Conclusioni dell avvocato generale
1. Il Consiglio di Stato della Repubblica italiana (Sezione Terza), nell'ambito dei ricorsi straordinari al presidente della Repubblica proposti dalle società Albacom SpA e Infostrada SpA, solleva due questioni pregiudiziali di identico contenuto, che riguardano l'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (in prosieguo: la «direttiva»), al fine di stabilire se l'art. 11 consenta agli ordinamenti giuridici degli Stati membri di imporre a carico dei titolari di licenze individuali il pagamento di prestazioni patrimoniali, in qualsiasi modo denominate, diverse da quelle previste dalla direttiva.
1 - Contesto normativo
A - La direttiva 97/13/CE
1. Oggetto della direttiva
2. Per conseguire una completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione la direttiva stabilisce una disciplina comune a cui gli ordinamenti giuridici degli Stati membri devono adeguarsi per la concessione di autorizzazioni generali e di licenze individuali relative ai servizi che fanno parte di tale mercato, disciplina ispirata a criteri di proporzionalità, di trasparenza e di non discriminazione. Si tratta, insomma, di garantire la messa a punto nel settore delle comunicazioni a distanza di due degli strumenti indispensabili per la realizzazione di un mercato unico: le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi .
3. Coerentemente con tali premesse, la disciplina della direttiva è incentrata sulla libera fornitura di servizi di telecomunicazione e sulla liberalizzazione dello sfruttamento delle loro reti. Il legislatore comunitario auspica che tali servizi siano distribuiti e utilizzati senza ostacoli o, se del caso, in conformità di autorizzazioni generali limitando le licenze individuali a casi eccezionali o al completamento delle autorizzazioni generali .
4. Nell'ottica di questa regola di favor libertatis, la direttiva adotta altresì come criterio fondamentale quello di non limitare il numero di licenze individuali che gli Stati membri possono concedere, salvo che ciò sia necessario per assicurare un uso efficiente delle frequenze radio o l'esistenza di numeri sufficienti. Ne consegue che ogni impresa che osserva le condizioni decise e pubblicate dagli ordinamenti nazionali ha diritto di ottenere una licenza individuale .
2. Le disposizioni fiscali della direttiva
5. Gli artt. 6 e 11 della direttiva si collocano nella stessa prospettiva di favorire la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni e di non porre a carico delle imprese limitazioni o oneri ulteriori rispetto a quelli assolutamente necessari , rispettando di conseguenza il principio di proporzionalità. Tali articoli recano rispettivamente il titolo «Diritti e oneri per le procedure di autorizzazione generali» e «Diritti e oneri per le licenze individuali».
6. «Articolo 6
(...)
Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale secondo l'allegato, gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale. Tali diritti sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché si possa accedere agevolmente a tali informazioni».
7. «Articolo 11
(...)
1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l'esecuzione delle relative licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.
2. In deroga al paragrafo 1, quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l'uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».
B - Normativa italiana. Evoluzione
8. Il cosiddetto «Codice postale e delle telecomunicazioni» del 1973 ha riservato allo Stato la titolarità dei servizi di comunicazione a distanza, anche se ne ha ammesso la gestione indiretta mediante concessione, ponendo a carico del concessionario l'obbligo di pagare un canone annuo .
9. In seguito all'avvio e allo sviluppo del processo per l'attuazione di una completa apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni , il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 ha disposto l'adozione di disposizoni urgenti per adeguare la normativa nazionale al diritto comunitario e, in particolare, alla direttiva 96/19/CE. La norma è stata adottata con modifiche dal legislatore italiano con legge 23 dicembre 1996, n. 650 .
10. La nuova normativa ha soppresso tutti i diritti esclusivi e speciali. Inoltre ha riconosciuto a qualsiasi impresa la facoltà di sviluppare servizi e di installare reti di telecomunicazioni, subordinando però tali attività alla concessione di un'autorizzazione amministrativa, salvo le concessioni previste dalla legge . L'assoggettamento delle attività di telecomunicazione a licenze e autorizzazioni è stato confermato all'art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , relativa alla nomina dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo .
