CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 13 febbraio 2003 (1)
Causa C-230/01
Intervention Board for Agricultural Produce
contro
Penycoed Farming Partnership
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)]
«Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei latticini – Consegna da un produttore a un acquirente – Mancato pagamento del prelievo da parte dell'acquirente – Recupero dal produttore»
I ─ Introduzione
1. In questa controversia la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Corte d'appello civile d'Inghilterra e del Galles) ha posto tre questioni in merito all'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950 (2) , che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) .
2. Le questioni riguardano il recupero del prelievo supplementare. Il giudice del rinvio vuole sapere se esistano circostanze in cui l'ente nazionale competente può avviare un'azione legale direttamente contro il produttore per recuperare il prelievo dovuto a seguito di consegne da un produttore di latte a un acquirente. Ai sensi delle norme comunitarie applicabili è tenuto al pagamento l'acquirente ─ e non il produttore.
3. Il retroscena di questa causa si colloca in un contesto di fatto nel cui ambito è stata realizzata un'intesa in forza della quale in capo all'acquirente di latte non è esercitabile alcuna rivalsa. Le parti interessate mirano con ciò a creare una situazione in cui non possa essere applicato alcun prelievo supplementare sulla produzione di latte senza la titolarità delle relative quote latte.
II ─ Quadro normativo
A ─ Diritto comunitario
4. Il regime del prelievo supplementare sul latte vaccino è stato istituito il 1° aprile 1984 dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (4) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5) . Ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, quale modificato, il prelievo in questione ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto delle diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. In base al regolamento venne attribuita una quota latte (6) a ciascun produttore che avesse soddisfatto ad una serie di condizioni. Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7) , pose regole ulteriori (8) .
5. Ai sensi del regolamento n. 3950/92 questo regime ─ inteso come temporaneo ─ era limitato al 1° aprile 2000 (9) . Le modalità di applicazione di tale regolamento sono stabilite nel regolamento n. 536/93.
6. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 3950/92 il prelievo supplementare è a carico dei produttori di latte vaccino e si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.Il prelievo è fissato al 115% del prezzo indicativo del latte.
7. L'art. 2, n. 2 del regolamento n. 3950/92 riguarda le consegne: (...) L'acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più acquirenti, i quantitativi di riferimento individuali a disposizione dei produttori sono presi in considerazione per il completamento del periodo di dodici mesi in corso, esclusi i quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Le stesse disposizioni si applicano in caso di passaggio di un produttore da un acquirente ad un altro.Qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l'acquirente è autorizzato a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione.
8. L'art. 2, n. 3, riguarda le vendite dirette. In questo caso il produttore paga il prelievo dovuto al competente organismo dello Stato membro entro una data stabilita e secondo modalità da determinare.
9. L'art. 9, lett. e), del regolamento n. 3950/92 dà una definizione del concetto di acquirente. Essa suona così: Un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore [:]
─ per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione, per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,
─ per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo (...) per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo (...)
.
10. Il ruolo dell'acquirente viene illustrato nell'ottavo considerando del regolamento n. 3950/92, che afferma: Considerando che per evitare, come avvenuto in passato, lunghi ritardi nella riscossione e nel pagamento del prelievo, incompatibili con l'obiettivo del regime, occorre stabilire che l'acquirente, che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie, è assoggettato al prelievo e dargli i mezzi per assicurarne la riscossione presso i produttori che ne sono debitori.
11. Le modalità di applicazione relative al pagamento del prelievo sono stabilite dal regolamento n. 536/93. L'art. 3 pone regole per la consegna all'acquirente, l'art. 4 per la consegna diretta al consumatore. L'art. 5, n. 2, dispone che gli Stati membri adottano misure complementari per garantire che il prelievo dovuto alla Comunità venga versato entro il termine prescritto. Ne fanno parte ─ in base all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 536/93 ─ le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso rispetto ai quantitativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. A tal fine:
a) ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro dev'essere riconosciuto da tale Stato membro. (...)
b) il produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto (...)
.
B ─ Diritto nazionale
12. La normativa nazionale pertinente che dà applicazione al regolamento CE nel campo del prelievo supplementare è costituita dal Dairy Produce Quota Regulations 1997 (10) (regolamento 1997 in materia di quote latte; in prosieguo: il Regolamento 1997).
13. L'art. 2 del Regolamento 1997 dà una definizione del concetto di acquirente. Si tratta dell'acquirente come è definito nell'art. 9 del regolamento n. 3950/92 e riconosciuto dall'Intervention Board for Agricultural Produce (ente britannico di intervento sui mercati agricoli) (11) ai sensi dell'art. 7, n. 1 del regolamento n. 536/93. L'Intervention Board è l'organismo competente nel Regno Unito ai sensi dell'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3950/92.
14. L'art. 20 del Regolamento 1997 stabilisce che qualsiasi importo di un prelievo rimasto non pagato il 1° settembre di ogni anno può essere recuperato dall'Intervention Board, unitamente agli interessi. Ai fini dell'art. 2, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 3950/92 ─ la situazione in cui il quantitativo di latte consegnato dal produttore all'acquirente supera la quota latte del produttore ─ l'acquirente può immediatamente dedurre dalla somma dovuta un importo corrispondente al superamento della quota.
III ─ Fatti e procedimento
15. Il procedimento principale riguarda una controversia tra l'Intervention Board, da una parte, e la Penycoed Farming Partnership (12) , una società tra Jonathan Williams e Ian Parker, dall'altra.
16. L'Intervention Board ha avviato presso la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Magistratura d'Inghilterra e del Galles competente per questioni di diritto civile, commerciale e della navigazione), con atto introduttivo in data 28 gennaio 1999, un procedimento contro la Penycoed in merito ad un importo di 561 872,42 sterline inglesi (GBP), costituente il prelievo dovuto dalla convenuta per l'esercizio 1997/1998, oltre agli interessi. Nelle sue conclusioni in data 6 maggio 1999, l'Intervention Board ha illustrato i fatti che poneva a sostegno della sua richiesta. Al punto 11 delle sue conclusioni faceva presente: Durante l'esercizio 1997/1998 la convenuta era un produttore di latte ai fini delle [pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali] ed ha consegnato 2 111 023 litri di latte o equivalente latte a persone che non erano acquirenti riconosciuti dall'attore.
17. Secondo la domanda di rinvio questo caso aveva come retroscena di fatto un'intesa in forza della quale gli agricoltori consegnavano latte alla Elm Farms Limited (una società inglese, attualmente in liquidazione; in prosieguo: la Elm Farms) e, dal 1° gennaio 1998, alla TDM Dairy Management Incorporated (una società registrata nel Delaware, in prosieguo: la TDM).
