Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa l'Østre Landret (Corte d'appello della Regione orientale danese) ha posto due questioni sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali .
2. Le questioni riguardano in particolare la cosiddetta «procedura abbreviata» di cui al punto 8(a)(iii) del terzo comma dell'art. 4 della direttiva 65/65 [«punto 8(a)(iii)»], il quale prevede che, allorché sia già stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio di una data specialità medicinale, la domanda per l'autorizzazione all'immissione in commercio di una versione generica di tale specialità possa in determinate circostanze essere presentata in base a una procedura più semplice di quella necessaria per ottenere l'autorizzazione iniziale all'immissione in commercio.
3. Affinché sia possibile avvalersi della procedura abbreviata di cui al punto 8(a)(iii), la specialità medicinale per cui si richiede l'autorizzazione deve essere essenzialmente analoga ad un altro prodotto («il prodotto di riferimento») autorizzato da sei o dieci anni nella Comunità. Un'ulteriore condizione per l'impiego di detta procedura è costituita dal fatto che il prodotto di riferimento sia commercializzato nello Stato membro interessato dalla domanda. Il giudice del rinvio ritiene che non sia chiaro quando tale requisito della commercializzazione debba intendersi soddisfatto: in particolare, se il prodotto di riferimento debba essere effettivamente sul mercato quando viene presentata la domanda volta a ottenere l'autorizzazione per il farmaco generico e/o quando tale autorizzazione viene concessa, o se sia sufficiente che sia stato sul mercato in un qualsiasi momento anteriore alla presentazione della domanda. Il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte di chiarire il significato del termine «commercializzato».
La normativa comunitaria rilevante
4. Il preambolo della direttiva 65/65 recita:
«(...) ogni regolamentazione in materia di produzione e di distribuzione delle specialità medicinali deve avere come obiettivo essenziale la tutela della sanità pubblica;
(...) tuttavia (...) questa finalità deve essere raggiunta avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell'industria farmaceutica e gli scambi dei prodotti medicinali in seno alla Comunità».
5. Ai sensi dell'art. 3 della direttiva 65/65, nessuna specialità medicinale può essere immessa in commercio in uno Stato membro senza un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro o un'autorizzazione concessa in conformità al regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali .
6. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva 65/65, il responsabile dell'immissione in commercio di una specialità medicinale presenta una domanda all'autorità competente dello Stato membro. La domanda deve essere corredata da una serie di informazioni e documenti, tra i quali, ai sensi del punto 8 del terzo comma dell'art. 4, i risultati delle prove fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche, delle prove farmacologiche e tossicologiche e delle prove cliniche.
7. Tuttavia, in deroga alla suesposta regola generale, il punto 8(a) prevede la possibilità di avvalersi, ricorrendo determinate circostanze, di una domanda abbreviata o procedura semplificata. Per quanto viene in rilievo, il punto 8(a) prevede:
«Il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove farmacologiche e tossicologiche, o i risultati delle prove cliniche, se può dimostrare:
(...)
iii) (...) che la specialità medicinale è essenzialmente analoga ad un prodotto autorizzato secondo le disposizioni comunitarie in vigore da almeno 6 anni nella Comunità e commercializzato nello Stato membro interessato dalla domanda; (...)».
8. Il punto 8(a)(iii) è stato introdotto dalla direttiva 87/21 , il cui preambolo recita:
«(...) l'esperienza ha dimostrato la necessità di precisare ancor meglio i casi in cui non è necessario fornire i risultati delle prove farmacologiche, tossicologiche e/o cliniche ai fini dell'autorizzazione di una specialità medicinale essenzialmente simile a un prodotto già autorizzato, senza peraltro svantaggiare le ditte innovatrici;
(...)
(...) considerazioni di ordine pubblico si oppongono alla ripetizione delle prove, sull'uomo o sull'animale, non motivate da un'imperiosa necessità» .
9. Il punto 11 del terzo comma dell'art. 4 della direttiva 65/65 include, tra i documenti che devono presentarsi a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, copia di ogni autorizzazione ottenuta in un altro Stato membro ad immettere in commercio il medicinale di cui trattasi; tali informazioni sono aggiornate regolarmente.
10. Ai sensi dell'art. 5 della direttiva 65/65, l'autorizzazione prevista dall'art. 3 sarà rifiutata
«quando dopo verifica delle informazioni e dei documenti elencati dall'articolo 4 risulti che la specialità è nociva nelle normali condizioni d'impiego, oppure che l'effetto terapeutico della specialità manca o è stato insufficientemente giustificato dal richiedente, oppure che la specialità non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.
L'autorizzazione sarà ugualmente rifiutata qualora la documentazione e le informazioni presentate a corredo della domanda non siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4».
11. L'art. 9 bis della direttiva 65/65 prescrive quanto segue:
«Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il responsabile dell'immissione in commercio tiene conto dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di preparazione e di controllo di cui all'articolo 4, [terzo] comma, punti 4 e 7, ed introduce le modifiche necessarie affinché il medicinale sia fabbricato e controllato in base a metodi scientifici generalmente accettati. (...)» .
12. Il primo comma dell'art. 11 della direttiva 65/65 prevede:
«Le autorità competenti degli Stati membri sospendono o revocano l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale, allorché risulti che la specialità medicinale è nociva nelle normali condizioni d'impiego, allorché manchi l'effetto terapeutico, o allorché la specialità non abbia la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata. (...)».
13. L'art. 21 della direttiva 65/65 prevede che l'autorizzazione all'immissione in commercio possa essere rifiutata, sospesa o revocata solamente per i motivi enunciati nella direttiva.
14. L'art. 1 della direttiva 75/318 prevede:
«Gli Stati membri adottano ogni utile disposizione Affinché le informazioni e i documenti che debbono essere presentati a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale ai sensi dell'articolo 4, [terzo] comma, punto (...) 8 della direttiva 65/65/CEE siano forniti dagli interessati in conformità dell'allegato della presente direttiva.
(...)».
