. In tali circostanze, pertanto, un divieto di commercializzazione dei prodotti che recano siffatte indicazioni sarebbe una misura di tutela adeguata e proporzionata.
Valutazione
73. Venendo alla valutazione delle posizioni che sono emerse dal dibattito processuale, devo premettere che, come dispone espressamente l'art. 23, n. 2, CE e come la Corte stessa ha già avuto modo di confermare, il divieto di restrizioni quantitative negli scambi intracomunitari, di cui all'art. 28 CE, si applica unicamente alle merci originarie degli Stati membri e alle merci che, pur essendo originarie di Stati terzi, sono immesse in libera pratica in uno Stato membro (27) .
74. Ora, poiché nel caso di specie si tratta della commercializzazione di birra prodotta negli Stati Uniti d'America, è opportuno precisare che una misura nazionale come quella cui si riferisce il presente quesito pregiudiziale dev'essere vagliata alla luce dell'art. 28 CE soltanto nella misura in cui riguardi l'importazione in Austria di birra immessa in libera pratica in un altro Stato membro.
75. Ciò posto, e passando al vaglio della misura austriaca, devo ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una normativa nazionale che «possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative» ai sensi dell'art. 28 CE (28) .
76. Ora, nella causa principale viene in rilievo la protezione concessa da uno Stato membro, l'Austria, ad una denominazione geografica di uno Stato terzo, la Repubblica ceca, che non gode di tutela comunitaria uniforme ai sensi del predetto regolamento n. 2081/92.
77. In simili circostanze, dato quanto ho detto più sopra, l'applicazione della disciplina austriaca può determinare un ostacolo solo per l'importazione della birra in questione che sia legalmente commercializzata in un altro Stato membro. Sia pur entro questi limiti, tuttavia, è indubbio che essa costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 CE.
78. Con ciò però il discorso non è chiuso, perché occorre ancora verificare, com'è noto, se quella misura non trovi una giustificazione in virtù di altre disposizioni del Trattato, in particolare dell'art. 30 CE.
79. Orbene, a questo proposito anch'io ritengo, con la gran parte degli intervenienti, che la misura in questione sia necessaria alla tutela della proprietà industriale e commerciale e sia quindi giustificata ai sensi dell'art 30 CE. Soprattutto ritengo che tale conclusione discenda dalla stessa giurisprudenza comunitaria.
80. La Corte, infatti, ha già avuto modo di confrontarsi, nella sentenza Exportur, con la questione della compatibilità con il Trattato della tutela di denominazioni geografiche semplici, prevista da una convenzione internazionale bilaterale (29) .
81. In quel caso, richiesta di valutare se gli artt. 30 e 36 del Trattato, divenuti artt. 28 CE e 30 CE, ostassero alla tutela assoluta di denominazioni geografiche semplici, la Corte osservava anzitutto che detta tutela aveva lo scopo di «impedire che i produttori di uno Stato contraente usino le denominazioni geografiche di un altro Stato, sfruttando così la reputazione propria dei prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni» (30) , ancorché all'origine del prodotto non fosse necessariamente collegata una sua determinata e peculiare qualità.
82. Ciò posto, proseguiva la Corte, «uno scopo siffatto, che mira a garantire la lealtà della concorrenza, può essere considerato compreso nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'[art. 36 del Trattato, divenuto art. 30 CE], purché le denominazioni non abbiano acquistato, al momento dell'entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d'origine» (31) .
83. Ora, è fuor di dubbio che il trattato austro-cecoslovacco persegue un obiettivo del tutto analogo, perché mira ad impedire che soggetti non stabiliti nella Repubblica ceca utilizzino per la commercializzazione della birra una denominazione geografica ceca, più precisamente un'indicazione che rimanda alla città boema di Budweis, sfruttando la reputazione propria della birra prodotta in quel luogo.
84. Mi sembra pertanto che il principio enunciato dalla Corte nella sentenza Exportur sia applicabile anche al caso di specie e che la misura austriaca debba ritenersi giustificata, in quanto necessaria alla salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE.
85. Propongo dunque alla Corte di rispondere al presente quesito nel senso che gli artt. 28 CE e 30 CE non si oppongono all'applicazione di una convenzione bilaterale tra uno Stato membro e uno Stato terzo che attribuisca una protezione assoluta ad un'indicazione geografica la quale, pur non costituendo il nome di una regione o di una località determinata dello Stato terzo, designi un prodotto originario di una regione o di un luogo determinato di quello Stato, senza tuttavia presupporre legami particolari tra l'origine del prodotto e le sue qualità, purché detta denominazione non abbia acquistato, al momento dell'entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d'origine.
Sul secondo quesito
86. Con il secondo quesito il giudice del rinvio chiede, in buona sostanza, se gli artt. 28 CE e 30 CE (o il regolamento n. 2081/92) ostino ad una misura nazionale che riservi ai produttori stabiliti in uno Stato terzo l'uso di un'indicazione che non sia atta, nel Paese di origine, ad istituire alcun legame tra il prodotto e la sua origine geografica, attribuendo a siffatta denominazione una tutela assoluta, indipendente da qualsiasi rischio di confusione.
87. Tutti gli intervenienti concordano nel ritenere che al quesito vada data una risposta positiva, perché, qualora non vi sia alcun legame tra l'indicazione in questione ed il luogo di origine dei prodotti, una tale misura costituirebbe una restrizione quantitativa contraria all'art. 28 CE e non sarebbe giustificabile né ai sensi dell'art. 30 CE, né ad altro titolo.
88. Anche a me pare che non vi sia altra risposta possibile, dato che, in una simile ipotesi, non si potrebbe invocare la giustificazione relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale, prevista dall'art. 30 CE, perché in realtà la denominazione in questione non sarebbe in alcun modo riconducibile alla categoria delle indicazioni geografiche.
89. Tale conclusione discende del resto anche dalla giurisprudenza comunitaria.
90. Come ho già ricordato più sopra (paragrafo 82), infatti, nella sentenza Exportur la Corte ha escluso che la tutela di denominazioni geografiche possa giustificarsi per la protezione della proprietà industriale quando tali indicazioni siano divenute generiche (32) , quando cioè l'indicazione utilizzata sia un nome che, per utilizzare i termini del regolamento n. 2081/92, «pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare» (33) .
