Conclusioni dell avvocato generale
1 Per ridurre la produzione lattiera nella Comunità europea, il legislatore comunitario ha istituito, nel 1984, un regime di controllo in forza del quale ai produttori viene attribuito un quantitativo di riferimento, denominato comunemente «quota latte», e viene imposto un prelievo supplementare sulla parte della loro produzione che supera tale quantitativo.
2 Nella sentenza 15 gennaio 1991, Ballmann (1), la Corte ha statuito che la produzione lattiera ottenuta da un imprenditore agricolo in impianti da lui presi in affitto va imputata al quantitativo di riferimento dello stesso qualora egli gestisca in modo autonomo le unità di produzione per lo sfruttamento delle quali ha preso in affitto taluni impianti e qualora sia garantita una delimitazione chiara dei quantitativi di latte rispettivamente prodotti dall'affittuario e dal locatore.
3 Nella presente causa, le questioni sollevate dal Verwaltungsgericht Weimar (Germania) sono volte, in sostanza, a stabilire se la posizione assunta dalla Corte nella citata sentenza Ballmann sia applicabile anche all'ipotesi in cui le unità di produzione gestite dal produttore al momento dell'attribuzione di un quantitativo di riferimento e quelle da lui prese in affitto si trovino sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Più esattamente, il giudice a quo deve valutare una situazione nella quale l'affittuario ha trasferito la produzione del quantitativo di riferimento che gli è stato attribuito negli impianti che ha preso in affitto, i quali si trovano in un comune che è stato annesso ad un ex Land della Repubblica federale di Germania.
I - Il contesto normativo
A - La normativa comunitaria
4 Il regime del prelievo supplementare sul latte è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 856/84 (2). Tale prelievo si aggiungeva a quello istituito nel 1977 sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria (3).
5 Il regolamento n. 856/84 prevedeva la fissazione, per l'insieme della Comunità, di un quantitativo globale garantito che doveva essere suddiviso fra gli Stati membri in funzione dei quantitativi di latte consegnati sul loro territorio nel corso di un determinato anno. Ogni Stato membro doveva poi suddividere la sua quantità garantita fra i suoi produttori attribuendo loro un quantitativo di riferimento individuale. Il superamento da parte del produttore di detto quantitativo di riferimento individuale su un periodo di dodici mesi, decorrenti dal 1_ aprile al 31 marzo, comportava l'obbligo di versare un prelievo supplementare, destinato a finanziare la commercializzazione di tale eccedenza (4). Il pagamento di tale prelievo spettava al produttore, oppure all'acquirente di latte, con diritto di quest'ultimo di rivalersi sul produttore.
6 Le norme generali per l'applicazione di tale regime di prelievo supplementare sono state stabilite con il regolamento (CEE) n. 857/84 (5). In tale regolamento, il legislatore comunitario ha disposto, in particolare, che gli Stati membri possono costituire una riserva nazionale nell'ambito del loro quantitativo garantito, per consentire loro di adattare i quantitativi di riferimento individuali alla situazione particolare di alcuni produttori (6). Il detto legislatore ha stabilito, all'art. 7, n. 1, di tale regolamento, il principio del collegamento fra il quantitativo di riferimento e l'azienda (7), ed ha altresì definito le nozioni di produttore e di azienda, rispettivamente, al successivo art. 12, lett. c) e d) (8). Al fine di interpretare tali norme, la Corte ha emesso la citata sentenza Ballmann ed ha adottato la posizione descritta al paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
7 Il regolamento n. 857/84 è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 3950/92 (9). Tale regolamento, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 751/99 (10) (in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92»), costituisce il testo pertinente nel presente procedimento.
8 La struttura del regime di prelievo supplementare istituito dal regolamento n. 3950/92, è simile, a grandi linee, a quella del regolamento n. 856/84 (11). Infatti, ogni Stato membro si vede attribuire due quantitativi di riferimento globali, uno per le consegne alle latterie, l'altro per le vendite dirette ai consumatori. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 3950/92, «[l]a somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non può superare i quantitativi globali corrispondenti da fissare per ciascuno Stato membro». Tali quantitativi globali sono stabiliti in una tabella che compare all'art. 3, n. 2, primo comma, del detto regolamento.