15. Nell'introduzione al predetto allegato si legge la seguente affermazione:
«(...) ai fini del controllo degli effetti positivi e negativi dopo il rilascio dell'autorizzazione d'immissione sul mercato, il titolare deve presentare alle autorità competenti tutti i cambiamenti di dati, le nuove informazioni che non erano contenute nella domanda iniziale e le relazioni di farmacovigilanza».
16. Con riguardo al periodo qui considerato, la direttiva del Consiglio 75/319 prevedeva, per quanto viene in rilievo:
«Articolo 4
Per istruire la domanda presentata a norma dell'articolo 4 della direttiva 65/65/CEE, le autorità competenti degli Stati membri:
a) devono verificare la conformità della documentazione presentata con il citato articolo 4 ed esaminare se siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio; (...)
(...)
Articolo 29 bis
Ai fini dell'emanazione delle opportune decisioni normative riguardanti le specialità medicinali autorizzate nella Comunità, e considerate le informazioni sugli effetti collaterali negativi dei medicinali in condizioni normali d'impiego, gli Stati membri istituiscono un sistema di farmacovigilanza allo scopo di raccogliere informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali, in particolare per quanto riguarda gli effetti collaterali negativi dei medicinali per l'uomo, nonché valutare scientificamente tali informazioni.
Queste ultime devono essere collegate ai dati concernenti il consumo dei medicinali.
Questo sistema deve anche raccogliere informazioni sull'uso improprio frequentemente osservato dei medicinali nonché sul grave abuso dei medesimi.
Articolo 29 ter
Ai fini della presente direttiva si intende per:
- effetto collaterale negativo: una reazione nociva e non voluta che si verifica alle dosi normalmente somministrate all'uomo per la profilassi, la diagnosi o la terapia di un'affezione o per modificare una funzione fisiologica;
- grave effetto collaterale negativo: un effetto collaterale letale, che minaccia la sopravvivenza, che crea invalidità, incapacità o che provoca o prolunga il ricovero in ospedale;
- effetto collaterale inatteso: un effetto collaterale non menzionato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto;
- grave e inatteso effetto collaterale: un effetto collaterale sia grave sia inatteso.
Articolo 29 quater
Il responsabile dell'immissione in commercio deve disporre a titolo stabile e continuativo di una persona specificamente qualificata, incaricata della farmacovigilanza.
Quest'ultima è responsabile:
a) dell'istituzione e del funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutti i presunti effetti collaterali negativi comunicate al personale della società e ai rappresentanti farmaceutici, siano raccolte e ordinate in un unico luogo;
b) dell'elaborazione per le autorità competenti delle relazioni di cui all'articolo 29 quinquies, nella forma stabilita da tali autorità, conformemente agli orientamenti nazionali o comunitari pertinenti;
c) della trasmissione di una risposta rapida ed esauriente ad ogni richiesta dell'autorità competente di informazioni supplementari ai fini della valutazione degli effetti positivi e dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni riguardanti il volume delle vendite o delle prescrizioni del medicinale interessato.
Articolo 29 quinquies
1. Il responsabile dell'immissione in commercio è tenuto a registrare tutti i casi di presunti gravi effetti collaterali negativi segnalati dal personale sanitario e a notificarli alle autorità competenti immediatamente, e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Inoltre, egli deve tenere un rapporto dettagliato di tutti gli altri casi di presunti effetti collaterali negativi comunicatigli da personale sanitario.
Fatte salve altre eventuali condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tali rapporti vanno presentati alle autorità competenti immediatamente su richiesta o almeno ogni sei mesi durante i primi due anni dal rilascio dell'autorizzazione e una volta l'anno nei tre anni successivi. In seguito i rapporti sono inviati ad intervalli di cinque anni unitamente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione, oppure immediatamente su richiesta. I rapporti sono corredati di una valutazione scientifica.
Articolo 29 sexies
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti atti ad incoraggiare i medici e gli altri operatori sanitari a comunicare alle autorità competenti i casi di presunti effetti collaterali negativi.
Gli Stati membri possono stabilire specifici obblighi per il personale medico, riguardo alla comunicazione di casi gravi o imprevisti di presunti effetti collaterali negativi, in particolare quando tale comunicazione è una condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Articolo 29 septies
Gli Stati membri si assicurano che tutti i casi di presunti gravi effetti collaterali negativi siano portati immediatamente a conoscenza dell'[Agenzia europea di valutazione dei medicinali] e del responsabile dell'immissione in commercio, e comunque entro quindici giorni dalla comunicazione.
Articolo 29 octies
Per agevolare lo scambio delle informazioni sulla farmacovigilanza all'interno della Comunità, la Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, degli Stati membri e delle parti interessate, elabora una guida dettagliata per la raccolta, il controllo e la presentazione delle relazioni sugli effetti collaterali negativi.
Tale guida tiene conto dei lavori di armonizzazione internazionale in materia di terminologia e di classificazione nel settore della farmacovigilanza.
Articolo 29 nonies
Lo Stato membro che, valutata una relazione su effetti collaterali negativi, ritenga di dover modificare, sospendere o revocare un'autorizzazione all'immissione in commercio, ne informa immediatamente l'Agenzia e il responsabile dell'immissione in commercio.
In caso di urgenza, lo Stato membro interessato può sospendere l'immissione in commercio del medicinale, purché ne informi l'Agenzia al più tardi il primo giorno feriale successivo.
(...)
Articolo 33
(...)
2. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un medicinale ha l'obbligo di notificare immediatamente agli Stati membri interessati, motivandola, qualsiasi iniziativa volta a sospendere la commercializzazione del prodotto o a ritirarlo dal mercato. (...)».
I fatti e le questioni sottoposte alla Corte
17. La presente causa riguarda il prodotto farmaceutico Losec. Il Losec, che sembra essere il farmaco più venduto nel mondo, è impiegato per il trattamento e la prevenzione dell'ulcera peptica e del reflusso esofageo (bruciore epigastrico). Esso contiene omeprazolo, una sostanza chiamata inibitore della pompa protonica che agisce bloccando un particolare meccanismo gastrico - la pompa protonica, appunto - responsabile della secrezione acida, riducendo così la quantità di acido gastrico prodotto.