91. Se dunque la tutela di un'indicazione che inizialmente era atta ad istituire un legame con l'origine del prodotto, ma è successivamente divenuta generica, non costituisce tutela della proprietà industriale, ai sensi dell'art. 30 CE, a maggior ragione si deve ritenere che ciò valga per una denominazione che non è mai stata atta ad istituire un tale legame.
92. Neppure si potrebbe sostenere che la tutela assoluta di una siffatta indicazione sia necessaria per altre esigenze imperative di interesse generale e, in particolare, al fine di tutelare la leale concorrenza.
93. Infatti è di tutta evidenza che ─ ove fosse esclusa, come nell'ipotesi prospettata dal giudice del rinvio, qualsiasi possibilità di trarre in inganno i consumatori quanto all'origine del prodotto ─ la denominazione in questione non sarebbe in grado di determinare, neppure potenzialmente, né uno sviamento di clientela, né un abusivo sfruttamento di una reputazione che, per definizione, non esiste.
94. In tali circostanze, dunque, una disposizione nazionale che concedesse l'esclusiva utilizzazione di quella denominazione ai produttori stabiliti in un determinato luogo non sarebbe affatto necessaria a tutelare la lealtà dei negozi commerciali, ma determinerebbe piuttosto l'attribuzione a detti produttori di un vantaggio ingiustificato rispetto ai loro concorrenti.
95. Ciò detto, devo però convenire con Budvar e con i governi tedesco e austriaco quando osservano che la denominazione “Bud” non sembra affatto rientrare nell'ipotesi formulata dal giudice del rinvio con il presente quesito, perché si tratta evidentemente di un'abbreviazione del nome della città di Budweis.
96. Mi sembra infatti innegabile che la denominazione “Bud”, se utilizzata in relazione alla birra, è atta ad evocare l'origine boema del prodotto, collegandolo alla città di Budweis. Basta pensare alla ragione sociale della rinomata birreria ceca per rendersene conto: “Budweiser Budvar”, dove Budweiser è l'indicazione geografica estesa (e grammaticalmente corretta) della città di Budweis, mentre “Budvar” è un gioco di parole che unisce la prima delle due sillabe di cui si compone il nome di quella città (Bud) con il suffisso ceco “birreria” (var).
97. Una siffatta valutazione rappresenta però un giudizio di fatto e non rientra dunque nella competenza della Corte, ma in quella del giudice nazionale, al quale spetterà dunque stabilire se nel Paese di origine la denominazione “Bud”, utilizzata in relazione alla birra, sia atta a evocare l'origine del prodotto collegandolo alla città di Budweis.
98. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare, in risposta al secondo quesito, che gli artt. 28 CE e 30 CE ostano ad una misura nazionale che riservi ai produttori stabiliti in uno Stato terzo l'utilizzazione di un'indicazione che non sia atta ad istituire alcun legame tra il prodotto e la sua origine geografica, attribuendo a siffatta denominazione una tutela assoluta, indipendente da qualsiasi rischio di confusione.
Sul terzo quesito
a) Argomenti delle parti
99. Con il terzo quesito il giudice del rinvio chiede, in buona sostanza, se il regime previsto dal trattato austro-cecoslovacco è coperto dalla previsione dell'art. 307, n. 1, CE nonostante il fatto che, da parte austriaca, la successione in quel trattato sia stata ufficialmente resa nota soltanto nel 1997, e quindi dopo l'ingresso dell'Austria nella Comunità.
100. Budvar, i governi austriaco, tedesco e francese nonché la Commissione concludono per una risposta positiva a detto quesito, facendo valere che il trattato austro-cecoslovacco è stato concluso ben prima dell'adesione dell'Austria alla Comunità, avvenuta il 1° gennaio 1995. A loro avviso il fatto che solo nel 1997 il Bundeskanzler abbia reso ufficialmente noti i trattati in vigore nei rapporti tra l'Austria e la Repubblica ceca non potrebbe avere alcun rilievo in ordine all'applicazione dell'art. 307 CE, poiché quella comunicazione del Bundeskanzler avrebbe valore meramente dichiarativo (34) .
101. In effetti, osservano i governi austriaco e tedesco e la Commissione, il diritto internazionale generale prevederebbe l'automatica successione degli Stati sorti dalla dissoluzione di un precedente Stato nei trattati bilaterali da questo conclusi. Il governo austriaco, in particolare, sottolinea che la consuetudine internazionale formatasi in materia sarebbe stata codificata nell'art. 34, par. 1, della convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati, che accoglie per l'appunto la regola della successione automatica (35) .
102. Dal trattato austro-cecoslovacco, osservano poi sia Budvar sia il governo francese, sorgerebbe per l'Austria un obbligo internazionale, non una semplice facoltà di proteggere le indicazioni in esso previste. Pertanto l'entrata in vigore per l'Austria del Trattato CE non osterebbe all'applicazione di detto regime pattizio, secondo quanto prevede l'art. 307, n. 1, CE.
103. Secondo Ammersin, invece, l'art. 307, n. 1, CE non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto al momento della sua adesione alla Comunità l'Austria non sarebbe stata vincolata dal trattato austro-cecoslovacco. Questo sarebbe infatti rimasto privo di effetti tra il 1° gennaio 1993, data in cui l'originario contraente ha cessato di esistere, e il 31 luglio 1997, quando si sarebbe verificata la successione a favore della Repubblica ceca in virtù della citata dichiarazione del Bundeskanzler.
104. Secondo la resistente nel giudizio principale, infatti, all'epoca della dissoluzione della Cecoslovacchia il diritto internazionale generale non avrebbe imposto l'automatica successione della Repubblica ceca nel trattato tra l'Austria e la Cecoslovacchia. Anzi, prima della citata dichiarazione del Bundeskanzler del 1997, la prassi delle relazioni internazionali austriache sarebbe sempre stata ispirata al principio della tabula rasa , cioè al principio secondo cui, in caso di dissoluzione di uno Stato, i trattati da esso conclusi si estinguerebbero e non vi sarebbe successione, se non in seguito ad un accordo tra il nuovo Stato e l'altro Stato originariamente contraente (nel caso di specie l'Austria).
b) Valutazione
105. Venendo ad una valutazione della questione, mi pare evidente che, per dare una risposta agli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio, è necessario anzitutto stabilire se il trattato austro-cecoslovacco del 1976 fosse o meno in vigore nei rapporti tra l'Austria e la Repubblica ceca anteriormente alla data dell'adesione austriaca alla Comunità, il 1º gennaio 1995. Infatti, solo ove si possa rispondere in termini affermativi a tale questione saranno rispettate le condizioni di applicazione dell'art. 307, n. 1, CE e segnatamente l'esistenza di una convenzione conclusa precedentemente all'entrata in vigore del Trattato CE, dalla quale un Paese terzo «tragga diritti di cui può chiedere il rispetto da parte dello Stato membro interessato» (36) .
