Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 La causa in oggetto concerne la scelta della base giuridica della decisione del Consiglio in materia di approvazione dell'accordo per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (in prosieguo: l'«accordo Energy Star»). Come nel caso del parere 2/00 redatto lo scorso anno, si tratta ancora una volta della delimitazione del raggio d'azione dell'art. 133 CE concernente la politica commerciale da un lato, e dell'art. 175 CE concernente la tutela ambientale dall'altro.
II - Contesto normativo
1) Accordo Energy Star
2 L'accordo Energy Star contiene le seguenti disposizioni determinanti ai fini del procedimento in oggetto:
3 Il titolo dell'accordo recita: «Accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio».
4 Il preambolo dell'accordo dispone: «Il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità Europea (...) desiderosi di massimizzare il risparmio di energia ed i vantaggi per l'ambiente incentivando l'offerta e la domanda di prodotti che presentano un uso efficiente dell'energia, hanno convenuto quanto segue:»
5 «Articolo I
Principi generali
1) Le Parti utilizzano specifiche comuni relative a un uso efficiente dell'energia e un simbolo (logo) comune allo scopo di definire obiettivi coerenti per i fabbricanti e di massimizzare in tal modo l'effetto delle loro iniziative individuali a favore dell'offerta e della domanda di questo tipo di prodotti.
2) Le Parti utilizzano il "Common Logo" per contraddistinguere i tipi di prodotti che presentano un uso efficiente dell'energia, elencati nell'allegato C.
3) Le Parti assicurano che le specifiche comuni incoraggino a proseguire nel miglioramento dell'efficienza, tenendo conto delle migliori pratiche tecniche sul mercato.
4) Le Parti assicurano che il consumatore sia in grado di individuare i prodotti efficienti grazie alla presenza dell'etichettatura sul mercato».
6 «Articolo II
Definizioni
1) Ai fini del presente accordo:
a) (...)
b) Common Logo è il marchio di certificazione registrato negli Stati Uniti di cui all'allegato A e di proprietà dell'agenzia federale per la protezione dell'ambiente;
c) (...)
d) Il programma di etichettatura Energy Star è un programma gestito da un ente di gestione che utilizza specifiche, marchi e direttive comuni relativi ad un uso efficiente dell'energia da applicare a tipi di prodotto designati;
e) (...)
f) (...)».
7 L'allegato A definisce il Common Logo e l'allegato B le linee direttrici per l'utilizzo del logo e della denominazione Energy Star. L'allegato C elenca le specifiche relative ai diversi prodotti interessati dall'accordo. L'accordo definisce le specifiche per le categorie di prodotto comprendenti computer, monitor, stampanti, fax, affrancatrici, fotocopiatrici, scanner e prodotti multifunzione.
2) Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, n. 2422/2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (1)
8 Il regolamento n. 2422/2001 ha dato attuazione all'Energy Star Agreement nell'ambito della normativa comunitaria. Tale regolamento è stato approvato sulla base dell'art. 175, n. 1, CE, nonostante la proposta avanzata dalla Commissione (2) citasse a fondamento giuridico l'art. 95 CE.
III - Fatti
9 L'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (Environmental Protection Agency; in prosieguo: l'«US EPA») ha dato vita al programma Energy Star nel 1992. Dato che originariamente il programma riguardava soprattutto apparecchiature per ufficio, nel frattempo è stato esteso ad apparecchi domestici, impianti di riscaldamento e di refrigerazione, elettronica di consumo, apparecchiature per ufficio ad uso privato, impianti di raffreddamento ad acqua, edilizia, impianti di illuminazione, finestre, ventilatori, segnaletica per uscite di sicurezza, materiali di copertura, trasformatori, semafori e altri prodotti e servizi (3). Nell'ambito di questo programma vengono stabilite le disposizioni relative all'uso efficiente dell'energia per apparecchiature e servizi. Nella fattispecie si tratta di norme non vincolanti. I produttori delle apparecchiature interessate possono prendere parte al programma su base facoltativa. Al fine di contraddistinguere le apparecchiature conformi alle disposizioni è stato creato il logo Energy Star.
10 L'industria delle apparecchiature per ufficio, compresi i produttori europei, rispetta ampiamente le disposizioni statuite nel programma e utilizza il logo Energy Star per le proprie apparecchiature. Tenuto conto della situazione, la Commissione ha proposto che la Comunità si avvalesse del programma statunitense Energy Star, anziché creare un programma proprio relativo ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio. In data 1 luglio 1999 la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta, fondata sull'art. 133 CE, relativa alla conclusione dell'accordo Energy Star con gli Stati Uniti d'America (4).
11 Il Consiglio ha approvato all'unanimità tale proposta in data 14 dicembre 2000 (5), ponendo tuttavia a fondamento giuridico l'art. 175, n. 1, CE. L'accordo è stato sottoscritto il 19 dicembre 2000 a Washington.
12 Con decisione 14 maggio 2001, 2001/469/CE, avverso la quale è stato proposto ricorso, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo (6). Quest'ultimo si fonda a sua volta sull'art. 175, n. 1, CE. L'accordo è successivamente entrato in vigore il 7 giugno 2001.
IV - Argomenti e conclusioni delle parti
1) Commissione
13 La Commissione confuta la scelta della base giuridica su cui è fondata la decisione del 14 maggio 2001. Secondo la Commissione, l'accordo persegue, dati il suo scopo e il suo contenuto, l'agevolazione del commercio. Esso consentirebbe ai produttori di commercializzare le proprie apparecchiature sia sul mercato europeo, sia su quello statunitense, utilizzando un'unica identica etichetta, che può essere ottenuta mediante una sola registrazione. Ai produttori di apparecchiature per ufficio sarebbero in tal modo risparmiati i costi derivanti dall'utilizzo di due diverse etichette, ciascuna con requisiti e processi di registrazione propri. Di conseguenza, la decisione impugnata dovrebbe trovare fondamento giuridico nell'art. 133 CE.
14 Scopo dell'accordo sarebbe non l'istituzione di un programma per un uso efficiente dell'energia, ma il coordinamento del programma di etichettatura europeo con quello statunitense. L'alternativa alla conclusione dell'accordo Energy Star sarebbe stata l'introduzione di un'etichetta europea per il risparmio energetico distinta, con standard propri e un processo di registrazione speciale. Ciò avrebbe avuto come conseguenza l'esistenza di due etichette energetiche tra loro concorrenti, con conseguenti potenziali restrizioni per il commercio.
15 Il preambolo dell'accordo dichiara che scopo dell'accordo è il desiderio delle parti di massimizzare il risparmio di energia ed i vantaggi per l'ambiente, incentivando l'offerta e la domanda di prodotti che presentano un uso efficiente dell'energia. Tale scopo rispecchierebbe tuttavia solo la volontà dell'istituzione del programma Energy Star da parte dell'EPA, ma non lo scopo dell'accordo di creare un'etichetta comune per entrambi i mercati attraverso il coordinamento dei diversi programmi di etichettatura.
16 La Commissione fonda altresì la propria interpretazione giuridica sul titolo dell'accordo, che si riferirebbe al coordinamento di programmi di etichettatura. Inoltre, la Commissione rimanda alle formulazioni di cui al tredicesimo e quattordicesimo `considerando' della proposta di regolamento n. 2422/2001, che ha dato attuazione all'accordo nell'ambito della normativa comunitaria.