9 Successivamente, l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3950/92 stabilisce che «[i]l quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 1993 e adattato, eventualmente per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispondente di cui all'articolo 3». Secondo l'art. 4, n. 2, del detto regolamento, il quantitativo di riferimento individuale di consegne alle latterie o di vendite dirette ai consumatori è aumentato o fissato a richiesta del produttore, per tener conto delle modifiche che incidono sulle consegne e/o sulle vendite dirette di quest'ultimo. Tale aumento o tale fissazione sono subordinati alla riduzione corrispondente o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
10 Il regolamento n. 3950/92 prevede, inoltre, che le riserve nazionali sono destinate a ricevere tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale (12). L'art. 5, secondo comma, del detto regolamento stabilisce che «[...] i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte o altri prodotti lattieri in un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale e possono venire riassegnati in conformità del primo comma. Allorché il produttore ripristina la produzione di latte o di altri prodotti lattieri entro un termine che stabilisce lo Stato membro, gli è accordato un quantitativo di riferimento [...] non oltre il 1_ aprile successivo alla data della richiesta».
11 Il regolamento n. 3950/92 ha inoltre ripreso, all'art. 7, n. 1, il principio del collegamento del quantitativo di riferimento all'azienda, pur apportandogli talune deroghe (13).
12 Le nozioni di produttore e di azienda sono definite all'art. 9 del regolamento n. 3950/92. Secondo tale articolo, «[a]i sensi del presente regolamento si intende per:
(...)
c) produttore, l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro,
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
- e/o che effettua consegne all'acquirente;
d) azienda, il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico di uno Stato membro».
13 Infine, il regolamento n. 3950/92 contiene un certo numero di norme speciali applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Tali norme si inseriscono nell'ambito degli adeguamenti agli atti comunitari nel settore dell'agricoltura previsti dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (14) al fine di tener conto della particolare situazione di tale territorio. Nel settore della produzione lattiera, il Consiglio ha stabilito, nel regolamento n. 3577/90, che l'applicazione del regime di controllo di detta produzione non doveva pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che questo richiedeva alcuni temperamenti a tale regime, i quali avrebbero dovuto tuttavia essere strettamente limitati alle aziende situate sul detto territorio (15). Infatti, il regolamento n. 3577/90, nel suo allegato VI, stabilisce che il quantitativo globale garantito attribuito alla Repubblica federale di Germania comprende una parte assegnata in particolare per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e contiene un certo numero di disposizioni applicabili a tale territorio (16).
14 Il regolamento n. 3950/92, come indica il suo undicesimo `considerando', ha l'obiettivo di prorogare per un periodo supplementare gli snellimenti apportati al regime di controllo della produzione lattiera a favore del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, «garantendo al contempo che solo tale territorio ne sia beneficiario».
15 Nella tabella dei quantitativi globali attribuiti agli Stati membri, contenuta nell'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3950/92, si precisa, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, la parte assegnata in particolare al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (17). Tale specifica attribuzione, a favore dei nuovi Länder, di una parte dei quantitativi globali assegnati alla Repubblica federale di Germania è proseguita fino al 31 marzo 2000 (18).
16 Analogamente, all'art. 4, n. 4, del regolamento n. 3950/92, è indicato che, per quanto riguarda le aziende situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il quantitativo di riferimento può essere attribuito provvisoriamente, a condizione che tale quantitativo non venga modificato nel corso di uno stesso periodo. Tale disposizione, prevista inizialmente per il periodo dal 1_ aprile 1993 al 31 marzo 1994, è stata prorogata per i periodi successivi fino al 31 marzo 2000 (19).
B - La normativa nazionale
17 La Repubblica federale di Germania ha disciplinato il trasferimento dei quantitativi di riferimento mediante la Milchgarantiemengen-Verordnung (regolamento relativo ai quantitativi garantiti nel settore del latte) del 21 marzo 1994 (20), come modificata da ultimo dalla 33° Änderungsverordnung del 25 marzo 1996 (21)(in prosieguo: la «MGV»).
18 La MGV prevedeva per il periodo pertinente nel caso di specie norme particolari applicabili ai produttori di latte stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. In conformità dell'art. 16 a) della MGV, tali norme si applicavano «ai produttori di latte la cui azienda è situata, in tutto o in parte, sul territorio di cui all'art. 3 del Trattato di unificazione, all'azienda stabilita su tale territorio o alle parti di azienda ivi situate, in conformità delle disposizioni seguenti».