106. Orbene, date le circostanze del caso di specie, ed in particolare l'avvenuta dissoluzione della Repubblica federativa cecoslovacca il 1º gennaio 1993, una risposta alla questione suddetta richiede la previa determinazione delle norme che nell'ordinamento internazionale regolano la sorte dei trattati in caso di dissoluzione di una delle parti contraenti.
La convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati
107. A questo proposito, come si è visto, il dibattito ruota intorno alla convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati, invocata da alcune parti e contestata da altre.
108. Per parte mia, devo notare anzitutto che la suddetta convenzione è entrata in vigore solo nel 1996, per un numero assai ridotto di Stati (diciassette), tra i quali si contano la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, ma nessuno degli Stati attualmente membri della Comunità. In quanto strumento di diritto internazionale pattizio, essa dunque non vincola tali Stati e quindi neppure l'Austria.
109. Com'è noto, però, tale constatazione non esclude che le disposizioni contenute nella convenzione in parola, come in genere nelle convenzioni di codificazione del diritto internazionale, possano essere ugualmente vincolanti anche per gli Stati che non le hanno ratificate. Infatti tali convenzioni costituiscono in larga misura, nelle intenzioni di chi le predispone e le adotta, la mera codificazione del diritto internazionale generale vigente, e quella di cui si discute non fa eccezione (37) . Il rilievo della mancata partecipazione austriaca potrebbe dunque non essere determinante, qualora si dimostrasse che le disposizioni della convenzione rilevanti ai presenti fini sono meramente ricognitive di preesistenti principi di diritto internazionale.
110. E' pertanto necessario analizzare il contenuto di quelle disposizioni, per verificare se esse si limitino a riflettere siffatti principi oppure se siano innovative della disciplina della materia.
111. Come è noto, la convenzione distingue l'ipotesi degli Stati sorti dal processo di decolonizzazione, che essa indica con il termine «Stati di nuova indipendenza» (art. 24), dalle altre ipotesi di formazione di un nuovo Stato (art. 34).
112. Per gli Stati di nuova indipendenza liberatisi dalla dominazione coloniale l'art. 24 detta una regola ispirata al principio della tabula rasa ed esclude dunque in linea di principio qualsiasi ipotesi di successione automatica nei trattati conclusi in precedenza dalla potenza coloniale (38) .
113. Per tutte le altre ipotesi di formazione di un nuovo Stato, sia essa dovuta a secessione o a smembramento dello stesso, l'art. 34 detta invece una regola opposta, ispirata al principio della continuità degli obblighi pattizi, e prevede l' automatica successione del nuovo Stato nei trattati conclusi dallo Stato predecessore (39) .
114. Ad una tale regola la disposizione oppone solo due eccezioni. Non si ha successione qualora gli Stati interessati si accordino in tal senso, ovvero qualora risulti che l'applicazione del trattato nei confronti del nuovo Stato «sarebbe incompatibile con l'oggetto e la finalità del trattato o modificherebbe in maniera radicale le condizioni del suo funzionamento».
115. Ciò posto, devo dire subito che, a mio avviso, il principio dettato dall'art. 34 della convenzione non riflette il contenuto di una preesistente norma generale del diritto internazionale.
116. Depongono anzitutto in tal senso gli stessi lavori preparatori della convenzione svoltisi in seno alla Commissione del diritto internazionale. Ricordo al riguardo che il relatore speciale nominato dalla Commissione, Sir Humphrey Waldock, aveva ricostruito dall'analisi della prassi internazionale un principio opposto a quello sancito dall'art. 34, cioè il principio c.d. della tabula rasa , che esclude che il sorgere di un nuovo Stato sul territorio prima appartenuto ad altro Stato determini un'automatica successione di quello nei rapporti pattizi di questo (40) . Per il caso di dissoluzione di un'unione di Stati, ma unicamente per tale caso, veniva invece proposta una disposizione ad hoc , ispirata al principio della successione automatica. Solo in un secondo tempo ─ e senza alcun riferimento alla prassi ─ il drafting committee della Commissione del diritto internazionale estese a tutte le ipotesi di secessione o smembramento la regola della successione automatica (41) , ad eccezione, come ho detto, della successione degli Stati sorti dalla decolonizzazione (v. art. 24 della convenzione).
117. Aggiungo che anche la dottrina prevalente al tempo della codificazione era orientata a escludere la vigenza del principio della successione automatica, preferendovi, in linea di massima, il principio della tabula rasa , sia pur con importanti eccezioni in relazione a particolari tipi di trattati o a particolari situazioni di mutamento della sovranità (42) .
118. In questo contesto, è assai dubbio che, al momento della sua adozione nel 1978, il principio enunciato dall'art. 34 della convenzione di Vienna potesse ritenersi espressione di una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta (43) .
119. Né si può pensare che la conclusione della convenzione possa costituire, di per sé, un indizio della formazione di una nuova norma consuetudinaria di tenore corrispondente. A parte infatti ogni altra considerazione sulla natura e la funzione di tali strumenti, contro una simile eventualità depone la scarsissima partecipazione alla suddetta convenzione; come ho anticipato più sopra, infatti, sono appena diciassette gli Stati che l'hanno ratificata (44) .
La prassi delle relazioni internazionali successiva alla codificazione
120. Prima però di trarre conclusioni definitive, conviene ancora analizzare la prassi successiva alla convenzione, per verificare se essa abbia contribuito al formarsi di una regola consuetudinaria ispirata al principio della successione automatica.
121. La prassi successiva alla codificazione è in effetti assai ricca, perché l'ultimo decennio del XX secolo è stato segnato in Europa, come è noto, dalla disgregazione degli Stati multinazionali che erano sorti in esito alla prima e alla seconda guerra mondiale. A partire dal 1991, infatti, l'Unione Sovietica, prima, e la Jugoslavia, poi, si sono dissolte in un gran numero di Stati indipendenti: in un processo di disgregazione prevalentemente pacifico nel primo caso; spesso sanguinoso, come è tristemente noto, nel secondo. Il primo gennaio 1993, poi, anche la Repubblica federativa cecoslovacca ha cessato di esistere e sono pacificamente sorti sul suo territorio due nuovi Stati, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca.
