Conclusioni dell avvocato generale
1. La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali , il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della medesima direttiva.
2. L'art. 2 della direttiva 98/76/CE dispone quanto segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
3. Non avendo ricevuto alcuna informazione circa la trasposizione della direttiva 98/76, la Commissione dava corso a un procedimento ai sensi dell'art. 226 CE e, con lettera 18 febbraio 2000, intimava al Regno del Belgio di presentare le sue osservazioni entro due mesi.
4. Nella lettera di risposta 21 aprile 2000 il Regno del Belgio comunicava che le misura di trasposizione erano in fase di preparazione.
5. Il 7 settembre 2000 la Commissione indirizzava al Regno del Belgio un parere motivato invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva 98/76 entro due mesi.
6. Il Belgio, con nota 3 ottobre 2000, annunciava che la trasposizione avrebbe avuto luogo mediante decreti che sarebbero stati pubblicati sul Moniteur belge agli inizi del 2001.
7. Poiché la Commissione non aveva successivamente ottenuto alcuna comunicazione circa l'emanazione di provvedimenti, in data 12 luglio 2001 proponeva il presente ricorso censurando il Regno del Belgio per aver violato l'art. 249, n. 3, CE e l'art. 10 CE per non aver adempiuto i suoi obblighi derivanti dalla direttiva 98/76 entro il 1° ottobre 1999.
8. Il Regno del Belgio non contesta la violazione del Trattato.
9. Per quanto riguarda le norme per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, il governo belga deduce che in realtà i principi della direttiva sarebbero stati ripresi in una legge che è entrata in vigore il 30 giugno 1999. Ai fini della trasposizione si rende però ancora necessario un regio decreto e una circolare ministeriale di esecuzione. Il Regno del Belgio giustifica i ritardi nella trasposizione con difficoltà legate alla partecipazione delle regioni e di vari uffici governativi. L'emanazione delle disposizioni è prevista entro la fine del 2001.
10. Anche per quanto riguarda le norme per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, per la cui trasposizione sarebbe necessario un regio decreto e un decreto ministeriale, il Belgio si giustifica con la consultazione delle regioni ancora in corso. La pubblicazione delle disposizioni è prevista al più tardi per il gennaio 2002.
Analisi
11. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato CE ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Tra tali atti figurano le direttive che, conformemente all'art. 249, terzo comma, CE, vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Questo obbligo comporta per ciascuno degli Stati destinatari di una direttiva l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue .
12. Il semplice avvio della procedura di adozione di una legge diretta a garantire la trasposizione di una direttiva nell'ordinamento nazionale non soddisfa la detta esigenza .
13. In base ad una giurisprudenza costante, l'eventuale cessazione dell'inadempimento dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato non influisce sulla fondatezza del ricorso . Quand'anche nel frattempo dovessero essere emesse le corrispondenti disposizioni, ciò non osterebbe all'accertamento della violazione del Trattato.
14. Infine si deve fare rinvio al fatto che prassi o situazioni dell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri non potrebbero giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie e quindi neppure la tardiva o incompleta trasposizione di una direttiva .
15. La Commissione ha inoltre chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del Regno del Belgio. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
16. Sulla base di quanto sopra dedotto suggerisco alla Corte di decidere come segue:
«1) Si dichiara che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della medesima direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese».
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