17 La Commissione invoca inoltre la prassi contrattuale della Comunità. Sulla base dell'art. 133 CE sarebbe stata conclusa con Stati terzi una serie di accordi concernenti il riconoscimento reciproco di standard tecnici. La situazione non è diversa nel caso dell'accordo Energy Star, il quale definisce standard comuni per le apparecchiature per ufficio caratterizzate da un uso efficiente dell'energia.
18 Il fatto che l'accordo abbia anche funzione di tutela ambientale non sarebbe in contraddizione con l'interpretazione della Commissione. Il fatto che un accordo commerciale tenga conto anche della protezione dell'ambiente è peraltro conforme all'art. 6 CE, che definisce la protezione dell'ambiente un obiettivo trasversale. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (7) la Commissione dà un'ampia interpretazione della nozione di politica commerciale nell'accezione di cui all'art. 133 CE. A causa degli ostacoli potenziali al commercio delle disposizioni sull'ambiente adottate unilateralmente, gli accordi commerciali trattano sempre più frequentemente anche aspetti concernenti la protezione dell'ambiente. Come tuttavia già confermato dalla giurisprudenza (8), il fatto che negli accordi commerciali vengano considerati anche aspetti di tutela ambientale non implica che tali accordi non potrebbero più essere conclusi sulla base dell'art. 133 CE. A sostegno della propria opinione, la Commissione cita la convenzione conclusa nell'ambito dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (9).
19 La Commissione ritiene l'interpretazione restrittiva della nozione di politica commerciale operata dal Consiglio un passo indietro rispetto alla giurisprudenza e alla prassi giuridica applicate finora. Essa teme che ciò potrebbe pregiudicare l'efficacia della politica commerciale comunitaria. La causa in oggetto riguarderebbe la delimitazione della competenza esclusiva della Comunità nel settore del commercio estero dalla competenza mista della Comunità e degli Stati membri nel settore della politica dell'ambiente. L'accordo Energy Star sarebbe sì stato sottoscritto solo dalla Comunità ma, dalla dichiarazione del Consiglio nel contesto dell'approvazione dell'accordo in oggetto (10), risulterebbe che esso considera gli accordi commerciali che si ripercuotono sulla tutela ambientale misure di politica di tutela ambientale e che, in sostanza, ne intende la conclusione come accordi misti. Ciò sarebbe inaccettabile per la Commissione.
20 Il fatto che si tratti di disposizioni non vincolanti non escluderebbe la possibilità di considerare la conclusione dell'accordo una misura diretta all'agevolazione del commercio. Restrizioni del commercio potrebbero derivare anche da norme facoltative. Il logo Energy Star sarebbe, di fatto, un presupposto per l'efficace immissione di apparecchiature per ufficio sul mercato statunitense. L'accordo perseguirebbe lo scopo di limitare tali restrizioni di fatto al commercio.
21 La Commissione non ritiene pertinente il richiamo del Consiglio al regolamento (CE) n. 1980/2000 (11). Questa regolamentazione del mercato interno non riguarderebbe il coordinamento di programmi con altri Stati, né il reciproco riconoscimento delle certificazioni di cui all'accordo Energy Star. La scelta della base giuridica per un atto giuridico intracomunitario non pregiudicherebbe la scelta della base giuridica ai fini dell'approvazione di un accordo concluso dalla Comunità.
22 Solo in subordine, la Commissione sostiene che l'art. 175, n. 1, CE non verrebbe in alcun caso in considerazione quale base giuridica per la conclusione di un accordo internazionale. Tale disposizione autorizzerebbe solo l'emanazione di atti giuridici interni. Nell'ambito del capo concernente la tutela ambientale, gli accordi internazionali dovrebbero piuttosto fondarsi sull'art. 174, n. 4, CE, come già deliberato dalla Corte (12).
23 In udienza la Commissione ha inoltre preso posizione sul parere 2/00. Secondo la Commissione, la fattispecie si distingue da quella posta a base del parere, in quanto l'Energy Star non sarebbe stato concordato nell'ambito di un accordo relativo alla tutela ambientale, come nel caso del protocollo di Cartagena. Di conseguenza, le affermazioni della Corte nel parere 2/00 non sarebbero in contrasto con l'opinione che l'accordo Energy Star sarebbe da approvare sulla base dell'art. 133 CE.
24 Per tali ragioni la Commissione chiede l'annullamento della decisione 2001/469 e la condanna del Consiglio al pagamento delle spese.
2) Consiglio
25 Il Consiglio chiede il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione alle spese.
26 Esso è del parere che scopo e contenuto dell'accordo sia la riduzione del consumo energetico attraverso l'incentivazione dell'offerta e della domanda di apparecchiature per ufficio che presentano un uso efficiente dell'energia. Di conseguenza, il Consiglio considera l'art. 175, n. 1, CE un'appropriata base giuridica.
27 Esso fonda la propria interpretazione sul preambolo dell'accordo, in forza del quale le parti aspirerebbero a «(...)massimizzare il risparmio di energia ed i vantaggi per l'ambiente (...)».
28 Il Consiglio rimanda inoltre all'art. I, n. 1, dell'accordo, secondo cui le parti si accorderebbero allo scopo di massimizzare in tal modo l'effetto delle loro iniziative individuali a favore dell'offerta e della domanda di apparecchiature efficienti sotto il profilo dell'energia. Tale desiderio troverebbe espressione anche nelle note diplomatiche scambiate in relazione alla conclusione dell'accordo. Da tali note risulterebbe che, per massimizzare l'effetto dei loro programmi individuali relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, le parti utilizzano specifiche comuni relative ad un uso efficiente dell'energia ed un logo comune (13).
29 Il Consiglio confuta il fatto che l'accordo possa condurre ad agevolazioni per il commercio. Il logo avrebbe costituito uno standard di fatto per i produttori già prima della conclusione dell'accordo. I produttori europei potevano utilizzare il logo Energy Star assegnato dall'US EPA anche senza ricorrere all'accordo, registrandosi presso l'US EPA.
30 Inoltre, l'accordo ammetterebbe espressamente l'introduzione, ad opera delle parti, di nuovi programmi per un uso efficiente dell'energia, oltre al programma Energy Star. Ciò confermerebbe che l'accordo non si potrebbe tradurre in agevolazioni per il traffico commerciale, in quanto non impedirebbe in alcun modo l'esistenza di più etichette.
31 In conclusione, il Consiglio considera l'accordo neutro con riferimento al commercio. L'art. XI, n. 4, prevede proprio che ciascuna parte si debba astenere dal frapporre ostacoli all'importazione, esportazione, vendita o distribuzione di un prodotto per il fatto che è contraddistinto dai marchi di efficienza energetica dell'ente di gestione dell'altra Parte.
32 L'accordo produrrebbe al massimo effetti sinergici. In ogni caso, la componente commerciale presenterebbe comunque carattere accessorio (14) rispetto all'obiettivo primario della tutela ambientale e non escluderebbe pertanto un'applicazione dell'art. 175 CE.
