Conclusioni dell avvocato generale
1. Il ricorso per inadempimento oggetto delle presenti conclusioni mira a far dichiarare che la Repubblica francese - non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative comprendenti eventuali sanzioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 32 della detta direttiva e dell'art. 249 CE.
2. Tale direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti e ai servizi telefonici pubblici fissi, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP), al fine di assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici fissi omogenei, di buona qualità e a prezzi abbordabili.
3. La Commissione sottolinea che l'art. 32 della direttiva dispone che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 1998 e che ne informino immediatamente la Commissione.
4. Orbene, la convenuta avrebbe omesso di adottare tali misure.
5. La Commissione evidenzia in particolare la mancata trasposizione dell'art. 6, nn. 3 e 4, e degli artt. 10, 21 e 26 della direttiva.
6. La Repubblica francese chiede tuttavia alla Corte di respingere in parte il ricorso della Commissione. Infatti, essa fa valere che gli artt. 6, n. 3, e 10, n. 2, della direttiva sono stati espressamente trasposti negli artt. 17-19 del regolamento (ordonnance) 25 luglio 2001, n. 2001-670, recante adattamento al diritto comunitario del codice della proprietà intellettuale e del codice delle poste e telecomunicazioni , trasmessa alla Commissione con lettere 1° agosto e 3 ottobre 2001.
7. La convenuta aggiunge che gli artt. 10, n. 1, e 21 della direttiva sono stati trasposti dopo l'adozione del decreto 8 gennaio 2002, n. 2002-36, relativo a certe clausole tipo dei disciplinari allegati alle autorizzazioni rilasciate in applicazione dell'art. L. 33-1 del codice delle poste e telecomunicazioni , notificato alla Commissione il 31 gennaio 2002.
8. E' pertanto giocoforza ricordare, con la Commissione, che dalla giurisprudenza costante risulta che l'esistenza di un inadempimento si valuta alla data di scadenza del termine stabilito dal parere motivato . Nel caso di specie, il parere motivato è stato indirizzato alla Repubblica francese il 19 luglio 1999 e stabiliva un termine di due mesi.
9. Le misure di trasposizione ricordate dal governo francese, comunicate alla Commissione, lo ricordo, in agosto e in ottobre 2001, nonché in gennaio 2002, sono dunque intervenute dopo la scadenza del termine fissato dal parere motivato e sono, di conseguenza, prive di incidenza sull'esistenza dell'inadempimento affermato dalla Commissione.
10. Circa le altre disposizioni contestate, cioè gli artt. 6, n. 4, e 26 della direttiva, la convenuta non contesta che l'adozione delle misure necessarie alla loro trasposizione è ancora in corso.
11. Ne consegue che sussiste l'inadempimento affermato dalla Commissione.
Conclusioni
12. Per i motivi che precedono, si propone alla Corte di:
- dichiarare che la Repubblica francese - non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, in particolare gli artt. 6, nn. 3 e 4, e 10, 21 e 26 di tale direttiva - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 32 della detta direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.
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