CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentate il 27 febbraio 2003 (1)
Causa C-311/01
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno dei Paesi Bassi
«Ricorso per inadempimento – Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati che si spostano all'interno della Comunità – Prestazioni di disoccupazione – Lavoratori frontalieri – Diritto alle prestazioni in caso di ricerca di occupazione in un altro Stato membro»
I ─ Introduzione
1. Con il presente ricorso la Commissione chiede l'accertamento da parte della Corte che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (2) (in prosieguo: il regolamento).
2. Oggetto degli addebiti della Commissione è la negazione da parte delle autorità del mercato del lavoro olandesi ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa con residenza nei Paesi Bassi ─ negazione ritenuta legittima dalla giurisprudenza nazionale delle giurisdizioni supreme ─ della facoltà di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conservando il diritto alla prestazione di disoccupazione.
II ─ Il regolamento n. 1408/71
3. Il quattordicesimo e venticinquesimo considerando così recitano:(...) è opportuno prevedere norme specifiche, segnatamente in materia di malattia e di disoccupazione, per i lavoratori frontalieri e stagionali, tenuto conto della peculiarità della loro situazione.(...) per agevolare la ricerca di occupazione nei diversi Stati membri occorre in particolare concedere al lavoratore privo di occupazione il beneficio, per un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto.L'art. 1, tra l'altro, prevede: Definizioni(...)o) il termine istituzione competente designa:(...)
ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova; (...)
q) il termine Stato competente designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente
. L'art. 69, n. 1 e 2, del regolamento così recita: Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni
1. Il lavoratore in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;
b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di 7 giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;
c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.
2. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti
.L'art. 70, n.1, recita quanto segue: Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.L'istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.L'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), così recita:
1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:
a) (...)
ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima
.
III ─ Fatti, procedimento precontenzioso e contenzioso
4. Nei Paesi Bassi, ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa, che ivi percepiscono prestazioni di disoccupazione (in prosieguo: le prestazioni) in quanto residenti, viene negata l'ulteriore fruizione di tali prestazioni, per il periodo in cui si trovino in un altro Stato membro allo scopo di cercarvi un'occupazione. Una sentenza della suprema autorità giudiziaria nazionale ha ritenuto tale pratica amministrativa delle autorità olandesi conforme al regolamento.
5. La Commissione, convinta di un'applicazione non corretta del regolamento da parte dei Paesi Bassi, il 29 maggio 1998 trasmetteva al governo olandese una lettera di diffida con la richiesta di presentare osservazioni nel termine di due mesi.
6. La Commissione, essendo dell'avviso che la lettera di risposta del governo olandese 2 ottobre 1998 non avesse fugato i dubbi relativi all'inadempimento, con lettera 30 luglio 1999 inviava al Regno dei Paesi Bassi un parere motivato, con il quale essa censurava quale violazione degli artt. 69 e 71 del regolamento la negazione da parte del Regno dei Paesi Bassi ai lavoratori frontalieri disoccupati che ivi percepiscono prestazioni in quanto residenti, della facoltà di cercare un'occupazione in altri Stati membri conservando il diritto alle prestazioni, e ingiungeva ai Paesi Bassi di adottare, nel termine di due mesi, i provvedimenti necessari. Il governo olandese rispondeva con lettera 8 ottobre 1999.
7. La Commissione, ritenendo che il Regno dei Paesi Bassi fosse venuto meno ai propri obblighi, con atto introduttivo 7 agosto 2001, iscritto a ruolo nella cancelleria della Corte il 7 agosto 2001, ha presentato ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi a norma dell'art. 226 CE.
8. La Commissione chiede che la Corte voglia:
1) dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, avendo negato ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà, disciplinata dall'art. 69 del detto regolamento, di recarsi in uno o più altri Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando, alle condizioni indicate nel detto articolo, il diritto alle prestazioni di disoccupazione;
2) condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.
IV ─ Sull'inadempimento
A ─ Argomenti delle parti
9.
La Commissione è dell'avviso che il regolamento preveda l'applicazione cumulativa delle disposizioni dell'art 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento e dell'art. 69 del regolamento (nella versione dell'art 71, n. 1, lett. a), sub ii), o dell'art. 69) ad opera delle istituzioni competenti dello Stato nel quale il lavoratore interessato abbia la residenza abituale (in prosieguo: il paese di residenza).
10. In primo luogo, la Commissione si richiama al dettato dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), dal quale si evincerebbe il totale inserimento del lavoratore frontaliero disoccupato nel sistema del paese di residenza e a norma del quale esso vanterebbe un diritto originario ( een originaire aanspraak) alle prestazioni di questo Stato membro. L'istituzione competente ai sensi dell'art. 1, lett. o), sub ii), del regolamento sarebbe quindi unicamente quella del paese di residenza. Lo stesso varrebbe anche per l'applicazione dell'art 69.
11. La Commissione fa riferimento, inoltre, al testo dell'art 69, il quale, al n. 1, lett. a), parla di Stato competente e, alle lett. b) e c), di Stato che ha lasciato. Dal momento che lo Stato lasciato da un lavoratore frontaliero disoccupato sarebbe il paese di residenza, quest'ultimo parimenti risulterebbe lo Stato competente per la concessione dei diritti di cui all'art 69.
12. La Commissione ritiene inappropriato il riferimento alle sentenze nelle cause Cochet (3) e Huijbrechts (4) , dalle quali il governo olandese in via generale desume che lo Stato nel quale il lavoratore frontaliero ha avuto l'ultima occupazione (in prosieguo: il paese di occupazione), continuerebbe ad essere lo Stato competente per lavoratori frontalieri disoccupati. Nelle sentenze citate la Corte avrebbe stabilito soltanto che l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), andrebbe sì a sostituire la generale competenza del paese di occupazione sancita dall'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento, la quale tornerebbe tuttavia a valere quando il lavoratore frontaliero disoccupato trasferisce successivamente la propria residenza nel paese di occupazione. Da queste due sentenze, unitamente alle sentenze della Corte nelle cause Miethe, de Laat, nonché Grisvard e Kreitz (5) , risulterebbe che, nel caso di lavoratori frontalieri disoccupati, in linea di principio unicamente il paese di residenza è competente all'erogazione di queste prestazioni.