19 L'art. 16 e), n. 1, della MGV stabilisce quanto segue:
«Il quantitativo provvisorio del quale sia stato consegnato meno dell'80% nel corso dei dodici mesi precedenti viene svincolato (...), in conformità delle disposizioni seguenti, a favore del Land in cui è situata l'azienda o la parte di azienda alla quale era provvisoriamente attribuito il quantitativo di riferimento (...)».
II - I fatti della causa a qua
20 L'Agrargenossenschaft Alkersleben eG è una cooperativa agricola con sede in Alkersleben, nel Freistaat Thüringen (Stato libero di Turingia), che costituisce un nuovo Land della Repubblica federale di Germania, dato che è situato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Alla ricorrente è stato attribuito un quantitativo di riferimento provvisorio di 7 625 797 kg di latte. Tale quantitativo le è stato attribuito dalle competenti autorità di detto Land.
21 Durante l'estate 1998, la ricorrente ha preso in affitto una parte degli impianti di produzione lattiera di un'azienda agricola situata in Kaarssen (Germania). Nel contratto di affitto è stabilito che gli impianti presi in affitto sono gestiti dall'affittuario come unità indipendente, sotto la responsabilità dei suoi collaboratori, e che la sua produzione è conservata in serbatoi che gli appartengono.
22 Anche il comune di Kaarssen si trova nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, come delimitato in occasione dell'unificazione tedesca nel 1990. Tuttavia, in applicazione di un trattato concluso nel 1993 fra il Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore e il Land della Bassa Sassonia, il detto comune è stato annesso a quest'ultimo, vale a dire a un ex Land della Repubblica federale di Germania.
23 La ricorrente ha spostato la propria mandria di mucche nella parte di azienda che ha preso in affitto in Kaarssen, ove ha continuato la propria attività di produzione lattiera. In un primo tempo, essa ha cessato del tutto la propria produzione in Alkersleben. Dato che la ricorrente aveva abbandonato la produzione lattiera, il Landesverwaltungsamt Thüringen (Germania), con decisione 14 giugno 1999, le ha revocato il quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito, ai sensi dell'art. 16 e) della MGV.
24 Con decisione resa il 9 febbraio 2000, il Landesverwaltungsamt Thüringen ha respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente. Questa ha quindi presentato ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Weimar chiedendo l'annullamento della decisione 14 giugno 1999.
III - Le questioni pregiudiziali
25 Il Verwaltungsgericht Weimar afferma, anzitutto, che la citata sentenza Ballmann non consente di stabilire se un imprenditore agricolo che produce il suo latte negli impianti presi in affitto in un altro Land della Repubblica federale di Germania, senza sfruttare la sua unità di produzione situata sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e alla quale è stato attribuito un quantitativo di riferimento, debba essere considerato come un produttore ai sensi dell'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 (22).
26 Il detto giudice afferma inoltre che la ripartizione su diverse aziende della produzione del quantitativo di riferimento attribuito ad un'azienda situata sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sarebbe in contrasto con gli obiettivi dei regolamenti nn. 3577/90 e 3950/92 volti alla ristrutturazione delle aziende di detto territorio, poiché consentirebbe che tale produzione venga realizzata negli ex Länder della Repubblica federale di Germania. Tale ripartizione equivarrebbe, inoltre, a trasferire quantitativi di produzione senza trasferire le terre corrispondenti, in violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 3577/90 (23).
27 Infine, il giudice suddetto si chiede se, nell'ambito delle norme relative ai quantitativi di riferimento, l'ex Repubblica democratica tedesca debba essere assimilata ad uno Stato e, in caso di risposta affermativa, quale debba essere il trattamento di una parte del suo territorio che è stata annessa a un ex Land della Repubblica federale di Germania.
28 Alla luce di tali considerazioni, il Verwaltungsgericht Weimar ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, sulla base della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 1991, causa C-341/89, Ballmann/Hauptzollamt Osnabrück e a., l'art. 9, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3950/92 [modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99] o un'altra norma in materia di quantitativi di latte garantiti vadano interpretati nel senso che al quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito ad una azienda o parte di azienda sita in una regione del territorio dell'ex RDT (nel caso di specie: lo Stato libero di Turingia) deve essere imputato anche il quantitativo di latte che, sotto la direzione del capo dell'azienda, è stato prodotto da mucche della stessa tenute in poste prese in affitto in un'altra regione del detto territorio (Land di Meclemburgo-Pomerania Anteriore).