33 Anche il Consiglio invoca, a sostegno della propria tesi, la prassi contrattuale della Comunità. Sulla base dell'art. 175 CE sarebbero già stati conclusi numerosi accordi, sebbene anch'essi concernenti questioni commerciali. Il Consiglio rimanda alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (15), alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (16) e alla convenzione di Washington concernente il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Quest'ultima è stata attuata nella Comunità attraverso l'emanazione del regolamento (CEE) n. 3626/82, nel frattempo sostituito dal regolamento (CE) n. 338/97, fondato sull'art. 175 CE (17). Diversamente dalla fattispecie, gli accordi citati dalla Commissione riguarderebbero il raggiungimento di intese aventi ad oggetto standard vincolanti e non meramente standard facoltativi. Tra le due categorie sussisterebbe tuttavia una sostanziale differenza. Il fatto che la base giuridica dell'art. 133 CE non sarebbe stata applicata con riferimento alla creazione di altri standard facoltativi dimostrerebbe l'erroneità della tesi della Commissione, secondo cui gli standard facoltativi potrebbero costituire restrizioni al commercio.
34 Anche il contenuto dell'accordo dimostrerebbe il fatto che si tratta anzitutto di risparmio di energia. L'art. IV dispone che i consumatori siano informati sul logo e sul suo significato. In forza degli articoli IV, V e VIII devono essere previste verifiche e misure per l'imposizione dell'uso corretto del logo. Le disposizioni concernenti la collaborazione tra le parti e il reciproco riconoscimento delle registrazioni effettuate (articoli VI, VIII, IX, X e V) avrebbero parimenti solo la funzione di realizzare l'obiettivo di ridurre il consumo energetico.
35 A sostegno della propria interpretazione giuridica, il Consiglio rimanda anche alle misure intracomunitarie in materia di marchi di qualità ecologica, approvate sulla base dell'art. 175 CE. Esso cita il regolamento (CEE) n. 880/92, adottato sulla base dell'ex art. 130 (divenuto, in seguito a modifica, art. 175 CE) (18) e la decisione della Commissione 26 febbraio 1999, 1999/205/CE (19). I `considerando' di tale decisione farebbero espresso riferimento al programma Energy Star e prevederebbero l'opportunità di rivedere i criteri citati nella decisione, al fine di adeguare i requisiti energetici all'innovazione tecnologica, agli sviluppi di mercato e al programma Energy Star. Il Consiglio parte dal presupposto che, attraverso la conclusione dell'accordo Energy Star, non sia divenuto necessario ribadire tale decisione nel nuovo regime introdotto dal regolamento n. 1980/2000 (20), a sua volta emanato sulla base dell'art. 175 CE.
36 Del resto, solo l'interpretazione secondo cui si tratterebbe di misure di tutela ambientale sarebbe compatibile con l'introduzione di marchi di qualità ecologica propri da parte degli Stati membri, come nel caso di Blauen Engel, Schwan o dell'etichetta GEA. Da ciò risulterebbe la competenza mista della Comunità e degli Stati membri in questo settore. Se l'introduzione di marchi di qualità ecologica fosse una misura di politica commerciale, la Comunità avrebbe competenza esclusiva e l'azione degli Stati membri in questo settore sarebbe illegittima.
37 Il Consiglio respinge l'applicazione dell'art. 174, n. 4, CE con riferimento alla giurisprudenza esistente (21). Secondo la giurisprudenza, l'art. 174 CE definirebbe solo gli obiettivi della politica ambientale. Per contro, l'art. 175 CE costituirebbe la base giuridica per gli atti giuridici comunitari adottati ai fini dell'attuazione della politica ambientale. Nel parere 2/00 (22) il Consiglio trova conferma della propria interpretazione giuridica ai fini della scelta della base giuridica per l'approvazione dell'accordo Energy Star. Tale parere conterrebbe altresì un chiaro rifiuto della scelta dell'art. 174 CE come possibile base giuridica.
V - Valutazione
38 Secondo una giurisprudenza costante, la scelta della base giuridica di un atto giuridico deve essere fondata su circostanze obiettive, che possano essere sindacate in via giurisdizionale. Sono da considerare tali, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto giuridico (23). Se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue varie finalità e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante (24). Ove per contro vengano perseguiti contemporaneamente obiettivi tra loro inseparabili senza che uno di essi assuma importanza secondaria e carattere indiretto rispetto agli altri, l'atto giuridico può eccezionalmente fondarsi sui diversi fondamenti giuridici di pertinenza (25).
39 Sebbene la Commissione e il Consiglio concordino su questi principi, la controversia verte sul risultato della loro applicazione alla fattispecie. Mentre la Commissione parte dal presupposto che si tratti di una misura di politica commerciale, il Consiglio ravvisa nell'accordo una misura di politica ambientale.
40 La Commissione argomenta che in passato la Corte avrebbe dato un'ampia interpretazione della nozione di politica commerciale nell'accezione di cui all'art. 133 CE. Ciò giustificherebbe la scelta di basare sull'art. 133 CE gli accordi che, accanto agli aspetti commerciali, contemplino anche aspetti relativi alla tutela ambientale.
41 Effettivamente, nel parere 1/78 sulla gomma naturale, la Corte ha affermato che alla nozione di politica commerciale non si può dare un'interpretazione il cui effetto sia quello di limitare la politica commerciale comune all'impiego degli strumenti destinati ad incidere unicamente sugli aspetti tradizionali del commercio estero (26). Nel parere 1/94, concernente l'accordo OMC, è confermato il carattere aperto della nozione di politica commerciale nell'accezione di cui all'art. 133 CE (27). Può anche essere vero che un numero sempre maggiore di accordi internazionali si propone fini molteplici e, tra l'altro, lo scopo della tutela dell'ambiente. Tuttavia, la constatazione che la Corte abbia dato un'ampia interpretazione della nozione di politica commerciale nell'accezione di cui all'art. 133 CE non può offrire di più rispetto alla constatazione che l'approvazione di una misura di politica commerciale non debba essere già esclusa per il solo fatto che vengono considerati anche altri aspetti, come ad esempio la tutela ambientale. Essa non può, di per sé, portare a qualificare l'accordo Energy Star quale misura di politica commerciale.
42 Né appare appropriato a risolvere la questione sollevata il richiamo a sentenze concernenti misure riguardanti, tra l'altro, la tutela ambientale, in cui è stato considerato però preponderante un elemento diverso. Tali sentenze statuiscono infatti ogni volta espressamente che, nell'atto giuridico in questione, l'aspetto commerciale o del mercato interno è prevalente e che una misura non dev'essere fondata sull'art. 175 CE per la sola ragione che concerne anche la tutela ambientale (28). Pertanto tale giurisprudenza dimostra, unicamente con riferimento alla tutela ambientale, quanto più sopra sostenuto in via generale con riferimento alla scelta della base giuridica. Qui di seguito devono pertanto essere accertati lo scopo e il contenuto dell'accordo Energy Star.
1) Testo e genesi dell'accordo Energy Star
43 Per determinare lo scopo perseguito dall'accordo Energy Star è innanzitutto necessario esaminare il titolo dell'accordo. In base al suo tenore l'accordo persegue lo scopo di coordinare programmi di etichettatura. Tale dichiarazione viene precisata nel senso che si tratta di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio. L'intestazione considera di conseguenza due aspetti, il coordinamento e l'etichettatura di apparecchiature che presentano un uso efficiente dell'energia.