11. L'annunciato adeguamento del diritto italiano agli obblighi imposti dall'ordinamento giuridico comunitario è stata realizzato, in conformità ai summenzionati principi, dal decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 . La procedura per l'ottenimento di autorizzazioni generali e di licenze individuali è disciplinata dall'art. 6, i cui commi 5, 20 e 21 contengono disposizioni sulla percezione da parte dello Stato di diritti e contributi:
«5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. (...)».
«20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. (...)».
«21. In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dell'Autorità imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tener conto in particolare della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitività. (...)».
Nelle tre ipotesi, la misura dei contributi è fissata dall'Autorità istituita dalla citata legge 31 luglio 1997, n. 249, con apposito provvedimento pubblicato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni dell'art. 19, comma 3, lett. b), della stessa disposizione regolamentare.
12. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica con decreto adottato in data 5 febbraio 1998 , in forza di quanto previsto dall'art. 6 del decreto del presidente della Repubblica n. 318 del 1997, ha stabilito che il titolare di una licenza individuale è tenuto a versare all'erario: a) un contributo per i costi dell'istruttoria e rilascio licenza, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda ; b) un contributo annuo per controlli e verifiche c) un contributo annuo per l'uso di risorse scarse ; d) un contributo annuo per l'attribuzione della numerazione necessaria per operare .
13. La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (legge finanziaria 1999) conferma all'art. 20, comma 3 che, dal 1° gennaio 1999, l'art. 188 del codice postale e delle telecomunicazioni non si applica alle imprese esercenti dei servizi pubblici nel mercato in questione. Tuttavia, al comma 2 istituisce «un contributo sulle attività di installazione e di fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali» il cui ammontare è calcolato secondo una percentuale del fatturato relativo a tutte le attività effettuate nel settore nel corso dell'anno precedente.
14. Le modalità di attuazione delle summenzionate disposizioni sono state disciplinate dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica con decreto 21 marzo 2000 .
15. Tale disposizione regolamentare prevede all'art. 1 che:
«1. (...) I titolari di licenze per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni per servizi al pubblico di telefonia vocale nonché per servizi al pubblico di comunicazioni mobili e personali sono tenuti al versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni e secondo le misure indicati nel medesimo comma 2.
2. Sono soggette a contributo le attività (...) riguardanti: l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni; la fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale; la fornitura al pubblico di servizi di comunicazioni mobili e personali».
16. L'art. 2, comma 1, dispone quanto segue:
«Ai fini della determinazione del contributo, per fatturato (...) si intende il volume di affari ai sensi dell'art. 20 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Il fatturato è riferito esclusivamente alle attività soggette a contributo» .
II - Fatti delle cause principali e questione pregiudiziale
17. La Albacom e la Infostrada sono due società italiane titolari di licenze individuali per la prestazione di servizi di telecomunicazioni e, come tali, sono soggette al contributo previsto all'art. 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998. Durante l'esercizio 1999, esse hanno versato l'importo corrispondente a tale contributo, riservandosi, se del caso, il diritto alla restituzione.
18. Le due società hanno impugnato il decreto ministeriale 21 marzo 2000 con rispettivi ricorsi al presidente della Repubblica, in cui invocano l'art. 11 della direttiva e chiedono la disapplicazione dell'art. 20, comma 2, della legge n. 448 o, in subordine, che la Corte di giustizia si pronunzi sulla corretta interpretazione delle norme comunitarie.
19. Nel corso dei procedimenti instaurati per la trattazione di tali ricorsi straordinari il ministro autore del decreto impugnato ha chiesto al Consiglio di Stato di emettere un parere.
20. Tale organo consultivo, prima di pronunziarsi, ha deciso di sospendere i procedimenti e di rivolgere alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali di contenuto identico:
«Può la direttiva 97/13/CE consentire agli Stati membri di imporre, a carico delle imprese titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di telecomunicazioni, prestazioni patrimoniali in qualsiasi modo denominate, diverse e supplementari rispetto a quelle consentite dalla direttiva?».