18. Gli agricoltori che aderivano all'intesa concludevano accordi con la Elm Farms e con la TDM. La maggior parte degli agricoltori partecipanti erano titolari registrati di quote latte, ma alcuni, tra cui la convenuta, non lo erano. In base a questi accordi gli agricoltori davano in affitto parte dei loro terreni e le loro mucche alla Elm Farms o alla TDM. Gli agricoltori che detenevano quote autorizzavano la Elm Farms e la TDM a utilizzarle come loro agenti. Al tempo stesso la Elm Farms e la TDM concludevano accordi con gli agricoltori in base ai quali essi sarebbero stati pagati per mantenere e mungere le mandrie per conto della Elm Farms e della TDM.
19. La finalità di questi accordi era di consentire agli agricoltori di svolgere un'attività nel settore lattiero-caseario senza che fosse necessario avere quote. Fine degli accordi era che gli agricoltori non sarebbero stati produttori ai sensi della regolamentazione sul prelievo supplementare e la Elm Farms e la TDM non sarebbero state acquirenti. La Elm Farms e la TDM sarebbero state esse stesse i produttori che o avrebbero avuto bisogno di una copertura mediante quote o sarebbero state responsabili per il prelievo eventualmente dovuto. L'Intervention Board ha sostenuto a tale proposito che questa intesa non aveva ottenuto il risultato perseguito e che gli agricoltori rimanevano produttori e la Elm Farms e la TDM acquirenti. Con ciò vi erano consegne di latte dagli agricoltori alla Elm Farms e alla TDM. Gli agricoltori hanno contestato questa tesi dell'Intervention Board.
20. Nel marzo 2000 la Penycoed ha chiesto che la domanda dell'Intervention Board fosse respinta secondo il rito sommario. La Penycoed sosteneva che l'Intervention Board non era legittimato ad agire direttamente nei suoi confronti, anche ammettendo che i fatti indicati fossero veri. Secondo la Penycoed, l'Intervention Board era legittimato ad agire solo contro gli acquirenti del latte. Gli acquirenti a loro volta erano legittimati ad agire contro la Penycoed. A tale richiesta si è opposto l'Intervention Board.
21. La natura giuridica della richiesta della Penycoed è quella di un'eccezione preliminare. Con sentenza 27 giugno 2000 il giudice Eyre ha respinto l'eccezione, poiché ha ritenuto che sulla medesima non si potesse statuire in una fase preliminare del procedimento, ma che essa dovesse essere lasciata in sospeso fino al dibattimento. Il giudice Eyre ha autorizzato l'appello della convenuta dinanzi alla Court of Appeal contro la sua decisione. La Court of Appeal ha sentito le argomentazioni delle parti il 25 aprile 2001.
22. Si noti che nella causa principale le parti sono state concordi nel riconoscere che, a favore dell'eccezione preliminare, l'analisi dei fatti svolta dall'Intervention Board era da considerarsi corretta. Dunque nel resto del procedimento la Penycoed è stata indicata come produttore, la Elm Farms e la TDM come acquirenti cui la Penycoed ha effettuato alcune consegne. Per di più nel procedimento risulta certo che l'Intervention Board non ha riconosciuto la Elm Farms e la TDM come acquirenti.
23. Quindi la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), con domanda 31 maggio 2001, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la Corte) il 12 giugno 2001, ha chiesto a quest'ultima una pronuncia pregiudiziale in merito alle seguenti questioni:
1) Se gli artt. 1 e/o 2 del regolamento del Consiglio n. 3950/92 autorizzino l'organismo competente ad avviare un'azione legale direttamente contro un produttore per recuperare il prelievo dovuto da tale produttore (in un'ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 2, n. 3, relativo alle vendite dirette).
2) In caso affermativo, in quali circostanze una tale azione possa essere avviata.
3) Se una tale azione possa in particolare essere avviata allorché l'acquirente al quale il latte è stato consegnato: a) non era riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento della Commissione n. 536/93 (13) ; e/o b) non ha soddisfatto i suoi obblighi ai sensi dell'art. 7 di tale regolamento; e/o c) non ha recuperato o cercato di recuperare il prelievo dai produttori interessati
.
24. Oltre la presente causa vi sono ventidue altre cause che sorgono dalle stesse, o similari, transazioni sottostanti, in ventuno delle quali lo stesso problema è stato o potrebbe essere sollevato dai convenuti. Tutte queste cause sono attualmente sospese dal giudice nazionale, in attesa della decisione sulla questione sollevata nella presente causa.
25. In forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia sono state presentate osservazioni scritte dai governi di Grecia, Italia e del Regno Unito nonché dalla Commissione. Il 28 novembre 2002 ha avuto luogo la discussione orale di tale causa, in cui anche la Penycoed ha espresso il proprio punto di vista.
IV ─ Organizzazione del mercato nel settore dei latticini
26. Il regime del prelievo supplementare fa parte dell'organizzazione del mercato nel settore dei latticini. Per rendere un'idea appropriata del contesto della causa in questione riporto qui alcuni elementi dell'organizzazione del mercato.
27. L'Unione europea produce annualmente 122 milioni di tonnellate di latte.Tale produzione è data da circa 720 000 aziende di allevamento di bovini da latte, con 21 milioni di vacche da latte. Della suddetta produzione di latte, 115 milioni di tonnellate (il 94%) vengono consegnate al settore caseario; il resto viene lavorato in fattoria. Circa 100 milioni di tonnellate (l'82%) vengono collocate entro l'Unione europea, a normali prezzi di mercato, di cui una buona metà sotto forma di formaggio; 10 milioni di tonnellate (l'8%) vengono anch'esse collocate sul mercato interno, ma a un prezzo assistito da sussidio, e le rimanenti 12 milioni di tonnellate di latte (il 10%) vengono esportate in paesi terzi sotto forma di latte in polvere, burro, crema di burro, formaggio e latte condensato. Ciò avviene prevalentemente con l'ausilio di aiuti all'esportazione, con cui viene superata la differenza di prezzo rispetto al livello medio sul mercato mondiale.
28. Fino al 1° gennaio 2000 è stato in vigore il regolamento n. 804/68 (14) . L'organizzazione del mercato poggiava, a seguito di tale regolamento, su tre principi.
1. Una regolamentazione dei prezzi che prevedeva che per ogni campagna lattiera fossero stabiliti un prezzo indicativo (15) per il latte e prezzi di intervento (16) per il burro e il latte scremato in polvere.
2. Una disciplina di intervento. Dal 1987 la possibilità di intervento per il burro dipende dal livello del prezzo di mercato in uno Stato membro ─ si ha intervento soltanto quando il prezzo di mercato si colloca sotto il 92% del prezzo di intervento ─ e il burro consegnato e immagazzinato viene pagato soltanto il 90% del prezzo di intervento; per il latte scremato in polvere l'intervento è possibile soltanto nel periodo estivo (1° marzo ─ 31 agosto), e il prezzo di intervento del 100% è garantito esclusivamente per un quantitativo determinato (109 000 tonnellate su base annua per l'intera Unione europea).