2) Oppure se il quantitativo di latte così prodotto debba essere imputato al quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito all'agricoltore che ha dato in affitto le poste - il quale, in parte, produce anch'egli latte - e il quantitativo di latte di riferimento provvisoriamente attribuito debba essere revocato a favore dello Stato libero di Turingia, qualora, come nel presente caso, la parte di azienda cui è stato attribuito il quantitativo di riferimento e la parte di azienda in cui è stato prodotto il latte siano separate da una frontiera federale interna e, diversamente da quanto accadeva nel caso oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia CE 15 gennaio 1991, l'azienda o parte di azienda cui è stato provvisoriamente attribuito il quantitativo di latte di riferimento venga mantenuta, per così dire, solo come sede dell'azienda e produca e consegni una quota di latte inferiore al 5% del quantitativo di riferimento (patrimonio zootecnico/produzione di latte).
3) Se ai fini della soluzione delle questioni di cui sopra rilevi il fatto che l'azienda in cui è stato prodotto il latte si trovasse nel territorio dell'ex RDT e che tale territorio, mediante un trattato di Stato concluso tra due Länder della Repubblica federale di Germania, vale a dire la Bassa Sassonia e il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, sia stato incorporato nella Bassa Sassonia».
IV - Valutazione
A - Sulle prime due questioni pregiudiziali
29 Con le prime due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice a quo domanda, in sostanza, se l'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che tutta la produzione lattiera realizzata in modo autonomo da un imprenditore agricolo stabilito sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca negli impianti da lui presi in affitto e situati su detto territorio vada imputata al quantitativo di riferimento che gli è stato provvisoriamente attribuito.
30 Il giudice a quo cerca quindi di stabilire se la ricorrente, nelle circostanze del presente caso, debba essere considerata come un produttore ai sensi dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92.
31 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo l'economia generale della normativa in materia di prelievo supplementare e la citata sentenza Ballmann (24), un quantitativo di riferimento può essere attribuito soltanto ad un imprenditore agricolo, e non ad un'azienda, e solo a condizione che egli abbia la qualità di produttore (25).
32 Analogamente, un quantitativo di riferimento attribuito non può essere considerato disponibile ed essere revocato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 3950/92, se il suo titolare ha conservato la qualità di produttore.
33 La soluzione delle questioni sollevate dal giudice a quo impone quindi di stabilire se un imprenditore agricolo, al quale sia stato attribuito un quantitativo di riferimento provvisorio nell'ambito della gestione di unità di produzione situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che abbia prodotto tale quantitativo in modo autonomo in altri impianti da lui presi in affitto sullo stesso territorio, debba essere considerato come un produttore ai sensi dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92.
34 Ritengo che l'interpretazione di tale norma giustifichi una soluzione della questione in senso affermativo.
35 Occorre ricordare che, in conformità di una costante giurisprudenza, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (26).
36 Per quanto concerne il tenore letterale dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, esso non contiene alcuna disposizione particolare riguardante gli imprenditori agricoli che gestiscono un complesso di unità di produzione sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
37 Infatti, abbiamo visto che l'art. 9, lett. c), del regolamento n. 3950/92 definisce il produttore come l'imprenditore agricolo la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro e che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore o che effettua consegne all'acquirente. Per quanto riguarda l'art. 9, lett. d), del medesimo regolamento, esso stabilisce che la nozione di azienda dev'essere intesa come il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico di uno Stato membro (27).
38 Emerge quindi dalle nozioni di «produttore» e di «azienda», considerate congiuntamente, che la qualifica di produttore dev'essere riconosciuta a qualsiasi soggetto che gestisca un complesso di unità di produzione situate sul territorio geografico di uno Stato membro e che effettui vendite o consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari.
39 Nell'ambito del presente procedimento, ne possiamo trarre due conseguenze, illustrate qui di seguito.
40 La prima è che la qualifica di produttore non è subordinata alla condizione che il titolare di un quantitativo di riferimento produca tale quantitativo, in tutto o in parte, nelle unità di produzione che egli gestiva quando tale quantitativo gli è stato attribuito.