13. Ad avviso della Commissione, il contenuto normativo dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), per quanto attiene ai requisiti per l'ottenimento delle prestazioni, consisterebbe in una fictio juris. Una fictio juris simile sarebbe prevista anche dall'art. 67 del regolamento, con il quale si dispone di tener conto dei periodi di assicurazione e occupazione compiuti in altri Stati membri. I lavoratori disoccupati che percepiscano prestazioni esclusivamente sulla base di questa fictio potrebbero tuttavia senza dubbio invocare l'applicazione dell'art. 69. Tale articolo dovrebbe pertanto trovare applicazione anche per prestazioni che vengano erogate sulla base dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii).
14. La Commissione richiama, inoltre, il venticinquesimo considerando del regolamento, nonché la costante giurisprudenza (6) della Corte. Ne discenderebbe, in particolare, che il regolamento vieta di ostacolare, a causa della peculiarità della loro situazione, i lavoratori frontalieri che cerchino o intraprendano un'occupazione, ovvero di applicare il regolamento in modo tale che lavoratori frontalieri ne risultino svantaggiati.
15. Per quanto attiene alla circostanza evidenziata dal governo olandese, che l'istituzione del paese di residenza si troverebbe alla fine a dover sopportare l'intero onere delle prestazioni senza aver ricevuto alcun contributo, la Commissione rinvia alla sentenza nella causa Van Gestel (7) . In quella occasione sarebbe stato stabilito che il legislatore comunitario, nell'intento di far fruire i lavoratori disoccupati delle migliori possibilità di reinserimento nel paese di residenza, avrebbe consapevolmente previsto una tale disciplina della ripartizione degli oneri.
16. Riguardo alla proposta di modifica all'art. 69 presentata dalla Commissione nel 1980, alla quale fa riferimento il governo olandese, la Commissione osserva che sarebbero trascorsi più di venti anni dal momento della formulazione di tale proposta e che allora non si poteva ancora disporre della decisiva giurisprudenza della Corte sull'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii). Inoltre, la proposta di modifica di allora sarebbe stata interamente ritirata e la proposta di modifica all'art. 69, alla quale si riferisce il governo olandese, non sarebbe più presente nell'ultima proposta di modifica al regolamento (8) .
17.
Il governo olandese ritiene che i lavoratori frontalieri disoccupati, che nel paese di residenza percepivano prestazioni sulla base dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), non possano contemporaneamente invocare l'art. 69 per poter continuare a fruire delle prestazioni durante la ricerca di lavoro in un altro Stato membro.
18. Il paese di residenza non sarebbe lo Stato competente ad applicare l'art. 69, n. 1. Dal dettato dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), e dalle sentenze nelle cause Cochet, Huijbrechts (9) , Bonaffini e a. (10) , nonché Testa e a. (11) discenderebbe che lo Stato competente prima e durante il periodo di disoccupazione sarebbe unicamente il paese di occupazione.
19. Il diritto alle prestazioni nel paese di residenza non costituirebbe un diritto originario. Piuttosto, la legislazione del paese di residenza determinerebbe soltanto la misura delle prestazioni, ed esse sarebbero poste a carico di tale Stato. Una situazione di tal genere non sarebbe estranea al regolamento. Come già stabilito dalla Corte con la sentenza nella causa Rebmann (12) , sarebbe certamente ipotizzabile che un lavoratore frontaliero disoccupato, che fruisca di prestazioni in forza dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), sia contemporaneamente soggetto alla legislazione del paese di residenza e a quella del paese di occupazione.
20. Anche la certezza del diritto deporrebbe a favore della tesi secondo cui unicamente il paese di occupazione è lo Stato competente ai sensi dell'art. 69. Se così non fosse, la nozione di Stato competente avrebbe infatti all'interno della stessa disposizione significati differenti, a seconda che essa venga applicata a lavoratori frontalieri disoccupati o a disoccupati che vivono nel paese di occupazione.
21. Il venticinquesimo considerando del regolamento offrirebbe parimenti un argomento contrario all'ipotesi che lavoratori frontalieri disoccupati possano esportare le prestazioni del paese di residenza per la ricerca di un'occupazione. In questo considerando si parlerebbe espressamente di prestazioni di cui il disoccupato beneficia secondo la legislazione alla quale egli è stato da ultimo soggetto, quindi delle prestazioni del paese di occupazione.
22. Inoltre, l'intestazione della sezione 2 del capitolo 6 del regolamento, nel quale rientra la disposizione dell'art. 69, parlerebbe espressamente di disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Dalle sentenze nelle cause Cochet e Huijbrechts (13) risulterebbe tuttavia che lo Stato competente sarebbe il paese di occupazione.
23. Secondo la definizione della nozione di Stato competente di cui all'art. 1, lett. q), del regolamento, inoltre, tale sarebbe quello Stato membro che ospita le istituzioni competenti. Non sarebbe il regolamento in oggetto a disciplinare cosa debba intendersi per istituzione competente, bensì il regolamento (CEE) n. 574/72 (14) (in prosieguo: il regolamento di attuazione). Nel regolamento di attuazione ─ accanto alle disposizioni relative ad altre prestazioni nell'ambito della sicurezza sociale (15) ─ l'istituzione del paese di residenza verrebbe espressamente definita come istituzione competente con riguardo alle prestazioni di disoccupazione a favore di lavoratori frontalieri disoccupati soltanto nell'art. 84. Tale articolo farebbe riferimento tuttavia esclusivamente alle disposizioni di attuazione per il calcolo dei periodi di assicurazione (art. 80 del regolamento di attuazione relativo all'applicazione dell'art. 67 del regolamento), quindi non all'applicazione dell'art. 69.