3. Una disciplina dei rapporti commerciali con paesi terzi. Per l'esportazione di latticini in paesi terzi vengono riconosciuti aiuti all'esportazione (restituzioni), al fine di superare la differenza di prezzo tra il mercato interno ed il mercato mondiale. A seguito dell'Accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l' Accordo OMC), tra il 1995 ed il 2001 l'Unione europea ha già dovuto drasticamente ridurre le esportazioni assistite da aiuti: la riduzione è stata del 36% in valore e del 21% in quantità.
Dal 1° gennaio 2000 ─ e quindi meno significativamente per questo caso ─ vige un regime leggermente modificato per effetto del regolamento n. 1255/1999 (17) . In breve, il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi di intervento sono stati abbassati. Ad essi sono state sostituite altre forme di sussidio, quali integrazioni dei contributi, pagamenti relativi alle superfici e contributi diretti sul reddito.
V ─ Valutazione
A ─ Premessa
29. Ritengo che le tre questioni sollevate dal giudice del rinvio siano così strettamente collegate che non si rende necessaria una loro trattazione separata.
30. Sostanzialmente, il problema con cui la Corte è confrontata in questo caso è il seguente. Il prelievo supplementare è dovuto dal produttore di latte, ma deve essere versato all'ente competente dello Stato membro da parte dell'acquirente del latte. Nella maggior parte dei casi, quest'ultimo è lo stabilimento di produzione casearia in cui il latte viene trattato o trasformato. Né le relative norme di diritto comunitario, né le norme nazionali di applicazione del Regno Unito attribuiscono all'organismo competente il potere di riscuotere il prelievo supplementare direttamente dal produttore di latte. La principale questione da affrontare è se la riscossione diretta dal produttore di latte sia nondimeno possibile nel caso in cui il prelievo supplementare non possa essere riscosso dall'acquirente di latte. La Corte può limitarsi a tale questione principale, ed omettere di prendere in considerazione molti degli elementi addotti in questo procedimento.
31. In prosieguo proporrò in primo luogo una breve illustrazione del sistema di cui si tratta, ovviamente per quello che è di rilievo per la questione da risolvere. Successivamente mi soffermerò sulle osservazioni espresse in questo procedimento. Poi descriverò gli elementi che a mio parere possono essere trascurati. Quindi perverrò alla risposta che propongo per la questione principale così formulata.
B ─ Una breve illustrazione dello scopo e del contenuto del sistema di cui si tratta
32. Il sistema del prelievo supplementare è stato introdotto in data 1° aprile 1984, allo scopo di disciplinare la produzione di latte nella Comunità europea. Con l'introduzione di quote latte individuali si persegue l'obiettivo di frenare la crescita della produzione lattiera ai livelli attualmente forniti dalle aziende di allevamento di vacche da latte e di contrastare l'avvento di nuove aziende. Le quote latte individuali stabiliscono il quantitativo di latte che un allevatore di vacche da latte può produrre senza che gli venga imposto un ─ proibitivo ─ prelievo supplementare. L'importo del prelievo ammonta attualmente al 115% del prezzo indicativo del latte.
33. La situazione dal punto di vista del singolo allevatore è che egli ha il diritto di produrre latte fino al livello della sua quota. Se ne produce di più, è tenuto a pagare. Nella sentenza Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (18) la Corte lo stabilisce esplicitamente. Il prelievo supplementare deve essere trasferito dal debitore, cioè dal produttore, al creditore, cioè all'organismo competente dello Stato membro. Questi diritti ed obblighi dell'allevatore di bovini da latte costituiscono il nucleo del sistema del prelievo supplementare.
34. Inoltre, al fine di far sì che la produzione lattiera venga effettivamente limitata, il sistema conferisce una serie di poteri amministrativi tali da assicurare che il prelievo venga veramente pagato. I poteri amministrativi sono in buona parte stabiliti nei regolamenti CE in materia di prelievo supplementare. Gli Stati membri svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione di questo sistema, su previsione dei regolamenti. Agli Stati membri spetta tra l'altro la riscossione del prelievo. Ciononostante, i poteri degli enti competenti degli Stati membri per ciò che attiene alla riscossione sono stabiliti a livello comunitario. Con ciò si intendeva ottenere che il prelievo supplementare venisse applicato efficacemente in tutti gli Stati membri, senza che ciò comportasse perdite di risorse comunitarie. Allo stesso tempo si mirava a far sì che l'applicazione avvenisse in maniera omogenea, al fine di evitare che la produzione di latte negli Stati membri fosse influenzata da squilibri concorrenziali impropri.
35. Per motivi amministrativi si è preferito che l'autorità competente dello Stato membro non riscuota il prelievo supplementare dal produttore di latte, bensì dall'acquirente del latte. Come la Corte ha sottolineato nella citata sentenza Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, l'acquirente ha il ruolo di intermediario, che discende dalla sua qualità di soggetto passivo all'atto del trasferimento. Dall'ottavo considerando discende che riconoscere questo ruolo all'acquirente ha lo scopo di evitare grandi ritardi nella riscossione. Il produttore è e rimane il debitore del prelievo.
36. Per motivi pratici amministrativi all'acquirente viene riconosciuto il ruolo di intermediario. Il ruolo dell'acquirente non pregiudica l'obbligo dell'allevatore di bestiame da latte di limitare la propria produzione e di applicare il prelievo alla produzione in eccedenza. Nella sentenza Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago (19) la Corte interpreta così la nozione di acquirente ai sensi degli artt. 2, n. 2, e 9, lett. e), del regolamento n. 3950/92: Rientra in essa ogni impresa intermediaria che proceda all'acquisto di latte presso un produttore nell'ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di remunerazione di quest'ultimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo essa stessa, oppure di cederlo ad un'impresa di trattamento o di trasformazione (...). Un'interpretazione ampia, quindi, come la Corte stabilisce anche esplicitamente in questa sentenza.
37. L'interpretazione ampia della Corte è necessaria perché il legislatore comunitario ha attribuito una posizione di monopolio all'acquirente, dove si tratta della riscossione del prelievo dal produttore di latte e del versamento dell'importo dovuto all'organismo nazionale. La disciplina non prevede un obbligo del produttore di latte di trasferire il prelievo all'ente, e tanto meno un potere dell'autorità di riscuotere il prelievo dal produttore di latte, eccezion fatta, per l'uno e per l'altro, in caso di vendita diretta dalla cascina.
38. Il legislatore comunitario parte evidentemente dal presupposto che vi sia sempre un acquirente di latte cui ci si può rivolgere per il versamento del prelievo supplementare dovuto dal produttore di latte. Nel caso in questione tuttavia manca un acquirente cui rivolgersi. Grazie all'intervento delle parti interessate è così emersa una lacuna nella disciplina.