41 Tale interpretazione risulta confermata dalla citata sentenza Ballmann (28). Infatti, statuendo che la produzione lattiera ottenuta da un imprenditore agricolo in impianti da lui presi in affitto andava imputata, in linea di principio, al quantitativo di riferimento di tale affittuario (29), la Corte ha ammesso che il quantitativo di riferimento attribuito a un produttore poteva essere prodotto da quest'ultimo in impianti presi in affitto posteriormente all'attribuzione di tale quantitativo. Così facendo, la Corte ha altresì fatto proprie le conclusioni dell'avvocato generale secondo cui il principio del collegamento fra il quantitativo di riferimento e il suolo non implicava neppure che il detto quantitativo dovesse essere prodotto servendosi delle medesime unità di produzione nell'ambito delle quali era stata in precedenza ottenuta la produzione lattiera adottata come base per la determinazione del quantitativo di riferimento (30).
42 La seconda conseguenza che si può ricavare dal tenore letterale dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92 è che la valutazione della qualifica di produttore non deve essere effettuata rispetto alle unità di produzione gestite dall'interessato in una regione o in una parte limitata del territorio di uno Stato membro. Al contrario, emerge espressamente dal tenore letterale della norma in esame che tale valutazione dev'essere effettuata considerando la totalità del territorio geografico di uno Stato membro. Come osservato dalla Commissione (31), un produttore è quindi libero di produrre la quota latte attribuitagli da uno Stato membro in un luogo di produzione di sua scelta sul territorio di tale Stato.
43 Il tenore letterale dell'art. 9, lett. c) e d), osta quindi a che un produttore di latte, al quale sia stato attribuito un quantitativo di riferimento in un Land situato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, sia obbligato, per non perdere la qualifica di produttore, a produrre detto quantitativo, totalmente o anche soltanto in parte, nelle unità di produzione che gestiva al momento dell'attribuzione del detto quantitativo o negli impianti che si trovano esclusivamente in tale Land.
44 Tale analisi risulta corroborata dal contesto normativo nel quale si colloca la detta disposizione.
45 Per quanto concerne il contesto normativo nel quale si inserisce l'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, occorre ricordare la struttura del regime del prelievo supplementare. Essa consiste, anzitutto, nell'attribuzione ai diversi Stati membri di due quantitativi globali garantiti, uno per le consegne alle latterie, l'altro per le vendite dirette ai consumatori. Successivamente, incombe agli Stati membri suddividere tali quantitativi fra i produttori situati sul loro territorio, in modo tale che la somma dei quantitativi di riferimento individuali non superi i quantitativi globali corrispondenti.
46 Per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, nel periodo rilevante nel caso di specie le sono stati attribuiti, al pari di tutti gli altri Stati membri, i due suddetti quantitativi globali garantiti. Tuttavia, abbiamo visto che, fino al 31 marzo 2000, era precisata, nella tabella contenuta all'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3950/92, la parte, su tali due quantitativi globali, che era stata assegnata in particolare «per le consegne agli acquirenti situati sul territorio dei nuovi Länder» e «per le vendite dirette in tali nuovi Länder» (32).
47 Spettava quindi alle competenti autorità tedesche suddividere tali parti fra i produttori situati sul territorio dei nuovi Länder, in modo tale che la somma dei quantitativi di riferimento individuali non superasse l'importo delle dette parti.
48 E' opportuno rilevare, anzitutto, che l'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3950/92 non conteneva alcuna limitazione alla regola della libera scelta, per i produttori, del loro luogo di produzione sul territorio di uno Stato membro, di cui all'art. 9, lett. c) e d), del detto regolamento. Si può quindi dedurre dal combinato disposto di tali due norme che i produttori potevano scegliere liberamente il loro luogo di produzione sulla totalità del territorio dei nuovi Länder.