44 Il coordinamento di programmi di etichettatura agevola pertanto il commercio laddove viene concordata un'etichetta comune, alla base della quale vengono posti standard comuni (per il risparmio energetico). Viene quantomeno ridotto il numero di etichette utilizzate, delle quali i consumatori devono occuparsi. In sede di produzione, i produttori devono rispettare un unico standard, anziché più standard diversi. Inoltre, per l'utilizzo dell'etichetta, è sufficiente registrarsi presso uno degli enti di gestione previsti dall'accordo (che a norma dell'art. III (29) sono la Commissione e l'EPA). L'altro ente di gestione riconosce tale registrazione e, di conseguenza, il diritto del produttore interessato ad apporre il logo sulle proprie apparecchiature conformi agli standard. I produttori hanno il diritto di offrire le apparecchiature recanti il logo Energy Star sia sul mercato europeo, sia sul mercato statunitense. Ciò va a sostegno dell'interpretazione secondo cui l'accordo Energy Star sarebbe una misura di politica commerciale.
45 Tale interpretazione non considera tuttavia ancora il fatto che si tratta del coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature. L'etichettatura è diretta ad incentivare l'offerta e la domanda di apparecchiature per ufficio che presentano un uso efficiente dell'energia. Ciò dovrebbe tradursi in un risparmio energetico, per cui questo aspetto dell'intestazione autorizza a considerare l'accordo primariamente una misura di politica ambientale.
46 Di conseguenza, il testo dell'intestazione giustifica entrambe le interpretazioni. Esso non è pertanto appropriato a risolvere in modo univoco la questione sollevata concernente la scelta della base giuridica.
47 Inoltre, deve essere analizzato il preambolo dell'accordo. Ai sensi del preambolo, le parti hanno concluso l'accordo allo scopo di massimizzare il risparmio di energia ed i vantaggi per l'ambiente. Tale scopo deve essere perseguito attraverso l'incentivazione dell'offerta e della domanda di apparecchiature che presentano un uso efficiente dell'energia. Commissione e Consiglio concordano sul fatto che tale preambolo richiami l'attenzione soprattutto sulla finalità del risparmio energetico. La Commissione, tuttavia, ravvisa in tale scopo solo un elemento comprovante la ragione d'essere del programma statunitense Energy Star, e non una definizione dello scopo dell'accordo Energy Star.
48 A favore della tesi della Commissione si può argomentare che l'accordo si riferisce al logo e agli standard dell'EPA. Pertanto, può essere corretto affermare che il preambolo esprime il fine del programma statunitense Energy Star.
49 Tuttavia, secondo il titolo dell'accordo, si tratta del coordinamento dei programmi di etichettatura delle parti. Non sarebbe coerente se, in tale contesto, il preambolo dell'accordo facesse riferimento solo al programma di etichettatura di una delle parti. Piuttosto, risulta ovvio che il preambolo esprime il desiderio di entrambe le parti di risparmiare energia e il fine dei programmi di etichettatura da esse introdotti a tale scopo. L'interpretazione della Commissione non è pertanto convincente.
50 Il preambolo collega l'indicazione dello scopo del risparmio energetico con l'incentivazione dell'offerta e della domanda di apparecchiature che presentano un uso efficiente dell'energia. Questo strumento è diretto ad influenzare la domanda e l'offerta sul mercato e pertanto il mercato stesso delle apparecchiature per ufficio. Queste ultime vengono prodotte e offerte in tutto il mondo. In tal senso lo strumento concordato nell'accordo Energy Star concerne il commercio di apparecchiature per ufficio. Tale elemento del preambolo sottolinea di conseguenza l'aspetto di politica commerciale dell'accordo. Si deve pertanto affermare che anche il preambolo non può risolvere chiaramente la questione relativa al carattere di misura di politica commerciale o ambientale dell'accordo.
51 Lo scopo dell'accordo viene inoltre menzionato nell'art. 1, relativo ai principi generali dell'accordo. Ai sensi del n. 1 di tale disposizione, le Parti utilizzano specifiche comuni relative a un uso efficiente dell'energia e un logo comune allo scopo di definire obiettivi coerenti per i fabbricanti e di massimizzare in tal modo l'effetto delle loro iniziative individuali a favore dell'offerta e della domanda di questo tipo di prodotti. Alla base di ciò è il desiderio di ridurre il consumo energetico e contribuire in tal modo alla tutela ambientale. Anche questo porta a considerare l'accordo come una misura di incentivazione della tutela ambientale.
52 Il summenzionato scopo dell'accordo definito nell'art. 1, n. 1, è tuttavia collegato, come nel preambolo, alla descrizione dell'oggetto contrattuale sancita nello stesso capoverso. Lo strumento concordato nell'accordo ai fini del raggiungimento dello scopo di ridurre il consumo energetico è un accordo concernente specifiche comuni per quanto riguarda il consumo energetico di determinate apparecchiature per ufficio e l'utilizzo di un logo comune. Attraverso l'utilizzo di tale logo, il consumatore deve poter riconoscere, tra tutte le apparecchiature offerte, quelle che consentono un uso efficiente dell'energia e poter effettuare la propria scelta di conseguenza (v. art. 1, n. 4). Come si è sopra esposto, lo strumento concordato concerne il commercio di apparecchiature per ufficio.
53 Quanto esposto chiarisce che l'accordo persegue lo scopo a lungo termine della tutela dell'ambiente, mentre lo strumento concordato dalle parti a tal fine concerne tuttavia il commercio.
54 Secondo la giurisprudenza citata all'inizio, si pone pertanto la questione se l'accordo persegua uno dei due scopi in modo prioritario, o se essi siano tra loro collegati in modo indivisibile, per cui la decisione sull'approvazione deve avere a fondamento una doppia base giuridica.
55 La causa in oggetto è paragonabile alla controversia tra Parlamento e Consiglio concernente la base giuridica del programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (30). In tale decisione del Consiglio si tratta di contribuire a lungo termine alla promozione della diversità linguistica della Comunità. Poiché la lingua è una componente della cultura, era ovvio porre alla base dell'atto giuridico quantomeno anche l'art. 128 CE. Il Consiglio ha tuttavia utilizzato come base giuridica esclusivamente l'art. 130 CE. La Corte ha confermato tale orientamento. In base all'analisi dello scopo e del contenuto della decisione, la Corte è giunta alla conclusione che gli effetti favorevoli del programma sulla diffusione di opere culturali debbano essere qualificati come effetti meramente indiretti rispetto agli effetti economici diretti derivanti dal programma (31).
56 La fattispecie in oggetto è caratterizzata da una situazione simile. Anche in questo caso si tratta di una riduzione del consumo energetico a lungo termine e, di conseguenza, della tutela ambientale. Lo strumento con cui si intende raggiungere tale scopo è tuttavia una misura concernente il commercio. Attenendosi alla sentenza nella causa C-42/97 si dovrebbe pertanto giungere alla conclusione che l'art. 133 CE costituisce l'appropriata base giuridica per la decisione del Consiglio avverso la quale è stato proposto ricorso.