24. Dalla sentenza nelle cause riunite Testa e a. (16) discenderebbe che l'art. 69 costituisce una normativa speciale, che offre un vantaggio agli interessati. Tale vantaggio costituirebbe un'eccezione, e dovrebbe quindi essere concesso soltanto alle rigide condizioni previste dall'art. 69. Lo stesso risulterebbe dalla sentenza nella causa Bonaffini e a. (17) .
25. Sarebbe inoltre desumibile dalla sentenza Bastos Moriana (18) che la questione dell'applicazione dell'art. 69 si porrebbe solo per quei disoccupati che possano derivare un diritto alle prestazioni direttamente dall'applicazione delle disposizioni nazionali, ma non per i lavoratori frontalieri disoccupati il cui diritto trovi fondamento nell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii).
26. La non applicabilità dell'art. 69 con riferimento a lavoratori frontalieri disoccupati non si porrebbe neanche in contrasto con la finalità delle norme sulla libera circolazione delle persone (artt. 39 e segg. CE).
27. Dalla giurisprudenza della Corte discenderebbe infatti che l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), avrebbe lo scopo di agevolare il lavoratore frontaliero disoccupato nella ricerca di occupazione nel paese di residenza, in quanto esso sembra offrire maggiori possibilità di successo. Tuttavia, proprio esercitando i diritti di cui all'art. 69, questi disoccupati perderebbero i presupposti per la ricerca di lavoro per essi più vantaggiosa.
28. Inoltre, gli interessati non perderebbero nemmeno i benefici della previdenza sociale, che essi avrebbero avuto senza l'esercizio del loro diritto alla libera circolazione. Nella sentenza Petroni (19) la Corte avrebbe stabilito che si porrebbe in contrasto con la finalità delle norme sulla libera circolazione di persone solo la perdita di quelle prestazioni spettanti ai disoccupati in base al diritto nazionale. Tuttavia, in questo caso sarebbe il regolamento a fondare il diritto alle prestazioni.
29. Inoltre, quanto sostenuto dalla Commissione risulterebbe incompatibile con l'art. 70, n. 1, seconda frase, del regolamento. Tale disposizione disciplinerebbe il rimborso delle prestazioni erogate ai disoccupati dall'istituzione dello Stato membro in cui ha luogo la ricerca di lavoro nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 69. In questa disposizione verrebbe espressamente stabilito che il rimborso debba essere effettuato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il disoccupato è stato soggetto durante la sua ultima occupazione. A norma dell'art. 13, n. 2, del regolamento, questo Stato membro sarebbe il paese di occupazione. Diversamente, nel caso di lavoratori frontalieri disoccupati, l'istituzione del paese di residenza, in applicazione dell'art. 69, dovrebbe sopportare l'intero onere, nonostante ad essa probabilmente non sia mai stato versato alcun contributo da parte del disoccupato interessato.
30. Il governo olandese richiama infine il contesto storico. Una disciplina quale quella dell'art. 69 non sarebbe stata presente nel precedente regolamento e sarebbe stata introdotta soltanto nel 1971 dopo complessi negoziati. Nella proposta di modifica della Commissione del 1980 sarebbe stata prevista l'introduzione, nell'art. 69, di un nuovo n. 4, il quale avrebbe sancito l'applicabilità dell'art. 69 anche ai lavoratori frontalieri disoccupati che percepiscono prestazioni nel paese di residenza. Ciò vorrebbe dire che la versione in vigore non prevede una tale applicabilità. Attraverso successive modifiche del regolamento, in caso di lavoratori frontalieri disoccupati, rileverebbe ormai uniformemente la legislazione del paese di residenza anche per prestazioni di vecchiaia, malattia, invalidità e prestazioni ai familiari. Tuttavia, per le prestazioni in applicazione dell'art. 69, il legislatore comunitario non avrebbe previsto una disciplina corrispondente.
B ─ Valutazione
31. Anche se in maniera non espressa, è evidente che punto di partenza degli argomenti delle parti sono due questioni giuridiche, il cui esame è collegato: l' art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento deve essere interpretato nel senso che la legislazione del paese di residenza che rileva ai fini della fruizione di prestazioni di disoccupazione debba essere applicata al posto di quella del paese di occupazione, anche il lavoratore frontaliero disoccupato cerca un'occupazione in un altro Stato membro? In caso affermativo, l' art. 69 del regolamento deve essere interpretato nel senso che esso sia applicabile anche alla ricerca di occupazione da parte di lavoratori frontalieri disoccupati e che pertanto prevalga sulla legislazione del paese di residenza applicabile a norma dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento?
1. Sulla questione dell'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento
a) Considerazioni generali sulla competenza di uno Stato membro in materia di prestazioni a favore di lavoratori frontalieri disoccupati
32. Le parti pongono la questione dell'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), in primo luogo quale problema della competenza del paese di residenza.
33. La competenza di uno Stato membro ad erogare prestazioni previdenziali nell'ambito di applicazione del regolamento non viene disciplinata nell'art. 1, lett. q), del regolamento, come sostiene il governo olandese. Tale disposizione opera infatti soltanto un rinvio all'art. 1, lett. o), sub ii), del regolamento, ai sensi del quale è competente lo Stato membro nel quale si trova l'istituzione competente. L'art. 1 del regolamento non dice quale sia l'istituzione competente.
34. La competenza non viene regolata neanche per mezzo della definizione dell'istituzione competente ad opera del regolamento di attuazione, in quanto quest'ultimo si limita a concretizzare le disposizioni del regolamento.