C ─ Le osservazioni presentate
39. Sostanzialmente, la risposta alla mia questione principale, formulata qui sopra sub A, che riguarda l'esistenza di un potere di riscuotere direttamente dal produttore, è determinante per le tesi divergenti sostenute in questa procedura. Per essere brevi: i governi di Regno Unito e Italia, come pure la Commissione, propongono di rispondere in senso affermativo a questa domanda, mentre la Penycoed e il governo ellenico propongono appunto una risposta in senso negativo.
40. Il governo del Regno Unito ritiene che un'interpretazione corretta del sistema del prelievo supplementare implichi che l'Intervention Board in via di principio debba avere il potere di rivalersi presso il produttore stesso, perché il produttore è il debitore finale in base agli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3950/92. L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 3950/92 ha lo scopo di facilitare la rivalsa presso i produttori, e non di ostacolarla qualora l'acquirente non funga da intermediario. La Penycoed, la Elm Farms e la TDM hanno, secondo il governo britannico, comunque violato il disposto dell'art. 7 del regolamento n. 536/93. La Elm Farms e la TDM erano acquirenti non riconosciuti e la Penycoed consegnava latte a questi acquirenti non riconosciuti. Un acquirente non riconosciuto non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 3950/92 e quindi non ha neppure i poteri che l'art. 2, n. 2, attribuisce a un acquirente.
41. La Penycoed, la Elm Farms e la TDM non hanno inoltre fatto alcun tentativo di pagare il prelievo, né di riscuoterlo. A causa del fatto che il regolamento non pone regole per una situazione siffatta, il governo del Regno Unito ritiene che l'ente competente di uno Stato membro possa in questo caso avanzare una pretesa diretta. Questo vale tanto più in considerazione del fatto che l'acquirente non svolge il suo ruolo di intermediario. Tuttavia, secondo il governo del Regno Unito, non può essere avanzata una pretesa diretta nel caso che il produttore debba allora pagare due volte il prelievo, o nel caso in cui l'Intervention Board possa riscuoterlo per un ammontare doppio.
42. Il governo italiano è del parere che il diritto comunitario non escluda espressamente la possibilità di avanzare una pretesa giuridica diretta nei confronti di un produttore. Anzi, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di controllo necessarie a garantire che il prelievo venga riscosso. Tra di esse rientra anche l'avanzare una pretesa nei confronti di un produttore.
43. Secondo il governo italiano l'organismo nazionale competente può avanzare una pretesa giuridica diretta nei confronti di un produttore se è dimostrato che quest'ultimo non ha mosso alcun passo per pagare il prelievo, neppure dopo essere stato esortato a farlo. Una pretesa giuridica diretta da parte dell'autorità competente può aver luogo anche quando un acquirente non è riconosciuto. Il fatto che l'acquirente non sia autorizzato non esonera il produttore dal suo obbligo di pagare il prelievo. Anche nel caso in cui l'acquirente non abbia adempiuto i suoi obblighi, stabiliti all'art. 7 del regolamento n. 536/93, ciò non esonera il produttore dai suoi obblighi. Ciò significa che l'ente nazionale deve avere il potere di agire per evitare violazioni del diritto comunitario.
44. Secondo la Commissione gli acquirenti sono soggetti passivi del prelievo solo per motivi di efficienza amministrativa. Lo si deduce dall'art. 2 e dal settimo considerando del regolamento n. 3950/92. Il fatto che i singoli produttori vengano considerati i responsabili finali del prelievo trova espressione all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 3950/92. Detta disposizione prevede che gli acquirenti debbano riscuotere il prelievo dai produttori. Questa interpretazione è corroborata dall'art. 3 del regolamento n. 536/93. Lo scopo del prelievo sarebbe compromesso se fosse possibile ai produttori sottrarsi al pagamento del prelievo vendendo latte ad acquirenti dai quali gli Stati membri non hanno la possibilità concreta di riscuotere il prelievo. I produttori si arricchirebbero pure ingiustamente se non dovessero trasferire alcun prelievo.
45. La Commissione è dell'opinione che l'acquirente abbia diritto di riscuotere il prelievo dal produttore solo dopo aver pagato lo Stato membro. L'acquirente non ha diritto di rivolgersi al produttore per il prelievo se il produttore ha pagato direttamente allo Stato. Tuttavia, l'acquirente può trattenere sul prezzo di tutte le consegne di latte del produttore un importo a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, qualora i quantitativi consegnati dal produttore superino il quantitativo di riferimento che gli spetta. La Commissione ritiene che qualora venga riscosso un anticipo sul prelievo, lo Stato membro (in assenza di accordo fraudolento tra produttore ed acquirente) possa rivolgersi esclusivamente a quest'ultimo per il prelievo.
46. Secondo la Commissione, agli Stati membri è consentito riscuotere direttamente dai produttori in tre situazioni. In primo luogo, quando il produttore non ha ancora pagato il prelievo all'acquirente, e la posizione concreta e giuridica dell'acquirente è tale che si perverrebbe ad un esito irragionevole se l'ente competente riscuotesse il prelievo dall'acquirente. La questione se sussista una situazione siffatta in un determinato caso è di competenza del giudice nazionale. In secondo luogo, è consentita la riscossione diretta se si tratta di un acquirente non autorizzato, poiché dalla prassi si evince che è molto difficile riscuotere il prelievo da un tale acquirente. In un caso del genere il regolamento n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso che è consentito avanzare una pretesa diretta nei confronti del produttore. In terzo luogo, si può riscuotere direttamente se l'acquirente non soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 del regolamento n. 536/93, o se l'acquirente non ha riscosso, né ha tentato di riscuotere, il prelievo dal produttore in questione.
47. Nel rispondere alle questioni pregiudiziali la Penycoed si sofferma prima sulla posizione giuridica delle parti interessate. Il produttore è debitore del prelievo, l'acquirente ne è creditore, e così pure l'ente nazionale competente. Secondo la Penycoed gli obblighi gravanti su un soggetto debbono essere chiari in base al diritto. Dal momento che il produttore ha due creditori, cioè l'acquirente e l'organismo nazionale competente, si crea per il produttore una situazione d'incertezza.
48. La Penycoed ritiene che l'Intervention Board non abbia il diritto di avanzare una pretesa giuridica diretta nei confronti di un produttore perché il potere relativo spetta all'ente nazionale. E' compito del legislatore colmare una siffatta lacuna nella legislazione. Non si tratta di un compito della Corte.