57 L'analisi secondo cui l'accordo produce conseguenze dirette solo per il commercio, ma non per la tutela ambientale, è confermata dall'art. II, lett. d). Tale articolo stabilisce che il «programma di etichettatura Energy Star» è un programma gestito da un ente di gestione che utilizza specifiche, marchi e direttive comuni relativi ad un uso efficiente dell'energia da applicare a tipi di prodotto designati. I tipi di prodotti menzionati dall'accordo, nonché le specifiche relative ai diversi prodotti interessati dallo stesso sono elencati nell'allegato C. L'accordo Energy Star concerne i gruppi di prodotti comprendenti computer, monitor, stampanti, fax, affrancatrici, fotocopiatrici, scanner e prodotti multifunzione. Le prescrizioni per il risparmio energetico contenute nelle specifiche relative ad un uso efficiente dell'energia sono state stabilite in origine dall'EPA. Ciò risulta dalla decisione della Commissione 2001/686 (32). L'accordo adotta tali prescrizioni assoggettando tuttavia la loro modifica all'approvazione di entrambe le parti (art. X) e sottraendole pertanto alla possibilità di modifiche unilaterali ad opera dell'US EPA.
58 Anche il Common Logo utilizzato era preesistente al momento della conclusione dell'accordo. Viene fatto rinvio al marchio di certificazione «Energy Star» di proprietà dell'US EPA (art. II, lett. b).
59 Il ricorso a prescrizioni per il risparmio energetico già definite in precedenza e ad un logo preesistente fa sì che si debba considerare l'accordo Energy Star anzitutto una misura concernente il commercio. Le considerazioni di tutela ambientale non possono in ogni caso spiegare perché sia stata considerata la prassi del mercato, secondo cui il logo Energy Star sarebbe già stato ampiamente utilizzato di fatto come standard, come risulta dalla motivazione della proposta di decisione della Commissione (33). Se la tutela ambientale fosse stata prioritaria, sarebbe stato ovvio adottare nell'accordo prescrizioni per il risparmio energetico nuove ed autonome, un logo autonomo e, soprattutto, norme vincolanti. Così tuttavia non si è verificato.
60 Con riferimento alle apparecchiature per ufficio interessate dall'accordo, nel diciottesimo `considerando' del regolamento n. 2422/2001 si afferma espressamente che un sistema di etichettatura vincolante non è lo strumento più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo del risparmio energetico. La misura più efficace in termini di costo per promuovere l'efficienza sotto il profilo dell'energia delle apparecchiature per ufficio sarebbe invece un programma facoltativo di etichettatura.
61 Con riferimento al carattere non vincolante delle misure previste dall'accordo Energy Star, il Consiglio è dell'opinione che la conclusione dell'accordo non potrebbe servire al commercio. Questa tesi è tuttavia in contrasto con il regolamento n. 1980/2000. Quest'ultimo precisa, nel primo e quarto `considerando', nonché nell'art. 1, che il marchio di qualità ecologica facoltativo è volto a promuovere prodotti che presentano un minore impatto sull'ambiente, offrendo ai consumatori informazioni sull'impatto ambientale dei prodotti. L'etichettatura è volta ad attirare i consumatori verso tali prodotti. Tale regolamento parte quindi dal presupposto che l'etichettatura influisce sulle vendite delle apparecchiature e, di conseguenza, sul loro commercio. Analogamente, nel quarto `considerando' della direttiva 92/75, si afferma che la prescritta etichettatura vincolante delle apparecchiature è volta ad attirare la scelta dei consumatori verso gli apparecchi che offrono il minor consumo di energia. Anche nel regolamento n. 2422/2001 adottato in attuazione dell'accordo Energy Star si rileva, al quarto `considerando', come sia auspicabile coordinare le iniziative nazionali in materia di etichettatura relativa all'energia per minimizzare l'impatto negativo sull'industria e sugli scambi. Al quattordicesimo `considerando' si osserva, con riferimento all'accordo Energy Star, che tale accordo agevolerà il commercio internazionale e la tutela dell'ambiente. Tutti gli atti giuridici citati dimostrano quindi che il carattere non vincolante della misura non esclude la possibilità di considerare l'accordo Energy Star una misura di politica commerciale.
62 L'interpretazione secondo cui anche le regole di etichettatura non vincolanti riguardano il commercio trova conferma nell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (34). Conformemente ad esso, il carattere restrittivo sugli scambi commerciali di una misura non dipende dall'obbligatorietà della stessa. La convenzione si applica sia nel caso di disposizioni vincolanti, sia nel caso di disposizioni non vincolanti. In forza dell'allegato 1 della convenzione, le disposizioni la cui osservanza è obbligatoria sono definite «regolamenti tecnici»; per contro, quelle la cui osservanza non è obbligatoria sono definite «norme». Entrambi i tipi di disposizioni possono regolamentare le caratteristiche di un prodotto o la sua etichettatura. Il preambolo della convenzione afferma il desiderio delle parti di fare in modo che i regolamenti tecnici e le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di marcatura e di etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme non creino indebiti ostacoli al commercio internazionale. Ciò implica che anche le disposizioni non vincolanti concernenti le marcature non possono in sostanza essere qualificabili come ostacoli al commercio internazionale.
63 Certamente dipende dalla decisione del singolo produttore se registrarsi e utilizzare il logo per le proprie apparecchiature. Tuttavia, l'accordo Energy Star prevede già che un'eventuale registrazione presso uno dei due enti di gestione sia riconosciuta dall'altro. Una registrazione effettuata in Europa ha efficacia anche negli Stati Uniti d'America e conferisce il diritto di utilizzare l'emblema nel mercato statunitense.
64 Per contro, il verificarsi degli effetti di politica ambientale della misura fissata nell'accordo non dipende solo dalla decisione del produttore di registrarsi, ma altresì dalla scelta di acquisto del consumatore. Il fatto che l'osservanza delle specifiche si fondi su base facoltativa va piuttosto a sfavore dell'opinione che la protezione dell'ambiente fosse considerata preminente in sede di conclusione dell'accordo, in quanto il fatto che la protezione dell'ambiente si realizzi attraverso l'accordo dipende esclusivamente dalla volontà e dal comportamento dei consumatori e dei produttori. Si deve pertanto affermare che l'accordo Energy Star produce effetti diretti solo sul commercio ed eventualmente effetti indiretti anche sulla tutela ambientale.
65 Attraverso l'introduzione di un ente di registrazione europeo, e mediante il riconoscimento da parte dell'US EPA delle registrazioni effettuate presso lo stesso, viene comunque agevolato l'accesso al logo. Il fatto che i produttori europei potessero accedere al logo Energy Star anche in assenza dell'accordo non esclude la possibilità di considerare tale accordo una misura diretta alla promozione del commercio.
66 Di fatto, come conviene lo stesso Consiglio, contrassegnare le apparecchiature con il logo era necessario per poterle commercializzare negli Stati Uniti d'America. Una disposizione che concerne l'accesso al mercato è tuttavia una tipica misura di politica commerciale, come risulta dagli elenchi di esempi di cui all'art. 133 CE.
67 Questa interpretazione dell'accordo quale misura anzitutto di politica commerciale è confermata dai lavori preparatori che hanno portato alla decisione impugnata. Nella motivazione della proposta di decisione la Commissione ha sostenuto la necessità di introdurre nella Comunità il programma statunitense Energy Star. Le specifiche del simbolo Energy Star sarebbero infatti di fatto già state previste come norme per le apparecchiature per ufficio da introdurre sul mercato statunitense. Inoltre, le specifiche relative ad Energy Star sarebbero state in procinto di essere sviluppate in uno standard a livello mondiale e, di conseguenza, anche nella Comunità (35).
