Conclusioni dell avvocato generale
I - Premessa
1 Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 226 CE, che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) (in prosieguo: la «direttiva 97/11/CE»), o comunque non avendo comunicato compiutamente tali disposizioni alla Commissione, é venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2 Senza contestare in linea di principio tale addebito, il Belgio indica le disposizioni adottate sia dallo Stato federale che dalla Regione di Bruxelles-Capitale, ritenendole sufficienti a trasporre la direttiva, nell'ambito delle rispettive competenze di tali persone giuridiche.
II - Contesto normativo
3 La direttiva 97/11/CE modifica ed integra la direttiva del Consiglio 85/337/CEE (2) (in prosieguo: la «direttiva 85/337/CEE»), affinché tale direttiva venga applicata in maniera sempre più armonizzata ed efficace. In particolare essa introduce delle disposizioni che prevedono un assoggettamento ad autorizzazione dei progetti per i quali é prescritta una valutazione dell'impatto ambientale. Essa modifica inoltre gli allegati della direttiva 85/337/CEE, integrando i progetti elencati nell'Allegato I, soggetti a valutazione, e specificando i criteri secondo i quali gli Stati membri possono decidere se i progetti di cui all'Allegato II debbano essere sottoposti a tale valutazione.
4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, gli Stati membri mettono in vigore entro il 14 marzo 1999 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi sono inoltre tenuti ad informarne immediatamente la Commissione.
III - Procedimento precontenzioso
5 Con lettera 8 luglio 199l le autorità belghe comunicavano alla Commissione il decreto della Regione vallona 11 marzo 1999 sull'autorizzazione ambientale che modifica il decreto 11 settembre 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale nella Regione vallona (in prosieguo: il «decreto della Regione vallona 11 marzo 1999») (3).
6 La Commissione, non avendo ricevuto dal governo belga alcuna ulteriore comunicazione relativamente a provvedimenti nazionali di attuazione e non disponendo di nessuna informazione a tale riguardo, con lettera di diffida 5 agosto 1999 invitava il Regno del Belgio a prendere posizione nel termine di due mesi.
7 Con lettera 27 ottobre 1999 il governo belga comunicava alla Commissione il decreto legge del Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale 22 aprile 1999 per la determinazione degli impianti rientranti nella classe IA conformemente all'art. 4 del decreto legge 5 giugno 1997 sulle autorizzazioni ambientali (in prosieguo: il «decreto legge del Consiglio 22 aprile 1999»), (4) così come il regolamento del governo della Regione di Bruxelles-Capitale 4 marzo 1999 volto a stabilire gli impianti compresi nella classe IB, II e III (in prosieguo: il «regolamento 4 marzo 1999») (5).
8 Con due lettere 20 dicembre 1999 le autorità belghe inviavano alla Commissione, da un lato, un progetto di un regio regolamento sulla tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente contro le radiazioni ionizzanti e, dall'altro, la legge 20 gennaio 1999 relativa alla tutela dell'ambiente marino nelle zone soggette alla sovranità belga (6) (in prosieguo: la «legge 20 novembre 1999»), le cui disposizioni dovrebbero in parte riguardare la valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti, in particolare quelli sulla piattaforma continentale.
9 La Commissione non riceveva nessun'altra comunicazione sullo stato della trasposizione della direttiva 97/11/CE, e di conseguenza il 19 maggio 2000 inviava al Regno del Belgio un parere motivato ai sensi dell'art. 226 CE, in cui lo invitava ad adottare entro il termine di due mesi le misure necessarie.
10 Con lettera di risposta 10 luglio 2000 il governo belga trasmetteva nuovamente i testi dei citati(7) provvedimenti per la trasposizione nella Regione di Bruxelles-Capitale, oltre ad una tabella esplicativa della trasposizione in tale regione.
11 Il 9 agosto 2000 il governo belga trasmetteva una copia del progetto di un provvedimento di trasposizione del governo vallone, per la cui adozione si doveva attendere sino alla fine del primo semestre 2001.