122. Di seguito cercherò di tracciare un quadro della prassi che si è sviluppata a seguito di questi eventi, ed in particolare quella relativa ai trattati bilaterali. Devo dire sin d'ora che, a mio avviso, tale prassi testimonia di un importante cambiamento nello stato del diritto internazionale generale, perché induce a ritenere che, a partire dai primi anni novanta, si sia affermata una consuetudine internazionale ispirata al principio della continuità degli obblighi internazionali convenzionali, sia pur con automatismi meno rigidi di quanto emerge dall'art. 34 della convenzione di Vienna.
La prassi dei nuovi Stati
─ Le repubbliche ceca e slovacca
123. Anzitutto va notato che entrambi gli Stati sorti dalla dissoluzione della Repubblica federativa cecoslovacca hanno manifestato con dichiarazioni di principio di carattere generale l'intenzione di subentrare nei trattati conclusi dallo Stato predecessore. Sono esplicite in questo senso, infatti, le dichiarazioni solenni dei due Parlamenti all'alba dell'indipendenza (45) e la già citata legge costituzionale ceca n. 4/1993 (46) .
124. La prassi successiva alle suddette dichiarazioni prova, del resto, che tale volontà di successione è stata perseguita con coerenza e non ha incontrato obiezioni di principio da parte degli Stati terzi che avevano concluso accordi internazionali con la Cecoslovacchia.
─ Le repubbliche sorte dalla dissoluzione di URSS e Jugoslavia
125. Anche la grande maggioranza degli Stati sorti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia hanno manifestato, con dichiarazioni di principio di carattere generale, l'intenzione di continuare i rapporti pattizi di diritto internazionale a cui erano parte gli Stati predecessori.
126. a) Nel caso della dissoluzione dell'Unione Sovietica si deve ricordare in particolare la Dichiarazione di Alma Ata, del 21 dicembre 1991, in cui gli Stati allora membri della Comunità degli Stati indipendenti affermavano di «garantire, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali, l'osservanza delle obbligazioni internazionali che discendono dagli accordi conclusi dalla ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche» (47) .
127. La prassi successiva ha confermato, in linea di massima, la volontà espressa con la suddetta dichiarazione, anche se alcuni di questi Stati hanno a volte seguito un approccio più prudente.
128. In particolare la prassi di Azerbaijan, Moldavia, Turkmenistan e Uzbekistan, seppure ispirata in linea di massima alla successione negli obblighi internazionali dello Stato predecessore, tempera questo principio attribuendo in buona sostanza al nuovo Stato la facoltà di escludere la successione per determinati trattati o categorie di trattati (successione c.d. opzionale) (48) .
129. b) Non è invece significativa, ai presenti fini, la prassi degli Stati baltici, Estonia, Lettonia e Lituania. Se è vero, infatti, che queste tre repubbliche, una volta (ri)guadagnata l'indipendenza nel 1991, non si sono considerate legate dai trattati conclusi dall'URSS, questo atteggiamento non va tuttavia interpretato come un rifiuto del principio della successione. Esso discende, invece, dalla pretesa di quelle repubbliche di essere riconosciute come continuatrici della personalità degli Stati baltici divenuti indipendenti dalla Russia zarista nel 1918 e annessi dall'URSS nel 1940, una pretesa che ha incontrato, del resto, la sostanziale acquiescenza da parte di Stati terzi originariamente contraenti, molti dei quali non avevano mai riconosciuto de iure l'annessione sovietica del 1940.
130. c) Anche la prassi degli Stati sorti dalla dissoluzione della Jugoslavia è ispirata, in linea di massima, al principio della continuità degli obblighi internazionali convenzionali.
131. In particolare Croazia e Slovenia hanno apertamente sostenuto, al momento del raggiungimento dell'indipendenza, il principio della successione nei trattati jugoslavi (49) , pur cercando anch'esse di temperare questo principio in relazione a determinate categorie di trattati (50) o difendendo, in alcuni casi, l'idea della successione opzionale (51) .
─ La prassi degli Stati terzi contraenti
132. Anche la prassi degli Stati (o degli altri soggetti) terzi contraenti gli accordi interessati al fenomeno successorio fornisce importanti indicazioni nel senso della continuità delle relazioni giuridiche.
133. Vi sono anzitutto degli Stati, come la Germania, i Paesi Bassi (52) e, fuori dall'ambito europeo, gli Stati Uniti d'America (53) , che sembrano seguire senza esitazioni, nei casi di secessione e smembramento, il principio della successione automatica.
134. In particolare, il governo tedesco ha espressamente confermato tale posizione nel corso della presente procedura pregiudiziale.
135. Osservo poi che la stessa prassi delle istituzioni comunitarie è ispirata a tale principio, come testimonia, in particolare, il Protocollo n. 8 dell'Accordo di associazione tra la Comunità e la Repubblica ceca, relativo alla successione della Repubblica ceca negli scambi di lettere tra la Comunità e la Cecoslovacchia in materia di transito e di infrastrutture di trasporto terrestre (54) . Infatti, l'art. 1 di tale Protocollo stabilisce che «[l]a Comunità, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, si assumono tutti i diritti e tutti gli obblighi della Comunità, da una parte, e della ex Repubblica federativa cecoslovacca, dall'altra, contemplati dai summenzionati scambi di lettere», in considerazione del fatto che, come ricorda il preambolo, «la Repubblica ceca ha dichiarato (…) che intende “assumersi tutti gli obblighi derivanti da tutti gli accordi tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e le Comunità europee”» e «che a decorrere dal 1° gennaio 1993, la Repubblica ceca è uno Stato successore della Repubblica federativa ceca e slovacca».
136. A tali indicazioni, che vanno nel senso di una successione automatica nei trattati, si affianca la prassi più sfumata di altri Stati.
137. Cominciando dall'Italia, se la prassi governativa sembra in linea di massima ispirata al principio della successione automatica (55) , la giurisprudenza sembra piuttosto ritenere necessario un accordo confermativo o una dichiarazione unilaterale di successione da parte del nuovo Stato, almeno per determinate categorie di trattati come quelli in materia di estradizione (56) .