49 Emerge poi dal sistema inerente al regolamento n. 3950/92 che il territorio dei nuovi Länder di cui all'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3950/92 dev'essere inteso come il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
50 Tale tesi risulta corroborata dall'art. 4, n. 4, del regolamento n. 3950/92. Infatti, ai sensi di tale norma, «per quanto riguarda le aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca», il quantitativo di riferimento poteva essere attribuito provvisoriamente, a condizione che tale quantitativo non venisse modificato nel corso di uno stesso periodo. Tale norma consentiva così alle competenti autorità tedesche di derogare, a favore dei produttori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, al regime di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3950/92. Occorre ricordare che, secondo tali disposizioni, i quantitativi di riferimento individuali di consegne alle latterie o di vendite dirette ai consumatori erano assegnati ai produttori in base ai quantitativi disponibili al 31 marzo 1993. Inoltre, un quantitativo di riferimento poteva essere attribuito o aumentato soltanto a condizione di una soppressione o di una riduzione corrispondente dell'altro quantitativo di riferimento di cui disponeva il produttore (33).
51 Tale tesi è inoltre avvalorata dal fatto che le disposizioni del regolamento n. 3950/92 proprie alla Repubblica federale di Germania si collocano nel filone di quelle dettate dal regolamento n. 3577/90 e che tale regolamento conteneva un certo numero di norme speciali applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (34).
52 Emerge, pertanto, dal contesto normativo innanzi evocato che la qualifica di produttore doveva essere riconosciuta a qualsiasi soggetto che gestisse un complesso di unità di produzione situate sulla totalità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, indipendentemente dalle frontiere interne fra i nuovi Länder, e che effettuasse vendite o consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari.
53 Tale valutazione è suffragata dalla finalità delle disposizioni del regolamento n. 3950/92 applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
54 Per quanto concerne la finalità del regolamento n. 3950/92 relativamente a tali disposizioni, occorre riferirsi all'undicesimo `considerando' del regolamento stesso. Il legislatore comunitario ivi ricorda che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non doveva porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Lo stesso legislatore ha affermato che le difficoltà incontrate richiedevano una proroga degli snellimenti apportati al detto regime per tale territorio, garantendo al contempo che solo quest'ultimo ne fosse beneficiario.
55 Tale finalità e il desiderio di vedere i conseguenti temperamenti al regime di controllo della produzione lattiera strettamente limitati alle aziende situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca erano già stati annunciati dal legislatore comunitario nel regolamento n. 3577/90 (35). Analogamente, tale finalità con l'espresso riferimento al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca risulta ripresa nei regolamenti che hanno prorogato fino al 31 marzo 2000 (36) i temperamenti previsti a favore di tale territorio dal regolamento n. 3950/92.
56 Ne risulta che l'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario era quello di facilitare la ristrutturazione delle aziende agricole sulla totalità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
57 Come fa valere il giudice a quo (37), tale finalità sarebbe stata compromessa se i quantitativi di riferimento attribuiti ai produttori stabiliti su tale territorio fossero stati prodotti al di fuori di questo. Ritengo che tale finalità imponesse pure di non limitare la produzione di tali quantitativi di riferimento agli impianti che i produttori gestivano al momento dell'attribuzione dei quantitativi stessi. Infatti, una tale limitazione avrebbe bloccato le unità di produzione gestite dai produttori di latte nella situazione in cui esse si trovavano in quel momento. Ebbene, la ristrutturazione delle aziende agricole della totalità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca implicava, a mio parere, che i produttori potessero apportare all'impianto delle loro unità di produzione tutte le modifiche e le migliorie utili, nei limiti di tale territorio.
58 Alla luce di tutti questi elementi, propongo alla Corte di dichiarare che l'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso che tutta la produzione lattiera realizzata in modo autonomo da un imprenditore agricolo stabilito sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca in impianti da lui presi in affitto e situati su tale territorio va imputata al quantitativo di riferimento a lui provvisoriamente attribuito.
B - Sulla terza questione pregiudiziale
59 Con la terza questione pregiudiziale, il giudice a quo vorrebbe sapere, in sostanza, se l'annessione del comune in cui si trovano gli impianti presi in affitto a un ex Land della Repubblica federale di Germania abbia una rilevanza sull'interpretazione dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92.
60 Il governo tedesco contesta la ricevibilità di tale questione a motivo del fatto che il diritto comunitario non disciplina il problema di come qualificare, rispetto alle norme sulle quote latte, una parte di territorio incorporata in base ad una convenzione stipulata fra due Länder (38).
61 Non condivido tale analisi. Una giurisprudenza costante afferma che, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (39).