49. La posizione del governo britannico, che cioè in caso di consegna ad un acquirente non autorizzato l'ente nazionale competente abbia il diritto di avanzare una pretesa diretta nei confronti del produttore, viene contrastata dalla Penycoed come segue. La Penycoed considera inaccettabile questa posizione, dal momento che il sistema del prelievo supplementare prevede altre sanzioni per il caso che un acquirente non sia riconosciuto. Pertanto non si può interpretare il regolamento nel senso che è possibile avanzare una pretesa giuridica direttamente nei confronti di un produttore.
50. Anche il governo ellenico ritiene che l'ente nazionale competente non possa avanzare una pretesa giuridica diretta nei confronti di un produttore, perché il soggetto tenuto al pagamento del prelievo è, ai sensi dell'art. 9, lett. e), del regolamento n. 3950/92, l'acquirente e non il produttore.
D ─ Gli elementi privi di rilievo per la risposta
51. In primo luogo: nella causa principale le parti hanno risolto la controversia relativa allo status della stessa convenuta, della Elm Farms e della TDM. Pertanto il procedimento dinanzi alla Corte può limitarsi alla questione principale formulata qui sopra. Le parti sono comunque concordi sul fatto che la convenuta nella causa principale può considerarsi un produttore di latte. Tanto meno ─ almeno nel procedimento davanti a questa Corte ─ risulta rilevante indagare se la Elm Farms e la TDM davvero non possano essere chiamate in causa dagli enti nazionali. La Corte può partire dal presupposto che manca un acquirente cui ci si possa rivolgere.
52. In secondo luogo: la Corte non ha bisogno di rispondere alla domanda se il testo della regolamentazione comunitaria in materia di prelievo supplementare offra un fondamento normativo per la riscossione del prelievo, da parte dell'ente nazionale, direttamente dal produttore di latte. Tale potere non è previsto né nel regolamento n. 3950/92, né nel regolamento n. 536/93. Tanto meno è in discussione se il fondamento normativo possa eventualmente essere costituita da una misura complementare, come indicato dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93, che uno Stato membro può adottare affinchè il prelievo dovuto venga versato alla Comunità entro il termine prescritto. Infatti il Regno Unito non ha adottato alcuna misura dal contenuto siffatto.
53. In terzo luogo: nel caso in questione non ci si può appellare a principi giuridici in base ai quali i soggetti di diritto possano trarre protezione dal diritto comunitario, come il principio di certezza del diritto ed il principio della tutela del legittimo affidamento. Anche se nella regolamentazione comunitaria applicabile e nel campo del prelievo supplementare manca il potere di riscuotere dal produttore di latte, un produttore di latte non può però avere la legittima aspettativa di poter produrre, oltre la quota latte, altro latte senza dover pagare il prelievo su di esso. Anche un possibile inganno del produttore di latte non ha peso. L'unica questione sulla quale un produttore di latte può essere tratto in inganno è a chi debba pagare, non il fatto di dover pagare.
54. In quarto luogo: come si evince dall'ordinanza pregiudiziale del giudice del rinvio, nella causa principale si tratta di un'intesa mirante a porre i contadini in condizione di produrre latticini senza aver bisogno, per questo, di quote latte. Si tratta quindi di un tentativo intenzionale di eludere l'obbligo di pagare. Tuttavia non ritengo l'elemento dell'intenzionalità rilevante per la soluzione della controversia. Anche in una situazione in cui gli interessati non agissero intenzionalmente, ma potessero per altri motivi produrre latte esenti da prelievo senza disporre di una quota, questo modo di agire sarebbe in contrasto con il contenuto e lo spirito del regolamento n. 3950/92.
55. In quinto luogo: all'art. 7 del regolamento n. 536/93 è stabilito che gli acquirenti riforniti dai produttori devono essere riconosciuti. E' chiaro che il produttore di latte deve accertarsi di effettuare le consegne ad un acquirente riconosciuto. Questo è un obbligo che grava sul produttore di latte e che deve essere gestito dallo Stato membro, ma che per di più non è connesso con la questione se il produttore di latte sia tenuto al pagamento diretto del prelievo all'ente nazionale. In altre parole, non si tratta qui della questione se il produttore sia sollevato dal suo debito se paga ad un acquirente non autorizzato. Su questo punto condivido quindi la posizione della Penycoed. Le argomentazioni del Regno Unito e della Commissione non mi convincono. Anche un acquirente non riconosciuto è un acquirente ai sensi dell'art. 9, lett. e), del regolamento n. 3950/92. Quanto alla tesi sostenuta dalla Commissione, che cioè è molto difficile riscuotere da un acquirente non autorizzato, la considero una constatazione corretta dal punto di vista fattuale, che però non può essere interpretata nel senso che per tale ragione sorga un potere di riscuotere direttamente dal produttore.
56. In sesto luogo: ritengo che in questo caso non rilevi neppure indagare su come debba essere qualificato il ruolo di intermediario dell'acquirente: se sia soprattutto un rappresentante del produttore di latte, cui l'organismo nazionale competente si può rivolgere, o sia invece un organo incaricato della riscossione e quindi piuttosto un'estensione dell'ente nazionale competente. Questo dubbio ─ per quanto interessante ─ non ha rilevanza in questa causa, che riguarda l'obbligo di pagamento del produttore di latte.