138. Si deve inoltre ricordare l'atteggiamento tenuto dal Regno Unito nei confronti della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca. Infatti, nella lettera con cui il primo ministro britannico comunicava al governo ceco e a quello slovacco il formale riconoscimento dei due nuovi Stati si affermava la convinzione, da parte britannica, che i trattati conclusi precedentemente tra il Regno Unito e la Cecoslovacchia continuassero ad essere in vigore “as appropriate” (57) . In tale precisazione si legge, oltre al chiaro riconoscimento del principio della continuità dei legami convenzionali, l'intenzione di conservare un certo margine di manovra nel gestire la vicenda della successione, al di fuori da rigidi automatismi.
139. Anche la prassi francese e quella svizzera si contraddistinguono per un approccio prudente che, pur partendo dal principio della continuità dei legami convenzionali, fa dipendere tuttavia la definitiva successione dall'esito positivo di negoziati da tenersi con il nuovo Stato, escludendone quindi il carattere automatico (58) .
140. Del resto questa mi sembra essere, al di là delle dichiarazioni, anche la portata della prassi austriaca, di cui in questa causa si sono pur date letture discordanti (v. supra , paragrafi 101 e 103-104).
141. Dalla giurisprudenza dell'OGH austriaco, sia precedente che successiva all'ingresso dell'Austria nella Comunità, si desume infatti che il rifiuto di una successione automatica ─ rifiuto che rappresenta la tradizionale posizione austriaca (59) e su cui Ammersin ha posto l'accento ─ non significa rifiuto del principio della continuità degli obblighi convenzionali, perché, secondo detta giurisprudenza, nel periodo necessario alla condotta dei negoziati sulla successione non vi è alcun vuoto giuridico, ma una perdurante applicazione degli accordi da parte austriaca (60) .
142. Del resto, non si può trascurare il fatto che, già prima dell'ingresso dell'Austria nella Comunità , la posizione austriaca non era così monolitica come Ammersin sostiene. Risulta infatti che, con nota 30 novembre 1994 indirizzata al governo della Repubblica ceca, il governo austriaco ha posto termine ─ ma solo pro futuro ─ ad un trattato commerciale concluso tra l'Austria e la Cecoslovacchia (61) .
Il principio normativo applicabile al caso di specie
143. Mi sembra, dunque, che l'analisi della prassi tanto dei nuovi Stati quanto degli Stati terzi contraenti consenta di confermare l'opinione ─ già espressa più sopra (paragrafo 122) ─ che si sia ormai formata una norma consuetudinaria ispirata al principio della successione automatica, anche se con contenuti meno rigidi di quelli che emergono dall'art. 34 della convenzione di Vienna, nel senso che essa non opera se uno dei due Stati interessati dal fenomeno successorio abbia manifestato un'intenzione contraria.
144. Nel caso di specie, come è noto, non solo non vi è traccia, né da parte austriaca, né da parte ceca, di una volontà di rottura dei legami convenzionali instaurati con il trattato austro-cecoslovacco del 1976, ma vi è piena corrispondenza tra le chiare e inequivoche dichiarazioni ceche del 1992-1993, relative alla successione nei trattati conclusi dalla Cecoslovacchia ( supra , paragrafi 19 e 20), e la dichiarazione austriaca contenuta nella comunicazione del Bundeskanzler del 1997.
145. Il fatto che la perdurante vigenza di quel trattato e degli strumenti ad esso accessori sia stata esplicitamente confermata, da parte austriaca, soltanto dopo l'ingresso dell'Austria nella Comunità non può dunque, a mio avviso, avere alcuna influenza sull'applicazione al suddetto trattato e agli strumenti ad esso accessori dell'art. 307, n. 1, CE.
146. Propongo pertanto di rispondere al terzo quesito nel senso che il regime previsto dal trattato austro-cecoslovacco è coperto dalla previsione dell'art. 307, n. 1, CE e dunque prevale sulle disposizioni eventualmente confliggenti del diritto comunitario, nonostante il fatto che, da parte austriaca, la successione di Stati nel trattato austro-cecoslovacco sia stata ufficialmente resa nota soltanto nel 1997, dopo l'ingresso dell'Austria nella Comunità.
Sul quarto quesito
147. Con il quarto quesito il giudice a quo chiede, in buona sostanza, se l'art. 307, n. 2, CE imponga ad un giudice “comunitario” di dare ad un accordo coperto dalla previsione dell'art. 307, n. 1, CE un'interpretazione conforme al diritto comunitario sostanziale.
148. Ora, sulla questione non c'è vero contrasto tra gli intervenienti. Infatti, a parte la Commissione, che non prende posizione sul punto, tutti gli intervenienti ritengono, in buona sostanza, che un trattato internazionale concluso da uno Stato membro prima della sua adesione alla Comunità debba essere interpretato, nella misura del possibile, in modo da garantire il rispetto degli obblighi comunitari dello Stato membro interessato. Ciò presuppone, tuttavia, che la disposizione convenzionale di cui si tratta sia in effetti ambigua e si presti ad essere interpretata in modo da assicurarne la conformità con il Trattato CE.
149. Da parte mia condivido appieno tali osservazioni.
150. Ritengo, infatti, che un'interpretazione conforme al diritto comunitario sostanziale si imponga necessariamente in sede di applicazione di una disposizione, quale l'art. 307, n. 2, CE, che dà concreta attuazione, in questa materia, al principio di leale cooperazione sancito dall'art. 10 CE.
151. Tale principio va tuttavia conciliato con l'espressa previsione dell'art. 307, n. 1, CE, che riconosce la prevalenza degli obblighi internazionali derivanti dalle convenzioni concluse da uno Stato membro prima della sua adesione alla Comunità.
152. Di conseguenza, nel dare alle disposizioni contenute in dette convenzioni internazionali un'interpretazione il più possibile conforme al diritto comunitario, il giudice nazionale non può spingersi oltre i limiti stabiliti dalle norme del diritto internazionale generale in materia di interpretazione dei trattati, per non pregiudicare l'effetto utile dell'art. 307, n. 1, CE. In particolare, l'interpretazione della disposizione convenzionale dovrà anzitutto risultare «in buona fede dal senso ordinario dei termini utilizzati, nel loro contesto, e alla luce dell'oggetto e delle finalità dell'accordo», come prevede l'art. 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (62) .