62 Nel caso di specie, la questione controversa verte sicuramente sull'interpretazione di una norma di diritto comunitario. Si tratta di stabilire se l'interpretazione dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92 che emerge dall'esame delle prime due questioni pregiudiziali debba essere diversa a motivo dell'annessione del comune in cui si trovano gli impianti presi in affitto dalla ricorrente a un ex Land della Repubblica federale di Germania.
63 Ritengo che tale questione debba essere risolta in senso negativo.
64 Infatti, ho indicato che il riferimento ai nuovi Länder di cui all'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3950/92 dev'essere inteso come riguardante il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (40).
65 Occorre ricordare, poi, che in seguito all'unificazione tedesca e al fatto che il diritto comunitario poteva applicarsi alla totalità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il legislatore ha apportato taluni adattamenti agli atti comunitari in materia agricola, in particolare nel settore della produzione lattiera, al fine di tener conto della particolare situazione di tale territorio (41).
66 Come ha fatto valere la Commissione (42), l'espressione «territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca» designava quindi il territorio nel quale era necessaria la ristrutturazione delle aziende agricole a motivo del sistema economico colà imperante in precedenza. Si trattava quindi del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, come delimitato geograficamente al momento dell'unificazione tedesca.
67 Abbiamo visto inoltre che, nel regolamento n. 3950/92, il legislatore ha inteso prorogare i temperamenti apportati al regime di controllo della produzione lattiera a favore del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Tale nozione comprende quindi la stessa realtà territoriale esistente al momento dell'unificazione.
68 Ne consegue che l'annessione, posteriormente all'unificazione, di una parte di tale territorio a un ex Land della Repubblica federale di Germania non ha rilevanza sull'applicazione al settore interessato delle norme del regolamento n. 3950/92 previste a favore del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
69 Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di risolvere la questione nel senso che l'annessione del comune nel quale si trovano gli impianti presi in affitto a un ex Land della Repubblica federale di Germania non ha alcuna rilevanza sull'interpretazione dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92.
V - Conclusione
70 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Verwaltungsgericht Weimar nel seguente modo:
«1) L'art. 9, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione 9 aprile 1999, n. 751, recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento n. 3950/92, dev'essere interpretato nel senso che tutta la produzione lattiera realizzata in modo autonomo da un imprenditore agricolo stabilito sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca in impianti da lui presi in affitto e situati su tale territorio va imputata al quantitativo di riferimento a lui provvisoriamente attribuito.
2) L'annessione del comune nel quale si trovano gli impianti presi in affitto a un ex Land della Repubblica federale di Germania non ha alcuna rilevanza sull'interpretazione dell'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, come modificato».
(1) - Causa C-341/89 (Racc. pag. I-25, punto 17).
(2) - Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
(3) - V. regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 131, pag. 6).
(4) - Art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento n. 856/84.
(5) - Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 90, pag. 13).
(6) - Terzo `considerando'.
(7) - Ai sensi del detto art. 7, n. 1, «[i]n caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al locatario o all'erede, secondo modalità da stabilire».
(8) - L'art. 12, lett. c), definisce il produttore come «l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità: che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore e/o effettua consegne all'acquirente». Lo stesso articolo, alla lett. d), definisce l'azienda come «il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità».
(9) - Regolamento del Consiglio 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
(10) - Regolamento della Commissione 9 aprile 1999, recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento n. 3950/92 (GU L 96, pag. 11).
(11) - V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
(12) - Tredicesimo `considerando'.
(13) - Sedicesimo `considerando'.
(14) - Regolamento del Consiglio 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca (GU L 353, pag. 23).
(15) - Nono `considerando' del regolamento n. 3577/90.
(16) - Ad esempio, le condizioni in cui sono determinati i quantitativi di riferimento individuali (allegato VI, n. IV, punti 1 e 2).
(17) - Infatti, per il periodo dal 1_ aprile 1998 al 31 marzo 1999, sono concesse alla Repubblica federale di Germania 27 767 036 tonnellate per le consegne, di cui 6 242 180 tonnellate per le consegne dei produttori sul territorio dei nuovi Länder, e 97 780 tonnellate per le vendite dirette, di cui 11 187 tonnellate per le vendite dirette nei nuovi Länder.