35. La competenza di uno Stato membro è desumibile soltanto dai titoli II e III del regolamento stesso. Qui trovano posto innanzitutto le norme di principio, seguite dalle disposizioni di carattere speciale per i vari tipi di prestazioni previdenziali. All'interno delle disposizioni speciali viene disciplinata la competenza per casi particolari, quali ad esempio quello dei lavoratori frontalieri.
36. L'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento disciplina la competenza di principio per i lavoratori subordinati. A norma di tale articolo, il paese in generale competente è quello di lavoro.
37. Per le prestazioni di disoccupazione, l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), prevede a favore di lavoratori frontalieri disoccupati una disciplina che diverge da quella di principio, ai sensi della quale gli interessati percepiscono le prestazioni unicamente ad opera dell'istituzione del paese di residenza secondo la legislazione di quest'ultimo. Tuttavia, tale disposizione parla non già di competenza del paese di residenza, quanto del fatto che il lavoratore frontaliero beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione [del paese di residenza].
38. Le parti assumono poi concezioni differenti con riguardo alla funzione attribuita dall'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), alla legislazione del paese di residenza.
b) Interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento con riguardo alla funzione della legislazione del paese di residenza
39. La Commissione è manifestamente del parere che il diritto alle prestazioni per i lavoratori frontalieri disoccupati trovi fondamento, sulla base dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), direttamente nella legislazione del paese di residenza. Secondo questa tesi, si verifica dunque un cambiamento di statuto ed è la legislazione del paese di residenza a costituire fondamento normativo e parametro delle prestazioni (in prosieguo: la teoria del cambiamento di statuto).
40. Il governo olandese, al contrario, ritiene che, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), i lavoratori frontalieri disoccupati siano soggetti sia alla legislazione del paese di residenza, che a quella del paese di occupazione. Secondo questa tesi, si verifica un' esportazione della prestazione , in base alla quale la legislazione del paese di occupazione costituisce il fondamento del diritto alle prestazioni e la legislazione del paese di residenza unicamente il parametro per la concessione delle prestazioni (in prosieguo: la teoria dell'esportazione).
41. Dagli argomenti delle parti è possibile dedurre che esse attribuiscono alla diversità d'impostazione il seguente significato:
42. Secondo la teoria del cambiamento di statuto, sarebbe applicabile soltanto la legislazione del paese di residenza, a cui si contrapporrebbe l'art. 69, che è direttamente applicabile e prevale (20) .
43. Secondo la teoria dell'esportazione, applicando l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), si verificherebbe che il lavoratore frontaliero disoccupato si trova contemporaneamente soggetto alla normativa del paese di residenza e a quella del paese di occupazione. La legislazione del paese di residenza si sovrapporrebbe pertanto a quella del paese di occupazione unicamente ai fini dell'erogazione della prestazione. In tale occasione, la legislazione del paese di residenza troverebbe applicazione solo in quanto funzionale alla ricerca di un'occupazione nel paese di residenza. Ove la ricerca di lavoro avvenga in uno Stato membro diverso da quello di residenza, verrebbe meno la ratio dell'esportazione della prestazione e troverebbe quindi applicazione soltanto la legislazione del paese di occupazione. In tal modo, per il paese di residenza non verrebbe più a porsi la questione dell'applicazione dell'art. 69.
i) Sull'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento sulla base degli argomenti sostanziali delle parti
Sul tenore letterale dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii)
44. Entrambe le parti, a sostegno della propria tesi, fanno riferimento in primo luogo al testo dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii). La formulazione beneficia (...) di prestazioni (...) secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se (...) (21) costituisce tuttavia solo un'affermazione molto vaga con riguardo alla funzione della legislazione del paese di residenza. Tale formulazione non indica con sufficiente chiarezza né che la legislazione del paese di residenza costituisce il fondamento normativo delle prestazioni, né che essa deve solo costituirne il parametro. Altre versioni linguistiche dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), quali ad esempio quella olandese che è la lingua processuale, così come la formulazione della versione inglese, francese e spagnola, non consentono neanch'esse una conclusione univoca in una direzione o nell'altra.
Sul tenore letterale di altre disposizioni del regolamento
45. Il governo olandese fa inoltre riferimento al testo dell'art. 70, n. 1, seconda frase, secondo il quale sopporta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 69 l'istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore (...) è stato soggetto durante la sua ultima occupazione. Tale formulazione sembra confermare la teoria dell'esportazione sostenuta dai Paesi Bassi, in quanto in caso di ricerca di lavoro in un altro Stato membro, quindi anche in caso di lavoratori frontalieri disoccupati, deve essere applicata la legislazione del paese di occupazione.
46. L'art. 70, n. 1, seconda frase, disciplina tuttavia soltanto la questione di quale sia lo Stato membro, sulla cui istituzione in definitiva ricadono i costi delle prestazioni durante la ricerca di lavoro in un altro Stato membro (22) . Semplicemente da tale circostanza non è tuttavia possibile trarre conclusioni di carattere generale con riguardo alla funzione della legislazione del paese di residenza in relazione all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii).
47. Anche dall'intestazione relativa all'art. 69 e s. del regolamento, che recita Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, non può dedursi, a mio avviso, alcuna conclusione con riguardo alla questione attualmente all'esame. Il paese di residenza risulterebbe infatti lo Stato competente soltanto se dovesse assumersi che l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento vada interpretato ai sensi della teoria del cambiamento di statuto (23) ─ la qual cosa, tuttavia, è proprio oggetto di disamina.
48. A sostegno della teoria dell'esportazione, il governo olandese invoca infine il testo del venticinquesimo considerando del regolamento, il quale motiva la finalità dell'art. 69. Da tale considerando, tuttavia, parimenti non emerge alcuna indicazione per capire quale sia la funzione della legislazione del paese di residenza a norma dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii). Nel venticinquesimo considerando, infatti, si dice, in via alquanto generale, soltanto che al lavoratore disoccupato sono concesse le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto. Con ciò potrebbe essere intesa, tuttavia, sia la legislazione del paese di occupazione applicata durante l'ultima occupazione, che la legislazione del paese di residenza applicata dopo l'inizio della disoccupazione, immediatamente prima dell'avvio di una ricerca di lavoro in un Stato membro diverso da quello di residenza. Dal venticinquesimo considerando non può pertanto in alcun modo desumersi che il legislatore comunitario abbia assunto ─ in conformità alla teoria dell'esportazione ─ che, in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello di residenza, dovrebbe trovare applicazione solo la legislazione del paese di occupazione.