153. Solo qualora tali criteri non permettano di stabilire con certezza il significato del testo convenzionale vi sarà un reale spazio per una “interpretazione conforme”, ai sensi dell'art. 307, n. 2, CE. In tal caso, infatti, tra più interpretazioni possibili del testo convenzionale lo Stato membro contraente dovrà dare prevalenza a quella che meglio si conforma ai suoi obblighi comunitari.
154. Ciò detto da un punto di vista generale, non ritengo opportuno prendere posizione sulla questione in termini più concreti, per cercare di stabilire se il trattato austro-cecoslovacco si presti o meno a più interpretazioni, e quale di queste sia da preferire.
155. Per risolvere tale questione, infatti, si dovrebbe interpretare la norma con cui l'ordinamento giuridico austriaco ha dato attuazione all'obbligo internazionale sorto dal trattato austro-cecoslovacco. Tuttavia, come ho già avuto modo di osservare più sopra (paragrafo 56), per giurisprudenza costante non spetta alla Corte, ma ai giudici nazionali interpretare disposizioni del diritto nazionale applicabile alla controversia o convenzioni bilaterali che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto comunitario.
156. Propongo pertanto di rispondere al quarto quesito che, qualora il senso di un accordo concluso da uno Stato membro anteriormente all'ingresso nella Comunità ─ qual è il trattato fatto a Vienna l'11 giugno 1976 tra la Repubblica austriaca e la Repubblica federativa cecoslovacca in materia di tutela delle denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali ─ sia ambiguo e la sua interpretazione, condotta secondo le norme rilevanti del diritto internazionale generale, lasci spazio a più significati, l'art. 307, n. 2, CE impone allo Stato membro contraente di dare prevalenza al significato che meglio si conforma ai suoi obblighi comunitari.
V ─ Conclusioni
157. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere ai quesiti sottopostile dall'Handelsgericht di Vienna nel senso che:«1) Il regolamento n. 2081/92 non si oppone all'applicazione di una convenzione bilaterale tra uno Stato membro e uno Stato terzo che attribuisca una protezione assoluta ad un'indicazione geografica che, pur non costituendo il nome di una regione o di una località determinata dello Stato terzo, designi un prodotto originario di una regione o di un luogo determinato di quello Stato, senza tuttavia presupporre legami particolari tra l'origine del prodotto e le sue qualità.
2) Gli artt. 28 CE e 30 CE non si oppongono all'applicazione di una convenzione bilaterale tra uno Stato membro e uno Stato terzo che attribuisca una protezione assoluta ad un'indicazione geografica la quale, pur non costituendo il nome di una regione o di una località determinata dello Stato terzo, designi un prodotto originario di una regione o di un luogo determinato di quello Stato, senza tuttavia presupporre legami particolari tra l'origine del prodotto e le sue qualità, purché detta denominazione non abbia acquistato, al momento dell'entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d'origine.
3) Gli artt. 28 CE e 30 CE ostano ad una misura nazionale che riservi ai produttori stabiliti in uno Stato terzo l'uso di un'indicazione che non sia atta ad istituire alcun legame tra il prodotto e la sua origine geografica, attribuendo a siffatta denominazione una tutela assoluta, indipendente da qualsiasi rischio di confusione
4) Il regime previsto dal trattato concluso a Vienna l'11 giugno 1976 tra la Repubblica austriaca e la Repubblica federativa cecoslovacca in materia di tutela delle denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali è coperto dalla previsione dell'art. 307, n. 1, CE e dunque prevale sulle disposizioni eventualmente confliggenti del diritto comunitario, nonostante il fatto che, da parte austriaca, la successione di Stati nel suddetto trattato sia stata ufficialmente resa nota soltanto nel 1997, dopo l'ingresso dell'Austria nella Comunità.
5) Qualora il senso di un accordo concluso da uno Stato membro anteriormente all'ingresso nella Comunità ─ qual è il trattato fatto a Vienna l'11 giugno 1976 tra la Repubblica austriaca e la Repubblica federativa cecoslovacca in materia di tutela delle denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali ─ sia ambiguo e la sua interpretazione, condotta secondo le norme rilevanti del diritto internazionale generale, lasci spazio a più significati, l'art. 307, n. 2, CE impone allo Stato membro contraente di dare prevalenza al significato che meglio si conforma ai suoi obblighi comunitari».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 208 pag. 1.
3 – «1. Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che: - il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4; - nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall'articolo 10; - il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità».
4 – Trattato in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali, fatto a Vienna l'11 giugno 1976, con allegato protocollo fatto a Vienna il 30 novembre 1977. Il testo è in BGBl 1981, pag. 75.
5 – BGBl 1981, pag. 76.
6 – Traduzione non ufficiale.
7 – Traduzione non ufficiale.
8 – «Dichiarazione del Consiglio nazionale ceco a tutti i parlamenti e le nazioni del mondo», 17 dicembre 1992. Traduzione non ufficiale.
9 – Traduzione non ufficiale.
10 – Traduzione non ufficiale.
11 – La cui ragione sociale completa è “Budìjovický Budvar, národný podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale” e significa: “Birreria Bud di Budweis, impresa nazionale”. L'attuale birreria è frutto della fusione della ditta “Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus”, fondata nel 1795 a Budweis, e della ditta “Tschechische Aktien-Brauerei”, più tardi denominata “Budvar Tschechische Aktien-Brauerei”, fondata, sempre a Budweis, nel 1895. Nel 1948, in seguito alla nazionalizzazione, le due imprese sono state riunite in un'unica impresa nazionale, la “Jihoèeské pivovary”, da cui, nel 1966, è sorta l'attuale ditta.
12 – In prosieguo: «Budweis». Nella città di Budweis, che è appartenuta prima al Regno di Boemia e in seguito, sino al 1918, all'Impero d'Austria e Ungheria, è attiva sin dal XVI secolo una fiorente industria della birra.
13 – Sin dal 1795 le ditte che sono poi confluite nell'attuale birreria Budvar hanno prodotto e commercializzato birra con le indicazioni “Budweis”, “Budweiser Bier” (in lingua ceca “Budìjovické pivo”, vale a dire “birra di Budweis”), “Budvar” o “Budbräu” (vale a dire “birreria Bud”; in lingua ceca, infatti, il termine “var” è l'equivalente del termine tedesco “Bräu”, e sta a indicare l'attività birraria).