18. Le Losec Enterokapsler (Losec enterocapsule: «capsule Losec») sono state sviluppate dal gruppo Astra e sono state autorizzate ed immesse sul mercato in Danimarca nel 1989. Il 3 febbraio 1997 l'AstraZeneca A/S, una società danese del gruppo Astra, chiedeva alla «Lægemiddelstyrelse» (l'autorità danese competente ai fini della direttiva 65/65) l'autorizzazione per le Losec Enterotabletter (Losec enterocompresse: «compresse Losec»). Il 22 settembre 1997 la Lægemiddelstyrelse rilasciava l'autorizzazione all'immissione in commercio delle compresse Losec.
19. Con lettera del 3 ottobre 1997 l'AstraZeneca comunicava la sua intenzione di ritirare dal mercato danese le capsule Losec a partire dal 6 aprile 1998. Essa rinnovava tale comunicazione il 19 marzo 1998, ed il 6 aprile 1998 l'autorizzazione all'immissione in commercio veniva revocata. Ciò comportava il venir meno dell'autorizzazione per tale prodotto farmaceutico in Danimarca. E' pacifico che la revoca dell'autorizzazione per le capsule Losec non si fondava su considerazioni di carattere sanitario.
20. L'AstraZeneca ha dichiarato dinanzi ai giudici nazionali che le capsule Losec continuano ad essere autorizzate e commercializzate in Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito ed Austria. In alcuni di tali Stati membri, oltre alle capsule Losec, sono poste in vendita anche le compresse Losec. E' opinione concorde che le compresse Losec e le capsule Losec siano quelli che si definiscono equivalenti terapeutici - esse contengano, cioè, il medesimo principio attivo (l'omeprazolo) - e siano bioequivalenti, in quanto tale principio attivo, ove somministrato per via orale, è assorbito in pari tempo ed in pari misura dall'organismo. Risulta che, oltre che per la diversa presentazione, i due prodotti differiscano per la forma in cui contengono il principio attivo (sale di magnesio dell'acido di omeprazolo in un caso, acido di omeprazolo nell'altro). Va rilevato come la questione se le capsule Losec siano o meno «essenzialmente analoghe» alle compresse Losec ai sensi e per gli effetti del punto 8(a)(iii) non si ponga nella presente causa, che verte esclusivamente sull'interpretazione della condizione cui detta norma subordina l'autorizzazione all'immissione sul mercato.
21. Il 23 febbraio 1998 la Generics UK Ltd presentava alla Lægemiddelstyrelse domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per le Omeprazol Generics Enterokapsler (enterocapsule). Tale prodotto è un farmaco generico e per la sua autorizzazione all'immissione in commercio veniva presentata una domanda abbreviata ai sensi del punto 8(a)(iii). Il prodotto di riferimento per le enterocapsule Omeprazol Generics era costituito dalle capsule Losec.
22. La Lægemiddelstyrelse approvava le enterocapsule Omeprazol Generics e ne autorizzava l'immissione in commercio con provvedimento del 30 novembre 1998.
23. Il provvedimento emesso il 30 novembre 1998 dalla Lægemiddelstyrelse veniva impugnato dinanzi all'Østre Landret dall'AstraZeneca, la quale sosteneva che, ai sensi del punto 8(a)(iii), una valida autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento deve sussistere sia alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per il farmaco generico sia nel momento in cui viene rilasciata l'autorizzazione per quest'ultimo.
24. La Lægemiddelstyrelse replicava che il punto 8(a)(iii) deve essere interpretato nel senso che la sussistenza, alla data di presentazione della domanda per il farmaco generico, di un'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento è condizione necessaria e sufficiente.
25. La Generics UK Ltd interveniva a sostegno della Lægemiddelstyrelse.
26. L'Østre Landret ritiene che la versione danese del punto 8(a)(iii) non sia del tutto chiara al riguardo: vi sono infatti divergenze sul punto se l'ausiliare «har været» (è stato) si riferisca soltanto alla condizione che il prodotto di riferimento sia stato autorizzato nella Comunità od anche alla condizione che sia commercializzato nello Stato membro interessato dalla domanda.
27. L'Østre Landret soggiunge che vi è altresì disaccordo tra le parti in ordine all'interpretazione del termine «commercializzato» di cui al punto 8(a)(iii).
28. L'ordinanza di rinvio fa inoltre riferimento ad un procedimento nazionale parallelo, anch'esso instaurato dinanzi all'Østre Landret ed originariamente oggetto della medesima domanda di pronuncia pregiudiziale, che opponeva la Lægemiddelstyrelse ad un altro produttore di farmaci generici, la A/S GEA Farmaceutisk Fabrik. Questo produttore, tuttavia, ha rinunciato agli atti di tale procedimento, e l'Østre Landret ha quindi comunicato a codesta Corte che (i) la A/S GEA Farmaceutisk Fabrik non può più considerarsi parte del procedimento e (ii) la prima parte della prima questione e la terza questione originariamente sottoposte alla Corte sono state ritirate in quanto non rilevanti ai fini del procedimento che oppone la Lægemiddelstyrelse all'AstraZeneca.
29. L'Østre Landret rileva infine che, per quanto nella sentenza Generics la Corte di giustizia abbia statuito sulla sostanza delle condizioni di cui al punto 8(a)(iii) stabilendo se una specialità medicinale «è essenzialmente analoga ad» un prodotto di riferimento, la Corte stessa non si è ancora pronunciata sul profilo temporale di tali condizioni. Esso ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se, qualora un'impresa richieda un'autorizzazione all'immissione in commercio in base alla domanda abbreviata (procedura semplificata) di cui all'art. 4, terzo comma, punto 8(a)(iii) della prima direttiva sulle specialità medicinali (direttiva del Consiglio 65/65/CEE e successive modifiche) e dichiari che la specialità per cui richiede tale autorizzazione è essenzialmente analoga ad un prodotto di riferimento che sia stato autorizzato nella Comunità per il periodo di tempo richiesto dalla direttiva, sia necessario e sufficiente che il prodotto di riferimento:
(...)
b) alla data di presentazione della domanda sia ancora commercializzato nello Stato membro interessato dalla domanda, o
c) sia ancora commercializzato alla data di presentazione della domanda ed al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello Stato membro interessato dalla domanda.