68 Dall'analisi del testo e dalla genesi dell'accordo Energy Star risulta quindi che, alla luce del suo contenuto normativo, si tratta anzitutto di una misura di politica commerciale. Gli effetti che esso produce sulla tutela dell'ambiente sono tutt'al più indiretti e a lungo termine.
2) Confronto con la prassi contrattuale della Comunità
69 La Commissione e il Consiglio si riferiscono altresì anche alla prassi finora applicata in sede di conclusione di contratti internazionali. La Commissione paragona l'accordo con le convenzioni concernenti il riconoscimento reciproco di standard tecnici, fondate sull'art. 133 CE. Per contro, il Consiglio eccepisce che tali accordi riguarderebbero standard vincolanti e rimanda, a sostegno della propria tesi, a diverse convenzioni sulla tutela ambientale che, a suo parere, avrebbero riguardato anche questioni inerenti al commercio.
70 Come si è già discusso, la non obbligatorietà delle specifiche relative ad un uso efficiente dell'energia non si contrappone alla qualificazione dell'accordo Energy Star come misura riguardante il commercio. Tale rilievo del Consiglio non è pertanto convincente.
71 Nell'accordo Energy Star vengono stabilite specifiche comuni per determinate apparecchiature. Pertanto esso appare senz'altro contenutisticamente paragonabile agli accordi citati dalla Commissione concernenti gli standard tecnici.
72 Il Consiglio cita contratti come il protocollo di Montreal concernente la protezione dello strato di ozono e la convenzione di Basilea, ratificati sulla base giuridica dell'art. 175 CE. A tale elenco si può aggiungere anche il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. In base al parere 6 dicembre 2001, 2/00, anche la decisione sulla conclusione di questo accordo pone a fondamento giuridico l'art. 175 CE. Nel frattempo la Commissione ha presentato una proposta in tal senso, che, previo parere del Parlamento, è stata adottata dal Consiglio il 25 giugno 2002 (36).
73 Va tuttavia sottolineato che tutti gli accordi citati dal Consiglio sono stati concordati nell'ambito di un contesto relativo alla tutela ambientale. Essi riguardavano anzitutto la tutela ambientale e toccavano le questioni commerciali in modo tutt'al più accessorio o subordinato. Il parere 2/00 sul protocollo di Cartagena sottolinea espressamente tale contesto di politica ambientale in cui il protocollo è stato concordato (37). In tal senso, tra l'accordo citato dal Consiglio e l'accordo Energy Star esiste una differenza fondamentale. Quest'ultimo non è stato concordato né in connessione o sulla base di un accordo per la tutela dell'ambiente, né nell'ambito di una conferenza avente per oggetto la tutela ambientale. A livello internazionale non si può individuare un contesto particolare nel quale l'accordo si collochi.
74 Dal confronto con la prassi contrattuale della Comunità risulta pertanto una certa similitudine tra l'accordo Energy Star e gli accordi concernenti standard tecnici conclusi sulla base dell'art. 133 CE. Esso conferma pertanto i risultati rilevati nei punti precedenti.
3) Confronto con altre norme di diritto comunitario sull'etichettatura
75 A sostegno della propria interpretazione giuridica, il Consiglio rinvia al regolamento n. 880/92 (38), sostituito nel frattempo dal regolamento n. 1980/2000 (39). Con l'emanazione del regolamento n. 880/92 è stato introdotto un marchio di qualità ecologica comunitario con il quale vengono promosse le apparecchiature che producono un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita. Come nel caso del logo Energy Star, l'incentivazione è rappresentata dal fatto che l'etichetta dovrebbe attrarre l'attenzione del consumatore verso questi prodotti. Ciò dovrebbe assicurare un impiego efficiente delle risorse ed un livello elevato di protezione ambientale (v. primo e quarto `considerando' e l'art. 1 del regolamento n. 1980/2000). Entrambi i regolamenti sono stati adottati a titolo di misure di tutela ambientale aventi a fondamento giuridico l'attuale art. 175 CE.
76 Il programma Energy Star, istituito nel 1992 dall'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, non comprende solo le apparecchiature per ufficio di cui all'accordo. Esso riguarda piuttosto apparecchi domestici, impianti di riscaldamento e di refrigerazione, elettronica di consumo, apparecchiature per ufficio ad uso privato, impianti di raffreddamento ad acqua, edilizia, impianti di illuminazione, finestre, ventilatori, cartelli per la segnalazione di uscite di sicurezza, materiali di copertura, trasformatori, semafori ed altri prodotti e servizi(40). Per una serie di prodotti contraddistinti dall'US EPA con il logo Energy Star è disponibile il marchio di qualità ecologica introdotto nella Comunità con il regolamento n. 880/92.
77 Il marchio di qualità ecologica comunitario può essere utilizzato anche per i computer. Inizialmente la Commissione aveva adottato la decisione 1999/205/CE sulla base del regolamento n. 880/92, in cui venivano stabiliti criteri ecologici per i personal computer (41). I `considerando' di tale decisione menzionano le negoziazioni sull'accordo Energy Star e prospettano un'eventuale revisione della decisione alla luce dell'accordo. In effetti, la decisione è stata successivamente sostituita dalla decisione della Commissione 2001/686 (42), che si fonda sul regolamento n. 1980/2000. In tale decisione, adottata in seguito all'entrata in vigore dell'accordo Energy Star, ma prima dell'emanazione del regolamento n. 2422/2001 con cui all'accordo Energy Star viene data attuazione nella normativa comunitaria, la Commissione rinvia, nella determinazione dei criteri ecologici di cui al titolo «Risparmio energetico», alle definizioni del programma Energy Star dell'agenzia statunitense EPA (43). Tutti questi atti giuridici si fondano direttamente, o indirettamente attraverso la rispettiva base giuridica, sull'art. 175 CE; pertanto sono stati adottati a titolo di misure di tutela dell'ambiente.
78 In sostanza, con riferimento ai regolamenti nn. 880/92 e 1980/2000 va innanzitutto rilevato che la scelta dell'art. 175 CE a fondamento giuridico di tali regolamenti non pregiudica la scelta della base giuridica ai fini della decisione impugnata in questa sede, concernente l'approvazione dell'accordo Energy Star. Si tratta della delimitazione delle rispettive sfere di applicazione degli artt. 133 e 175 CE. Come dimostra la prassi contrattuale comunitaria, la Comunità ha già concluso accordi in passato sulla base di entrambe le disposizioni. Il fatto che l'art. 175 CE sia stato scelto come base giuridica per un atto comunitario interno non dimostra, di per sé, che debba essere utilizzato lo stesso fondamento giuridico per l'approvazione di un accordo internazionale che, in forza del suo contenuto, disciplini una fattispecie paragonabile a quella in oggetto. Così, l'art. 133 CE concernente il commercio estero non potrà mai costituire il fondamento giuridico per una misura avente efficacia intracomunitaria. Per il commercio interno, una funzione analoga potrebbe essere svolta dall'art. 95 CE. Tuttavia, il fatto che, a livello intracomunitario, alla base di misure concordate nell'ambito di accordi internazionali ratificati sulla base dell'art. 133 CE siano da porre a fondamento giuridico l'art. 95 CE o una base giuridica diversa è questione che si decide esclusivamente in base alla sfera di applicazione dell'art. 95 CE e degli altri fondamenti giuridici presi in esame, ad esempio anche dell'art. 175 CE. Già sulla base di queste considerazioni di massima, il rinvio del Consiglio ai regolamenti n. 880/92 e 1980/2000 non è convincente.