Sulle proposte di modifica al regolamento
49. Con riguardo al richiamo alla genesi del regolamento ─ alla proposta di modifica della Commissione del 1980 successivamente ritirata e all'ultima proposta di modifica del 1996 (24) ─ operato dal governo olandese con riguardo all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), a sostegno della teoria dell'esportazione, occorre obiettare quanto segue: l'introduzione dell'art. 69 può senz'altro aver costituito motivo di controversia tra gli Stati membri. Tuttavia, in considerazione dell'ampia formulazione del venticinquesimo considerando precedentemente menzionata, ciò di per sé non permette di concludere che il legislatore comunitario abbia voluto che non si applicasse l'art. 69 del regolamento in caso di prestazioni in favore di lavoratori frontalieri disoccupati.
50. E' possibile, effettivamente, che con la disposizione sull'espressa applicabilità dell'art. 69 alle prestazioni in favore di lavoratori frontalieri disoccupati, prevista nella proposta di modifica del 1980, ma non più presente nell'ultima proposta di modifica, s'intendesse eventualmente solo provvedere ad un semplice chiarimento. Senza l'ausilio di ulteriori informazioni su quanto abbia indotto la Commissione a predisporre e a ritirare la proposta del 1980, semplicemente da tale disposizione non può pertanto dedursi alcun argomento a favore della teoria dell'esportazione. A prescindere da ciò, quanto previsto da proposte di modifica della Commissione non ha di per sé in linea di principio alcuna rilevanza per l'interpretazione di una versione di un regolamento deliberata dal Consiglio.
Sulla giurisprudenza della Corte
51. Punto chiave della questione è l'interpretazione delle sentenze della Corte nelle cause Cochet e Huijbrechts (25) . Entrambe trattavano di lavoratori frontalieri in disoccupazione completa che, dopo aver cominciato a fruire delle prestazioni nel paese di residenza, avevano trasferito la propria residenza nel precedente paese di occupazione. In quella occasione la Corte ha stabilito che, per continuare a fruire di queste prestazioni, deve essere applicata solo la legislazione del paese di occupazione, in quanto l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento (...) non è tale da togliere la competenza di principio dello Stato della (...) ultima occupazione (26) e che le suddette disposizioni dell'art. 71 lasciano impregiudicato il principio secondo cui lo Stato competente è quello dell'ultima occupazione (27) .
52. La Corte parla dunque di principio della competenza del paese di occupazione. Ciò discende tuttavia già dal fatto che la competenza del paese di residenza di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), pacificamente costituisce una disciplina speciale rispetto alla generale competenza del paese di occupazione di cui all'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento. Tuttavia, la prevalenza di una norma di carattere speciale è ammessa sempre solo quando tutti i presupposti della fattispecie sono presenti. Non era (più) questo il caso nelle due controversie principali, essendo venuta meno la residenza nel paese di residenza. All'epoca dei fatti era presente (ancora) soltanto la competenza di principio del paese di occupazione, dal momento che il paese di residenza e il paese dell'ultima occupazione (nuovamente) coincidevano.
53. I lavoratori frontalieri disoccupati, i cui diritti costituiscono oggetto del presente ricorso per inadempimento, conservano invece la propria residenza nel paese di residenza, la cui legislazione deve pertanto certamente trovare applicazione in forza dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii). Le sentenze citate non risolvono pertanto la questione se la funzione della legislazione del paese di residenza a norma dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), debba essere interpretata ai sensi della teoria del cambiamento di statuto o ai sensi della teoria dell'esportazione.
54. Con riguardo al riferimento del governo olandese alle sentenze della Corte nelle cause Bonaffini e Testa (28) valgono considerazioni analoghe. Entrambe le cause non trattavano di lavoratori frontalieri, per cui l'aspetto relativo all'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii) che rileva in questo contesto non costituiva oggetto di quei procedimenti.
55. Il governo olandese fa riferimento inoltre alla sentenza nella causa Rebmann (29) , nella quale, a suo parere, la Corte avrebbe ribadito che lavoratori frontalieri in disoccupazione completa nell'ambito dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), possono essere contemporaneamente soggetti ─ conformemente alla teoria dell'esportazione ─ alla legislazione del paese di residenza e a quella del paese di occupazione.
56. Tale controversia verteva sulla questione se sulla legislazione del paese di occupazione relativa a prestazioni di vecchiaia prevalesse l'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), il quale tuttavia si occupa esclusivamente di prestazioni di disoccupazione. La Corte ha risposto negativamente a tale questione, ricordando l'impossibilità di estendere la normativa speciale a favore di lavoratori frontalieri riguardante prestazioni di disoccupazione alla normativa attinente a prestazioni nell'ambito di altri settori previdenziali, nel caso di specie a prestazioni di vecchiaia. Pertanto, in questi casi si verifica effettivamente una contemporanea applicazione di legislazioni nazionali di due Stati membri; tali casi non sono tuttavia paragonabili alla fattispecie all'esame (30) .
57. La Commissione, a sostegno della propria teoria (del cambiamento di statuto), richiama le sentenze nelle cause Miethe, de Laat, nonché Grisvard e Kreitz (31) . A tal proposito, occorre constatare che anche in queste tre cause la Corte non ha dovuto occuparsi della questione di quale funzione avesse la legislazione del paese di residenza con riguardo all'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento.