E ─ La risposta
In generale
57. La risposta alle questioni poste deve collocarsi alla luce delle seguenti constatazioni:
─ la legislazione comunitaria applicabile non attribuisce espressamente all'ente competente dello Stato membro il potere di riscuotere il prelievo supplementare dal produttore di latte, eccezion fatta per il caso, che qui non rileva, di consegna diretta al consumatore; la legislazione comunitaria applicabile non attribuisce espressamente all'ente competente dello Stato membro il potere di riscuotere il prelievo supplementare dal produttore di latte, eccezion fatta per il caso, che qui non rileva, di consegna diretta al consumatore;
─ l'essenza del sistema del prelievo supplementare è che il produttore di latte ha diritto ad un compenso realistico per il latte da lui consegnato solo se il quantitativo di latte consegnato non supera la quota latte individuale che gli è stata attribuita. Per i quantitativi in eccesso è tenuto a versare un prelievo del 115% del prezzo indicato del latte; l'essenza del sistema del prelievo supplementare è che il produttore di latte ha diritto ad un compenso realistico per il latte da lui consegnato solo se il quantitativo di latte consegnato non supera la quota latte individuale che gli è stata attribuita. Per i quantitativi in eccesso è tenuto a versare un prelievo del 115% del prezzo indicato del latte;
─ la remunerazione riconosciuta al produttore di latte non è un prezzo stabilito tramite il normale meccanismo di domanda e offerta. Il livello del prezzo è garantito dalla pubblica autorità, direttamente attraverso il fatto che, in caso di prezzo di mercato troppo basso, alcuni prodotti latticini possono essere consegnati ad un ente di intervento dietro pagamento di un prezzo d'intervento, ed indirettamente attraverso la limitazione, inerente al sistema del prelievo supplementare, del quantitativo di latte che viene collocato sul mercato. Un'offerta di latte artificialmente bassa conduce ad un prezzo più alto; la remunerazione riconosciuta al produttore di latte non è un prezzo stabilito tramite il normale meccanismo di domanda e offerta. Il livello del prezzo è garantito dalla pubblica autorità, direttamente attraverso il fatto che, in caso di prezzo di mercato troppo basso, alcuni prodotti latticini possono essere consegnati ad un ente di intervento dietro pagamento di un prezzo d'intervento, ed indirettamente attraverso la limitazione, inerente al sistema del prelievo supplementare, del quantitativo di latte che viene collocato sul mercato. Un'offerta di latte artificialmente bassa conduce ad un prezzo più alto;
─ una parte del compenso che il produttore di latte riceve per il latte da lui consegnato ha il carattere di sussidio corrisposto tramite le risorse comunitarie. Si tratta allora del latte che è stato consegnato all'ente di intervento e del latte per il quale all'atto dell'esportazione dall'Unione europea è stato riconosciuto un aiuto all'esportazione; una parte del compenso che il produttore di latte riceve per il latte da lui consegnato ha il carattere di sussidio corrisposto tramite le risorse comunitarie. Si tratta allora del latte che è stato consegnato all'ente di intervento e del latte per il quale all'atto dell'esportazione dall'Unione europea è stato riconosciuto un aiuto all'esportazione;
─ in un tale sistema, la produzione di un'azienda di allevamento di bovini da latte è fissata ad un livello artificiale da interventi della pubblica autorità, tanto per ciò che riguarda il quantitivo di produzione, quanto per ciò che riguarda il prezzo pagato per il latte consegnato. Questo livello, tuttavia, non viene determinato né dalla capacità produttiva, né dalle condizioni di mercato. Proprio per questi motivi si genera per gli interessati uno stimolo all'elusione o all'aggiramento delle regole poste dalla pubblica autorità. Dal punto di vista dell'interesse generale sussiste allora in questo caso anche la necessità di disporre di uno strumento efficace per imporne il rispetto; in un tale sistema, la produzione di un'azienda di allevamento di bovini da latte è fissata ad un livello artificiale da interventi della pubblica autorità, tanto per ciò che riguarda il quantitivo di produzione, quanto per ciò che riguarda il prezzo pagato per il latte consegnato. Questo livello, tuttavia, non viene determinato né dalla capacità produttiva, né dalle condizioni di mercato. Proprio per questi motivi si genera per gli interessati uno stimolo all'elusione o all'aggiramento delle regole poste dalla pubblica autorità. Dal punto di vista dell'interesse generale sussiste allora in questo caso anche la necessità di disporre di uno strumento efficace per imporne il rispetto;
─ si aggiunga il fatto che il sistema, che ha lo scopo di gestire la produzione di latte nell'Unione europea, può funzionare soltanto se il prelievo dovuto possa essere imposto ed anche riscosso in ogni circostanza. Altrimenti, la produzione di latte non può essere gestita in maniera equilibrata. si aggiunga il fatto che il sistema, che ha lo scopo di gestire la produzione di latte nell'Unione europea, può funzionare soltanto se il prelievo dovuto possa essere imposto ed anche riscosso in ogni circostanza. Altrimenti, la produzione di latte non può essere gestita in maniera equilibrata.
58. Tuttavia, si tratta di un'insufficienza della legislazione comunitaria tale da incentivare l'aggiramento delle norme, mentre l'ente nazionale incaricato della loro applicazione non dispone di un esplicito potere di imporne comunque il rispetto. La legislazione comunitaria non prevede infatti il potere di riscuotere il prelievo supplementare direttamente dal produttore di latte.
59. Benché la pubblica autorità non abbia il potere di riscuotere, il produttore di latte ha però l'obbligo di pagare. Egli è debitore del prelievo supplementare in base al disposto dell'art. 1 del regolamento n. 3950/92, ma anche a causa del fatto che ha ricevuto per il latte prodotto al di fuori della corrispondente quota un compenso che non gli spetta. Egli se ne è ingiustamente arricchito, come rilevano a ragione la Commissione ed il Regno Unito. Inoltre la mancata osservanza dell'obbligo di pagare è da considerarsi un'attività illegale, che lede gli interessi finanziari della Comunità, ai sensi dell'art. 280 CE. In base all'art. 10 del regolamento n. 3950/92, il prelievo viene infatti utilizzato per il finanziamento delle spese comunitarie nel settore caseario. Gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'art. 280 CE, a combattere le attività illegali con misure dissuasive e che permettano una protezione efficace negli Stati membri.
60. Non spetta alla Corte colmare una lacuna nella legislazione comunitaria, anche se si tratta di una lacuna evidente. La Corte ha certo il potere di dichiarare invalida una disposizione del diritto comunitario, ma non può sostituirvi di propria iniziativa un'altra disposizione. Questo compito spetta alle istituzioni comunitarie competenti a legiferare (20) .
61. La questione che la Corte deve risolvere è in effetti di altro genere: se, in un caso in cui manca un'esplicita potestà di diritto pubblico di riscuotere il prelievo, la pubblica autorità nazionale possa nondimeno derivare in altro modo dal diritto comunitario il potere di pretendere l'importo che le spetta. In concomitanza sorge la questione se in siffatte circostanze la pubblica autorità possa o addirittura debba percorrere una via giusprivatistica. Gli Stati membri sono infatti tenuti ad una corretta applicazione del diritto comunitario.
62. In questo procedimento si sono addotte alcune argomentazioni in favore di un potere di riscossione delle autorità nazionali (v. i precedenti paragrafi 40-46). Le argomentazioni più rilevanti sono collegate con l'importanza di una corretta applicazione del diritto comunitario. Il governo britannico vi fa riferimento, il governo italiano cita l'obbligo degli Stati membri di adottare tutte le misure di controllo necessarie e la Commissione presta attenzione al fatto che l'elusione del prelievo compromette lo scopo del medesimo. Un'argomentazione di altro genere, addotta dalla Commissione, si collega con l'arricchimento indebito del produttore di latte qualora egli non debba trasferire il prelievo da lui dovuto.
63. Queste due (categorie) argomentazioni sono centrali anche per me. Esse costituiscono, in assenza di un esplicito potere, il possibile fondamento giuridico per la riscossione del prelievo supplementare. A mio parere si tratta qui di due principi giuridici da tenere distinti. Ciò riguarda in primo luogo il principio di effettività ed in secondo luogo il principio dell'indebito arricchimento. Tratterò inizialmente i due principi giuridici indipendentemente l'uno dall'altro, ma già qui ne indico il possibile collegamento. Sicuramente, se un individuo si arricchisce ingiustificatamente a carico delle finanze comunitarie, il principio di effettività può comportare che uno Stato elimini l'arricchimento.