79 Va inoltre osservato che, oltre ai regolamenti citati dal Consiglio, esistono altri atti comunitari concernenti l'etichettatura di apparecchiature elettriche e il relativo consumo energetico, le quali non trovano tuttavia fondamento giuridico nell'art. 175 CE. La direttiva 92/75/CE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (44) è stata adottata sulla base dell'art. 100 Trattato CE, dunque il precursore dell'art. 95 CE. Come nel caso dei regolamenti nn. 880/92 e 1980/2000, anche in questo caso lo scopo perseguito è il risparmio energetico con l'incentivazione della domanda di apparecchiature che presentano un uso efficiente dell'energia (v. quarto `considerando').
80 Si deve quindi constatare che esistono atti giuridici intracomunitari che perseguono fini paragonabili all'accordo Energy Star e che parimenti utilizzano lo strumento dell'incentivazione dell'offerta e della domanda, ma che a volte sono considerati misure di tutela ambientale, e a volte misure del mercato interno e quindi del commercio intracomunitario.
81 Tra i regolamenti nn. 880/92 e 1980/2000, da un lato, e la direttiva 92/75, dall'altro, sussiste tuttavia in proposito una differenza, laddove regolamenti come l'accordo Energy Star costituiscono un sistema di etichettatura facoltativo mentre, per contro, la direttiva introduce un sistema di etichettatura vincolante. Come tuttavia si è già sostenuto in precedenza (v. paragrafi 61 e segg.), la questione se la misura riguardi il commercio non dipende dal fatto che essa sancisca norme vincolanti o facoltative. Sia i regolamenti nn. 880/92, 1980/2000 e 2422/2001, che costituiscono un sistema facoltativo, sia la direttiva 92/75, che prescrive un'etichettatura obbligatoria, chiariscono nei rispettivi «considerando» di essere relativi al commercio.
82 A titolo di risultato provvisorio, si deve affermare pertanto che il paragone tra l'accordo Energy Star e i regolamenti nn. 880/92 e 1980/2000, e la direttiva 92/75, conferma il fatto che una convenzione concernente l'utilizzo di un'etichetta comune configura anzitutto una misura riguardante il commercio.
4) Introduzione di marchi propri di qualità ecologica da parte degli Stati membri
83 A sostegno della propria interpretazione giuridica, il Consiglio adduce infine che alcuni Stati membri avrebbero introdotto marchi propri di qualità. Ciò non sarebbe possibile se si partisse dal presupposto che l'introduzione dell'accordo Energy Star fosse una misura di politica commerciale, in quanto la Comunità ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale. L'attività degli Stati membri sarebbe spiegabile solo considerando l'introduzione di tale accordo una misura di tutela dell'ambiente in quanto nel settore della tutela ambientale sussisterebbe una competenza mista.
84 L'art. 133 CE instaura per il commercio estero una competenza esclusiva della Comunità (45). L'introduzione di un marchio di qualità ecologica da parte degli Stati membri non concerne solo il commercio estero della Comunità ma, all'occorrenza, il commercio interno. In proposito, una simile disposizione potrebbe sollevare la questione della sua compatibilità con l'art. 28 CE. Finché tuttavia non viene adottata una misura di armonizzazione di diritto comunitario nulla osta, dal punto di vista giuridico, ad una tale attività da parte degli Stati membri, a condizione che siano soddisfatti i requisiti del libero scambio delle merci. Ciò è vero soprattutto se si tratta, come nei casi citati dal Consiglio, di disposizioni facoltative e se l'accesso al marchio di qualità ecologica è aperto anche ai produttori di altri Stati membri. Il Consiglio non ha addotto argomenti diretti a dimostrare che attualmente ciò non si verifica.
85 In conclusione, si deve pertanto affermare che l'introduzione di marchi propri di qualità ecologica da parte degli Stati membri non esclude la possibilità di considerare l'art. 133 CE come il fondamento giuridico della decisione 2001/469.
5) Considerazioni riepilogative
86 In sintesi, si deve affermare che l'accordo Energy Star comprende aspetti riguardanti sia il commercio, sia la tutela dell'ambiente. Da un accordo riguardante la creazione di specifiche comuni relative ad un uso efficiente dell'energia per determinate apparecchiature per ufficio, di un logo comune ai fini di contraddistinguere le apparecchiature che soddisfano le specifiche, nonché di un processo per il reciproco riconoscimento delle registrazioni derivano effetti diretti sul commercio perché il commercio di tali apparecchiature viene agevolato. Per contro, tale accordo produce sull'ambiente solo effetti indiretti, in quanto il risparmio energetico dipende dal comportamento di fatto dei produttori e dei consumatori. L'accordo concerne pertanto anzitutto il commercio, di modo che la decisione ai fini di approvazione dell'accordo doveva essere fondata sull'art. 133 CE.
6) In subordine: sull'applicabilità dell'art. 174 CE
87 Solo in subordine, per il caso in cui la Corte non accolga la tesi sin qui esposta, ma ravvisi nell'accordo Energy Star anzitutto una misura di tutela ambientale, è necessario considerare la questione controversa tra le parti se la base giuridica appropriata ai fini dell'approvazione dell'accordo sia l'art. 174 o l'art. 175 CE.
88 Con riferimento al significato dell'art. 174, n. 4, CE si deve constatare che tale disposizione costituisce la base giuridica unicamente per quegli atti giuridici che definiscono gli elementi della collaborazione della Comunità con paesi terzi e organizzazioni internazionali nel settore della tutela ambientale. Così la decisione del Consiglio 9 marzo 1998, 98/216/CE, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, è stata fondata su questa base giuridica (46).
89 L'accordo Energy Star concerne certamente anche la collaborazione tra i due enti di gestione (Commissione ed US EPA) dei programmi da coordinare (v., in particolare, gli artt. V, n. 4, VI, IX e X). Ma, contenutisticamente, oltre alle questioni concernenti l'organizzazione della gestione, esso prevede anche specifiche comuni relative ad un uso efficiente dell'energia, un logo comune e il riconoscimento reciproco delle registrazioni.
90 Richiamandosi a quanto fino ad oggi interpretato dalla giurisprudenza, nel parere sul protocollo di Cartagena la Corte ha affermato in proposito che l'art. 174 CE definisce gli scopi da perseguire nell'ambito della tutela dell'ambiente, mentre l'art. 175 CE costituisce la base giuridica degli atti giuridici della Comunità (47). Pertanto, l'art. 175 CE può costituire la base giuridica, a condizione che un accordo si spinga oltre la sfera di applicazione dell'art. 174, n. 4, CE, come nella fattispecie in esame.
91 Pertanto, nel caso in cui la Corte consideri che l'accordo rientri nella sfera di applicazione della tutela ambientale, l'art. 175 CE costituisce la base giuridica della decisione concernente la sua conclusione.