58. Le cause Miethe e de Laat rispettivamente trattavano solo di quale disposizione dell'art. 71, n. 1, dovesse trovare applicazione (lett. a) o b) oppure, rispettivamente, a), sub i) o a), sub ii) ) e non del contenuto della disposizione della lett. a), sub ii).
59. La causa Grisvard e Kreitz aveva ad oggetto il calcolo delle prestazioni in applicazione dell'art. 68 del regolamento. In quell'occasione la Corte ha invero stabilito (32) : Ai sensi dell'art. 71, n. 1, sub a), ii (...) Quest'articolo prescrive chiaramente l'applicazione della normativa del solo Stato di residenza ed esclude, di conseguenza, la normativa dello Stato di occupazione, ivi comprese le sue eventuali regole di determinazione di massimale. Tuttavia, questo passaggio della sentenza costituisce una conferma solo apparente della teoria del cambiamento di statuto. La sentenza è infatti da inquadrare nel particolare contesto di quella controversia, la quale aveva ad oggetto il calcolo dell'ammontare delle prestazioni. La causa Grisvard e Kreitz verteva sulla questione se, sulla base della sentenza nella causa Fellinger (33) , per stabilire quale retribuzione andasse presa in considerazione, occorresse applicare la legislazione del paese di occupazione anche in materia di eventuali massimali. Unicamente a tal proposito la Corte ha dichiarato che l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), prescrive chiaramente l'applicazione della normativa del solo Stato di residenza (34) .
Una prima conclusione
60. Dal momento, dunque, che né il testo delle pertinenti disposizioni del regolamento, né le proposte di modifica della Commissione, né la menzionata giurisprudenza della Corte offrono un chiarimento sufficiente per l'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), con riguardo alla funzione della legislazione del paese di residenza, occorre in prosieguo esaminare le due teorie interpretative sulla base della finalità del regolamento, in particolare della disposizione sui lavoratori frontalieri.
ii) Sull'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), sulla base della finalità della disposizione
61. Entrambe le parti riconoscono che il regolamento si pone l'obiettivo generale di agevolare il diritto di libera circolazione dei lavoratori e non può pertanto essere interpretato in modo tale da rendere più gravoso l'ottenimento di prestazioni previdenziali o da causare la perdita di diritti che i lavoratori avrebbero se non si applicassero le disposizioni del regolamento (35) . A mio parere, la questione centrale di questo procedimento non richiede di occuparsi in maniera dettagliata degli argomenti delle parti in proposito. Prendere in considerazione semplicemente l'intento di evitare svantaggi o di agevolare la libertà di circolazione non è sufficiente, infatti, a chiarire l'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), con riguardo alla funzione della legislazione del paese di residenza.
62. L'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), difatti, non può essere inteso in generale solo come una semplice norma sociale. La disposizione rispecchia piuttosto un bilanciamento operato dal legislatore comunitario tra più interessi (del lavoratore frontaliero disoccupato, delle istituzioni interessate che erogano le prestazioni e dei diversi mercati nazionali del lavoro degli Stati membri).
63. Vero è che l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), mira parimenti ─ come la stessa Corte ha già stabilito (36) ─ a procurare un'occupazione ai lavoratori frontalieri disoccupati con più facilità , dal momento che le possibilità di successo di collocamento nel paese di residenza risultano di massima maggiori.
64. Tuttavia, tale circostanza contribuisce a spiegare solo in parte il conseguente obbligo di mettersi a disposizione, durante la ricerca di lavoro, esclusivamente (37) degli uffici di collocamento del paese di residenza. I lavoratori frontalieri disoccupati, infatti, anche nel caso in cui la ricerca di occupazione abbia scarse possibilità di successo nel paese di residenza a causa della situazione del mercato del lavoro ivi esistente (38) , sono comunque costretti in linea di principio a mettersi a disposizione degli uffici di collocamento del paese di residenza. Ciò significa che il mercato del lavoro del paese di residenza in ogni caso possiede un primo diritto di scelta tra coloro che cercano lavoro. Viceversa, però, in tal modo il lavoratore non ha necessariamente la possibilità di scelta degli uffici di collocamento con più possibilità di successo.
65. Neanche la necessità di favorire la libera circolazione dei lavoratori o di evitare svantaggi è sufficiente a spiegare la regola sull'accollo degli oneri di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii). Infatti, per i lavoratori che usufruiscano o abbiano usufruito della libertà di circolazione potrebbe in generale non rilevare chi sopporti gli oneri delle prestazioni in caso di loro disoccupazione. Del resto, come la Corte ha stabilito (39) , spetta alla discrezionalità del legislatore comunitario stabilire nel dettaglio come tali oneri debbano essere ripartiti.
66. Se, quindi, la finalità dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), consiste in un bilanciamento di diversi interessi, si pone la questione di accertare quali di questi interessi depongano a favore della teoria del cambiamento di statuto e quali a favore della teoria dell'esportazione.
67. E' evidente che la teoria del cambiamento di statuto avrebbe il vantaggio della chiarezza della costruzione giuridica, la quale giova tanto ai lavoratori frontalieri disoccupati, quanto alle istituzioni interessate che erogano le prestazioni.
68. La teoria dell'esportazione, al contrario, mettendo in discussione l'applicazione dell'art. 69 (disbrigo amministrativo, accollo degli oneri) nei confronti dei lavoratori frontalieri disoccupati da parte di queste istituzioni, sembra solo giovare agli interessi delle istituzioni del paese di residenza. L'art. 69 riguarda invero solo una situazione eccezionale (la ricerca di lavoro in un altro Stato membro); tuttavia, non è da escludere che gli effetti della teoria dell'esportazione di per sé riguardino l'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), nel suo complesso. Applicando questa teoria, potrebbe pertanto porsi la questione generale se lavoratori frontalieri disoccupati possano disporre di determinate prestazioni previdenziali sostanzialmente collegate, in forza del diritto nazionale, alla fruizione di prestazioni di disoccupazione secondo la propria legislazione (ad esempio, sussidi di abitazione, agevolazioni nei trasporti pubblici). Dal momento che, conformemente alla teoria dell'esportazione, il diritto alle prestazioni troverebbe infatti fondamento non nella legislazione del paese di residenza, quanto in quella del paese di occupazione, potrebbe non risultare chiaro se siano soddisfatti a norma del diritto nazionale i presupposti per il diritto a tali prestazioni. A mio avviso, una tale incertezza del diritto a carico di lavoratori frontalieri disoccupati già non è giustificabile in base al menzionato bilanciamento di interessi.