Il principio di effettività
64. Il principio di effettività è riconosciuto nella giurisprudenza della Corte con riferimento alla protezione di diritti che i soggetti traggono dal corretto funzionamento del diritto comunitario. Così è avvenuto tra l'altro in una serie di sentenze riguardanti la restituzione di tributi riscossi in contrasto con il diritto comunitario. L'applicazione del diritto comunitario, nella quale ricomprendo anche l'adeguamento dell'ordinamento interno, non può essere strutturata in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali diritti (21) .
65. In senso più ampio il principio di effettività prevede che gli interessati possano realmente utilizzare le possibilità offerte dal diritto comunitario (22) . Nel caso in esame si tratta del rovescio di questa medaglia. La questione non riguarda un diritto avente efficacia diretta di un interessato, bensì un obbligo dell'interessato avente efficacia diretta ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 3950/92. Egli è tenuto a corrispondere il prelievo supplementare allo Stato membro in cui risiede. La questione è ora se il principio di effettività implichi anche che un ordinamento interno debba essere strutturato in modo tale che l'interessato debba pagare il proprio debito in qualsiasi circostanza.
66. Io ritengo che a questa domanda si debba rispondere in senso affermativo nella presente causa, che riguarda un beneficio finanziario goduto indebitamente, a spese del bilancio comunitario. Prelievi a favore del bilancio comunitario e benefici finanziari che gravano su di esso devono essere regolati e applicati in modo tale da gravare e, rispettivamente, avvantaggiare in modo uniforme tutti coloro che corrispondono ai requisiti a tal scopo stabiliti dalla legislazione comunitaria (23) . Il principio di effettività implica, in questo contesto, anche che le autorità fiscali degli Stati membri incaricate dell'applicazione devono poter riscuotere e devono poter chiedere la restituzione dei benefici finanziari ingiustamente attribuiti (24) .
67. Ricordo che il principio di effettività, anche in generale, ha due aspetti. I cittadini non devono soltanto poter esercitare i diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario, ma devono anche adempiere gli obblighi gravanti su di essi. Il principio di effettività implica infatti che l'obiettivo politico perseguito dal legislatore comunitario possa essere reso effettivo negli Stati membri, e che così facendo si assicuri il pieno funzionamento del diritto comunitario. Questo principio discende dall'art. 10 CE, che obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure generali o particolari adatte ad assicurare il rispetto degli obblighi gravanti su di essi in forza del diritto comunitario. Ne fa parte anche l'obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario (25) .
68. Dal punto di vista dello Stato membro, il principio di effettività comporta pertanto che uno Stato membro può adempiere in qualsiasi circostanza l'obbligo, su di esso gravante in forza del diritto comunitario, di incaricarsi della riscossione del prelievo supplementare.
69. In base a quanto sopra, ritengo che eventualmente una lacuna nella legislazione comunitaria possa essere colmata con l'applicazione del principio di effettività. Nelle particolari circostanze di questo caso, una risposta alle questioni pregiudiziali poste, con la quale la Corte colma una lacuna nella legislazione comunitaria, non significa che la Corte prenda il posto del legislatore. Infatti la Corte non introduce un'altra disposizione.
70. Considero rilevanti per la risposta della Corte le seguenti circostanze:
─ è chiaro che il comportamento dell'interessato compromette la realizzazione di un obiettivo essenziale della legislazione comunitaria in materia di prelievo supplementare, e cioè la gestione della produzione di latte nella Comunità. Inoltre il bilancio comunitario subisce danni; è chiaro che il comportamento dell'interessato compromette la realizzazione di un obiettivo essenziale della legislazione comunitaria in materia di prelievo supplementare, e cioè la gestione della produzione di latte nella Comunità. Inoltre il bilancio comunitario subisce danni;
─ si tratta di una lacuna, assolutamente evidente e non suscettibile di ulteriore interpretazione, del diritto comunitario, a seguito della quale una disposizione, che ha per scopo proprio quello di rendere più efficace l'applicazione (art. 2 del regolamento n. 3950/92), rende possibile l'aggiramento dell'obbligo da parte degli interessati. Si aggiunga il fatto che la Corte, proprio per prevenire difficoltà amministrative, dà un'interpretazione ampia della nozione di acquirente di cui all'art. 2; si tratta di una lacuna, assolutamente evidente e non suscettibile di ulteriore interpretazione, del diritto comunitario, a seguito della quale una disposizione, che ha per scopo proprio quello di rendere più efficace l'applicazione (art. 2 del regolamento n. 3950/92), rende possibile l'aggiramento dell'obbligo da parte degli interessati. Si aggiunga il fatto che la Corte, proprio per prevenire difficoltà amministrative, dà un'interpretazione ampia della nozione di acquirente di cui all'art. 2;
─ sullo Stato membro grava l'obbligo di applicazione efficace del diritto comunitario. Tale obbligo vale tanto più quando si tratta di opporsi ad un'attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità; sullo Stato membro grava l'obbligo di applicazione efficace del diritto comunitario. Tale obbligo vale tanto più quando si tratta di opporsi ad un'attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità;
─ è chiaro che il produttore di latte in questione è debitore del prelievo supplementare, ed è anche stabilito l'importo del debito. È pure chiaro che creditore è lo Stato membro (26) . è chiaro che il produttore di latte in questione è debitore del prelievo supplementare, ed è anche stabilito l'importo del debito. È pure chiaro che creditore è lo Stato membro (26) .
71. In breve, il produttore di latte ha un debito nei confronti della Comunità europea direttamente in base al diritto comunitario. Il principio di effettività implica che il debito deve poter essere onorato. In assenza di un potere stabilito dalla legislazione comunitaria, ciò significa che il diritto nazionale deve mettere a disposizione dello Stato membro tenuto all'applicazione i mezzi giuridici necessari per riscuotere effettivamente il debito. Dal momento che il diritto nazionale pubblico osta alla riscossione da parte della pubblica autorità di un importo dovuto senza un'espressa attribuzione di potere, l'autorità nazionale deve in aggiunta poter ricorrere al diritto privato. Il diritto comunitario dispone così che in queste circostanze il credito deve poter essere riscosso, il diritto nazionale stabilisce il fondamento e la forma della pretesa giuridica.
Il principio dell'indebito arricchimento
72. Un possibile fondamento per la riscossione del prelievo supplementare è l'indebito arricchimento della Penycoed. Il divieto di arricchimento indebito rientra nel diritto comunitario come principio generalmente riconosciuto nel diritto interno degli Stati membri in collegamento con la richiesta di restituzione di importi pagati senza che fossero dovuti.