14 – La birra in questione è prodotta dalla birreria americana Anheuser-Busch, con sede a Saint Louis. Sin dal 1876 la birreria Bavarian Brewery, poi trasformatasi in Anheuser-Busch, avrebbe messo in commercio sul mercato locale una birra con la denominazione “Budweiser”, in seguito anche nella forma abbreviata “Bud”. A quanto risulta, nel 1911 la Anheuser-Busch ottenne finalmente dalle birrerie allora attive in Budweis l'autorizzazione a utilizzare la denominazione nei mercati non europei. Nel 1939, infine, essa ottenne dalle birrerie ceche il diritto esclusivo di utilizzare la denominazione “Budweiser” sul mercato americano. Dopo la seconda guerra mondiale, tuttavia, la Anheuser-Busch cominciò ad esportare la propria birra anche in Europa (cfr. per questi dati l'ordinanza dell'OGH austriaco citata infra , nota 16, nonché la sentenza del Tribunale federale svizzero 15 febbraio 1999, BGE 125 III, pag. 193).
15 – Va notato infatti che la birreria Budvar ha proceduto alla registrazione in diversi Paesi, tra cui l'Austria, di svariati marchi, tra cui “Budvar”, “Budweiser”, “Budweiser Budvar”, “Budweiser Budbräu”, e “Bud”.
16 – OGH, ordinanza 1º febbraio 2002, 4 Ob 13/00s. Il testo si trova in Bundeskanzleramt-Rechtsinformationssystem, .
17 – Per tutte v. sentenze 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont (Racc. pag. I─10663, punto 22), e 25 giugno 2002, causa C-66/00, Bigi (Racc. pag. I-5917, punti 18 e 19).
18 – Sentenza 7 novembre 2000, causa C-312/98, Warsteiner Brauerei (Racc. pag. I─9187, punto 54).
19 – V., in termini molto chiari, sentenza 12 ottobre 1993, causa C-37/92, Vanacker e Lesage (Racc. pag. I-4947, punto 7).
20 – V. sentenza 27 novembre 1973, causa 130/73, Vandeweghe (Racc. pag. 1329, punto 2).
21 – Sentenza Warsteiner, cit., punto 43. V. anche sentenza 7 maggio 1997, cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94, Pistre (Racc. pag. I-2343, punto 35).
22 – Sentenza Warsteiner, punto 44.
23 – Sentenza Warsteiner, punto 45.
24 – Sentenza Warsteiner, punto 49.
25 – Sentenze 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur (Racc. pag. I-5529, punto 39) e 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio tutela del formaggio Gorgonzola (Racc. pag I-1301, punto 20).
26 – Sentenza Exportur, cit., punti 28, 37 e 38.
27 – V., fra tante, sentenze 15 dicembre 1971, cause riunite 51/71-54/71, International Fruit Company (Racc. pag. 1107, punti 8-10), e 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke (Racc. pag. 1921, punto 17).
28 – Per tutte v. sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5).
29 – Si trattava, in quel caso, della convenzione sulla tutela delle denominazioni d'origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti, firmata a Madrid il 27 giugno 1973 fra la Repubblica francese e lo Stato spagnolo.
30 – Sentenza Exportur, cit., punto 37.
31 – Ibidem.
32 – Sentenza Exportur, cit., punto 37.
33 – Regolamento n. 2081/92, art. 3.
34 – Nello stesso senso, del resto, si è espresso l'OGH, nella citata ordinanza 1º febbraio 2002, 4 Ob 13/00s, proprio con riguardo al trattato austro-cecoslovacco della cui applicazione si discute. L'ordinanza è citata v. supra , paragrafo 27.
35 – Si tratta della convenzione sulla successione degli Stati nei trattati, fatta a Vienna il 22 agosto 1978. Sulla convenzione cfr. infra , paragrafo 107 e segg. Per il testo dell'art. 34 v. infra , paragrafo 113.
36 – Tra le tante v. sentenza 10 marzo 1998, cause riunite C-364/95 e C-365/95, T. Port, (Racc. pag. I-1023 , punto 61).
37 – Ricordo che la convenzione è il frutto di un progetto di articoli elaborato in seno alla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, poi finalizzato da un'apposita conferenza internazionale indetta dall'Assemblea generale dell'ONU.
38 – Il testo dell'art. 24 è il seguente: «A bilateral treaty which at the date of a succession of States was in force in respect of the territory to which the succession of States relates is considered as being in force between a newly independent State and the other State party when: (a) they expressly so agree; or (b) by reason of their conduct they are to be considered as having so agreed».
39 – L'art. 34 così dispone: «1. When a part or parts of the territory of a State separate to form one or more States, whether or not the predecessor State continues to exist: (a) any treaty in force at the date of the succession of States in respect of the entire territory of the predecessor State continues in force in respect of each successor State so formed; (b) any treaty in force at the date of the succession of States in respect only of that part of the territory of the predecessor State which has become a successor State continues in force in respect of that successor State alone. 2. Paragraph 1 does not apply if: (a) the States concerned otherwise agree; or (b) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation».
40 – V. art. 21 del progetto di articoli, in «Fifth report on succession in respect of treaties, by Sir Humphrey Waldock, Special Rapporteur», in Yearbook of the International Law Commission , 1972, vol. II, New York, 1974, pag. 39 e segg.
41 – V. artt. 20 e 21 del progetto di articoli, in «International Law Commission, 1191st meeting», in Yearbook of the International Law Commission , 1972, vol. I, New York, 1974, pag. 272 e seg.
42 – V., in questo senso, W.E. Hall, A Treatise on International Law , A.P. Higgins Ed., Oxford, 8th. Ed., 1924 (ristampa 1979, pag. 114 e seg.); L. Oppenheim, International Law, A Treatise , H. Lauterpacht Ed., vol. I, London, 8th Ed., 1955, pag. 158 e segg., specie pag. 167; Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Völkerrecht , Hamburg, 1960, pag. 122 e seg. (anche se con differenti regole per i casi di mutamenti rivoluzionari, di Stati liberatisi dal dominio coloniale, e per i restanti casi); G. Balladore Pallieri, Diritto Internazionale Pubblico , 8. ed., Milano, 1962, pag. 224 e seg.; D.P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and International Law , vol. II, Cambridge, 1967, pag. 88 e seg. (sottolineando però la peculiarità delle situazioni di “indipendenza evolutiva”); T. Treves, «La continuità dei trattati e i nuovi Stati indipendenti», in Comunicazioni e Studi , XIII, 1969, pag. 303 e seg.; O. Udokang, Succession of New States to International Treaties , Dobbs Ferry, N.Y., 1972, pagg. 412-415; D. Nguyen Quoc, Droit International Public , Paris, 1975, pag. 431.