69. Non si ravvisa dunque alcun motivo che chiaramente deponga a favore della teoria dell'esportazione, sostenuta dal governo olandese. Al contrario, a favore della teoria del cambiamento di statuto, sostenuta dalla Commissione, depongono la semplicità e la certezza del diritto.
70. Occorre pertanto ritenere che, in presenza di tutti i presupposti della fattispecie di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), il diritto alle prestazioni debba essere concesso in forza della legislazione del paese di residenza, e secondo i relativi parametri.
71. Pertanto, se un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa si reca in un Stato membro diverso dal paese di residenza, per le prestazioni continua dunque ad essere applicabile la legislazione del paese di residenza. Ciò vale sino a ché sono soddisfatti i presupposti sostanziali di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii) (40) .
2. Sull'applicabilità dell'art. 69 del regolamento ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa
72. Se la legislazione del paese di residenza in linea di principio continua ad essere applicata a lavoratori frontalieri disoccupati anche durante la ricerca di lavoro in un altro Stato membro, rimane aperta la questione se l'art. 69 del regolamento vada interpretatonel senso che esso è applicabile anche alla ricerca di lavoro di lavoratori frontalieri disoccupati.
73. A tal riguardo, occorre in primo luogo verificare se dallo stesso art. 69 non discendano possibili elementi a sostegno della sua non applicabilità con riferimento ai lavoratori frontalieri disoccupati. Né il tenore dell'intestazione della seconda sezione del capitolo 6 del regolamento, né il testo dello stesso art. 69, n. 1, si oppongono tuttavia alla sua applicabilità in caso di lavoratori frontalieri disoccupati.
74. Come è stato esposto, in caso di applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), la legislazione del paese di residenza costituisce inoltre l'unico fondamento normativo delle prestazioni e il parametro per la loro concessione.
75. E' possibile dunque assumere che anche alla base dell'art. 69 si ponga un bilanciamento di interessi tra il lavoratore, i mercati del lavoro degli Stati membri interessati e le rispettive istituzioni nazionali che erogano le prestazioni di disoccupazione (41) : tale bilanciamento di interessi depone a favore di un'applicazione dell'art. 69 nei confronti dei lavoratori frontalieri disoccupati.
76. In primo luogo, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 69, offrendo ulteriori possibilità di assunzione, vale a dire quelle in un altro Stato membro, è funzionale all'ottenimento di un'occupazione per i lavoratori frontalieri disoccupati. Allo stesso tempo, l'applicazione dell'art. 69 a lavoratori frontalieri disoccupati è funzionale altresì all'interesse dei diversi mercati nazionali del lavoro ad un bilanciamento . Tale bilanciamento può invero comportare la perdita del vantaggio di cui gode, nei confronti degli altri Stati membri, il mercato del lavoro del paese di residenza (la prima scelta) offerto dall'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), ma d'altra parte l'art. 69, n. 1, lett. a), richiede quale condizione per la ricerca di lavoro in un altro Stato membro un infruttuoso tentativo di collocamento di almeno quattro settimane.
77. Per quanto attiene all' accollo degli oneri si delinea il seguente quadro: i lavoratori frontalieri disoccupati, ai quali venga negato l'esercizio dei diritti discendenti dall'art. 69, tenderanno di norma a rinunciare alla ricerca di un'occupazione in un altro Stato membro, qualora ciò comporti la perdita del proprio diritto alle prestazioni. Tuttavia, nel caso in cui tali disoccupati rimangano nel paese di residenza, essi hanno diritto, sulla base della generale competenza nell'ambito dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), a continuare a percepire le prestazioni ad opera delle istituzioni di quello Stato. Ciò significa che la non applicazione dell'art. 69 nei confronti di lavoratori frontalieri disoccupati influenzerebbe appena la ripartizione degli oneri a scapito delle istituzioni del paese di residenza. D'altra parte, la ratio dell'art. 69 consiste proprio nell'abbreviare complessivamente la durata della fruizione di prestazioni nel competente Stato membro, estendendo ad altri Stati membri la possibilità di ricerca di lavoro in altri Stati membri (42) .
78. Concludendo, si deve pertanto constatare che non si ravvisano motivi che ostino ad un'applicazione dell'art. 69 ai lavoratori frontalieri disoccupati.
V ─ Conclusione
79. Complessivamente, si può pertanto stabilire che, in caso di applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento, si verifica un cambiamento di statuto in base al quale solo la legislazione del paese di residenza costituisce fondamento normativo e parametro delle prestazioni di disoccupazione a favore di lavoratori frontalieri disoccupati. La legislazione del paese di residenza deve pertanto essere applicata anche quando lavoratori frontalieri disoccupati si trattengano temporaneamente in un altro Stato membro per cercarvi lavoro.
80. L'art. 69 è applicabile ai lavoratori frontalieri disoccupati e uno Stato membro, in presenza dei presupposti di tale articolo, deve sovvenzionare la ricerca di lavoro in un altro Stato membro in conformità a tale disposizione.
81. Uno Stato membro che neghi ai lavoratori frontalieri disoccupati l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione, quando essi, in osservanza dei presupposti dell'art. 69 del regolamento, si recano in un altro Stato membro per cercarvi occupazione, o la cui istituzione ometta di adottare le misure necessarie per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 69 del regolamento, si pone pertanto in contrasto con l'art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), e con l'art. 69 del regolamento.