2. Se il termine "commercializzato" di cui all'art. 4, terzo comma, punto 8(a)(iii) debba interpretarsi nel senso che sia necessaria e sufficiente la sussistenza di un'approvazione, nella forma di un'autorizzazione all'immissione in commercio, per il prodotto di riferimento nello Stato membro interessato dalla domanda».
La prima questione
30. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di cui al punto 8(a)(iii), il prodotto di riferimento debba essere in commercio sia al momento della presentazione della domanda sia al momento del rilascio dell'autorizzazione oppure soltanto all'epoca della presentazione della domanda.
31. Nella sua formulazione originaria la prima questione contemplava altresì una terza opzione, chiedendo se fosse sufficiente che il prodotto di riferimento fosse stato commercializzato in un qualsiasi momento anteriore alla presentazione della domanda. Tuttavia, questa parte della prima questione è stata ritirata dal giudice del rinvio, in quanto era stata sollevata nel procedimento, allora pendente dinanzi a tale giudice, che opponeva la A/S GEA Farmaceutisk Fabrik alla Lægemiddelstyrelse e che si era successivamente estinto. Ciononostante, la terza opzione originariamente prevista nella prima questione rappresenta una possibile interpretazione del punto 8(a)(iii) ed è inoltre l'interpretazione sostenuta dalla Generics, dal governo dei Paesi Bassi e dall'Autorità di vigilanza EFTA. In questa fase, pertanto, non escluderò tale opzione.
Osservazioni delle parti
32. Hanno presentato osservazioni scritte l'AstraZeneca, la Generics (che è intervenuta dinanzi al giudice del rinvio), il governo danese, sia in qualità di Stato membro che in rappresentanza della Lægemiddelstyrelse, i governi dei Paesi Bassi e della Norvegia, la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, i quali tutti, con la sola eccezione del governo dei Paesi Bassi, erano rappresentati all'udienza.
33. L'AstraZeneca ritiene che, affinché un'autorizzazione all'immissione in commercio sia valida ai sensi del punto 8(a)(iii), il prodotto di riferimento debba essere in commercio tanto all'epoca della presentazione della domanda quanto all'epoca del rilascio dell'autorizzazione stessa.
34. La Generics, il governo dei Paesi Bassi e l'Autorità di vigilanza EFTA ritengono sufficiente che il prodotto di riferimento sia stato commercializzato in un qualsiasi momento nello Stato membro interessato dalla domanda; non sarebbe necessario che tale prodotto sia in commercio quando viene presentata la domanda o rilasciata l'autorizzazione.
35. I governi danese e norvegese e la Commissione ritengono che il prodotto di riferimento debba ancora trovarsi in commercio nello Stato membro interessato dalla domanda nel momento in cui la domanda viene presentata.
36. Il principale argomento dedotto dall'AstraZeneca a sostegno della propria tesi è il riferimento ai motivi di carattere sanitario. Essa rileva, infatti, come, una volta che sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio per un farmaco generico, il titolare di tale autorizzazione sia tenuto a monitorare l'impiego del prodotto e a fornire informazioni aggiornate con riguardo alla farmacovigilanza ed altri dati rilevanti ai fini della valutazione della sicurezza e dell'efficacia del prodotto stesso. Fino al rilascio dell'autorizzazione per il prodotto generico, l'autorità competente nello Stato membro interessato dalla domanda volta a ottenere tale autorizzazione - cui è demandato il compito di verificare il rispetto dei criteri di qualità, sicurezza ed efficacia allorché viene concessa l'autorizzazione - dovrà fare affidamento sull'esistenza di un'autorizzazione per il prodotto di riferimento e dei relativi obblighi in capo al titolare di quest'ultima autorizzazione. La revoca dell'autorizzazione per il prodotto di riferimento comporta il venir meno di tutti quegli obblighi di farmacovigilanza, cosicché l'autorità competente non può fare affidamento sulla completezza e sull'attualità delle informazioni e dei documenti a sua disposizione. Alla possibile obiezione che l'autorità competente disporrà ancora di pratiche che essa stessa potrà aggiornare con le informazioni ottenute da altri Stati membri in virtù della normale cooperazione tra Stati membri, l'AstraZeneca replica che siffatta cooperazione presuppone il mantenimento dell'autorizzazione in altri Stati membri, ma che non è detto che tale presupposto si realizzi; l'interpretazione delle condizioni per il ricorso alla procedura abbreviata non può farsi dipendere dall'esistenza di determinati presupposti di fatto che potrebbero anche non verificarsi.
37. La Generics, il governo dei Paesi Bassi e l'Autorità di vigilanza EFTA replicano a siffatti argomenti con il riferirsi in particolare agli obblighi di farmacovigilanza imposti dalla direttiva 75/319 , che permangono anche dopo la revoca dell'autorizzazione originaria. Il governo dei Paesi Bassi osserva che, in mancanza di un'autorizzazione per un dato prodotto farmaceutico, tale prodotto non può essere posto in vendita e pertanto non possono esservi nuove informazioni sui suoi effetti collaterali negativi. Esso rileva come, in ogni caso, non sia solo il titolare dell'autorizzazione ad essere tenuto a comunicare alle autorità competenti i casi di presunti effetti collaterali negativi, dal momento che l'art. 29 sexies della direttiva 75/319 impone agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti atti ad incoraggiare i medici e gli altri operatori sanitari ad effettuare tali comunicazioni. Ai sensi dell'art. 29 septies, inoltre, gli Stati membri devono informarsi a vicenda di ogni effetto collaterale negativo. Le autorità competenti sono quindi messe in condizione di aggiornare la relativa pratica anche in assenza di un'autorizzazione a livello nazionale. La Generics e l'Autorità di vigilanza EFTA evidenziano inoltre come sia possibile ottenere informazioni grazie alla cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri dove le capsule continuano ad essere in commercio.