III - Procedimento dinanzi alla Corte
21. Il presidente della Corte, con ordinanza 12 settembre 2001, ha disposto la riunione delle due cause, per connessione oggettiva.
22. La Commissione, il governo italiano e le società ricorrenti nelle cause principali hanno presentato osservazioni scritte, nel termine a tal fine previsto dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
23. All'udienza che si è svolta il 21 novembre 2002 sono comparsi i rappresentati di coloro che hanno presentato osservazioni scritte, per esporre oralmente i loro argomenti.
IV - Esame della questione pregiudiziale
A - Delimitazione dell'ambito del dibattito
24. Il giudice del rinvio non indica la norma della direttiva di cui chiede l'interpretazione alla Corte. Tuttavia, dai fatti delle cause che hanno dato origine alla questione, si ricava che si tratta dell'art. 11, in cui il legislatore comunitario limita il potere impositivo degli Stati membri nei riguardi delle imprese titolari di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni.
25. La Commissione e la Infostrada si sforzano di dimostrare che la normativa italiana è contraria al menzionato art. 11, chiedendo che la Corte si pronunci in tal senso.
26. Occorre precisare che la competenza pregiudiziale di cui all'art. 234 CE riguarda l'interpretazione o, all'occorrenza, il giudizio sulla validità delle norme di diritto comunitario che costituiscono il suo ambito ratione materiae. La Corte di giustizia non può pronunciarsi sulle norme giuridiche nazionali e neppure sulla loro compatibilità con l'ordinamento comunitario. Quest'ultimo compito spetta ai giudici degli Stati membri, dopo che i dubbi esistenti siano stati dissipati attraverso la pronuncia pregiudiziale.
B - Le figure di prelievo previste agli artt. 6 e 11 della direttiva
27. Entrambe le norme costituiscono, come giustamente segnala la Commissione, elementi estranei rispetto al resto della direttiva. Esse contengono disposizioni tributarie inserite in un testo di natura procedurale che, come ho indicato, ha lo scopo di contribuire alla completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. Per conseguire tale obiettivo devono essere aboliti gli ostacoli all'ingresso di nuovi operatori in un contesto normativo comune a cui gli ordinamenti giuridici degli Stati membri devono adeguarsi, al fine dello sviluppo della società dell'informazione.
28. Le menzionate norme di natura fiscale devono essere interpretate in accordo con tale obiettivo: gli oneri fiscali imposti alle imprese di telecomunicazioni nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione non devono scoraggiarle dall'entrare sul mercato e pertanto devono basarsi esclusivamente su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti .
29. Orbene, anche se il contenuto degli artt. 6 e 11 sembra essere simile, essi hanno una portata diversa, in quanto riguardano due regimi diversi.
30. Le autorizzazioni generali sono permessi predefiniti a carattere generale che consentono alle imprese di agire sul mercato delle telecomunicazioni senza necessità di una decisione esplicita dell'organo competente, ma con un eventuale controllo successivo .
31. Invece, le licenze individuali sono autorizzazioni specifiche, necessarie affinché i titolari possano operare, che richiedono una decisione dell'Amministrazione adottata con un procedimento ad hoc .
32. Tali differenze giustificano il fatto che, mentre l'art. 6 parla di «coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale», il n. 1 dell'art. 11 si riferisce ai costi della stessa natura sostenuti per «il rilascio, la gestione, il controllo e l'esecuzione delle relative licenze individuali» . Per tale ragione la seconda disposizione richiede che i diritti per le licenze individuali siano proporzionati al lavoro che comportano, precisazione che non appare nella disciplina della riscossione relativa alle autorizzazioni generali.
33. Gli artt. 6 e 11, n. 1, della direttiva prevedono quindi due figure di prelievo che, indipendentemente dalla loro denominazione , hanno natura remunerativa e parafiscale, in quanto rappresentano un compenso per l'atto o per il servizio amministrativo che riguarda il soggetto passivo. Tuttavia, a causa della diversa natura della prestazione, l'importo del diritto a cui si riferisce la prima delle due disposizioni summenzionate è destinato, in modo non meglio precisato, a coprire il costo di funzionamento del «relativo sistema di autorizzazione generale» , mentre la riscossione relativa alle licenze individuali è destinata esclusivamente a finanziare le spese sostenute dall'Amministrazione in occasione del rilascio, della gestione, del controllo e dell'esecuzione di ciascuna licenza specifica.