VI - Spese
92 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, a condizione che venga presentata domanda in tal senso. Poiché il Consiglio è rimasto soccombente e la Commissione ha chiesto la sua condanna alle spese, il Consiglio va condannato alle spese.
VII - Conclusione
93 Alla luce di quanto sopra propongo alla Corte di statuire come segue:
1) La decisione del Consiglio 14 maggio 2001, concernente la conclusione, per conto della Comunità europea, dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (2001/469/CE), è annullata.
2) Il Consiglio è condannato alle spese.
(1) - GU L 332, pag. 1.
(2) - COM(2000) 18 def. 28 gennaio 2000, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio e per le tecnologie delle comunicazioni (GU C 150 E, pag. 73).
(3) - V. il prospetto nel sito internet /products.
(4) - Proposta per una decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia, COM(1999)328 def. 1_ luglio 1999 (GU C 274 E, pag. 16). Il testo della proposta originaria citava a fondamento giuridico l'art. 130 in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, CE. In tal senso la Commissione ha tuttavia in seguito rettificato tale fondamento citando l'art. 133 in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, CE. Nelle sue deliberazioni il Consiglio è partito dal presupposto che la proposta della Commissione sia fondata sull'art. 133 in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, CE, come risulta dal documento del Consiglio 8663/00 presentato come Allegato 3 al ricorso. Di conseguenza, ciò deve essere posto a base del successivo esame.
(5) - Decisione 14 dicembre 2000, come n. 8 del punto A dell'ordine del giorno del Consiglio, documento del Consiglio 14408/00 presentato come Allegato 4 al ricorso.
(6) - Decisione del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/469/CE, concernente la conclusione, per conto della Comunità europea, dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 172, pag. 1).
(7) - La Commissione invoca, in particolare, il parere 4 ottobre 1979, 1/78, sulla gomma naturale (Racc. pag. 2871, punto 45) e la sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 1493, punto 19).
(8) - Essa si riferisce alle sentenze 29 marzo 1990, causa C-62/88, Grecia/Consiglio (Racc., pag. I-1527, punti 18-20); 11 giugno 1991, causa 300/89, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-2867, punto 22), nonché alla sentenza 24 novembre 1993, causa C-405/92, Mondiet (Racc. pag. I-6133, punti 26-28).
(9) - GU L 336 del 23 dicembre 1994, pag. 40, approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).
(10) - Allegato al documento del Consiglio 3 maggio 2001, 8421/01, presentato come allegato 6 al ricorso.
(11) - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1980/2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 237, pag. 1).
(12) - La Commissione rimanda alla sentenza 3 dicembre 1996, causa C-268/94, Portogallo/Consiglio (Racc. pag. I-6177, punti 37-39).
(13) - V. punto 1 della nota diplomatica della Comunità europea inviata agli Stati Uniti d'America (GU L 172, 26.6.2001, pag. 31), e punto 1 della nota diplomatica degli Stati Uniti d'America inviata alla Comunità (GU L 172, 26.6.2001, pag. 32).
(14) - In tale contesto, il Consiglio cita la sentenza 28 giugno 1994, causa C-187/93, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2857).
(15) - Decisione del Consiglio 14 ottobre 1988, 88/540/CEE, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297, pag. 8).
(16) - Decisione del Consiglio 1_ febbraio 1993, 93/98/CEE, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39, pag. 1).
(17) - Regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3626/82, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1), e regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1).
(18) - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1992, n. 880/92, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 99, pag. 1).
(19) - Decisione della Commissione 26 febbraio 1999, 1999/205/CE, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer [notificata con il numero K(1999) 425] (GU L 70, pag. 46).
(20) - Citato alla nota 12.
(21) - Il Consiglio cita il parere 2/00 6 dicembre 2001 (Racc. pag. I-9713, punti 23-25), e la sentenza 30 gennaio 2001 nella causa C-36/98, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-779).
(22) - Parere 2/00, protocollo di Cartagena, citato alla nota 22.
(23) - Sentenze nella causa C-268/94, Portogallo/Consiglio (citata alla nota 13, punto 22), 4 aprile 2000, causa C-269/97, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-2257, punto 43), sentenza nella causa C-36/98, Spagna/Consiglio (citata alla nota 22, punto 58); parere 2/00 (citato alla nota 22, punto 22).
(24) - Sentenza 23 aprile 1999, causa C-42/97, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-869, punto. 40); sentenza nella causa Spagna/Consiglio (citata alla nota 22, punto 59), e parere 2/00 (citato alla nota 22, punto 23).
(25) - V., in proposito, sentenza 27 settembre 1988, causa 165/87, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 5545, punto 11); sentenza nella causa C-300/89, Commissione/Consiglio (citata alla nota 9, punto 17), sentenza 25 febbraio 1999, cause riunite C-164/97 e C-165/97, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-1139, punto 14), e parere 2/00 (citato alla nota 22, punto 23).
(26) - Parere 1/78, 4 ottobre 1979 (citato alla nota 8, punto 44).
(27) - Parere 1/94, 15 novembre 1994 (Racc. pag. I-5267, punto 41).
(28) - V. sentenze 29 marzo 1990, causa C-62/88, Grecia/Consiglio (citata alla nota 9, punto 20), Commissione/Consiglio (citata alla nota 9, punto 22), Mondiet (citata alla nota 9, punti 26-28).
(29) - Gli articoli senza ulteriore indicazione sono relativi all'accordo Energy Star.
(30) - Decisione del Consiglio 21 novembre 1996, 96/664/CE, riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (GU L 306, pag. 40). La legittimità della decisione è stata confermata nella sentenza 23 febbraio 1999, causa C-42/97, Parlamento/Consiglio, (citata alla nota 25).
(31) - V. punti 62 e 63 della sentenza.
(32) - Decisione della Commissione 22 agosto 2001, 2001/686/CE, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (GU L 242, pag 4, in particolare pag. 7, nota 1).
(33) - COM(1999) 328 def., 1_ luglio 1999, pag. 3, sub n. 3.
(34) - GU L 336, 23 dicembre 1994, pag. 86.
(35) - COM(1999) 328 def., 1_ luglio 1999 (citata alla nota 5), pag. 3, sub 3.
(36) - Proposta di una decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, COM(2002) 127 def., 13 marzo 2002 (GU L 181 E, pag. 258), nonché decisione del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/528/CE (GU L 201, pag. 48).
(37) - Parere 2/00 (citato alla nota 22, punti 26-28).
(38) - Citato alla nota 19.
(39) - Citato alla nota 12.
(40) - V. prospetto nel sito internet /products.
(41) - Decisione della Commissione 26 febbraio 1999, 1999/205/CE, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (GU L 70, pag. 46).
(42) - Decisione della Commissione 22 agosto 2001, 2001/686/CE (citata alla nota 33).
(43) - V. GU L 242, pag. 7, note 1, 3 e 4.
(44) - Direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/75/CEE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 297, pag. 16).
(45) - Sentenza 17 ottobre 1995, causa C-83/94, Leifer e a. (Racc. pag. I-3231, punto 13).
(46) - GU L 83, pag. 1.
(47) - V. gli argomenti esposti al punto 43 del parere 2/00, citato alla nota 22.
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