38. Queste stesse parti, inoltre, osservano che, se la circostanza che il prodotto di riferimento fosse in commercio al momento della presentazione della domanda volta a ottenere l'autorizzazione per un farmaco generico costituisse una condizione per il rilascio di tale autorizzazione, il fabbricante del prodotto di riferimento potrebbe di fatto impedire ai produttori di farmaci generici di avvalersi della procedura abbreviata e rendere così superfluo il punto 8(a)(iii). Ciò sarebbe contrario alle finalità del punto 8(a)(iii), enunciate nel preambolo della direttiva 87/21 , tra le quali figura la riduzione delle prove sull'uomo o sull'animale (che devono corredare una domanda presentata in base alla procedura ordinaria). Il governo dei Paesi Bassi soggiunge che dal preambolo della direttiva 87/21 risulta altresì che il punto 8(a)(iii) è volto appunto a stabilire con precisione le condizioni in presenza delle quali può farsi ricorso alla procedura abbreviata. Pertanto occorre impedire che la procedura abbreviata sia applicata in modo difforme nei diversi Stati membri. Se si interpretasse tale disposizione nel senso che essa consenta la commercializzazione di un prodotto generico in un certo Stato membro ma non in un altro per la sola ragione che il prodotto di riferimento non sia più commercializzato in quest'ultimo Stato membro allorché venga presentata la domanda di autorizzazione, si avrebbe la conseguenza, che non può essere stata voluta dal legislatore, di frazionare il mercato interno dei prodotti farmaceutici.
39. Anche il governo norvegese e la Commissione sostengono che, qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento sia stata revocata prima del rilascio dell'autorizzazione per il farmaco generico ma il prodotto di riferimento sia ancora commercializzato in altri Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato dalla domanda può adempiere ai suoi obblighi di farmacovigilanza in virtù dello scambio di informazioni previsto dalla direttiva 75/319; tale autorità, inoltre, disporrà ancora della pratica relativa alla domanda originaria presentata in base alla procedura ordinaria. Il governo danese, invece, non ritiene rilevante il fatto che il prodotto di riferimento sia ancora commercializzato in altri Stati membri, osservando come la direttiva 65/65 - contrariamente al regolamento n. 2309/93 , che prevede un'autorizzazione centralizzata all'immissione in commercio - instauri un sistema in base al quale sono le autorità del singolo Stato membro a rilasciare le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici in quello Stato. Il governo danese ritiene che la sanità pubblica sia nondimeno salvaguardata poiché tutte le necessarie informazioni riguardanti il prodotto di riferimento sono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato dalla domanda volta a ottenere l'autorizzazione per il farmaco generico, dato che quel primo prodotto è stato autorizzato sulla base di una domanda completa anziché semplificata. Le autorità nazionali possono così controllare ciò che viene immesso sul mercato e nessun prodotto può esservi immesso senza che tali autorità siano state interessate almeno una volta da una domanda presentata in base alla procedura ordinaria. Proprio perché le autorità dispongono delle necessarie informazioni, risulta possibile applicare la procedura abbreviata.
40. Il governo danese e la Commissione deducono che la formulazione del punto 8(a)(iii) nelle versioni inglese, francese e tedesca è perspicua. La Commissione aggiunge che l'art. 4 della direttiva 65/65 riguarda esclusivamente le condizioni alle quali si può presentare domanda per un'autorizzazione all'immissione in commercio e non entra dunque nel merito dell'autorizzazione stessa. Poiché il momento in cui viene presentata la domanda è decisivo al fine di determinare se siano soddisfatti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per un farmaco generico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento deve essere in vigore nel momento in cui viene presentata la domanda. I governi danese e norvegese osservano inoltre che l'interpretazione sostenuta dall'AstraZeneca porrebbe il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio in condizione di inibire le versioni generiche del farmaco grazie alla revoca di tale autorizzazione.
Valutazione
41. Il testo del passo del punto 8(a)(iii) che viene in rilievo è il seguente: «Il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove farmacologiche e tossicologiche, o i risultati delle prove cliniche, se può dimostrare: (...) che la specialità medicinale è essenzialmente analoga ad un prodotto (...) commercializzato nello Stato membro interessato dalla domanda». La Generics, facendo leva in particolare sulla versione in lingua inglese, definisce tale formulazione «nella migliore delle ipotesi, poco chiara e, nella peggiore, ambigua, con riguardo ai requisiti per la commercializzazione nello Stato membro interessato». In esito ad un'esauriente analisi degli scopi e della storia legislativa della direttiva 87/21 , che ha introdotto tale disposizione, la Generics conclude che il punto 8(a)(iii) dovrebbe interpretarsi nel senso di richiedere che il prodotto di riferimento sia stato autorizzato almeno qualche tempo prima della presentazione della domanda per il farmaco generico nello Stato membro interessato. Tale opinione è condivisa dal governo dei Paesi Bassi e dall'Autorità di vigilanza EFTA.
42. Non sono d'accordo. E' vero che dal tenore letterale del punto 8(a)(iii) può non risultare con chiarezza se il suddetto punto si riferisca al momento della presentazione della domanda per il farmaco generico oppure al momento in cui la relativa autorizzazione viene concessa, ma tale disposizione non può, a mio avviso, avere il significato attribuitole dalla Generics. Per fornire la prova che il prodotto di riferimento «è commercializzato», il richiedente non può limitarsi a dimostrare che esso «è stato commercializzato» in un certo momento ma non è più in commercio: le due espressioni, infatti, non sono equivalenti.
43. Tale interpretazione discende inequivocabilmente dalla versione in lingua inglese. E' inoltre suffragata, come osservano il governo danese e la Commissione, dalle versioni francese e tedesca: da una semplice lettura risulta che il requisito temporale ivi enunciato non potrebbe soddisfarsi dimostrando che il prodotto di riferimento era stato commercializzato in un qualche momento prima della presentazione della domanda per il farmaco generico, ma non era più commercializzato all'epoca della presentazione di tale domanda. Si noti come la stessa Autorità di vigilanza EFTA conceda che un'interpretazione letterale del punto 8(a)(iii) condurrebbe appunto a siffatta conclusione.
44. Respingo pertanto la soluzione proposta dalla Generics, dal governo dei Paesi Bassi e dall'Autorità di vigilanza EFTA e contemplata dal giudice del rinvio nella questione pregiudiziale 1(a) poi ritirata.