34. L'art. 11, n. 2, quanto ad esso, si riferisce ad un tributo dal quale scompare qualsiasi idea di controprestazione, il quale ha la natura di un'imposta, sebbene con destinazione individuale.
35. Le considerazioni precedenti mi forniscono gli elementi per analizzare la disposizione di cui il Consiglio di Stato chiede l'interpretazione.
C - Analisi dell'art. 11 della direttiva
1. La «tassa» sulle licenze individuali
36. Il fatto generatore dell'imposta è lo svolgimento di una procedura per il rilascio di una licenza o per la gestione, il controllo o l'esecuzione del titolo di autorizzazione.
37. Il suo unico obiettivo è quello di coprire i costi generati dal compimento di tali adempimenti amministrativi. La Commissione segnala giustamente che il gettito di tale imposta non serve a finanziare altre attività dell'organo incaricato del rilascio delle licenze o del controllo sulle medesime .
38. L'ammontare del tributo deve essere proporzionato all'attività svolta in relazione al fatto generatore dell'imposta. Vale a dire, qualunque sia il suo ammontare, esso deve essere determinato in funzione dei costi sostenuti senza che, in nessun caso, tale importo possa essere superato. Il carattere remunerativo lo esige: un importo superiore lo trasformerebbe in un tributo di natura fiscale.
39. I principi di obiettività, di non discriminazione e di trasparenza informano la determinazione dei diritti, a cui deve essere data una pubblicità sufficientemente dettagliata .
2. L'«imposta» per l'uso di risorse rare
40. I principi in parola sono altresì applicabili al tributo fiscale di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva.
41. Uno degli ambiti delle licenze individuali è quello delle risorse rare, concetto che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, deve essere precisato a partire dal diritto comunitario. In conformità del disposto della direttiva sono tali le frequenze radio e i numeri. Orbene, per garantire l'uso ottimale di tali risorse è logico che il legislatore comunitario permetta agli Stati membri di imporre diritti ai titolare di tali licenze individuali.
42. La natura di tale tributo è, come ho sottolineato, molto diversa da quella della «tassa» prevista al n. 1 della stessa disposizione, in quanto esso non è diretto a remunerare i costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio e la gestione di tali licenze, ma piuttosto a individuare il modo migliore di sfruttare tali risorse rare, «incoraggiando lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza» .
43. I tre menzionati principi di obiettività, di non discriminazione e di trasparenza, nonché l'obiettivo, su cui insiste la direttiva, di aprire i mercati a tutti gli operatori e di non imporre limiti o oneri ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari, esigono che il tipo di onere e l'ammontare del tributo non siano a un livello che scoraggi l'accesso dei nuovi concorrenti o l'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione.
D - Divieto di oneri ulteriori, diversi da quelli previsti all'art. 11
44. Giungiamo così al nucleo del problema che solleva il Consiglio di Stato. L'art. 11 della direttiva osta a che gli Stati membri impongano ai titolari di licenze individuali oneri tributari diversi da quelli in esso previsti?
45. La risposta è, a mio parere, affermativa. In primo luogo, la lettera della disposizione autorizza a ritenere che l'art. 11 imponga una limitazione alla sovranità finanziaria e tributaria degli Stati membri, dal momento che, nell'ambito delle procedure relative alle licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, non possono applicare oneri ulteriori rispetto a quelli previsti da tale norma. Se ogni diritto imposto alle imprese nel contesto delle procedure di autorizzazione deve «esclusivamente» essere inteso a coprire i costi amministrativi corrispondenti, non devono essere imposti loro tributi diversi, che perseguano un obiettivo differente.