73. Inoltre è giurisprudenza consolidata che la protezione dei diritti garantiti al riguardo dall'ordinamento comunitario non richiede che tributi imposti ingiustificatamente vengano restituiti in circostanze che potrebbero sfociare in un indebito arricchimento degli aventi diritto (27) . La valutazione se si tratti di indebito arricchimento spetta al giudice nazionale, in base alle circostanze di ogni caso concreto. La restituzione di un prelievo applicato in contrasto con il diritto comunitario può essere negata soltanto se è chiaro che si tratta di arricchimento indebito (28) .
74. Orbene, di cosa si tratta nella fattispecie? In questo caso non si parla ovviamente di un prelievo pagato indebitamente. Al contrario, la Penycoed ha prodotto latte senza essere titolare di una quota latte. Essa non ha pagato il prelievo dovuto, ai sensi della norma principale di cui all'art. 12 del regolamento n. 3950/92, sulle consegne di latte fuori quota, ma ha riscosso un prezzo per il latte da lei consegnato. Il prezzo, come ho affermato al precedente paragrafo 57, era garantito dalla Comunità ed aveva in parte il carattere di sussidio. E grazie a questa procedura la Penycoed si è arricchita indebitamente a spese del bilancio della Comunità europea.
75. Considero compatibile con il diritto comunitario la richiesta di restituzione di un sussidio pagato indebitamente. Segnalo al riguardo che se si tratta di un sussidio finanziato mediante risorse degli Stati membri, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte deve sempre aver luogo una richiesta di restituzione in caso di sussidi pagati indebitamente, incrementati degli interessi. Attraverso la restituzione infatti il beneficiario perde il vantaggio di cui godeva sul mercato nei confronti dei suoi concorrenti, e viene ricostituita la situazione precedente all'erogazione del sussidio (29) . Ciò che vale per i sussidi pagati con risorse nazionali, vale naturalmente anche per sussidi pagati con risorse comunitarie.
76. Ma anche se il prezzo pagato per il latte non è da considerarsi un sussidio, si tratta di un indebito arricchimento a carico delle finanze comunitarie, che deve essere chiesto in restituzione. È chiaro che la Penycoed ha tratto un vantaggio economico dal percepimento di somme alle quali non aveva diritto. Si aggiunga che ciò riguarda somme il cui ammontare era garantito dalla Comunità. Inoltre si tratta di un debito nei confronti della Comunità, a seguito del quale questa ha subito un danno, dal momento che ciò grava nella risorse disponibili per le spese nel settore caseario.
77. Anche qui vale il principio che spetta al diritto nazionale stabilire in che misura la richiesta di restituzione in base ad un indebito arricchimento venga considerata una richiesta di diritto pubblico o di diritto privato. Il diritto comunitario stabilisce che in un caso come quello in esame deve essere richiesta la restituzione.
La connessione
78. Secondo me sia il principio di effettività che il principio di indebito arricchimento possono offrire autonomo fondamento per la riscossione del prelievo supplementare. Qualora la Corte non condividesse questa opinione, e ritenesse che nessuno dei due principi possa fornire un fondamento giuridico autonomo, in subordine affermo che in un caso particolare, come quello qui in esame, entrambi i principi devono essere presi in considerazione nel loro reciproco rapporto. Se un individuo si arricchisce indebitamente a spese delle finanze comunitarie, e con ciò compromette la realizzazione di un obiettivo essenziale di una regolamentazione comunitaria, il principio di effettività implica che uno Stato membro elimini l'arricchimento.
VI ─ Conclusione
79. In base alle considerazioni di cui sopra suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni della Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division):Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il produttore di latte vaccino è debitore di un prelievo nei confronti dell'ente competente dello Stato membro incaricato dell'applicazione del regolamento. Fatta eccezione per la circostanza di cui all'art. 2, n. 3, di tale regolamento, nella legislazione comunitaria manca un'esplicita attribuzione all'ente competente del potere di riscuotere il prelievo direttamente da tale produttore. Cionondimeno il principio di effettività ed il principio dell'indebito arricchimento implicano che il prelievo venga riscosso direttamente dal produttore di latte vaccino, se non è possibile la riscossione presso l'acquirente del medesimo.
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – GU L 405, pag. 1.
3 – GU L 57, pag. 12.
4 – Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13).
5 – GU L 90, pag. 10.
6 – Il regolamento parla di quantitativo di riferimento individuale.
7 – GU L 90, pag. 13.
8 – Questo regolamento non è più in vigore dal 1° aprile 1993.
9 – Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256, che modifica il regolamento n. 3950/82 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160, pag. 73), ha ulteriormente prolungato il periodo di applicazione di tale regime, ora fino al 1° aprile 2008.
10 – SI 1997, 733 (pubblicato come Statutory Instrument 1997, 773).
11 – In prosieguo: l' Intervention Board.
12 – In prosieguo: la Penycoed.
13 – Regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12).
14 – Sostituito dal regolamento n. 1255/1999 a far data dal 1° gennaio 2000.
15 – Un prezzo indicativo è un prezzo prefissato, cioè il prezzo che si cerca di assicurare per tutto il latte venduto durante una determinata campagna lattiera.
16 – I prezzi di intervento sono prezzi che sostengono il mercato per prodotti che possono essere consegnati in tempi di eccedenza di latte, segnatamente burro e latte scremato in polvere.
17 – Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, (GU L 160, pag. 48).
18 – Sentenza 6 luglio 2000, causa C-356/97 (Racc. pag. I- 5461, segnatamente punto 31).
19 – Sentenza 29 aprile 1999, causa C-288/97 (Racc. pag. I-2575, punto 28).
20 – V., a questo riguardo, per es., sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e a. (Racc. pag. 1753, punto 13).
21 – V. la consolidata giurisprudenza della Corte in materia di restituzione di tributi riscossi in contrasto con il diritto comunitario, più recentemente stabilita nella sentenza 24 settembre 2002, causa C-255/00, Grundig Italiana (Racc. pag. I-0000, punto 25).
22 – Così le conclusioni da me presentate il 4 luglio 2002 nella causa C-97/01, sentenza 12 giugno 2003, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-5797, paragrafo 8).
23 – Sentenza della Corte 5 marzo 1980, causa 265/78, Ferwerda (Racc. pag. 617, punto 8).
24 – V. anche il punto 8 della sentenza Ferwerda (citata in nota 23).
25 – V., tra le altre, sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357, punto 36).
26 – V., ad es., sentenza del Tribunale 10 ottobre 2001, causa T-171/99, Corus UK/Commissione (Racc. pag. II-2967, punto 55).
27 – V., ad es., sentenza 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just (Racc. pag. 501, punto 26).
28 – Sentenza della Corte 21 settembre 2000, cause riunite C-441/98 e C-442/98, Michaïlidis (Racc. pag. I-7145, punti 32 e 33).
29 – V., tra le altre, sentenza 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-699).
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