(18) - V. allegato I del regolamento (CE) della Commissione 11 aprile 2000, n. 749, recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento n. 3950/92 (GU L 90, pag. 4).
(19) - Inizialmente, fino alla fine del periodo decorrente dal 1_ aprile 1997 al 31 marzo 1998, mediante il regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 1883, che modifica il regolamento n. 3950/92 (GU L 197, pag. 25), poi mediante il regolamento (CE) del Consiglio 9 marzo 1998, n. 551, che modifica il regolamento n. 3950/92 (GU L 73, pag. 1).
(20) - BGBl. 1994 I, pag. 586.
(21) - BGBl. 1996 I, pag. 535.
(22) - Ordinanza di rinvio (pag. 9).
(23) - Ordinanza di rinvio (pag. 10).
(24) - Punto 9.
(25) - V., inoltre, sentenze 20 giugno 2002, causa C-401/99, Thomsen e a. (Racc. pag. I-0000, punto 32), e causa C-313/99, Mulligan e a. (Racc. pag. I-0000, punto 30).
(26) - Sentenza 14 giugno 2001, causa C-191/99, Kvaerner (Racc. pag. I-4447, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).
(27) - Paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
(28) - In tale causa, la Corte doveva esaminare la seguente situazione. Un produttore di latte gestiva un'azienda agricola comprendente 60 poste per mucche, di cui 20 in una nuova stalla. Egli si è visto attribuire un quantitativo di riferimento corrispondente alla produzione lattiera di circa 40 mucche. Il detto produttore ha dato in affitto le 20 poste situate nella nuova stalla ad un altro produttore di latte che disponeva, dal canto suo, di una quota latte corrispondente alla produzione di latte di circa 20 mucche. Tale quantitativo gli era stato attribuito sulla base della produzione ottenuta nell'ambito della propria azienda agricola. L'autorità amministrativa competente faceva sapere che l'affittuario non poteva essere considerato produttore di latte ai sensi della normativa comunitaria in materia e che, di conseguenza, la produzione lattiera da lui ottenuta negli impianti presi in affitto sarebbe stata imputata al quantitativo di riferimento del locatore.
(29) - Punto 14.
(30) - V. le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella citata causa Ballmann (paragrafo 4).
(31) - Punto 29 delle sue osservazioni scritte.
(32) - Paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
(33) - Il governo tedesco ha fatto valere nelle sue osservazioni scritte (punti 17 e 18) che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 3950/92 lo autorizzava ad esigere il collegamento del quantitativo di riferimento con l'azienda nell'ambito della quale esso era stato attribuito. Esso afferma, a sostegno della sua tesi, che tale norma prevedeva espressamente che i quantitativi di riferimento fossero attribuiti all'azienda. La detta norma lo avrebbe altresì autorizzato a definire le modalità dell'attribuzione provvisoria del quantitativo di riferimento ed a prevedere che il trasferimento della produzione su un altro luogo di produzione, mediante, ad esempio, un contratto di affitto, fosse vietato. Non condivido tale analisi. L'espressione «per quanto riguarda le aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca» dev'essere avvicinata, a mio parere, alla menzione, agli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, del regolamento n. 3950/92, del quantitativo di riferimento disponibile nell'azienda. Essa non può rimettere in discussione la struttura del regime della normativa in materia di prelievo supplementare, secondo la quale un quantitativo di riferimento può essere attribuito soltanto ad un produttore. Quanto alla possibilità concessa alle autorità tedesche di attribuire un quantitativo di riferimento a titolo provvisorio, ho indicato che essa voleva semplicemente consentire loro di attribuire o di aumentare i quantitativi di riferimento individuali in modo più flessibile rispetto al regime di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3950/92.
(34) - Paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
(35) - Nono `considerando'.
(36) - V. il quarto `considerando' del regolamento n. 1883/94 e il `considerando' del regolamento n. 551/98, recante proroga degli effetti dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 3950/92.
(37) - Paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
(38) - Punto 34 delle sue osservazioni scritte.
(39) - Sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 59), e 24 settembre 2002, causa C-255/00, Grundig Italiana (Racc. pag. I-0000, punto 30).
(40) - Paragrafo 49 delle presenti conclusioni.
(41) - V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
(42) - Punto 33 delle sue osservazioni scritte.
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