46. I criteri di interpretazione teleologico e sistematico confermano tale interpretazione.
47. Ho già segnalato in precedenza che l'armonizzazione a cui aspira la direttiva presuppone la completa apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni e la soppressione degli ostacoli all'ingresso di nuovi operatori (principio del favor libertatis). Le barriere che cerca di eliminare sono non solo quelle formali e apparenti, come il requisito generalizzato di permessi e autorizzazioni preventive per operare in tale mercato, ma anche quelle sostanziali che, in diversa misura, possono impedire la completa realizzazione del fine che si intende raggiungere.
48. Pertanto è logico non imporre ai titolari di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, in quanto tali, oneri tributari ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 11 della direttiva: una tassa per coprire i costi del rilascio della licenza o, all'occorrenza, della gestione, del controllo e dell'esecuzione della medesima e un'imposta che assicuri l'uso ottimale delle risorse rare. Il titolo stesso della norma, «Diritti e oneri per le licenze individuali», autorizza tale interpretazione .
49. Se si adottasse un'interpretazione diversa, si metterebbe a repentaglio l'«effetto utile» della norma. Se, oltre ai tributi autorizzati dall'art. 11 della direttiva , gli Stati membri fossero autorizzati ad assoggettare gli imprenditori titolari di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni ad oneri ulteriori per il solo fatto di tale titolarità e del loro status di operatori sul mercato , essi potrebbero eludere l'obiettivo della norma comunitaria .
50. Inoltre, dalla lettura coordinata dei due paragrafi dell'art. 11, si nota che la volontà del legislatore era proprio questa. Infatti, se qualsiasi diritto nei procedimenti di autorizzazione deve essere esclusivamente inteso a coprire i costi amministrativi generati dall'espletamento delle pratiche (n. 1) e, solo eccezionalmente, è possibile porre a carico dei titolari di licenze individuali altri oneri di natura impositiva quando utilizzano risorse rare (n. 2), è chiaro che la direttiva intende evitare che le imprese di telecomunicazioni, a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di tale natura, siano gravate, per tale ragione, da altri tributi.
51. Il fine perseguito dall'art. 11 della direttiva è quello di armonizzare i diritti e gli oneri che gli Stati membri possono imporre ai titolari di licenze individuali che intendono operare nel settore delle telecomunicazioni. Il fondamento di tale necessaria armonizzazione si trova all'art. 2 CE, in quanto la diversità delle legislazioni fiscali compromette il conseguimento degli obiettivi che tale articolo stabilisce. L'armonizzazione fiscale non è un obiettivo dell'Unione europea, è uno strumento per la sua costruzione. La disparità nel trattamento tributario da parte degli Stati membri dello stesso fatto generatore dell'imposta può determinare distorsioni significative della concorrenza, incidendo sulle libertà di circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e sulla libera prestazione dei servizi.
52. In definitiva, la disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nei servizi di telecomunicazioni che la direttiva mira ad introdurre verrebbe meno se si lasciassero gli Stati membri liberi per quanto riguarda gli oneri tributari a cui le imprese del settore devono far fronte. Se il legislatore comunitario ha inserito nella direttiva disposizioni, in linea di principio, estranee al suo ambito, è perché vuole che il processo di armonizzazione includa anche tali aspetti.
53. L'interpretazione che propongo è corroborata dalla «direttiva autorizzazioni» del 2002, che ha sostituito la direttiva 97/13/CE, laddove essa esige che i sistemi che regolano le tasse amministrative e i diritti per l'uso di frequenze radio e di numeri non creino distorsioni alla concorrenza né ostacoli sul mercato , esprimendo così l'idea che i titolari di autorizzazioni e di licenze («diritti di uso», secondo la nuova terminologia) non possono essere assoggettati, in quanto tali, a oneri ulteriori rispetto a quanto previsto dalla norma comunitaria.
V - Conclusione
54. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni formulate dal Consiglio di Stato dichiarando quanto segue:
«La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione osta a che gli Stati membri impongano alle imprese titolari di licenze individuali, per questa sola ragione, oneri tributari diversi e supplementari rispetto a quelli previsti dall'art. 11».
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