12 Inoltre l'8 dicembre 2000 é stato comunicato il progetto di un regio regolamento sul procedimento per l'autorizzazione di determinate attività nelle zone marittime soggette alla sovranità belga. Tale regolamento(8) è stato promulgato il 20 dicembre 2000 oltre ad un altro regio regolamento sulla determinazione dei principi per la valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla legge 20 gennaio 1999(9).
13 Con lettera 23 maggio 2001 il governo belga comunicava infine i progetti dei decreti ministeriali, in attuazione del decreto della Regione vallona 11 marzo 1999, approvati in seconda lettura dal governo vallone.
14 La Commissione, ritenendo che il Belgio non avesse adottato misure sufficienti, che sarebbero state necessarie per la trasposizione di tutte le disposizioni della direttiva 97/11/CE nell'insieme del territorio nazionale, il 10 agosto 2001 proponeva il presente ricorso, che veniva depositato presso la Corte di giustizia il 14 agosto 2001.
15 La Commissione chiede che la Corte voglia:
- dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare piena trasposizione alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati o, comunque, non avendone completamente informato la Commissione, é venuto meno agli obblighi incombentigli in forza della suddetta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese di causa.
16 Il Regno del Belgio chiede:
- respingere il ricorso nella parte in cui si riferisce alle zone di territorio nazionale belga che ricadono nella competenza delle autorità federali e della Regione di Bruxelles-Capitale.
IV - L'inadempimento
Argomenti delle parti
17 La Commissione ritiene che il Regno del Belgio abbia certamente adottato alcune misure, ma che quest'ultime non siano sufficienti per la piena trasposizione della direttiva. Il Regno del Belgio non avrebbe ad ogni modo comunicato alla Commissione le necessarie misure di trasposizione.
18 Le disposizioni esecutive del decreto della Regione vallona 11 marzo 1999 e della legge 20 gennaio 1999, necessarie per l'entrata in vigore di entrambi i testi normativi, non sarebbero state adottate nei termini. Lo stesso governo belga avrebbe riconosciuto la necessità di ulteriori misure .
19 La Commissione ricorda che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni particolari del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva. Ritiene, di conseguenza, che l'inadempimento debba essere dichiarato per l'intero territorio nazionale belga.
20 Nella sua replica la Commissione tiene ferma tale opinione, anche se ammette che il regio regolamento 20 luglio 2001 concernente la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente contro le irradiazioni ionizzanti (in prosieguo: il «regio regolamento 20 luglio 2001»), trasmessole il 9 ottobre 2001 - e quindi dopo la presentazione del ricorso - ha comportato la piena trasposizione della direttiva 97/11/CE a livello federale. Non nega neppure che le misure di trasposizione della Regione di Bruxelles-Capitale le siano state comunicate prima della presentazione del ricorso.
21 Nel suo controricorso il Regno del Belgio fa valere che nell'ambito della propria competenza il governo ha trasposto pienamente la direttiva a livello federale e precisamente, da un lato, con la citata legge 20 gennaio 1999, che è stata comunicata alla Commissione il 20 dicembre 1999, nonché mediante i due regolamenti di esecuzione del 20 dicembre 2000, comunicati alla Commissione il 2 febbraio 2001, dall'altro con il regio regolamento 20 luglio 2001.
22 La direttiva in esame sarebbe stata pienamente trasposta anche nella Regione di Bruxelles-Capitale mediante il citato decreto legge del Consiglio della Regione 22 aprile 1999 e con il parimenti citato regolamento 4 marzo 1999 del Governo della Regione(10). Il Regno del Belgio rimprovera alla Commissione di non aver esposto quali disposizioni della direttiva non sarebbero state trasposte nella Regione di Bruxelles-Capitale.
23 Il governo belga fa riferimento inoltre alla Regione fiamminga, della quale non si sarebbe fatta menzione nel ricorso. Assume che tale regione starebbe predisponendo un decreto per la trasposizione della direttiva 97/11/CE nonché della direttiva del Consiglio 96/82/CE (11) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (12). Secondo detto governo, la Commissione sarebbe stata informata di tale attività legislativa con lettere 21 marzo e 4 settembre 2001. L'attività sarebbe stata tuttavia rallentata a causa della tardiva pubblicazione della versione linguistica olandese della direttiva 2001/42/CE. La pubblicazione del decreto nel Moniteur belge sarebbe attesa per il marzo 2002. I regolamenti di esecuzione dovrebbero essere adottati nel giugno 2002.