43 – In questo stesso senso v. M. Sahw, International Law , 4th Ed., Cambridge, 1997, pag. 686 e segg.; I. Brownlie, Principles of Public International Law , 5th Ed., Oxford, 1998, pagg. 650, 663; S. Rosenne, «Automatic Treaty Succession», in J. Klabbers, R. Lefeber, Essays on the Law of Treaties , The Hague, 1998, pag. 99; K. Doehring, Völkerrecht , Heidelberg, 1999, pag. 75; B. Conforti, Diritto Internazionale , Napoli, 2002, pag. 118 e segg.
44 – Per raccogliere le quindici ratifiche necessarie all'entrata in vigore della convenzione sono occorsi ben diciott'anni e … lo smembramento di uno degli Stati che l'aveva ratificata, la ex Jugoslavia. Infatti, sono state proprio le dichiarazioni di successione degli Stati nati da quello smembramento, da ultima quella della Macedonia il 7 ottobre 1996, a far “lievitare” il numero delle ratifiche determinando così l'entrata in vigore della convenzione. Non solo, alla conferenza diplomatica che ne ha adottato il testo erano rappresentati solo settanta dei circa centosessanta Stati allora esistenti, e di quei settanta Stati solo venti hanno firmato quel testo.
45 – Per la dichiarazione del Consiglio nazionale ceco v. supra , paragrafo 20. Per l'analoga dichiarazione del Consiglio nazionale slovacco v. Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», in The International Law Association, Report of the Sixty-Seventh Conference (Helsinki) , London, 1996, pag. 670.
46 –
47 – Traduzione non ufficiale. Una traduzione inglese è in 21 ILM (1992), pag. 149.
48 – Cfr. Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», cit., pagg. 675 e 684 ; inoltre Långström, «The Dissolution of the Soviet Union in the Light of the 1978 Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties», in Eisemann, Koskenniemi, La succession d'États: la codification à l'épreuve des faits , Académie de Droit International de la Haye, The Hague, 2000, pag. 773.
49 –
50 – Per la Croazia v. l'art. 33 della legge 26 luglio 1991 sui trattati internazionali, che subordina la successione nei trattati conclusi dalla ex Jugoslavia alla loro conformità con «la Costituzione o l'ordinamento giuridico croato», riportato da Ortega Terol, op. cit., pag. 906. V. anche Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», cit., pag. 685.
51 –
52 – V. Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», cit., pag. 689.
53 – Cfr. Dalton, “National Treaty Law and Practice: United States”, in American Society of International Law, National Treaty Law and Practice (a cura di Leigh, Blakeslee, Ederington), Washington, 1999.
54 – Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, Protocollo n. 8 relativo alla successione della Repubblica ceca in riferimento agli scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito e le infrastrutture di trasporto terrestre (GU L 360, 1994, pag. 2).
55 – A titolo di esempio si possono ricordare uno scambio di note con la Repubblica ceca fatto a Praga il 27 ottobre 1997 - 4 febbraio 1998, che modifica un accordo del 29 marzo 1990 tra l'Italia e la Cecoslovacchia in materia di visti (GURI 15 gennaio 1999, n. 11, Supplemento), e la nota 24 febbraio 1995 con cui l'Italia ha sospeso l'applicazione nei confronti della Repubblica di Macedonia, con effetto ex nunc , di uno scambio di lettere tra Italia e Jugoslavia sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, fatto a Roma il 18 febbraio 1983 (GURI 3 maggio 1995, n. 101). Entrambi questi atti presuppongono evidentemente l'avvenuta successione nei trattati che vengono modificati o sospesi.
56 – Cfr. Corte d'appello di Roma, 17 ottobre 1980, in Riv. dir. int. 1980, pag. 882; Corte d'appello di Torino, 2 luglio 1993, Riv. dir. int. 1994, pag. 197; Corte di cassazione, VI sez. penale, 6 luglio 1995, n. 2828, Jadranko, Cass. Pen. 1996, pag. 3022; Corte di cassazione, sez. penale feriale, 17 agosto 1995, Gligic, Cass. Pen. 1996, pag. 2629.
57 – «I can confirm that, as appropriate , we regard Treaties and Agreements in force to which the United Kingdom and the Czech and Slovak Federal Republic were parties as remaining in force between the United Kingdom and the Czech Republic»: UKMIL 1993, Part Three: I.B.i., in 65 BYIL (1994), pag. 586. Il corsivo è mio.
58 – Per la Francia, cfr. Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», cit., pag. 688. Per la Svizzera, cfr. i termini assai eloquenti utilizzati dalla Direction de droit international public du Département fédéral des affaires étrangères nel comunicato 30 marzo 1992, relativo alla successione nei trattati conclusi con l'ex Jugoslavia e con l'ex Unione Sovietica, in cui si legge che «on constate qu'en matière de succession d'État aux traités, il n'existe aucun principe juridique universellement admis, de même qu'il n'y a pas reprise automatique par l'État successeur des droits et obligations de l'État prédécesseur. Il faut pour chaque traité examiner si la reprise des droits et obligations de l'État prédécesseur par l'État nouvellement créé est conforme aux besoins des deux partenaires contractuels. Cet examen dure souvent un certain temps, pendant lequel il faudra présumer, pour des raisons non pas juridiques mais pratiques, que les traités en question continuent ─ provisoirement ─ à s'appliquer». Il comunicato è in Pratique suisse 1992, 6.1, ed è riprodotto in Council of Europe, State Practice Regarding State Succession and Issues of State Recognition (a cura di Klabbers, Koskenniemi, Ribbelink, Zimmermann), The Hague, 1999, pag. 321.
59 – V. Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», cit., pag. 685 e segg.
60 – V. OGH 6 ottobre 1993, 7 Ob 573/93; 20 gennaio 1994, 8 Ob 590/93; 11 gennaio 1996, 15 Os 150/95. Le decisioni si leggono in Bundeskanzleramt - Rechtsinformationssystem, .
61 – Nota n. 11030/94, del 30 novembre 1994; v. Association de Droit International, «Rapport préliminaire sur la succession d'États en matière de traités», cit., pag. 686.
62 – Art. 31, n. 1, della convenzione sul diritto dei trattati, fatta a Vienna il 23 maggio 1969.
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