45. Né accetto l'interpretazione sostenuta dall'AstraZeneca, secondo cui, Affinché un'autorizzazione all'immissione in commercio sia valida ai sensi del punto 8(a)(iii), il prodotto di riferimento deve essere autorizzato all'immissione in commercio sia al momento della presentazione della domanda che al momento del rilascio dell'autorizzazione. A mio parere siffatta interpretazione è preclusa dalla struttura della norma. Come osservato dalla Commissione, l'art. 4 della direttiva 65/65 riguarda la procedura per le domande di autorizzazione in forma abbreviata. Il primo comma prevede che, per ottenere un'autorizzazione a porre in commercio un prodotto farmaceutico, il responsabile dell'immissione in commercio di tale prodotto presenta una domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato. Il terzo comma prevede che la domanda sia corredata da determinate informazioni e documenti. Tali informazioni e documenti si riferiscono chiaramente al momento in cui viene presentata la domanda. Ai sensi del punto 8 del terzo comma dell'art. 4, fra di essi figurano i risultati delle prove chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche, delle prove farmacologiche e tossicologiche e delle prove cliniche. Il punto 8(a)(iii) prevede che il richiedente «non è tenuto a fornire i risultati di [tali prove], se può dimostrare: (...) che la specialità medicinale è essenzialmente analoga ad un prodotto (...) commercializzato nello Stato membro interessato dalla domanda». Non vedo nulla, nella struttura o nella lettera di tale norma, che possa suffragare l'opinione secondo cui l'onere di dimostrare che il prodotto di riferimento è commercializzato permarrebbe fino al momento del rilascio dell'autorizzazione per il farmaco generico.
46. L'AstraZeneca argomenta con un certo vigore che, se la propria interpretazione non dovesse essere avallata dalla Corte, l'autorità competente dello Stato membro interessato dalla domanda non sarebbe in grado di adempiere i suoi obblighi di farmacovigilanza. Tale argomento sembra fondarsi in particolare su due disposizioni della normativa comunitaria. Prima di valutare la fondatezza delle preoccupazioni dell'AstraZeneca, passerò in rassegna il testo di tali disposizioni.
47. Innanzi tutto, l'AstraZeneca fa riferimento all'art. 4, lett. a), della direttiva 75/319 , che impone alle autorità competenti degli Stati membri di «esaminare se siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio». L'AstraZeneca sostiene che tale disposizione impone alle autorità competenti di verificare se i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia siano soddisfatti nel momento in cui l'autorizzazione viene rilasciata.
48. Non sono convinto del fatto che, in via interpretativa, l'art. 4, lett. a), assuma tale significato. Il testo integrale è il seguente: «Per istruire la domanda presentata a norma dell'articolo 4 della direttiva 65/65/CEE, le autorità competenti degli Stati membri: a) devono verificare la conformità della documentazione presentata con il citato articolo 4 ed esaminare se siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio». A mio avviso, una semplice lettura di tale disposizione suggerisce che questa si riferisca al momento della presentazione della domanda.
49. In secondo luogo, l'AstraZeneca fonda il proprio argomento sull'art. 5 della direttiva 65/65 , che elenca i casi in cui l'autorità competente deve rifiutarsi di rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio. Il primo comma di tale articolo dispone che l'autorizzazione sia rifiutata quando «dopo verifica delle informazioni e dei documenti elencati dall'articolo 4 risulti che la specialità è nociva nelle normali condizioni d'impiego, oppure che l'effetto terapeutico della specialità manca o è stato insufficientemente giustificato dal richiedente, oppure che la specialità non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata». L'AstraZeneca sostiene che l'autorità competente non sarà in grado di valutare se i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia siano soddisfatti nel momento in cui viene rilasciata l'autorizzazione, se il prodotto di riferimento non continuerà ad essere commercializzato fino a quel momento.
50. Di nuovo, non mi sembra che l'art. 5, n. 1, possa essere interpretato in senso favorevole a questa tesi: poiché, infatti, le informazioni e i documenti cui si fa riferimento devono corredare la domanda di autorizzazione, l'interpretazione più naturale della norma è che essa si riferisca al momento in cui tale domanda viene presentata. Perdipiù, dal momento che chi richiede l'autorizzazione per un farmaco generico si avvale di un'espressa esenzione dall'obbligo di fornire determinate informazioni e documenti, sembra alquanto contraddittorio invocare l'art. 5 per fondarvi il diniego dell'autorizzazione sulla base dell'impossibilità per il richiedente di aggiornare quelle stesse informazioni e documenti dopo la presentazione della sua domanda.
51. Tuttavia, è chiaro che l'obiettivo essenziale della normativa comunitaria in materia di commercializzazione dei prodotti farmaceutici è quello della tutela della sanità pubblica . L'AstraZeneca argomenta in sostanza che la sua interpretazione deve prevalere perché è quella che meglio salvaguarda la sanità pubblica ed osserva, in particolare, che, se viene revocata l'autorizzazione per il prodotto di riferimento, l'autorità competente non è in grado di assicurarsi la disponibilità di informazioni aggiornate sulla qualità, sicurezza ed efficacia del prodotto di riferimento nel momento in cui concede l'autorizzazione.
52. Ritengo che tale argomento non sia condivisibile.
53. Innanzi tutto, ai sensi dell'art. 29 quater della direttiva 75/319 il responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico deve provvedere alla raccolta e all'ordinamento in un unico luogo della Comunità delle informazioni su tutti i presunti effetti collaterali negativi ad esso comunicati ed assicurarsi che venga trasmessa una risposta rapida ed esauriente ad ogni richiesta dell'autorità competente di informazioni supplementari ai fini della valutazione degli effetti positivi e dei rischi del prodotto stesso. L'autorità competente dello Stato membro interessato da una domanda presentata in base alla procedura abbreviata può dunque, se lo ritiene opportuno, rivolgersi alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento in un altro Stato membro prima di rilasciare un'autorizzazione per il farmaco generico.
54. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 29 quinquies della direttiva 75/319 , il responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico è tenuto a registrare, e a notificare senza ritardo alle autorità competenti, tutti i casi di presunti gravi effetti collaterali negativi segnalati dal personale sanitario e a conservare informazioni dettagliate su tutti gli altri casi di presunti effetti collaterali negativi così comunicatigli. Tali informazioni, sotto forma di rapporti, vanno presentate alle autorità competenti ad intervalli periodici, ma in ogni caso «immediatamente su richiesta».
55. Come si può notare, gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti atti ad incoraggiare i medici e gli altri operatori sanitari a comunicare alle autorità competenti i casi di presunti effetti collaterali negativi e ad assicurarsi che tutti i casi di presunti gravi effetti collaterali negativi siano portati immediatamente a conoscenza dell'Agenzia e del responsabile dell'immissione in commercio .
56. Il rigore di tali requisiti è sottolineato dalla stessa AstraZeneca nelle sue osservazioni scritte a sostegno dell'argomento secondo cui, una volta che l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento sia stata revocata, l'autorità competente dello Stato membro interessato dalla domanda volta a ottenere l'autorizzazione per il farmaco generico non disporrebbe di informazioni aggiornate. I suddetti obblighi di farmacovigilanza, tuttavia, permarranno fin tanto che l'immissione in commercio dei prodotti di riferimento sarà autorizzata in altri Stati membri.
57. Qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento sia revocata per motivi indipendenti dalla sicurezza del prodotto stesso, può scorgersi un'analogia con la situazione di un importatore parallelo. Benché dalla giurisprudenza della Corte risulti chiaramente che l'importazione parallela di specialità medicinali non è disciplinata dalla direttiva 65/65 , è sorta la questione se in tali circostanze l'autorità competente dello Stato membro di importazione sia in grado di assicurare un'adeguata farmacovigilanza in assenza di un'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento. Nella sentenza Ferring , la Corte ha dichiarato che, se una sorveglianza adeguata della vecchia versione del medicinale resta necessaria nello Stato d'importazione, una farmacovigilanza che rispetti le condizioni che derivano dalla direttiva 75/319 può normalmente essere assicurata mediante una collaborazione con le autorità nazionali degli altri Stati membri, grazie all'accesso ai documenti e ai dati prodotti dal fabbricante o da altre società del suo gruppo per la vecchia versione negli Stati membri in cui questa è ancora posta in commercio sulla base di un'autorizzazione all'immissione in commercio ancora valida.
58. L'AstraZeneca osserva inoltre che l'autorità competente a ricevere una domanda di autorizzazione sarà a conoscenza dell'esistenza di autorizzazioni all'immissione in commercio in altri Stati membri, dato che il punto 11 del terzo comma dell'art. 4 della direttiva 65/65 impone al richiedente di produrre copia di ogni autorizzazione ottenuta in un altro Stato membro ed altresì di aggiornare regolarmente tale documentazione.
59. E' vero, come sottolinea l'AstraZeneca, che i suddetti obblighi di farmacovigilanza permarranno soltanto finché il prodotto di riferimento continuerà ad essere commercializzato in almeno un altro Stato membro. L'AstraZeneca sostiene che, laddove non si verifichi tale circostanza, vi sarebbe una lacuna: l'autorità competente interessata dalla domanda per l'immissione in commercio di un farmaco generico non potrebbe assicurarsi che le informazioni necessarie ai fini della sua farmacovigilanza siano aggiornate prima di rilasciare l'autorizzazione per il farmaco generico.
60. Tuttavia, come rilevato dai governi dei Paesi Bassi e della Norvegia, è vero altresì che, fintantoché né il prodotto di riferimento né il farmaco generico sono commercializzati nella Comunità, non vi saranno rapporti sugli effetti collaterali da presentare. Pertanto, dal momento che in tali circostanze non ha senso parlare di aggiornamento delle informazioni necessarie a fini di farmacovigilanza, non è esatto concludere che, proprio a causa di tali circostanze, l'autorità competente dello Stato membro interessato dalla domanda di autorizzazione per un farmaco generico non sarà in grado di adempiere i suoi obblighi di farmacovigilanza se l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento è revocata prima del rilascio dell'autorizzazione per il farmaco generico.
61. Naturalmente, se l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento è revocata per motivi di carattere sanitario, sarebbe evidentemente inopportuno che venisse autorizzato un farmaco generico dopo la revoca della precedente autorizzazione. Tuttavia, poiché - come rilevato dall'AstraZeneca nelle sue osservazioni scritte - ai sensi dell'art. 32, n. 2, della direttiva 75/319 il responsabile dell'immissione sul mercato di un medicinale è obbligato a notificare immediatamente agli Stati membri interessati, motivandolo, il ritiro del prodotto dal mercato, l'autorità competente interessata dalla domanda di autorizzazione per un farmaco generico sarà in grado di effettuare tale valutazione.
62. L'interpretazione del punto 8(a)(iii) da me proposta rispecchia a mio parere gli obiettivi di tale disposizione, come enunciati nel preambolo della direttiva 87/21 , che l'ha introdotta. In particolare, come sottolineato dal governo dei Paesi Bassi, essa assicura che non vi siano ripetizioni delle prove, sull'uomo o sull'animale, non motivate da un'imperiosa necessità, prove che sarebbero necessarie se chi richiede l'autorizzazione per un farmaco generico non potesse avvalersi della procedura abbreviata nel caso in cui l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento fosse stata revocata dopo la presentazione della sua domanda. L'esigenza di assicurarsi che le ditte innovatrici non siano svantaggiate, anch'essa menzionata nel preambolo della direttiva 87/21, è ovviamente soddisfatta dal requisito, di cui al punto 8(a)(iii), che il prodotto di riferimento sia autorizzato da sei o dieci anni nella Comunità; i diritti di brevetto sono inoltre tutelati indipendentemente dalla disciplina dei prodotti farmaceutici.