24 Per quanto concerne la Regione vallona il governo belga dichiara che la promulgazione dei tre regolamenti di esecuzione del decreto della Regione vallona 11 marzo 1999, da cui dipende l'entrata in vigore di detto decreto, sarebbe sì stata ritardata in ragione della complessità della materia, ma sarebbe tuttavia prevista per il giugno 2002.
Valutazione giuridica.
25 Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (13).
26 Occorre constatare che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato del 19 maggio 2000, non erano ancora state adottate tutte le misure necessarie per la piena trasposizione della direttiva nel diritto nazionale, il che peraltro non viene contestato neppure dal Regno del Belgio.
27 Infatti, il Regno del Belgio non ha contestato il fatto che nella Regione vallona, come nella Regione fiamminga non siano stati adottati, ad ogni modo non entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato, i necessari provvedimenti per la trasposizione della direttiva. A livello federale il regio regolamento volto a dare piena trasposizione della direttiva è stato adottato solamente il 20 luglio 2001, quindi anch'esso dopo la scadenza del citato termine.
28 Con riferimento ai provvedimenti di trasposizione adottati dalla Regione di Bruxelles-Capitale, occorre osservare che questi ultimi sono certamente stati adottati in tempo utile prima della scadenza del citato termine assegnato. Ciononostante, siffatti provvedimenti - considerata la tardiva od omessa trasposizione della direttiva di cui trattasi in altre zone del territorio nazionale - non sono però idonei a limitare un eventuale inadempimento del Regno del Belgio per tardiva od incompleta trasposizione della direttiva. In tale contesto si deve ricordare che la Corte nella sua sentenza 13 dicembre 1991 nella causa C-33/90 (14), conformemente ad una giurisprudenza costante (15) ha affermato quanto segue: «La circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l'attuazione di direttive non può avere alcuna influenza sull'applicazione dell'art. 169. Risulta infatti da una giurisprudenza costante che gli Stati membri non possono richiamarsi a situazioni del loro ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie. Sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia a norma dell'art. 169 esso resta il solo responsabile, nei confronti della Comunità, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario».
29 Di conseguenza risulta che il Regno del Belgio, alla scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato, non ha adottato tutte le misure necessarie alla trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 97/11/CE. Pertanto, occorre dichiarare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
30 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente é condannata alle spese se ne é fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio, che é risultato soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
Conclusione
31 A mio avviso la Corte dovrebbe quindi:
1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare piena trasposizione alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (16) o, comunque, non avendone completamente informato la Commissione, é venuto meno agli obblighi incombentigli in forza della suddetta direttiva;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese di causa.
(1) - GU L 73 del 14 marzo 1997, pag. 5.
(2) - ... del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
(3) - Moniteur belge dell'8 giugno 1999.
(4) - Moniteur belge del 5 agosto 1999, pag. 29209.
(5) - Moniteur belge del 7 agosto 1999, pag. 29713.
(6) - Moniteur belge del 12 marzo 1999, seconda edizione, pag. 8033.
(7) - V. supra, paragrafo 7.
(8) - Moniteur belge del 25 gennaio 2001, pag. 2104.
(9) - Moniteur belge del 25 gennaio 2001, pag. 2113.
(10) - V. supra, paragrafo 7.
(11) - ... del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10, pag. 13).
(12) - GU L 197, pag. 30.
(13) - V. sentenza 16 maggio 2002, causa C-372/01, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-0000, punto 7), con ulteriori note.
(14) - Commissione/Italia (Racc. 1991, pag. I-5987, punto 24).
(15) - V., anche da ultimo, sentenza 17 gennaio 2002, causa 423/00, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-0000, punto 16): (...) «uno Stato membro non può eccepire situazioni del suo ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva».
(16) - GU L 73, pag. 5.
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