VI ─ Proposta di decisione
82. Propongo pertanto alla Corte di:
─ dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 69 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, avendo negato ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa la facoltà, disciplinata dall'art. 69 del detto regolamento, di recarsi in uno o più altri Stati membri per cercarvi un'occupazione conservando, alle condizioni indicate nel detto articolo, il diritto alla prestazione di disoccupazione;
─ condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 149, pag. 2.
3 – Sentenza 7 marzo 1985, causa 145/84, Cochet (Racc. pag. 801).
4 – Sentenza 13 marzo 1997, causa C-131/95, Huijbrechts (Racc. pag. I-1409).
5 – Sentenze 12 giugno 1986, causa 1/85, Miethe (Racc. pag. 1837), 15 marzo 2001, causa C-444/98, de Laat (Racc. pag. I-2229), e 1° ottobre 1992, causa C-201/91, Grisvard e Kreitz (Racc. pag. I-5009).
6 – Sentenze 15 dicembre 1976, causa 39/76, Mouthaan (Racc. pag. 1901), 27 maggio 1982, causa 227/81, Aubin (Racc. pag. 1991); 9 giugno 1964, causa 92/63, Nonnenmacher (Racc. pag. 613); 29 giugno 1988, causa 58/87, Rebmann (Racc. pag. 3467); 21 febbraio 2002, causa C-215/00, Rydergård, (Racc. pag. I-1817), nonché sentenze delle cause Miethe (cit. alla nota 5), de Laat (cit. alla nota 5) e Grisvard e Kreitz (cit. alla nota 5).
7 – Sentenza 29 giugno 1995, causa C-454/93, Van Gestel (Racc. pag. I-1707).
8 – CNS 96/0004 (GU C 68, pag. 11).
9 – Cit. alle note 3 e 4.
10 – Sentenza 10 luglio 1975, causa 27/75, Bonaffini e a. (Racc. pag. 971).
11 – Sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa e a. (Racc. pag. 1979).
12 – Cit. alla nota 6.
13 – Cit. alle note 3 e 4.
14 – Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).
15 – Art. 19 bis, n. 2, art. 23, seconda frase, art. 31, n. 2, nonché art. 93, n. 2.
16 – Cit. alla nota 11.
17 – Cit. alla nota 10.
18 – Sentenza 27 febbraio 1997, causa C-59/95, Bastos Moriana e a. (Racc. pag. I-1071).
19 – Sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Racc. pag. 1149).
20 – Tuttavia, ciò vale solo quando dallo stesso art. 69 non sia desumibile che la disposizione non intende dispiegare alcuna efficacia nei confronti di lavoratori frontalieri disoccupati; a tal riguardo v. paragrafo 73 e segg.
21 – Il corsivo è mio.
22 – Tuttavia, la disposizione non disciplina gli obblighi incombenti agli Stati membri nei confronti dei disoccupati in virtù dell'art. 69 (ad esempio, la predisposizione dei necessari attestati E 303/0-E 303/5 a norma dell'art. 83 del regolamento di attuazione).
23 – V. supra, paragrafo 39.
24 – Cit. alla nota 8.
25 – Cit. alle note 3 e 4.
26 – Sentenza cit. alla nota 4 (punto 26).
27 – Sentenza cit. alla nota 3 (punto 15).
28 – Cit. alle note 10 e 11.
29 – Cit. alla nota 6.
30 – Inoltre, già dallo stesso regolamento si evince la generale possibilità di esportare prestazioni, con la conseguente contemporanea applicazione di due normative nazionali. Ne è un esempio il caso di normale applicazione dell'art. 69. La legislazione dello Stato che un lavoratore subordinato lascia costituisce il fondamento normativo della prestazione; la legislazione dello Stato membro nel quale il lavoratore cerca un'occupazione costituisce in una certa misura il parametro delle prestazioni.
31 – Cit. tutte alla nota 5.
32 – Cit. alla nota 5 (punto 16).
33 – Sentenza 28 febbraio 1980, causa 67/79, Fellinger (Racc. pag. 535). In questa sentenza la Corte aveva stabilito, che con riferimento a lavoratori frontalieri disoccupati, il diritto dei quali si determina in base alla totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione a norma dell'art. 67 del regolamento, il calcolo dell'ammontare della prestazione, in deroga all'art. 68 del regolamento, deve avvenire sulla base dell'ultima retribuzione nel paese di occupazione.
34 – Sentenza nella causa Grisvard e Kreitz (cit. alla nota 5), punto 16.
35 – Cause Petroni (cit. alla nota 19) e Bastos Moriana (cit. alla nota 18).
36 – Causa Mouthaan (cit. alla nota 6).
37 – Diversamente dai lavoratori frontalieri veri, attualmente all'esame, i lavoratori frontalieri non veri in disoccupazione completa dispongono di un relativo diritto di scelta [art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), del regolamento e sentenza nella causa Miethe (cit. alla nota 5)].
38 – Come è lecito assumere, i lavoratori subordinati lavorano come frontalieri di norma proprio quando il mercato del lavoro straniero appare in generale più attraente.
39 – Causa Van Gestel (cit. alla nota 7), punto 26: Tuttavia, si tratta di una conseguenza voluta dal legislatore comunitario, che ha inteso far fruire il lavoratore delle migliori possibilità di reinserimento professionale.
40 – Soprattutto la residenza abituale intesa come centro della vita quotidiana, v. causa Aubin (cit. alla nota 6).
41 – V. anche supra, paragrafo 61 e segg.
42 – Occorre inoltre osservare che gli interessati, a norma dell'art. 69, n. 2, perdono completamente il loro restante diritto alle prestazioni, se non si mettono nuovamente a disposizione degli uffici del collocamento del paese di residenza entro il termine di tre mesi.
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