63. Tale interpretazione è altresì coerente con quella su cui si fonda la guida pubblicata dalla Commissione nella raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nella Comunità europea», volume 2° : «Guida ad uso dei richiedenti per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti medicinali per uso umano negli Stati membri della Comunità europea». Tale guida rispecchia il consenso raggiunto dai rappresentanti degli Stati membri sul Comitato per le specialità medicinali e sull'Agenzia europea di valutazione dei medicinali istituita dal regolamento n. 2309/93 . Il volume 2A di tale guida è intitolato Procedure per l'autorizzazione all'immissione in commercio, e nella sua ultima edizione si legge:
«Le autorità competenti devono verificare che il prodotto cui si fa riferimento sia ancora autorizzato alla data di presentazione della domanda. Se l'autorizzazione [di riferimento] viene revocata dopo che (...) è stata presentata la domanda per un farmaco generico, ma prima che la relativa autorizzazione sia stata concessa, le autorità competenti possono nondimeno rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico se non sussistono motivi di carattere sanitario che conducano al ritiro/alla sospensione del prodotto originario».
64. E' questa anche l'interpretazione concordata in sede di Cooperazione fra Agenzie farmaceutiche europee sulle questioni giuridiche e normative (EMACOLEX), un organismo di cui fanno parte funzionari che si occupano di questioni giuridiche negli Stati membri, nella Commissione europea e nell'Agenzia .
65. Sebbene né la guida della Commissione né la posizione assunta da EMACOLEX siano vincolanti, ritengo tuttavia significativo il fatto che entrambi gli organismi citati, che operano nel settore della regolamentazione farmaceutica, siano pervenuti alla medesima conclusione.
66. Non credo che in concreto siffatta interpretazione consentirebbe al produttore di una specialità medicinale di impedire ai produttori di versioni generiche della stessa di avvalersi della procedura abbreviata ritirando tale specialità dal mercato, una conseguenza, questa, sottolineata da più d'una delle parti che hanno presentato osservazioni. Anche se un particolare prodotto cui potrebbe altrimenti farsi riferimento ai sensi del punto 8(a)(iii) sia stato ritirato dal mercato in uno Stato membro, la società produttrice di una versione generica sarà in molti casi ancora in grado di ottenere l'autorizzazione a commercializzare il farmaco generico in tale Stato. Se una variante del prodotto di riferimento è commercializzata nello Stato membro in questione, la decisione della Corte nella causa Generics comporterà sovente la possibilità di riferirsi alla versione più recente, anche se questa sia stata autorizzata entro il periodo di tutela dei dati di sei o dieci anni. Come sostengo nelle mie conclusioni odierne concernenti la causa Novartis , tale riferimento può farsi ogniqualvolta la variante di un prodotto differisca dall'originale nella presentazione farmaceutica, nella dose o nell'impiego terapeutico.
La seconda questione
67. Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se il termine «commercializzato» di cui al punto 8(a)(iii) significhi semplicemente che l'immissione in commercio del prodotto di riferimento sia stata autorizzata o se sia necessaria la prova della sua effettiva immissione in commercio.
68. Con la sola eccezione dell'Autorità di vigilanza EFTA, che non prende esplicitamente posizione sulla seconda questione, tutte le parti che hanno presentato osservazioni concordano nel ritenere che, ai sensi del punto 8(a)(iii), il prodotto di riferimento debba intendersi «commercializzato» qualora sia stato oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio.
69. Concordo con tale opinione.
70. Innanzi tutto, come osservato in sostanza dall'AstraZeneca, dalla Generics, dai governi danese, norvegese e dei Paesi Bassi e dalla Commissione, la tutela della sanità pubblica, che è l'obiettivo essenziale della direttiva 65/65 , è assicurata non dalla prova che il prodotto di riferimento sia di fatto immesso sul mercato, ma dalle dettagliate informazioni e documentazioni fornite da chi richiede l'autorizzazione all'immissione in commercio di tale prodotto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della direttiva 65/65. Tali informazioni e documenti, aggiornati dal richiedente in conformità all'Allegato della direttiva 75/318 , rimangono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato dalla domanda di autorizzazione per il farmaco generico.
71. In secondo luogo, come osserva il governo dei Paesi Bassi, tale criterio ha il pregio di essere facile da applicare, laddove può essere difficile stabilire se un prodotto sia o meno effettivamente posto in commercio, anche ammesso che fosse possibile concordare su una definizione: ad esempio, dovrebbe essere la pubblicità promozionale, l'accettazione di ordinativi o la consegna dei prodotti a costituire effettiva immissione in commercio?
72. In terzo luogo, come osservano l'AstraZeneca, i governi danese e dei Paesi Bassi e la Commissione, tale interpretazione è coerente con la «Guida ad uso dei richiedenti» (Notice to Applicants) della Commissione, dove si legge: «Per "commercializzato" deve intendersi "autorizzato", dato che il prodotto farmaceutico è stato autorizzato in virtù di un'"autorizzazione all'immissione in commercio"».
73. Tale interpretazione, infine, non comporta il rischio, cui alludono il governo dei Paesi Bassi, la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, che l'autorizzazione di un farmaco generico possa essere concessa quando permanga l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto di riferimento che è di fatto stato ritirato dal mercato per motivi di carattere sanitario. Ai sensi dell'art. 33, n. 2, della direttiva 75/319 , il responsabile dell'immissione sul mercato di un medicinale ha l'obbligo di notificare agli Stati membri interessati, motivandola, qualsiasi iniziativa volta a ritirare un prodotto dal mercato, mentre il primo comma dell'art. 11 della direttiva 65/65 obbliga l'autorità competente a sospendere o revocare l'autorizzazione, allorché risulti che la specialità medicinale è nociva nelle normali condizioni d'impiego o allorché manchi l'effetto terapeutico. Ne consegue che non dovrebbe sussistere alcuna autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto di riferimento che sia stato ritirato dal mercato per ragioni di carattere sanitario.
Conclusione
74. Concludo pertanto nel senso che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dall'Østre Landret dovrebbero essere risolte come segue:
Al fine di avvalersi della procedura abbreviata prevista dal punto 8(a)(iii) del terzo comma dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, chi richiede un'autorizzazione all'immissione in commercio deve dimostrare che, alla data di presentazione della domanda, il prodotto di riferimento è oggetto di una valida autorizzazione all'immissione in commercio nello Stato membro interessato dalla domanda.
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